REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI SOSTENIBILI PER LA FORNITURA DI BENI, L’ESECUZIONE DI SERVIZI E LAVORI
Aggiornato 12 Gennaio 2023
Indice
Art. 2 Principi di sostenibilità 3
Art. 3 Condizioni Generali di sostenibilità 4
Art. 6 Qualità, salute, sicurezza e ambiente 6
Art. 7 Sistemi di gestione aziendale 7
Art. 8 Ambito di applicazione 8
Art. 9 Struttura dell’Albo Fornitori 8
Art. 11 Validità dell’elenco e durata dell’iscrizione 10
Art. 12 Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori 11
Art. 13 Diniego della domanda di iscrizione 14
Art. 14 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 15
Art. 15 Modalità di aggiornamento dell’elenco degli operatori economici 15
Art. 16 Modalità di aggiornamento dei documenti scaduti 16
Art. 17 Qualifica Quadriennale 17
Art. 19 Modalità di gestione dell’Albo Fornitori 17
Art. 20 Modalità di indizione delle gare 18
Art. 21 Valutazione operatori economici 20
Art. 22 Cause di cancellazione 21
Art. 23 Cause di sospensione 23
Art. 25 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 25
Art. 26 Impegno Etico del Gruppo CAP e Protocollo di Legalità 25
Art. 27 Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali 26
Art. 1 Scopo
Nel rispetto dei principi comunitari CAP Holding S.p.A. unitamente ad AMIACQUE con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, x. 00 S.r.l, società soggetta a direzione e coordinamento di CAP HOLDING S.p.A. (d’ora in poi per brevità, Gruppo CAP) – quali soggetti operanti nella gestione del ciclo idrico integrato - hanno redatto, ex artt. 34, 36 e 134 D.lgs. 50/2016, il presente Regolamento.
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici sostenibili (altresì detto Albo Fornitori o Elenco Fornitori), da invitare alle procedure di gara per la fornitura di beni e l’esecuzione di servizi, lavori pubblici, cui fare ricorso come strumento di ricerca di mercato nonché nelle ipotesi previste dall’art. 36, co. 2, lett. a), b), c) e co. 8 e dall’art. 134 (Sistemi di Qualificazione per le attività di cui all’art. 117 “Ciclo Idrico Integrato”) D.lgs. 50/2016.
Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica, puntuale dei criteri di iscrizione all’elenco fornitori e di selezionare operatori economici (di seguito anche detti Fornitori) iscritti nell’elenco, in conformità al Regolamento di cui all’art. 36, co. 8, D.lgs. 50/2016 (di seguito anche detto il Regolamento CAP Contratti Pubblici) e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e del criterio di rotazione.
Gruppo CAP intende, anche attraverso il presente Regolamento, condividere con i propri Fornitori il percorso di costruzione di una catena di fornitura Sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.
La richiesta di iscrizione all’elenco fornitori comporta accettazione integrale e incondizionata da parte dell’operatore economico di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Art. 2 Principi di sostenibilità degli acquisti di Gruppo CAP
La sostenibilità costituisce un elemento chiave dei valori di Gruppo CAP ed è parte integrante della strategia di impresa. Si tratta di un obiettivo complesso e ambizioso che Gruppo CAP desidera raggiungere insieme a tutti i suoi Fornitori, condividendo difficoltà e soluzioni, ma anche processi di crescita comune e miglioramento continuo.
Il rapporto di Gruppo CAP con i propri Fornitori è basato sui principi di legalità, trasparenza, correttezza, fiducia e collaborazione.
Il presente Regolamento di Gruppo CAP evidenzia l’importanza di una cooperazione con i propri Fornitori al fine di creare una catena di approvvigionamento attenta non solo alla qualità dei prodotti o servizi, ma anche all’ambiente e alle condizioni sociali e lavorative in cui vengono concepiti e realizzati i lavori, prodotti o i servizi oggetto di fornitura.
Gruppo CAP invita i Fornitori a condividere e attuare i principi espressi nel presente Regolamento lungo le proprie catene di fornitura.
Art. 3 Condizioni Generali di sostenibilità
Gruppo CAP si impegna a rispettare la legge in qualsiasi luogo svolga la propria attività. Analogamente i Fornitori si impegneranno a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore, gli standard e le norme tecniche generalmente riconosciute. Si impegneranno inoltre a comunicare i principi indicati nel Regolamento alla loro catena di approvvigionamento.
I Fornitori sono invitati ad implementare i meccanismi necessari per identificare, determinare e gestire i rischi in tutte le aree di cui si occupa il presente Regolamento e a rispettare tutti i requisiti legislativi applicabili.
I Fornitori sono invitati a migliorare in modo continuo l’idoneità, adeguatezza ed efficacia delle proprie politiche di sostenibilità attraverso misure adeguate.
Sono invitati inoltre a mantenere opportune informazioni documentate che dimostrino la condivisione ed attuazione dei valori espressi nel presente Regolamento. Previo accordo con il Fornitore, Gruppo CAP si riserva la facoltà di effettuare audit relativi all’attuazione dei principi esposti nel presente Regolamento.
• Integrità negli affari
Art. 4 Etica
Per fare fronte alle proprie responsabilità sociali, i Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in modo eticamente corretto e ad agire con integrità. Pertanto, sono tenuti a non praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita.
I Fornitori s’impegnano a non offrire tangenti o altri incentivi illegali ai propri partner d’affari e a non accettarne.
I Fornitori sono tenuti a non offrire ai Dipendenti di Gruppo CAP omaggi o altri benefit personali che siano diretta conseguenza del loro rapporto di fornitura.
• Concorrenza leale
I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in linea con i principi della concorrenza leale e nel rispetto di tutte le leggi anti-trust applicabili.
Gruppo CAP favorirà processi trasparenti e corretti per la selezione dei fornitori. I fornitori verranno valutati per la qualità, i prezzi dei propri prodotti o servizi e verranno trattati equamente. Inoltre, Gruppo CAP non diffonderà informazioni fuorvianti riguardanti i Fornitori e i loro prodotti o servizi.
• Proprietà intellettuale
I Fornitori s’impegnano a proteggere e ad usare in modo appropriato le informazioni sensibili e di natura riservata (ad esempio, prezzi, costi, caratteristiche tecniche dei prodotti o informazioni soggette a specifici accordi di riservatezza) di cui entrano in possesso e ad assicurare che i diritti di proprietà intellettuale di Gruppo CAP siano tutelati.
I Fornitori sono tenuti ad adottare nei settori di loro responsabilità tutte le misure necessarie per far sì che i prodotti di Gruppo CAP Holding S.p.a., i loro componenti o le materie prime, nonché il relativo know-how, non cadano nelle mani di contraffattori e non lascino la legale catena di approvvigionamento.
Di contro, le informazioni sensibili ottenute dai Fornitori verranno considerate assolutamente confidenziali da parte di Gruppo CAP Holding S.p.a. in ogni circostanza e non verranno condivise con la concorrenza.
• Rifiuto del lavoro forzato e minorile
Art. 5 Lavoro
I Fornitori s’impegnano a non utilizzare manodopera forzata, vincolata o coatta.
I Fornitori non devono avvalersi di alcun tipo di lavoro minorile nella propria catena di approvvigionamento o nelle proprie attività di business, in conformità con le norme fondanti dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e con i principi dello United Nations Global Compact.
• Diversità e integrazione
L’equo trattamento di tutti i dipendenti deve costituire uno dei principi fondanti della politica aziendale del Fornitore che si impegna a rifiutare qualsiasi forma di trattamento discriminatorio con riferimento a: razza, nazionalità, sesso, età, caratteristiche fisiche, origine sociale, disabilità e orientamento politico o religioso, stato civile, stato di gravidanza, orientamento sessuale o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile.
• Trattamento corretto e orario di lavoro
I Fornitori s’impegnano ad assicurare che nel luogo di lavoro dei dipendenti non si attui alcun tipo di trattamento disumano e che i dipendenti stessi non subiscano minacce, molestie, abusi sessuali, torture o punizioni corporali, costrizioni o maltrattamenti mentali o fisici.
I Fornitori sono tenuti ad assicurare ai dipendenti una retribuzione equa, atta a garantire un adeguato standard di vita alle famiglie dei dipendenti medesimi. In ogni caso i Fornitori dovranno garantire ai propri dipendenti il salario in conformità con le leggi vigenti nei rispettivi paesi.
Gruppo CAP Holding S.p.a. invita i Fornitori, inoltre, a offrire ai propri dipendenti adeguate opportunità di formazione e istruzione.
I Fornitori sono tenuti a gestire in maniera legale e corretta i contratti di lavoro dei dipendenti in osservanza della legislazione del lavoro di riferimento.
• Libertà di associazione
I Fornitori s’impegnano ad avere un dialogo aperto e costruttivo con i propri dipendenti e i rappresentanti sindacali.
In conformità con le leggi nazionali e/o locali, i Fornitori rispetteranno il diritto dei propri dipendenti ad associarsi liberamente, iscriversi ai sindacati, avere dei rappresentanti, aderire ai comitati aziendali dei lavoratori e partecipare alla contrattazione collettiva.
I Fornitori non sfavoriranno i dipendenti che agiscono in qualità di rappresentante dei lavoratori.
Art. 6 Qualità, salute, sicurezza e ambiente
• Requisiti di qualità
I Fornitori s’impegnano ad adempiere ai requisiti qualitativi e tecnici generalmente riconosciuti e concordati in sede contrattuale al fine di fornire beni e servizi sicuri per l’uso a cui sono destinati ed in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze di Gruppo CAP Holding S.p.a.
• Sicurezza
I Fornitori s’impegnano a rispettare i regolamenti nazionali in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente, nonché ad ottenere, conservare e aggiornare tutti i necessari permessi, licenze e registrazioni.
I Fornitori applicheranno tali buone prassi in materia di qualità, salute, sicurezza lungo l’intera catena di approvvigionamento e garantiranno l’integrità di ciascuna spedizione destinata a Gruppo CAP Holding S.p.a. dal luogo di origine alla destinazione, comprese tutte le tappe intermedie.
• Sicurezza dei prodotti
Per tutte le sostanze pericolose, i Fornitori renderanno disponibili, come previsto dalla legislazione vigente, e dal Regolamento Reach, le schede di sicurezza contenenti tutte le informazioni necessarie e pertinenti in materia di sicurezza.
• Salute e sicurezza sul lavoro
I Fornitori s’impegnano a proteggere i Dipendenti dai rischi presenti nell’attività lavorativa e da mansioni usuranti sul posto di lavoro, oltre che dai rischi associati alle infrastrutture utilizzate dai Dipendenti.
I Fornitori assicureranno azioni appropriate (controlli, procedure, manutenzione preventiva) per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Qualora i rischi non possano essere adeguatamente tenuti sotto controllo con tali mezzi, i Fornitori s’impegnano a fornire ai dipendenti appropriati dispositivi di protezione individuale.
Le informazioni di sicurezza relative ai materiali pericolosi – compresi i composti nei prodotti intermedi – saranno disponibili al fine di educare, formare e proteggere i lavoratori dai rischi.
• Sicurezza dei processi
I Fornitori sono tenuti ad occuparsi attivamente di tutte le questioni attinenti alla sicurezza dei processi di produzione e alle questioni attinenti ai prodotti e al loro potenziale impatto ambientale durante tutte le fasi del processo di produzione.
• Gestione dell’emergenza, informazione e formazione sui rischi
I Fornitori s’impegnano ad individuare possibili e potenziali situazioni di emergenza sul posto di lavoro, nonché a ridurne al minimo il rischio di occorrenza. Inoltre, s’impegnano a rendere disponibili le informazioni di sicurezza sui rischi identificati formando i dipendenti per assicurare loro un’adeguata protezione.
• Protezione dell’ambiente e conservazione delle risorse
I Fornitori adotteranno sistemi per garantire che la manipolazione, la movimentazione, la conservazione, il riciclo, il riutilizzo o la gestione dei rifiuti e la gestione delle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue avvengano in modo sicuro e conforme alla legislazione vigente nel Paese di riferimento.
I Fornitori sono tenuti inoltre ad utilizzare con parsimonia e ragionevolezza le risorse naturali (ad esempio acqua, fonti di energia, materie prime) al fine di mitigare l’impatto dei processi sulle risorse del pianeta.
I Fornitori s’impegnano altresì a sviluppare e ad utilizzare prodotti a limitato impatto ambientale e processi in grado di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra.
• Requisiti legali
Art. 7 Sistemi di gestione aziendale
I Fornitori s’impegnano a rispettare le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli standard generalmente riconosciuti.
• Comunicazione dei criteri di sostenibilità alla catena di approvvigionamento
I Fornitori sono invitati a comunicare i principi indicati nel presente Regolamento alla loro catena di approvvigionamento.
• Gestione dei rischi
I Fornitori sono tenuti ad implementare i meccanismi necessari per identificare e gestire i rischi nelle aree di cui si occupa il presente Regolamento, rispettando nel contempo i requisiti legislativi applicabili.
• Audit
I Fornitori sono invitati a mantenere opportune informazioni documentate che dimostrino la condivisione ed attuazione dei valori espressi nel presente Regolamento. Previo specifico accordo con il Fornitore, Gruppo CAP Holding S.p.a. si riserva la facoltà di effettuare Audit.
Qualora le risultanze dell’audit evidenziassero che il Fornitore non rispetta la forma e la sostanza del presente Codice, Gruppo CAP Holding S.p.a. si riserva di intraprendere, insieme al Fornitore, un opportuno percorso di miglioramento.
• Miglioramento continuo
I Fornitori sono invitati a migliorare continuamente la propria performance a livello di sostenibilità mettendo in atto misure appropriate.
Art. 8 Ambito di applicazione
L’utilizzo dell’elenco degli operatori economici è riservato, oltre che a Gruppo CAP, anche ad altri Enti aggiudicatori ex art 134, co. 3, D.lgs. 50/2016. A tal fine, gli Enti aggiudicatori interessati, dovranno formulare richiesta scritta di utilizzo dell’elenco degli operatori economici oggetto del presente regolamento. CAP Holding S.p.A. provvede sull’istanza anzidetta entro e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento. L’impiego in concreto dell’elenco in questione non potrà comunque avvenire prima della comunicazione scritta di assenso all’utilizzo da parte di CAP Holding S.p.A.
L’elenco di operatori economici oggetto del presente Regolamento può essere utilizzato per l’indizione di procedure negoziate o indagini di mercato riconducibili al settore speciale relativo al servizio idrico, e al settore ordinario, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento CAP Contratti Pubblici.
Art. 9 Struttura dell’Albo Fornitori
L’Albo Fornitori viene gestito attraverso una Piattaforma telematica (di seguito anche Piattaforma o Portale) che ne consente lo sviluppo e il funzionamento mediante un processo informatizzato totalmente dematerializzato, accessibile via internet mediante sito web.
All’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, nella sezione “Albo fornitori”, è possibile acquisire notizie utili circa il processo di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
Gruppo CAP provvede, quindi, alla formazione e revisione periodica di elenchi ufficiali di fornitori (di seguito detti anche Elenchi Ufficiali), così organizzati per ciascuna delle seguenti categorie:
Per il settore speciale relativo al servizio idrico ex art. 134 D.lgs. 50/2016:
- Lavori
- Forniture e Servizi
- Professionisti di natura tecnica
- Gas ed Energia
Per il settore ordinario ex art. 36 D.lgs.50/2016:
- Forniture
- Servizi
- Professionisti per i servizi in materia legale, amministrativa, societaria e finanziaria.
Ogni sezione è divisa in categorie e sottocategorie, consultabili mediante apposita funzione disponibile in Piattaforma. Tali sezioni, nell’arco di vigenza dell’Elenco Fornitori, possono essere integrate/variate in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili da Gruppo CAP. Modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell’Albo Fornitori, compreso l’inserimento di nuove categorie, verranno rese note mediante avviso pubblicato secondo le indicazioni dell’articolo 18 del presente Regolamento, sul profilo committente di CAP Holding.
Art. 10 Soggetti ammessi
Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5, possono essere ammessi alla procedura di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.lgs. 50/2016.
Sono ammessi alla procedura di qualificazione anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all’Unione Europea con i quali l’Italia, o l’Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento.
Non è consentita l’iscrizione nella stessa categoria o sotto-categoria individuata nell’ambito di uno degli Elenchi Fornitori di cui al precedente art. 3 qualora due o più operatori economici si trovino in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.
Se detta situazione viene a verificarsi successivamente all’iscrizione, gli operatori devono darne comunicazione scritta, entro e non oltre 10 giorni dall’acquisizione di efficacia degli atti che comportano una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., a CAP Holding S.p.A., con indicazione, rispetto a ciascun Elenco Fornitori, categoria e/o sottocategoria, di quale degli operatori interessati manterrà l’iscrizione e di quale invece dovrà essere disposta la cancellazione. Tale ipotesi di cancellazione non preclude una nuova iscrizione qualora venisse meno la situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.
Ferma restando la possibilità di partecipazione alle procedure di gara indette dalle società del Gruppo CAP o dagli altri Enti aggiudicatori che fanno ricorso agli Albo Fornitori tenuti da CAP Holding, S.p.A. secondo quanto previsto all’art. 20, comma 10, del presente Regolamento, non è previsto un processo di iscrizione per i raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI).
In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 2 dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 nonché agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, queste prescrizioni all’entrata in vigore del nuovo regolamento, di attuazione del Codice dei Contratti pubblici si intendono integralmente trasfuse, se compatibili.
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese ausiliarie, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del codice e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- L’avvalimento è consentito solo per i requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – organizzativo;
- L’avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente l’iscrizione negli elenchi e non anche al soggetto ausiliario;
- Il soggetto che ricorre all’avvalimento e il soggetto ausiliario non possono richiedere l’iscrizione per la stessa categoria;
- È precluso da parte di più operatori il ricorso all’avvalimento del medesimo soggetto ausiliario nell’ambito della stessa categoria e/o classifica di iscrizione;
- Il soggetto ausiliario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
- Il contratto di avvalimento è sostituito da una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l’iscrizione e del soggetto ausiliario con la quale essi si impegnano a stipulare il contatto di avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure di gara;
- Il soggetto iscritto od il soggetto ausiliario devono comunicare tempestivamente, durante il periodo di iscrizione, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto iscritto nonché ogni variazione, per il soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo: deve seguire, a pena di cancellazione dall’elenco, integrazione e regolarizzazione delle condizioni di ammissibilità per l’iscrizione entro il termine perentorio di 30 giorni durante i quali si applica la sospensione dalla iscrizione;
- Non è ammesso l’avvalimento in relazione al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a D.lgs. 50/2016;
- Ai sensi dell’art. 89, comma 6, D.lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, l’ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.
Art. 11 Validità dell’elenco e durata dell’iscrizione
L’Albo Fornitori ha durata indeterminata. CAP Holding si riserva la facoltà di:
- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale ex art 80 D.lgs. 50/2016 e speciale, mediante pubblico avviso nei modi previsti dal successivo art. 18;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti di CAP Holding diritti o pretese di alcun titolo.
- Modificare o porre fine ad uno o più degli elenchi di fornitori qualificati.
La qualificazione degli operatori economici ha una durata di 4 anni, a decorrere dalla data di comunicazione della avvenuta iscrizione all’Albo Fornitori; trascorsi 4 anni dalla qualifica il Fornitore acquisirà per quella categoria uno stato di qualifica scaduta e dovrà procedere alla prova del mantenimento dei requisiti di carattere generale ex art 80 D.lgs. 50/2016 e carattere speciale per riacquisire la qualifica.
L’elenco degli operatori economici di Gruppo CAP è un elenco aperto e sempre accessibile; pertanto, i soggetti interessati potranno presentare in ogni momento la domanda di inserimento e potranno, una volta iscritti, richiedere in ogni momento l’aggiornamento dei dati della propria iscrizione.
Gli operatori economici già qualificati nei Sistemi di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti e Gas ed Energia, e nell’albo Fornitori, previgenti al presente Regolamento, con l’entrata in vigore presente Regolamento, manterranno valida la loro iscrizione, salvo manifestazione di diversa volontà per iscritto e salvo il caso in cui risulti necessario procedere alla comprova del possesso dei requisiti di carattere speciale riferiti ad una o più categorie che riportano lo stato di qualifica scaduta. Gli operatori economici possono inoltre manifestare volontà di essere qualificati per nuove classi e categorie: per queste ipotesi sarà necessario produrre la documentazione tecnica comprovante il possesso dei requisiti.
Art. 12 Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori
Per potere richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori è necessario compilare il questionario di iscrizione, mediante la procedura guidata disponibile sul Portale Acquisti xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx.xxxxx. La domanda di iscrizione, che sarà sottoposta a valutazione ai fini della qualificazione, è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di adesione alle condizioni generali di registrazione, che regolano l’utilizzo della Piattaforma stessa e dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR n. 2016/679.
L’iscrizione all’Elenco Fornitori di Gruppo CAP è possibile esclusivamente tramite Piattaforma informatica, accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx.xxxxx. La procedura telematica necessaria per la presentazione della Domanda di iscrizione prevede i seguenti passaggi:
- Accreditamento alla piattaforma, mediante acquisizione di username e password (qualora l’utente non sia già registrato e/o abilitato alla piattaforma);
- Accesso al menu “Albo Fornitori” per prendere visione del presente Regolamento, e delle Sezioni, categorie e sottocategorie che compongono l’Albo ossia l’albero merceologico;
- Effettuazione del login al sistema tramite username e password, il fornitore dovrà procedere poi alla selezione di una o più categorie merceologiche presenti in Albo e, nei casi previsti, una o classi di importo per le quali si vuole richiedere l’iscrizione;
- Compilazione dei questionari visualizzati; il fornitore dovrà procedere con il download dei template e delle dichiarazioni sostitutive per la loro compilazione e sottoscrizione e quindi procedere all’upload delle dichiarazioni sottoscritte.
- Inoltro della domanda di iscrizione mediante funzione telematica.
Il mancato completamento dei processi telematici, previsti per ognuno dei livelli sopra descritti, determina la mancata presentazione della domanda.
La domanda di iscrizione viene recepita dal sistema quando risulta completa dei dati obbligatori richiesti. Il sistema visualizzerà per ogni categoria selezionata lo “stato di completamento” della domanda. Quando i questionari di tutte le categorie selezionate saranno completati, il sistema genererà un rapporto di qualifica, detto “valutazione”, che permetterà a Gruppo CAP di esaminare la domanda.
Gruppo CAP provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l’ordine progressivo con cui sono prevenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Farà fede a tale scopo la data di generazione da parte del sistema del documento di “valutazione” anzidetto.
Entro 30 giorni dalla sottomissione a portale di tutta la documentazione completa per la qualificazione, Gruppo CAP comunica all’operatore economico interessato l’esito positivo del procedimento di iscrizione indicando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali lo stesso è qualificato. L’efficacia della iscrizione resta condizionata dall’esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale ex art 80 D.lgs. 50/2016. Qualora la documentazione non sia ritenuta completa od esauriente il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti/integrazioni. Nel caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese dall’ultimo sollecito effettuato, che avverrà non oltre il
sessantesimo giorno dal primo caricamento dei documenti sul portale da parte dell’operatore economico richiedente l’iscrizione, l’istanza di qualificazione si considererà come mai presentata.
È fatta salva la possibilità di ripresentazione della domanda di iscrizione.
Le domande pervenute possono essere accolte anche in modo parziale limitando la qualificazione a classi di importo inferiori a quelle indicate dai soggetti richiedenti, sulla base dell’effettivo possesso dei requisiti previsti per ciascuna classe di importo e previa espressa accettazione da parte dell’operatore economico interessato.
Nel momento dell’iscrizione per il solo settore speciale, afferente al servizio idrico, Sistemi di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti, l’operatore economico dovrà scegliere l’Ambito Territoriale al quale vorrà essere invitato.
Gli ambiti territoriali in cui sono indette gare con il Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti ex art. 134 D.lgs. 50/2016, settore speciale, sono i seguenti:
• Ambito 1: Province di Milano, Monza Brianza e Pavia
• Ambito 2: Province di Lecco
• Ambito 3: Provincia di Cremona
• Ambito 4: Provincia di Bergamo
• Ambito 5: Provincia di Varese.
Gruppo CAP si riserva il diritto di modificare/incrementare i predetti Ambiti Territoriali.
Terminato il processo di qualifica l’operatore economico riceverà comunicazione di iscrizione alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione; in caso di esito negativo, l’informazione conterrà i motivi della mancata qualificazione.
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in una lingua differente deve essere accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza.
Eventuali richieste di iscrizione inoltrate al di fuori della Piattaforma non saranno accettate né prese in considerazione da Gruppo CAP.
Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme.
Art. 13 Diniego della domanda di iscrizione
Non sarà consentita l’ammissione all’Albo Fornitori agli operatori economici che:
- risultino privi dei requisiti di carattere generale ex art 80 D.lgs. 50/2016 e speciale di cui al presente Regolamento;
- si trovino in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (unico centro decisionale secondo anche il combinato disposto art. 80 co. 5 lett. m) e co. 6 D.lgs. 50/2016) con altro operatore economiche che sia stato, nei 36 mesi antecedenti la domanda di iscrizione, destinatario di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, di risoluzione contrattuale e di cancellazione dall’Albo Fornitori. Nel caso sia ravvisabile un unico centro decisionale, nei termini di cui sopra, riferibile a un operatore economico che si trovi in Albo fornitori in stato “Sospeso”, la domanda di iscrizione in Albo del nuovo operatore sarà tenuta sospesa fino alla cessazione della sospensione in essere inerente all’operatore già iscritto che costituisce un unico centro decisionale.
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, siano stati destinatari di un provvedimento, valido ed efficace, di cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 16 del presente Regolamento.
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione si siano resi responsabili nei confronti di Gruppo CAP della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come a titolo esemplificativo e non esaustivo l’accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare o per dichiarazioni mendaci o, per evidenze riconducibili agli esiti delle verifiche antimafia). È ammessa la prova dell’adozione di idonee misure di self cleaning ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, sia stato escluso dalla partecipazione ad una gara, in ragione del difetto dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016. È ammessa la prova dell’adozione di idonee misure di self cleaning ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, abbiano subito un procedimento di risoluzione contrattuale da parte di Gruppo CAP per grave inadempimento derivante dall’aver dimostrato persistenti o significative carenze nell’esecuzione del contratto o grave ritardo nell’esecuzione dell’appalto;
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, siano stati coinvolti in un di contenzioso, conclusosi a favore della Stazione Appaltante, e relativo a gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza dell’impegno etico e/o del Protocollo di Legalità, laddove sottoscritto;
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, vi sia in capo all’operatore economico l’attribuzione di un numero
≥ 5 di NC maggiori (anche riferite a diversi contratti).
Lo stato assegnato dalla Piattaforma al Fornitore, a seguito del diniego da parte dell’ufficio preposto, sarà “Non Qualificato”.
Art. 14 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all’originale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all’articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale.
Art. 15 Modalità di aggiornamento dell’elenco degli operatori economici
È onere dell’operatore economico interessato, in caso di modifiche intervenute nel periodo di validità della qualifica, procedere all’aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta modifica dei dati anagrafici (a titolo solo esemplificativo: variazione della denominazione sociale, intervenute variazioni societarie etc) o dei requisiti sia di ordine generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016 (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: regolarità del DURC e del certificato di regolarità fiscale della Agenzia delle Entrate, Inarcassa, variazioni societarie etc.) e sia di ordine speciale. Per questa ragione l’operatore economico potrà in ogni momento verificare il suo stato di qualifica e richiedere l’aggiornamento dei propri dati, requisiti o dichiarazioni presenti a sistema.
Per dare corso a tali modifiche, ovvero revocare iscrizioni a categorie non più di suo interesse, il fornitore dovrà fare espressa richiesta a Gruppo CAP attraverso il sistema di messaggistica presente in Piattaforma, affinché Gruppo CAP possa abilitarlo. Per iscriversi a nuove categorie il fornitore potrà, invece, procedere autonomamente.
Il fornitore che proceda all’aggiornamento di parte dei dati è tenuto, prima di chiudere l’aggiornamento e confermare le modifiche effettuate, a verificare tutti i dati e le dichiarazioni presenti a sistema. La chiusura dell’aggiornamento varrà, ai fini della verifica sulla veridicità di quanto dichiarato, sia su tutte le altre informazioni, dichiarazioni e requisiti rimasti inalterati.
L’aggiornamento così effettuato dal fornitore di propria iniziativa, chiuso e confermato, aprirà una nuova fase di istruttoria e sarà subordinato alla validazione da parte dell’ufficio preposto, con lo stesso iter e medesime tempistiche descritte all’art. 6.
Art. 16 Modalità di aggiornamento dei documenti scaduti
All’approssimarsi della scadenza di uno o più documenti presenti nel questionario di iscrizione, l’operatore economico riceverà 30 giorni prima della scadenza una notifica che lo informerà della necessità di aggiornare il documento. Il fornitore prima della scadenza dovrà quindi accedere alla Piattaforma e procedere, dopo avere richiesto lo sblocco del form a CAP Holding, con l’aggiornamento del documento scaduto e contestualmente dovrà procedere con la verifica di tutti i documenti e dichiarazioni presenti a sistema per verificarne la validità per confermarne i contenuti o nel caso di intervenute variazioni per procedere alla sostituzione degli stessi con documenti aggiornati. La chiusura dell’aggiornamento varrà come conferma di validità di tutto quanto dichiarato e allegato in Piattaforma.
In caso di inerzia del fornitore qualificato, al termine dei 30 giorni assegnati per l’aggiornamento si procederà alla sospensione del fornitore dall’elenco operatori economici per tutte le categorie merceologiche per le quali aveva richiesto la qualifica, con conseguente impossibilità di selezione dello stesso per procedure negoziate indette da Gruppo CAP e dalle Stazioni Appaltanti aderenti al Sistema di Qualificazione, fino alla successiva regolarizzazione. Il Fornitore sospeso, per ripresentare richiesta di qualificazione, dovrà fare espressa richiesta a Gruppo CAP, attraverso il sistema di messaggistica presente in Piattaforma. Tale richiesta aprirà una nuova fase istruttoria e sarà in ogni caso sempre subordinata alla validazione da parte dell’Ufficio Preposto, con il medesimo iter di cui all’art. 6. Farà fede a tal fine la data di presentazione della richiesta di qualificazione, così come certificata dalla piattaforma telematica. Nel caso in cui l’istruttoria termini con l’approvazione della richiesta, il fornitore sospeso verrà riammesso all’Elenco Fornitori mantenendo sia la data di qualifica iniziale sia il numero di inviti a procedure negoziate ricevuti fino alla sospensione. In caso contrario verrà negata al fornitore la riammissione all’Albo ed il suo stato rimarrà sospeso.
È facoltà della stazione appaltante in ogni caso effettuare delle verifiche a spot nel corso dell’anno sul mantenimento da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale.
Art. 17 Qualifica Quadriennale
La validità della qualifica all’Albo è quadriennale e decorre dalla data di qualificazione alle categorie selezionate in fase di iscrizione. Alla scadenza del quadriennio ogni fornitore è tenuto ad effettuare una nuova qualifica, pena la perdita della iscrizione per la categoria con qualifica scaduta. In prossimità della scadenza dei quattro anni di validità dell’iscrizione all’albo (tre mesi prima), il sistema invierà automaticamente al fornitore iscritto una notifica con cui comunica la data di scadenza dell’iscrizione. Il fornitore, abilitato alla modifica dei form da CAP Holding, accedendo al sistema con le proprie username e password, visualizzerà i dati già inseriti a sistema che potranno essere aggiornati o confermati. La qualifica quadriennale avverrà esclusivamente on-line mediante accesso alla piattaforma telematica, con le medesime modalità previste per l’iscrizione, attraverso la comprova dei requisiti di carattere speciale. Anche la fase di riqualifica quadriennale è subordinata alla valutazione dell’Ufficio preposto di Gruppo CAP con le medesime modalità e con il medesimo iter previsto dall’art. 6. Gruppo CAP S.p.A. non prenderà in considerazione qualsiasi comunicazione o invio di documentazione propedeutica all’iscrizione inoltrati al di fuori della piattaforma telematica. In caso di inerzia del fornitore iscritto, al termine effettivo del quadriennio dall’iscrizione il fornitore per la categoria scaduta per la quale non ha provato il mantenimento del requisito di carattere speciale, acquisirà lo stato di qualifica scaduta e non potrà quindi, per questa categoria, essere invitato alle procedure di gara.
Art. 18 Comunicazioni
Ogni comunicazione inerente all’Albo Fornitori indirizzata al Fornitore è effettuata mediante posta elettronica, all’indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma. I messaggi aventi particolare valenza formale (cancellazioni, sospensioni, etc. …) sono inoltrati mediante posta elettronica certificata. La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest’ultimo, solleva Gruppo CAP da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo. Il fornitore iscritto ha infine l’onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata, impegnandosi a garantirne il buon funzionamento. Si segnala che l’indirizzo di posta elettronica certificata della Piattaforma è un sistema automatico d’invio delle comunicazioni non monitorato e pertanto qualsiasi messaggio inviato all’indirizzo pec xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx non potrà essere preso in considerazione da Gruppo CAP. Eventuali comunicazioni, messaggi o richieste d’informazioni da parte del fornitore dovranno essere inoltrate tramite il sistema di messaggistica della Piattaforma presente all’interno delle valutazioni.
Art. 19 Modalità di gestione dell’Albo Fornitori
Qualora le società di Gruppo CAP o altre società aderenti al Sistema di Qualificazione - per le categorie afferenti il settore speciale idrico integrato - intendano promuovere procedure negoziate procederanno di volta in volta all’individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione. Tutti gli operatori economici saranno invitati alle
gare secondo il principio di rotazione; per il solo Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti, il principio di rotazione verrà applicato per ciascun Ambito Territoriale. Il principio di rotazione verrà applicato ad ogni elenco di operatori economici qualificati nelle singole categorie, singole classi (ad esempio: se un operatore economico è iscritto a più categorie, l’aver partecipato ad una gara per la categoria “A”, non lo esclude dalla rotazione relativa alla partecipazione alla gara per la categoria “B”).
La scelta dei soggetti da invitare avverrà per ciascun elenco di fornitori, in relazione all’elenco creato tra i soggetti iscritti nella relativa categoria, classe di importo ed Ambito Territoriale (per il solo sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti), con il criterio di rotazione con estrazione casuale, ponderata dal numero dei giorni di attesa di ogni fornitore, rispetto all’ultimo invito ricevuto. Per i fornitori, che non sono mai stati invitati ad una procedura, il numero dei giorni di attesa coincide con la data di qualifica. L’algoritmo della rotazione è influenzato anche dai punteggi attribuiti attraverso il meccanismo di valutazione dei Fornitori – Vendor rating di cui all’art. 21 e allegato E del presente regolamento. Il principio di rotazione verrà valutato anche alla luce della dislocazione territoriale degli operatori economici, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. Tale ultima previsione resta valida sino al 30 giugno 2023.
Il principio di rotazione potrà subire delle rideterminazioni, rispetto alla gestione dell’elenco degli iscritti, nel caso di applicazione di una causa di cancellazione ex art. 22 o di sospensione ex art. 23 del presente Regolamento ad uno degli operatori economici iscritti.
Qualora i soggetti, qualificati in una determinata categoria e classe, non siano in numero sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza Gruppo CAP può procedere all’affidamento ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D.lgs. 50/2016 e alla disciplina speciale prevista dalla normativa dedicata a contrastare la diffusione del virus Covid-19, sino a che quest’ultima resterà in vigore.
Art. 20 Modalità di indizione delle gare
Le società di Gruppo CAP e gli Enti Aggiudicatori aderenti al Sistema di Qualificazione, qualora intendano attivare una gara con Albo Fornitori, invitano senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando, i soggetti iscritti all’Albo stesso.
Nelle lettere di invito sono indicati condizioni e criteri di aggiudicazione che saranno determinati dalle stazioni appaltanti.
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare sistemi elettronici per la gestione delle procedure di affidamento delle gare; Gruppo Cap utilizza una propria piattaforma di e-procurement
per bandire le procedure di gara su invito tramite il Sistema di Qualificazione. La piattaforma è accessibile al seguente link www. xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Per le gare di Gruppo CAP potranno presentare offerta solo i fornitori che, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, saranno iscritti al Portale Acquisti di Gruppo CAP, limitatamente alle gare lanciate sul portale e alle quali gli stessi sono stati invitati.
Non sono ammesse, pertanto, offerte cartacee.
Per le società aderenti al Sistema di Qualificazione, in merito alla prescrizione ex art. 40 d.lgs. 50/2016, nelle lettere di invito sono indicate le modalità di partecipazione alle gare.
In fase di partecipazione alla gara, la stazione appaltante richiederà all’operatore economico di autocertificare i requisiti di carattere generale e , rispettivamente ex artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016, dichiarati ai fini della qualificazione al presente sistema.
Ai sensi dell’art 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione resta comunque condizionata dalla verifica dei predetti requisiti di carattere generale e nel caso di Lavori del possesso della SOA in corso di validità. L’esito positivo di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l’efficacia dell’aggiudicazione nonché per la stipula del contratto. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.; quest’ultima previsione resta valida sino al 30 giugno 2023.
Xxxxx restando gli obblighi di segnalazione ad ANAC previsti dalla disciplina di settore, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 80, comma 12, D.lgs. 50/2016 ne darà segnalazione all’ANAC. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche la eventuale sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, sanzione irrogata dalla stessa ANAC.
La società iscritta singolarmente all’Albo fornitori ha facoltà di partecipare alle procedure di gara, nelle quali risulta invitata, in raggruppamento temporaneo; in tal caso potrà farlo esclusivamente in qualità di mandataria. La mandante potrà essere individuata anche tra operatori economici non iscritti all’Albo Fornitori. Le mandanti non potranno essere individuate tra gli operatori economici che si trovino in stato “sospeso” dall’Albo Fornitori o che siano stati cancellati dall’Albo fornitori tre anni precedenti la data di indizione della gara.
I consorzi di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 lett. b) e c) potranno partecipare alle procedure di gara per conto proprio ovvero, per conto dei consorziati individuati e accreditati dalla stazione appaltante quali esecutori dei lavori in sede di istanza di iscrizione all’Albo Fornitori. È ammessa la possibilità di variare/incrementare le imprese
esecutrici anche successivamente alla iscrizione. I consorzi potranno partecipare alle procedure di gara per conto dei propri consorziati anche se non individuati e accreditati dalla stazione appaltante quali esecutori in sede di istanza di iscrizione all’Albo Fornitori. Le consorziate non potranno essere individuate tra gli operatori economici che si trovino in stato “sospeso” dall’Albo Fornitori o che siano stati cancellati dall’Albo Fornitori tre anni precedenti la data di indizione della gara. Nel caso in cui in una gara con sistema di qualificazione venga invitato un consorzio, le sue consorziate non potranno essere invitate alla medesima gara.
Art. 21 Valutazione operatori economici
Le società di Gruppo CAP e gli Enti aggiudicatori aderenti al Sistema di Qualificazione di Gruppo CAP adottano, per le categorie afferenti sia il settore ordinario che il settore speciale idrico – Sistema di Qualificazione per Lavori, Forniture e Servizi, Gas ed Energia, un sistema di monitoraggio e valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi nonché delle prestazioni rese dagli operatori economici nella fase di esecuzione dei contratti loro affidati, denominato “Vendor Rating”. Al termine dell’esecuzione della prestazione viene attribuito all’operatore un indice di Vendor Rating (IVR).
Il Vendor rating verrà applicato agli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori, anche in caso di procedure di gara indette dal Gruppo CAP senza fare ricorso al predetto Albo.
Il predetto rating può avere un valore compreso tra 0 e 100.
Un IVR compreso tra 0 e 45 comporta la sospensione della qualificazione per 4 mesi.
La disciplina del sistema di Vendor Rating, adottato da Gruppo CAP, è consultabile sul sito internet xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx.xxxxx sezione Albo Fornitori ed è presente in allegato al presente regolamento (ALLEGATO E – VENDOR RATING).
Le eventuali Non Conformità, aperte nei confronti del fornitore nel corso della esecuzione delle lavorazioni da parte del RUP, possono determinare cause di cancellazione o di sospensione di cui ai seguenti artt. 22 e 23 del presente Regolamento. Qualora, infatti, durante lo svolgimento delle attività svolte dal fornitore, il RUP/Referente Aziendale rilevi la mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative, in tema di salute o sicurezza sul lavoro e/o in tema ambientale, contesterà, conformemente al sistema di gestione integrato del Gruppo CAP o delle società aderenti al Sistema di Qualificazione, per iscritto al fornitore interessato la Non Conformità rilevata e lo inviterà a produrre, ove ritenuto necessario, le proprie controdeduzioni entro un termine massimo dall’avvenuto ricevimento della contestazione. Il RUP/Referente Aziendale comunicherà al fornitore la chiusura della NC rilevata od in caso di conferma parziale o totale dei rilievi formulati, segnalerà l’esistenza della Non Conformità rilevata, attraverso applicativo aziendale dedicato, all’Ufficio Gestione Fornitori che avvierà la procedura
per l’eventuale cancellazione o sospensione dal Sistema di Qualificazione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 22 e
23. Anche gli Enti Aggiudicatori aderenti al Sistema di Qualificazione potranno fare valere eventuali episodi che integrino cause di sospensione o cancellazione previste dal presente Regolamento per i contratti attivati in seguito ad una procedura di gara con Sistema di Qualificazione.
Art. 22 Cause di cancellazione
Gruppo CAP procederà alla cancellazione dell’iscrizione dall’Albo Fornitori nei seguenti casi:
a) formale richiesta da parte del fornitore;
b) cessazione dell’attività;
c) attivazione di procedure concorsuali che riguardino l’operatore iscritto;
d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione ivi comprese tutte le prescrizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
f) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all’art. 85 dello stesso decreto;
g) definitivo accertamento della violazione di quanto previsto dall’art. 10, commi 3 e 4, del presente Regolamento, a seguito di inottemperanza e diffida da parte di CAP Holding S.p.A. a porre rimedio alla irregolarità riscontrata. In caso di mancato riscontro alla diffida, l’esclusione dall’Albo Fornitori sarà disposta a carico di tutti gli operatori economici interessati;
h) affidamento a terzi dell’esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
i) mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti senza valida giustificazione, per fatto imputabile all’operatore economico;
j) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 e sociale di impresa (rif. XX 0000), formalizzate anche attraverso la sanzione di una Non Conformità;
k) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell’operatore economico;
l) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione dall’iscrizione all’Albo, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie, nell’arco di 5 anni;
m) in caso di contenzioso, conclusosi a favore della Stazione Appaltante, e relativo a gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza dell’impegno etico e/o del Protocollo di Legalità, laddove sottoscritto;
n) intervento di variazioni societarie che comportino la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, con relativa attribuzione di nuovo C.F. e/o X.Xxx, quali, a titolo meramente esemplificativo, i casi di fusione e scissione societaria;
o) attribuzione di un numero ≥ 5 di NC maggiori (anche riferite a diversi contratti), emerse nel corso dei 36 mesi antecedenti la data di avvio del procedimento di cancellazione;
p) il Fornitore si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (unico centro decisionale) con altro operatore economico che sia stato, nei 36 mesi antecedenti la data di avvio del procedimento di cancellazione, destinatario di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, di risoluzione contrattuale e di cancellazione dall’Albo Fornitori.
q) Accertato mancato rispetto dei principi di acquisiti sostenibili lungo la propria catena di fornitura, nel rispetto della norma ISO 20400:2017 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di concorrenza leale, diversità e integrazione, sicurezza dei prodotti, salute e sicurezza sul lavoro, gestione dei rischi e opportunità).
r) Accertato mancato rispetto dei principi di sostenibilità del presente regolamento di cui all’art. 2.
La realizzazione di qualunque delle ipotesi di cui sopra, anche in occasione di contratti affidati da Gruppo CAP con procedure diverse dalle negoziate indette tramite Albo Fornitori, potranno rappresentare per il fornitore iscritto all’Albo causa di cancellazione, ad esito del procedimento in contraddittorio di seguito disciplinato.
In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all’operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di mancato riscontro o qualora le stesse non siano ritenute idonee, verrà formalizzato entro il termine di 30 giorni all’operatore economico un provvedimento di cancellazione.
La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l’istruttoria del procedimento di cancellazione. In questo caso sarà attribuito al fornitore lo stato di “Sospeso”. Al termine dell’eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione od il reintegro dell’operatore economico iscritto.
Per le sole ipotesi di cui alle lettere j) e o) la formalizzazione della causa di cancellazione, consegue all’apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del Gruppo CAP e degli Enti
Aggiudicatori aderenti al Sistema di Qualificazione, che verrà formalizzata al soggetto iscritto al Sistema di Qualificazione.
L’operatore economico cancellato dall’Albo Fornitori non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla data di cancellazione.
Decorso il suddetto periodo di tempo, l’iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano determinato la cancellazione o che abbia adottato idonee misure di self-cleaning ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2010.
Per la sola ipotesi di cui alla lett. a) “formale richiesta da parte del fornitore”, l’operatore economico potrà presentare richiesta di nuova iscrizione senza rispettare il termine triennale sopra indicato.
Art. 23 Cause di sospensione
Le società del Gruppo procederanno alla sospensione dell’iscrizione all’Albo Fornitori nei casi di accertamenti in corso per le cause di seguito elencate:
a) responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nell’esecuzione della prestazione, sia per contratti eseguiti o in corso di esecuzione;
b) sussistenza di una situazione dalla quale potrebbe derivare il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art 21 D.lgs. 39/2013;
c) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione e cautelari e/o esistenza di carichi pendenti per reati la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori;
d) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate anche attraverso la comminazione di una Non Conformità;
e) attribuzione di un numero ≥ 4 di NC (non attinenti inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa) attribuite allo stesso contratto;
f) mancato aggiornamento dei documenti scaduti, forniti in sede di iscrizione, entro 30 giorni dalla data di scadenza.
L’aggiornamento dei documenti comporterà la cessazione della sospensione;
g) l’attribuzione di indice di Vendor Ranking (IVK) <60 comporta la sospensione del fornitore dall’Albo Fornitori per 4 mesi. Le ipotesi di sospensione per un IVK < 60, in caso di intervento di diversi contratti con valutazione negativa o di
concomitante sospensione ai sensi delle lett. da a) a g) del presente articolo, sono disciplinate nel dettaglio dell’art 9 dell’allegato E Vendor Rating del presente Regolamento;
h) mancata risposta ad almeno 4 inviti di gara (anche per categorie e classi di importo diverse), senza fornire in merito alcuna giustificazione scritta.
In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all’operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all’operatore economico entro il termine di 30 giorni un provvedimento di sospensione della durata di 1 anno.
Nelle more dell’istruttoria, circa eventuali cause di sospensione, Gruppo CAP potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell’operatore economico soggetto all’accertamento, in questo caso lo stato del fornitore diverrà “Sospeso”.
La sospensione in via cautelare, che si protrarrà per tutto il tempo necessario allo svolgimento di un’istruttoria completa, cessa in seguito all’accettazione delle giustificazioni presentate dall’operatore economico.
Diversamente il fornitore potrà essere sospeso definitivamente, tramite invio di formale provvedimento, nelle seguenti ipotesi:
- Mancato riscontro alla richiesta di chiarimento ricevuta via pec: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione di un anno che potrà essere prorogato di un ulteriore anno, nel caso in cui non sia risolta la causa di sospensione;
- Mancata accettazione delle giustificazioni presentate dall’operatore economico: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione pari a un anno. L’operatore economico, che veda la propria qualificazione sospesa, sarà automaticamente riammesso nell’elenco una volta cessata la causa di sospensione, risoluzione certificata dal RUP che ha effettuato la segnalazione e, comunque, non prima che sia decorso un anno.
Per le ipotesi di cui alle lettere d) e) g) la formalizzazione della causa di sospensione, consegue all’apertura da parte del RUP Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del Gruppo CAP e degli Enti Aggiudicatori aderenti al sistema di qualificazione, che verrà formalizzata al soggetto iscritto al Sistema di Qualificazione.
Per la sola ipotesi di cui alla lettera h) la sospensione avrà una durata pari a 4 mesi, tenendo conto delle ulteriori prescrizioni disciplinate nel dettaglio dell’art. 9 dell’allegato E Vendor Rating del presente Regolamento.
La realizzazione di qualunque delle ipotesi di cui sopra, anche in occasione di contratti affidati da Gruppo CAP con procedure diverse dalle negoziate indette tramite Albo fornitori, potranno rappresentare per il fornitore iscritto all’Albo causa di sospensione.
Decorso l’anno di sospensione, l’iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano determinato la sospensione.
Art. 24 Pubblicazione
L’esistenza del Sistema di Qualificazione, ai sensi dell’art. 128 D.lgs. 50/2016, viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla GUUE, sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell’Osservatorio e sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 25 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
Le società del Gruppo CAP hanno rispettivamente adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01.
Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa.
Art. 26 Impegno Etico del Gruppo CAP e Protocollo di Legalità
Gli operatori economici prendono atto delle prescrizioni contenute nel documento “Impegno Etico del Gruppo CAP” adottato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, Legge 190/2012 e alla norma UNI ISO 37001:2016 e visionabile sul sito internet di Gruppo al seguente all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxx/xxxxxxx- trasparente/capholding/disposizioni-generali. Il documento “Impegno etico del Gruppo CAP” fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, l’accettazione in fase di iscrizione, comporta l’impegno ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari, prima e nel corso delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione dei contratti eventualmente sipulati.
Gli operatori economici sono altresì tenuti ad osservare quanto indicato nel Protocollo di Legalità, per gli affidamenti che ne sono soggetti (e relativi alle società Amiacque s.r.l. e CAP Holding s.p.a.), sottoscritto tra CAP Holding S.p.A. e la Prefettura – UTG di Milano in data 26 settembre 2014 nonché nell’Atto Aggiuntivo in materia anticorruzione al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 5 dicembre 2014 visionabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si impegnano ad accettarlo senza riserve astenendosi da
comportamenti ad esso contrari. Il Protocollo di Legalità assicura iniziative finalizzate ad un maggiore controllo nella esecuzione degli appalti di lavori relativi a gare indette dalla medesima società, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro. L’inosservanza degli atti sopra richiamati determina un inadempimento grave e costituisce motivo di cancellazione dal sistema di qualificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod.Civ.
Art. 27 Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti per l’espletamento della presente procedura saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR), d.lgs. 196/03 (Codice Privacy) e ss.mm.ii. e dei Provvedimenti dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, CAP Holding informa i candidati di quanto segue:
1. Titolare del trattamento, ex artt. 4 e 24 GDPR è CAP Holding, in persona del Direttore Area Sviluppo Strategico pro- tempore.
Responsabile della Protezione dei dati, ex artt. 37-39 GDPR, è il Responsabile Internal Audit, e-mail xxx@xxxxxxxxx.xx.
2. Saranno trattati dati personali e giudiziari previsti dal d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici. Quanto ai dati giudiziari, nel caso di specie, il trattamento avverrà nel rispetto degli artt. 10 GDPR e 2-ter d.lgs. 196/03.
3. Le finalità cui sono destinate la raccolta e il trattamento di tali dati riguardano le attività amministrativo-contabili legate alla procedura di formazione di una banca dati propria -Sistema di qualificazione - finalizzata all’eventuale affidamento degli incarichi di volta in volta indicati dal Gruppo CAP. Il trattamento di tali dati è necessario per l’assolvimento del compito di interesse pubblico del quale CAP Holding S.p.A. è affidataria (gestione del servizio idrico integrato), nonché per l’esecuzione di misure precontrattuali e l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare. Per quanto attiene agli affidamenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro (fatti salvo i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II del codice stesso, come meglio precisato nell’Allegato E del relativo Regolamento), i dati saranno altresì trattati per procedere alle attività di controllo del sistema di Vendor Rating, secondo modalità e criteri meglio definiti da apposito Regolamento, debitamente pubblicato da Cap Holding S.p.A.
4. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. In particolare, il Titolare del trattamento si affida ad una decisione basata parzialmente sul trattamento automatizzato, seguito da un controllo effettuato dal Settore Legale Appalti e Contratti, necessaria per il perfezionamento della procedura di formazione del Sistema di qualificazione e volta a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione, previsti dalla Legge (art. 36 d.lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC) e illustrati all’art. 5 del presente Regolamento. Nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) GDPR i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati fino alla richiesta di cancellazione dell’interessato ed in ogni caso per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati, come indicato da previsioni normative.
5. I dati oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all’art. 44 GDPR, a società contrattualmente legate a Cap Holding S.p.A., in particolare a società che sottoscrivano il “Protocollo d’intesa per l’adesione al Sistema di qualificazione lavori, servizi e forniture di Cap Holding S.p.A.” a favore delle quali, Cap Holding S.p.A. fornisce l’attività di committenza ausiliaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m) d.lgs. 50/2016 al fine di ottemperare a contratti e servizi in essere. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Cap Holding S.p.A., scrivendo a xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
6. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’iscrizione al Sistema di qualificazione, il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di iscrizione e, quindi, l’impossibilità di iscrizione nell’elenco medesimo.
7. Cap Holding S.p.A. informa che i dati necessari alla procedura di formazione di un proprio Sistema di qualificazione potranno essere acquisiti anche da fonti terze (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio -protesti, pregiudizievoli, ecc.).
8. L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Avrà il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21). L’interessato potrà altresì chiedere di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (diritto alla portabilità – art. 20). L’interessato avrà il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
8. Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa (AGGIORNAMENTO 01.03.2019).
Art. 28 Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all’applicazione del presente regolamento, qualora non devoluta alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.