Allegato n.3
Allegato n.3
Schema di contratto per il comodato d’uso gratuito di n. 4 autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e n. 3 autoveicoli per le attività istituzionali del servizio sociale indirizzate a persone con disabilità.
L’anno , il giorno del mese di
in , con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
TRA
Il COMUNE di Bologna, codice fiscale e P.I.V.A. , in persona del Capo Area Benessere di Comunità ,
di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Comune”;
E
La Ditta , con sede legale ed amministrativa a in via , C. F. e P.I.V.A. , in nome e per conto della quale interviene il Sig. nato a il
di seguito per brevità definita “comodante”
Premesso che:
- La sottoscrizione del “Contratto per il Progetto di trasporto di persone con disabilità” è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;
- il Comune promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone con disabilità ed economicamente svantaggiate;
Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato.
Art. 2 - OGGETTO
1. Il Comodante fornisce in comodato d’uso gratuito al Comune n. 7 autoveicoli, di cui:
a) n. 2 autoveicoli, idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di 8 persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologato a norma di legge, per il trasporto di 2 sedie a rotelle, dotati di sistema di
climatizzazione;
b) n.2 autoveicoli, idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di 4 persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologati a norma di legge, per il trasporto di 1 sedia a rotelle, dotati di sistema di climatizzazione;
c) n.3 autoveicoli per il trasporto di almeno 4 persone (incluso il conducente) dotati di sistema di climatizzazione, da destinare alle attività del servizio sociale indirizzate alla persone con disabilità;
d) fornitura di contributi annui per il carburante dei veicoli indicati alla lettera c).
2. Almeno 4 degli automezzi messi a disposizione dovranno avere alimentazione a metano.
Art. 3 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO
1. Gli autoveicoli si intendono concessi in comodato esclusivamente per:
• il trasporto di persone con disabilità, difficoltà motorie, o comunque persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari e attività connesse;
• i trasporti necessari alle attività istituzionali del servizio sociale indirizzate alla persone con disabilità.
Art. 4 - TITOLARITÀ GIURIDICA
1. Il Comune non potrà avanzare alcuna pretesa sugli autoveicoli descritti al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sugli autoveicoli per soddisfare i loro diritti di credito.
Art. 5 - CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
1. La consegna dell’autoveicolo avviene, presso la sede indicata dal Comune, a cura del Comodante.
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni, con previsione di rinnovo per altri 3 (tre) anni, a seguito di comunicazione da parte del Comune al Comodante, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, e assumendo formale atto amministrativo. Il comodante potrà accettare o meno tale proposta con comunicazione A/R da trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Comune.
2. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Comune non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione degli autoveicoli. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione degli autoveicoli, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo per le parti contraenti.
3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di tre mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. dalla scadenza del contratto. L’Aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga formulata dall’Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni.
Art. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODANTE
1. Il Comodante provvede al pagamento:
• della tassa di possesso annuale dei veicoli, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione degli stessi;
• dei premi annuali delle assicurazioni obbligatorie per legge, delle polizze assicurative RCA con assicurazione infortuni per conducente e passeggeri, delle polizze assicurative Kasko, senza franchigia o con franchigia a carico del Comodante, per eventuali danni causati ai veicoli. Il Comodante si impegna, all’atto della consegna degli autoveicoli e a ogni successiva scadenza, a fornire al Comune i tagliandi dell’assicurazione da esporre sul parabrezza dei mezzi e copia delle polizze assicurative;
• dei tagliandi previsti dalla casa di produzione.
2. Il Comodante si impegna a fornire due treni di gomme, uno estivo e uno invernale per ogni autoveicolo consegnato, con relativo cambio previsto per legge e cambio per usura, a provvedere alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, quale il controllo dei livelli, controllo gomme, pastiglie freni, cambio olio, manutenzioni ordinarie visualizzate anche dal check up del computer di bordo del veicolo, manutenzione delle parti elettriche e meccaniche degli elevatori e tutte le riparazioni che si rendono necessarie in caso di richiamo da parte della Casa Madre per malfunzionamento o difetto di produzione; si impegna inoltre a provvedere alla manutenzione straordinaria, comprendente quegli interventi non collegabili ai tagliandi richiesti dalla Casa Madre, danni alla carrozzeria da incidente, danni alla meccanica da incidente o da usura, sostituzione pezzi di carrozzeria o motore e tutti gli interventi che esulano dalla normale routine della gestione della vettura.
3. Il Comodante si impegna nei confronti del Comune a sostituire gli autoveicoli nel caso in cui questi periscano. Ai fini del presente contratto, e a solo titolo esemplificativo, si intende perimento dell’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
4. Il Comodante si impegna nei confronti del Comune a sostenere i costi relativi alle riparazioni degli autoveicoli danneggiati, offrendo pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Ai fini del presente contratto si intende danneggiamento degli autoveicoli qualunque evento che comporta la riduzione della funzionalità degli stessi o l’impossibilità del loro utilizzo, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente.
5. In caso di fermo degli autoveicoli, dovuto a manutenzioni e/o ad aggiornamenti degli spazi pubblicitari, il Comodante si impegna a fornire veicoli sostitutivi idonei, al fine di poter proseguire i servizi effettuati.
6. I fermi degli autoveicoli per aggiornamento degli spazi pubblicitari non possono essere superiori a 6 giorni lavorativi all'anno.
7. Il Comodante si impegna a non apporre sugli autoveicoli messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità del Comune e l’interesse degli utenti e comunque non possono essere apposti messaggi contrari all’ordine pubblico, aventi contenuto politico o che possano ledere la dignità del cittadino o del Comune. Rimane diritto esclusivo del Comodante apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari. A questo fine il Comodante si impegna ad effettuare una comunicazione al Comune con aggiornamento dell'elenco dei soggetti pubblicizzanti all'atto di ogni aggiornamento degli spazi pubblicitari.
8. Si impegna a fornire contributi annuali per il carburante dei veicoli indicati alla lettera c) articolo 2.
Art. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
1. Il Comune, a cui vengono concessi in uso gli autoveicoli, si obbliga ad utilizzarli sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art.3 del presente contratto.
2. L'utilizzo degli autoveicoli non è esclusivamente in capo a dipendenti del Comune di Bologna e dell'Ausl di Bologna, ma è affidato dal Comune stesso o dall’Ausl in capo a soggetti che collaborano in un rapporto istituzionale, contrattuale o convenzionale nell'ambito delle funzioni assistenziali proprie del Comune stesso o a privati cittadini, solo nell’ambito di un progetto personalizzato, al fine di promuovere e facilitare la mobilità in autonomia, o con propri familiari, di persone con disabilità, per attività di tempo libero, inclusione sociale. Il Comune nei casi sopraindicati si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto al Comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l’impiego degli autoveicoli (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
3. Il Comune o i soggetti indicati al comma precedente, si obbligano ad utilizzare gli autoveicoli con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
4. Sono a carico del Comune o dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, i costi derivanti dall’utilizzo degli autoveicoli, quali i costi relativi agli autisti e al carburante, fatta salva la quota di contributi carburante, individuata nel contratto di progetto, a favore del Comodatario.
5. Il Comune si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad impiegare esclusivamente soggetti che possiedano tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo.
6. Il Comodante non è tenuto al pagamento di sanzioni per infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, salvo che per omessa tempestiva comunicazione delle stesse da parte del Comodante al Comune. E’ fatto obbligo al Comune, o ad altro soggetto da esso individuato, di trasmettere al Comodante copia delle quietanze di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse.
7. E’ incombenza del Comune o dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo chiedere alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo.
8. In caso di sinistro, il Comune, o ad altro soggetto da esso individuato, si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la compagnia assicurativa, anche il Comodante. Il Comune o i soggetti, a cui sono stati affidati gli autoveicoli, in base al comma 2 del presente articolo, sono comunque responsabili della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla compagnia assicurativa, entro il termine massimo concesso, o per gli eventi dannosi per i quali, per sua colpa, non verrà liquidato l’indennizzo e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria,
a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
9. E’ fatto divieto al Comune di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. Il Comune è altresì obbligato ad informare il Comodante di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso degli autoveicoli, tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il Comodante potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare al Comune mediante raccomandata A/R., qualora quest’ultimo utilizzi gli autoveicoli per un uso diverso da quello indicato all’Art. 3.
Art. 10 - RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
1. Gli autoveicoli forniti in comodato devono essere restituiti nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte del Comune dovrà avvenire presso la sede dello stesso, entro 30 giorni dalla data di preavviso.
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 7 e 8, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.
Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando il Comodante sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.
Art. 13 - MODIFICHE CONTRATTUALI
1. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle parti.
Art. 14 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato delle parti.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Art. 16 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto a , il
Il Comune di Bologna Il comodante
(Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;
Il Comune di Bologna Il comodante
(Timbro e firma)