Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
R.C. Professione
Condizioni Generali
Il presente documento contenente:
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Indice
Area Riservata pag. 2
1 - Condizioni Generali di Assicurazione pag. 3
2 - Norme comuni che regolano le attività professionali pag. 8
RC PROFESSIONE
3 - Condizioni Particolari pag. 10
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AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
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RC PROFESSIONE
1 - Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la rata di premio siano stati pagati. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa.
Art. 4 - Regolazione del premio
1. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza. Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando il premio minimo di regolazione stabilito in polizza.
A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l’indicazione:
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• del volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA);
• degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
2. Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati,
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relativamente ai sinistri denunciati nell’annualità per la quale resta in sospeso la regolazione premio e non ancora indennizzati, l’Impresa applicherà, oltre agli scoperti e/o franchigie già previste in polizza, una:
• franchigia assoluta di Euro 5.000 nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati;
• franchigia assoluta di Euro 10.000 decorso il 30° giorno come previsto dal punto che precede.
L’adempimento all’obbligazione prevista per la comunicazione dei dati ancorché tardiva esclude l’applicazione della penale sui sinistri non ancora indennizzati.
3. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:
• qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l’Impresa restituirà l’importo dovuto al netto delle imposte versate, fermo il premio minimo di regolazione indicato in polizza.
• nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell’Impresa il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.
In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.
Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l’Impresa, trascorso tale termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio anticipato di polizza stabilito per l’annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri denunciati nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:
• il premio anticipato di polizza in via provvisoria e
• la somma del premio anticipato di polizza in via provvisoria e l’importo risultante a credito dell’Impresa per effetto della regolazione del premio.
4. Qualora all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato di polizza, tale premio viene rettificato dall’Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell’ultimo premio consuntivo.
Il mancato pagamento del premio anticipato di polizza stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione e forma delle comunicazioni
RC PROFESSIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto, per essere valide, debbono essere fatte per iscritto, a mezzo telex, telefax o raccomandata alla Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Impresa.
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Art. 6 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art 1898 C.C.).
Art. 7 - Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio tale che, se conosciuta all’atto della stipula, avrebbe comportato una riduzione di premio, l’Impresa è tenuta a ridurre il premio a partire dalla prima rata di premio successiva di almeno 30 giorni alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto, tramite lettera raccomandata, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione dell’Impresa, Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 9 - Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata a/r, telex o telefax.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 10 - Casi di cessazione dell’assicurazione
L’Assicurato perde ogni diritto derivantegli dalla presente polizza nei casi di:
a) comportamento doloso dell’Assicurato stesso;
b) sospensione o radiazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, ove previsto;
c) morte dell’Assicurato.
RC PROFESSIONE
Qualora l’Assicurato sia uno Studio Associato, l’assicurazione cessa limitatamente al Socio in relazione al quale si verifichi una delle ipotesi di cui sopra.
Qualora l’Assicurato sia una Società, l’assicurazione cessa con lo scioglimento, fusione e/o incorporazione oppure nel caso di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali.
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Art. 11 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata nei termini e nei modi di cui al successivo art. 12, l’assicurazione si intende prorogata per un anno.
Art. 12 - Rescindibilità annuale
La presente polizza, se stipulata per durata poliennale, potrà essere disdetta dall’Impresa o dal Contraente ad ogni scadenza anniversaria, a mezzo raccomandata a.r., telex o telefax, con preavviso non inferiore a 30 giorni.
Art. 13 - Responsabilità in solido
Resta stabilito fra le parti che in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Impresa risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, con esclusione di quella parte di danno che dovesse ricadere sull’Assicurato in forza del vincolo di solidarietà.
Art. 14 - Studio Associato
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, si intendono assicurati, per l’esercizio della professione rispettivamente dichiarata in polizza, tutti e solamente i nominativi indicati in polizza, purché siano iscritti ai relativi Albi Professionali, ove previsti.
Il massimale riportato sul frontespizio di polizza rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell’Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più nominativi assicurati con la presente polizza; lo stesso vale per gli eventuali sottolimiti previsti da specifiche disposizioni contrattuali, ove il sinistro concerna dette ipotesi.
La garanzia è operante esclusivamente per le attività svolte nell’ambito dello Studio Associato, con esclusione quindi di qualsiasi eventuale attività svolta a titolo personale dai singoli assicurati al di fuori dell’ambito dello Studio; pertanto, ai fini e per gli effetti derivanti dall’art. 4 delle Condizioni generali d’assicurazione, il Contraente sarà tenuto a comunicare esclusivamente gli introiti realizzati dai professionisti assicurati nell’ambito dello Studio Associato.
Art. 15 - Validità territoriale
La garanzia RCT è valida per i comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei Paesi dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di X.Xxxxxx.
Con apposito patto speciale la validità della garanzia RCT può essere estesa anche al territorio di altri Paesi.
RC PROFESSIONE
La limitazione territoriale avanti descritta non si applica in occasione di viaggi, anche dei dipendenti, all’estero per trattative e conduzione di affari per conto dell’Assicurato.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato/Contraente.
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Art. 17 - Foro competente e mediazione obbligatoria
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza.
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
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Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
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2 - Norme comuni che regolano le attività professionali
Art. 19 - Inizio e termine della garanzia e sostituzione di xxxxxxx
La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione e da questi denunciate all’Impresa nel medesimo periodo, purché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non anteriormente alla data di retroattività specificata sul frontespizio di polizza.
Qualora non sia stata riportata alcuna data, la stessa coinciderà con la data di effetto della presente assicurazione.
Ove la presente polizza ne sostituisca altra stipulata con l’Impresa, è escluso qualsiasi cumulo di garanzie; pertanto, in caso di sinistro che rientri nell’ambito di copertura di ambedue le polizze, si applicheranno esclusivamente le disposizioni del presente contratto.
Art. 20 - Persone non considerate nel novero dei terzi
Non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i collaboratori, dipendenti e praticanti – e chi si trovi con costoro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell’Assicurato, compresi, quando gli Assicurati facciano parte di uno Studio Associato, i Soci e/o gli Associati medesimi;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le Società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato, o le persone indicate alla lettera a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
e) quando l’Assicurato/Contraente non è una persona fisica, i Soci a responsabilità illimitata, i legali rappresentanti, gli amministratori nonché le persone che si trovino con i predetti nei rapporti di cui alla lettera a).
Art. 21 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Premesso che l’assicurazione non vale per l’esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto, l’assicurazione non vale altresì:
a) se al tempo dell’esplicazione dell’attività professionale cui si riferisce la richiesta, l’Assicurato non era iscritto all’Albo istituito per legge, ove previsto;
RC PROFESSIONE
b) per la responsabilità derivante da condotta contraria all’ordine pubblico o contraria alle leggi, decreti o regolamenti che disciplinano la professione;
c) per le responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
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d) per le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
e) per le sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all’Assicurato;
f) per le sanzioni pecuniarie per le quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
g) per il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso;
h) per i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
i) per l’inosservanza delle norme sulla “Privacy” per il trattamento e la tutela dei dati personali;
j) per i danni causati o subiti dalle cose di proprietà dell’Assicurato/Contraente od allo stesso in consegna e custodia o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, nonché per i danni da furto o da incendio;
k) per le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare B);
l) per i danni derivanti da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
m) per i danni conseguenti alla proprietà e/o conduzione dei locali costituenti l’agenzia e/o uffici, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare E, nonché di immobili in genere;
n) per i danni derivanti da mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date e delle valute;
o) per i danni derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati dall’Assicurato e realizzato o adattato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
p) per le ipotesi disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive se non espressamente richiamate nel frontespizio di polizza;
q) da furto, xxxxxxx, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
r) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.
Inoltre l’assicurazione non comprende i danni:
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
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• da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa, nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
• da campi elettromagnetici.
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3 - Condizioni Particolari
(sempre operanti)
A. Colpa grave dell’Assicurato e dolo dei dipendenti
L’Impresa risponde altresì dei danni cagionati con colpa grave dall’Assicurato/Contraente, oppure con dolo o colpa grave dai dipendenti e/o collaboratori, dei quali l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge, ferma in ogni caso l’esclusione di cui alla lettera d) dell’art. 21 – Xxxxxx esclusi.
B. Interruzione e sospensione di attività
L’assicurazione comprende altresì, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 21 lettera k), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo e detraendo lo scoperto e/o franchigia indicati in polizza.
C. gestione delle vertenze di danno e spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
D. Arbitrato
In caso di disaccordo sull’operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto il rimborso, ad un Collegio di tre periti, nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede, a scelta dell’Assicurato/Contraente, presso la Direzione dell’Impresa stessa o presso la Sede dell’agenzia alla quale è assegnata la polizza.
RC PROFESSIONE
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
E. Conduzione dello studio ed RC verso i dipendenti
La garanzia comprende altresì, e ciò a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 21 lettera m) delle Norme che regolano le attività professionali, la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi nella conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
Restano comunque esclusi i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da spargimento d’acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;
d) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
e) derivanti all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. N° 494/96, nonché da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
L’Impresa si obbliga altresì, e ciò a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano le attività professionali, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), in veste di responsabile civile quale datore di lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione:
• all’INAIL per l’azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del
D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38,
• al prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l’infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000, non inferiore al 6%.
La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione infortuni di legge.
Restano in ogni caso escluse dalla copertura assicurativa le malattie professionali.
Le estensioni di garanzia previste dalla presente Condizione Particolare si intendono prestate fino alla concorrenza dell’importo di Euro 150.000, qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
F. garanzia a favore degli eredi
RC PROFESSIONE
Nei casi di cessazione dell’attività a seguito di morte dell’Assicurato, la garanzia è prorogata a favore degli eredi, per le richieste di risarcimento da essi ricevute in relazione ad asseriti comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato nell’ esercizio della propria attività professionale durante il periodo di validità della presente polizza, comprensivo del periodo di retroattività.
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Questa proroga di garanzia opera per le denunce di sinistro pervenute all’Impresa entro 5 anni dalla cessazione dell’attività ed è prestata nei medesimi termini e condizioni della garanzia originaria, salvo quanto sotto specificato in relazione al massimale.
La presente proroga è prestata fino alla concorrenza del massimale riportato sul frontespizio di polizza, che rappresenta la massima complessiva esposizione dell’Impresa per tutti i sinistri denunciati dopo la morte dell’Assicurato, indipendentemente dal numero degli stessi.
Resta ferma la facoltà concessa all’Impresa di disdettare il contratto, nei limiti e termini previsti dall’art. 9 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB014300-CGA-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - COND. GENERALI