COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO AREA TECNICA
COMUNE DI SAN XXXXXXXX IN PERSICETO AREA TECNICA
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI SCAVI SU AREE PUBBLICHE
Regolamento approvato con atto C.C.
SOMMARIO
Art. 1. GENERALITA’ - DEFINIZIONI..................................................................................................
Art. 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE......................
Art. 3. TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE.........................................................................................
Art. 4. ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE DI AUTORIZZAZIONE.............................................
Art. 5. VIGILANZA..............................................................................................................................
Art. 6. GARANZIE...............................................................................................................................
Art. 7. COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI - BENESTARE FINALE...................................
Art. 8. INTERVENTI URGENTI...........................................................................................................
Art. 9. ORDINANZE - RESPONSABILITA‘ - ONERI - VARIANTI.......................................................
Art. 10. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEL COMUNE
Art. 11. INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE..........
Art. 12. MODALITA‘ OPERATIVE.......................................................................................................
Art.13. SANZIONI................................................................................................................................
Art.14. MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE................................................................
Art.15. CANTIERI PRIVATI.................................................................................................................
Art.16. VALIDITA’.............................................................................................................................…
Art. 17. RINVIO DINAMICO ………………………………………………………………………………….
Art. 1. GENERALITA’ - DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono aree pubbliche : le strade comunali, pertinenze stradali, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, fasce laterali e tutte le aree di proprietà del Comune, comprese anche le aree verdi.
2. Le autorizzazioni previste nel presente Regolamento sono disciplinate dalle prescrizioni di seguito riportate e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada“ e s.m.i. ed al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada“ e s.m.i.. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza, in particolare quelle che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, fibra ottica .
3. Chiunque voglia eseguire scavi su aree di proprietà comunale di cui al punto 1) deve ottenere la specifica autorizzazione, ai sensi degli artt. 21, 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 30/04/1992 n.
285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, rilasciata dal Dirigente dell’Area Tecnica con istruttoria affidata a tecnici del Servizio Manutenzioni.
4. Le tipologie di richieste previste nel presente Regolamento sono tre e precisamente:
a) parere preventivo, facoltativo, alla successiva richiesta di autorizzazione all’esecuzione di scavi su area pubblica finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi e/o pozzetti;
b) autorizzazione, obbligatoria, all’esecuzione di scavi su area pubblica finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi e/o pozzetti/armadi;
c) autorizzazione in sanatoria, obbligatoria, all’esecuzione urgente di scavi su area pubblica finalizzati esclusivamente ad interventi di riparazione urgente di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti e/o pozzetti.
5. Le canalizzazioni, i sottoservizi, i pozzetti ed i manufatti messi in opera su strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune (parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, fasce laterali), su tutte le aree di proprietà del Comune, comprese anche le aree verdi e su aree con servitù di pubblico transito sono soggette alla concessione temporanea e permanente per l’occupazione di area o spazio pubblico, come previsto dal “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” vigente .
Art. 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
1. Ogni richiesta dovrà essere redatta sugli appositi modelli, completa degli allegati, debitamente compilata in ogni parte, redatta in bollo e presentata tramite pec o all’ufficio relazioni con il pubblico
La mancanza di dati ed elementi comporta la non accettazione della richiesta, qualora la stessa non venga perfezionata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa .
2. Qualora l‘intervento richiesto rientri nell‘ambito di validità del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ognuna delle suddette richieste di intervento dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dall’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.
Art. 3. TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione degli scavi sono previste le seguenti tipologie di richieste facoltative e obbligatorie:
a) Richiesta facoltativa di parere preventivo alla successiva richiesta di autorizzazione all’esecuzione di scavi
La richiesta dovrà essere presentata al fine di ottenere il parere preventivo per la successiva richiesta di autorizzazione per la realizzazione di scavi su area pubblica finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi e/o pozzetti/armadi fuori terra.
L’allegato “A” del presente Regolamento riporta il modello da utilizzare per la suddetta richiesta.
L’Area Tecnica si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa e il soggetto richiedente avrà 30 (trenta) giorni di tempo per completare l’istruttoria.
Il parere preventivo alla successiva richiesta di autorizzazione, relativo ad un unico intervento, può essere richiesto dal soggetto privato o dal concessionario di pubblici servizi.
L’Area Tecnica si esprimerà in merito alla richiesta di parere preventivo alla successiva richiesta di autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta stessa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Il termine per il rilascio del suddetto parere preventivo verrà sospeso qualora si rendessero necessari chiarimenti e/o elementi integrativi; in tal caso il termine riprenderà a decorrere dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti per concludersi entro il termine finale di 30 (trenta) giorni. Il parere preventivo avrà una validità temporale di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione; entro tale termine il richiedente, qualora interessato, potrà richiedere la specifica autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica secondo le modalità riportate nel presente Regolamento, trascorso infruttuosamente tale termine il suddetto parere
preventivo sarà automaticamente da ritenersi decaduto.
b) Xxxxxxxxx obbligatoria di autorizzazione all’esecuzione di scavi
La richiesta dovrà essere presentata al fine di ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di scavi su area pubblica indicate all’art. 1 del presente regolamento finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi e/o pozzetti.
La richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica dovrà riferirsi ad un unico intervento e dovrà essere richiesta dal soggetto privato o dal concessionario di pubblici servizi.
L’allegato “B” del presente Regolamento riporta il modello da utilizzare per la suddetta richiesta. Ogni richiesta regolarmente bollata e firmata dovrà contenere i seguenti dati:
a) generalità del richiedente;
b) denominazione della strada, numero civico e l’eventuale indicazione della località;
c) descrizione sintetica dell’opera da eseguire e dei tempi preventivati per l’effettuazione dei lavori;
d) inizio presunto dei lavori e durata presunta (se conosciuta).;
e) nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell’impresa esecutrice e del Responsabile dei Lavori e Responsabile del Cantiere (se conosciuta).
I dati richiesti sono dettagliati nei modelli allegati al presente Regolamento. Ad ogni richiesta dovranno essere allegati:
a) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000) da cui risulti l’esatta ubicazione
dei lavori, la lunghezza e la larghezza dello scavo, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi, l’individuazione dell’area pubblica da occupare per l’esecuzione dei lavori e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell’intervento
b) sezioni trasversali in scala adeguata (minimo scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze da cui risulti la localizzazione degli impianti, le caratteristiche dimensionali degli scavi e degli impianti, con indicazione dei materiali impiegati, di tutte le quote necessarie per definire l’intervento, le stratigrafie di riempimento e le dimensioni dei ripristini (spessori, materiali, quote altimetriche, lunghezza scavi, larghezza ripristini, ecc..);
c) la pratica edilizia di riferimento (se esistente);
d) documentazione fotografica.
L’Area Tecnica si riserva, prima del rilascio dell’autorizzazione, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa.
Alla richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica dovrà altresì essere allegata copia del parere preventivo, di cui al precedente punto A), qualora precedentemente richiesto ed in corso di validità alla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione.
L’Area Tecnica si esprimerà in merito ad ogni singola richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica, rilasciando, ovvero negando specificandone le motivazioni, la specifica autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta.
Qualora l’Area Tecnica intenda negare l’autorizzazione comunicherà al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate di documentazione. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ne sarà data motivazione nel provvedimento finale di negazione.
Il termine per il rilascio dell‘autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica verrà sospeso, per un tempo massimo di 30 giorni ai sensi della L.n. 241/90, qualora si rendessero necessari chiarimenti e/o elementi integrativi; in tal caso il termine riprenderà a decorrere dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti, per concludersi nel termine di 30 gg. .
L’autorizzazione potrà essere ritirata solo a seguito della presentazione della cauzione e dell’assicurazione previste dall’art. 6 del presente regolamento.
Ogni autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica avrà una validità temporale di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione della specifica autorizzazione da parte dell’Area Tecnica, decorso tale termine l’autorizzazione si intenderà decaduta.
La richiesta di autorizzazione vale anche come richiesta di occupazione del suolo pubblico ai fini del rilascio della concessione per l’occupazione di area o spazio pubblico.
c) Xxxxxxxxx obbligatoria di autorizzazione in sanatoria di interventi urgenti
La richiesta dovrà essere presentata, da parte dei soggetti concessionari di pubblici servizi, al fine di ottenere l’autorizzazione in sanatoria dell’esecuzione urgente di scavi su area pubblica finalizzati esclusivamente ad interventi di riparazione urgente di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.
L’intervento di urgenza può essere effettuato dai soggetti privati esclusivamente per lavori da effettuare a seguito di una ordinanza delle Autorità competenti per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità.
Gli stessi dovranno dare immediata comunicazione dell’intervento tramite pec al Comune e alla centrale operativa della Polizia Locale
Inoltre entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell’intervento urgente sono obbligati a richiedere l’autorizzazione in sanatoria, utilizzato il modello, allegato “C” al presente Regolamento.
La richiesta di autorizzazione in sanatoria dovrà riferirsi ad un unico intervento.
Tale richiesta dovrà essere corredata di tutti gli elementi necessari (documentazione grafica, descrittiva, fotografica, ecc.) per individuare le opere eseguite e che saranno oggetto di autorizzazione in sanatoria, ivi comprese le ragioni di urgenza dell’intervento.
Una volta presentata la richiesta di autorizzazione in sanatoria di interventi urgenti, la procedura si svilupperà nel modo previsto per le autorizzazioni di cui al precedente punto B), ivi compreso la presentazione della cauzione e della polizza assicurativa.
Art. 4. ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE DI AUTORIZZAZIONE
1. Gli oneri posti a carico sia dei privati che dei concessionari di pubblici servizi per la realizzazione di scavi su area pubblica sono i seguenti:
a) Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, al momento del ritiro di ogni autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica rilasciata dal Comune , dovrà consegnare l’originale di specifica cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo, costituita a favore del Comune, così come disciplinato dall‘art. 6 del presente Regolamento. La mancata costituzione della suddetta cauzione non consentirà il rilascio, da parte dell’Area Tecnica di alcuna autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica.
b) al momento del ritiro di ogni autorizzazione per lavori di xxxxx dovrà essere consegnata copia di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi intestata direttamente al titolare dell’autorizzazione o all’impresa esecutrice dei lavori. La polizza deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (cose e/o persone) diretti e/o indiretti che
possono avvenire durante i lavori. Il massimale coperto da tale polizza non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 e la durata sarà determinata dalla data dell’inizio lavori fino all’ultimazione dei lavori.
Art. 5. VIGILANZA
1. L’Area Tecnica, tramite i propri tecnici o tramite soggetti espressamente autorizzati, eserciterà la vigilanza sull‘esecuzione delle opere di scavo e della successiva rimessa in ripristino dell’area pubblica e/o della pavimentazione stradale e/o delle pertinenze stradali interessate dallo scavo nel rispetto delle modalità operative di cui all‘art.12 del presente Regolamento.
Art. 6. GARANZIE
1. Ai sensi di quanto riportato all‘art. 4 del presente Regolamento, il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, al momento del ritiro di ogni autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica, dovrà produrre a favore del Comune, specifica fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino definitivo ed esecuzione di tutti gli interventi necessari all’eliminazione di ogni situazione di pericolo per la circolazione stradale; l’importo della suddetta fidejussione è determinato in misura pari al 100% della spesa prevista per l‘esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo (determinata dall’Area Tecnica ), calcolata sulla base dei seguenti costi unitari:
interventi su suolo pubblico con pavimentazione in conglomerato bituminoso | € 50,00 per ogni mq. di ripristino |
interventi su suolo pubblico con pavimentazione in materiale lapideo (pietra, ciotoli, porfido, ecc) | € 200,00 per ogni mq. di ripristino |
interventi su suolo pubblico con manto erboso e/o aiuole, ecc. Alberi e arbusti verranno computati a parte | €15,00 per ogni mq. di ripristino |
Tali costi saranno adeguati sulla base degli indici ISTAT qualora siano in aumento.
L’importo della suddetta fidejussione a garanzia non deve comunque mai essere inferiore a € 500,00 e avrà una durata annuale; tale garanzia potrà essere prorogata qualora il Comune non provveda espressamente a svincolarla.
Nel caso in cui, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione sia già individuata la ditta esecutrice dei lavori, la fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo potrà essere costituita dalla ditta stessa.
La mancata costituzione della suddetta fidejussione non consentirà il rilascio, da parte dell’Area Tecnica di alcuna autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica.
2. In deroga a quanto riportato nei punti precedenti, i soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l‘anno solare scavi o altri interventi su area pubblica potranno sottoscrivere una fideiussione complessiva annuale a titolo di garanzia. L‘entità della garanzia annuale è determinata in misura pari al 50% della spesa prevista per l‘esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino definitivo e verrà determinata dall’Area Tecnica, sulla base degli interventi eseguiti nell‘anno solare precedente (compresi quelli urgenti di cui all‘art. 8 del presente Regolamento), calcolata sulla base dei costi unitari riportati nella tabella soprariportata.
L’entità della suddetta garanzia annuale non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 30.000,00.
Tale garanzia avrà decorrenza dal 1 Gennaio di ogni anno solare e dovrà avere validità fino al 30 giugno dell’anno successivo. L’importo della suddetta garanzia annuale viene prestata a favore del Comune relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi, anche per l’anno precedente. Qualora l’Area Tecnica, rilevasse una o più delle suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, procederà all‘incameramento, in tutto o in parte, della garanzia annuale presentata. In tale caso il soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente reintegrare la garanzia annuale prestata fino a ricostituire l‘importo originario. Qualora il soggetto concessionario di pubblici servizi abbia provveduto ad eseguire correttamente la totalità dei lavori
annui di scavo e ripristino definitivo (per ognuno dei quali sia stato rilasciato il benestare finale) l’Area Tecnica autorizzerà lo svincolo della garanzia annuale prestata solamente dopo il 30 Giugno dell‘anno successivo e comunque entro il 30 Settembre dell’anno successivo.
3. L’Area tecnica si riserva la facoltà di richiedere ulteriori garanzie o integrazioni a quelle in essere, qualora vengano richieste autorizzazioni di interventi consistenti e comunque quando l’importo dei lavori di ripristino già autorizzati sia maggiore di quello della garanzia già presentata.
Qualora il soggetto titolare di una qualsiasi delle autorizzazioni contemplate nel presente Regolamento, non eseguisse correttamente i lavori autorizzati, il Comune si riserva di escutere, in tutto o in parte, la garanzia prestata a copertura dei costi dei lavori di rifacimento dei ripristini , desumibile da specifico verbale redatto in contraddittorio fra l’Area Tecnica ed il titolare dell‘autorizzazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del Codice Civile. Sono comunque fatti salvi tutti i maggiori danni subiti da parte del Comune.
4. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione e/o l’impresa esecutrice dei lavori è inoltre obbligato a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (cose e/o persone) per danni diretti e/o indiretti che possono avvenire durante i lavori e prima del ripristino definitivo con massimale assicurato per ogni sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00 La polizza deve tenere indenne il Comune da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stesso, a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l‘esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dallo stesso titolare o da chi per esso.
Art. 7. COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI - BENESTARE FINALE
1. Il titolare dell’autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà comunicare preventivamente, 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori, al Comune tramite PEC, la data di inizio e la durata dei lavori comprensiva del ripristino provvisorio. Per la trasmissione della suddetta comunicazione dovrà essere utilizzato il modello, allegato “D” al presente Regolamento al quale dovrà essere allegata l’ordinanza per la regolamentazione della viabilità emesso dalla Polizia Locale.
2. La comunicazione di inizio dei lavori dovrà contenere obbligatoriamente il nominativo dell’impresa esecutrice, del responsabile dei lavori, del capo cantiere, il recapito telefonico (n. cellulare) dello stesso per l’eventuale attivazione del pronto intervento in reperibilità.
3. Copia dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori dovrà essere fornita all’impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa nel luogo dei lavori, unitamente alla ricevuta di avvenuta comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari del Comune preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti.
4. Il titolare dell’autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà comunicare al Comune tramite Pec la data di ultimazione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio. Per la trasmissione della suddetta comunicazione dovrà essere utilizzato il modello, allegato “E” al presente Regolamento.
5. Trascorsi 90 (novanta) giorni ed entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio e c o m u n q u e d u r a n t e l a s t a g i o n e f a v o r e v o l e , si dovrà procedere con l’esecuzione dei lavori di ripristino definitivo.
0.Xx titolare dell’autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà comunicare preventivamente (10 giorni lavorativi dall’inizio dei lavori) all’Area Tecnica tramite Pec la data di inizio e la durata dei lavori di ripristino definitivo. Per la trasmissione della suddetta comunicazione dovrà essere utilizzato il modello, allegato “F” al presente Regolamento, al quale dovrà essere allegata l’ordinanza per la regolamentazione della viabilità emesso dalla Polizia Locale .
7. Entro 120 giorni dall’ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, l’Area Tecnica rilascerà il benestare finale, autorizzando nel contempo lo svincolo della garanzia prestata. Si precisa che nel caso di garanzia annuale prestata da concessionari di pubblici servizi, lo svincolo potrà avvenire solo dopo il 30 giugno dell’anno successivo e comunque entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Art. 8. INTERVENTI URGENTI
1. I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.) sono autorizzati ad eseguire scavi su suolo pubblico anche in assenza di preventiva richiesta. L’intervento di urgenza può essere eseguito dai soggetti privati esclusivamente per lavori da effettuare a seguito di una ordinanza del Sindaco o per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità.
I soggetti concessionari e/o i soggetti privati dovranno dare immediata comunicazione dell’intervento all’indirizzo Pec del Comune e alla sala operativa della Polizia Locale;
2. Inoltre entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell’intervento urgente sono obbligati a richiedere l’autorizzazione in sanatoria, utilizzando il modello, allegato “C” al presente Regolamento.
La richiesta di autorizzazione in sanatoria dovrà riferirsi ad un unico intervento.
Tale richiesta dovrà essere corredata di tutti gli elementi necessari (documentazione grafica, descrittiva, fotografica, ecc.) per individuare le opere eseguite e che saranno oggetto di autorizzazione in sanatoria, comprese le ragioni di urgenza dell’intervento.Una volta presentata la richiesta di autorizzazione in sanatoria, la procedura si svilupperà nel modo previsto per le autorizzazioni, come specificato all’art. 3 del presente regolamento.
Art. 9. ORDINANZE - RESPONSABILITA‘ - ONERI – VARIANTI
1. Il soggetto autorizzato dovrà:
a) qualora abbia richiesto anche modifiche alla viabilità, rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nell’ordinanza specifica emessa dalla Polizia Locale, per la limitazione del traffico durante l‘esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione, e al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada“ e
s.m.i. e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada“ e s.m.i.;
b) rispettare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti la sicurezza sui luoghi di lavori, i criteri ambientali minimi, ma anche ogni disciplina applicabile all’intervento specifico;
c) eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l‘accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza;
d) eseguire gli interventi di posa in opera di canalizzazioni e/o sottoservizi, in modo tale che la profondità di posa dell‘estradosso dei manufatti protettivi di tali canalizzazioni e/o sottoservizi, rispetto al piano stradale, non sia mai inferiore a m. 1,00, il tutto ai sensi dell‘art. 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada“ e s.m.i.., salvo deroghe di legge. Prescrizioni più restrittive potranno essere imposte nella specifica autorizzazione;
e) verificare preventivamente la proprietà delle aree interessate dai lavori autorizzati e costituire eventuali servitù permanenti qualora le canalizzazioni e/o sottoservizi da posare risultassero, anche parzialmente, in proprietà privata;
f) verificare preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti;
g) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze e/o sovrapposizioni e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, ecc.) e dovrà dichiarare in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione la piena rispondenza alla totalità delle prescrizioni normative vigenti. Pertanto il soggetto autorizzato sarà da ritenersi l‘unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni;
h) qualora per esigenze normative e/o tecniche e/o operative si rendesse necessario lo spostamento di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, nel rispetto degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”, dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese allo spostamento di tali canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori;
i) provvedere totalmente a propria cura e spese alla riparazione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo svolgimento dei lavori autorizzati, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori. In ogni caso, la posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi autorizzati dovrà avvenire in posizione e con modalità tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità e la manutenzione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti;
l) assumere sia l‘onere del costante monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell‘area oggetto dei lavori autorizzati, sia l‘onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell‘area interessata dai lavori autorizzati fino al rilascio del benestare finale;
m) presentare un’idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi con massimale assicurato per ogni sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00, che tenga indenne il Comune da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti dello stesso Comune a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l‘esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dallo stesso titolare o da chi per esso;
n) fornire all’Area Tecnica, entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dall‘ultimazione dei lavori, la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e/o sottoservizi “così come risulta posata“, corredata delle coordinate planialtimetriche per l‘individuazione della stessa sul posto. Il tutto dovrà essere reso su planimetrie in scala adeguata e su supporto informatico, secondo le modalità richieste dal Comune, che dovrà essere contattato con congruo anticipo;
o) eseguire il singolo intervento esclusivamente così come risulta dalla specifica autorizzazione, con espresso riferimento all‘ubicazione ed all‘estensione dello stesso. Qualora, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili si dovesse riscontrare la necessità di eseguire variazioni quantitative e/o qualitative non sostanziali rispetto a quanto autorizzato, previa integrazione degli elaborati tecnici, si dovrà dare immediata comunicazione all’Area Tecnica che provvederà ad autorizzare gli interventi ulteriori;
2. Il soggetto autorizzato sarà inoltre da ritenersi l‘unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa:
- della non perfetta esecuzione dei lavori di xxxxx, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico benestare finale;
- della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell‘area interessata dai lavori autorizzati e quant‘altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benestare finale;
- della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l‘esecuzione dei lavori autorizzati;
- della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell‘esecuzione dei lavori autorizzati;
- del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant‘altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
- del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento a dalle vigenti disposizioni di legge in materia; pertanto il soggetto titolare dell’autorizzazione solleva il Comune da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stesso Comune a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l‘esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.
Inoltre:
- a carico del soggetto autorizzato rimangono in essere imposte, tasse e canoni che le leggi ed i regolamenti vigenti pongono, a diverso titolo, a carico degli stessi.
- l’autorizzazione può essere revocata, sospesa o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale senza che vi sia corrisposto alcun indennizzo.
- in relazione al tipo di area pubblica oggetto di scavo, è facoltà del Comune imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori dovranno essere effettuati nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti applicabili.
Art. 10. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEL COMUNE
1. Il Comune, nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e/o di manutenzione straordinaria di sedi stradali esistenti, informerà i soggetti concessionari di pubblici servizi in modo che questi possono eseguire eventuali interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private, concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dal Comune e della programmazione di cui al presente articolo, il cronoprogramma dei lavori.
2. Qualora, per i lavori di cui al precedente punto o per qualsiasi altra esigenza del Comune, nel rispetto dell’art. 28 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”, si rendesse necessario rimuovere, spostare, rinnovare, innalzare, abbassare, modificare le opere, gli impianti, le canalizzazioni, i manufatti di concessionari di pubblici servizi, i lavori necessari sono a carico dei gestori dei pubblici servizi; i termini e le modalità per l’esecuzione devono essere concordati preventivamente tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di inadempienza il Comune provvederà d’ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi che comportino penali o danni a carico del Comune, quest’ultimo proporrà azione di rivalsa nei confronti dei concessionari.
Art. 11. INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE
1. Salvo casi imprevedibili, di estrema urgenza e dovuti a cause di forza maggiore, non sarà rilasciata nessuna autorizzazione allo scavo su area pubblica, prima che siano decorsi:
a) 2 anni dall’ultimazione dei lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale di strade esistenti,
b) 4 anni dal collaudo dei lavori di costruzione di nuove strade o di particolari opere di arredo urbano.
In deroga a quanto sopra potranno essere autorizzati solo interventi che i soggetti concessionari di pubblici servizi saranno obbligati ad eseguire, per effetto dello loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con il Comune. In questi casi i lavori di ripristino potranno interessare porzioni più ampie e complete di pavimentazione stradale da definirsi contestualmente al rilascio dell’autorizzazione a cura dell’Area Tecnica.
Art. 12. MODALITA‘ OPERATIVE
1. Il titolare dell‘autorizzazione o la ditta esecutrice sono obbligati a delimitare l’area del cantiere e posare in opera l’apposita segnaletica indicando il nome della ditta esecutrice e l’ente gestore per il quale vengono effettuati gli scavi autorizzati;
2. Il titolare dell‘autorizzazione o la ditta esecutrice sono obbligati ad effettuare i lavori autorizzati e di ripristino a perfetta regola d‘arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche incluse nell‘allegato “G“ al presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.
3. Fino al rilascio del benestare finale (ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento), il titolare dell‘autorizzazione è obbligato ad intervenire in prossimità dell‘intervento autorizzato ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza della circolazione stradale o si manifestino fenomeni tali da farne prevedere un rapido deterioramento del ripristino.
Art.13. SANZIONI
1. Chiunque esegua lavori in assenza di autorizzazione, con autorizzazione decaduta o violi le disposizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e in difformità da quanto prescritto dal presente Regolamento, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni, comunque fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.
2. Chiunque esegua lavori senza tenere nel luogo dei lavori la specifica autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all‘art. 27 c. 10,11 e 12 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni, comunque fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.
3. Qualora il soggetto autorizzato non adempia al proprio obbligo di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o
pedonale) fino al rilascio del benestare finale, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all‘art.9 comma 2 del presente Regolamento, il Comune, tramite i propri tecnici o tramite soggetti espressamente autorizzati, ordinerà via pec al soggetto autorizzato, di eseguire immediatamente i suddetti interventi finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale). Nel caso di inadempimento, provvederà direttamente il Comune, con addebito di ogni onere e spesa a carico del titolare dell’autorizzazione, con escussione della cauzione prestata, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni salvo comunque ulteriore danno.
4. Qualora il soggetto autorizzato, omettesse di comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio dell‘intervento autorizzato e la durata dell‘intervento stesso, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all‘art. 7 del presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito. In tal caso verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione.
5. Qualora i soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a causa di forza maggiore, omettessero di comunicare l’intervento urgente a sanatoria entro 10 gg dall’inizio, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all‘art. 8 del presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito. In tal caso verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione.
Art.14. MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE
1. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che si rendesse necessario per qualsiasi causa o ragione, relativo alle opere eseguite nel corpo stradale e/o nelle sue pertinenze, formanti oggetto di autorizzazione (canalizzazioni, cavidotti, tubazioni, allacciamenti, pezzi speciali, pozzetti, chiusini, tombinamenti, ecc.), è sempre e comunque a totale carico del soggetto autorizzato, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale e da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare in merito nei confronti del Comune stesso.
Il Comune potrà prescrivere l’esecuzione di opere di manutenzione su manufatti autorizzati, nonché che vengano osservate determinate norme tecniche, nell‘interesse della viabilità, della sicurezza alla circolazione e della tutela della integrità stradale.
2. L‘inosservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione dell‘opera. Potrà altresì comportare revoca dell’occupazione di suolo pubblico la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune , e salvo sempre l‘applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada“ e s.m.i..
Art. 15. CANTIERI PRIVATI
1. Ad integrazione di quanto sopra fin qui disposto, al fine di tutelare il patrimonio pubblico, il Comune si riserva la facoltà di richiedere a chi intende eseguire lavori di particolare entità e situazioni ( nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, urbanizzazioni ecc.) a garanzia di eventuali danneggiamenti del manto stradale delle strade pubbliche di accesso al terreno o proprietà in oggetto, procurati dai mezzi pesanti utilizzati per l’esecuzione dei lavori anzidetti, una apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, da valutare per ogni singolo intervento dell’importo minimo di € 10.000 (diecimila), da presentare al momento del rilascio/presentazione di qualsiasi titolo edilizio abilitativo. Qualora il titolare dell’atto rilasciato non provveda ad eliminare qualsiasi inconveniente o pericolo per la circolazione nel tratto stradale manomesso, il Comune eseguirà direttamente i lavori necessari a garantire la conservazione della strada e/o pertinenza stradale. La totalità delle spese sostenute verranno addebitate al titolare dell‘autorizzazione e contemporaneamente verrà escussa la garanzia prestata.
La garanzia potrà essere svincolata a seguito della comunicazione di fine lavori previo accertamento delle regolari condizioni del manto stradale da parte dell’ufficio preposto dell’Area Tecnica.
2. Inoltre per i lavori eseguiti con qualsiasi titolo edilizio abilitativo che prevedono la realizzazione di opere quali allacci alla rete fognaria, impianti, collegamenti alle reti (acqua, gas, telefonia, ecc), posa di pozzetti e/o manufatti, ecc. di qualsiasi tipo su suolo pubblico, il titolare del titolo abilitativo prima della comunicazione di inizio lavori edilizi, sarà tenuto a richiedere, con le formalità previste dal presente regolamento, l’autorizzazione per l’esecuzione degli scavi ed è soggetto a tutti gli oneri ed incombenze di cui al presente regolamento.
Art. 16. VALIDITA’
1. Il presente regolamento, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” abroga le norme previste da precedenti regolamenti comunali e contrastanti con esso.
2. Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, dagli uffici preposti del Comune
3. Il presente regolamento ha validità per tutti i soggetti privati e i concessionari di pubblici servizi che eseguiranno interventi di scavo su area pubblica.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
Art. 17. RINVIO DINAMICO
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali che si applicano nelle more della formale modifica del regolamento.