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CONTRATTO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA, IN MODALITA’ ELETTRONICA, PER L'AFFIDAMENTO DI RADIOFARMACI IN FABBISOGNO ALL’ IRCCS CROB
TRA
L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO REGIONALE – REGIONE BASILICATA – CODICE FISCALE 9300246769 - PARTITA IVA: 01323150761, in persona di
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’IRCCS CROB, sita in Rionero in Vulture (PZ) cap 85028, alla via Padre Pio n. 1
E
. CODICE FISCALE e PARTITA IVA: , in
persona del legale rappresentante nato il
xxxx/xx/xxxxxxxxx a e residente a . In Via
PREMESSO CHE
- con deliberazione del Direttore Generale n° xxxx del xx/xx/2019, qui integralmente richiamata, si è proceduto alla presa d’atto della determinazione dirigenziale dell’Ufficio “Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore” n. 20AB.2019/D.00066 del 04/04/2019 avente ad oggetto “Gara d’appalto mediante procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura triennale di radiofarmaci e dispositivi per la medicina nucleare in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata – SIMOG: 7274718. Aggiudicazione” e della determinazione dirigenziale dell’Ufficio “Centrale di committenza e Soggetto
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Aggregatore” n. 20AB.2019/D.00087 del 19/05/2019 avente ad oggetto “Gara d’appalto mediante procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura triennale di radiofarmaci e dispositivi per la medicina nucleare in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata – SIMOG: 7274718. Aggiudicazione efficace”.
- con l’atto predetto, al quale si rimanda per quanto qui non espressamente detto, venivano affidate dunque le forniture triennali relative ai lotti di cui all’ Allegato n. 4 “Aggiudicazione Radiofarmaci - IRCCS CROB” della determina dirigenziale SUA RB n. 20AB.2019/D.00066 del 04/04/2019;
- alla ditta XXXXX venivano dunque affidate le forniture relative ai seguenti lotti: Lotto n. - CIG DERIVATO
Lotto n. - CIG DERIVATO
- a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale la ditta ha
costituito deposito cauzionale pari ad fideiussoria n.
mediante polizza emessa da
in data xx/xx/xxxx, acquisita con protocollo n. xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx/xx/xxxx;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto ed importo del contratto
1.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura in regime di somministrazione dei prodotti farmaceutici e/o dispositivi medici e/o prodotti chimici alla stessa aggiudicati come risultante dall’allegato “Allegato n. 4 “Aggiudicazione
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Radiofarmaci - IRCCS CROB” della determina dirigenziale SUA RB n. 20AB.2019/D.00066 del 04/04/2019, riportante i prezzi unitari offerti di ciascun prodotto nonché i complessivi offerti per lotto e precisamente:
LOTTO n. xxxx - CIG.DERIVATO Importo:
LOTTO n. xxxxx – CIG.DERIVATO Importo:
L’importo presunto complessivo del contratto è pertanto pari ad Euro
, oltre IVA come per legge.
Ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di contratto, si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, preventivamente negoziati e autorizzati dall’AIFA, l’IRCCS CROB provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.
L’IRCCS CROB, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella succitata disposizione. Resta inteso che le quantità dei radiofarmaci riportate nel soprarichiamato allegato “4” della Determina Dirigenziale SUA RB di aggiudicazione, sono indicative e non configurano determinazione dell’entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, comma 1 c.c. per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell’Ente nel periodo contrattuale. Conseguentemente la DA avrà diritto alla remunerazione delle sole quantità di radiofarmaci effettivamente ordinati e consegnati e non potrà pertanto sollevare eccezione relativa al quantitativo richiesto garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo, sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati nelle singole voci agli stessi prezzi, patti e condizioni.
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1.2 – Spese di Spedizione: Relativamente ai lotti nn. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, l’importo posto a base d’asta non ricomprende le spese di spedizione che saranno, comunque, riconosciute nella misura massima pari a € 120,00 per le spedizioni standard o € 220,00 per spedizioni tassative. Le spese di trasporto addebitate dovranno far riferimento ad ogni viaggio anche se riferito a più prodotti inerenti anche a ordini diversi quindi la fatturazione delle spese di trasporto deve essere computata una sola volta, in caso di un’unica consegna per più colli o di più fatture inerenti ad una singola spedizione. Ove la consegna venga frazionata per impossibilità dell’aggiudicatario di effettuare un’unica fornitura, verranno riconosciute solo le spese riferite al primo trasporto. Tali spese di spedizione dovranno essere specificate nell’offerta in modo chiaro e separato dal prezzo offerto per il radiofarmaco.
Per il resto dei Lotti, l’importo posto a base d’asta, e quindi di offerta, è comprensivo delle spese di spedizione.
Art. 2 - Durata del contratto
L’esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, hanno decorrenza dalla stipula del contratto o dall’ avvio dell’esecuzione segnata dal primo ordinativo, qualora antecedente ad essa.
Si evidenzia che trova applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.
L’eventuale ulteriore affidamento in proroga sarà autorizzato con apposito
provvedimento dell’IRCCS CROB.
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Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allo stesso allegati:
a) la D.D.G. n. del , con tutti gli atti allegati;
b) l’offerta dell’operatore economico contraente;
c) il capitolato tecnico prestazionale;
e) polizza fideiussoria di cui in premessa;
Per quanto nel presente contratto non espressamente richiamato ed esplicitato, si farà riferimento a quanto riportato nei documenti sopra menzionati e/o in essi richiamati, nonché in tutti gli atti di gara
Art. 4 – Esecuzione del contratto e consegne - Adempimenti ed oneri a carico della ditta aggiudicataria
(Evidenziare se si è ricorso il caso di consegna d’urgenza contemplato nell’art. 4 del capitolato tecnico di gara)
Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel Capitolato tecnico prestazionale di gara, alle condizioni economiche e tecniche dell’aggiudicazione.
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto dell’affidamento. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999.
Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
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• d’igiene sulla produzione e sul commercio;
• d’igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
• sull’infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne dei prodotti in base alle esigenze della
U.O. di Medicina Nucleare delle Aziende Sanitarie.
Relativamente alla data di consegna del materiale, le ditte devono impegnarsi ad effettuare le spedizioni in modo da far prevenire il prodotto tassativamente nella data e con la marcatura richieste al momento dell’ordine.
Per ogni Kit e radiofarmaco deve essere obbligatoriamente descritta la procedura operativa per il controllo di qualità, con le procedure aggiornate ed il kit completo per eseguirlo qualora non sia disponibile in commercio.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni (accordo ADR 2013-Direttiva 2012/45/UE).
I radiofarmaci dovranno essere consegnati in vials idoneamente schermati.
Art. 5 - Modalità di liquidazione e pagamento
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
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L’IRCCS CROB procederà alla liquidazione ed al pagamento di ciascuna singola fattura previa verifica di conformità della fornitura e della regolarità contributiva del fornitore mediante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ciascuna fattura dovrà contenere, salvo diverso accordo tra le parti, il riferimento al contratto cui si riferisce, il numero di ordine, il documento di consegna ed il CIG (Codice Identificativo Gara).
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato
codice IBAN : con la
sottoscriscizione del presente contratto il fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. e dichiara che le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i è/sono le seguenti .
Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura.
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Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall’IRCCS CROB.
Art. 6 – Cessione del Contratto e Subappalto
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla g.u.r.i., l’Istituto, previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potrà autorizzane l’affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’IRCCS CROB. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
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L’IRCCS CROB, ad esclusione di quanto previsto al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto Capitolato.
E’ obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
Art. 7 – Inadempimenti e penali
La Ditta ha l’obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel Capitolato tecnico prestazionale di gara, alle condizioni economiche e tecniche dell’aggiudicazione.
La UO.C. di Medicina Nucleare rifiuterà i prodotti non conformi a quelli aggiudicati. Si ribadisce come evidenziato nel paragrafo 1.2. che il fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di:
-ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità
indicate nel contratto;
-ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna;
-mancata consegna.
7.1 -. Per quanto riguarda le consegne dei Lotti nn. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 54, 55 e 58,
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in caso di ritardata consegna, tale da non consentire lo svolgimento di tutta l’attività programmata nei tempi previsti, si procederà alle seguenti penali, comunque entro il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale:
- 1° ritardo (oltre 60 min): disponibilità a fornire entro 120 minuti, backup da altro sito;
- 2° ritardo (oltre i 60 min): è prevista l’applicazione di una e penale di € 2.000,00;
- per ogni mancata consegna penale di € 3.000,00;
- dopo 3 mancate consegne, rescissione del contratto.
7.2 - Per i restanti Lotti, nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro l’ora e giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell’ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00 e, comunque, a capienza del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
L’IRRCS CROB potrà, dopo 3 mancate consegne, rescindere il contratto.
Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.
In caso di ritardi reiterati, l’IRCCS CROB, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
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E’ fatta salva la facoltà, per l’IRCCS CROB, di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione all’IRCCS CROB, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile, e le relative cause dell’indisponibilità. Si precisa che l’omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell’ordine, l’applicazione delle penali previste per mancata consegna. L’IRCCS CROB, in relazione ai prodotti indisponibili, potrà procedere all’acquisto degli stessi presso altro fornitore, nel rispetto della graduatoria di gara; in mancanza di valide nella stessa graduatoria, l’IRCCS CROB procederà all’acquisto dei medesimi prodotti rivolgendosi all’offerta di mercato, addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo pagato. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nell'ordine d’acquisto dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l’applicazione di quanto previsto.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalle forniture regolate dal presente contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’IRCCS CROB, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui in premessa, prestata ai sensi dell’art. 5 del Capitolato tecnico prestazionale di gara.
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La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. 8 – Risoluzione e recesso del contratto
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare nei casi elencati all'articolo 11 del capitolato tecnico di gara, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale. In particolare il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Art. 9 – Spese contrattuali.
Le spese di bollo, registrazione, ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria. L'I.V.A. rimane a carico della S.A.
Art. 10 – Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Per quanto qui non espressamente detto si rimanda all’art. 14 del Capitolato
tecnico di gara.
Art. 11 – Domicilio del Fornitore
Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Tecnico di gara, il fornitore dichiara di eleggere il seguente domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo:
fax Pec
Art. 12 - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di POTENZA .
Il presente contratto, elaborato in formato elettronico, che consta di n° 14 facciate, è firmato digitalmente dai rappresentati delle parti.
Letto dalle parti, costituite come innanzi, che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono digitalmente, in segno di totale accettazione.
La data di stipula del presente contratto è la data di effettiva restituzione dello stesso, firmato digitalmente dalle parti, coincidente con la data di formale acquisizione agli atti dell’Ente mediante il sistema di protocollazione elettronica in uso.
Si precisa che il file del detto contratto non deve essere in alcun modo modificato, ma controfirmato digitalmente e restituito all’indirizzo pec istituzionale o indicato, senza alcuna variazione del suo formato originario (nome, estensione ecc) per non compromettere le firme digitali apposte, le controfirme della ditta ed il suo contenuto, al fine di consentirne una
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acquisizione sicura, facilmente verificabili dai riceventi (tra cui l’Agenzia
delle Entrate, in fase di registrazione).