M4 Ud3 - IL CONTRATTO E I SUOI EFFETTI
M4 Ud3 - IL CONTRATTO E I SUOI EFFETTI
“Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale” (Art. 1321 c.c.)
Alla base di ogni atto di scambio vi è un contratto, ma è pur vero che non ogni contratto è uno scambio (es. contratti associativi e unilaterali)
debitore
Il rapporto obbligatorio
oppure
debitore
creditore
creditore
B) Contestualità delle prestazioni € contratto ad effetti reali = trasferimento della proprietà o altro diritto reale o costituzione di diritto reale (es. art. 1470 c.c.);
A) Differimento delle prestazioni € contratto ad effetti obbligatori = nascita di un rapporto obbligatorio (es. artt. 1520, 1521, 1571, 2094, 2247 c.c.)
MERCATO
Del lavoro
dei beni
finanziario
Art. 1322 € autonomia contrattuale € 1372 = “pacta sunt servanda”.
Limiti all'autonomia contrattuale - Limiti imposti dalla legge
Esistono alcuni bisogni individuali che vengono tutelati dalla legge attraverso apposite norme come ad esempio nel caso delle locazioni di immobili urbani, dell’affitto di fondi rustici, dell’acquisto di beni di consumo, ove interesse tutelato diventa di carattere generale.
1) Chi esercita attività economiche in condizioni di monopolio, come nei trasporti, ha l’obbligo di contrarre.
2) Nel rapporto di lavoro non si può derogare a norme imperative poste dalla legge o dai CCNL.
3) Le condizioni generali dei contratti predisposte unilateralmente dalla grande produzione o distribuzione, spesso attraverso contratti per adesione, devono essere conosciute e, nel caso di clausole vessatorie, essere specificamente approvate per iscritto dal contraente più debole
€ tutela del consumatore (art. 1229, 1341, 1469 bis e ss c.c.).
4) Xxx contratti stipulati fuori dei locali commerciali (d.lgs 15/1/92 n. 50) il consumatore ha il diritto di recesso esercitabile entro 7 giorni (30 se non menzionato nel contratto).
Nei contratti conclusi a distanza (d.lgs. 22/5/99 n. 185) il diritto di recesso si può esercitare entro 10 giorni.
Partizione dei contratti
1 - Contratti tipici: previsti dal codice civile come la vendita, il trasporto, ecc.. 2 - Contratti atipici: a) simili per analogia a quelli legali;
b) misti;
c) nati da prassi commerciale, soprattutto anglosassone (es. leasing).
3 - Atti unilaterali: dichiarazioni di volontà di una sola parte, produttiva di effetti giuridici; recettizi (art. 1334, 1373 c.c.) e non recettizi (art. 587 c.c.).
Classificazione dei contratti
1) secondo il sacrificio patrimoniale: a titolo oneroso; a titolo gratuito.
2) secondo la prestazione: bilaterali; unilaterali; associativi.
3) seondo il modo di concludersi: consensuali; formali; reali.
4) secondo gli effetti: reali; a effetti obbligatori.
5) secondo il tempo: a esecuzione istantanea, continuativa, periodica.
Struttura del contratto
Accordo delle parti
Proposta + accettazione € contratto bilaterale, “conoscenza da parte del proponente dell’accettazione dell’altra parte” (art. 1326, 1335, 1327 € comportamento concludente)
Art. 1328 = revoca della proposta; art. 1329 = proposta irrevocabile, patto di opzione. Nella fase preliminare delle trattative le parti si scambiano le "minute".
Art. 1336: offerta al pubblico, da non confondersi coll'invito a proporre.
Art. 1401, 1404, 1405 contratto per persona da nominare.
La responsabilità precontrattuale: artt. 1337 – 1338 c.c., “comportamento secondo buona fede”.
Contratti unilaterali con obbligazioni per il solo proponente: proposta irrevocabile (art. 1331 c.1. c.c.).
Vendita per corrispondenza: proposta € silenzio € contratto concluso nel caso faccia sorgere obbligazioni solo a carico del proponente.
Oggetto e contenuto del contratto - art. 1325 n. 3 c.c.
a) patrimoniali, art. 1174 c.c..
b) possibili
c) lecite
d) determinate o determinabili (art. 1346 c.c.)
le prestazioni
Causa del contratto
Rappresenta la sintesi dei suoi effetti giuridici principali vedi ad esempio gli artt.: 1470 (vendita = "proprietà in cambio di denaro"), 1571 (locazione .......), 1678 (trasporto .......), 1552 (permuta ),
1615 (affitto.........), 1803 (comodato ).
La forma del contratto - art. 1325, n. 4 c.c.
Art. 1350 € elencazione contratti formali.
a) forma ad substantiam (requisito di validità)
b) forma ad probationem ( requisito per la prova, art. 2721 c.c.)
Le scritture: a) private
b) private autenticate
c) atto pubblico
Importanza della trascrizione e tipo di atti trascrivibili: art. 2657 c.1, c.c..
Per quanto riguarda i diritti reali su beni immobili: la forma scritta è richiesta per la validità, rogito notarile e trascrizione per l’opponibilità.
Documento informatico (rappresentazione informatica di dati rilevanti) + firma digitale (sottoscrizione compiuta mediante codice personale) = scrittura privata. (d.p.r. 28.12.2000, n. 445).
LA RAPPRESENTANZA
A
contratto
B
Rappresentanza € rappresentante (volontario o legale) € Spende il nome del rappresentato
Rappresentanza volontaria: procura (art. 1389 c.c.), generale, speciale. Orale o scritta o tacita a seconda del rapporto sottostante: mandato (art.1703 c.c.; agenzia art. 1742 c.c.; lavoro subordinato art. 2094 c.c ).
Effetti della rappresentanza
a) agire in nome del rappresentato con i terzi (art. 1388 c.c.);
b) modifiche o revoche non sono opponibili a terzi che non le conoscono (art. 1396 c.c.);
c) ratifica eventuale di atti compiuti senza rappresentanza (art. 1399 c.c.);
d) conflitto di interessi, come il contratto con se stesso, che può portare all’annullamento (art. 1395 c.c.).
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
E ffetti obbligatori
Effetti reali
quando il contratto fa sorgere un’obbligazione a carico di una delle parti. Esempio locazione, vendita con consegna differita nel tempo.
secondo l’art. 1376, quando il contratto è titolo idoneo all’acquisto della proprietà o altro diritto reale. Esempio vendita, costituzione di servitù di passaggio.
I contratti hanno sempre effetti obbligatori, solo alcuni hanno anche effetti reali, cioè effetti che si producono di solito al momento della conclusione del contratto, a meno che l’oggetto non sia costituito da cosa futura, cosa generica, cosa da pagare a rate… .
Contratti a termine e condizionati
Il termine si calcola nei modi stabiliti dall'art. 2963 c.c.: no il giorno iniziale, si il giorno finale ...........
Termine iniziale: quando l’inizio dell’esecuzione del contratto è differita nel tempo. Termine finale: quando viene fissato il momento nel quale ne deve cessare l’esecuzione.
Condizione sospensiva: quando i contraenti stabiliscono che gli effetti del contratto si produrranno soltanto se e quando si verificherà un certo evento futuro e incerto (art. 1353 c.c.).
Condizione risolutiva: quando i contraenti stabiliscono la cessazione degli effetti del contratto al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
Attraverso l’istituto del contratto condizionato le parti possono meglio ottenere quegli scopi soggettivi che si prefiggono con la stipula dello stesso.
La condizione, casuale (se indipendente dalla volontà delle parti), potestativa (se dipendente dalla volontà delle parti), deve essere possibile e lecita (art. 1354 c.c.).
Non è ammessa una condizione meramente potestativa.
Fintanto che la condizione è pendente, si ha una situazione di aspettativa da parte dell’acquirente del diritto e un diritto condizionato nell’altra parte, il che legittima atti conservativi da parte del primo soggetto (art. 1357 c.c.)
Recesso e contratto a favore di terzi
Art. 1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti € di regola per recedere dal contratto bisogna che si sia d’accordo.
Art. 1373 c.c.: si ha il recesso legale unilaterale quando la legge stessa lo prevede, contratti ad esecuzione continuativa o periodica, conclusi a tempo indeterminato; giusta causa;
si ha il recesso unilaterale convenzionale quando liberamente le parti ne ammettono la possibilità per una di esse o per entrambe, spesso dietro pagamento di un prezzo (caparra e multa penitenziale).
Art. 1411 c.c.: le parti possono stipulare contratti a favore di terzi purchè ne esista la causa, esempio del venditore con lo spedizioniere, dell'assicurazione sulla vita a favore dei superstiti.
Il contratto preliminare
In uso soprattutto negli acquisti immobiliari, consente alle parti di non concludere il contratto definitivo, rispetto al quale assumono solo l’obbligo di stipularlo in data prestabilita al fine di effettuare gli opportuni controlli catastali, la forma è quella prevista per il contratto definitivo, cioè scritta (art. 1351 c.c.).
In caso di inadempimento si può ottenere dal giudice una sentenza che porti all’esecuzione in forma specifica.
Il contratto simulato si ha quando le parti non vogliono si produca alcun effetto del contratto apparentemente concluso (simulazione assoluta), o quando, con controdichiarazioni segrete in un contratto dissimulato, vogliono si producano effetti diversi da quelli del contratto apparentemente concluso (simulazione relativa).
Quando questi effetti riguardano una persona diversa da quella apparente si parla di interposizione fittizia di persona.
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti, il contratto dissimulato sì se lecito.
Gli artt. 1415, 1416, 1417 x.x. xxxxxxxx gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi a seconda che questi abbiano interesse a far valere la realtà o l’apparenza.
I contraenti possono trasferire ad altri la propria posizione contrattuale a patto che il contraente ceduto sia d’accordo (art. 1406 c.c.).