OGGETTO DEI LAVORI
CITTA’ di TORINO
Divisione Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali Settore Infrastrutture per il Commercio
xxx Xxxxxx x. 0. 00000 Xxxxxx telefono 000 0000000 - 0000000000 fax 0000000000
OGGETTO DEI LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI ANNO 2010 CODICE OPERA 3557
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(articolo 45, comma 1, Regolamento Generale, D.P.R. 21.12.1999, n. 554)
Euro | ||
a) | Lavori a base d’asta | 394.614,19 |
b) | Xxxxx per la sicurezza contrattuali | 4.385,81 |
c) | Totale appalto (a+b), oltre IVA di legge | 399.000,00 |
INDICE
PREMESSA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto. Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. Articolo 3. Ammontare del contratto.
Articolo 4. Corrispettivo.
Articolo 5. Domicilio dell’Appaltatore.
Articolo 6. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere. Articolo 7. Direttore di cantiere.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Articolo 9. Programma di esecuzione dei lavori.
Articolo 10. Penale per ritardi – Premio di accelerazione. Articolo 11. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe. Articolo 12. Oneri a carico dell’Appaltatore.
Articolo 13. Proprietà dei materiali di demolizione. Articolo 14. Contabilizzazione dei lavori.
Articolo 15. Valutazione dei lavori in corso d’opera. Articolo 16. Anticipazioni dell’Appaltatore.
Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 18. Liquidazione dei corrispettivi.
Articolo 18bis Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 19. Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo. Articolo 20. Materiali e difetti di costruzione.
Articolo 21. Controlli e verifiche. Articolo 22. Conto finale dei lavori.
Articolo 23. Lavori annuali estesi a più esercizi. Articolo 24. Regolare esecuzione o collaudo.
Articolo 25. Risoluzione del contratto e recesso. Articolo 26. Controversie e accordi bonari.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 27. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 28. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 29. Subappalto.
Articolo 30. Cessione del contratto – Subentro. Articolo 31. Cessione del corrispettivo d’appalto.
Articolo 32. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 33. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Articolo 34. Danni cagionati da forza maggiore.
Articolo 35. Documentazione da produrre.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36. Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 37. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 38. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
CITTA’ DI TORINO
Divisione Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali Settore Infrastrutture per il Commercio
SCHEMA DI CONTRATTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI ANNO 2010 – CODICE OPERA 3557”
PREMESSA
1. Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 45 comma 1 del DPR 554/99, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
2. Nel seguito si intende:
CODICE : D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 0000/00/XX
XX: DPR 21/12/1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di ll.pp. 00/0/00, x. 000, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx” (XX 28/4/2000 n. 66/L)
REG: DPR 25/1/2000 n. 34 “Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di ll.pp., ai sensi degli artt. 40 e 253 del Codice (GU 29/2/2000 n. 35/L)
CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice.
3. Nel seguito si intende altresì:
Città = la stazione appaltante Città di Torino. Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La Città affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L’efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art.11, comma 10 del Codice e comunque non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvi i casi della consegna anticipata ai sensi dell’art.11, commi 9 e 12 del Codice. Nei riguardi della Stazione Appaltante, l’efficacia del contratto medesimo è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli previsti per legge ai sensi dell’art.11, comma 11 del Codice.
Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto.
3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo definitivo contrattuale dell’appalto sarà quello risultante dal verbale di gara.
2. Esso sarà il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.
Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:
a) Euro 394.614,19 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara
b) Euro 4.385,81 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso
3. Il Capitolato Speciale d’Appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell’art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 45 del RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 2.1 lett.
h) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 45.4 dello stesso RG.
4. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
5. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice e art. 45 del RG, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi contrattuale allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.
Articolo 4. Corrispettivo.
1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art.133 del Codice.
2. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato nel C.S.A. e definito nel presente atto.
3. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 commi 3 e 3bis del Codice.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 3 comma 5, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli artt.134 e 135 RG e 10,11 e 12 del CG.
5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 136 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto (vedi art. 136, comma 1, lett. a, RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell’offerta (vedi art. 136, comma 1, lett. c, RG).
6. Qualora in sede di contabilizzazione si debbano utilizzare delle ore in economia, necessarie per la tipologia della lavorazione, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli del contratto provinciale del lavoro ( paga + oneri ) in vigore il giorno della prima seduta di gara dell’appalto in oggetto, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili. La variazione offerta in sede di gara sarà applicata solo alla maggiorazione del 24,30% di cui sopra.
Articolo 5. Domicilio dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.
2.Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 71, comma 3 del RG.
Articolo 6. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere
1. Ai sensi dell’art. 3.1a del Capitolato Generale, la Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’art. 3.1b del Capitolato Generale, l’Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell’art. 3 CG.
3. L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al punto 3 del precedente articolo 5.
Articolo 7. Direttore di cantiere
1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all’Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG.
2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva, con le modalità di cui all’art. 129 e segg. del RG.
2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», 129 commi, 1 e 4 e 130 comma 3 RG, nonché ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosesantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. Qualora nel Capitolato Speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell’articolo 130, comma 6 RG. Per l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal Capitolato Speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l’articolo 130, comma 7 del RG. In caso di urgenza, l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
6. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 129, comma 10 e 133).
7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell’art. 172 del RG.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del C.G.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l’art. 21 comma 4 del CG.
10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si applicherà l’art. 9 del
CG.
Articolo 9. Programma di esecuzione dei lavori
1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (articolo 42 del R.G.) costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 45 comma 10 del RG) che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’immobile affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 28.
In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l’art. 27 del CG.
6. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Articolo 10. Penale per ritardi - Premio di accelerazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all’importo di queste.
3. Ai sensi dell’articolo 117, comma 3 del R.G., l’importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui all’articolo 117, comma 4 del RG e 136 del Codice...
4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 199.2b del RG.
5. Le penali verranno applicate con deduzione dall’importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.
6. Si applicano le norme dell’art. 22 CG e 117 RG.
7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
Articolo 11. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori, nei casi previsti dagli artt. 133 RG e 24 CG, con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 24, comma 4 secondo periodo del CG.
4. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’articolo 133, comma 7 RG e 24, comma 7 del CG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 24 CG, si applica la disciplina dell’art. 25 CG.
6. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 26 CG.
Articolo 12. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, gli oneri di cui all’art. 5 CG:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;
g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
3. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del RG.
4. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 7 precedente.
5. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del CG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.
In particolare l’appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell’appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all’accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall’eventuale corresponsabilità ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici nonchè dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.
Il mancato rispetto di quanto specificato configura “grave infrazione” ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
6. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 37, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente
appaltante.
7. Spetta altresì all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.
Articolo 13. Proprietà dei materiali di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora il Capitolato Speciale preveda la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.
Articolo 14. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare secondo il Titolo XI del RG.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.
Articolo 15. Valutazione dei lavori in corso d’opera.
1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 37 commi 3 e 4.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 28, comma 2 del C.G..
3. Ai sensi dell’art. 28.3 del C.G. i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.
Articolo 16. Anticipazioni dell’Appaltatore
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 161 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all’Appaltatore, che avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni.
All’importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l’interesse del 6% annuo, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità dell’art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali.
L’ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare il 5% dell’importo complessivo netto dell’opera, a meno che l’appaltatore vi consenta.
Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 134 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del Codice.
2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all’art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme dell’art. 134 e 135 R.G. e 10-11-12 del C.G.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l’utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 4; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 18. Liquidazione dei corrispettivi.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 80.000 (ottantamila), previa verifica del DURC secondo quanto previsto dal successivo art. 27.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 114 comma 3 del RG.
4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori.
5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell’art. 141 comma 9 del Codice e artt. 205 e 102 del RG.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 7 comma 2 del CG.
8. Si rinvia a quanto disposto dall’art. 27 del presente contratto relativamente all’onere di presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all’Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
9. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell’art.37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art.29.
Articolo 18 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara.
2. I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.
4. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge sopraccitata, fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto d’appalto, qualora la stazione appaltante verifichi l’inadempimento di quanto previsto ai commi 8, 9 e 9 bis dell’art. 3 in discorso.
5. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 19. Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.
1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall’art. 133, comma 1 del Codice e dall’art. 29 del CG.
2. In caso di ritardi nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni dell’art. 30 CG e 116 RG.
3. Nei casi previsti dal precedente art. 18,comma 9, i termini di pagamento saranno tenuti distinti tra l’appaltatore ed il subappaltatore, in relazione a quanto meglio specificato nel successivo art.29.
4. Il pagamento di quanto previsto al precedente art.18 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell’appaltatore ai sensi dell’art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi 1 e 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.
Articolo 20. Materiali e difetti di costruzione.
1. L’appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale.
2. Per l’accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 15 CG.
3. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell’art. 16 e 17 CG, nonchè quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l’art. 18
CG.
Articolo 21. Controlli e verifiche.
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 12.2h precedente.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Articolo 22. Conto finale dei lavori.
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 173 comma 1 RG.
Articolo 23. Lavori annuali estesi a più esercizi.
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall’art. 171 RG.
Articolo 24. Regolare esecuzione o collaudo.
1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 192 del RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 172 del RG.
La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141 comma 3 del Codice, come da deliberazione
G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 208 del RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 172 del RG.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all’approvazione formale.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 141, comma 10 del Codice, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma- nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell’atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 200 del RG.
6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione valgono le norme dell’art. 141 del Codice, del Titolo XII del RG e dell’art. 37 del CG.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 193 del RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
Articolo 25. Risoluzione del contratto e recesso.
1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo da parte dell’Appaltatore, la Città procede nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 136, 137 e 138 del Codice e s.m.i.
2. Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
3. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il presente contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 28;
b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) xxxxxxx, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art.135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
e) violazione della disposizione di cui all’art. 3 della L. 136/2010, come meglio previsto all’art. 18 bis del presente contratto.
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
4. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt.1671 Codice Civile e 134 del Codice.
Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, ovvero all'art. 1 septies del D.L. 06/09/82, convertito nella legge 726/82 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.
Articolo 26. Controversie e accordi bonari
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino ai sensi dell’art. 34 comma 1 del CG. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale.
2. Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall’art. 31 del CG e del RG, in particolare dell’art. 165 del RG.
3. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell’importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall’art. 240 del Codice.
4. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo xxxxxxx è formulata dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del Codice.
5. Nel caso di appalto di importo pari o superiore a 10milioni di Euro, la proposta di accordo xxxxxxx è formulata da apposita commissione nei modi previsti dall’articolo sopra citato, ma non si conferirà alla predetta commissione alcun potere di assumere decisioni vincolanti per la Città. A tal fine, la proposta di accordo xxxxxxx dovrà, in ogni caso, essere sottoposta all’approvazione dell’Ente medesimo per essere impegnativa.
6. Le riserve saranno definite con le modalità di cui all’art. 32 del CG, all’art. 240 bis del Codice e del RG.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 27. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. E’ altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice e dall’art. 90 comma 9 del D.lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art.12, comma 5 secondo periodo.
3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.
4. La Città disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a valere sulle ritenute, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del CG. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedersi secondo i disposti dell’art. 13 del CG.
Articolo 28. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice,, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo.
f) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall’art.90 ed allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.
5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008.
Articolo 29. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30.
2. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 00-00-000 del RG.
3. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l’Appaltatore è tenuto all’obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l’intero successivo pagamento nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice.
4. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 27,comma 3.
5. Nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice (Pagamento diretto al subappaltatore), la Città non procederà all’emissione del certificato di pagamento nei confronti dell’appaltatore finchè costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell’art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l’indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.
5bis. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l’appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non risponde dei ritardi imputabili all’appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Città procederà secondo le modalità di cui all’art. 27, in quanto compatibile .
Articolo 30. Cessione del contratto – Subentro.
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non disposta con le modalità di cui all’art. 116, comma 1 del Codice.
2. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.
Articolo 31. Cessione del corrispettivo d’appalto.
1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall’art. 117 del Codice e dagli artt. 3.3 e 3.4 del CG.
Articolo 32. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall’art. 113 del Codice e dal Titolo VII RG, nonché dall’art. 40 comma 7 del Codice, ove ne ricorrano gli elementi.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.
3. La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 101.1 del R.G.
4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’articolo 141, comma 9 del Codice e dell’art. 102 comma 3 del RG, con validità fino a collaudo definitivo.
5. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
Articolo 33. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 14 CG.
2. L’appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 103.1 del RG.
3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori ex art. 103.1 del RG.
4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 129, comma 1 del Codice e dall’art. 103 del RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
Dette polizze debitamente autenticate, ai sensi di Xxxxx, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
- PARTITA 1 - OPERE €. 399.000,00;
- RC di cui al precedente punto 3) €. 500.000,00 (cinquecentomila).
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto ( IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.
L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.
Articolo 34. Danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme degli artt. 20 CG e 139 RG.
Articolo 35. Documentazioni da produrre
1. L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- cauzione definitiva ex art. 32
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ( POS/PSS) ex art. 28
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008.
2. Dovrà inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all’art. 71 comma 3 RG, con contestuale elezione di domicilio (art. 5) e indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 6).
3. Prima dell’inizio dei lavori dovrà altresì presentare il programma di esecuzione dei lavori ex art. 9, nonchè le polizze assicurative a garanzia delle responsabilità secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 33.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Ai sensi dell'art. 110 del RG, fanno parte del presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 28 del presente contratto;
- il cronoprogramma dei lavori (art. 9 del presente contratto).
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
Articolo 37. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3. L’Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^ n. 6280/9144) per le parti non disciplinate dal D.P.R. 554/99 e dal D.M. 145/00 o comunque con queste non in contrasto.
4. Per le specifiche norme tecniche l’Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:
- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell’art. 13;
- Capitolato per l’appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l’installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).
5. Si intendono parte del presente contratto le Indicazioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 03.11.2009 mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009.
6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti sottoscrittrici il presente atto, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.
Articolo 38. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città.
L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti : art. 3 (Ammontare del contratto); art. 4 (Corrispettivo) ; art. 10 (Penali); art. 12 (Oneri a carico Appaltatore); art. 18 (Liquidazione dei corrispettivi); art. 18 bis (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo); art. 25 (Risoluzione del contratto e recesso); art. 27 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza); art. 29 ( Subappalto); art. 33 ( Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ).
L’Appaltatore