GUERCINESCA EST N. 1
Allegato 3 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMO- BILE EX SCUOLE LA GRANDE UBICATO IN NONANTOLA, VIA
GUERCINESCA EST N. 1
Tra i sottoscritti
Comune di Nonantola, con sede in Nonantola, Via Marconi 11, C.F. 00662760362, in persona dell'Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, che interviene nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnica, come disposto con Decreto del Sindaco prot. n. 22937 del 30/12/2014, ai sensi dell'art. 8 del vigente Re- golamento comunale per la disciplina dei contratti ed in attuazione della de- liberazione della Giunta Comunale n. ….. del …....
Comodante,
e
…................................................, Associazione di volontariato / di promo- zione sociale con sede in …............, via , codice fiscale e nume-
ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena …......................., in
persona del Legale Rappresentante / Presidente Sig ,
nato a …........, il …........., residente a …................, Xxx , XX:
…............................, che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione che rappresenta,
Comodatario
premesso che:
- la Legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale dell’associazionismo libe- ramente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e plurali- smo, prevedendo i criteri a cui si devono attenere gli enti locali nei rapporti
con le associazioni e all'art. 32, c. 1, prevede che gli enti possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati ai fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e di volontariato di cui alla L. 266/1991, per svolgimento delle loro attività istituzionali;
- il D. Lgs. n. 117/2017 reca il “Codice del Terzo settore, a norma dell’arti- colo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la L.R. n. 34/2002 all'art. 8, commi 1 e 3, prevede che gli enti locali posso- no concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, spazi ed attrezza- ture di loro proprietà o a loro disposizione, ad associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale;
- lo Statuto Comunale, all'art. 60, recita “ Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le for- me di incentivazione previste all'art. 64 ” e l'art. 64 prevede “Alle Associa- zioni registrate ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.”;
- nel Programma di mandato viene riconosciuto “L'associazionismo come motore delle attività di diverso genere del territorio … . Associazioni di vo- lontariato come organizzazioni popolari, attive e protagoniste sul territorio
…. Sostenere le associazioni in un percorso di crescita e autonomia creando spazi funzionali allo svolgimento delle loro attività e promuovere sempre più la collaborazione tra le stesse puntando a progettazioni condivise.”;
- il DUP dell'Ente 2017-2019 prevede tra gli obiettivi strategici dell'Ammini- strazione Missione 5, punto 2, Ambito d'azione “Associazionismo come mo- tore e attore delle attività”, quello del sostegno al percorso di crescita ed au-
tonomia delle associazioni;
- il Comune di Nonantola è proprietario dell'immobile sito in frazione La Grande, Via Guercinesca Est 1, identificato al NCEU fg. 2 Mapp. 52, la cui costruzione risale alla prima metà del novecento, originariamente destinato a scuola elementare, pertanto appartenente al patrimonio indisponibile dell'En- te, già da anni non più bene strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali e non utilizzato direttamente dall'Amministrazione comunale;
- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione, come previsto dallo Statuto Comunale, quello della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, e della promozione della partecipazione all'attività delle Associazioni;
- il Comune persegue le finalità di partecipazione e collaborazione con l'ap- porto delle formazioni sociali, culturali e sportive operanti sul territorio e va- lorizza l'associazionismo locale, la partnership tra l'istituzione pubblica ed i cittadini organizzati in Associazioni, per consolidare il legame con la comu- nità locale, rispondere alle sue esigenze e accrescerne l'autonomia;
- risponde all'interesse collettivo consolidare e rafforzare le realtà associative presenti sul territorio, anche con le forme di incentivazione previste dall'art. 64 dello Statuto Comunale e le Associazioni locali, allo scopo di realizzare progetti e interventi di promozione sociale e culturale a favore di tutta la cit- tadinanza, necessitano della possibilità di utilizzare idonei ed appositi spazi;
- tra le possibili forme di incentivazione, ai sensi della Legge n. 383/2000 e
L.R. Xxxxxx Xxxxxxx n. 34/2002, è contemplata la concessione, anche a tito- lo gratuito, in comodato o in uso, di spazi ed attrezzature;
- l'Amministrazione Comunale intende favorire e incoraggiare lo svolgimen- to di attività culturali, ricreative e sportive auto organizzate, promosse dal-
l'associazionismo locale e rivolte alla cittadinanza;
- ricorrono pertanto le condizioni di legge, statutarie, regolamentari, ed i pre- supposti di pubblico interesse per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile in oggetto ad associazioni di volontariato o promozione socia- le operanti sul territorio, per promuovere l'organizzazione di attività ed ini- ziative che siano un'occasione di aggregazione per la frazione La Grande, particolarmente distante dal Centro del Paese e dalle sedi dei servizi culturali a domanda individuale;
- con deliberazione della G.C. n. del è stato stabilito di destinare l'immobile ex scuole La Grande, quale bene strumentale per attività rivolte alla cittadinanza di una associazione di volontariato o di promozione sociale operante nel territorio del Comune, dando mandato al Direttore d'Area Tec- nica al perfezionamento del comodato d'uso gratuito dell'immobile, previo avviso per manifestazioni di interesse;
- con determinazione n. del è stato approvato lo schema di Av- viso pubblico, relativi allegati e del presente contratto di comodato;
- espletate le procedure relative alla manifestazione di interesse, con deter- minazione n. del è stata individuata l'Associazione indicata in pre- messa quale assegnataria del bene;
si conviene quanto segue:
1) Oggetto - Il Comune di Nonantola dà e concede in comodato d'uso gra- tuito all'Associazione che, in persona del su nomi-
nato rappresentante, accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza nulla pretendere dal Comune di Nonantola, l'immobile ubicato in Nonantola, frazione La Grande, Via Guercinesca Est n. 1, denominato “ex
scuole La Grande”, identificato catastalmente al fg. 2, mappale 52, da de- stinare a sede delle attività dell'Associazione, comprensivo di accessori e ammobiliato, e relativa area cortiliva. Il comodatario dichiara di trovare l'immobile medesimo idoneo all'uso per il quale sarà destinato ovvero, qua- lora siano necessarie piccole modifiche, di essere disponibile a realizzarle a propria cura e spese previa approvazione da parte del Comune. Il comoda- tario è tenuto e si impegna a realizzare le attività previste dal progetto pre- sentato in sede di manifestazione di interesse, che sarà oggetto di stipula di apposita convenzione con il Comune di Nonantola - Area Servizi Culturali.
2) Durata e recesso - La durata del contratto di comodato d'uso gratuito, è di anni 6 (sei), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato, senza necessità di di- sdetta da parte del comodante. Il comodante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 6 mesi, previo avviso da comuni- carsi per iscritto all'Associazione almeno 15 gg. prima della scadenza del termine.
Viene espressamente riconosciuta alle parti la facoltà di recesso anticipato in ogni tempo dal presente contratto, mediante comunicazione scritta con raccomandata a.r. o PEC almeno tre mesi prima della data dalla quale l’eventuale recesso anticipato dovrebbe avere esecuzione.
3) Utilizzo dell'immobile – Il comodatario si obbliga ad usare il bene come sede delle attività inerenti al suo fine istituzionale, per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e sociali, e per le attività previste dal progetto presentato in sede di manifestazione di interesse.
4) Obblighi dell'Amministrazione Comunale – l'Amministrazione
Comunale si impegna a consegnare i locali liberi e in normali condizioni d'usabilità. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'A.C..
5) Obblighi e oneri a carico dell'Associazione comodataria – L'Associazione comodataria si obbliga a rispettare espressamente quanto previsto dall'Avviso pubblico per manifestazioni di interesse e si impegna a provvedere a propria cura e spese alla gestione dell'immobile oggetto di concessione in comodato, ed in particolare:
a) alla manutenzione ordinaria diretta a mantenere la funzionalità del fabbricato e dell'area cortiliva, compreso lo sfalcio dell'erba. Gli immobili (compreso i locali, arredi, servizi, impianti tecnologici, le aree esterne di pertinenza, ecc.) dovranno essere mantenuti nella massima efficienza e pulizia. Il concessionario potrà farsi promotore di eventuali interventi di miglioria a propria cura e spese, ottenendo la previa autorizzazione del Comune alla loro esecuzione. Le opere risultanti da tali interventi o da migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario, rimarranno, al termine del comodato, ad esclusivo profitto e beneficio del comodante, accedendo gratuitamente alla proprietà del Comune senza alcun compenso e senza che possa farsi luogo, a favore del comodatario ad indennità o risarcimento alcuno, fatto salvo sempre il diritto del comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui il comodatario li ha ricevuti. Il comodatario non potrà, senza il preventivo consenso scritto del Comune effettuare trasformazioni, aggiunte, innovazioni, modifiche o migliorie all'immobile concesso, che non possano essere tolte in qualsiasi momento senza arrecare danni all'immobile. Il concessionario non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria che il Comune intenda eseguire
sull'immobile a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o sospensione temporanea dell'attività in dipendenza dei lavori medesimi. In caso di violazione agli obblighi suddetti il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, può provvedere d'ufficio rivalendosi e con addebito spese al concessionario;
b) ad intestarsi e sostenere direttamente tutte le spese e gli oneri per la conduzione ordinaria e godimento, ed in particolare per tutte le utenze, gas, acqua, energia elettrica, telefono, televisione, smaltimento rifiuti, nonché ogni altra spesa relativa a servizi utilizzati per tutto il periodo di durata del comodato;
c) a mettere a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Comunale i locali e l'area cortiliva per iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive programmate, che interessino la cittadinanza della frazione La Grande;
d) ad essere disponibile ad ospitare nei locali eventi promossi da altre associazioni, a titolo gratuito o di mero rimborso spese;
e) ad operare nell'organizzazione di iniziative, che siano un'occasione di aggregazione per la frazione La Grande, località particolarmente distante dal Centro del Paese e dalle sedi dei servizi culturali a domanda individuale, come previsto dalla proposta progettuale presentata;
f) a stipulare con il Comune di Nonantola – Area Servizi Culturali, apposita Convenzione relativa alle attività culturali – ricreative da espletare dall'Associazione, come presentate nella proposta progettuale, che prevederà le modalità di controllo/verifica delle attività svolte, con predisposizione di relazioni, report e invio di informazioni per l'esercizio dell'attività di verifica;
g) a provvedere al pagamento di tasse, imposte ed oneri dovuti;
h) a sostenere tutte le spese per l'acquisto di materiali, attrezzature e beni di consumo necessari per la gestione dell'immobile, ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti a mezzo della presente concessione e per l'esecuzione delle proprie attività;
i) a conservare l'immobile, concesso e qui ricevuto in comodato, compresivo di accessori e ammobiliato, con la speciale e particolare diligenza del buon padre di famiglia, compresa la sorveglianza e custodia dell'immobile, degli arredi ed attrezzature, nonché degli impianti esistenti a servizio, e si impegna a restituirle dopo averla conservate, mantenendole nello stesso stato così come le ha ricevute, salvo il normale deperimento d’uso;
l) a non concedere in sub-comodato o comunque concedere a terzi a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, salvo i casi contempleti alle precedenti lettere c) e d), l’immobile concesso, e a non cedere il presente contratto senza l’autorizzazione scritta del Comodante, a pena di risoluzione immediata del comodato in suo danno;
m) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate, comprese quelle in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
n) all'adozione di tutte le misure utili e necessarie per garantire un agevole e sicuro accesso all'immobile;
o) all'ottenimento e possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, permessi, licenze e nulla-osta necessari, secondo le norme vigenti, con riferimento a tutte le attività espletate.
6) Responsabilità, assicurazioni e sinistri - il Comodatario manleva il
Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose eventualmente conseguenti all’utilizzo dell'immobile concesso in comodato, nonché da ogni ulteriore responsabilità derivante da un utilizzo improprio od illecito del medesimo; eventuali sanzioni derivanti da detti comportamenti saranno ad esclusivo carico del Comodatario. Le attrezzature e gli arredi e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, efficienti, mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori idonei a proteggere e salvaguardare il personale operante nella struttura ed i terzi da eventuali infortuni e danni. L'Associazione è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. Il comodante non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature utilizzate dal comodatario. Il Comodatario si assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., inerenti l'organizzazione delle attività e il proprio personale coinvolto. L'associazione deve svolgere le attività utilizzando mezzi, attrezzature e materiali in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e in materia di sicurezza per attività aperte al pubblico.
L'Associazione risponde di ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando l'A.C. da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa. L'A.C. È altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Associazione, per qualsiasi causa. E' obbligo dell'Associazione adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta
esecuzione delle prestazioni ed evitare ogni rischio agli utenti/partecipanti e al personale, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Il comodatario deve, in caso di danno materiale provvedere senza indugio ad a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; il comodante è autorizzato a rivalersi sull'Associazione delle eventuali spese sostenute.
Il comodatario, con effetti dalla data di decorrenza del presente comodato, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, e a mantenere per tutta la durata del comodato, adeguate coperture assicurative per l'immobile (incendio, furto, ecc...), come concesso in comodato, per il proprio personale
/ volontari (RCO) e di responsabilità civile verso terzi (RCT), idonee a
tutelare tutte le responsabilità eventualmente a lui derivanti in relazione al presente comodato. La polizza di responsabilità civile verso terzi deve assicurare tutti i danni arrecati dall'Associazione a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa e dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a € 1.500.000 per sinistro, e dovrà prevedere l'estensione verso i prestatori di lavoro (RCO) con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000 per prestatore d'opera informtunato e per sinistro. L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l'Associazione stessa delle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative. Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali successive variazioni o appendici, deve essere trasmessa al comodante.
7) Riconsegna dell'immobile – I locali e tutto quanto concesso in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine del presente comodato, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, di normale uso e di regolare funzionamento, completamente liberi da persone e cose di proprietà del comodatario. Eventuali spese di sgombero saranno poste esclusivamente a carico del comodatario.
8) Controlli e verifiche – Il comodante ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obblighi di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ad ispezionare gli immobili (locali, impianti, attrezzature, area esterna, ecc.) e verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. E' comunque inteso che durante le ispezioni gli incaricati del comodante osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro i termini ivi previsti dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. In caso di accertato inadempimento, verrà assegnato
al concessionario un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il comodato in danno ed a spese del comodatario, senza altre formalità, ovvero di sostituirsi al comodatario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
9) Inadempienze e risoluzione – La risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito potrà avvenire nei seguenti casi:
- arbitrario abbandono, da parte del concessionario, dell'immobile;
- ritardo e/o interruzione non motivata di attività;
- sub-concessione di attività e/o di locali;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni di attività rispetto a quanto previsto dalla proposta progettuale selezionata;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle di- sposizioni di cui al presente contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione d'uso dell'immobile o degli spazi concessi in comodato;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manuten- zione ordinaria necessarie, della pulizia e la manutenzione degli spazi, sfal- cio dell'erba, gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli inter- venti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie degli immobili;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà del-
l'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- in caso di scioglimento dell'Associazione o modifica dell’atto costitutivo, mutandone i principi a cui è ispirato, o perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'avviso pubblico per manifestazioni di interesse;
In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del comodatario, il comodante potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni patiti su semplice richiesta.
10) Privacy e trattamento dei dati - Il Comodatario autorizza il Comodante a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti di Legge e contrattuali connessi al rapporto di comodato e prende atto che lo stesso tratterà i suoi dati in via manuale/informatica/ telematica, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto della Legge n° 196/2003 e s.m.i..
Il Comodatario è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti i fruitori delle attività di progetto. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., con riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza ed adozione delle prescritte misure di sicurezza. Il comodatario non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per tutela dell'incolumità delle persone (es. comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza). Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni di legge, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità
dell'Associazione.
11) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e Codice di comportamento – Le parti dichiarano, ciascuna per le parti di propria competenza e conoscenza che, come previsto dall’art.
53 in vigore del D.Lgs. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente, che non sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado o altri vincoli, anche di lavoro o professionali, in corso, riferibili ai tre anni precedente, con gli Amministratori e i Responsabili di Area / Servizio di questa Amministrazione. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
Le parti danno atto dell’avvenuta consegna al comodatario di una copia del Codice di comportamento del Comune di Nonantola, approvato in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare.
Il Direttore d'Area Tecnica, sottoscrittore del presente contratto per conto del Comune di Nonantola, dichiara sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, di aver preliminarmente verificato l’insussistenza a suo carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.
12) Spese contrattuali - Sono a completo ed esclusivo carico del Comodatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’A.C., tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, quali quelle di bollo, copia e registrazione. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
13) Disposizioni generali e finali - Le parti si impegnano a definire mediante accordo bonario qualsiasi controversia che possa insorgere a seguito della stipula del presente comodato. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario, che per competenza è il Tribunale di Modena.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno concorde rinvio agli artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Tutti gli effetti attivi e passivi del presente comodato decorrono da oggi.
IL COMODANTE IL COMODATARIO
Comune di Nonantola Associazione …................
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Il Legale Rappresentante
….......................................