PROVINCIA DI GROSSETO
Comune di Follonica
PROVINCIA DI GROSSETO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE
INDICE
TITOLO 1. NORME GENERALI 4
Articolo 1. Ambito di applicazione 4
Articolo 2. Definizioni 4
Articolo 3 - Compiti degli uffici comunali 6
Articolo 4 - Finalità del Regolamento 6
Articolo 5 - Esercizio dell’attività 6
Articolo 6 - Abilitazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante 7
Articolo 7 - Rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio per l’esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato 8
Articolo 8 - Assenza del titolare 9
Articolo 9 - Subingresso 10
Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee 11
Articolo 11 - Assegnazione posteggi riservati 12
Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli 12
Articolo 13 - Criteri per l’individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti 13
Articolo 14 - Sospensione volontaria dell’attività 14
Articolo 15 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione 14
Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche 15
Articolo 17 - Normativa igienico-sanitaria 16
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO 16
Capo I - Mercati 16
Articolo 18 - Norme in materia di funzionamento dei mercati 16
Articol 19 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi 17
Articolo 20 - Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio nei mercati 17
Articolo 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli 17
Articolo 22 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi 18
Articolo 23 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze 18
Articolo 24 - Mercati festivi e straordinari 19
Articolo 25 - Individuazione dei Mercati 20
Articolo 26 - Determinazione degli orari 20
Articolo 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 20
Capo II – Fiere 21
Articolo 28 - Norme in materia di funzionamento delle fiere 21
Articolo 29 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi 21
Articolo 30- Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 22
Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 22
Articolo 32 - Individuazione delle Fiere 23
Articolo 33 -Determinazione degli orari 23
Articolo 34 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 23
Capo III – Fiere promozionali 24
Articolo 35 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali 24
Articolo 36 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 24
Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 25
Articolo 38 - Determinazione degli orari 25
Articolo 39 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 26
TITOLO 3. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 26
Articolo 40 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante 26
Articolo 41 - Zone Vietate 27
Articolo 42 - Determinazione degli orari 27
TITOLO 4. COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME 27
Articolo 43 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima27
TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI 29
Articolo 44 - Graduatorie 29
Articolo 45 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 29
Articolo 46 - Attività stagionali 29
Articolo 47 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico 30
Articolo 48 - Vigilanza 30
Articolo 49 - Sanzioni 30
Articolo 50 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate 31
Articolo 51 - Obbligo regolarità contributiva 31
TITOLO 1. NORME GENERALI
Articolo 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (“Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”) e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento ha validità triennale e, comunque, fino all’approvazione del nuovo piano per il commercio su aree pubbliche, e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l’approvazione, salvo ove diversamente disposto in modo espresso dallo stesso.
Articolo 2. Definizioni
1. Per legge si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per Decreto Legislativo si intende il D. Lgs. 26 marzo 2010 n°59.
3. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
4. Per aree pubbliche si intendono xx xxxxxx, xx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
5. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all`articolo 40 della legge.
6. Per mercato si intende l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all’articolo 40 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
7. Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto dall’Art.24TITOLO 1 del presente Regolamento.
8. Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
9. Per posteggio riservato si intende il posteggio, individuato nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
10. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall`afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
11. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all’Art.11, comma 2, lettera i) della Legge, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
12. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive; a tali manifestazioni possono partecipare gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese o i soggetti di cui all’Art.11, comma 2, lettera i) della Legge, secondo quanto stabilito dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
13. Per autorizzazione e contestuale concessione di posteggio si intende l`atto unico rilasciato dal Comune sede del posteggio che consente l`utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera.
14. Per concessione temporanea si intende l`atto comunale che consente l`utilizzo di un posteggio nell`ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 13.
15. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
16. Per presenze in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
17. Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
18. Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, del medesimo settore merceologico, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
19. Per spunta, operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
20. Per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.
Articolo 3 - Compiti degli uffici comunali
1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all’Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.
Articolo 4 - Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
d) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l’evoluzione dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
e) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.
Articolo 5 - Esercizio dell’attività
1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010, ivi compresi quelli per il sttore alimentare, ove necessario, secondo le seguenti tipologie:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.
2. L'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione cerificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.
3. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, oltre alle norme specifiche che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, è soggetto alle seguenti disposizioni:
a) L’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006 e dalle altre vigenti norme in materia igienico- sanitaria.
b) L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico–sanitaria.
c) L’attività di somministrazione è possibile qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
4. Nelle aree demaniali non comunali l’attività di cui al comma 1 è soggetta a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
5. Nel territorio toscano è consentito l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni o nei Paesi dell’Unione europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.
Articolo 6 - Abilitazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. L'esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi della normativa vigente, al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione completa e regolare.
2. La segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere;
d) alla forma itinerante.
Articolo 7 - Rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio per l’esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato
1. L’autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato sono rilasciate contestualmente dal Comune dove ha sede il posteggio. L’autorizzazione abilita, nell’ambito del territorio regionale, anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispone appositi bandi con l’indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
3. Per l’assegnazione di posteggi nelle fiere è ammessa la partecipazione al bando solo di operatori già in possesso del titolo abilitativo del commercio su aree pubbliche.
4. Il bando contiene:
a) l’elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l’eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di un posteggio fuori mercato o di una fiera esistente o di nuova istituzione;
b) l’elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell’articolo 38 della legge;
c) l’eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all’intero mercato, l’intera fiera o singoli posteggi;
d) l’eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
5. Per i posteggi fuori mercato il Comune si riserva comunque di emanare bandi relativi a singoli posteggi o ambiti del territorio comunale e stabilire criteri di assegnazione specifici in ragione degli obiettivi di interesse generale da perseguire.
6. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi, ad eccezione di quelli per i posteggi fuori mercato, pervengono alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
7. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Comune o attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
8. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati, per le fiere e per i posteggi fuori mercato, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza alle operazioni di spunta, maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato o di presenza effettiva nell’ambito della
fiera e del posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, il Comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese per la sezione relativa al commercio su aree pubbliche; il conteggio di tale anzianità è in ogni caso limitato all’anzianità maturata dal soggetto richiedente la concessione. A parità di condizioni, il Comune tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
9. Il conteggio dell’anzianità sarà effettuato per tutti gli anni per i quali esista agli atti del Comando di Polizia Municipale idonea documentazione scritta, circa la partecipazione degli operatori; oltre tale data, da indicare chiaramente nel bando, nessun titolo di priorità sarà riconosciuto agli operatori stessi, se non a seguito di presentazione di idonea documentazione scritta, in originale, a riprova di quanto dichiarato. In casi particolari ed in via del tutto eccezionale, sentite le categoria interessate, può essere tenuto conto, per gli anni per i quali non esista alcuna documentazione agli atti di ufficio, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; in tal caso la verifica sarà effettuata anche a mezzo di apposite Commissioni nominate dall’Amministrazione Comunale e di cui faranno parte anche rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria ed eventuali controversie saranno valutate unitamente alle Associazioni stesse. Di tutto ciò dovrà essere dato specifico avviso nel Bando.
10. Per l’approvazione delle graduatorie, l’Amministrazione Comunale procederà mediante l’approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli opratori; quindi si procederà alla definitiva approvazione della graduatoria, dando conto delle osservazioni presentate; contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al
T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.
Articolo 8 - Assenza del titolare
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell’attività di vigilanza e controllo.
4. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
Articolo 9 - Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
2. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall`atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attività.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 ivi compresi, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare.
4. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all`erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell`articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
6. Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel
D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Comune, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attività.
7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
8. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell`operatore.
9. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda “mortis causa”, con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, relativamente alla
possibilità per l’erede di cedere l’azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.
10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
11. E’ fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell’azienda commerciale.
12. I contratti di cessione o gestione dell’azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile.
Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee
1. Al fine dell’assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali il Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale, indice appositi bandi dandone idonea pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet comunale (Albo online).
2. Il Comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all’Art.8, comma 8, del presente regolamento.
3. Al fine dell’assegnazione ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche il Comune formula le diverse graduatorie a seconda dei soggetti partecipanti tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito della specifica manifestazione. A parità di anzianità di presenze si terrà conto, solamente per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro Imprese, dell’anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo per l’attività di commercio su aree pubbliche, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta nel registro medesimo; quindi si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione; infine si procederà a pubblico sorteggio o in alternativa si terrà conto della maggiore anzianità del titolo abilitativo, con il quale si fa richiesta.
4. Il Comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell`ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
i. favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
ii. promuovere l`integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
iii. favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
iv. valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Il Comune può affidare la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti pubblici e privati in possesso delle caratteristiche idonee a garantire lo sviluppo complessivo e la corretta gestione delle manifestazioni sotto il profilo commerciale, culturale, sportivo, turistico,
etc..
6. Nel caso in cui l’iniziativa della manifestazione commerciale a carattere straordinario sia legata ad altro evento particolare sarà affidata direttamente agli organizzatori dello stesso; altrimenti, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, si provvederà ad individuare i criteri e le modalità per selezionare il soggetto più idoneo per l’affidamento dell’organizzazione, in rapporto alle finalità dell’iniziativa.
7. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il Comune provvede, con il medesimo atto deliberativo della Giunta Comunale, ad indicare la durata, i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e, ove necessario, i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.
8. I partecipanti ai mercatini dell’antiquariato per la vendita di cose antiche o usate hanno l’obbligo di rispettare quanto disposto dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con X.X. 00 Xxxxxx 1931 n. 773; tali disposizioni non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. A tal proposito si individuano come cose usate di valore esiguo gli oggetti che siano commercializzati per una somma comunque inferiore a € 50,00.
Articolo 11 - Assegnazione posteggi riservati
1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è disciplinata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all' Art. 7 del presente regolamento.
2. Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 possono avere accesso solamente le ditte individuali. Il soggetto che sia già titolare di un posteggio non riservato in un mercato o fiera, alla data di indizione del bando di concorso pubblico per assegnazione dei posteggi riservati, non può concorrere per la concessione anche di tali posteggi.
3. I soggetti di cui alla legge 104/92 non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l’esercizio dell’attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare o ad un dipendente, alle condizioni di cui all’ Art. 8 del presente regolamento.
4. Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di intervent i pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile.
Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli
Il rilascio della concessione di posteggio agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’allegato A della L.R.
1/2005 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime
1. è effettuato secondo le modalità e i criteri di cui agli Art. 7 e seguenti del presente regolamento, ove ed in quanto compatibili.
2. La concessione di posteggio, di cui al comma precedente, è reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento in gestione dell’azienda agricola, esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228; in tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui all’Art.9, ove ed in quanto compatibili.
Articolo 13 - Criteri per l’individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti
1. Ai fini dell`individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l`esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune tiene conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un`area privata per l`esercizio dell`attività di cui all’Art.5, comma 1, lettera a), essa può essere inserita tra le aree destinate all`esercizio dell`attività stessa.
3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanita` pubblica o di maggiore funzionalità, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l`assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Nel caso di trasferimento di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi
3 e 4, in presenza di mancato accordo tra i soggetti concessionari, l’assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione seguirà i criteri di seguito specificati:
- maggiore anzianità della concessione data al soggetto nel mercato/fiera interessato dal trasferimento;
- a parità di anzianità della concessione si terrà conto dell’ anzianità rispetto alla data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
del soggetto concessionario del posteggio, quale risulta dal registro delle imprese.
6. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato o di una fiera per motivi di viabilità o lavori pubblici o di una più funzionale dislocazione dei posteggi in misura del 10% del totale dei banchi, si può procedere alla riassegnazione dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente.
7. Ogni area pubblica destinata all`esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi, come meglio precisato al successivo Art. 17.
Articolo 14 - Sospensione volontaria dell’attività
1. L’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l’attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il temine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza o puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della L. 104/1992 e dall’articolo 42 del D. Lgs. 151/2001;
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Articolo 15 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione
1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nei posteggi fuori mercato decadono:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;
c) qualora il posteggio non sia utilizzato per 18 volte in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato e del posteggio fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 14.
2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di 2 edizioni consecutive, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 14.
3. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l`intera manifestazione; in quelle di durata superiore, la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai 2/3 della durata della manifestazione.
4. Il Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.
Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, in originale o in copia autenticata, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell’area sulla quale insistono.
4. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 , a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza. Tutti gli operatori devono osservare l’allineamento del banco di vendita sulla parte frontale seguendo la linea del mercato.
5. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
6. Dove previsto dal presente Regolamento, è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l’attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato come posteggio.
7. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in appositi contenitori, posti dietro il proprio posteggio, tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall’area utilizzata, pena l’ applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.
8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l’
operatore dovrà comunque presentare entro dieci giorni giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.
9. Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.
10. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
11. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
12. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall’operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
13. E’ vietato svolgere attività di battitore.
14. E’ consentito l’utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.
Articolo 17 - Normativa igienico-sanitaria
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall’ Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche).
2. In relazione all’articolo 40, comma 9, della legge, si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l’area pubblica dovrà essere dotata di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari, che sono quindi fissati in misura di 1 ogni 60 posteggi.
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
SU POSTEGGIO
Capo I - Mercati
Articolo 18 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi, cui facciano parte operatori su area pubblica, che esercitano l’attività sul mercato oggetto
dell’affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. In caso di eventi meteorici avversi è consentito per i singoli settori l’accorpamento dei banchi presenti al fine di migliorare l’offerta commerciale ed il servizio al cittadino.
Articol 19 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi
1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all’ Art. 8.
2. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Comune procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base di quanto previsto all’ Art. 22.
Articolo 20 - Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio nei mercati
1. Fermo restando quanto previsto all’Art 16 del presente Regolamento, ai fini dello svolgimento dei mercati settimanali si specifica quanto segue:
- le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che consenta il traffico dei veicoli e comunque non eccedere la metà dell’interspazio esistente tra banchi limitrofi;
- i banchi od i veicoli attrezzati per la vendita delle merci dovranno essere bene allineati sulla stessa fila, con distacco di almeno 0,8 metri tra loro, in modo da consentire il transito del pubblico.
- e’ fatto obbligo agli operatori di mantenere i banchi in stato di decorosa efficienza ed in modo da lasciare liberi i corridoi e gli spazi tra banco e banco.
- e’ rigorosamente vietato lasciare al suolo carta, cassette, frutta avariata e qualsiasi altro tipo di immondizia. Pertanto è fatto obbligo agli operatori di raccogliere i propri rifiuti e depositarli negli appositi cassonetti, pena l’ applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.
- ai fini dell’assegnazione temporanea dei posteggi, l’operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l’orario prefissato per l’inizio delle vendite.
Articolo 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
a) con validità estesa all'intero anno solare;
b) con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
Articolo 22 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
1. Il Comando di Polizia Municipale segnala periodicamente all’Ufficio Commercio l’elenco dei posti liberi nei mercati (per rinuncia dell’operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati).
2. Il Comune, in presenza di posti liberi, prima di procedere all’assegnazione degli stessi mediante bando da pubblicare sul BURT, procede all’emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando di cui sopra sarà comunicato a tutti gli operatori tramite raccomandata a.r., agli indirizzi dichiarati dagli operatori nelle comunicazioni presentate al Comune, oltre che pubblicato all’Albo Pretorio (Albo online) e sul sito istituzionale del Comune; la mancata comunicazione di nuovi recapiti da parte degli operatori o il mancato ritro della raccomandata a.r. potrà causare l’esclusione dal bando stesso.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all’interno del mercato presentano domanda scritta al Comune, entro i termini stabiliti nel bando stesso.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio attività nel registro delle imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche.
5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni/concessioni di posteggio.
6. Non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi alimentari e non alimentari con quelli riservati a portatori di handicap o produttori agricoli.
Articolo 23 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze
1. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.
2. L’ assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, al
momento dell’orario di inizio vendita, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate nel settore merceologico cui il posteggio, oggetto dell’operazione di spunta, è compreso. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore rispetto alla data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso è ammessa la sostituzione di un operatore soltanto con altro appartenente allo stesso settore merceologico; pertanto l’assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avverrà comunque sempre nel rispetto dell’appartenenza al medesimo settore merceologico e, all’interno di ciascun settore, prioritariamente nel rispetto della tipologia di prodotto, ove prevista dal presente Regolamento.
3. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta, esibendolo in originale o in copia autenticata.
4. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell’ operatore, che dovrà comunque presentare entro 3 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, le presenze che gli operatori titolari e non titolari di posteggio maturano in quel mercato. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti.
6. All’operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l’opportunità di ottenere l’assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà considerata valida la presenza.
Articolo 24 - Mercati festivi e straordinari
1. Salvo diversa disposizione, da adottare con apposito atto sentite le Associazioni di categoria, i mercati settimanali ricadenti, secondo la loro articolazione settimanale, in un giorno festivo, si svolgono in tale giorno, ad eccezione dei giorni delle festività del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre; in tali casi si procederà, sentite le associazioni di categoria, al recupero del mercato anticipandolo al primo giorno feriale utile.
2. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono di norma senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso
organico del mercato, previa concertazione con le Associazioni di Categoria., che possono proporre diverse modalità, in relazione alla particolarità della occasione.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati festivi, anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
Articolo 25 - Individuazione dei Mercati
1. I mercati sul territorio del Comune di Follonica sono quelli riportati nelle schede presenti all’interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.
Articolo 26 - Determinazione degli orari
1. Gli orari di vendita, sulla base dell’Ordinanza n. 27 del 13/07/2006, sono previsti dalle ore 7.30 alle ore 13.00, nei casi in cui le giornate di mercato coincidano con le prefestività natalizie, pasquali o siano concomitanti con le ricorrenze locali, è possibile effettuare orario continuato fino alle ore 20 purchè nel prolungamento dell'orario sia garantita la permanenza della maggioranza dei titolari di posteggio.
2. L’accesso alle aree di vendita è consentito a partire da due ore prima dell’orario di inizio vendita.
3. Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombere da mezzi , attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita; a questo proposito ogni operatore ha l’obbligo di provvedere autonomamente alla sua raccolta nell’osservanza dei dettati normativi relativi anche alla raccolta differenziata.
4. Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.
Articolo 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
1. L’area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione
veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti, con deroga all’entrata, nell’area mercatale, di cani se muniti di guinzaglio e, nei casi indicati, da museruola.
3. I Passi carrabili presenti nell’area interessata dal mercato non possono in nessun caso essere utilizzati dai residenti, L’accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.
Capo II – Fiere
Articolo 28 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l’attività nella fiera oggetto dell’affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
Articolo 29 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi
1. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all’ Art. 7 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Comune può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie.
3. Il bando di cui sopra sarà comunicato a tutti gli operatori tramite raccomandata a.r., agli indirizzi dichiarati dagli operatori nelle comunicazioni presentate al Comune, e comunicato alle associazioni di categoria, oltre che pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune (Albo online); la mancata comunicazione di nuovi recapiti da parte degli operatori o il mancato ritiro della raccomandata potrà causare l’esclusione dal bando stesso.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
c) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alle presenze comunque acquisite per la Fiera
d) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle
imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Articolo 30- Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
1. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l’operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti
4. La presenza in una fiera potrà essere computata in funzione del numero delle volte che l’operatore si è presentato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.
Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
1. All’operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore rispetto alla data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.
3. L’assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l’intera manifestazione.
5. Nelle fiere di durata superiore a 2 giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai 2/3 della durata della manifestazione.
Articolo 32 - Individuazione delle Fiere
1. Le Fiere sul territorio del Comune di Follonica sono quelli riportati nelle schede presenti all’interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell’attività commerciale devono in ogni caso rimanere all’interno dello spazio assegnato in concessione.
Articolo 33 -Determinazione degli orari
1. Gli orari di vendita, pur facendo parte integrante del presente regolamento, sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi di legge.
2. L’accesso alle aree di vendita è consentito a partire da due ore prima dell’orario di inizio vendita.
3. Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombere da mezzi ed attrezzature.
4. Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.
Articolo 34 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
1. L’area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
Capo III – Fiere promozionali
Articolo 35 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali
1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all`esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all’Art.11, comma 2, lettera i) della Legge.
2. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall’aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fato salvo l’obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. L’effettuazione delle fiere promozionali può avvenire anche su iniziativa di soggetti terzi, mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell’evento. Alla domanda deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
- le finalità dell’iniziativa e i giorni di svolgimento;
- i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;
- le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
- le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
5. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il Comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 45 giorni dal giorno di presentazione della domanda.
6. I criteri e le modalità per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali sono stabiliti dall’Art. 10 del presente regolamento.
Articolo 36 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
1. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente, nella fiera promozionale, al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle suddette fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici
dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l’operatore matura in quella fiera promozionale. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune.
4. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.
Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
1. All'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera promozionale, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L’ assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale il Comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore rispetto alla data di inizio dell’attività per la quale viene fatta richiesta di partecipazione, quale risulta dal registro delle imprese, per i soggetti obbligati alla iscrizione nel medesimo registro; infine si procederà a pubblico sorteggio.
3. L’assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica, laddove presenti, e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
Articolo 38 - Determinazione degli orari
1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.
Articolo 39 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
1. L’area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
TITOLO 3. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Articolo 40 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque per non oltre un’ora nel medesimo posto, con spostamento successivo di almeno 500 metri.
4. E’ vietato all’ operatore il ritorno nell’ area occupata nel corso della precedente sosta.
5. E’ fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in tutto il territorio comunale in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere e nelle zone individuate dall’Art. 41.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
Articolo 41 - Zone Vietate
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in concomitanza con lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza non inferiore ad 1 Km.
2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel centro storico, così come classificato negli strumenti urbanistici e qualora l'Amministrazione ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico
Articolo 42 - Determinazione degli orari
1. Gli orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, anche se fanno parte integrante del presente regolamento, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa ed a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.
TITOLO 4. COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME
Articolo 43 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima
1. Le modalità d’accesso al Demanio Marittimo per l’esercizio dell’attività commerciale, sono disciplinate dall’Amministrazione comunale con il presente regolamento e da eventuali Ordinanze;
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e previo rilascio "del nulla osta " per l'esercizio di tale attività da parte dell'Ufficio. " Il nulla osta” è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed amministrativa. Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge.
3. Per l’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare, alla comunicazione di cui sopra, un’autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari, salva la
possibilità e facoltà di verifica del possesso dei requisiti dichiarati presso le Autorità sanitarie ed uffici comunali competenti.
4. L’accesso alle aree demaniali marittime per l’esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:
📫 esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;
📫 dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
📫 esclusivamente a piedi, senza l’ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia nè mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;
📫 senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;
📫 nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica
📫 nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica che disciplinano le attività commerciali ed in particolare quelle per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. E’ comunque ammesso il transito sull’arenile di autocarrelli semoventi esclusivamente elettrici, senza ruote, al solo fine di garantire la conservazione di alimenti e bevande ai sensi delle norme igienico sanitarie disposte in tutela della salute pubblica nella loro somministrazione, con esclusione espressa di quadricicli e/o mezzi con ruote di qualunque genere e tipologia.
6. Il transito degli autocarrelli semoventi elettrici senza ruote sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità competente, ferma restando la dimostrazione della abilitazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande oltre che il possesso di idonea polizza assicurativa in caso di danni a terzi.
7. In relazione alla dimensione media dell’arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per un singolo autocarrello semovente per ogni Ditta del settore alimentare.
8. Il transito dei mezzi semoventi elettrici sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità competente, ferma restando:
a) la dimostrazione della idoneità e certificazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande;
b) il possesso di idonea polizza assicurativa a garanzia di danni a terzi;
c) la dimostrazione della presenza di apprestamenti tecnici di limitazione della velocità.
9. In relazione alla dimensione media dell’arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per un singolo veicolo per ogni Ditta del settore alimentare abilitata all’accesso.
10. Sono comunque tassativamente escluse dall’accesso:
a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario;
b) gli ambiti dunali e forestali, anche se non recintati;
11. Fatta salva l’applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica, compreso il demanio marittimo, senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500.00 a Euro 15.000.00 (art. 104 c. 1) e al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore, in caso di assenza del titolare, è punito dall'articolo 104, 2°comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28 e s.m.i, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 da irrogarsi al titolare del titolo abilitativo.
13. Fatta salva l’applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l’occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto Nulla Osta è punito, ai sensi dell'articolo 104, 3° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44 - Graduatorie
1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.
Articolo 45 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.
Articolo 46 - Attività stagionali
1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.
Articolo 47 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.
Articolo 48 - Vigilanza
1. All’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni di cui all’Articolo 53, sono iscritte nell’archivio regionale dei trasgressori di cui all’articolo 5 della L.R. 81/2000.
Articolo 49 - Sanzioni
1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all’articolo
71 del Decreto Legislativo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune nel presente regolamento per l`esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell`attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
5. Per quanto riguarda le procedure relative all`accertamento ed all`irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28
dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.
Articolo 50 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate
1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.
Articolo 51 - Obbligo regolarità contributiva
1. L’accertamento sulla regolarità contributiva viene esercitato sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio) Capo V bis (art. 40 bis; art. 40 ter; art. 40 quater; art. 40 quinquies) e successive modifiche con particolare riferimento alla Legge Regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo diregolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche) e Legge Regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) articoli 75; 76; 77.