CONTRATTO “EUROPEO” DI CONSULENZA FINANZIARIA
CONTRATTO “EUROPEO” DI CONSULENZA FINANZIARIA
CONTRATTO “EUROPEO” DI CONSULENZIA FINANZIARIA
SOMMARIO | |||
Premessa | pag. 2 | ||
Art. 1 | Oggetto dell’incarico | pag. | 3 |
Art. 2 | Modalità di svolgimento dell’attività | pag. | 4 |
Art. 3 | Durata | pag. | 5 |
Art.4 | Malattia/infortunio, gravidanza e puerperio | pag. | 6 |
Art. 5 | Caratteristiche attività | pag. | 7 |
Art. 6 | Attività collegate ed accessorie | pag. | 8 |
Art. 7 | Formazione | pag. | 10 |
Art. 8 | Modulistica e spese | pag. | 11 |
Art. 9 | Rapporto con la clientela | pag. | 12 |
Art. 10 | Comunicazioni ed invio documenti | pag. | 13 |
Art. 11 | Obbligo di riservatezza | pag. | 14 |
Art. 12 | Remunerazione | pag. | 15 |
Art. 13 | Portafoglio | pag. | 17 |
Art. 14 | Fiscalità del rapporto | pag. | 20 |
Art. 15 | Trattamento previdenziale | pag. | 21 |
Art. 16 | Facoltà d’ispezione | pag. | 23 |
Art. 17 | Norme generali | pag. | 24 |
Art. 18 | Termine del Rapporto | pag. | 25 |
Art. 19 | Clausole finali | pag. | 29 |
Allegati: All. 1 | Appendice/glossario | pag. | 30 |
All. 2 | Elenco di dettaglio prodotti e servizi | pag. | 36 |
All. 3 | Dettaglio remunerazione e tabelle relative | pag. | 37 |
All. 4 | Comunicazione informativa unificata regole di comportamento | pag. | 41 |
All. 5 | Basi deontologiche di autodisciplina | pag. | 43 |
Testi di Xxxxxxxxx Xxxx ed Xxxxxxx Xxxxxxxx. Appendice/glossario a cura di Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Revisione e supervisione legale a cura del prof.avv Xxxxxxxx Xxxxx e dell’avv. Xxxx Xxxxxxxx.
Premessa
Tra la Società/banca (dati legali/fiscali completi), mediante il proprio rappresentante pro tempore, espressamente autorizzato alla stipula del presente documento (di seguito definita “Società”)
E il/la sig. (dati PF), regolarmente iscritto all’Albo dei consulenti finanziari con delibera del
/ / (di seguito definito “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” )
Posto che la Società/banca:
- (s) è una Sim debitamente autorizzata ai sensi del D.Lgs 24/02/98 N. 58 (TUF) e relativi regolamenti attuativi, ed in particolare ***
(oppure)
- (b) è autorizzata dalla Banca d’Italia allo svolgimento della attività bancaria ed all’esercizio, in modo professionale verso il pubblico, ***
- si obbliga, laddove dell’attività oggetto dell’incarico faccia parte il collocamento di prodotti e/o servizi assicurativi, inseriti nell’all. 2 del presente contratto, a procurare al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede l’iscrizione al R.U.I., fornendo formazione idonea all’iscrizione medesima o, nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso abbia già effettuato gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa vigente, a riconoscere gli stessi;
E che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:
- ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con la Società/Banca per lo svolgimento dell’attività di consulenza finanziaria, collocamento e consulenza ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 58/98, degli artt. 4, c. 1 par. 25 e 23, c. 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell’art. 104 Reg. Consob 16190, avendone i requisiti previsti.
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
La Società, sotto la propria piena e incondizionata responsabilità, affida al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (“tied agent” o agente collegato ai sensi della definizione contenuta nella normativa MiFID richiamata in premessa) l’incarico di promuovere i servizi di investimento e/o servizi accessori dalla stessa distribuiti presso clienti o potenziali clienti, ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, collocare strumenti finanziari e/o prestare consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari, ivi includendo attività di consulenza generica a mezzo di studi di asset allocation e/o financial planning rivolti ai clienti o potenziali clienti.
La Società si impegna a garantire la disponibilità distributiva minima di una pluralità di prodotti, strumenti e/o servizi finanziari per singola tipologia e categoria, in particolare, in OICR di diritto europeo e/o armonizzati Ue (c.d. “architettura aperta”*), al fine di consentire al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di esercitare la propria attività tendendo ad escludere situazioni di conflitto d’interesse, a tutela dei risparmiatori, così come richiamato dalle norme vigenti.
Gli strumenti e/o servizi promuovibili e collocabili in seno all’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede riguarderanno:
- la raccolta mediante offerta al pubblico fuori sede ai fini d’investimento in valori mobiliari, (titoli, OICR, gestioni patrimoniali, ETF, contratti derivati, etc.) ed in prodotti assicurativi standardizzati, ivi comprese forme previdenziali e pensionistiche;
- altri prodotti assicurativi standardizzati;
- servizi bancari e finanziari, quali a mero titolo d’esempio, apertura di conti correnti ed accessori, credito ai consumatori, leasing, finanziamenti e altre operazioni del credito di medio/lungo termine, etc.
*N.B.:“architettura aperta” con numero minimo di alternative (5 o 7 in base alla minore o maggiore diffusione del settore di classificazione) per singola tipologia in base alla classificazione di ASSOGESTIONI.
L’eventuale esistenza di più classi di quote per singolo prodotto non incide nel computo del numero delle alternative previste.
Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’attività
Il presente incarico è conferito senza rappresentanza. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può, pertanto, concludere contratti in nome della Società, alla quale è riservata la facoltà di accettare o meno le proposte contrattuali inoltrate dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede tempestivamente e con i mezzi convenuti e disponibili.
Sarà cura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dare alla Società tempestiva ed immediata comunicazione di qualsiasi contestazione da parte dei clienti di cui comunque abbia avuto notizia, nonché di eventuali reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede svolge l’attività oggetto del presente Contratto su tutto il territorio nazionale esclusivamente per conto e nell’interesse della Società, ai sensi degli artt. 4 e 23 della Direttiva MiFID, e come tale ha carattere non esclusivo; di conseguenza la Società potrà avvalersi di altri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, nonché promuovere direttamente la conclusione degli affari, fermo quanto riportato al comma successivo.
La Società coadiuva e assiste in maniera qualificata il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede anche per la gestione di tutte le trattative con clientela professionale, così definita ai sensi della normativa MIFID, nei casi in cui tale supporto risulti opportuno e richiesto dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede medesimo in base a criteri di complessità, entità o comunque particolari aspetti o condizioni. Resta comunque fermo, in questo caso, il riconoscimento provvisionale a favore del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che avrà instaurato la trattativa.
Fermo quanto sopra, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può altresì svolgere altre attività al di fuori di quella esercitata ai sensi dell’art. 31 T.U.F. e purché non in concorrenza con quelle della Società e tali da non pregiudicare il regolare svolgimento del presente incarico. A questo scopo il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede comunica per iscritto alla Società l’attività che intende svolgere, avendo cura di indicare nella medesima se tale ulteriore attività abbia carattere agenziale e se richieda l’iscrizione all’Albo Agenti e Rappresentanti di Commercio. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, la Società può eccepire che l’attività è incompatibile, motivando e documentando le ragioni per le quali essa sarebbe in concorrenza con le proprie attività o pregiudizievole per il regolare svolgimento dell’incarico.
Art. 3 – Durata
Il presente Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il testo contrattuale e relativi allegati, in precedenza sottoscritti dalla Società/Banca, pervengono a quest’ultima con la sottoscrizione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ed è a tempo indeterminato.
Il Contratto è sottoposto a un periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data di perfezionamento, nel corso del quale ciascuna parte potrà recedere con effetto immediato mediante comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso e pagamento di alcuna indennità. Sono fatte comunque salve le conseguenze risolutorie e risarcitorie di eventuali inadempimenti.
Art. 4 – Malattia/infortunio, gravidanza e puerperio
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che si trovasse nella condizione di non poter svolgere la propria attività previsionalmente per un periodo di tempo di almeno 90 giorni, dovrà darne senza indugio comunicazione alla Società preponente.
Quest’ultima potrà decidere di far assistere la clientela, durante tale periodo, da altri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, preferibilmente indicati dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede provvisoriamente inattivo, fermi restando i diritti del medesimo derivanti dal presente contratto in quanto titolare del portafoglio, salvo remunerazioni immediatamente e direttamente inerenti alla conclusione di affari durante il periodo di inattività (rif. art. 12 su commissioni front/no load o advisory).
Durante tale periodo, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede conserva il diritto a percepire per intero la commissione di gestione professionale, come definita nell’art. 12 del presente contratto, derivante dal patrimonio della clientela a lui assegnata.
Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche nel caso di gravidanza e puerperio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, ma in tale ipotesi il rapporto potrà restare sospeso per un periodo fino a nove mesi.
Art. 5 – Caratteristiche attività
L’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sarà svolta in piena autonomia secondo quanto disposto dal Codice Civile in merito al contratto di agenzia (articoli 1742 e successivi), attenendosi inoltre alle eventuali indicazioni fornite dalla Società a migliore tutela e correttezza di svolgimento dell’attività stessa.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità, ad osservare le disposizioni legislative ed i regolamenti di attuazione del D.lgs. 24/2/98
n. 58, a rispettare gli obblighi posti dalla Legge 197/91 e successive modifiche in tema di antiriciclaggio.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ispira la propria attività ai principi operativi della norma UNI-ISO22222/2008 e potrà adottarla, chiedendone certificazione. In tal caso la Società si impegna a riconoscere l’eventuale certificazione conseguita, la quale potrà integrare l’attività di audit e controllo interno svolta dalla Società preponente, fermi restando gli obblighi ed adempimenti vigenti.
Inoltre, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si impegna a rispettare le basi deontologiche (ALLEGATO 5 al presente contratto) e le procedure ed i codici interni di comportamento della Società qualora presenti, dotati di reale efficacia ed ottemperanti alle normative vigenti.
Nell’esercizio delle sue funzioni e nei rapporti con i clienti, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede terrà un decoro personale consono con il ruolo professionale svolto e l’immagine della Società.
Art. 6 – Attività collegate ed accessorie (Tirocinanti, Assistenza e coordinamento altri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)
A) Attività accessorie.
In aggiunta alle attività di cui oggetto essenziale e preminente del Contratto, la Società può conferire al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede con apposito atto scritto, qualifiche, ruoli o ulteriori incarichi accessori e strumentali al rapporto di agenzia, aventi ad oggetto attività di assistenza commerciale e di coordinamento/supervisione verso altri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ovvero altre attività strumentali per conto della Società.
Gli incarichi di cui al comma precedente devono contenere le modalità organizzative, le condizioni di svolgimento dell’attività, i compensi e le modalità di pagamento.
Ciascuna della parti può recedere da detti incarichi dandone comunicazione entro 30 giorni all’altra tramite raccomandata A.R. e con la dazione delle indennità eventualmente previste dall’atto scritto precedentemente citato. Trovano applicazione le medesime condizioni previste dal presente contratto.
B) Attività di Praticantato.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari da un periodo inferiore ai ventiquattro mesi potrà essere affiancato da altro consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che possieda una anzianità d’iscrizione continuativa minima al medesimo Albo di anni tre, ai fini di consentire un più efficace inserimento nell’ambito professionale. Il periodo di praticantato con affiancamento potrà durare da uno a dodici mesi. Durante tale periodo, l’attività di tutoring potrà essere remunerata da una condivisione con il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede-tutor degli emolumenti generati dal neo-consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede coordinato e/o da interventi finanziati dalla Società preponente, mediante progetti appositamente concordati.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede con esperienza superiore ai tre anni avrà pieno diritto di scelta se e quali persone assistere.
Resta inteso che il numero massimo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede assistibili contemporaneamente in attività di tutor è due.
C) Attività di Tutor su Tirocinio.
N.B.: il presente paragrafo è previsionale, condizionato all’accoglimento della richiesta di modifica dell’art. 31 TUF e Regolamenti collegati. Resta inteso che la sua stesura definitiva derivi dall’adeguamento a tale modifica.
In virtù della regolare iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dell’esercizio della professione attestabile per almeno 3 anni, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede potrà svolgere attività di tutor, assistendo e venendo coadiuvato da aspiranti professionisti, previa comunicazione alla Società dei dati anagrafici, curriculari e pre-valutativi inerenti a questi ultimi, che assumeranno veste di tirocinanti.
I requisiti ed i criteri inerenti questi ultimi sono normati dall’art. 31 del DLgs 58/98 TUF e dai Regolamenti Consob inerenti, in stretta analogia con quelli del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ma con il divieto esplicito di offerta fuori sede.
Il tirocinante dovrà possedere prerequisiti analoghi a quelli del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, al quale risulterà legato in base ad apposita comunicazione sottoscritta ed inoltrata all’Albo dei consulenti finanziari, debitamente registrata dal medesimo in apposita Sezione dedicata, dalla data della quale decorrerà la validità del rapporto di tirocinio.
Resta inteso che, salvo diversi accordi tra le parti, nel caso in cui, alla fine del percorso di tirocinio, il tirocinante sostenga con successo il test abilitante all’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari e sottoscriva copia del presente contratto con il medesimo intermediario del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede-tutor, quest’ultimo provvederà alla riassegnazione senza compenso alcuno di clienti
eventualmente acquisiti dal tutor e segnalati dal tirocinante in pendenza di tirocinio, con piena e reciproca liberatoria.
Tale condizione troverà attuazione anche nel caso in cui il termine del periodo di tirocinio venisse seguito da sospensiva prevista per il completamento del percorso curriculare di studi, all’interno del quale fosse stato inserito il tirocinio medesimo da parte del tirocinante.
A tutela dell’operato del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede-tutor, il tirocinante sottoscriverà un patto nel quale si impegni formalmente a non porre in atto qualsiasi atto di concorrenza, sia nel caso previsto al capo quarto del presente articolo (concorrenza interna), sia e soprattutto nel caso in cui, una volta iscrittosi all’Albo, il neo-consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sottoscriva un rapporto con intermediario diverso e concorrente rispetto a quello intrattenente il rapporto con il tutor, utilizzando dati e conoscenze relativi alla clientela assistita dal tutor medesimo, acquisiti durante il periodo di tirocinio, esclusi quelli segnalati dal tirocinante medesimo.
Il tutor sarà tenuto a vigilare sull’operato del tirocinante, informando tempestivamente la Società e le Autorità di vigilanza nel caso in cui dovessero intervenire fatti o azioni posti in essere dal tirocinante in contrasto con le norme vigenti, fermo restando quanto stabilito dall’art 31 del DLgs 58/98 TUF già citato. Sarà altresì tenuto a fornire al tirocinante le certificazioni previste.
Art. 7 – Formazione
La Società si impegna a mettere a disposizione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede idonee procedure per garantire l’adeguata formazione e l’aggiornamento professionale, ai sensi delle norme vigenti ed in riferimento agli eventuali obblighi rivenienti quali, a mero titolo di esempio, il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione ad Albi e Ruoli. A tal fine, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede partecipa durante ogni anno solare a corsi di formazione in aula e/o a distanza messi a disposizione della Società della durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula, rappresentanti i crediti formativi periodici eventualmente obbligatori.
La Società potrà delegare a soggetti terzi qualificati ed abilitati la fornitura di parte o tutta la formazione annuale prevista, nonché riconoscerà i corsi frequentati da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede presso altri soggetti abilitati non concorrenti, purché idoneamente attestati ai sensi di Norme e/o Regolamenti vigenti.
La formazione professionale ha quale oggetto nozioni ed aggiornamenti in temi normativi, tecnici, fiscali, economici, psicologici, di finanza comportamentale e di relazioni pubbliche concernenti la materia finanziaria ed assicurativa, e deve essere debitamente certificata.
Sono temporaneamente esonerati dall’aggiornamento professionale i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che si trovano nei casi di:
a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio.
L’esonero, in caso di gravidanza, compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L’esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. Decorso un anno dall’ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell’attività, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto.
Art. 8 – Modulistica, spese e costi dell’attività
La Società si impegna a porre il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nella condizione di operare correttamente, ai sensi delle norme vigenti, mettendo a sua disposizione senza alcun onere presso il domicilio indicato dallo stesso, come previsto dal Regolamento Consob 16190/2007 e dalle relative informazioni fornite all’Albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, così come specificato al successivo articolo 10 del presente contratto, tutto il materiale informativo, contrattuale e promozionale/commerciale previsto dalle leggi, norme, regolamenti, predisposto dalla Società stessa o da altre Società relativamente a prodotti e servizi collocati dalla medesima.
Laddove la fornitura di tale materiale, in parte o in toto, dovesse avvenire mediante strumenti e supporti informatici e/o in forma digitale, si riterrà esaurito quanto definito al primo capoverso se la forma riconosciuta agli atti ed alle sottoscrizioni sarà la medesima della forma del materiale (informatica/digitale;
c.d. “firma digitale”, anche a mezzo di chiavi digitali all’uopo predisposte.
Nel caso in cui le norme, i regolamenti e/o gli usi societari prevedano invece la produzione di documenti in forma cartacea derivanti dalla documentazione precedentemente riportata, si stabilisce che, per i costi sostenuti dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per la produzione fisica di tali documenti, la Società riconoscerà:
a) nel caso di utilizzo di strutture, attrezzature e/o materiali di consumo i cui costi sono già partecipati/sostenuti dalla Società medesima: nulla;
b) nel caso di utilizzo di strutture, attrezzature e/o materiali di consumo di proprietà del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: 0,25 euro per copia documento prodotto.
Nel caso, sempre derivante dalla concessione d’utilizzo di mezzi informatici, in cui sia consentito al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede registrare telematicamente, da terminale proprio o messo a disposizione dalla Società o chi per essa, operazioni ordinate dai clienti, verrà al medesimo riconosciuto un importo pari al 50% dei costi fissi previsti contrattualmente per ogni operazione singola o cumulativa.
Restano a carico del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede le spese inerenti alla apertura e gestione di uffici propri, fatto di cui dovrà dare opportuna comunicazione alla Società. I locali dovranno garantire un minimo decoro inerente la professione svolta e l’immagine della Società, analogamente a quanto previsto al quarto capoverso dell’art. 5 del presente contratto.
Sarà discrezione della Società contribuire alle spese sopra citate, sia una tantum che periodicamente. In particolare, tale ultima pattuizione andrà specificata con apposito allegato al presente contratto, che dovrà contenerne la forma, l’entità, i termini e la durata, ivi inclusa eventuale clausola di tacito rinnovo.
Sarà inoltre discrezione della Società mettere a disposizione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede locali, mobili ed attrezzature propri, per i quali il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede medesimo diverrà conduttore, con modalità, obblighi e responsabilità eventuali che dovranno essere espressamente esposti in apposito allegato al presente contratto.
La Società si impegna a non addebitare al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede spese a qualsiasi titolo sostenute o generate a causa di azioni poste in atto dalla società medesima (es.: spese per organizzazione eventi, sponsorizzazioni, patrocini, etc.), salvo quelle eventualmente ed appositamente pattuite per iscritto.
Inoltre, la Società si impegna a fornire al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede tutto l’appoggio promozionale utile allo svolgimento della propria attività.
Art. 9 – Rapporto con la clientela
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve rispettare le regole di comportamento nei confronti dei clienti e dei potenziali clienti previste dalle norme vigenti, come previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 e descritto nell’allegato 4 al presente contratto.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può esibire o consegnare al cliente unicamente documenti elaborati o prodotti dalla Società in merito a:
- schede di presentazione di prodotti e servizi collocati (KIID o documentazione analoga/equipollente prevista dalle normative vigenti, anche per i prodotti e servizi non eventualmente obbligati);
- proposte di collocamento;
- documenti contrattuali o derivanti da obblighi di legge e/o regolamentari;
- estratti conto e documenti contabili inerenti investimenti e/o altri prodotti e servizi collocati. Nell’ambito della attività di consulenza generica prevista dall’art. 1 del presente contratto, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede potrà rilasciare propri elaborati di studio, realizzati anche attraverso software dedicato fornito dalla Società, dai quali si dovranno evincere chiaramente i criteri e parametri utilizzati e i dati identificativi dell’estensore, oltre a qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile all’investitore per le proprie valutazioni e scelte.
Art. 10 – Comunicazioni ed invio documenti
Il domicilio eletto dalla Società è presso la propria sede legale. Il domicilio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede corrisponde a quello indicato nell’Albo dei consulenti finanziari o, in alternativa e previa esplicita informazione, all’indirizzo comunicato all’Albo medesimo quale luogo di conservazione dei documenti previsti dai Regolamenti Consob vigenti.
Le comunicazioni e gli invii di documenti tra l’azienda ed il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede potranno essere validamente effettuati, con piena liberatoria tra le parti:
a) in forma scritta e cartacea, qualora previsto espressamente dalle norme vigenti o dagli accordi specifici tra le parti previsti dal presente contratto, mediante lettera semplice inviata fisicamente tra le parti agli indirizzi sopra citati, anche in allegato ad altre spedizioni documentali e con i mezzi d’uso, comunque nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 196/2003;
b) in forma scritta e cartacea con invio a mezzo raccomandata R.R., nei casi in cui tale prassi sia esplicitamente prevista dalle norme vigenti;
c) a mezzo PEC, nel caso in cui le norme ne prevedano l’obbligo o le parti ne convengano l’istituzione;
d) a mezzo firma digitale, nel caso in cui le norme ne prevedano l’obbligo o le parti ne convengano l’istituzione;
e) in forma telematica, laddove non sia espressamente richiesta forma scritta e cartacea, sia mediante invio tramite posta elettronica, telefax o altri metodi di comunicazione a distanza, sia attraverso la pubblicazione su portali della Società, intranet/extranet aziendali accessibili al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o altre connessioni, applicazioni o tecnologie messe a disposizione da parte della Società.
Art. 11 – Obbligo di riservatezza
Nello svolgimento della propria attività professionale, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni relative alla clientela nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, ai sensi del D.Lgs 196/2003, nella funzione di incaricato al trattamento dei dati. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si impegna a mantenere riservati i dati inerenti allo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto, i dati relativi all’attività della Società e a non rivelare a terzi ogni informazione relativa agli affari, alle modalità di lavoro, alle procedure utilizzate, alle politiche commerciali e all’organizzazione interna della Società stessa.
Fanno eccezione le segnalazioni di dati a fini informativo-statistici, in forma anonima e disaggregata, alla associazione categoriale di cui il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede risulti essere associato, nonché documenti e relazioni su fatti che implichino la tutela del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nel caso in cui lo statuto della associazione categoriale medesima preveda la rappresentanza e/o tutela dei propri associati.
Art. 12 – Remunerazione
12.1 Origine della remunerazione
Per le prestazioni fornite a vario titolo nell’ambito del presente contratto il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede percepirà, da parte della Società, una remunerazione meglio definita in dettaglio nell’allegato 3.
Tutte le attività poste in essere da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, rivenienti dall’elenco di prodotti, strumenti e servizi compresi nella definizione dell’art. 1 e contenute nell’all. 2, saranno oggetto di remunerazione da parte della Società.
12.2 Advisory
Viene inoltre inclusa l’attività di consulenza generica, definita advisory, consistente nella raccolta dati, studio, valutazione e proposta di soluzioni che tengano conto di cultura, conoscenza, attitudine, propensione al rischio ed esigenze/obiettivi del risparmiatore, in particolare nei seguenti ambiti:
- asset allocation: progetti di portafogli e/o soluzioni d’investimento composite;
- financial planning: pianificazione delle risorse finanziarie del risparmiatore.
Tale attività potrà essere sviluppata sia con clientela potenziale (senza AUM), che con clienti già assistiti da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (con o senza AUM) e potrà consistere in prestazioni intellettuali una tantum o in rapporti a tempo indeterminato fino a revoca. Nel secondo caso, la remunerazione derivante assumerà caratteristica ricorrente.
L’attività di advisory, svolta in armonia con quanto previsto all’art. 1 del presente contratto, sarà remunerata mediante retrocessione, da parte della Società in quanto soggetto percipiente, della percentuale indicata nell’allegato 3 del presente contratto in base alle opzioni esercitate in modo espresso dal cliente tra quelle descritte secondo uno dei seguenti criteri:
a) percentualmente sul patrimonio analizzato/previsto o sull’ammontare dei flussi previsti;
b) a importi fissi per aliquote progressive (anche con eventuale adeguamento al superamento degli scaglioni).
Con riferimento all’art. 9, ultimo capoverso, nella prestazione di advisory il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede potrà utilizzare, oltre agli strumenti realizzati e/o messi a disposizione dalla Società, altri software standardizzati riconosciuti ed in concessione, software originali o applicazioni di proprietà, produrre scritti ed elaborati sottoscritti, dai quali si evinca chiaramente l’origine dell’elaborazione, le fonti dei dati, i metodi utilizzati per i calcoli presentati, le motivazioni ed i principi alla base dei concetti espressi, oltre alle eventuali fonti da cui gli stessi siano tratti, la chiara indicazione della produzione originale derivante da opera intellettuale personale.
12.3 Consulenza con collocamento (MiFID compliant)
Nell’ambito del regime di consulenza con collocamento di beni e/o servizi finanziari, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede percepirà, per lo svolgimento della propria attività, gli emolumenti previsti in dettaglio nell’Allegato 3 del presente contratto.
In particolare, sarà riconosciuta la remunerazione per il collocamento, l’assistenza, la consulenza sia generica che relativa a prodotti e servizi collocati, sia essa derivante da commissioni di sottoscrizione, di gestione o di altra eventuale natura, ivi comprese le convenzioni o pattuizioni generali e/o particolari, anche in merito al comma 1 del presente articolo.
In particolare, è previsto che la remunerazione per l’attività di advisory sia unificata a quella di consulenza con collocamento di risparmio amministrato.
Per quanto concerne l’attività di consulenza con collocamento di risparmio gestito, l’eventuale attività di advisory sarà oggetto di emolumento a sé stante, alternativo alla applicazione eventuale di commissioni a qualsiasi titolo applicate, salvo quelle rivenienti da commissioni di gestione, performance o assimilabili. La scelta del regime di applicazione prescelto (advisory o commissioni) è trasparentemente concordata con il cliente mediante sottoscrizione di opzione contrattuale specifica, anche mediante allegati idonei. La scelta esercitata potrà essere eventualmente modificata nel tempo.
La remunerazione principale ricorrente, derivante dalle commissioni di gestione e/o di altra natura, non comprese nel capoverso precedente, a carico di prodotti e servizi finanziari, è definita “commissione di gestione professionale” e viene ripartita in:
- a) commissione di collocamento;
- b) commissione di consulenza.
Qualora intervenissero variazioni proposte dalla Società preponente che possano modificare negativamente l’ammontare annuo della remunerazione derivante dalla componente a) sopra riportata, in misura pari o superiore al 10% di quanto percepito allo stesso titolo nell’anno precedente (con ulteriore limite nella modifica negativa pari o superiore al 20% in un triennio, a far data dalla prima intervenuta), tale condizione rappresenterà automaticamente messa in preavviso con relativi diritti conseguenti, salvo espressa accettazione da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
L’ammontare definito per la componente b) resta invece non modificabile negativamente tra le parti e qualsiasi variazione unilaterale in tal senso costituirà risoluzione del rapporto con giusta causa a favore della parte subente.
12.3 Modalità della remunerazione
La cadenza di pagamento della remunerazione sarà mensile, salvo che per i prodotti, strumenti o servizi che prevedano addebiti, in capo ai clienti, di frequenza diversa. In tali casi, la cadenza seguirà la medesima frequenza dei prodotti, strumenti o servizi sottostanti.
La stessa verrà calcolata sulle attività realizzate, proposte contrattuali ed operazioni accettate, eseguite, avvalorate dalla Società e/o da chi per essa dal primo all’ultimo giorno del mese (o cadenza diversa, come previsto al precedente capoverso), e liquidate entro il termine massimo del ventisettesimo giorno del mese successivo.
Si conviene di differenziare la remunerazione relativa a prestazioni ed operazioni poste in atto dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede con clientela professionale, come definita dalle normative vigenti. Per tale operatività la Società riconoscerà, con le stesse modalità previste nei commi precedenti e nell’allegato 3 del presente contratto, ammontari pari al 50% degli importi o percentuali ivi previsti.
Art. 13 – Portafoglio
13.1 Cliente
Si definisce cliente qualsiasi soggetto persona fisica, giuridica o sotto qualsiasi altra forma prevista dalle Leggi vigenti che, sottoscrivendo qualunque documento contrattuale proposto a qualsiasi titolo o veste, venga registrato a seguito di accettazione da parte della Società o da chi per essa, ivi compresa la sola prestazione di advisory, come definita nell’art. 12 del presente contratto.
Il cliente potrà essere così procurato dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ed entrerà quindi a far parte del suo portafoglio a pieno titolo ed in via definitiva ed esclusiva, fino alla risoluzione del rapporto tra Società e consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incluse le conseguenze successive, contenute nell’articolo 18 del presente contratto.
Il cliente potrà altresì essere assegnato al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede da parte della Società e farà parte del suo portafoglio a pieno titolo ed in via definitiva ed esclusiva dal momento del ricevimento, da parte della Società, di lettera di accettazione da parte del cliente medesimo. Varranno, nel caso, eventuali clausole a carattere economico derivanti da cessioni/acquisizioni di portafoglio da o verso altri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, anche mediante o dalla Società, per le durate previste al successivo quarto comma del presente articolo. La titolarità vigerà fino alla risoluzione del rapporto tra Società e consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incluse le conseguenze successive, contenute nell’articolo 18 del presente contratto.
Considerato l’aspetto consulenziale e di assistenza derivante dai rapporti generabili nell’ambito della attività professionale svolta, il riconoscimento del cliente in seno al portafoglio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede resiste anche nei periodi in cui il cliente medesimo non abbia attività in essere con la Società (c.d. “clienti a 0”), nella previsione di rapporto nel tempo e sviluppo della clientela afferente al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede quale componente costante della sua attività professionale.
Da quanto sopra discende il diritto, da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, di percepire tutti gli emolumenti generati direttamente o indirettamente dal cliente, derivanti da attività rientrante in quella descritta nell’art. 12 del presente contratto, fatte salve le eccezioni derivanti da quanto previsto nell’art. 4 del presente contratto.
13.2 Portafoglio
Il portafoglio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è formato da qualsiasi attività o passività in capo ai clienti definiti al punto 1 del presente articolo.
Esso rappresenta l’entità del volume d’affari generato dai clienti procurati o riassegnati in capo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, misurato per saldi a valore assoluto alle date di valutazione, secondo le modalità tipiche dei settori facenti parte dell’attività professionale (risparmio amministrato, risparmio gestito, previdenza, assicurazioni, credito, etc.).
13.3 Valorizzazione del portafoglio
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può trasferire parzialmente o totalmente il proprio portafoglio ad altro/altri consulente/i finanziario/i abilitato/i all’offerta fuori sede. In alternativa, il portafoglio può essere riconosciuto economicamente dalla Società in misura totale o parziale.
La base di calcolo è formata da tutti i tipi di commissioni ricorrenti generate dai clienti a qualsiasi titolo e per qualsiasi natura di rapporto instauratosi con la Società o chi per essa ed il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Nello specifico, gli elementi principali che concorrono a definire la valorizzazione del portafoglio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sono:
- commissioni ricorrenti di advisory non su AUM
- commissioni ricorrenti di advisory su AUM
- commissioni ricorrenti di gestione professionale
- commissioni ricorrenti da risparmio amministrato e collocamenti, laddove non ricomprese nelle commissioni ricorrenti di advisory
- commissioni ricorrenti da operazioni bancarie e del credito, laddove non ricomprese nelle commissioni ricorrenti di advisory
- commissioni ricorrenti di collocamento ed incasso di prodotti e servizi assicurativi, laddove non ricomprese nelle commissioni ricorrenti di advisory
- commissioni ricorrenti relative ad altri strumenti finanziari, laddove non ricomprese nelle commissioni ricorrenti di advisory
L’ammontare della valorizzazione del portafoglio viene calcolato moltiplicando i valori rivenienti dalle commissioni sopra descritte ed eventualmente rettificate alla data dello scioglimento del rapporto per 36 (60/72) mensilità.
Nel caso di anzianità del cliente nel portafoglio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di oltre 6 anni con saldo diverso da 00 (zero), al suo controvalore in seno al portafoglio medesimo verrà applicato un coefficiente migliorativo di calcolo pari a 1,10. Inoltre, nel caso in cui il saldo complessivo a valore assoluto del cliente risulti aumentato rispetto a epoca (data inizio rapporto) mediante flussi, esclusa la rivalutazione naturale del portafoglio, di almeno il 100%, con una soglia iniziale minima a epoca di 25.000,00 euro (venticinquemila/00), al suo controvalore in seno al portafoglio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede verrà applicato un coefficiente migliorativo di calcolo pari a 1,10.
Verrò inoltre riconosciuta al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la paternità del portafoglio assicurativo, laddove tale portafoglio superi i tre anni di anzianità media ed un ammontare dei premi annui e/o ricorrenti pari o superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00).
Il diritto alla liquidazione della valorizzazione del portafoglio verrà meno laddove sussista una interruzione del rapporto per giusta causa da parte della Società nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
13.4 Cedibilità del portafoglio
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può cedere parzialmente o totalmente a titolo oneroso il proprio portafoglio, valorizzato al punto precedente. Tale azione può avvenire sia in pendenza di rapporto con la Società, sia a conclusione del rapporto con la medesima. Tale diritto resta valido anche nel caso di scioglimento del rapporto per quiescenza, a patto che lo stesso venga esercitato entro 60 giorni dalla conclusione della relazione professionale.
Al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede viene riconosciuta la facoltà di indicare il/i collega/colleghi ai quali preferenzialmente il portafoglio parziale/totale sarà ceduto, previa accettazione da parte degli stessi. La Società potrà eventualmente opporsi in parte o in toto a tali indicazioni solo per motivi di oggettiva opportunità, entro 15 giorni dalla proposta da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, proponendo la cessione a sé stessa del portafoglio in oggetto (parziale/totale).
In assenza di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede acquirenti, la Società acquisirà il portafoglio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede alle medesime condizioni di cui al punto 3 del presente articolo.
La Società non potrà opporsi all’indicazione del/dei cessionario/i nei casi in cui il/i collega/colleghi indicato/i dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede cedente risulti/risultino a lui legato/i in quanto coniuge o equivalente, oppure da parentela o affinità entro il terzo grado.
Il controvalore della cessione del portafoglio verrà liquidato dalla Società al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede cedente, frazionalmente con cadenza mensile/trimestrale/semestrale per un periodo complessivo di tre/cinque anni.
Il/i consulente/i finanziario/i abilitato/i all’offerta fuori sede cessionario/i potrà/potranno dilazionare il costo a suo carico dell’acquisizione di portafoglio per un periodo analogo (tre/cinque anni).
Il diritto al pagamento della valorizzazione del portafoglio, successivamente allo scioglimento del rapporto, verrà meno nel momento in cui il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede porrà in essere azioni volte alla distrazione del portafoglio medesimo a favore di altro intermediario, a valere per la durata residua prevista.
13.5 Altre remunerazioni inerenti il portafoglio
Eventuali altre forme di remunerazione inerenti il portafoglio quali, a mero titolo d’esempio, commissioni di fidelizzazione o altre forme incentivanti, dovranno avere forma scritta, divenendo ulteriore allegato al presente contratto, e dovranno essere debitamente sottoscritta dalle parti.
Art. 14 – Fiscalità del rapporto
Ai fini fiscali, si dichiara la piena ottemperanza alle norme vigenti. Nel caso in cui i compensi riconosciuti in forza del presente contratto e dei suoi allegati risultino derivanti parzialmente o totalmente da prodotti o prestazioni soggetti ad IVA, gli stessi verranno in egual misura regolarmente assoggettati ad IVA. Nei casi previsti ai sensi dell’art. 10 comma 9 del DPR 633/72, verrà riconosciuta la medesima condizione di esenzione IVA lì definita.
Art. 15 – Trattamento previdenziale
La Società assolverà agli obblighi previdenziali previsti dalle norme vigenti, salvo quanto eventualmente e direttamente a carico del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede in forma autonoma e separata dagli emolumenti percepiti, secondo i seguenti casi e previsioni:
a) versamento obbligatorio esclusivamente ad Enasarco (condizione attuale)
la Società verserà ad Enasarco gli ammontari percentuali stabiliti dall’ente per gli agenti monomandatari, prelevandone il 50% dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
la Società verserà un importo pari all’1% della remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, a qualsiasi titolo generata, ad apposito fondo pensione convenzionato di categoria, prelevando lo 0,50% aggiuntivo dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede medesimo; i prelievi saranno effettuati mensilmente, in occasione della liquidazione degli emolumenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e verranno riversati trimestralmente al fondo sopra specificato;
la Società verserà sul medesimo fondo, con gestione contabile separata, l’Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Si segnalano le opzioni di modifica futura dell’articolo in base alle possibili evoluzioni di percorsi, anche normativi, paralleli al presente documento:
b) versamento obbligatorio ad Enasarco ed alla Cassa Autonoma dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (“Cassa”)
la Società verserà ad Enasarco gli ammontari percentuali stabiliti dall’ente per gli agenti plurimandatari, prelevandone il 50% dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
la Società verserà alla Cassa un ammontare pari al 40%* di quello versato ad Enasarco, oltre al 100% della percentuale totale prevista relativamente agli emolumenti non soggetti a versamento Enasarco, prelevandone il 50% dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, con modalità e tempistiche di prelievo e versamento analoghe;
la Società verserà inoltre alla Cassa un importo pari all’1% della remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, a qualsiasi titolo generata, prelevando lo 0,50% aggiuntivo dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede medesimo; i prelievi e versamenti saranno effettuati con modalità e tempistiche analoghe; (i prelievi saranno effettuati mensilmente, in occasione della liquidazione degli emolumenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e verranno riversati trimestralmente al fondo sopra specificato;)
la Società verserà sul medesimo fondo, con gestione contabile separata, l’Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
c) versamento obbligatorio alla Cassa Autonoma dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
la Società verserà alla Cassa gli ammontari percentuali stabiliti dalla medesima derivanti dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, a qualsiasi titolo generata, con la frequenza e le modalità previste in sede di istituzione della medesima, prelevandone il 50% dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede medesimo;
la Società verserà alla medesima Cassa, con gestione contabile separata, l’Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
Art. 16 – Facoltà di ispezione
In ossequio agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché in considerazione degli obblighi di vigilanza e controllo, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede consente alla Società, attraverso propri incaricati, di effettuare ogni attività di verifica e controllo sulla documentazione a qualsiasi titolo tenuta ai sensi dell’art. 109 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede garantisce, anche in base alle disposizioni regolamentari interne della Società, piena e sollecita collaborazione in merito rilasciando eventualmente copia dei documenti richiesti.
Ove il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non fosse in grado di rendere possibile la verifica dovrà comunicarlo senza indugio, indicando anche la data e le modalità della sua disponibilità.
Resta inteso che la Società ha facoltà di effettuare controlli e verifiche inerenti l’attività professionale svolta dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede anche direttamente verso la clientela. Tali eventuali iniziative saranno, ove possibile, coordinate con il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e, in ogni caso, lo stesso ne verrà preventivamente messo a conoscenza.
Art. 17 – Norme Generali
Il presente contratto rappresenta lo standard per la categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che rimane liberamente migliorabile a favore del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Inoltre annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione, prassi, etc., intervenuta e pendente tra le parti anche in via di novazione e assorbimento.
Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del presente contratto deve rivestire esclusivamente la forma scritta ai fini della prova.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni in materia di agenzia di cui all’art. 1742 e ss. C.C., alle disposizioni di cui al D.Lgs N. 58/98 e i relativi regolamenti di attuazione, alle norme di Banca d’Italia vigente in materia, nonché le procedure interne.
Le parti escludono espressamente l’applicabilità al rapporto di cui al Contratto dell’Accordo Economico Collettivo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida, la stessa non comporterà l’invalidità della restante parte del presente contratto, che continuerà ad avere piena efficacia.
Art. 18 – Termine del rapporto 18.1 Preavviso
Il contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e potrà essere risolto da ciascuna delle parti dandone preavviso all’altra, tramite PEC o, in assenza della stessa, a mezzo raccomandata A.R. agli indirizzi riferibili all’art. 10 del presente contratto, entro i termini di seguito riportati.
In caso di risoluzione del rapporto da parte della Società, i termini di preavviso sono così definiti:
a) 150 giorni per contratti di durata da 0 a 5 anni (ore 24.00 del 150° giorno dalla comunicazione);
b) 180 giorni per contratti di durata superiore ai 5 anni (ore 24.00 del 180° giorno dalla comunicazione).
In caso di risoluzione del rapporto da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, lo stesso dovrà darne comunicazione alla Società con un preavviso di 90 giorni (ore 24.00 del 90° giorno dalla comunicazione). Qualora la risoluzione del rapporto sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco o INPS, al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non sarà fatto obbligo di svolgere il preavviso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso entro
30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, senza obbligo di corrispondere l’Indennità Sostitutiva di Preavviso (I.S.P.).
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine al rapporto, con effetto immediato o differito, ma con preavviso inferiore al periodo previsto, essa dovrà corrispondere all'altra parte l’Indennità Sostitutiva di Preavviso (I.S.P.) a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso non osservati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede avrà facoltà di optare per il conteggio della media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il computo citato si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del presente contratto, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.
18.2 Accantonamento di Fine Rapporto (AFR)
La Società è tenuta ad accantonare annualmente presso la gestione contabile separata, così come definita dall’art. 15, una somma rapportata alla remunerazione corrisposta a qualsiasi titolo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto dell’importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente.
Le aliquote vengono così definite:
4% sulle somme corrisposte fino a 20.000,00 euro/anno;
2% sulla quota delle somme corrisposte tra 20.000,01 e 30.000,01 euro/anno; 1% sulla quota delle somme corrisposte oltre 30.000,01 euro/anno.
All’atto della cessazione del rapporto, da qualunque causa determinata e per iniziativa dell’una o dell’altra parte, al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede spettano tutte le somme accantonate presso la gestione contabile separata così come definita dall’art. 15, comprensive degli interessi maturati. Importi e aliquote potranno essere modificati nel caso di una realizzazione della Cassa autonoma e relativi
regolamenti (rif. art. 15). Restano incluse nell’obbligo di versamento le somme maturate nell’anno della risoluzione del rapporto e non ancora versate nella Cassa autonoma (rif. Art. 15).
Le somme accantonate rispondono principalmente ad un criterio di equità e vengono riconosciute al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede anche se non vi è stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato.
18.3 Indennità di Cessazione del Rapporto (ICR)
A. Se il presente contratto si scioglie ad iniziativa della Società per fatto non imputabile al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, sarà corrisposta dalla Società un’indennità di cessazione del rapporto, da calcolarsi sulle somme corrisposte a qualsiasi titolo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Tali condizioni saranno dovute anche nel caso in cui lo scioglimento dovesse avvenire ad opera del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per fatto imputabile alla Società.
L’indennità di cessazione del rapporto è così calcolata:
4% sulle somme maturate nei primi tre anni di rapporto;
4,50% sulle somme maturate dal quarto al sesto anno;
5% sulle somme maturate negli anni successivi. L’indennità di cessazione del rapporto sarà corrisposta anche:
- in caso di dimissioni del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dovute a circostanze quali l’età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
- in caso di cancellazione dall’Albo dei consulenti finanziari per almeno due anni o per conseguimento delle pensione di vecchiaia INPS e/o Enasarco. Tale indennità sarà altresì corrisposta se all’atto della sottoscrizione del presente contratto il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede usufruisse già della pensione di vecchiaia INPS e/o Enasarco;
- in caso di decesso; l’indennità predetta verrà comunque corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
B. Se il presente contratto si scioglie ad iniziativa del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per fatto non imputabile alla Società, l’indennità di cessazione del rapporto corrisposta dalla Società è così calcolata:
1% sulle somme maturate nei primi tre anni di rapporto;
1,50% sulle somme maturate dal quarto al sesto anno;
2% sulle somme maturate negli anni successivi.
Le somme accantonate a titolo di indennità di cessazione del rapporto rispondono principalmente ad un criterio di equità e vengono riconosciute al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede anche se non vi è stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato.
18.4 Indennità di creazione di valore (ICV)
In aggiunta a quanto disposto al capo A per l’indennità di cessazione del rapporto, al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sarà corrisposta una ulteriore indennità denominata di creazione di valore qualora:
- abbia sensibilmente sviluppato gli affari esistenti e la Società riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
e
- l’importo complessivo dell’Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) e l’Indennità di Cessazione del Rapporto (ICR) sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 del Codice Civile.
L’indennità di creazione di valore aggiuntiva spetta, in presenza delle condizioni sopra indicate, in misura non superiore alla differenza tra la somma dell’Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) e l’Indennità di Cessazione del Rapporto (ICR) ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 del Codice Civile.
L’indennità è altresì dovuta anche se il rapporto cessa per morte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e verrà erogata agli eredi.
Al fine del computo di tale indennità, verrà calcolata la percentuale di incremento delle provvigioni portando a confronto il volume delle provvigioni all’inizio del rapporto lavorativo (valore iniziale) con il volume delle provvigioni al termine del rapporto (valore finale), secondo i seguenti criteri:
Durata del rapporto | Valore iniziale | Valore finale |
Da 0 a 3 anni | Volume delle provvigioni dei primi 4 trimestri | Volume delle provvigioni degli ultimi 4 trimestri |
Dal 4° al 6° anno | Media annua delle provvigioni dei primi 8 trimestri | Media annua delle provvigioni degli ultimi 8 trimestri |
Dal 7° al 9° anno | Media annua delle provvigioni dei primi 12 trimestri | Media annua delle provvigioni degli ultimi 12 trimestri |
Dal 10° al 11° anno | Media annua delle provvigioni dei primi 16 trimestri | Media annua delle provvigioni degli ultimi 16 trimestri |
Oltre il 12° anno | Media annua delle provvigioni dei primi 20 trimestri | Media annua delle provvigioni degli ultimi 20 trimestri |
Per omogeneizzare i dati relativi al valore iniziale ed a quello finale, il valore iniziale riferito a qualunque delle ipotesi contenute nella sopra indicata tabella verrà rivalutato applicando i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro.
In base alla durata del rapporto e alla percentuale di incremento delle provvigioni ottenuta secondo i criteri precedentemente descritti, l’indennità di creazione di valore sarà pari ad una percentuale di indennità rispetto al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 del Codice Civile così come riportate nella seguente tabella:
Durata del rapporto | Percentuale (%) di incremento delle provvigioni | Percentuale (%) di indennità rispetto al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 del Codice Civile |
Fino a 12 mesi | Da 0 a 5% | |
Da 5% a 30% | 25% | |
Da 30 a 60% | 30% | |
Da 60% a 150% | 40% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 12 a 24 mesi | Fino a 30% | 30% |
Da 30 a 60% | 35% | |
Da 60 a 150% | 40% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 24 a 36 mesi | Fino a 30% | 35% |
Da 30 a 60% | 40% | |
Da 60 a 150% | 45% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 36 a 48 mesi | Fino a 30% | 40% |
Da 30 a 60% | 45% | |
Da 60 a 150% | 50% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 48 a 60 mesi | Fino a 30% | 45% |
Da 30 a 60% | 50% | |
Da 60 a 150% | 55% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 60 mesi in avanti | Fino a 30% | 50% |
Da 30 a 60% | 55% | |
Da 60 a 150% | 60% | |
Oltre il 150% | 100% |
Art. 19 – Clausole finali
Ciascuna parte può risolvere il presente Contratto con effetto immediato a mezzo PEC, in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione. In caso non vi sia obbligo legale di possesso di tale strumento da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e lo stesso ne sia sprovvisto, la comunicazione inerente dovrà avvenire a mezzo raccomandata A.R. inviata agli indirizzi riferiti all’art. 10 del presente contratto. Le Parti convengono di considerare giusta causa di risoluzione qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto su una base di fiducia reciproca o altre circostanze che possano pregiudicare il buon nome della Società o del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede od ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.
La Società potrà comunicare a tutti gli interessati ed in particolare alla Clientela assistita dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che, a partire da una certa data, il rapporto corrente è in via di risoluzione. Nessuna remunerazione sarà riconosciuta al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dalla data della cessazione, relativamente ad operazioni effettuate posteriormente a tale data da clienti che erano assistiti dallo stesso consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nel periodo del suo rapporto con la Società.
Con la cessazione del presente contratto al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sarà vietato l’utilizzo in qualsiasi modo del nome e del materiale della Società e in particolare dovrà restituire presso la sede della Società tutto il materiale di proprietà, gli elenchi dei clienti, i prospetti informativi, la modulistica - ivi compresa la dichiarazione di cui all’art. 96, del Regolamento Consob 11522/98 e successive modifiche e qualsiasi documento in genere che possa costituire credenziale della Società per il contatto od il rapporto con la clientela. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dà la propria disponibilità a presentare i clienti al/ai colleghi subentranti fino alla data di risoluzione del rapporto.
ALLEGATO 1 – Appendice/Glossario
Le definizioni contenute nel presente allegato si riferiscono alle fonti normative ed ai termini utilizzati nel contratto di cui fa parte, per l’eventuale senso e rilievo attinente.
APPENDICE: PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID), Direttiva 2006/73/CE di secondo livello, relativa ai requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento.
In particolare, riferimento agli artt. 4 e 23
Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Mifid II)
Legge 6 febbraio 2007, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006".
In particolare, riferimento all’art. 10
Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE "
Codice civile
In particolare, riferimento agli artt. 1742, 1743, 1749, 1750, 1751, 2094, 2599
D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico della Finanza e successive modifiche: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
In particolare, riferimento all’art. 31 – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010 e n. 18210 del 9
maggio 2012.
In particolare, riferimento al Libro VIII - Albo e attività dei promotori finanziari
Legge 28 dicembre 2005, n. 262: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari aggiornata con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 141 del 13.8.2010
In particolare, riferimento al Capo III del Titolo II - Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria
Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell’11 novembre 1998, n. 472 e successivamente modificato con decreto n. 140 del 12 aprile 2000 e decreto n. 140 dell’8 luglio 2010
Provvedimento Banca d’Italia del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari
Norma internazionale UNI ISO 22222/2008 Pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale (personal financial planners)
Direttiva 2009/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (UCITS IV) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Titolo I, capo IV (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
D.P.R. n. 633/1972 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, riferimento all’art. 10, comma 1, numero 9)
Regolamento delle attività istituzionali Enasarco approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010 n. 95 e del 04 maggio 2011 n. 35, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2011) che disciplina il funzionamento della Fondazione
GLOSSARIO
Agente collegato/tied agent: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari; (art. 4 c. 25 Direttiva 2004/39/CE).
Asset allocation: ripartizione di un patrimonio in differenti tipologie di asset class e valute disponibili (azioni, obbligazioni, liquidità, immobili, etc.); è definita strategica, se predisposta in funzione di obiettivi di lungo periodo, tattica quando mira ad obiettivi di più breve periodo. Il peso delle differenti asset class e valute dipende dal profilo di rischio-rendimento dell'investitore.
AUM: Asset Under Management, ovvero “patrimonio gestito”, inteso come qualsiasi tipologia di investimento formante il patrimonio conferito all’intermediario da parte del cliente attraverso il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Cliente professionale: un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume.
Cliente retail: persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori e che non possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Al cliente retail vengono applicate specifiche tutele da parte della normativa.
Consulenza in materia di investimenti: prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
Contratti assicurativi standardizzati: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione.
Enasarco: la Fondazione Enasarco provvede alla previdenza e all’assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio. Le prestazioni previdenziali garantite dalla Fondazione sono integrative rispetto a quelle fornite dal “primo pilastro” Inps.
Exchange-traded funds (ETF):
Fondi comuni di investimento (vedi) che replicano l’andamento di un determinato indice di borsa o di valori trattati sui mercati finanziari; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (vedi anche: Exchange-traded commodities, ETC).
Financial Planning: processo di pianificazione finanziaria progettato dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per consentire al risparmiatore di raggiungere i propri obiettivi finanziari personali.
Fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni, anche continuative, di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti ed in autonomia dai medesimi. Può avere tipicamente forma aperta o chiusa.
Gestioni di patrimoni mobiliari: Servizi svolti dagli intermediari autorizzati ai sensi del Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria (banche, SIM, SGR e altri soggetti abilitati), volti a gestire patrimoni mobiliari sia di singoli individui o istituzioni (gestione di portafogli), sia di OICR (gestione collettiva del risparmio).
Imprese di investimento: le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie.
Impresa di investimento comunitaria: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario, diverso dall'Italia.
Impresa di investimento extracomunitaria: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario.
KIID: documento destinato agli investitori contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento. Ha lo scopo di migliorare la qualità delle informazioni fornite ai consumatori al momento dell'analisi degli investimenti attraverso informazioni brevi, comparabili e standardizzate.
Offerta fuori sede: promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento e la promozione e il collocamento presso il pubblico di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.
OICR - Organismi di investimento collettivo del risparmio: i fondi comuni di investimento e le Sicav; sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.
OICR armonizzati: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione.
OICR comunitari: gli OICR costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia.
OICR extracomunitari: gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all'UE.
PEC (posta elettronica certificata): è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Attraverso i protocolli di sicurezza utilizzati, la Pec è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
Prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2 del codice delle assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209.
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
R.U.I. - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi: contiene tutti i dati dei soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia. Il RUI è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
Servizio di collocamento: consiste nello svolgimento, da parte dell'intermediario, dell'incarico di promuovere presso il pubblico la sottoscrizione o la vendita di strumenti finanziari per conto del soggetto emittente tali strumenti.
SGR - società di gestione del risparmio: sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
SICAV - Società di investimento a capitale variabile: sono società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia o in un altro stato, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni. Possono essere armonizzate o non armonizzate UE.
Sim (Società di intermediazione mobiliare): imprese – diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del Testo unico bancario – autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento ai sensi del Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria. Per servizi e attività di investimento si intendono le seguenti attività aventi per oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio; l’esecuzione di ordini per conto dei clienti; il collocamento; la gestione di portafogli; la ricezione e trasmissione di ordini; la consulenza in materia di investimenti; la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.
Società di gestione armonizzate: le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro della Comunità europea diverso dall’Italia, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Strumenti derivati: attività finanziarie il cui valore è determinato da quello di altri titoli scambiati sul mercato. Tra gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati si ricordano i futures e le opzioni. Tra quelli scambiati sui mercati over-the-counter si ricordano gli swap e i contratti forward.
Strumenti finanziari
Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti
Tacito rinnovo: è una clausola inserita in alcuni contratti che prevede il rinnovo automatico dello stesso alla fine di un determinato periodo, alle medesime condizioni. In caso di tale clausola è necessario dare disdetta per annullare il rinnovo automatico secondo le tempistiche e le modalità sottoscritte dal contraente.
Valore mobiliare: ogni tipo di documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi d'investimento italiani ed esteri di certificati che rappresentino crediti o interessi o di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, o documenti comunque idonei a conferire diritti di acquisto di detti valori. Ad esempio titoli di Stato, obbligazioni ordinarie e convertibili, azioni, quote di risparmio, warrant e diritti di opzione, quote di fondi comuni mobiliari.
ALLEGATO 2 – Elenco di dettaglio prodotti e servizi
(a cura della Società preponente)
ALLEGATO 3 – Dettaglio remunerazione e tabelle relative
Premessa
Patrimonio: | (in euro) | Da 1.000.000 | Da 3.000.000 | ||||
a 3.000.000 | a 10.000.000 | ||||||
attuale | potenziale | | Da 0 a 500.000 | Da 500.000 a 1.000.000 | Oltre 10.000.000 | ||
0 ÷ 250.000 | 0,50% | 0,35% | 0,25% | 0,15% | 0,05% | ||
250.000 ÷ 500.000 | 0,40% | 0,35% | 0,25% | 0,15% | 0,05% | ||
500.000 ÷ 1.000.000 | 0,35% | 0,25% | 0,15% | 0,05% | |||
1.000.000÷3.000.000 | 0,25% | 0,15% | 0,05% | ||||
3.000.000÷10.000.000 | 0,15% | 0,05% | |||||
Oltre 10.000.000 | 0,05% |
Gli ammontari utilizzabili quali basi di calcolo sono a valore assoluto. Pertanto tutte le operazioni a credito e a debito saranno a segno unificato e quindi sommate quale “giro d’affari” del cliente, sia immediato che previsionale, anche ai fini della valorizzazione del portafoglio.
3.1 CONSULENZA GENERICA – ADVISORY | %CF | |
A) CLIENTELA SENZA AUM | Tabella 1 – attività comprese: 1) ASSET ALLOCATION Definizione emolumento: a) percentualmente sul patrimonio analizzato/previsto; b) a importi fissi per aliquote progressive (anche con eventuale adeguamento al superamento degli scaglioni). 2) FINANCIAL PLANNING Definizione emolumento: c) percentualmente su ammontare flussi previsti; d) a importi fissi per aliquote progressive (anche con eventuale adeguamento al superamento degli scaglioni). | |
Commissione di advisory su: - Progetti - Assets extra- management | ||
66 | ||
B) CLIENTELA CON AUM | Tabella 2 – attività comprese: 1) ASSET ALLOCATION Definizione emolumento: e) percentualmente sul patrimonio analizzato/previsto; f) a importi fissi per aliquote progressive (anche con eventuale adeguamento al superamento degli scaglioni). 2) FINANCIAL PLANNING | |
Commissione di advisory su: - servizi e prodotti bancari* - risparmio amministrato# | 66 |
- risparmio gestito# - fondi speculativi# - previdenza# - prodotti e servizi assicurativi - altri prodotti e servizi finanziari - altro. | Definizione emolumento: g) percentualmente su ammontare flussi previsti; h) a importi fissi per aliquote progressive (anche con eventuale adeguamento al superamento degli scaglioni). | |
La commissione di advisory è alternativa a commissioni front fee o no load. | ||
* le percentuali previste nella tab. 2 saranno calcolate sul 50% dei controvalori relativi a servizi e prodotti bancari a valore assoluto. # La Società procederà ad un accredito proporzionale a favore del cliente in relazione a commissioni non liquidate, come da punto 3.2 successivo |
3.2 COMMISSIONI FRONT FEE E NO LOAD | (alternative ad Advisory) | |
%CF | ||
3.2.1 | Risparmio amministrato: a commissione per operazione a forfait e su convenzione | 66% delle commissioni pagate dal cliente |
3.2.2 | Risparmio gestito: front fee anticipazione no load (tunnel d’uscita commissionale) | 66% 1% ctv netto versato |
3.2.3 | Prodotti e servizi assicurativi – collocamento Basi = medie retrocessioni lorde da Compagnie a Società, da convenzioni nazionali, per ramo e settore, comprese unit linked o altri prodotti a contenuto finanziario | 66% delle commissioni riconosciute dalle compagnie assicurative |
3.2.4 | Prodotti e servizi assicurativi – incasso premi successivi: incasso premi ramo vita incasso altri premi o versamenti successivi (base: retrocessione lorda da Compagnie a Società) | 66% del 5% vp 66% della retrocessione |
Patrimonio: (in euro) potenziale attuale | Da 0 a 500.000 | Da 500.000 a 1.000.000 | Da 1.000.000 a 3.000.000 | Da 3.000.000 a 10.000.000 | Oltre 10.000.000 |
0 ÷ 250.000 | 1,00% | 0,70% | 0,50% | 0,30% | 0,10% |
250.000 ÷ 500.000 | 0,80% | 0,70% | 0,50% | 0,30% | 0,10% |
500.000 ÷ 1.000.000 | 0,70% | 0,50% | 0,30% | 0,10% | |
1.000.000÷3.000.000 | 0,50% | 0,30% | 0,10% | ||
3.000.000÷10.000.000 | 0,30% | 0,10% | |||
Oltre 10.000.000 | 0,10% |
3.2.5 | Altri strumenti finanziari: a. fondi speculativi: - commissioni front fee - commissioni no load b. emissioni obbligazionarie di Gruppo/terzi: (base : retrocessione lorda riconosciuta a Società) c. altro (da calcolarsi su retrocessioni o basi spese) | 66% 1% ctv netto versato 66% 66% |
3.2.6 | Rapporti, prodotti e servizi bancari (c/deposito, x/x, xxxxxxxxxx) x. xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx (x xxxxxx tenuta conto?) - giacenza/canone tenuta conto x. xxxxx deposito – apertura (anche da rinnovo) c. altri prodotti di raccolta d. affidamenti e mutui - apertura - continuing (variabile in base a tassi applicati) | 50 euro % spese tenuta c/c* 0,10% ctv 0,10% ctv o forfait 20% spese accensione o 0,10% ctv medie |
e. leasing, factoring ed altre operazioni di finanziamento - apertura - continuing | 20% spese accensione o 0,10% ctv medie |
3.3 CONSULENZA CON COLLOCAMENTO | |||||||||
3.3.1 | Risparmio liquidità: | gestito, nella | parte | relativa | a | strumenti | monetari/di | percentuale riservata al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: | |
Commissione di gestione professionale totale Di cui eventualmente identificabili: d. commissione di collocamento e. commissione di consulenza | 0,27% | ||||||||
0,05% | |||||||||
0,22% | |||||||||
3.3.2 | Risparmio gestito, comprendente fondi di diritto italiano, sicav ed altri strumenti armonizzati UE, fondi pensione: | percentuale riservata al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: |
Commissione di gestione professionale totale Di cui eventualmente identificabili: f. commissione di collocamento g. commissione di consulenza | 0,75% | |
0,10% | ||
0,65% |
Allegato 4 – Comunicazione informativa unificata Regole di comportamento
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera in maniera autonoma sotto la piena e incondizionata responsabilità della Società medesima.
PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi del Reg. Consob 16190/2007, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Reg. Consob 16190/2007;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’articolo 40 del Reg. Consob 16190/2007. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria;
c) gli obiettivi di investimento;
e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.
Società consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Nota metodologica: il presente allegato trae spunto dal Codice Deontologico Anasf, ma non lo sostituisce, rimanendo parte contrattuale indipendente.
All. 5 - Basi deontologiche di autodisciplina
PRINCIPI GENERALI
1) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede pone l’interesse pubblico al di sopra del proprio interesse.
2) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente documento e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti contrari ai contenuti dello stesso.
3) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione deve darne comunicazione all’Autorità o all’Organismo di vigilanza competente.
REGOLE DI CONDOTTA
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede segue i dettami delle normative e dei regolamenti europei e nazionali, in particolare della Direttiva 2004/39/CE e altre norme da essa derivanti, sue eventuali variazioni, adeguamenti e rivisitazioni, del D.Lgs 58/98 TUF e sue successive variazioni, dei Regolamenti Consob inerenti gli ambiti di attività svolta, del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e istituzionali, garantendo, per quanto di sua competenza, i diritti rivenienti dalla applicazione del D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy.
Dovere di diligenza
1) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.
2) Nello svolgimento della sua attività il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede persegue standard di alta professionalità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell’esercizio della professione.
3) Per garantirsi i necessari livelli di competenza, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, anche integrando le iniziative assunte dall’intermediario abilitato per cui opera.
Dovere di correttezza
Il comportamento del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è sempre conforme a elevati standard di correttezza professionale, anche quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.
Dovere di trasparenza
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
RAPPORTI CON I CLIENTI
1) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede persegue l’interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.
2) Non sono giustificati comportamenti contrari all’interesse della clientela da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se suggeriti o sollecitati dall’intermediario per cui opera.
3) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ha l’obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati e si astiene da affermazioni fuorvianti quali, ad esempio, quelle sui risultati futuri dell’investimento.
4) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede presta consulenza ed assistenza continuativa al cliente. E’ disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove operazioni.
5) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non accoglie richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.
RAPPORTI CON L’INTERMEDIARIO ABILITATO
1) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede svolge la propria attività nell’interesse dell’intermediario abilitato per il quale opera con efficienza e leale collaborazione.
2) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con l’intermediario per il quale ha operato.
3) Il dovere del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di operare nell’interesse dell’intermediario incontra il limite dell’interesse del cliente. Pertanto il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dall’intermediario, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.
4) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non accoglie le richieste dell’intermediario per cui opera in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
1) Nei rapporti con i colleghi della propria rete, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si comporta con spirito di lealtà e solidarietà.
2) Pur all’interno di un rapporto di concorrenza, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si comporta con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi operanti con altri intermediari, in particolar modo nell’ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e di reclutamento di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, potenziali o già attivi.
3) I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che svolgono attività di tutor verso aspiranti consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o di coordinamento ed assistenza verso altri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti a osservare con particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i tirocinanti da essi coadiuvati e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme deontologiche.
4) I doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che venisse a conoscenza di comportamenti di altri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in grave contrasto con l’interesse del cliente o comunque con le norme del presente Codice deontologico.
RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO
1) Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede considera le Autorità di vigilanza, e in particolare Consob ed APF, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede favorisce, e comunque non ostacola, l’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Consob. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.