SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LE SOCIETA’ AGGIUDICATARIA DELLA CONCESSIONE D’USO E GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LE SOCIETA’ AGGIUDICATARIA DELLA CONCESSIONE D’USO E GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
Articolo 1 Oggetto della convenzione
Il Comune di Ferrara, concede al …………………. l’uso e la gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Ferrara composto da: INDIVIDUAZIONE DETTAGLIATA DELL’IMPIANTO, SUE CARATTERISTICHE GENERALI CON PLANIMETRIE AGGIORNATE ALLEGATE AL PRESENTE ATTO ED ESATTA DELIMITAZIONE
DELL’AREA ASSEGNATA IN GESTIONE (vedasi descrizione , dati catastali, superfici, stato di manutenzione predisposta dal Serv. PATRIMONIO con nota del ).
Articolo 2 Obiettivi e scopo
1. Le finalità che l’Amministrazione Comunale di Ferrara intende perseguire tramite la presente convenzione, sono:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo garantendo l’accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività motorio- sportive compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell’impianto;
b) dare piena attuazione all’articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”;
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.
f) tutelare e valorizzazare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie dell’ impianto sportivo dato in concessione
Si conviene, altresì, che lo scopo della presente convenzione consiste nella gestione dell’impianto denominato per le finalità sportive e sociali
che la società aggiudicataria persegue come da atto costitutivo e statuto.
La gestione dell’impianto, di cui al presente atto, non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale di Ferrara. Il concessionario vincitore della gara dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza e l’attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l’utenza.
Articolo 3 Canone annuale
Per tutta la durata della concessione il canone è fissato nella somma di € ……….
(+ IVA di legge) annui e sarà corrisposto dal concessionario al Comune di Ferrara, in rate annuali anticipate entro e non oltre il 31 del mese di marzo dell’anno a cui si riferisce il canone, senza eccezioni o riserve non dovendosi sospendere il pagamento per nessun motivo, fatto salvo per il 2015 per cui per cui il canone dovrà essere saldato entro 30 giorni dalla stipula della convenzione.
Il suddetto importo è soggetto ad aggiornamento annuale pari all’incremento dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati registrato nell’anno precedente.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di modificare il canone di concessione qualora venissero meno le condizioni che ne hanno generato l’abbattimento ai sensi dell’art.13 punti 1, 2 e 3 del regolamento.
Si conviene altresì che in caso di sostanziali interventi di ristrutturazione, qualificazione, migliorie dell’impianto oggetto del presente atto, il canone sopramenzionato potrà essere rivisto previo accordo tra le parti.
Articolo 4 Proprietà dell’impianto
Il concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l’impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch’esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Ferrara, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.
L’impianto sportivo, eventuali aree verdi e parcheggi, recinzione, attrezzature e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità dell’impianto, vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula della concessione.
La ricognizione per la verifica dell’esatta ed attuale consistenza dell’impianto, del suo stato e delle attrezzature vengono fatti risultare da apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assume materialmente il possesso dell’impianto.
Articolo 5 Requisiti del concessionario
1. Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere una società o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale;
b) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero devono essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”)
c) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle cariche associative;
d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell’impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie al rigoroso rispetto della normativa prevista dal presente rapporto convenzionale.
Articolo 6 Durata
La presente convenzione avrà la durata di anni 9 a decorrere dal 01/07/2015.
La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto.
Il concessionario ha la possibilità di recedere dall’uso e gestione convenzionata dell’impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all’Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R., 6 (sei) mesi prima della scadenza fissata.
La convenzione di cui al presente atto alla scadenza non è rinnovabile tacitamente.
Tuttavia il concessionario si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell’impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l’Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell’impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione.
Nel caso in cui il concessionario presenti un qualificato progetto di sviluppo dell’impianto sportivo, da realizzarsi a propria totale cura e spese, l’Amministrazione Comunale può autorizzare l’eventuale proroga della convenzione al fine di permettere l’ammortamento delle spese sostenute.
Nel caso, poi, che il concessionario intendesse effettuare investimenti sostanziali tramite mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo, o altro istituto di credito, potrà richiedere l’eventuale risoluzione anticipata della presente convenzione e la stipula di un nuovo rapporto contrattuale della durata necessaria ad ottenere il finanziamento e l’ammortamento del relativo mutuo.
Articolo 7
Funzione pubblica dell’impianto
Il concessionario, si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell’impianto, liberando in questo senso l’Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASL Ferrara, VV.FF., P.S., Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc.
) convenendo, però, con il Comune di Ferrara che l’impianto deve mantenere una FUNZIONE PUBBLICA a tutti gli effetti e, pertanto, non dovranno essere favorite o privilegiate le utenze economicamente più forti ma, a fronte di richieste d’uso avanzate da utenze, singole o associate, particolarmente svantaggiate socialmente o economicamente
xxxxxx, d’intesa con l’U.O. Sport e Tempo Libero saranno definite adeguate agevolazioni sulle modalità e tariffe d’uso, rimuovendo eventuali ostacoli alla libera fruizione dell’impianto comunale.
A questo proposito l’Amministrazione Comunale si riserva, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, funzioni di indirizzo generale, di controllo effettivo a garanzia degli interessi della comunità per garantire l’uso più completo, aperto ed equo dell’impianto sportivo comunale, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità e a collaborare con il concessionario per garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare attività motorio-sportive e di partecipare alle attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.
Articolo 8
Divieto di sub-concessione
Il concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.
Articolo 9 Obblighi del concessionario
1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della
G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
l) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell’impianto e dell’organizzazione dell’attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale di Ferrara da ogni incombenza o responsabilità;
m) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
n) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
o) in materia di rifiuti la Società concessionaria consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all’interno dei locali delle strutture sportive date in concessione
Il concessionario s’impegna altresì a porre in essere tutto quanto di sua specifica competenza ed a convenire con l’Amministrazione Comunale l’uso libero di eventuali spazi verdi attrezzati o di altri spazi annessi all’impianto.
Forme e modi di tale libera fruizione da parte dei cittadini dovranno essere definite localmente senza che all’aggiudicataria della gestione derivino specifiche responsabilità o particolari oneri anche per eventuali danni alle persone ed alle cose che potessero in qualsiasi modo derivare dall’uso libero.
A tale scopo si conviene che l’Amministrazione Comunale ed il concessionario della gestione svilupperanno la più ampia pubblicizzazione delle forme e modi di libera fruizione degli spazi eventualmente compresi nell’impianto evidenziando che tutto quello che si determina in questo ambito è sotto la diretta responsabilità dell’utente o, se minorenne dei propri tutori, esonerando espressamente da ogni qualsivoglia responsabilità il concessionario della gestione e circoscrivendo le responsabilità dell’Xxx.xx xxx.xx a quelle previste con la normativa di riferimento del “verde pubblico attrezzato”.
Articolo 10 Manutenzione straordinaria
Le spese per la manutenzione straordinaria sono, di regola, poste a carico del Comune di Ferrara. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l’altro:
a) la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
b) riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
c) riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione
F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;
d) rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;
e) rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;
f) la sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).
g) la manutenzione straordinaria derivante dalla mancata effettuazione della manutenzione ordinaria è a carico del concessionario;
h) abbattimento delle essenze arboree previste dall’Ufficio Verde dovuti a moria e/o malattia per causa naturale nonché a problemi di stabilità e sicurezza.
Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria potranno eccezionalmente essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest' ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.
Articolo 11 Manutenzione ordinaria
1. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario dove per manutenzione ordinaria s’intende:
a) le opere che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti quali:
b) pulitura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini (senza alterazione dei materiali esistenti);
c) pulitura, ripresa parziale di intonaci esterni (senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti);
d) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne, (senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);
e) rimaneggiamento manti di copertura con riparazione o sostituzione degli elementi deteriorati (senza alterazione di tipi di materiali esistenti o delle tecnologie);
f) rifacimento parziale di rivestimenti esterni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);
g) riparazione o rifacimento di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, del gas, ecc.) che non comportino la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi igienici o tecnologici;
h) tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni ed esterni;
i) riparazione o sostituzione di infissi interni;
l) riparazione o sostituzione di pavimenti interni;
m) la gestione ordinaria degli impianti tecnologici eventualmente installati nell’immobile in oggetto, compresa l’assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti e relative all’impianto termico, all’impianto elettrico, alla centrale termica ed ai presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.).
n) potatura periodica (almeno una volta ogni 5 anni) delle essenze arboree, potatura di siepi e arbusti posti a dimora all’interno delle aree avute in concessione, falcio dell’erba e manutenzione delle aiuole e relativo smaltimento del rifiuto prodotto,. Le potature dovranno essere eseguite a norma del Regolamento del verde pubblico e privato e previo nulla osta da parte dell’Ufficio Verde;
n) Pulizia delle scarpate da arbusti ed essenze arboree e relativo smaltimento del rifiuto prodotto.
Per manutenzione ordinaria s’intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza degli impianti sportivi e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti.
Rientrano nella manutenzione ordinaria anche l’adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità, le opere da realizzare su indicazione della C.C.V.L.P.S. e a quanto altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione dell’impianto.
Rientra tra la manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco.
Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità. Il concessionario assume l’obbligo e l’impegno a conservare l’impianto sportivo ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Ferrara, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione concessionaria.
Articolo 12
Oneri relativi alla sicurezza
Il concessionario deve altresì garantire un’utilizzazione dell’impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi).
Il concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all’attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese, all’eventuale rinnovo dell’attestazione in conformità alle disposizioni di cui al “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzioni incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122”, adottato
D.P.R. dell’1/08/2011, n. 151. e succ. modifiche ed integrazioni.
Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all’impianto sportivo compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.
Articolo 13 Rendicontazione economico gestionale
Il concessionario conviene e assume l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione gestionale contenente la descrizione dettagliata dell’attività sportiva e non sportiva svolta all’interno dell’impianto avuto in concessione, l’elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell’impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l’acquisto di attrezzature sportive. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal bilancio dettagliato relativo alla gestione dell’impianto comprensivo di tutte le voci di entrata ed uscita.
La relazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno.
Il concessionario assume l'obbligo di rendicontare all'Amministrazione Comunale ed alla Circoscrizione, gli introiti derivanti dalle tariffe d'uso applicate per le varie utenze.
Articolo 14 Responsabilità
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell’intero complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell’impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.
Il concessionario ha facoltà di determinare un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto, da parte delle diverse utenze. Detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo.
Il concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
Articolo 15 Garanzie
A garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del concessionario per effetto del presente atto, lo stesso dovrà fornire garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo di primaria importanza di € 10.000,00 (diecimila).
In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all’impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito.
Articolo 16 Assicurazioni
La Società concessionaria, s’impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:
1. per responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonché verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 2,5 milioni per ogni sinistro, con limite di euro 2,5 milioni per ogni persona lesa ed euro 3,0 milioni per danni a cose ai sensi e con le prescrizioni indicate nell’art. 75, comma 4 del D. Lgs. 163/2006;
2. per danni alle strutture ed alle attrezzature derivanti dallo svolgimento dell’attività della Società concessionaria, con massimale pari al valore dell’immobile e delle attrezzature; Resta a carico del Comune di Ferrara l’assicurazione per danni dovuti ad incendio e danni nei confronti di terzi dovuti a cedimenti o difetti strutturali.
Articolo 17 Entrate
Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal concessionario che dovrà comunicare entro il 31 Dicembre di ogni anno le tariffe d’uso stabilite per l’uso dell’impianto da parte di terzi per l’anno successivo. La mancata comunicazione delle tariffe all’Amministrazione Comunale comporta la sospensione dell’erogazione del contributo previsto.
Articolo 18
Penali e risoluzione della convenzione
Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.
Nel caso che l'impianto rimanga chiuso per cause imputabili al concessionario della gestione, nei suoi confronti il Comune di Ferrara, applicherà una penale da € 50,00 a € 100,00 giornaliere. In caso di inadempienza del concessionario, l'Amministrazione
Comunale, lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Xxx.xx Com.le di rivalersi per i danni che potesse aver subito.
Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale, potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora il concessionario violasse uno degli obblighi posti dagli artt. 9 e 11 della presente convenzione o fosse inadempiente anche per un solo canone di concessione o insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività.
L’Amministrazione Comunale di Ferrara procederà alla revoca della convenzione de jure e de facto a fronte del verificarsi, all’interno dell’impianto dato in concessione o della Società concessionaria, di comprovati fenomeni di bullismo e di doping.
In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, al concessionario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali. Il Comune di Ferrara, sentita eventualmente la Federazione, il CONI e/o l'E.P.S. di riferimento, si riserva la facoltà ed il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta la convenzione di cui al presente atto.
Articolo 19
Eventuali modifiche convenzione
La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche del quadro generale delle leggi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva, di proprietà comunale, o l'entrata in vigore di altre disposizioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.
Articolo 20
Categorie di fruizione privilegiata e uso pluralistico dell’impianto sportivo comunale
1. Il concessionario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE si impegna a concedere l'uso dell'impianto, per lo svolgimento delle normali attività sportive, compatibilmente con l’attività ufficiale, a:
a) società, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale;
b) gruppi sportivi scolastici;
c) associazioni ricreative, sportive e del tempo libero territoriali;
d) associazioni disabili, gruppi di volontariato, organizzazioni sportive per la promozione sportiva femminile e per attività motoria terza età.
Il concessionario si impegna a predisporre, d'intesa con i competenti servizi sociali territoriali, piani gestionali e attività volte anche a superare eventuali stati di emarginazione e di esclusione sociale rilevati nell'ambito del bacino d'utenza dell'impianto di cui presente atto.
L'utilizzazione dell'impianto sportivo comunale da parte dei soggetti o organizzazioni sopra menzionati va comunque preventivamente regolamentata con appositi accordi scritti tra il soggetto fruitore e il concessionario.
Si conviene altresì che negli impianti dove è presente il campo di allenamento o secondo campo di gioco si dovranno verificare se esistano le condizioni per garantire alcuni giorni d’uso libero di tali strutture, aperto a tutti i cittadini, ovviamente esso non dovrà, in alcun modo, determinare difficoltà al regolare svolgimento delle attività calcistiche, programmate dal gestore e si dovrà attuare nelle condizioni di massima sicurezza per l’utenza, sollevando il Concessionario da ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti determinati dagli utenti.
Articolo 21 Utenze
Sono a carico del concessionario le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas, acqua, telefono, ecc.). Nell’ipotesi le utenze siano attribuite a carico del Comune di Ferrara, il concessionario provvederà a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi, per il cambio di intestazione dei relativi contratti di utenza, per tutta la durata della convenzione. Sono altresì a carico del concessionario eventuali imposte e tasse relative all’immobile concesso.
Articolo 22 Utilizzazione diretta impianto
Il concessionario si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l'impianto per un massimo di n. 10 manifestazioni sportive all'anno e ciò dietro semplice preavviso di 30 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso.
Il concessionario in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.
Articolo 23 Pubblicità
Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale.
Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all’eventuale corresponsione del
canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale.
Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale.
E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi.
Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.
La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.
Articolo 24
Gestione punti ristoro e/o esercizio attività di bar
L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.
Il concessionario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.
Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla sola gestione del punto ristoro sono a totale carico del concessionario.
La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.
Il concessionario si impegna altresì a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale similare, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.
Il concessionario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.
L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.
I ricavi derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche. sono di esclusiva pertinenza del concessionario.
Articolo 25 Verifiche
L’Amministrazione comunale di Ferrara, a mezzo dei propri funzionari all’uopo incaricati, avranno il diritto di accedere all’impianto sportivo, al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l’osservanza della convenzione.
Articolo 26 Informazioni e rapporti con l’utenza
1. Il concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto.
In particolare si conviene che il concessionario dovrà:
a) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;
b) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso dell'impianto, delle attrezzature necessarie all'esplicazione dell’attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;
c) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
d) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
e) assicurare la massima chiarezza, comprensibilità e facilità delle norme d'uso dell'impianto;
f) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti la gestione dell'impianto.
In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.
Il concessionario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di ETICA SPORTIVA, approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.
Articolo 27
Sostegno gestione convenzionata
L'Amministrazione Comunale, potrà concorrerà alla gestione dell’impianto con un contributo che di anno in anno sarà definito mediante specifico atto, inoltre potrà concorrerà al sostegno delle attività motorio-sportive socialmente rilevanti, poste in essere in ogni singolo impianto o a parziale sostegno della qualificazione strutturale delle attrezzature attraverso specifica erogazione di contributi economici da liquidarsi nel rispetto della normativa vigente in materia, previa adozione di specifico atto.
Articolo 28 Impianti di telefonia mobile
Il concessionario si impegna, previo accordo con i competenti uffici comunali, a consentire l’installazione di impianti per telefonia mobile nell’ambito dell’impianto sportivo nel rispetto dei titoli autorizzativi previsti dalla legislazione di settore.
A titolo di indennizzo l’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario il 50% dell’introito derivante dalla concessione al gestore di telefonia mobile che dovrà obbligatoriamente essere reinvestito per la manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero per miglioria all’impianto sportivo.
La liquidazione di questo contributo avverrà di norma su presentazione del consuntivi delle spese completo di relazione ed eventuali certificazioni tecniche.
Articolo 29
Politica ambientale EMAS del Comune di Ferrara
Il concessionario è tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Sistema di Gestione Ambientale EMAS (Eco Management and Audit Scheme) del Comune di Ferrara, allegata in calce al presente atto, di cui dichiarerà di aver preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. Il concessionario s’impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale EMAS del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia.”
Articolo 30 Altre norme
Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle Federazioni competenti, e dagli E.P.S.
P.G. n. 97869/09
POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA
Con la sottoscrizione della Carta di Aälborg nel 1996, il Comune di Ferrara, ha aderito alla Campagna Europea per le Città Sostenibili e ha intrapreso un percorso per indirizzare lo sviluppo comunale verso la sostenibilità. A tale scopo ha elaborato una propria Dichiarazione di Sostenibilità ed ha conseguentemente attivato:
- una strategia di coinvolgimento delle organizzazioni e dei cittadini nella pianificazione locale istituzionale e volontaria definendo, con il Forum di Agenda 21, il “Piano d’Azione per un Ambiente e Futuro Sostenibile” ed organizzando nelle Circoscrizioni Comunali processi di ascolto che portano alla definizione annuale di Programmi Partecipati di Quartiere;
- una rete di strutture interne capaci di sviluppare programmi di sensibilizzazione alle tematiche ambientali ed alla sostenibilità basati sull’informazione, la comunicazione e la formazione della cittadinanza;
- un percorso di studio e sviluppo di strumenti finalizzati alla gestione ottimale delle risorse naturali nell’ente e nel territorio che si sono consolidati nella Politica degli Acquisti Verdi e nell’organizzazione di bilanci tematici satelliti al bilancio economico-finanziario, tra cui il Bilancio Ambientale, elaborato secondo modelli di contabilità e budgeting ambientale.
La volontà di aderire al regolamento comunitario EMAS (CE 761/2001) rappresenta una tappa evolutiva di questo percorso, per integrare e potenziare gli strumenti ed i Piani esistenti.
Gli obiettivi ultimi di questa attività sono: il raggiungimento di target ambientali definiti assieme alle Città Sostenibili Europee negli Aälborg Commitments, il consolidamento della sostenibilità dello sviluppo locale secondo gli indirizzi del Piano d’Azione di Agenda21, ed infine il supporto dei Piani di Gestione Ambientale Urbana, con un sistema di gestione, monitoraggio e rendicontazione adeguato, come definito nella Strategia Tematica dell’Ambiente Urbano dell’Unione Europea.
Conformemente a queste volontà ed impegni, il Comune di Ferrara stabilisce una Politica Ambientale con la quale rende esplicito il dovere ad un miglioramento continuo del proprio operato che, attraverso una maggiore consapevolezza ambientale e gestionale interna, crei anche indirettamente migliori condizioni nel territorio amministrato.
Con la propria Politica Ambientale il Comune di Ferrara intende in senso generale:
- garantire il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente;
- favorire uno sviluppo ambientalmente compatibile della città definendo e realizzando programmi per la riqualificazione dello spazio urbano, per il miglioramento della gestione degli spazi verdi e la valorizzazione delle aree attigue ai corsi d’acqua, tutelando la biodiversità e disegnando piani urbanistici sostenibili;
- perseguire politiche per la difesa del suolo, per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per il risparmio delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- riconoscere la centralità dei momenti formativi e informativi sulle tematiche ambientali al fine di educare le persone, i giovani in particolare, alla consapevolezza e responsabilità nell’uso delle risorse naturali e alla salvaguardia dell’ambiente;
- riconoscere l’importanza dei temi ambientali come fattori di eccellenza e competitività economica stimolando iniziative che sviluppino in questo ambito nuove opportunità di lavoro e favorendo i programmi d’innovazione tecnologica e di ricerca sia a livello industriale sia universitario, per migliorare l’efficienza ambientale del tessuto produttivo e per diminuire l’impatto ambientale dei suoi processi.
- riorganizzare la “macchina amministrativa” per garantire ai cittadini elevati standard di qualità dei sevizi ambientali erogati attraverso un’offerta più articolata e dinamica ed adottando strumenti di rilevazione, monitoraggio e divulgazione degli indicatori di tale qualità.
In particolare tra gli impegni di carattere ambientale intende:
- promuovere l’educazione ambientale ed i comportamenti positivi nei confronti dell’ambiente;
- dar vita ad iniziative per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nel proprio territorio;
- migliorare il sistema della mobilità razionalizzando i flussi di traffico in città;
- potenziare la rete delle piste ciclabili per migliorare la mobilità sostenibile ed incentivare l’utilizzo della bicicletta;
- migliorare l’efficienza del trasporto pubblico locale e promuovere politiche per l’utilizzo del mezzo pubblico;
- rendere più efficiente la gestione delle risorse naturali comuni, dotandosi di un sistema per il monitoraggio dei propri consumi idrici ed energetici al fine di un’ottimizzazione degli stessi e del contenimento degli eventuali sprechi;
- promuovere il ricorso alla bioedilizia e all’utilizzo delle energie rinnovabili come il fotovoltaico e il solare termico e altre tecnologie verdi;
- riqualificare le aree verdi presenti nel territorio urbano, sviluppare l’area del Parco Urbano qualificandone l’utilizzo e collegandola alla rete delle piste ciclabili;
- promuovere una maggiore responsabilità nei consumi e negli stili di vita, al fine di incentivare e divulgare attività atte alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- collaborare ad un nuovo piano provinciale dei rifiuti che garantisca la sostenibilità dei processi attraverso opportune forme di raccolta e smaltimento, anche in forma sperimentale;
- incrementare l’efficienza della gestione dei procedimenti di bonifica comunali, la comunicazione e la ricerca;
- avviare e monitorare processi di new governance;
- creare condizioni per un’economia locale sostenibile, incentivando strumenti per la riduzione degli impatti ambientali del sistema produttivo e promuovendo iniziative per la diffusione delle migliori pratiche;
- monitorare la soddisfazione del cittadino.
Su questi obiettivi il Comune intende confrontarsi con i cittadini attivando metodi moderni di governo e di partecipazione che stimolino l’apporto di tutte le componenti della società civile all’amministrazione della città, rendendo i suoi residenti i principali ideatori del processo comunale di sviluppo sostenibile.
La presente politica costituisce il riferimento per valutare l’avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati; il Comune si impegna a diffonderla a tutto il personale e a renderla disponibile a tutte le parti interessate.
Ferrara, 17 febbraio 2010
Il Sindaco
Ferrara,
Firma per presa visione ed accettazione Il Presidente dell’Associazione
CARTA DEI COMPORTAMENTI EDUCATIVI NELLO SPORT
(approvata con delibera del Consiglio Comunale n.51 P.G. nr. 46537 del 04/07/2011) Le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di Ferrara che operano con bambini e ragazzi negli impianti sportivi e negli spazi di proprietà comunale.
SI IMPEGNANO:
1) ad operare affinché venga promossa una cultura globale della non violenza come valore etico;
2) ad operare affinché venga rimossa ogni violenza dal linguaggio nello sport, sia da parte dei giovani, sia da parte degli allenatori, sia da parte del pubblico, prima durante e dopo le manifestazioni sportive;
3) ad operare affinché venga rimossa ogni violenza psichica nella pratica sportiva (bullismo, nonnismo);
4) ad operare affinché siano considerati riprovevoli e vengano sanzionati dalle stesse associazioni sportive tutti i comportamenti violenti degli atleti durante le manifestazioni sportive;
5) a diffondere fra i genitori, i bambini e i ragazzi la cultura di un gioco sportivo che anteponga comunque il divertimento alla competizione agonistica;
6) ad operare affinché tutti i bambini e i ragazzi che lo desiderano possano “giocare” aldilà dell’aspetto prestazionale del risultato;
7) a diffondere e promuovere il concetto di cooperazione sportiva;
8) a diffondere e promuovere la solidarietà nei confronti del più debole e del meno “bravo”;
9) a diffondere e promuovere il rispetto per i compagni e, soprattutto, per gli avversari affinché il comportamento in gara sia comunque e sempre un esempio anche per la vita;
10) a condannare inequivocabilmente ogni utilizzo di sostanze stimolanti o dopanti sia nello sport che nella vita;
11) a non esercitare attività di tipo speculativo che non siano pertinenti alla pratica sportiva esercitata.
La carta dei comportamenti educativi nello sport, è parte integrante delle convenzioni per la gestione dell’impiantistica sportiva di proprietà comunale, quale documento di valore educativo. Tutte le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive che hanno in gestione o in concessione l’uso di spazi sportivi attrezzati, palestre, aderiscono agli impegni assunti dal Consiglio Comunale.
Ferrara 1 ottobre 2011
Assessore allo Sport e Decentramento Il Sindaco
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