CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
per un Progetto con Beneficiari multipli finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1 VET1 CONVENZIONE n° ……………………..
(Codice CUP )
La presente Convenzione (di seguito denominata “Convenzione”) di sovvenzione è stipulata tra le seguenti parti: da una parte,
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP,
con sede a Roma, in Corso d’Italia 33 C.F. 80111170587
di seguito denominata “AN”, che agisce su delega della Commissione Europea, di seguito denominata “Commissione”, e
rappresentata ai fini della stipula della presente Convenzione dal Direttore Generale Avv. Xxxxx Xxxxxxxx e dall’altra,
“il Coordinatore”
denominazione o ragione sociale del Coordinatore indirizzo ufficiale completo
numero di partita IVA/Codice fiscale, Numero PIC,
se applicabile Numero Carta della Mobilità VET (codice di accreditamento):
rappresentato ai fini della stipula della presente Convenzione da (nome, cognome e funzione).
e gli altri Beneficiari indicati nell’Allegato II, rappresentati ai fini della stipula della presente Convenzione dal Coordinatore in virtù dei Mandati, di cui all’Allegato V.
Se non diversamente specificato, il riferimento a “Beneficiario” e a “Beneficiari” include anche il Coordinatore.
Le parti suddette
HANNO CONVENUTO
le Condizioni Particolari (di seguito denominate “Condizioni Particolari”) e i seguenti Allegati: Allegato I Condizioni Generali (“Condizioni Generali”)
Allegato II Descrizione del Progetto; Budget di Progetto
1 Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.
Allegato III Disposizioni finanziarie e contrattuali Allegato IV Contributi unitari applicabili
Allegato V Mandati forniti al Coordinatore da tutti i Beneficiari Allegato VI Modelli di contratto tra il Beneficiario e il Partecipante
Allegato VII Garanzia fideiussoria e Nota tecnica alla stipula della garanzia fideiussoria (se applicabile) che formano parte integrante della presente Convenzione.
Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle dei suoi Allegati.
Le disposizioni di cui all’Allegato I “Condizioni Generali” prevalgono su quelle degli altri Allegati.
Le disposizioni di cui all’Allegato III prevalgono su quelle degli altri Allegati, fatta eccezione per l’Allegato I.
Nell’Allegato II, quanto indicato nel Budget consolidato prevale su quanto descritto nella sezione dedicata alla Descrizione del progetto.
ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
I.1.1 La AN ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni indicati nelle Condizioni Particolari, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il Progetto intitolato [inserire il titolo del Progetto] (di seguito denominato “il Progetto”) nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET, come descritto nell’Allegato II.
I.1.2 Con la firma della Convenzione, i Beneficiari tutti, accettano la sovvenzione e convengono di attuare il Progetto sotto la propria responsabilità.
I.1.3 (se applicabile) I Beneficiari possessori della Carta della Mobilità VET accettano di ottemperare agli impegni assunti in sede di presentazione della candidatura per l’accreditamento, in aggiunta a quanto disposto dall’Impegno di Qualità VET.
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE E DURATA
I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data di apposizione della firma dell’ultima delle due parti contraenti.
I.2.2 Il Progetto ha la durata di …. mesi a partire da (data di inizio dell’azione) fino a (data di fine azione).
ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO ACCORDATO E TIPOLOGIA DI SOVVENZIONE
I.3.1 L’importo massimo della sovvenzione è di […] EURO.
I.3.2 La sovvenzione è concessa sotto forma di contributi unitari e rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti, in accordo con le seguenti disposizioni:
(a) Costi eleggibili come specificato nell’Allegato III;
(b) Budget di Progetto come specificato nell’Allegato II;
(c) Disposizioni finanziarie e contrattuali come specificato nell’Allegato III.
I.3.3 Modifiche al bilancio consolidato senza emendamento
Al Beneficiario è consentito di spostare fondi tra le diverse voci di budget, generando una modifica al Budget di Progetto nonché alle connesse attività descritte nell’Allegato II, senza che questi adeguamenti generino un emendamento alla Convenzione, ai sensi dell'Articolo II.13, a condizione che il Progetto sia implementato in accordo con quanto descritto nell’Allegato II e previsto in fase di presentazione della candidatura e che siano rispettate le seguenti disposizioni:
(a) I fondi allocati alla voce “organisational support” non possono subire incrementi;
(b) I fondi inizialmente allocati per le attività ErasmusPro (organisational support, travel, individual support e APV- Advance Planning Visits) possono essere trasferiti ad altra attività e quindi ad altra voce di budget, nella percentuale massima del 20%;
(c) I fondi inizialmente allocati per ErasmusPro APV-Advance Planning visits (travel e indivdual support) possono subire un incremento nella percentuale massima del 20%;
(d) I fondi inizialmente allocati per azioni rivolte allo Staff (travel e individual support) possono subire un incremento nella percentuale massima del 20%;
(e) I fondi allocati per “special needs” e per “exceptional costs for learners with fewer opportunities” non possono essere trasferiti a nessuna altra attività e voce di budget.
ARTICOLO I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI E PAGAMENTI
In materia di rapporti e pagamenti si applicano le seguenti disposizioni:
I.4.1 Pagamenti previsti
L’AN è tenuta a liquidare in favore del Coordinatore:
- una prima quota di prefinanziamento;
- una seconda quota di prefinanziamento, laddove previsto all’Articolo 1.4.3;
- il saldo, sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 1.4.4.
I.4.2 Prefinanziamento
Il prefinanziamento è finalizzato a fornire ai Beneficiari il sostegno finanziario necessario all’avvio delle attività. La titolarità della quota del prefinanziamento resta dell’AN fino al pagamento del saldo.
Garanzia fideiussoria (applicabile ad enti privati con sovvenzione superiore a 60.000,00 euro)
Il Coordinatore, con la stipula della presente Convenzione, si assume l’obbligo e si impegna irrevocabilmente a contrarre in favore dell’AN, garanzia fideiussoria per l’importo corrispondente all’ammontare complessivo del prefinanziamento che verrà erogato a valere sul Programma Erasmus+. Detta garanzia costituisce condizione necessaria e preliminare per l’erogazione del prefinanziamento e dovrà essere stipulata secondo il modello di cui all’Allegato VII della presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.
La garanzia fideiussoria dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
a) deve essere rilasciata da una banca o da un Istituto finanziario autorizzato al ramo cauzioni (regolarmente iscritti negli elenchi gestiti dall’IVASS o dalla Banca d’Italia);
b) il garante si pone come garante a prima e semplice richiesta scritta da parte dell’AN;
c) ha validità fino al pagamento del saldo da parte dall’AN. Qualora il pagamento del saldo assuma la forma di un ordine di recupero, la garanzia fideiussoria deve rimanere in vigore fino a tre mesi dopo la notifica della richiesta di restituzione al Coordinatore.
La AN è tenuta allo svincolo della garanzia fideiussoria entro il mese successivo agli eventi di cui al punto c).
Opzione 1 – Applicabile ad enti pubblici per sovvenzioni di qualsivoglia importo e ad enti privati con sovvenzioni superiori a 60.000,00 euro
L’AN pagherà al Coordinatore, entro 30 giorni di calendario successivi all’entrata in vigore della Convenzione, un prefinanziamento di € …. pari al 70% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1.
Opzione 2 – Applicabile ad enti privati con sovvenzione tra 25.000,00 e 60.000,00 euro
L’AN pagherà al Coordinatore, entro 30 giorni di calendario successivi all’entrata in vigore della Convenzione, un prefinanziamento di € …. pari al 40% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1
L’AN pagherà al Coordinatore una ulteriore quota di prefinanziamento di € …. pari al 30% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1, a seguito dell’approvazione del Rapporto intermedio da parte dell’AN, in conformità alle disposizioni di cui all’Articolo I.4.3.
I.4.3 Rapporto Intermedio e ulteriori quote di prefinanziamento (applicabile ad enti privati con sovvenzione tra 25.000,00 e 60.000,00 euro)
Entro (inserire data +30 giorni dalla metà della durata progettuale) il Coordinatore è tenuto a completare un Rapporto intermedio sullo stato di attuazione del Progetto, relativo al periodo compreso tra la data di avvio del Progetto, specificata nell’Articolo I.2.2, alla data del (inserire data-data corrispondente alla fine della metà della durata progettuale).
Laddove il Rapporto intermedio dimostri che il Coordinatore abbia utilizzato almeno il 70% della quota di prefinanziamento ricevuta, il suddetto Rapporto è considerato come richiesta di pagamento di un ulteriore quota di prefinanziamento e specificherà l’ammontare richiesto corrispondente al 30% dell’ammontare del contributo totale massimo, indicato nell’Articolo I.3.1.
Laddove il Rapporto intermedio dimostri che è stato utilizzato meno del 70% del primo prefinanziamento erogato, il Coordinatore è tenuto a presentare un ulteriore Rapporto intermedio nel momento in cui l’ammontare dei costi sostenuti raggiunge la suindicata soglia del 70%. Tale Rapporto è considerato come richiesta di pagamento dell’ulteriore quota di prefinanziamento e specificherà l’ammontare richiesto corrispondente al 30% dell’ammontare del contributo totale massimo, indicato nell’Articolo I.3.1.
Fermo restando quanto disposto agli Articoli II.24.1 e II.24.2 e a seguito dell’approvazione del Rapporto da parte dell’AN, quest’ultima pagherà al Coordinatore l’ulteriore quota di prefinanziamento, pari a … Euro, corrispondente al 30% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1, entro 60 giorni di calendario dal ricevimento del Rapporto intermedio.
Laddove il Rapporto intermedio dimostri che i Beneficiari non sono in grado di utilizzare l'importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3.1, entro il termine contrattuale definito all'Articolo I.2.2, la AN si riserva il diritto di ridurre il contributo e, nel caso in cui l'importo della sovvenzione ridotta sia inferiore all'importo del prefinanziamento trasferito al Coordinatore, di recuperare l’importo eccedente, in conformità con l'Articolo II. 26.
I.4.4 Rapporto finale e richiesta di pagamento del saldo
Entro il ………….. (60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto, specificata all'Articolo I.2.2) il Coordinatore è tenuto a completare un Rapporto finale sull’attuazione del Progetto e, se applicabile, ad uploadare i risultati progettuali nella Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+, secondo quanto specificato all’Articolo I.9.2. Tale Rapporto deve contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base di contributi unitari previsti, laddove la sovvenzione sia erogata sotto forma di rimborso di contributi unitari o di costi ammissibili effettivamente sostenuti, conformemente all'Allegato III.
Il Rapporto finale è considerato come richiesta di pagamento del saldo della sovvenzione da parte del Coordinatore.
Il Coordinatore deve certificare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere; egli deve, inoltre, certificare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o di audit, come descritto all'Articolo II.27.
I.4.5 Pagamento del saldo
Il pagamento del saldo è finalizzato a rimborsare o finanziare la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dai Beneficiari per l’attuazione del Progetto.
La AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.
Se l'importo totale del prefinanziamento è superiore all'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di un ordine di recupero, come previsto dall'Articolo II.26.
Se l'importo totale del prefinanziamento è inferiore all'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25, l’AN verserà al Coordinatore l'importo dovuto, a titolo di saldo, entro 60 giorni di calendario dalla data di acquisizione dei documenti di cui all’Articolo I.4.4 e, se applicabili, in base agli Articoli II.24.1 e II.24.2.
Il pagamento è subordinato all'approvazione del Rapporto finale. L’approvazione non implica il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.
L’eventuale somma a debito del Coordinatore può essere recuperata, senza il suo consenso preventivo, con qualsiasi altra somma da questi dovuta all’AN, fino all’importo massimo della sovvenzione indicato nel Budget di Progetto, di cui all’Allegato II.
I.4.6 Il pagamento del prefinanziamento si deve intendere subordinato alla stipula della garanzia fideiussoria, se applicabile (cfr. Articolo I.4.2).
I pagamenti del/dei prefinanziamento/i e del saldo si devono intendere subordinati al ricevimento da parte dell’AN di una fattura o documento contabile equivalente, correttamente predisposto.
I.4.7 Notifica degli importi dovuti
L’ AN deve inviare una notifica formale al Coordinatore per informarlo della somma dovuta, specificando se di tratta della quota di prefinanziamento o del saldo.
Per il pagamento del saldo, l’AN deve anche specificare l'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.
I.4.8 Pagamenti dell’AN al Coordinatore
La AN è tenuta ad erogare gli importi dovuti al Coordinatore.
La liquidazione della somme dovute svincolano l’AN dal suo obbligo di pagamento.
I.4.9 Pagamenti del Coordinatore agli altri Beneficiari
Il Coordinatore è tenuto a liquidare le somme dovute agli altri Beneficiari tramite bonifico bancario e mantenere prove sufficienti degli importi trasferiti, da rendere disponibili per eventuali controlli e verifiche, di cui all'Articolo II.27.
I.4.10 Lingua utilizzata nelle richieste di pagamento e nella redazione dei Rapporti
Il Coordinatore è tenuto a redigere tutte le richieste di pagamento e i Rapporti dovuti in lingua italiana.
I.4.11 Valuta delle richieste di pagamento e conversione in euro
Le richieste di pagamento devono essere espresse in Euro.
Ogni conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal Coordinatore al tasso di cambio giornaliero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie C e sul relativo sito Internet2, applicabile al giorno in cui la quota di prefinanziamento è stata accreditata sul conto corrente bancario del Coordinatore..
2 xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xx.xxxx
Laddove l'Articolo I.4.3 preveda più quote di prefinanziamento, il tasso di conversione si applica a tutti i costi sostenuti nel periodo compreso tra la data di trasferimento del primo prefinanziamento e la data di trasferimento della successiva quota.
I.4.12 Valuta dei pagamenti
La AN effettua i pagamenti in Euro.
I.4.13 Data dei pagamenti
I pagamenti da parte dell’AN sono considerati effettuati alla data in cui vengono addebitati sul proprio conto corrente bancario.
I.4.14 Costi dei trasferimenti di pagamento
I costi dei trasferimenti di pagamento sono cosi regolamentati:
a) la AN sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
b) il Coordinatore sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
c) la parte che causa la ripetizione di un trasferimento si fa carico degli ulteriori oneri che ne derivano.
I.4.15 Interessi di mora
Se l’AN non paga entro i termini stabiliti, i Beneficiari hanno diritto al versamento degli interessi di mora. Gli interessi dovuti sono calcolati in base alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale applicabile alla Convenzione o in base alle regole stabilite dall’AN.
In assenza di specifiche disposizioni, gli interessi dovuti sono calcolati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di refinanziamento in euro (“il tasso di riferimento”), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
La sospensione del termine di pagamento a norma dell’Articolo II.24.2 o del pagamento effettivo da parte della AN a norma dell’Articolo II.24.1 non possono essere considerati pagamenti tardivi.
Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa), ai sensi dell’Articolo I.4.12. La AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.
In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, essi saranno versati al Coordinatore soltanto previa sua esplicita domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.
ARTICOLO I.5 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI
Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario del Coordinatore, le cui coordinate sono di seguito riportate: Denominazione della banca: […]
Indirizzo dell’Agenzia: […]
Denominazione esatta del titolare del conto: […] Codice IBAN: […]
ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONI ALLE PARTI
I.6.1 Responsabile del trattamento dei dati
In conformità all’Articolo II.7, il responsabile del trattamento dei dati è l’AN.
I.6.2 Riferimenti di contatto per le comunicazioni alla AN
Ogni comunicazione destinata alla AN deve essere inviata al seguente indirizzo:
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP Xxxxx x’Xxxxxx 00
00000 XXXX
E-mail di posta certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
I.6.3 Riferimenti di contatto per le comunicazioni ai Beneficiari
Ogni comunicazione dell’AN destinata ai Beneficiari deve essere inviata al Coordinatore al seguente indirizzo:
Denominazione completa del Coordinatore Indirizzo completo
Persona di contatto: completare
E-mail: [completare]
E-mail di posta certificata: completare
Fatto salvo l'Articolo II.13, la variazione del Coordinatore non può essere concessa.
I.7 TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
I Beneficiari devono mettere in atto procedure e modalità organizzative volte a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.
I Beneficiari devono garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.
I.8 ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)
In aggiunta alle disposizioni di cui all'Articolo II.9.3, qualora i Beneficiari producano materiali didattici nell’ambito dell’attuazione del Progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e sulla base di licenze aperte3.
I.9 UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
I.9.1 Mobility Tool+
3 Licenze aperte - un modo con il quale il proprietario concede ad altri l’autorizzazione ad utilizzare un suo prodotto/lavoro/risultato. Ad ogni singolo prodotto/lavoro/risultato è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda della portata delle autorizzazioni concesse o le limitazioni imposte e i Beneficiari sono liberi di scegliere la specifica licenza da applicare al loro prodotto/ lavoro/risultato. Una licenza aperta non è un trasferimento dei diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).
Il Coordinatore è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell’ambito del Progetto, incluse le attività a zero grant, oltreché per redigere e trasmettere il Rapporto intermedio (se applicabile), se disponibile sulla piattaforma, e il Rapporto finale.
Il Beneficiario è tenuto a registrare ed aggiornare le informazioni relative ai partecipanti e alle mobilità realizzate, almeno una volta al mese.
I.9.2 Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+
Il Coordinatore, allo scopo di disseminare quanto realizzato, ha la possibilità di pubblicare i prodotti/risultati del Progetto nella Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+, disponibile all’indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx/, in conformità alle istruzioni ivi fornite.
I.10 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO
In deroga, le disposizioni stabilite all’Articolo II.11.1 punti (c) e (d) non si applicano.
I.11 SPECIALI DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA IN MATERIA DI RECUPERI
La responsabilità finanziaria di ciascun Beneficiario, diverso dal Coordinatore, è limitata all’importo ricevuto dal Beneficiario interessato.
I.12 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE
Fatto salvo l'Articolo II.8, i Beneficiari devono rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma Erasmus
+ in tutte le comunicazioni e materiale promozionale. Le linee guida per i Beneficiari ed eventuali terze parti, sono disponibili all’indirizzo xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx_xx.
I.13 SUPPORTO AI PARTECIPANTI
Qualora l’attuazione del Progetto preveda la liquidazione di un supporto finanziario ai partecipanti, i Beneficiari sono tenuti a fornire tale sostegno nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati II e VI (se applicabile) che devono almeno riferire in merito a:
(a) l'importo massimo del supporto finanziario, che non deve superare i 60.000 euro per partecipante;
(b) i criteri utilizzati per determinare l'importo esatto del supporto finanziario;
(c) le attività per le quali è previsto un supporto finanziario al partecipante, sulla base di un elenco stabilito;
(d) la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del supporto finanziario;
(e) i criteri stabiliti per l’erogazione del supporto finanziario.
In conformità ai documenti di cui all'Allegato VI, i Beneficiari sono tenuti a:
- trasferire l’intero supporto finanziario relativo al viaggio, soggiorno, supporto linguistico ai partecipanti alle attività transnazionali di apprendimento, insegnamento/formazione, applicando i contributi unitari di cui all'Allegato IV;
oppure può:
- garantire ai partecipanti un contributo alternativo a quello finanziario fornendo ai partecipanti alle attività transnazionali di apprendimento, insegnamento/formazione, i servizi relativi al viaggio, soggiorno e supporto linguistico. In tal caso, i Beneficiari devono assicurare che il viaggio, il soggiorno e il supporto linguistico rispettino gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
I Beneficiari possono scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso si applicano le condizioni stabilite per ciascuna opzione in riferimento alle rispettive categorie di budget.
I.14 CONSENSO DEI GENITORI
I Beneficiari devono ottenere il consenso dei genitori/tutori per i partecipanti minorenni, prima della loro partecipazione a qualsiasi attività di mobilità.
I.15 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (applicabile ai titolari della Carta della Mobilità VET)
La AN ha il compito di monitorare adeguatamente la corretta implementazione delle attività sancite dalla Carta della Mobilità VET da parte dei Beneficiari.
Qualora le attività di monitoraggio rilevino criticità e debolezze, il Beneficiario interessato dovrà stabilire e attuare un piano d'azione correttivo entro i termini stabiliti dalla AN. In assenza di azioni correttive adeguate e tempestive da parte del Beneficiario in questione, la AN si riserverà il diritto di annullare l'accreditamento, in conformità con le disposizioni della Carta e della Call cui essa afferisce.
I.16 SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
(Il presente articolo si applica solo a Vet Learner per le seguenti lingue: Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, Spagnolo, Finlandese, Francese, Croato, Ungherese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Svedese, Lettone, Lituano, Sloveno ed Estone)
Le licenze per la valutazione delle competenze linguistiche OLS sono assegnate a tutti i partecipanti alla mobilità di Learners della durata di almeno 19 giorni che utilizzeranno una delle lingue suindicate come principale lingua di lavoro, eccezion fatta per i madrelingua: i discenti devono effettuare obbligatoriamente una valutazione delle proprie competenze linguistiche online prima e al termine del periodo di mobilità.
Al Progetto sono assegnate n… licenze per la valutazione delle competenze linguistiche. Al Progetto sono assegnate n… licenze per i corsi di lingua.
Il Coordinatore è tenuto ad utilizzare le licenze concesse in base alle disposizioni di cui all'Allegato III.
Qualsiasi richiesta di adeguamento del numero di licenze OLS (per la valutazione delle competenze linguistiche e/o per quelle dei corsi) deve essere trasmessa dal Coordinatore all’AN. L'accettazione della richiesta da parte del AN, non originerà una modifica della Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13.
Nell'ambito dell'iniziativa "Supporto linguistico online per i rifugiati", il Coordinatore interessato potrà richiedere un numero di licenze OLS da destinare ai rifugiati. L’AN comunicherà al Coordinatore il numero di licenze assegnate loro per tale scopo. Il Coordinatore dovrà riferire sull’utilizzo di queste licenze nel Rapporto finale, in conformità con le disposizioni di cui all'Articolo I.4.4.
I.17 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
I.17.1 Certificazione antimafia (applicabile solo ad enti privati con sovvenzione superiore a 150.000 euro)
Ai fini della stipula della presente Convenzione e nel caso in cui il Coordinatore sia beneficiario di una o più sovvenzioni i cui singoli importi assommino complessivamente ad un contributo totale superiore ai 150.000,00 (ex art. 83 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i), l’AN inoltrerà la richiesta della informazione antimafia agli organi competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, predisposta dal Ministero dell’Interno. Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta da parte della Prefettura di competenza, l’AN procederà alla stipula della Convenzione anche in assenza della suddetta informazione. In tale caso, il contributo sarà corrisposto sotto condizione risolutiva fino alla ricezione dell’informazione antimafia liberatoria e l’AN si riserva il diritto di revocarlo secondo le modalità descritte all’Articolo II.17.3 dell’Allegato I Condizioni Generali della Convenzione.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i, resta inteso che le variazioni che avvengono nell’assetto societario del Coordinatore devono - pena sanzione amministrativa pecuniaria – essere obbligatoriamente comunicate alla Prefettura di competenza entro il termine di 30 giorni dalla data della predetta variazione, informandone contestualmente l’Agenzia Nazionale che dovrà procedere alla richiesta di una nuova informazione antimafia.
I.17.2 Codice Unico di Progetto (CUP)
Ai sensi della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 art. 11, il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al Progetto, oggetto della presente Convenzione, è:
Il CUP, unitamente al codice identificativo del progetto, deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all’azione oggetto della presente Convenzione. Tale obbligo si estende a tutti gli organismi partner del Progetto.
I.18 SPECIFICHE DEROGHE ALL’ALLEGATO 1 – CONDIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente accordo, nell'Allegato I - Condizioni Generali, il termine "la Commissione" deve essere intesa come "l’AN", il termine "azione" deve essere inteso come "Progetto" e il termine "costo unitario" deve intendersi come "contributo unitario", salvo diverse disposizioni.
Ai fini del presente accordo, nell'Allegato I CONDIZIONI GENERALI il termine "bilancio" deve essere inteso come "la parte finanziaria del Rapporto", salvo diversa disposizione.
All'Articolo II.4.1, II.8.2, II.20.3, II.27.1, II.27.3, al primo comma dell'Articolo II.27.4, al primo comma dell'Articolo
II.27.8. e all'Articolo II.27.9, il riferimento alla "Commissione" deve essere inteso come riferimento alla “AN e alla Commissione".
All'Articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere letto come "supporto" e il termine "terze parti" devono essere lette come "partecipanti".
2. Ai fini del presente accordo, le seguenti clausole di cui all'Allegato I Condizioni Generali non si applicano: Articolo
II.2.2 (b) (ii), Articolo II.12.2, Articolo II. 18.3, Articolo II.19.2 e II.19.3, Articolo II.20.3, Articolo II.21, Articolo II.27.7.
Ai fini del presente accordo, i termini "entità affiliate", "pagamento intermedio", "somma forfettaria", "tariffa unica", quando menzionati nelle Condizioni Generali, non si applicano.
3. L'Articolo II.7.1 deve essere letto come segue:
"II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell’AN e della Commissione
Tutti i dati personali riportati nella Convenzione saranno trattati dall’AN conformemente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale in materia.
Tutti i dati personali riportati nella Convenzione, memorizzati sugli strumenti informatici forniti dalla Commissione europea, saranno trattati dalle Agenzie Nazionali a norma del regolamento 45/2001 e del Regolamento (UE) 2016/679 dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 25 Maggio 20184.
4 Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con | |
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. | |
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche | |
con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46 / CE |
I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all’Articolo I.6.1 ai soli fini dell’implementazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione o ai fini di protezione degli interessi dell’Unione, ivi inclusi controlli, audit e indagini in conformità all’Articolo II.27, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di monitoraggio e controllo o d’ispezione, in applicazione della legislazione nazionale applicabile alla Convenzione.
I Beneficiari hanno il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica; a tale scopo potranno rivolgere eventuali domande, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati indicato all’Articolo I.6.1.
I Beneficiari hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo per la protezione dei dati.”
4. All'Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo paragrafo devono essere letti come segue:
"II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell’AN e dell'Unione
I Beneficiari concedono all’AN e all’Unione Europea il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:
(a) uso per finalità proprie, in particolare la messa a disposizione dei risultati a persone che lavorano per la AN, istituzioni europee, agenzie e organismi degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di esemplari.”
Nel resto di questo Articolo, i riferimenti all’"Unione" devono essere lette come riferiti all’”AN e / o all'Unione".
5. Il secondo comma dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:
"I Beneficiari devono garantire che la AN, la Commissione, la Corte dei Conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) possano esercitare i diritti di cui all'articolo II.27 anche verso gli appaltatori dei Beneficiari."
6. Una nuova lettera (j) si aggiunge all'Articolo II.17.3.1 e recita:
"(J) se vi è una denuncia da parte di tutti gli altri Beneficiari riguardo il fatto che il Coordinatore non attui il progetto di cui all'Allegato II o non rispetti un altro sostanziale obbligo a suo carico secondo le disposizioni della Convenzione."
7. L'Articolo II.18 deve essere letto come segue:
"II.18.1 La Convenzione è disciplinata dall’ordinamento giuridico italiano.
II.8.2 Il Foro di Roma, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra la AN e i Beneficiari riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della presente Convenzione, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.
Salvo non venga a configurarsi nel caso concreto l’adozione di un provvedimento amministrativo da parte dell’AN, nel qual caso lo stesso dovrà essere impugnato davanti al TAR Lazio – Roma nel termine di 60 giorni dall’adozione del medesimo provvedimento, per ogni questione inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la cessazione della Convenzione, il Coordinatore potrà ricorrere al Tribunale civile di Roma nei termini e nel rispetto delle previsioni dell’ordinamento vigente. “
8. L'Articolo II.19.1 deve essere letto come segue:
"Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono definite nell’Allegato III, sezioni I.1 e II.1.”
9. L'Articolo II.20.1 deve essere letto come segue:
"Le condizioni per dichiarare i costi e contributi sono definiti nell’Allegato III, sezioni I.2 e II.2."
10. L'Articolo II.20.2 deve essere letto come segue:
"Le condizioni per la registrazione e per la tenuta della documentazione giustificativa dei costi e dei contributi dichiarati sono definite nelle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III."
11. Il primo paragrafo dell'Articolo II.22 deve essere letto come segue:
"I Beneficiari sono autorizzati a modificare il Budget di Progetto, di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse voci di bilancio, solo se il Progetto è realizzato come descritto nell'Allegato II. Questa eventuale variazione al budget non comporta una modifica della Convenzione come previsto all'Articolo II. 13, se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo I.3.3. "
12. L'Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:
"(B) non presenta tale richiesta entro i 30 giorni di calendario successivi al sollecito scritto trasmesso dall’AN."
13. Il primo comma dell'Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:
"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il Coordinatore non ha diritto di presentare eventuali richieste di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4".
14. L'Articolo II.25.1 deve essere letto come segue:
"II.25.1 Fase 1 - L'applicazione del tasso di rimborso/contributo unitario per le unità ammissibili
Questo fase prevede quanto segue:
a) Se, come previsto dall'Articolo I.3.2 (a), la sovvenzione assume la forma del rimborso dei costi ammissibili, il tasso di rimborso riportato alla sezione II.2 dell'Allegato III viene applicato ai costi eleggibili del Progetto approvato dalla AN per le corrispondenti categorie di costi e Beneficiari ;
b) Se, come previsto dall'Articolo I.3.2 (b), la sovvenzione assume la forma di un contributo unitario, le unità di contributo di cui all'Allegato IV è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dalla AN.
Se l'Articolo I.3.2 prevede una combinazione delle due diverse forme di sovvenzione, gli importi ottenuti devono essere sommati."
15. Il secondo comma dell'Articolo II.25.4 deve essere letto come segue:
"L'importo della riduzione sarà proporzionale all’entità della non conforme realizzazione del Progetto e/o della gravità dell’eventuale scostamento, come previsto al punto IV dell'Allegato III."
16. Il terzo comma dell'Articolo II.26.3 deve essere letto come segue:
"Se il pagamento non è stato effettuato entro la data indicata nell’ordine di recupero, l’AN recupererà l'importo dovuto:
a. mediante compensazione, senza il previo consenso del Coordinatore, con eventuali importi ad esso dovuti da parte del AN ('compensazione'); in circostanze eccezionali, per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, la AN può compensare prima della termine stabilito per il recupero. Contro tale preventiva compensazione, può essere presentato un ricorso secondo le modalità stabilite all’Articolo II.18.2;
b. procedendo ad escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto ai sensi dell'Articolo I.4.2 ( 'attingendo alla garanzia fideiussoria);
c. rivalendosi sui Beneficiari, responsabili in solido fino al contributo massimo ad essi destinato e indicato nel Budget di Progetto (Allegato II ed eventuali successive modifiche);
d. intraprendendo azioni legali, come previsto all'Articolo II.18.2 o nelle Condizioni Particolari. "
17. Il terzo comma dell'Articolo II.27.2 deve essere inteso come segue:
“I periodi di cui al primo e al secondo comma possono essere posticipati se una durata maggiore è prevista dalla legislazione nazionale o se ci sono verifiche in corso, ricorsi, contenziosi riguardo la concessione della sovvenzione, ivi inclusi i casi di cui all'Articolo II. 27.7. In questi ultimi casi, i Beneficiari devono conservare i documenti fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi.
18. L'Articolo II.27.3 deve essere letto come segue:
" Qualora un controllo o audit siano avviati prima dell’erogazione del saldo, il Coordinatore è tenuto a fornire tutte le informazioni, incluse le informazioni in formato elettronico, richieste dall’AN o da ogni altro organismo autorizzato da essa. Se opportuno l’AN può richiedere che tali informazioni siano fornite direttamente da un Beneficiario.
Qualora un controllo o audit siano avviati dopo l’erogazione del saldo tali informazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario interessato.
Se il Coordinatore non adempie agli obblighi di cui al primo e al secondo comma, la AN può considerare:
a) ineleggibili tutti i costi non sufficientemente documentati dalle informazioni fornite dai Beneficiari;
b) indebito qualsiasi contributo unitario non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dai Beneficiari ".
FIRME
Per il Coordinatore Per l’AN
[nome e cognome] Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
[firma] [firma]
Fatto a [luogo], [data] Fatto a [luogo], [data]
Redatto in due originali in lingua italiana.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c., il Coordinatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli delle CONDIZIONI PARTICOLARI:
Art. I.2 (Entrata in vigore della Convenzione e Durata); Art. I.3 (Importo massimo accordato e tipologia di sovvenzione); Art. I.4 (Disposizioni in materia di Rapporti e pagamenti); Art. I.18 (Disposizioni aggiuntive richieste dalla legislazione nazionale)
nonché i seguenti Articoli dell’Allegato I CONDIZIONI GENERALI:
Art. II.2 (Obblighi generali e ruolo dei Beneficiari); Art. II.4 (Responsabilità per danni); Art. II.5 (Conflitto d’interessi); Art. II.6 (Obbligo di riservatezza); Art. II.13 (Modifiche alla Convenzione); Art. II.14 (Cessione di pretese pecuniarie a terzi); Art. II.15 (Forza maggiore); Art. II.16 (Sospensione dell’attuazione dell’azione); Art. II.17 (Recesso e Revoca della Convenzione); Art. II.18 (Diritto applicabile, composizione delle controversie e decisioni esecutive); Art. II.24 (Sospensione dei pagamenti e del termine di pagamento); Art. II.25 (Calcolo dell’importo definitivo della sovvenzione); Art. II.26 (Recupero); Art. II.27 (Controlli, revisioni contabili e valutazioni)
Per il Coordinatore
nome e cognome
Firma
Fatto a [luogo], [data]