INFORTUNI – GARMIN
INFORTUNI – GARMIN
Estratto delle Condizioni di Assicurazione TEMPO LIBERO E SPORT
INDICE Pag.
GLOSSARIO 3 di 15
CAPITOLO 1 – ASSICURAZIONE TEMPO LIBERO E SPORT 6 di 15 CAPITOLO 2 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 9 di 15
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 13 di 15
GLOSSARIO
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
Aeromobili: si intendono sia quelli ad ala fissa (monomotori e plurimotori), sia ad ala rotante (monomotori e plurimotori), alianti, motoalianti, aerostati e dirigibili.
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di assicurazione come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Beneficiario: soggetto che viene designato a ricevere l’Indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
Convalescenza: il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Cose: oggetti materiali.
Day Hospital: degenza diurna in Istituto di Cura per prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche e per prestazioni di carattere diagnostico che per la loro natura devono essere eseguite in regime di ricovero diurno (con esclusione dei check up di medicina preventiva) documentate da cartella clinica con scheda di dimissione ospedaliera.
Difetto Fisico/Malformazione: deviazione dal normale asseto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite o traumatiche acquisite.
Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Ebbrezza alcolica: la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/ litro.
Franchigia: la parte di danno che è esclusa dall’Indennizzo, espressa in percentuali di Invalidità Permanente o in giorni per le indennità o in importo fisso per il rimborso spese.
Gare di regolarità pura: manifestazioni, comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti, e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica), costituisce il fattore determinante per la classifica.
Indennizzo/Rimborso: somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità Permanente e/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza.
Intervento chirurgico: atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni. Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo.
Invalidità Permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di Cura: Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Natante da diporto: ogni Unità da diporto a remi; ogni Unità da diporto di lunghezza del
lo scafo pari od inferiore a 10 metri misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (ISO 8666).
Periodo Assicurativo - Annualità assicurativa: In caso di contratto di durata pari a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza del contratto stesso.
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione. Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
Scheda di polizza: documento che prova l’Assicurazione.
Sforzo: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, messe in atto dall’Assicurato anche volontariamente che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Sport agonistici: intendendosi per tali quelli effettuati in qualità di tesserati di federazioni sportive o associazioni/enti riconosciute dal CONI e comunque specificatamente finalizzati alla partecipazione continuativa a manifestazioni sportive di carattere agonistico; intendendosi per tali i campionati che possano svolgersi in ambito provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale.
Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
SOGEINT: Società a cui è affidata la gestione, la trattazione e la liquidazione dei sinistri. L’Assicurato può contattare Sogeint al numero 051.5072749 Xxx Xxxxx 0,00000 Xxxxxxx.
Somma assicurata: è la somma indicata in Polizza che per ogni garanzia viene utilizzata per il calcolo dell’Indenizzo/Rimborso.
Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto.
CAPITOLO 1 – ASSICURAZIONE TEMPO LIBERO E SPORT
Inizio e fine della copertura
La copertura decorre dalle ore 24 del giorno 5 del mese successivo a quello di attivazione polizza tramite registrazione dell’Assicurato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx che deve essere effettuata entro e non oltre il 31/10/2021 e termina dopo un anno.
Cosa Assicura
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme Assicurate indicate nelle condizioni di polizza, le conseguenze dirette ed esclusive di Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere di professionalità, compresi gli Infortuni che si verificano durante il percorso dall’abitazione dell’Assicurato al luogo di svolgimento dell’attività professionale e tragitto inverso.
L’Assicurazione comprende inoltre gli Infortuni subiti dall’Assicurato in occasione della pratica, solo in Italia nel tempo/libero e/o a livello agonistico essendo in possesso di tessera associativa sportiva, dei seguenti sport:
o Palestra con uso di attrezzi (senza contatto fisico fra le persone)
o Ginnastica
o Atletica leggera
o Yoga
o Tai Chi (senza contatto fisico)
o Ciclismo su strada
o Nuoto
o Tennis
Nell’ambito dell’operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:
a) l’asfissia di origine non morbosa;
b) l’avvelenamento acuto dovuto a ingestione involontaria o assorbimento di sostanze;
c) l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
d) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
e) l’annegamento;
f) l’assideramento e il congelamento;
g) le lesioni da ingestione di cibi e bevande
h) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
i) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’Assicurato;
j) le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua purché non derivanti da immersioni con uso di autorespiratore.
k) lesioni muscolari determinati da sforzi, ad esclusione degli infarti;
L’ Assicurazione vale in tutto il mondo, salvo quanto previsto nell’“Estensione dell’Assicurazione: “Rischio guerra, insurrezioni all’ estero”.
Estensione dell’Assicurazione: Rischi particolari
Sono altresì indennizzabili gli Infortuni derivanti dai seguenti Rischi:
Rischio guerra, insurrezioni all’estero
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice Civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall’ insorgere di tali eventi se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.
Rischio tumulti popolari e Atti di Terrorismo
Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, Atti di Terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.
Rischio Volo
Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero, su Aeromobili, da chiunque eserciti tranne che:
- da società/aziende di Lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclub.
Rimangono inoltre esclusi dall’Assicurazione i viaggi aerei comunque effettuati con alianti, motoalianti, aerostati e dirigibili.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’Aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Rischio eventi naturali catastrofici
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente al solo caso Invalidità Permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.
Garanzie prestate
A) Invalidità Permanente
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità Permanente, accertata secondo quanto indicato nei “Criteri di valutazione dell’Invalidità Permanente” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
La garanzia è prestata anche se l’Invalidità Permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
La Somma Assicurata è pari ad Euro 30.000,00 con franchigia del 20% come indicato al capitolo 2 “Criteri di Indennizzo dell’Invalidità Permanente e Franchigia”.
B) Indennità per Ricovero
In caso di Ricovero in Istituto di Cura, reso necessario da Infortunio, la Società a guarigione clinica ultimata, corrisponderà l’indennità giornaliera di Euro 30,00 per ogni giorno di degenza a partire dal 3° giorno.
L’indennità verrà corrisposta per la durata massima di 30 giorni per ogni Infortunio.
Agli effetti del computo delle giornate di degenza, il giorno di dimissione dall’Istituto di cura non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia.
In caso di Infortunio, occorso all’Assicurato fuori dai confini della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un Ricovero in un Istituto di Cura del luogo, la Società corrisponderà l’indennità giornaliera per Ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.
C) Indennità da Convalescenza
In aggiunta a quanto sopra previsto alla garanzia B) Indennità per Ricovero, la Società corrisponderà una indennità per Convalescenza da Infortunio, oltre a quanto previsto per la degenza durante il Ricovero, per un importo giornaliero di 15 Euro e una durata pari a quella del Ricovero purché la degenza sia stata di almeno tre giorni consecutivi, senza alcun obbligo di certificazione medica e comunque per un periodo massimo aggiuntivo di 30 giorni per Infortunio.
Agli effetti del computo delle giornate di degenza, il giorno di dimissione dall’Istituto di Cura non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia.
Cosa NON assicura
L’Assicurazione non opera per gli Infortuni determinati da:
a) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest’ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a causa del Sinistro, salvo il caso dei minori assicurati, per gli Infortuni subiti dagli stessi alla guida di veicoli all’insaputa dei genitori o dell’esercente la patria potestà;
b) pilotaggio e uso di Aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio, salvo quanto indicato nel “Rischio volo”;
c) pratica di tutti gli sport a qualsiasi titoli ad eccezione di quanto disciplinato in “Cosa Assicura”.
d) guida e uso di mezzi subacquei;
e) delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
f) ebbrezza alcolica dell’Assicurato alla guida di veicoli in genere nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni (salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico) che ha determinato l’Infortunio in tali stati;
g) guerra, insurrezione o Atti di Terrorismo, salvo quanto previsto dal precedente nel “Rischio guerra, insurrezioni all’estero” e nel “Rischio tumulti popolari e Atti di Terrorismo”;
h) trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l’avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
i) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche, non resi necessari in conseguenza d’Infortunio;
j) azioni o comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
k) rottura del tendine di Achille, rotture sottocutanee dei tendini
l) ogni tipo di ernia
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione:
m) l’infarto e l’ictus da qualsiasi causa determinati e qualsiasi malattia conseguente da infortunio
Come Assicura
Riepilogo garanzie assicurative:
TEMPO LIBERO E SPORT
GARANZIA | SOMME ASSICURATE | DELIMITAZIONI e FRANCHIGIE |
INVALIDITA' PERMANENTE | Euro 30.000,00 | Franchigia 20%. Nessuna Franchigia per Invalidità Permanente accertata pari o superiore al 20%. In caso di Invalidità Permanente accertata pari o superiore al 60% viene riconosciuto il 100%. |
INDENNITA' DA RICOVERO | Euro 30,00 per ogni giorno di ricovero. | Dal 3° giorno, massimo 30 giorni per infortunio. In caso di Ricovero all’estero, indennità giornaliera maggiorata del 50% |
INDENNITA’ DA CONVALESCENZA | Euro 15,00 per ogni giorno di convalescenza post ricovero | In caso di ricovero di almeno 3 giorni, massimo 30 giorni per infortunio. |
CAPITOLO 2 - Liquidazione dei sinistri
Denuncia e obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società
o all’agenzia a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall’Infortunio o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia del Sinistro sottoscritta dall’Assicurato o in caso di impedimento per le conseguenze riportate dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’Infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari designati o gli eredi, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari.
L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, secondo quanto disposto dall’articolo 1915 del Codice Civile. Relativamente alle garanzie Infortuni sotto riportate, valgono le seguenti disposizioni:
INDENNITA’ RICOVERO: la domanda per ottenere l’indennizzo, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa la durata del ricovero, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza. La domanda per ottenere la liquidazione dell’indennizzo corredata dei documenti giustificativi deve essere inviata a SOGEINT, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti
La Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’Infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l’influenza che l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l’Indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall’Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Criteri di valutazione dell’Invalidità Permanente
La valutazione dell’Invalidità Permanente da infortunio sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:
a. se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
b. nei casi non specificati dalla tabella l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato;
c. la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
d. nel caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso;
e. in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di invaliditàpreesistente;
f. per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente, tenendo conto dell’applicabilità dei presi di correttivi.
TABELLA DI VALUTAZIONE | % di Invalidità Permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale | |
Arto/Organo | ||
Un arto superiore | 70% | |
Una mano o avambraccio | 60% | |
Un pollice | 18% | |
Un indice | 14% | |
Un medio | 8% | |
Un anulare | 8% | |
Un mignolo | 12% | |
Una falange del pollice | 9% | |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Un piede | 40% | |
Entrambi i piedi | 100% | |
Un alluce | 5% | |
Un altro dito del piede | 1% | |
Una falange dell’alluce | 3% | |
Un arto inferiore al disopra del ginocchio | 60% | |
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile | 2% | |
Un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | |
Un occhio | 25% | |
Entrambi gli occhi | 100% | |
Un rene | 15% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Perdita totale della voce | 30% | |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
una vertebra lombare | 10% | |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo. | 1% | |
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile | 3% | |
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento | 9% |
Criteri di Indennizzo dell’Invalidità Permanente e Franchigia
Tempo libero e sport: In caso di Invalidità permanente di grado inferiore o uguale al 20% (franchigia) non è
previsto nessun indennizzo. Per l’Invalidità Permanente di grado superiore al 20% l’indennizzo verrà corrisposto
in misura percentuale della Somma assicurata indicata nelle Garanzie prestate punto A)” Invalidità permanente” solo per quanto riguarda la parte eccedente al 20%. In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 20% e inferiore al 60% verrà corrisposto l’indennizzo senza alcuna deduzione di franchigia. Per Invalidità superiore o uguale al 60% verrà corrisposto il 100%.
Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate
Qualora si dovesse accertare l’inoperatività e/o inefficacia dell’Assicurazione, ne sarà data comunicazione all’Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2033 del Codice Civile, dovrà restituire tutte le somme rimborsate al Cliente stesso.
Criteri di Indennizzo delle Garanzie Indennità da Infortunio
Per l’Indennizzo delle prestazioni garantite dalle garanzie Indennità da Infortunio, indicate nelle “Garanzie Prestate” punto B) e C), valgono le norme previste nella singola sezione di garanzia.
Anticipo Indennizzo
A) Invalidità Permanente
Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile Indennizzo con un massimo di € 15.000 da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro, a condizione che:
• non esistano dubbi sull’indennizzabilità dell’Infortunio;
• risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di Invalidità Permanente superiore al 20%.
La Società provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l’esistenza delle condizioni che danno diritto all’anticipo, salvo sempre il diritto della Società alla restituzione in seguito all’emergere di fatti che comportino l’inoperatività anche parziale della garanzia.
Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’Indennizzo dovuto, la Società provvede entro 30 giorni al pagamento, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dall’esclusioni del contratto.
Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia a ogni azione di rivalsa per gli Indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell’Infortunio
Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell’Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, anche nell’ipotesi che questi non sia il Contraente di Polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e
sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di
violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso Società e Contraente possono
intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del Sinistro.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive.
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei suoi dati e dei suoi diritti
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Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(7).
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S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Bologna(9).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere
l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia
S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore
assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa Europea, al Regolamento (UE)
n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
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