LINEE GUIDA ANIE PER LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI CAVI ELETTRICI ISOLATI
LINEE GUIDA ANIE PER LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI CAVI ELETTRICI ISOLATI
(Edizione Febbraio 2007)
1. PREAMBOLO
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano quando le stesse sono state pattuite o richiamate dalle parti. Eventuali deroghe saranno valide solo se fatte per iscritto. Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (in seguito denominato “il Contratto”).
1.2 Le presenti condizioni ge nerali si applicano anche a futuri contratti tra le stesse parti, salvo che le stesse non ne abbiano espressamente escluso l’applicazione.
2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - LIMITAZIONI D’USO
2.1 I Prodotti corrispondono, salvo che sia stato diversamente pattuito per iscritto, alle vigenti norme CEI, ove queste siano applicabili. I pesi e le dimensioni dei Prodotti si intendono indicati a titolo informativo, salvo quando si tratti di forniture per le quali il prezzo sia stato convenuto con esplicito riferimento al peso.
2.2 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants , listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressam ente richiamati dal Contratto.
2.3 Si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze d’uso, ovvero quelle previste dai capitolati o disegni convenuti, sia sui prodotti finiti che sui singoli elementi che li compongono.
2.4 Eventuali modifiche tecniche proposte dal compratore dopo la conclusione del contratto potranno formare oggetto di trattativa tra le parti, essendo però inteso che le stesse sono subordinate ad un successivo accordo scritto tra le parti, nel quale si dovranno specificare le eventuali ripercussioni delle modifiche sul prezzo e sui termini di consegna. Ove non si pervenga ad un accordo, rimarranno in- vigore le condizioni pattuite originariamente nel Contratto.
2.5 I disegni e la documentazione tecnica messi a disposizione del compratore, prima o dopo la formazione del contratto, restano di proprietà del venditore. Il compratore potrà servirsene unicamente per l’installazione, la posa in opera, l’utilizzazione e la manutenzione dei Prodotti. Essi non potranno essere utilizzati in altro modo, né in particolare copiati, trasmessi o comunicati a terzi, se non con il consenso del venditore.
3. COLLAUDO
3.1 Eventuali collaudi pattuiti contrattualmente verranno effettuati - salvo diverso accordo scritto - presso la sede del venditore durante l’orario normale di lavoro. Ove non specificato altrimenti nel contratto, le prove di collaudo verranno effettuate secondo la prassi in uso nel settore nel paese del venditore (o del costruttore, per i prodotti non fabbricati dal venditore stesso).
3.2 Ove il contratto preveda l’effettuazione del collaudo in presenza del compratore, il venditore avviserà il compratore della data del collaudo, con un preavviso sufficiente affinché questi possa farsi rappresentare allo stesso. Ove il compratore non si faccia rappresentare al collaudo, il venditore procederà al collaudo in sua assenza e i dati risultanti dalla relazione di collaudo si considereranno accettati dal compratore.
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4. TERMINI DI CONSEGNA
4.1 Qualora il venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il compratore, indicando i motivi del ritardo e, ove possibile, la data di consegna prevista..
4.2 Non si considera imputabile al venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni dei compratore (ad es. mancata comunicazione di dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti) o giustificato da inadempimenti del compratore (ad es. mancata effettuazione di pagamenti anticipati).
5. RESA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETA’
5.1 La fornitura dei Prodotti s’intende xxxxxx fabbrica, salvo patto contrario.
5.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre il termine della garanzia di cui all’art. 8.2.
5.3 E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture.
5.4 Il venditore conserva la proprietà dei Prodotti fino al tota le pagamento degli stessi, nella misura consentita dalla legge del paese in cui i Prodotti si trovano. Il compratore si impegna ad assisterlo per prendere le misure eventualmente necessarie per proteggere il diritto di proprietà del venditore.
6. PREZZI
6.1 Salvo patto contrario, i xxxxxx si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere (ad es. protezioni particolari) sarà a carico del compratore.
6.2 E’ possibile che i prezzi indicati nell’offerta del fornitore, subiscano una revisione prima o all’atto dell’accettazione dell’ordine da parte del compratore, in considerazione delle forti oscillazioni nel costo delle materie prime cui i prodotti, oggetto delle presente condizioni di fornitura, possono essere soggetti..
6.3 Sia le bobine su cui sono avvolti i cavi sia gli altri tipi di imballo non si ricevono di ritorno se non espressamente convenuto in sede di vendita .
7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
7.1 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore un interesse minimo di mora pari all’interesse di legge individuato con
D. Lgs. 231/02 , di recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
7.2 Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il venditore.
7.3 Qualora il venditore abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria).
8. GARANZIA PER VIZI
8.1 Il venditore garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei Prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del compratore, da imperfetto montaggio e/o stoccaggio (salvo che lo stesso non sia stato eseguito dal venditore) da sovraccarichi oltre i limiti prescritti o prevedibili, da manomissioni o da interventi non autorizzati dal venditore.
8.2 Se non diversamente specificato per il tipo di Prodotto, il periodo di garanzia è di … mesi (*) dalla data di consegna (se non diversamente specificato dalle Direttive europee) e cessa allo scadere del termine anche se i Prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera. Il diritto alla garanzia è subordinato al rispetto dell’art. 5.2.
8.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione o sostituzione de gli stessi, conformemente all’art. 8.1. E’ inteso che l’obbligo sopra citato di riparare o sostituire i Prodotti è assorbente e sostitutivo delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei Prodotti), ed esclude ogni altra responsabilità del venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità dei Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell’impianto, per mancato guadagno, ecc.).
8.4 La garanzia prestata a norma del presente articolo non esclude l’esercizio del diritto di regresso del compratore, previsto dall’art. 131 del D. Lgs. 206/2005 “Codice del consumo” nel caso di vendita di beni di consumo a privati.
(*) Nota:
La durata della garanzia è un aspetto strettamente commerciale. Pertanto, spetta alle singole aziende di completare tale dato secondo un'autonoma decisione
9. IMBALLI
9.1 BOBINE
Salvo diverso accordo tra le parti, gli imballi (bobine) vengono venduti al compratore con emissione di regolare fattura soggetta ad IVA. Le parti potranno pattuire il successivo riacquisto delle bobine in buono stato a condizioni da definirsi di volta in volta. Il prezzo di riacquisto delle bobine terrà conto del deperimento derivante dall’utilizzo del bene.
Xxx sia pattuito che vengano messe a disposizione del compratore delle bobine di proprietà del venditore, il compratore dovrà pagare una cauzione, che verrà indicata in fattura. Al momento della restituzione delle bobine, da effettuarsi franco stabilimento del venditore, la cauzione verrà restituita e verranno addebitate al compratore le quote di deperimento, da calcolarsi sul valore della cauzione.
Per la quota di deperimento i tempi verranno calcolati a partire dalla fine del mese in cui avrà luogo la fatturazione dell’imballo; per le restituzioni che avverranno entro lo stesso mese di fatturazione, si applicherà una riduzione.
La cauzione non verrà restituita, ove le bobine restituite presentino difetti tali da precluderne la riutilizzazione.
In caso di mancata restituzione entro i 12 mesi dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura avente per oggetto la cauzione, il venditore tratterrà la cauzione ed emetterà regolare fattura soggetta ad IVA per la vendita della bobina.
9.2 ALTRI IMBALLI
La fornitura di pallets, dogature e/o altri imballi sarà soggetta alla richiesta di contributi.
10. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (LAVORI DI POSA)
10.1 L’installazione e/o la posa in opera dei Prodotti presso il compratore non rientrano in linea di principio nel Contratto (cfr. art. 6. 1); il venditore sarà tenuto ad effettuare tali prestazioni aggiuntive solo nella misura in cui abbia assunto per iscritto un impegno in tal senso. A meno che le suddette prestazioni aggiuntive non siano state espressamente incluse nel prezzo dei Prodotti, esse verranno fatturate in aggiunta a tale prezzo; ove il costo delle stesse non sia stato convenuto, si farà riferimento alle “Condizioni Gene rali per prestazioni di Personale per posa e lavori su cavi elettrici ed accessori”.
10.2 Quando il venditore debba provvedere all’installazione, montaggio e/o messa in funzione dei Prodotti, il compratore sarà tenuto, a sue spese, a realizzare tempestivamente i lavori e le opere occorrenti per consentire al venditore l’esecuzione delle proprie prestazioni e dovrà mettere gratuitamente a disposizione del venditore i materiali di consumo, energia, acqua, luce, servizi, attrezzature, personale d’aiuto e manovalanza, e quant’altro ragionevolmente necessario per consentire al venditore di effettuare le prestazioni convenute.
11. FORZA MAGGIORE
11.1 Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità pubbliche, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del contratto daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull’esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.
11.2 La parte che desidera avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
11.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
12. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
12.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Se il compratore ha la propria sede d’affari fuori dall’Italia, troverà in particolare applicazione la Convenzione delle Na zioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna il 1° aprile 1980.
12.2 Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del compratore.
Il compratore
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(Data) (Timbro e firma)
Il compratore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali di fornitura: art. 5.2 (Reclami); art 5.3 (Divieto di sospendere o ritardare pagam enti); art. 7.3 (Facoltà di subordinare la consegna alla prestazione di adeguate garanzie); ar t.
8.3 (Limitazione di responsabilità); art. 12.2 (Foro competente).
Il compratore
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(Data) (Timbro e firma)