ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO CER 190703 PRODOTTO DALLA DISCARICA DI S. ORSOLA DI SPOLETO (PG) DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
D’ONERI
CAPITOLATO
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
SOMMARIO
Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 3
Art. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 6
Art. 3 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 6
Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 7
Art. 6 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 8
Art. 7 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 9
Art. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 9
Art. 10 SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO 10
Art. 11 VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 10
Art. 12 FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
Art. 13 RICHIAMO ALLE LEGGI 12
Art. 15 VIGILANZA E CONTROLLI 12
Art. 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE 12
Art. 17 ASSICURAZIONE RC e RCT 12
Art. 19 PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 13
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
email – xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 000-0000000 / fax 0743 – 48108
Direttore Esecutivo del Contratto
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx-xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 339-8324877
email – xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CIG lotto 1 - 74746314A1 CIG lotto 2 – 747464937C
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
CPV : 90510000-5 (TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI) CPV : 90512000-9 (SERVIZI DI TRASPORTO RIFIUTI)
PREMESSA
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 – di seguito Codice - ed ha per oggetto il servizio di prelievo trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati del percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di S. Orsola di Spoleto (PG) della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito VUS)
Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.
Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del prezzo offerto in sede di gara dagli aggiudicatari dei lotti.
Con la stipula dell’Accordo Quadro viene definita la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli ordinativi e non impegna in alcun modo la VUS ad affidare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo Quadro individua l’obbligo dell’Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo.
Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’Accordo Quadro ha per oggetto:
il servizio di prelievo trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati del percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di S. Orsola di Spoleto (PG) della Valle Umbra Servizi S.p.a.
Le prestazioni che formano oggetto del servizio sono:
- prelievo (carico) del percolato presso la discarica di Sant’Orsola di Spoleto (PG);
- trasporto con mezzi autorizzati al trasporto rifiuti CER 190703
- scarico del percolato prelevato dalla discarica di Sant’Orsola (PG) all’impianto/i di
depurazione autorizzato;
- smaltimento ed ogni altro onere presso il depuratore di destino autorizzato per il codice CER 190703
L’importo dell’appalto ammonta complessivamente ad euro € 2.520.000,00 (euro duemilioniecinquecentoventimila/00) oltre IVA (pari a ton 60.000 quale stima per la durata di 4 anni x € 42,00 ton prezzo unitario) suddiviso in due lotti:
Lotto n.1 : pari a € 1.260.000 (euro unmilioneduecentosessantamila/00, pari a ton 30.000 x €/ton 42,00) oltre iva, di cui costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (costi “ex contractu”) pari a € 1,00 (euro uno/00, pari al 2,30 %). I costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) non sono ribassabili.
Lotto n.2 ; pari a € 1.260.000 (euro unmilioneduecentosessantamila/00, pari a ton 30.000 x €/ton 42,00) oltre iva, di cui costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (costi “ex contractu”) pari a € 1,00 (euro uno/00, pari al 2,30 %). I costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) non sono ribassabili.
La suddivisione in due Lotti del presente Accordo Quadro è motivata dalla necessità della VUS di assicurare la esecuzione dei servizi senza soluzione di continuità, qualora si verificasse, in fase di esecuzione, la materiale impossibilità di uno degli affidatari dei lotti di provvedere alle attività di relativa competenza. In tal modo, qualora si renda necessario l’intervento sostitutivo, gli affidatari dei servizi ricompresi nei lotti assumono l’impegno a garantire anche l’esecuzione dei servizi relativi all’altro lotto.
Importi attività principale e secondaria per ciascun lotto:
ATTIVITA’ | DESCRIZIONE | INCIDENZA % | IMPORTO |
Att. Principale | trasporto | 51% | 642.600,00 |
Att. Secondaria | smaltimento | 49% | 617.400,00 |
100% | 1.260.000,00 |
1)trasporto | (51% €/ton 42,00) | €/ton 21,42 | pari | €/ton 6,50 manodopera |
2)smaltimento | (49% €/ton 42,00) | €/ton 20,58 | pari | €/ton 3,50 manodopera |
Stima dei costi della manodopera di cui al comma 23 dell'art. 16 del D.Lgs. 50/2016 Considerato che il servizio è trasporto + smaltimento
L'incidenza della manodopera su €/ton 42,00
stime incidenza manodopera
(51% trasp + 49% smalt)
TOTALE
€/ton 10,00 inc. manodopera
Costo incidenza manod. stima (€10,00 x 60.000 ton) = € 600.000 pari a € 300.000 cad. lotto
Servizi nei giorni festivi e/o con limiti alla circolazione
I prezzi offerti in sede di gara saranno incrementati del 20%, nel caso di servizi programmati nei giorni di calendario in cui risultino limiti alla circolazione, rimanendo a carico di VUS l’ottenimento delle autorizzazioni in deroga.
Garanzia dei Servizi e capacità operativa
L’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto dovrà garantire, se richiesto nel programma, una capacità minima di trasporto e smaltimento minima pari a circa 190 mc (circa n. 5 trasporti) nell’arco dello stesso turno di lavoro.
Quantità
I quantitativi di cui sopra sono da intendersi del tutto indicativi e non costituiscono impegno garantito per la ditta affidataria, che sarà chiamata ad effettuare il servizio per i quantitativi effettivamente prodotti, con applicazione dei prezzi unitari di aggiudicazione, senza che le variazioni possano dare adito alla medesima ditta di richiedere danni o adeguamenti del corrispettivo.
Nella tabella seguente sono riportati, in via indicativa e non esaustiva, i quantitativi prodotti mensilmente nell’ultimo anno per la produzione, che non garantiscono tuttavia l’andamento futuro:
ANNO 2017 | |
Mesi | Peso [Kg] |
GENNAIO [Kg] | 1.115.750 |
FEBBRAIO [Kg] | 1.065.750 |
MARZO [Kg] | 1.169.940 |
APRILE [Kg] | 1.052.770 |
MAGGIO [Kg] | 943.580 |
GIUGNO [Kg] | 359.570 |
LUGLIO [Kg] | 1.252.100 |
AGOSTO [Kg] | 582.510 |
SETTEMBRE [Kg] | 788.340 |
OTTOBRE [Kg] | 963.530 |
NOVEMBRE [Kg] | 946.620 |
DICEMBRE [Kg] | 1.010.830 |
TOTALI | 11.251.290 |
ANNO 2018 | |
GENNAIO [Kg] | 1.785.290 |
FEBBRAIO [Kg] | 902.240 |
Qualità
Le caratteristiche qualitative sono indicate nelle allegate copie di analisi, ferma restando ogni possibile variazione della composizione dei rifiuti, in relazione alle analisi che saranno effettate in fase di conferimento. In sede di sopralluogo sarà consentito il prelievo di un campione del percolato prodotto presso la discarica.
Programmazione servizi e ritiro. Nomina di un responsabile Unico,
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo un calendario mensile regolarmente stabilito con una conferma settimanale entro il giovedì della settimana precedente e con previsione sulla base dell’andamento della produzione e capienza degli stoccaggi in aumento o diminuzione.
La VUS, tramite il responsabile della discarica, e secondo le proprie necessità, comunicherà mediante posta elettronica all’appaltatore, entro il giovedì della settimana precedente a quella di esecuzione del servizio:
- la data e l’ora in cui dovrà essere eseguito il prelievo del percolato nella discarica di S. Orsola di Spoleto (PG);
- il numero di mc di percolato da caricare, trasportare, scaricare e smaltire.
L’appaltatore è obbligato all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti dalla VUS . L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla VUS eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio, tali da comportare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, pena l’applicazione delle penali contrattuali. Inoltre, l’appaltatore dovrà essere disponibile ad intervenire per effettuare il ritiro del percolato, per quanto necessario e in qualsivoglia giornata, anche festiva, per sopperire a condizioni di sovraccarico o di emergenza, entro tre ore dal ricevimento della disposizione di servizio da parte di VUS, che può essere impartita per fax, PEC o anche per via telefonica.
Durante le operazioni di prelievo deve essere sempre presente personale di Vus o delegato alle operazioni di controllo. L’appaltatore dovrà provvedere alle operazioni di caricamento presso l’area dedicata a tale operazione. Tale area è dotata di sistemi di caricamento, ferma restando comunque la dotazione di eventuali sistemi di pompaggio in proprio, se venisse richiesta la disponibilità. Le operazioni di pesatura saranno compiute presso il sito, alla presenza del personale VUS; per ogni pesata in uscita va sempre rilevata la tara in entrata. L’appaltatore dovrà garantire la presenza di un Responsabile Unico con relativo recapito telefonico su cellulare, attivo 24h, tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. La ditta affidataria garantisce VUS in ordine agli adempimenti posti a carico di tutti i soggetti responsabili della gestione dei rifiuti, e si impegna espressamente ad assicurare il servizio di smaltimento e/o trattamento del percolato conferito nel rispetto delle normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, manlevando VUS da qualsivoglia responsabilità.
Corrispettivo unitario
Nel corrispettivo contrattuale soggetto a ribasso per il servizio di carico, trasporto, scarico e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di S.Orsola di Spoleto (PG) pari a €/ton 42,00 (quarantadue/00), sono comprese le operazioni di carico presso la piattaforma realizzata all’interno dell’area dell’impianto
discarica, oltre che tutte le attività di pesatura e riscontro della documentazione necessaria per il trasporto rifiuti, nel rispetto della normativa vigente di sicurezza, ambientale e autorizzazione AIA. L’accesso sarà consentito negli orari stabiliti dal responsabile della discarica e potrà manovrare solo ed esclusivamente nelle aree previste dal DUVRI. I mezzi dell’appaltatore adibiti ed autorizzati al trasporto saranno caricati generalmente tramite le pompe di VUS presso gli stoccaggi presenti in discarica, negli orari che saranno concordati nel programma settimanale di conferimento con il Funzionario incaricato di VUS.
Effettuato il carico e regolarizzata la documentazione si eseguirà il trasporto, nello stesso giorno e comunque entro e non oltre i termini previsti dalle norme ambientali. Il trasporto al sito di destinazione finale avverrà secondo il percorso più breve con oneri accessori a carico dell’appaltatore (pedaggi, vitto, tempi di guida. Nel corrispettivo sono comprese tutte le operazioni di accettazione e scarico che avverranno secondo i tempi e le indicazioni impartite dal gestore del depuratore finale. Nel corrispettivo sono inoltre compresi tutti gli oneri di smaltimento finale del percolato. Il prezzo offerto si intende formulato dall’appaltatore a proprio rischio, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente la piena e corretta esecuzione del servizio.
La determinazione dei corrispettivi contrattuali avverrà computando le prestazioni effettivamente eseguite dall’Appaltatore con il metodo “a misura” per il prezzo unitario riportato nel presente Capitolato d’Xxxxx, così come rideterminato in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara.
Nell’offerta economica, il concorrente deve indicare gli oneri per la sicurezza da rischio specifico nonché il costo della manodopera di cui al comma 10 dell'art. 95 del Codice.
L’importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato da parte della Stazione Appaltante fino alla concorrenza del limite di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%), ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'appaltatore.
Formulari
Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) sarà emesso a cura del trasportatore secondo le indicazioni impartite dalle omologhe.
Art. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella parte seconda del presente capitolato “Norme Tecniche”. Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione e va concordato tramite richiesta via mail al RUP, ed indirizzata anche al DEC del contratto ed al responsabile della discarica. Le modalità di effettuazione del sopralluogo delle aree interessate dal servizio sono specificate nel disciplinare di gara.
Art. 3 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016, come da deliberazione del CdA n. 28 del 17/04/2018 la VUS si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
I soggetti economici che intendono concorrere per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro devono essere in possesso dei seguenti requisiti economici, finanziari e tecnici:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale
si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
b) iscrizione vigente all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 4, classe D o superiore per il codice rifiuto CER 190703;
c) iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi, L. 298/74 e X.Xxx 395/2000 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento n. 1071/2009/CE e D.D. n. 291 del 25/11/11;
d) iscrizione alla White List della Prefettura della provincia di competenza e tale dato dovrà risultare dalle pubblicazioni sul sito della medesima Prefettura;
e) aver conseguito negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), un fatturato specifico da servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo Quadro, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara per singolo lotto risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari. .
f) possesso del certificato di sistema qualità aziendale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 o successivo, rilasciato da soggetti accreditati ACCREDIA e comprendente nell’oggetto le attività necessarie all’espletamento dei servizi di cui alla presente gara;
Requisiti di esecuzione per ogni lotto
g) possesso di veicoli (veicoli autorizzati al trasposto di rifiuto CER 190703) e attrezzature per l'esecuzione del servizio in oggetto;
h) possesso/disponibilità di almeno due impianti per trattare e smaltire il CER 190703 “percolato di discarica” e relativa autorizzazione dell’impianto di depurazione attraverso il quale si procederà allo smaltimento del rifiuto CER 190703 (percolato);
i) disponibilità di almeno due trasportatori autorizzati per il CER 190703 “percolato di discarica”
l) capacità e disponibilità di trasporto e smaltimento del percolato per la quantità contrattuale e per le quantità massime settimanali e giornaliere anche in condizioni di emergenza e se necessario anche in giorni festivi;
m) I mezzi di trasporto impiegati dovranno essere dotati delle pompe e attrezzature necessarie al prelievo del percolato
I soggetti che possono partecipare alla gara nelle forme previste dalla normativa vigente sono: gli smaltitori (impianti depurazione) intesi come i soggetti in possesso di strutture, attrezzature ed impianti ed autorizzazioni (autorizzazione al trattamento rifiuti liquidi di percolato da discarica per il quantitativo del lotto a cui partecipa), necessari ed idonei per lo smaltimento finale del Percolato nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline, comunque vigenti; i trasportatori, che sono anche gli intermediari, intesi come i soggetti che, con detenzione o senza detenzione del rifiuto, dispongono il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi in quanto autorizzati presso l’Albo Gestori Ambientali (cat. 8 - Intermediazione rifiuti per la classe a cui partecipa) e che dimostrino di avere piena disponibilità di smaltitori (depuratori) e trasportatori autorizzati.
In ogni associazione o raggruppamento o aggregazione, da costituire o costituite, di imprese/intermediari non potrà partecipare più di un intermediario.
Eventuali nuovi siti di smaltimento (depuratori) e trasportatori che si dovessero utilizzare in corso di contratto, non comporteranno variazione delle condizioni contrattuali e dovranno essere espressamente autorizzate dalla VUS, previa verifica/accettazione da parte del Direttore del Contratto delle autorizzazioni di cui ai punti precedenti.
Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, in quanto trattasi di servizi da eseguirsi con procedure standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, sempreché ritenuta congrua e conveniente, e non si procederà all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
Le ditte concorrenti potranno presentare offerta per entrambi i lotti in gara, fermo restando che potranno risultare aggiudicatari di un solo lotto.
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 48 (quarantotto) dalla data della relativa stipula.
La durata dell’Accordo può essere modificata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 48 (quarantotto) dalla data di stipula dell’Accordo, salvo proroghe di cui all’art. 106 del Codice, co. 11.
La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.
Art. 6 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'appaltatore per il quale la garanzia è prestata.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario delle prestazioni. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 7 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro (e dei suoi allegati) da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
Art. 8 PERSONALE
L’appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’accordo quadro dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La VUS ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
l’appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla VUS.
Art. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L’appaltatore può affidare in subappalto quota parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
b) all'atto dell'offerta l’affidatario abbia indicato i servizi o parti di che intende subappaltare;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, ed al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Resta fermo che nessun pagamento diretto sarà effettuato dalla stazione appaltante, senza il preventivo nulla osta dell’appaltatore, ad eccezione dell’ipotesi di cui sub-b) per la quale VUS potrà disporre il pagamento diretto.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde inoltre i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 10 SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
La sospensione del contratto è ammessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Nei casi indicati dal citato art. 107 del Codice, il Direttore dell’Esecuzione del contratto potrà ordinare l’immediata sospensione, totale o parziale, dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, per il tempo necessario a far venir meno le cause che hanno indotto lo stesso all’emissione dell’ordine.
L’appaltatore non potrà avanzare richieste risarcitorie in caso di sospensione delle attività, per tutto il periodo di sospensione fino alla ripresa dell’esecuzione delle prestazioni, mediante verbale di ripresa sottoscritto tra le parti.
La stazione appaltante è sempre in diritto di disporre la risoluzione del contratto di Accordo Quadro, secondo la procedura prevista e disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Il recesso unilaterale del contratto è ammesso ai sensi dell’art. 109 del X.X.xx. 50/2016.
Art. 11 VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato.
I servizi eseguiti dall’appaltatore sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
Responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 12 FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il finanziamento del presente Accordo Quadro è assicurato con fondi di bilancio della VUS.
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per il prezzo unitario del servizio indicato al successivo art. 24 rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore.
La contabilità dei compensi di spettanza dell’appaltatore per l’esecuzione dei servizi sarà redatta
mensilmente in contraddittorio con l’appaltatore, entro 15 gg dalla fine del mese di riferimento. L’appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00
00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’Accordo quadro.
Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti –Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
Si precisa che la Valle Umbra Servizi non è destinataria dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui l’appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS potrà pagare direttamente, anche in corso d’opera, le retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo tale somme dai crediti dell’appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e i dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare
esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
Art. 13 RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 14 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 15 VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Art. 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS il nominativo del Responsabile di Servizio e i nominativi di altro personale utilizzato per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri. Il Responsabile del Servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
Art. 17 ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ fatto obbligo all’appaltatore di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore all’importo dell’affidamento e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
Art. 18 SICUREZZA
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’Appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• l’Appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’Appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’Appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’Appaltatore, previsti dal presente articolo. L’Appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
Art. 19 PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria.
Il mancato rispetto della tempistica dei servizi di trasporto determinerà l’applicazione delle seguenti penali:
• mancata esecuzione del servizio (mancato trasporto e conferimento), come comunicato da VUS nel programma settimanale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo = € 1.000,00 (euro mille/00) oltre iva
• esecuzione parziale del servizio, per ogni tonnellata non trasportata ed indicata nel programma, come comunicato da VUS nel programma settimanale, €/ton 10,00 oltre iva.
• Per ogni altra contestazione da parte della stazione appaltante sul servizio erogato € 200,00 (euro duecento/00) oltre iva.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Art. 20 ELENCO ALLEGATI
1) DUVRI
2) Elenco prezzi
3) Copie analisi