Condizioni generali di vendita
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Condizioni generali di vendita
Redatte da Nunhems Italy s.r.l., con sede legale in Sant’Agata Xxxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxx Xxxxxxxx, x. 0. Questi termini e condizioni sostituiscono tutte le versioni pubblicate in precedenza
Articolo 1. Applicabilità delle Condizioni Generali di Vendita
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le offerte e a tutti i contratti conclusi fra Nunhems Italy s.r.l. (di seguito “Venditore”) e l’acquirente (di seguito “Acquirente”), tranne per quanto diversamente stabilito per iscritto. E’ esclusa l’applicabilità di diverse condizioni generali di vendita fornite dall’Acquirente.
Articolo 2. Offerte e Prezzi
1. Le offerte presentate dal Venditore non sono impegnative. Un’offerta non impegnativa può essere revocata fintantoché non sia pervenuta al Venditore la relativa accettazione. I prezzi indicati nell’offerta sono da intendersi senza imposta sul valore aggiunto (di seguito “IVA”), o tassa equivalente (ad esempio, imposta su beni e servizi - GST – tassa sulle vendite o imposta sulle entrate), se non diversamente specificato.
2. Il Venditore si riserva il diritto di modificare periodicamente i prezzi. Ciascun nuovo prezzo renderà inapplicabile il precedente con riferimento a tutti gli ordini trasmessi successivamente alla modifica.
3. Ogni riferimento fatto dal Venditore a specifiche di prodotto è da intendersi alle specifiche di prodotto più recenti che siano state pubblicate dal Venditore.
4. I prodotti vengono imballati dal Venditore con Il proprio imballaggio.
Articolo 3. Riserva di Raccolta e lavorazione
1. Tutte le consegne sono soggette alla usuale riserva di raccolta e lavorazione. Se il Venditore fa valere detta riserva di raccolta e lavorazione, lo stesso non è obbligato a fornire, ma, ove possibile, proverà a fornire pro quota la quantità ordinate o un’alternativa equivalente.
2. L’Acquirente non ha diritto al risarcimento dei Danni qualora il Venditore abbia invocato detta riserva.
Articolo 4. Ordini e Consegne
1. Se le quantità indicate in ciascun ordine divergono dalle quantità standard normalmente applicate dal Venditore o da un loro multiplo, il Venditore è libero di consegnare la maggior quantità più vicina a quella richiesta.
2. Il Venditore adotterà sempre la massima diligenza nell’ottemperare alla propria obbligazione di consegna.
3. L’adempimento dell’obbligazione di consegna da parte del Venditore verrà considerato esatto e puntuale anche in caso di differenze non sostanziali nella dimensione, nell’imballaggio, nel numero o nel peso.
4. Il Venditore ha facoltà di consegnare separatamente i prodotti venduti. Se i prodotti vengono consegnati separatamente, il Venditore ha il diritto di fatturare separatamente ogni singola consegna.
5. Le spedizioni verranno consegnate franco fabbrica franco destinazione((DAP Delivey at Place Incoterm 2010 Incoterms® 2010) salvo diverso accordo scritto.
6. Il Venditore si impegna a provvedere alla consegna entro un ragionevole lasso di tempo, in conformità con la stagione di semina o di trapianto, dopo la conclusione del contratto di acquisto.
7. Qualora sia concordata una data per la consegna, la stessa non costituisce termine essenziale. In caso di ritardo nella consegna, l’Acquirente dovrà perciò inviare al Venditore una formale messa in mora per iscritto e concedergli un termine ragionevole per eseguire il contratto.
8. Con l’invio dell’ordine, ovvero a prima richiesta del Venditore, l’Acquirente dovrà indicare espressamente per iscritto quali dati, specifiche e documenti sono richiesti in ottemperanza alle disposizioni del paese in cui dovrà essere effettuata la consegna, quali, ad esempio, quelli relative a:
• fatturazione;
• requisiti fitosanitari;
• certificati internazionali; e altri documenti o dichiarazioni per l’importazione.
Articolo 5. Riserva di proprietà
1. La proprietà dei prodotti consegnati dal Venditore e/o dei prodotti da questi derivati rimarrà in capo al Venditore, fino al completo e corretto adempimento da parte dell’Acquirente di tutte le obbligazioni verso il Venditore, ai sensi delle presenti Condizioni generali di Vendita, che siano collegate alla consegna.
2. I prodotti consegnati dal Venditore, cui si applica la riserva di proprietà di cui al presente Articolo 5, par. 1, saranno conservati in magazzino o utilizzati in modo tale da garantirne la qualità e in modo che i prodotti possano essere identificati come di proprietà del Venditore.
3. I prodotti consegnati dal Venditore, cui si applica la riserva di proprietà di cui al presente Articolo 5, par. 1, possono essere rivenduti o usati soltanto nell’ambito dell’ordinaria amministrazione dell’azienda. Qualora siano rivenduti, l’Acquirente è tenuto a propria volta a richiedere la riserva di proprietà da parte dei propri sub acquirenti.
4. L’Acquirente non può concedere in pegno i prodotti o costituirvi altri diritti.
Articolo 6. Pagamento
1. Il Venditore dovrà ricevere il pagamento entro un massimo 60 gg fine mese . Decorso detto termine, l’Acquirente sarà automaticamente considerato inadempiente, senza necessità di alcuna formale diffida; l’Acquirente sarà quindi tenuto al pagamento degli interessi per il ritardo dovuti secondo la legge dello Stato dell’Acquirente, da calcolarsi sull’ammontare residuo dovuto alla data dell’inadempimento.
2. In caso di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale dell’Acquirente, le relative obbligazioni di pagamento diverranno immediatamente esigibili e il Venditore avrà diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, il tutto impregiudicato il diritto del Venditore al risarcimento del danno.
3. Qualora sia stato concordato il pagamento in più soluzioni, in caso di ritardato pagamento di una soluzione, l’ammontare residuo ancora dovuto diverrà immediatamente ed automaticamente esigibile, senza necessità di ulteriore messa in mora [decadenza dal beneficio del termine]. Si applicano le disposizioni dell’ultima parte dell’art. 6.1.
4. Se l’Acquirente non adempie ad una o più obbligazioni di queste Condizioni Generali di Vendita ovvero non adempie correttamente e tempestivamente:
• Le obbligazioni in capo al Venditore saranno immediatamente e automaticamente sospese, finché l’Acquirente non avrà pagato tutto il dovuto a suo carico (incluso il pagamento di ogni eventuale costo stragiudiziale); e
• il Venditore può richiedere l’integrale pagamento e/o adeguate garanzie dall’Acquirente, ad esempio sotto forma di una fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto bancario nel paese del Venditore, a garanzia dell’esecuzione da parte dell’Acquirente.
5. Nonostante quanto previsto dall’Articolo 6, par. 1, il Venditore si riserva il diritto di richiedere il pagamento (ovvero adeguate garanzie di pagamento) prima della o in concomitanza con la consegna dei prodotti all’Acquirente.
6. In nessun caso l’Acquirente è autorizzato a ritardare I pagamenti dovuti ai sensi del contratto o a dedurre alcun ammontare dalle fatture del Venditore, senza il preventivo accordo scritto del Xxxxxxxxx.
7. Se il Venditore ha delle contestazioni in corso nei confronti di una società collegata all’Acquirente – ad esempio una controllante, una controllata o una consociata – e quella società collegata versa in stato di insolvenza o è in liquidazione o in amministrazione controllata, il Venditore può compensare quella contestazione con ogni eventuali contestazione l’Acquirente abbia nei confronti del Venditore, anche se la contestazione del Venditore non è ancora esigibile al momento della domanda di compensazione.
Articolo 7. Costi di recupero del credito
Se l’Acquirente non adempie a una o più obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita, tutti I costi connessi al recupero del credito, giudiziali e stragiudiziali, saranno a carico dell’Acquirente, ivi inclusi gli interessi dovuti su detti costi aggiuntivi.
Articolo 8. Responsabilità
1. La responsabilità del Venditore è disciplinata esclusivamente nel presente Articolo.
2. Il Venditore non è responsabile per i danni derivanti da eventuali carenze nell’esecuzione della prestazione, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore o di un suo dipendente.
3. Nelle ipotesi di forza maggiore descritte all’Articolo 14, il Venditore non sarà responsabile per ogni eventuale inadempimento nell’esecuzione degli obblighi contrattuali ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
4. In ogni caso, e nonostante quanto sopra previsto, la responsabilità del Venditore sarà limitata al valore della prestazione effettuata, così come risultante dalla fattura. In nessun caso il Venditore potrà essere considerato responsabile per I danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo ma non tassativo, danni incidentali o conseguenziali, ovvero lucro cessante.
5. L’Acquirente è tenuto a contenere gli effetti dannosi che abbia subito con riferimento alle potenziali richieste che intenda sottoporre al Venditore.
6. Eventuali reclami o richieste di danni ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx non potranno più essere proposti una volta decorso un anno dalla consegna dei prodotti senza che il reclamo sia stato notificato per iscritto al Venditore.
Articolo 9. Utilizzo e garanzia
1. Il Venditore garantisce di eseguire le prestazioni con la massima diligenza in base alle specifiche di prodotto applicabili. Tuttavia, le specifiche di prodotto non valgono come garanzia, Se I prodotti consegnati non sono conformi alle specifiche di prodotto, l’Acquirente verrà informato. Inoltre, il Venditore non garantisce che il prodotto consegnato sarà conforme a scopi o destinazioni intese dall’Acquirente.
2. Se il Venditore ha specificato una certa capacità germinativa, questa si basa esclusivamente su test di laboratorio riproducibili. Non può desumersi alcuna relazione diretta tra la specificata capacità germinativa e l’effettiva germinabilità del seme quando seminato dall’Acquirente. La specificata capacità germinativa è meramente indicativa della capacità del seme di germinare al momento e in base alle circostanze in cui il test è stato eseguito. L’effettivo germinabilità del seme dipende, fra l’altro, dal luogo in cui è seminato, dalle misure adottate per la coltivazione e dalle condizioni climatiche in cui si trova l’Acquirente.
3. Tutte le garanzie prestate dal Venditore decadono nel momento in cui l’Acquirente interviene direttamente o indirettamente (tramite terze parti) sui prodotti con processi e/o lavorazioni, ovvero li riconfeziona, direttamente o tramite terzi. Ovvero ancora ne fa un uso o un immagazzinaggio non corretto.
Articolo 10. Difetti e tempi per i reclami
1. L’Acquirente è tenuto ad ispezionare i prodotti non appena consegnati, o, comunque, al più presto dopo la consegna. In fase di ispezione, l’Acquirente dovrà verificare se i prodotti consegnati sono conformi al contratto, ossia:
• se sono stati consegnati I prodotti corretti;
• se la quantità di prodotto consegnato corrisponda al contratto;
• se i prodotti consegnati sono adeguati ai requisiti di qualità concordati o – in assenza di specifici requisiti concordati – a quelli applicabili in base a normali condizioni di utilizzo e/o di mercato.
2. In caso di accertamento di evidenti difetti o mancanze, l’Acquirente deve informarne per iscritto il Venditore a mezzo di lettera raccomandata allo stesso indirizzata entro cinque giorni lavorativi successivi alla consegna, specificando dettagli relativi al lotto, alla bolla di consegna e/o alla fattura.
3. L’Acquirente deve riferire al Venditore di ogni difetto non visibile mediante lettera raccomandata allo stesso indirizzata al Venditore entro cinque giorni lavorativi successivi alla scoperta del difetto, specificando dettagli relativi al lotto, alla bolla di consegna e/o alla fattura.
4. I reclami devono essere dettagliati in maniera tale da consentire al Venditore o a terzi di accertarli. A tal fine, l’Acquirente è tenuto anche a tenere traccia dell’utilizzo dei prodotti e, nell’ipotesi di rivendita dei prodotti medesimi, in merito dei successivi sub acquirenti, e, nella misura in cui questo sia possibile, deve imporre per iscritto il medesimo obbligo ai suoi sub acquirenti. Se l’Acquirente non presenta reclamo entro il termine suddetto, il reclamo non verrà considerato e lo stesso sarà considerato decaduto dai suoi diritti.
5. Nell’ipotesi di controversia fra le parti in merito a capacità germinativa, identità varietale, purezza varietale, purezza tecnica e condizioni, un ulteriore accertamento al riguardo può essere svolto dal Naktuinbouw (Netherlands Inspection Service for Horticulture), o, previo accordo fra le parti, da un equivalente istituto italiano, a spese della parte soccombente. L’accertamento verrà effettuato su un campione prelevato da Naktuinbouw (ovvero dall’equivalente istituto italiano, ove concordato), al Venditore e trattenuto dall’’istituto. I risultati di questo accertamento saranno vincolanti per entrambe le parti, senza pregiudizio per il diritto di ciascuna parte di sottoporre ogni controversia relativa alle conseguenze di questi risultati alle istituzioni di cui all’Articolo 18.
6. Il fatto di aver proposto tempestivamente un reclamo non sospende l’obbligazione dell’Acquirente al pagamento di ogni ammontare residuo ancora dovuto.
Articolo 11.Facoltà di restituzione
1. In caso di fondato reclamo sa parte dell’Acquirente, le parti possono accordarsi per le restituzione dei prodotti (o di parte di essi) consegnati. Considerati gli alti standard qualitativi dei prodotti, gli stessi possono essere restituiti esclusivamente nel loro imballo originale e non danneggiato, entro i quindici (15) giorni successivi alla data della fattura. A fronte della restituzione, verrà emessa una nota di credito per il 75% dell’importo fatturato, esclusa l’IVA o altra imposta sulle vendite.
2. Sementi pregerminate o trattate con insetticidi non possono essere restituite e quindi non verranno rimborsate.
3. In caso di fondato reclamo da parte dell’Acquirente, (la parte) i prodotti restituiti dovranno essere sostituiti da quelli corretti. Qualora i prodotti corretti non siano disponibili, dovrà essere emessa una nota di credito per il 100% dell’importo fatturato per i prodotti restituiti
Articolo 12. Informazioni
1. Le informazioni fornite dal Venditore in qualunque forma non sono vincolanti. Descrizioni, raccomandazioni e illustrazioni in opuscoli e brochures si avvicinano il più possibile ai risultati empirici e dei test e non sono da intendersi come riferimento per reclami in merito a qualità e/o a garanzie di vendita. In nessun caso il Venditore può essere ritenuto responsabile in base a queste informazioni per risultati differenti ottenuti su prodotti coltivati. Spetta all’Acquirente stesso di determinare se i prodotti siano adatti al tipo di crescita desiderata e/o possano essere utilizzati con le condizioni locali.
2. I termini “immunità, resistenza e suscettibilità”, così come usati nelle informazioni fornite dal Venditore, sono da intendersi come segue:
• a) Immunità: varietà di piante non soggette ad attacchi o infezioni da parte di uno specifico agente patogeno o parassita.
• b) Resistenza: la capacità di un tipo di pianta a limitare la crescita e lo sviluppo di uno specifico agente patogeno o parassita e/o il danno che questo possa causare se paragonato
a varietà di piante sensibili a simili fattori ambientali e a simile pressione da parte di agente patogeno o parassita. Le varietà resistenti possono mostrare sintomi di malattia o danni se sottoposte ad agenti patogeni o parassitari aggressivi.
Vengono individuati due livelli di resistenza:
(i) Alta resistenza (HR*): varietà di piante che limitano fortemente la crescita e lo sviluppo di determinati agenti patogeni o parassiti in condizioni di normale aggressione patogena o parassitaria se paragonata a varietà suscettibili. Queste varietà di piante, tuttavia, possono mostrare sintomi di malattia o danni se sottoposte a pesanti aggressioni patogene.
(ii) Resistenza Intermedia (IR*): varietà di piante che limitano la crescita e lo sviluppo di determinati agenti patogeni o parassiti, ma possono mostrare una maggiore gamma di sintomi o danni rispetto alle varietà resistenti. Varietà di piante moderatamente/mediamente resistenti mostreranno comunque sintomi o danni meno gravi rispetto alle piante suscettibili, laddove siano cresciute nell’ambito di simili condizioni ambientali e/o sottoposte ad aggressioni di agenti patogeni o parassiti.
* Le abbreviazioni standard HR (high resistance) e IR (intermediate resistance) sono internazionali.
• c) Sensibilità: l’incapacità di una varietà di pianta di limitare la crescita e lo sviluppo di uno specifico agente patogeno o di un parassita.
3. Anguria Seedless Disclaimer
Si prega di prendere visione dell’informativa della home page del dito internet: xxx.xxxxxxx.xx
Articolo 13 .Utilizzo di marchi, loghi e segni distintivi
1. L’Acquirente può non utilizzare i marchi, il logo e i segni distintivi usati dal Venditore per distinguere i propri prodotti da quelli di altre compagnie, ovvero utilizzare marchi loghi e segni che non sono chiaramente distinguibili. Fa eccezione il commercio di prodotti con l’imballaggio originale del Venditore, con i marchi, il logo e i segni distintivi applicati direttamente dal Venditore.
2. Nonostante quanto disposto dall’Articolo 12 par. 1 che precede, tutti i diritti di proprietà intellettuale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo copyright, marchi, logo, brevetti, diritti di costituzione di varietà vegetali, marche, know-how coperto da confidenzialità) in tutto il mondo, relativi a prodotti del Venditore, rimarranno di proprietà del Venditore o della rispettiva società controllata del gruppo di società del Venditore.
Articolo 14 .Diritti di Proprietà Intellettuale
1. I semi di varietà protette da diritti di proprietà intellettuale, richiesti o già concessi nella Comunità Europea e/o in qualunque altro paese, o protetti contrattualmente, non possono essere utilizzati per la riproduzione senza il preventivo consenso scritto del Venditore. Ove concesso, questo permesso può essere subordinato a condizioni allegate alla concessione stessa, che disciplinino la produzione o la riproduzione (propagazione) dei semi, condizioni per la diffusione dei semi, offerte di vendita, vendita o altri mezzi di messa sul mercato; esportazione, importazione e immagazzinaggio per gli scopi sopra indicati.
2. Conformemente a quanto disposto all’Articolo 14 par. 1, le sementi fornite dal Venditore possono essere usate solo dall’Acquirente per la coltivazione dei prodotti finali e/o altri prodotti finiti presso i campi dell’Acquirente.
3. Il prodotto finito, che deriva dai semi forniti all’Acquirente, può essere venduto solo dall’Acquirente con la denominazione di genere registrata dal Venditore.
4. L’Acquirente deve consentire al Venditore - o a un terzo che svolge le verifiche per conto del Venditore – l’accesso diretto all’azienda dell’Acquirente (ivi incluso, in particolare, le serre della propria azienda) per le ispezioni. Se richiesto, l’Acquirente dovrà anche consentire l’accesso ai registri e documenti contabili che possono aver rilievo per le sopracitate ispezioni. Il Venditore informerà tempestivamente l’Acquirente dell’intenzione di visitare i locali. L’Acquirente è tenuto a imporre la medesima obbligazione ai proprio clienti.
5. Se l’Acquirente scopre una specie mutante nell’ambito di una varietà protetta, dovrà immediatamente informarne il Venditore mediante lettera raccomandata.
6. In caso di richiesta scritta da parte del Venditore, l’Acquirente fornirà al Venditore dei campioni dalla specie mutante entro due mesi dalla ricezione della richiesta. L’Acquirente è consapevole del fatto che chiunque individui un mutante in una varietà protetta deve richiedere il permesso del coltivatore della “varietà genitore” (parent variety) per sfruttare la specie mutante. In particolare, l’Acquirente è consapevole che lo scopritore di una specie mutante deve avere il permesso del Venditore in relazione alla “varietà genitore”, al fine di svolgere una delle seguenti attività: produzione o riproduzione (propagazione), condizionamento ai fini della propagazione, offerta in vendita, vendita o altri metodi di commercializzazione; esportazione, importazione, immagazzinaggio per uno degli scopi sopra indicati.
7. Se l’Acquirente rivende i prodotti del Venditore, l’Acquirente imporrà le obbligazioni ai sensi dell’Articolo 14 ai suoi sub Acquirenti, ivi incluso l’obbligo per quel singolo sub Acquirente di imporre le stesse obbligazioni al suo avente causa, e così via.
Articolo 15. Forza Maggiore
1. Il Venditore può ritardare l’esecuzione di un’obbligazione nei confronti dell’Acquirente quando non è in grado di eseguirla per cause che intervengono in fase di adempimento e che non possono essere attribuite al Venditore stesso, se e fintantoché tali cause rendono l’esecuzione impossibile o irragionevolmente complessa. Fra queste cause rientrano – a titolo esemplificativo ma non esaustivo
– condizioni climatiche estreme, calamità naturali, atti, regolamenti o leggi di qualsiasi Governo, guerre, disordini civili o atti di terrorismo, distruzione di unità produttive o materiali a causa di incendi, epidemie, blocco di servizi pubblici o pubblici trasporti, scioperi in società diverse da quella del Venditore, scioperi non ufficiali o politici presso la società del Venditore, totale o parziale mancanza delle materie prime necessarie e di altri beni o servizi richiesti per eseguire la prestazione contrattuale, imprevedibili ritardi presso i subfornitori o presso altre terze parti dalle quali dipende il Venditore, e generali problemi di trasporto.
2. Il Venditore informerà non appena possibile l’Acquirente qualora non sia in grado di consegnare – o di consegnare tempestivamente – a causa di un evento di forza maggiore.
3. Qualora la causa di forza maggiore si protragga per più di due mesi, entrambe le parti avranno diritto di risolvere il contratto. In quel caso, nessuna delle due parti sarà tenuta al risarcimento dei danni all’altra parte.
4. Nella misura in cui il Venditore abbia parzialmente adempiuto o adempirà alle proprie obbligazioni verso l’Acquirente al momento in cui è intervenuta una causa di forza maggiore, e la parte già adempiuta o che deve essere adempiuta può essere valutata separatamente, il Venditore ha diritto di fatturare separatamente e l’Acquirente è tenuto a pagare la parte già adempiuta o che verrà adempiuta.
Articolo 16. Controllo sulle esportazioni
1. L’Acquirente riconosce e concorda che I prodotti consegnati dal Venditore possano essere soggetti a sanzioni leggi, regolamenti, procedure e licenze sulle sanzioni commerciali, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle imposte dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dalla Unione Europea e dai relativi Stati Membri (la “Disciplina sulle Sanzioni”). L’Acquirente dovrà ottemperare alla Disciplina sulle Sanzioni e accetta di essere il solo responsabile per assicurare la propria ottemperanza con detta Disciplina sulle Sanzioni. In particolare, a titolo esemplificativo, l’Acquirente, per sé e per le proprie controllate o affiliate, dichiara di non utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, disporre di, divulgare i prodotti, direttamente o indirettamente, verso paesi, destinazioni o soggetti, senza prima aver ottenuto ogni licenza o altra autorizzazione governativa eventualmente necessaria ai sensi della Disciplina sulle Sanzioni, e senza aver completato l’esperimento delle formalità eventualmente prescritte. L’Acquirente non dovrà porre in essere alcun comportamento che possa causare la violazione della Disciplina sulle Sanzioni da parte del Venditore a dovrà tutelare, indennizzare e manlevare il Venditore da ogni sanzione, perdita o comunque responsabilità in cui lo stesso possa incorrere in conseguenza della mancata ottemperanza dell’Acquirente al disposto del presente articolo.
2. L’inadempimento di quanto prescritto al presente Articolo da parte dell’Acquirente, costituisce grave inadempimento del presente contratto. Il Venditore si riserva a sua sola discrezione il diritto di
rifiutare l’accettazione o l’esecuzione di ordini, ovvero di cancellare eventuali ordini se ritiene che il Xxxxxxxxx non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Articolo.
Articolo 17. Indennizzi
L’Acquirente terrà indenne il Venditore per ogni richiesta di danni da parte di terzi, che siano asseritamente causati da o comunque associati a prodotti consegnati dal Venditore, ivi inclusi reclami indirizzati al Venditore nella sua qualità di produttore, che si basino su qualsiasi disciplina della responsabilità da prodotto di qualsiasi paese. Il tutto fatto salvo che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave del Venditore o/e dei suoi dipendenti.
Articolo 18. Composizione delle controversie
1. In caso di controversia, le parti cercheranno, comunque, di raggiungere una composizione bonaria mediante consultazioni ovvero tramite una mediazione, prima che le stesse sottopongano la vertenza ad un collegio arbitrale o a un tribunale civile.
2. A meno che le parti abbiano concordato di sottoporre le controversie ad un arbitrato, ogni controversia verrà composta dal Tribunale di Bologna. Il Venditore in ogni momento avrà diritto di citare l’Acquirente davanti il tribunale competente per legge o in base alle convenzioni internazionali di volta in volta applicabili.
3. Se una delle disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è nulla, detta disposizione verrà automaticamente sostituita dalla corrispondente disposizione di legge che più si avvicina allo scopo della disposizione nulla. Se necessario, le parti devono consultarsi in buona fede in merito al testo della nuova disposizione.
4. In questo caso, la nuova disposizione inserita nelle Condizioni Generali di Vendita sarà considerata valida per quanto possibile.
Articolo 19. GMO Disclaimer
Le sementi delle varietà fornite all’Acquirente non sono sviluppate mediante utilizzo delle tecnologie di modificazione genetica (“GM”). Le metodologie utilizzate nello sviluppo e conservazione dell’identità di queste varietà sono finalizzate ad evitare la presenza di “off-types”, che comporta l’esclusione della presenza di materiali geneticamente modificati.
Le sementi vengono prodotte in conformità alle regole di produzione nel paese in cui ha luogo la produzione, ivi incluse le concordate distanze di isolamento. Nunhems si impegna per la corretta amministrazione e gestione dei suoi prodotti, supporta e ha dichiarato il proprio impegno nei confronti della Excellence Through Stewardship™, iniziativa a tutela della gestione industriale di cui al seguente sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Tuttavia, a causa della libera circolazione del polline e poiché non può escludersi che materiali geneticamente modificati vengano coltivati da altri soggetti nelle aree di produzione di sementi, non possono escludersi del tutto commistioni con materiali geneticamente modificati. Di conseguenza, non può essere data alcuna garanzia che i lotti di sementi inclusi nella presente consegna siano del tutto liberi da tracce di materiali geneticamente modificati.
Articolo 20. Legge applicabile
1. Tutti i contratti fra Venditore e Acquirente sono retti dalla legge italiana.
2. E’ esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna).
Articolo 21. Informativa sulla Privacy
Si prega di prendere visione dell’informativa sulla privacy per i clienti raggiungibile dalla home page del sito internet: xxx.xxxxxxx.xx