Condizioni Generali di Contratto Fornitura
GRUPPO ICCREA
Condizioni Generali di Contratto Fornitura
Condizioni Generali di Contratto, valide per gli acquisti e le forniture richieste da società del Gruppo ICCREA.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e negli annessi documenti contrattuali e tecnici, le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:
a) c.c.: Codice Civile;
b) Codice Etico: il documento, approvato dall’Acquirente, per regolare i comportamenti e le responsabilità verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001;
c) Acquirente: la e/o le società del Gruppo Iccrea espressamente indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto;
d) Condizioni Generali di Contratto: il presente documento;
e) Condizioni Particolari di Contratto: il documento (individuabile anche nell’offerta del Fornitore ove siano espressamente richiamate le Condizioni Generali di Contratto) contenente le specifiche tecniche ed operative della fornitura oggetto del Contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispettivi, termini, condizioni), nonché le eventuali disposizioni in deroga alle Condizioni Generali di Contratto;
f) Contratto: le Condizioni Generali di Contratto, le Condizioni Particolari di Contratto ed ogni altro documento che le parti riterranno necessario allegare al fine di meglio sostanziare e/o specificare l’accordo tra Acquirente e Fornitore avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione di cui all’art. 5;
g) Fornitore: la persona fisica o giuridica che fornisce i beni oggetto del Contratto;
h) GI: il Gruppo ICCREA inteso come l’insieme delle società controllate, ai sensi del Codice Civile, da ICCREA Holding S.p.A., inclusa la stessa ICCREA Holding S.p.A.;
i) Parti/Parte: indica, rispettivamente, l’Acquirente e il Fornitore congiuntamente ovvero uno solo tra gli stessi;
j) Responsabile di Contratto: soggetto nominato da ciascuna Parte quale responsabile del coordinamento operativo di tutte le attività di cui al Contratto.
Articolo 2 - Criteri di interpretazione
2.1 Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. c.c., ai fini dell’interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:
a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati come, di volta in volta, emendati o modificati;
c) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle singole clausole;
d) in caso di contrasto tra le previsioni e le clausole contenute nella documentazione facente parte del Contratto prevarranno le disposizioni contenute nei documenti qui indicati con il seguente ordine di prevalenza:
‐ Condizioni Particolari di Contratto;
‐ Condizioni Generali di Contratto;
‐ Capitolato tecnico descrittivo della fornitura;
‐ Ulteriori allegati.
e) le presenti Condizioni Generali di Contratto e più in generale il Contratto, prevalgono su qualsiasi diverso accordo o contratto sottoscritto tra le parti ed avente il medesimo oggetto.
Articolo 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché delle norme e prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, e fiscali nonché, in generale, di qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.
3.2 Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica condivise dalle Parti.
3.3 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
Articolo 4 - Domicilio delle Parti, comunicazioni e modifiche
4.1 Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle Parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende fissato presso le rispettive sedi legali.
4.2 Non saranno opponibili all’Acquirente eventuali variazioni ai dati dichiarati, che non siano state comunicate per iscritto al domicilio dell’Acquirente medesima, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4.3 Le comunicazioni dell’Acquirente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del relativo documento, inviato per lettera raccomandata a.r., Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, al domicilio del Fornitore come stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4.4 Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto è l’italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere pertanto redatta nella lingua ufficiale del Contratto.
4.5 Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti, inerenti l’esecuzione del Contratto stesso, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
4.6 Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Contratto e più in generale al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
CAPO II - OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 5 - Oggetto
Il Contratto ha ad oggetto la fornitura dei beni di cui alle Condizioni Particolari di Contratto, da eseguirsi con le modalità ed i termini ivi specificati.
Articolo 6 - Conclusione del Contratto e esecuzione della prestazione
Il Contratto deve ritenersi perfezionato con la sottoscrizione ed accettazione da parte del Fornitore e dell’Acquirente di tutta la documentazione contrattuale e tecnica inerente le prestazioni richieste, ivi incluse le presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché le Condizioni Particolari di Contratto e gli allegati tecnici.
Articolo 7 - Termini contrattuali, sospensione del Contratto e proroghe
7.1 Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisti e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata richiesta di proroga all’Acquirente, nella persona del Responsabile di Contratto, con l’indicazione analitica delle cause del ritardo.
7.2 La richiesta di cui al precedente comma del presente articolo deve pervenire all’Acquirente prima della scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del Contratto.
7.3. La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell’esecuzione del Contratto nelle ipotesi di cui al successivo comma 4 (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l’applicazione delle penali di cui all’articolo 12.
7.4. Qualora si verificassero cause di forza maggiore, anche relative a condizioni climatiche e/o a eventi naturali o altri eventi straordinari, non verranno imputate alle Parti eventuali inadempienze totali o parziali relativamente all’esecuzione o alla realizzazione delle prestazioni dedotte in Contratto; in tal caso, tuttavia, le Parti sono obbligate ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in ordine alla sospensione del Contratto ed a riprendere l’esecuzione dello stesso non appena siano cessate le cause di sospensione. In tal caso il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per gli eventuali maggiori oneri connessi alla sospensione.
7.5. Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, il Fornitore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.
7.6. La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili al Fornitore e salvo diverso accordo tra le Parti, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dell’esecuzione della
fornitura per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
7.7. Le disposizioni riportate ai commi che precedono non trovano applicazione nelle ipotesi in cui per espressa previsione delle Parti i termini e le condizioni riportati nelle Condizioni Particolari di Contratto siano considerati essenziali riguardo alla natura della fornitura oggetto del Contratto.
Articolo 8 - Spese di Contratto
Qualsiasi imposta od onere discendente dal o comunque collegata/o al Contratto o ai corrispettivi in esso previsti sarà a carico di ciascuna Parte secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Articolo 9 – Tempi, corrispettivi e pagamenti
9.1 La fornitura dovrà essere eseguita nei tempi e con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto.
9.2 I corrispettivi dovuti e le relative modalità di fatturazione, sono riportati in dettaglio, nelle Condizioni Particolari di Contratto. Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato a 60 giorni data fattura.
9.3 Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore dichiara che i suddetti corrispettivi sono remunerativi ed adeguati alle prestazioni oggetto del medesimo Contratto, in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza ed a proprio rischio.
9.4 Salvo quanto diversamente convenuto, eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità di osservare le norme e prescrizioni sopravvenute ovvero riconducibili a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico del Fornitore, che non può avanzare alcuna pretesa di compenso ulteriore.
9.5 Il pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti intestati al Fornitore medesimo e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. A tal fine, il Fornitore comunica all’Acquirente, con le modalità e nei termini da quest’ultima stabiliti, gli estremi identificativi del conto corrente su cui effettuare i pagamenti. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.
9.6 Il Fornitore deve presentare fattura in originale all’Acquirente, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali in ordine alle comunicazioni tra le Parti.
Articolo 10 - Compensazione e Sospensione dei pagamenti
10.1 E’ in facoltà dell’Acquirente compensare in sede di liquidazione del corrispettivo le eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti dell’Acquirente stesso.
10.2 E’ in facoltà dell’Acquirente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze relative al Contratto.
10.3 La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano state risolte dalle Parti.
Articolo 11 - Variazioni
11.1 Il Fornitore non potrà modificare i termini e le condizioni della fornitura senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
Articolo 12 – Garanzie e penali
12.1 Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei beni oggetto della fornitura.
12.2 Il Fornitore garantisce, inoltre, che i beni oggetto della fornitura sono pienamente conformi e rispondenti alle normative vigenti ed immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso per i quali sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti od occulti.
12.2 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle proprie obbligazioni dedotte nel Contratto, l’Acquirente potrà applicare le penali riportate in dettaglio nelle Condizioni Particolari di Contratto. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro e non sono comunque esaustive della responsabilità per i danni arrecati dal Fornitore.
12.3 La corresponsione delle somme dovute dal Fornitore a titolo di penale potrà essere oggetto di compensazione con le somme dovute dall’Acquirente a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte in Contratto.
12.5 La misura complessiva delle penali applicate ai sensi del presente articolo non potrà eccedere, per ciascun periodo contrattuale, il 10% del corrispettivo dovuto dall’Acquirente per il suddetto periodo, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
CAPO III - OBBLIGAZIONI E FACOLTA’ DELLE PARTI
Articolo 13 - Proprietà industriale e commerciale
13.1 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne, in ogni tempo, l’Acquirente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze e altre opere dell’ingegno sui beni oggetto della fornitura.
13.2 Il Fornitore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare.
13.3 Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi nel corrispettivo pattuito nel Contratto.
13.4 L’Acquirente resta estraneo ai rapporti che dovessero insorgere tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.
13.5 Ai fini dell’applicazione del presente articolo il Fornitore si impegna a versare all’Acquirente tutti gli importi che quest'ultima dovesse corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità, per fatti comunque riferibili ad atti o omissioni del Fornitore stesso.
13.6 Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’Acquirente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.
Articolo 14 - Esecuzione, responsabilità e polizza assicurativa
14.1 Il Fornitore garantisce e si impegna a garantire che la fornitura oggetto del Contratto, sia effettuata in modo da non comportare in alcun modo interruzioni delle attività svolte dall’Acquirente; ciò anche in caso di eventuale sostituzione di apparati e/o di collegamenti.
14.2 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
14.3 Il Fornitore è responsabile, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, dei danni causati all’Acquirente, al personale del medesimo e/o a terzi da fatto illecito, da inadempimenti contrattuali, da violazioni della normativa in tema di privacy, da vizi e difetti dei beni, da mancanza delle quantità pattuite o da ritardata consegna dei beni, ovvero da carenze funzionali/prestazionali rilevate dall’Acquirente.
14.6 Il Fornitore, nei rapporti con l’Acquirente, è l’unico responsabile della corretta esecuzione della fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, invocare, per nessuna ragione, la responsabilità, anche parziale, di terzi per eventuali inadempimenti.
14.7 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Acquirente da qualsiasi responsabilità o richiesta indennizzatoria e/o risarcitoria da parte dei dipendenti del Fornitore medesimo o di terzi, comunque riferibile alla fornitura, e a tal fine il Fornitore sottoscriverà con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa di responsabilità civile anche verso terzi (RCO/RCT) i cui estremi dovranno essere comunicati all’Acquirente a cui dovrà essere altresì consegnata copia della polizza stessa.
14.9 Detta polizza deve prevedere massimali non inferiori ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a copertura di tutti i danni causati per fatto commissivo od omissivo colposo o doloso proprio, dei dipendenti, di chiunque sia addetto alla fornitura, autorizzato o meno anche proveniente da personale esterno alla ditta ma comunque a questa riconducibile ed anche causato dalla circolazione di mezzi propri o altrimenti utilizzati.
Articolo 15 – Riservatezza e Privacy
15.1 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi dell’Acquirente ovvero delle altre società del GI, ivi comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, che vengano messe a sua disposizione dall’Acquirente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto o per finalità comunque connesse allo stesso.
15.2 Il Fornitore prende atto che la fornitura richiesta potrà essere svolta anche all’interno di strutture bancarie, ivi inclusi centri di elaborazione dati (CED) e pertanto garantisce che il personale impiegato è adeguato al compito assunto, ritenendosi fin d’ora responsabile sia per i danni che esso possa
provocare, anche a terzi, che per la divulgazione di notizie riservate.
15.3 Il Fornitore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e anche successivamente alla sua conclusione, per un periodo di 24 mesi decorrente dalla data di cessazione degli effetti del Contratto.
15.4 Il Fornitore è responsabile nei confronti dell’Acquirente e delle altre Società del GI dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti, ausiliari e collaboratori.
15.5 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire all’Acquirente tutti i danni che ad essa dovessero eventualmente derivare.
15.6 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’Acquirente, Titolare del trattamento dei dati di cui potrebbe venire a conoscenza il Fornitore, e relativi a persone fisiche, nomina Responsabile del trattamento il Fornitore, ai sensi del medesimo D.Lgs. e della Nomina facente parte del Contratto.
15.7 Il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi ed in ogni caso in osservanza delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 196/2003.
15.8 Il Fornitore effettuerà il trattamento dei dati in conformità alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 196/2003 e si adopererà al fine di portare a conoscenza degli interessati l’informativa di cui all’art. 13 del medesimo D.Lgs., nonché i diritti previsti nell’art. 7 del Decreto.
Articolo 16 - Cessione del Contratto e del credito
16.1 Ove non espressamente consentito dall’Acquirente per iscritto, il Contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti e/o allo stesso connessi non potranno essere oggetto di cessione, in tutto o in parte.
16.2 E’ fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, salvo consenso scritto dell’Acquirente.
16.3 Sarà sempre liberamente consentito all’Acquirente cedere, in tutto o in parte, i diritti ed obblighi nonché i crediti derivanti dal e/o connessi al Contratto in favore delle società del GI.
Articolo 17 - Responsabile di Contratto
17.1 Ciascuna Parte, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, e comunque prima dell’avvio delle attività oggetto del Contratto stesso, nominerà il proprio Responsabile di Contratto, comunicando, all’altra Parte, il relativo nominativo nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica.
17.2 I Responsabili di Contratto nominati da ciascuna delle Parti dovranno coordinarsi tra loro per tutto quanto attiene l’esecuzione del Contratto medesimo e saranno rispettivamente responsabili, ciascuna per quanto di propria spettanza, del coordinamento operativo di tutte le attività e risorse impiegate.
17.3 Ciascuna Parte provvederà tempestivamente a formalizzare ogni successiva variazione intervenuta in ordine al Responsabile di Contratto.
CAPO IV - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Articolo 18 - Obblighi delle parti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
18.1 Nell’esercizio delle proprie attività imprenditoriali, le Parti promuovono e tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, mediante la valutazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi correlati, con l’obiettivo di un miglioramento continuo delle condizioni dei lavoratori e di una loro idonea formazione ed informazione.
18.2 Le Parti si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 nonché a predisporre tutta la documentazione necessaria, ai sensi del predetto decreto, per una corretta esecuzione del Contratto.
CAPO V – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICHE
Articolo 19 – Modalità di accettazione della fornitura
19.1 L’accettazione della fornitura è subordinata all’accertamento della conformità ai requisiti, alla quantità ed alla qualità dei beni, come pattuiti nel Contratto.
19.2 La fornitura dovrà considerarsi definitivamente accettata qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso ovvero non contesti per iscritto (anche tramite fax o posta elettronica) la stessa per vizi legati alla qualità o quantità dei beni/prodotti consegnati, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di consegna. In tale ultima ipotesi, il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, ritirare i prodotti consegnati ed adoperarsi al fine di rendere conforme la fornitura a quanto richiesto nel Contratto nel termine che sarà indicato dal Cliente.
19.3 Resta inteso che, ferma l’applicazione delle penali di cui all’ art. 12, in ipotesi di nuovo inadempimento da parte del Fornitore a tale ulteriore termine, l’accordo dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo il diritto del Cliente di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
19.4 In ogni caso, per contestazioni relative alla non conformità della fornitura relative a vizi non manifestamente rilevabili alla consegna, i termini indicati dall’art. 1495 del Codice Civile si intendono derogati a 30 (trenta) giorni.
CAPO VI - VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO
Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno
20.1 Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, l’Acquirente è in facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora si verifichi anche una soltanto delle seguenti situazioni:
a) cessione del Contratto;
b) mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini previsti in Contratto;
c) ingiustificata sospensione nell’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
d) realizzazione di prestazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o esito negativo del collaudo;
e) violazione di disposizioni del Codice Etico dell’Acquirente;
f) al raggiungimento della soglia massima prevista all’articolo 12.5 in materia di penali applicabili;
g) inesistenza, invalidità o perdita di efficacia, per qualsivoglia motivo, della polizza assicurativa di cui al precedente art. 14.8.;
h) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
i) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
j) sia stata accertata la violazione, da parte del Fornitore, della normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007;
k) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e d) del D.Lgs. 231/2001;
l) sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, da cui risulti che il Fornitore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa;
m) il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive.
20.2 Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell’Acquirente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r., senza bisogno di preavviso o messa in mora.
20.3 Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, l’Acquirente è in facoltà di far eseguire ad altro soggetto le prestazioni dovute, in danno del Fornitore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dall’Acquirente rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto.
Articolo 21 - Recesso dal Contratto
21.1 L’Acquirente ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con preavviso scritto da inviarsi al Fornitore, a mezzo xxxx x.x., xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data di efficacia del recesso.
21.2 Il recesso dell’Acquirente ha effetto dal giorno indicato al Fornitore nella predetta lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
21.3 Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, l’Acquirente è tenuto a corrispondere soltanto il corrispettivo relativo alla fornitura fino a quel momento correttamente eseguita dal Fornitore ed accettata dall’Acquirente.
21.4 Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso.
CAPO VII- LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, MODELLO 231/2001
Articolo 22 – Legge applicabile e Foro Competente
22.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore, non risolubili in via transattiva, sarà applicata la legge italiana e sarà competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro di Roma.
Articolo 23 – Modello Organizzativo e D.Lgs.
231/2001
23.1 Il Fornitore dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali compresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati e conformi alle prescrizioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). Il Fornitore dichiara, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello" di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico, predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e adottati dall’Acquirente e che i suddetti documenti gli sono stati consegnati. Il Fornitore si impegna a far si che il proprio personale dipendente che nell’ambito del Contratto, venga in contatto con l’Acquirente si conformi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel "Modello" di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico della medesima Acquirente, per quanto ad esso applicabili e che informi tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dell’Acquirente di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell’esecuzione degli incarichi conferiti e che possa riferirsi alla commissione di uno dei reati compresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e generare la responsabilità dell’Acquirente. La non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto al presente capoverso ovvero la violazione degli impegni presi e comunque, la commissione e/o il tentativo di commissione di uno dei reati compresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 da parte dal personale dipendente del Fornitore, costituirà a tutti gli effetti inadempimento del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Roma
L’Acquirente
Luogo e data Per accettazione
Il Fornitore
*****
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:
‐ art. 3 (Osservanza di leggi, regolamenti e norme);
‐ art. 4 (Domicilio delle Parti, comunicazioni e notifiche);
‐ art. 7 (Termini contrattuali, sospensione del Contratto e proroghe);
‐ art. 9 (Tempi, corrispettivi e pagamenti);
‐ art. 10 (Compensazione e sospensione dei pagamenti);
‐ art. 11 (Variazioni);
‐ art. 12 (Xxxxxxxx e penali);
‐ art. 13 (Proprietà industriale e commerciale);
‐ art. 15 (Riservatezza e Privacy);
‐ art. 16 (Cessione del Contratto e del credito);
‐ art. 20 (Clausola risolutiva espressa, Esecuzione in danno);
‐ art. 21 (Recesso dal Contratto);
‐ art. 22 (Legge applicabile e Foro competente);
‐ art. 23 (Modello Organizzativo - D.Lgs 231/2001).
Luogo e Data
Il Fornitore
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