CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Comune di Volvera – 10040 – Provincia di Torino
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1 – Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
a) il noleggio e l’installazione di tre impianti fissi, come meglio descritti e localizzati al successivo art. 4, per la rilevazione in entrambi i sensi di marcia, delle infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni stradali semaforizzate (violazione all’art. 146 c. 3 del D.Lgs. 30/04/1992
n. 285, in seguito Codice della Strada;
b) il noleggio di un software per la gestione remota dei dati relativi a ciascuna infrazione, che dovranno essere prodotti in formato standard, perfettamente interpretabili e leggibili da qualunque data base relazionale;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di cui alla precedente lettera a), compresa la taratura periodica (se necessaria) e tutti gli interventi di controllo-revisione dovuti per Xxxxx.
2 – Si precisa che il presente capitolato d’appalto riguarda esclusivamente i servizi di cui al precedente comma, mentre non riguarda in alcun modo le fasi di accertamento e di gestione amministrativa delle sanzioni (redazione, elaborazione, notifica e riscossione). Il canone che il Comune di Volvera corrisponderà all’aggiudicatario, riguarderà esclusivamente il noleggio delle apparecchiature e del software di cui ai punti a) e b), nonché il servizio di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo.
Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
1 – In via generale e sulla base delle informazioni di mercato, il valore complessivo dell’appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso è di complessivi €.180.000,00 (Euro centoottantamila/00 cent.), oltre IVA e comprensivo di ogni opera, attrezzatura, servizio e attività dedotti nel presente capitolato, per un importo mensile a base di gara, pari a
€.7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00 cent.).
2 – In ordine ai costi relativi all’eliminazione dai rischi di interferenze, si rinvia all’art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 3 DURATA CONTRATTUALE, TEMPI DI ATTIVAZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
1 – Il servizio avrà durata biennale (ventiquattro mesi), a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
2 – La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio all’esito di una procedura negoziata senza bando per un ulteriore periodo massimo di n. 2 (due) anni successivi alla scadenza del contratto principale, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 previa verifica delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della normativa vigente in materia.
3 – L’aggiudicatario, qualora non interessato alla ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57 predetto, dovrà comunicare inderogabilmente detta intenzione, con preavviso di almeno sei mesi dalla data di estinzione del periodo contrattuale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.
4 – In ordine all’attivazione dei servizi, l’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere all’installazione di quanto richiesto all’art. 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, entro 15 (quindici) giorni dalla firma del relativo contratto. L’apparecchiatura dovrà essere posta in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria, completa e funzionante in ogni sua parte e secondo quanto previsto dal relativo Decreto di Omologazione.
5 – E’ a carico della ditta aggiudicataria la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto installato, per tutto il periodo contrattuale (due anni) dal giorno della consegna
dell’impianto funzionante e per l’ulteriore periodo, in caso ricorrano le condizioni di cui al punto 2 del presente articolo.
6 – A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare:
a) L’installazione e la manutenzione di apposita segnaletica stradale di preavviso della presenza del rilevatore di velocità da posizionarsi prima dell’impianto stesso in entrambe le direzioni;
b) Ogni opera eventuale per dare il servizio efficiente a regola d’arte (scavi, ripristini, allacciamenti elettrici, ecc.);
c) La formazione del personale preposto all’uso delle apparecchiature in ordine al corretto utilizzo delle stesse, nonché in ordine all’utilizzazione dei dati oggetto di accertamento e all’integrazione di questi con le procedure operative in uso presso il Comando;
7 – Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente:
a) La fornitura ed il costo dell’energia elettrica;
b) Il costo relativo al servizio di trasmissione dati e connettività;
c) L’autorizzazione dell’Ente Proprietario della Strada ai lavori ed all’installazione.
8 – A seguito dell’avvenuta installazione e messa in funzione dell’impianto, dovranno essere effettuati dei test di prova, anche al fine di accertare la corretta rilevazione, la nitidezza e la definizione delle immagini, le quali dovranno dare prova inequivocabile e inappellabile delle infrazioni, nonché il perfetto e regolare funzionamento di tutte le operazioni di rilevazione, trasmissione, lettura ed elaborazione dei dati. Dovrà infine essere redatto un verbale di consegna e collaudo, riportante il positivo esito di tutte le operazioni sopra richiamate, sottoscritto dal Commissario della Polizia Municipale e da un Tecnico abilitato per parte dell’aggiudicatario.
Art. 4 ENTITÀ E LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA
1 – La ditta aggiudicataria dovrà installare n. 3 (tre) impianti fissi omologati e perfettamente funzionanti, con unità di rilevazione di infrazioni al codice della strada per l’attraversamento dell’intersezione con semaforo rosso.
Tali impianti dovranno rilevare il traffico dei veicoli in ambedue i sensi di marcia in transito presente, presso le seguenti intersezioni stradali:
Impianto n. 1: sulla Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0 xx Xxxxxxxx – Xx. 00,000, all’intersezione semaforizzata con la Xxx Xxxxxxx.
x. 0 punti di rilevazione, di cui:
due, in direzione Torino – Pinerolo, sulla corsia di marcia e sulla corsia di svolta a sinistra
due, in direzione Pinerolo – Torino, sulla corsia di marcia e sulla corsia di svolta a sinistra, per un totale di quattro corsie soggette a controllo;
Impianto n. 2: sulla Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 000 (Xxxxxx Xxxxxxxxx), all’intersezione con Xxxxxx Xxxxxxx.
x. 0 punti di rilevazione, di cui uno, in direzione Orbassano e uno in direzione Volvera, per un totale di due corsie soggette a controllo;
Impianto n. 3: sulla Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 000 (Xxxxxx Xxxxxxxxx), all’intersezione con Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
x. 0 punti di rilevazione, di cui uno, in direzione Piossasco e uno in direzione Volvera, per un totale di due corsie soggette a controllo;
2 – Gli strumenti di rilevazione di infrazioni al codice della strada dovranno essere installati, secondo le prescrizioni riportate nel nulla osta rilasciato con Prot. n.720260 del 28/06/2007, dal competente Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino.
Art. 5 – ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE
1 – L’apparecchiatura oggetto della locazione dovrà necessariamente essere conforme e
rispondente per caratteristiche e prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Nel loro complesso gli strumenti di rilevazione delle infrazioni (impianto, rilevatore, ecc.) devono essere del tipo fisso, ancorato a terra, non rimovibile e non facilmente oscurabile, per rilevare, in modalità automatica le infrazioni di cui all’art. 146, comma 3. Il dispositivo dovrà obbligatoriamente avere ottenuto apposito Decreto di Omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti certificato dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, con il quale esso è stato omologato per il funzionamento senza la presenza dell’Agente accertatore.
2 – Gli strumenti o apparecchiature elettroniche destinate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a. essere poste in opera in modo da non essere facilmente rimovibili, manomettibili e oscurabili, al fine di preservare, per quanto possibile, tentativi di effrazioni e/o danneggiamenti;
b. Tenere conto di eventuali fasce orarie di rispetto e di altri possibili ostacoli naturali;
c. Dovranno produrre documentazione digitale, (filmato), di tutto l’iter di attraversamento, da parte del contravventore, dell’incrocio a semaforo rosso. Il filmato dovrà partire sempre dalla condizione dell’accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche controllate e documentare tutta l’infrazione in maniera inequivocabile;
d. Sul filmato digitale, dal quale sarà visibile oltre alla panoramica dell’intersezione controllata anche la lanterna semaforica che regola l’attraversamento, (per tutta la durata del filmato), dovranno essere visibili in sovrimpressione la località dell’infrazione (scritta per esteso), la data e l’ora (espressa in ore, minuti e secondi);
e. Il filmato dovrà essere legittimato dal competente Ministero come prova in caso di contenzioso;
f. Dovranno essere estrapolate dal filmato almeno 20 fotografie. Su ogni fotografia, dalla quale sarà visibile oltre la panoramica dell’ intersezione controllata anche la lanterna semaforica che regola l’ attraversamento, dovranno essere visibili in sovrimpressione la località dell’infrazione (scritta per esteso), la data e l’ora (espressa in ore, minuti e secondi);
g. Dovrà essere possibile esportale per ogni infrazione rilevata e convalidata un unico documento di violazione composto da almeno 6 foto, di cui due dove si possa riconoscere la targa del veicolo colto in infrazione e quattro di contesto (una prima della fascia di arresto, una seconda all’ atto del superamento della fascia di arresto, una terza quando si trova circa al centro dell’ intersezione e l’ultima in allontanamento dall’intersezione stessa.
h. Su ogni fotogramma/video dovrà sempre comparire in sovrimpressione anche la durata reale del tempo di accensione della luce gialla antecedente all’ infrazione stessa ed il tempo trascorso dall’ accensione della luce rossa.
i. A garanzia che non ci possano essere errate rilevazione, la strumentazione per il rilevamento delle infrazioni dovrà prevedere anche la possibilità di impostare un controllo automatico e continuo sulla durata di accensione della luce gialla, così da bloccare la rilevazione dell’ infrazione in caso questo periodo scenda (per cause generalmente imputabili ad eventuali guasti sull’ impianto semaforico), al di sotto di un tempo di riferimento prefissato ed inviando di conseguenza anche una segnalazione di guasto;
j. Dovranno prevedere anche la possibilità di impostare un tempo di ritardo per la rilevazione dall’ accensione della luce rossa;
k. Dovranno poter funzionare 24 ore su 24 ore in qualsiasi condizione meteorologica con l’ utilizzo di opportuno illuminatore a luce infrarossa, ferme restando la facoltà e la più ampia discrezionalità del Comando di P.M., di stabilire tempi e orari di utilizzo, sulla base delle condizioni tali e/o previste dei flussi della circolazione stradale;
l. Dovranno funzionare senza alcun tipo di sensore annegato nel fondo stradale (spire induttive o altri trasduttori similari sia attivi che passivi);
m. Dovranno rilevare i veicoli indipendentemente dalla loro velocità, anche quelli che partono da fermi e/o interrompono e riprendono la marcia;
n. Dovranno rilevare passaggi di veicoli accodati (almeno tre);
o. Dovranno rilevare passaggi di veicoli indipendentemente dalla loro lunghezza;
p. Dovranno permettere l’acquisizione automatica di tutti i dati relativi alla successiva verbalizzazione dell’ infrazione. Per quanto riguarda la lettura automatica della targa dovrà essere presente a bordo strumentazione un’ opportuno software OCR certificato dalla norma UNI 10772 in classe A con percentuale di riconoscimento pari al 100%;
q. La modalità di trasmissione dei dati in via telematica, dovrà avvenire in modalità sicura e criptata, con possibilità di accesso agli stessi, soltanto da parte del personale autorizzato e mediante accesso protetto da credenziali;
3 – L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire una adeguata formazione del personale del Corpo di Polizia Municipale in ordine al corretto utilizzo delle apparecchiature, alla loro gestione anche remota (mediante apposito software, anche con interfaccia web).
4 – In ordine alle modalità tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, si fa presente che, relativamente agli impianti n. 1 e 2 di cui all’art. il Comune di Volvera è dotato di un contratto di connettività internet, che consiste in punti di accesso presso le intersezioni stradali (uno per ogni senso di marcia) e un punto di accesso presso il Comando di Polizia Municipale, tramite il quale i dati vengono scaricati in locale per le successive fasi di accertamento e verbalizzazione.
5 – Tutte le operazioni relative allo scarico ed acquisizione di dati ed immagini (foto, video) devono avvenire secondo un protocollo sicuro, che renda non manipolabile la serie di dati estratti.
6 – La lettura e l’integrazione dei dati con le procedure operative in uso presso il Comando (scelte dallo stesso a giudizio insindacabile) dovrà avvenire pertanto in modo del tutto e per tutto compatibile. A tal fine, si precisa che il programma applicativo attualmente utilizzato dal Comando di Polizia Locale per la gestione delle Sanzioni amministrative relative alle infrazioni del Codice della Strada è denominato “PIEMME®” prodotto e commercializzato dalla Società Sapignoli S.r.l. di Torriana (Rn);
7 – La Ditta aggiudicataria dovrà procedere al controllo delle apparecchiature e delle strumentazioni in uso per la verifica periodica del funzionamento e della regolarità tecnica, rimanendo a disposizione per l’acquisizione dei dati ed immagini da effettuarsi congiuntamente ad operatori di polizia locale.
Art. 6 – Specifiche Tecniche del Software di gestione delle strumentazioni da installarsi presso l’ ufficio del Comando di P.M.
1 – Tutte le operazioni di trasferimento telematico degli eventi acquisiti dalle strumentazioni di rilevazione, la loro decriptazione, la loro eventuale convalida ed esportazione informatizzata verso l’ applicativo software “PIEMME”, dovranno inderogabilmente essere gestite direttamente dagli agenti di Polizia Municipale ed all’ interno del Comando stesso.
2 – A tale proposito la ditta aggiudicataria, a proprio ed esclusivo carico, dovrà fornire sia un pc con funzione di server sia il software gestionale delle apparecchiature di rilevazione, il quale dovrà possedere, pena esclusione dalla gara, i requisiti minimi sotto descritti, al fine di garantire le seguenti operazioni:
a. Permettere lo scarico e la decriptazione dei filmati e delle fotografie da parte del personale di polizia Municipale, presso la sede del comando stesso;
b. Gestione del database di tutte le infrazioni (foto e filmato) dal parte del personale di Polizia Municipale, presso la sede del comando stesso,
c. Procedure di validazione delle infrazioni da parte del personale di Polizia Municipale, presso la sede del comando stesso;
d. Procedure di archiviazione delle rilevazioni, con indicazione delle causali (almeno quattro predefinite) da parte del personale di Polizia Municipale, presso la sede del comando stesso;
e. Ricerca per numero di targa, ora e data delle infrazioni per documentare al cittadino l’immagine fotografica e il filmato dell’infrazione commessa;
f. Interfaccia verso l’applicativo software “PIEMME”, con creazione di apposito file contenente i dati necessari alla compilazione informatizzata del verbale;
g. Gestione della statistiche di traffico, statistiche transito merci pericolose e delle statistiche dell’andamento dei tempi di accensione della luce gialla;
h. Indicazione in tempo reale di eventuali guasti/anomalie di funzionamento di ogni singolo varco e possibilità di richiesta di assistenza in modalità telematica (accesso a pagina web dedicata e/o invio e-mail);
i. Nel caso in cui l’Ente, al fine di ottimizzare le risorse umane per la gestione del servizio, decidesse di utilizzare ulteriore strumentazione correlata, nel periodo di vigenza del contratto di locazione degli strumenti oggetto della presente procedura, lo stesso software di gestione delle strumentazioni presentato in sede di gara dovrà essere inderogabilmente predisposto (ed eventualmente immediatamente reso operativo) per la gestione, (scarico e decriptazione, validazione, ricerca per numero di targa delle infrazioni, interfaccia verso il software di gestione delle contravvenzioni in possesso dell’Ente, gestione e riconoscimento di eventuali allarmi di varco, ecc.) dei documenti di violazione provenienti da eventuali altre strumentazioni digitali omologate (per il funzionamento in modalità automatica senza la presenza dell’agente accertatore) sia per la documentazione del passaggio a semaforo rosso art. 146 C.3 C.d.S., sia per la rilevazione del superamento ai limiti massimi di velocità art. 142 C.d.S. (fisse su palo ad almeno 6 mt di altezza dal piano stradale e mobili a bordo vettura) che utilizzino tecnologia analoga per le rilevazioni, cioè priva di qualunque tipo di sensore annegato nel fondo stradale, radar e/o sensori laser, lettura delle targhe con opportuno software OCR a bordo, strumentazione ed illuminatore a luce infrarossa.
Art. 7 CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA’ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA’
1 – Ogni contestazione, irregolarità e inadempienza in ordine a quanto al presente affidamento, dovrà essere comunicata formalmente all’affidatario, al domicilio eletto in sede contrattuale.
2 – La ditta aggiudicataria dovrà rispondere a tali contestazioni a lei trasmesse, con altrettante comunicazioni contenenti gli elementi giustificativi dell’inadempienza e/o irregolarità, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle citate contestazioni. Trascorso tale termine senza che nessuna giustificazione valida sia pervenuta, il Comune potrà applicare, previa diffida ad adempiere, una penale dell’importo compreso tra le somme pari allo 0,25 % e l’1% dell’importo a base di gara, rispettivamente corrispondenti a €. 450,00 ed €.1.800,00.
3 – In caso di mancato rispetto dei termini di avvio del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni 10 da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., alla quale dovrà far seguito un’apposita comunicazione recante le eventuali controdeduzioni e/o motivazioni atte a giustificare tale inosservanza. Detta comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del citato preavviso di recesso.
4 – Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
Art. 8 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ
1 – L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta stabilito in sede di aggiudicazione, al netto dell’Iva, come per Xxxxx, previa verifica della regolarità e della correntezza attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore del personale.
2 – Il corrispettivo sarà liquidato con cadenza trimestrale dall'Amministrazione in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo la regolare
erogazione del servizio. Pertanto, l'importo della singola rata verrà calcolato sulla base dell'offerta presentata dall'aggiudicatario, applicando la seguente formula:
Po
Rt = 3
24
dove:
Rt = rata trimestrale fissa
Po = Xxxxxx complessivo del contratto calcolato applicando all'importo complessivo posto a base di gara il ribasso offerto dall'aggiudicatario
24 = mesi di durata del contratto
3 = mesi di ogni rata da fatturare
3 – Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla ditta affidataria, qualora siano state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino alla loro rimozione.
4 – Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà titolo a interessi o risarcimento danni.
5 – L’operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di accettazione che le transazioni e i pagamenti relativi al presente appalto, siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato a tal fine, anche non in via esclusiva e dichiarato dall’aggiudicatario stesso, citando nella causale il C.I.G. assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
6 – Al tal fine, in osservanza ai requisiti di trasparenza previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto conterrà specifica clausola.
Art. 9 – CONVENZIONI RELATIVE A CENTRALI DI COMMITTENZA – ADEGUAMENTO DEL PREZZO.
1 – All’avvio della procedura di scelta del contraente di cui in oggetto, si evidenzia che non risulta attiva alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 23/12/1999 n. 488 e/o da SCR Piemonte S.p.A. (centrale di committenza della Regione Piemonte) avente ad oggetto i servizi e/o le prestazioni di cui al presente appalto. Pertanto, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 7 della L. 07/08/2012 n. 135 “Revisione della Spesa Pubblica”, qualora i servizi e/o le prestazioni in oggetto fossero rese disponibili entro i 48 mesi di durata del contratto, con prezzi inferiori a quelli contrattualmente stabiliti a seguito dell’esito di gara, sarà richiesto al contraente di adeguare la propria offerta economica almeno alle stesse condizioni previste dalle citate condizioni, se inferiori. Qualora il contraente/aggiudicatario non intendesse sottoporsi a tale adeguamento, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della richiamata L. 07/08/2012 n. 135, che qui integralmente si riporta:
“...omissis... Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. ...omissis...”
Art. 10 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1 – Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la parte di opere e prestazioni che intende eventualmente subappaltare a terzi. L’indicazione lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell’impresa aggiudicataria. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.
Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
2 – E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità ex art. 118, salvo quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, per ciò che concerne i beni ed i servizi oggetto della fornitura di cui alla presente gara.
3 – E’, inoltre, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta assegnazione del servizio previsto in contratto, senza l’espressa e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 11 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
1 – L’assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci alle dipendenze della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge e del C.C.N.L., nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro.
2 – Saranno a capo dell’assuntore le spese di contratto, xxxxx, registrazione e diritti fissi di segreteria.
Art. 12 ORDINI DI SERVIZIO – VIGILANZA
1 – L’amministrazione, a mezzo del Comando di Polizia Locale, esercita il controllo sull’osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento della posa, delle forniture e delle rilevazioni in esso indicate.
Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
1 – Le ditte concorrenti, per essere ammesse alla gara, dovranno comprovare l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio infruttifero, per la somma di €.3.600 (euro tremilaseicento/00) pari al 2% dell’importo complessivo contrattuale, Iva esclusa con validità 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, secondo le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
2 – Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non formalmente costituito, detta garanzia provvisoria deve essere intestata, a pena esclusione, a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
3 – La garanzia provvisoria prestata a corredo dell’offerta, sarà svincolata a seguito della sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario, il quale dovrà preventivamente prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
4 – La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, come previsto dal comma 3 dell’art. 113 del Codice dei Contratti. Qualora, per fatti connessi con l’esecuzione del contratto, siano effettuati prelevamenti sul deposito cauzionale definitivo, esso dovrà essere tempestivamente reintegrato. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall’Amministrazione, quest’ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal presente capitolato per i casi di risoluzione.
5 – Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria provvisoria e definitiva di cui al presente articolo, è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000. Nell’ipotesi in cui la ditta concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà presentare unitamente alla garanzia provvisoria e definitiva, certificazione di qualità aziendale rilasciata da ente accreditato ai sensi delle norme serie UNI EN 45000, in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000.
6 – In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.
7 – Le cauzioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e, pena l’espressa e specifica previsione di esclusione di cui all’art. 75 comma 8 del Codice, essere corredata dall’impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del Codice stesso, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A tale ultimo proposito, si precisa che, come stabilito nella Deliberazione n. 42 del 20/02/2007, la cauzione definitiva può essere accettata dalla Stazione Appaltante solo se emessa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa.
ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA
1 – La Stazione Appaltante ha predisposto, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. un documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), che indica le misure che dovranno essere eventualmente adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i possibili rischi da interferenze.
2 – L’impresa aggiudicataria è tenuta a prendere atto di tale documento, recepire, modificare ed integrare tale documento, sulla base della natura del servizio che l’affidatario dovrà svolgere.
3 – Nel citato Documento Unico, al momento, non sono emersi eventuali rischi derivanti da interferenze, che possano presentarsi e per i quali siano stati rilevati costi relativi alla loro eliminazione, in quanto, a seguito di attenta valutazione e a parere del Responsabile del Procedimento, tali rischi possono essere pressoché annullati, semplicemente mediante l’adozione delle più elementari norme di sicurezza, considerato altresì che le lavorazioni avranno una durata molto limitata nel tempo e nello spazio, dovendo essere effettuate in zone non comprese nell’area soggetta a traffico veicolare.
4 – L’impresa ha l’obbligo e la responsabilità di xxxxxxxsi e fare osservare al proprio personale, le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di antinfortunistica, di igiene sul lavoro e di quanto possa comunque interessare la sicurezza degli addetti, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
In particolare:
• l’appaltatore si obbliga a garantire la conformità delle macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
• il personale sarà dotato di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi/lavori svolti;
• l’impresa si impegna, inoltre, a rispettare nei confronti dei propri dipendenti, le norme attualmente in vigore e/o quelle che fossero in futuro emanate.
Pertanto, come sopra esplicitato e come meglio descritto nel richiamato D.U.V.R.I., i costi relativi all’eliminazione dei rischi di interferenza sono quantificati in €. 0,00 (euro zero/00).
Art. 15 CAUSE ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO DEL CONTRATTO
1 – L’Amministrazione del Comune di Volvera ha il diritto, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del C.C., di recedere in qualunque tempo dal contratto totale o parziale con preavviso di almeno due mesi, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore, previo il regolare pagamento delle prestazioni eseguite fino a tale momento, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite, nonché alla restituzione alla ditta della cauzione definitiva.
2 – Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3 – La Stazione Appaltante si riserva altresì di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
• per motivi di pubblico interesse;
• qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si avvalga di tale la facoltà;
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione;
• in caso di ritardo nell’esecuzione, oltre il termine massimo stabilito nel contratto.
• reiterate e persistenti irregolarità e inadempienze nell’esecuzione dell’appalto, oltre gravi violazioni degli obblighi derivanti all’impresa dal capitolato e dal contratto ovvero ogni altra circostanza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile;
• nel caso in cui sono comminate quattro o più diffide o richiami nel medesimo anno solare, dovute all’esecuzione dell’appalto;
• in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili ad alcuna delle parti, ai sensi dell’articolo 1672 del C.C.
4 – L’impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva:
• quando l’Amministrazione appaltante e l’impresa stessa, per mutuo consenso, sono d’accordo sull’estinzione del contratto prima dell’avvenuto compimento dello stesso.
• nel caso di sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’impresa per causa ad essa non imputabile;
5 – L’Amministrazione incamera la parte restante della cauzione nei seguenti casi:
• Qualora non vengano rispettati dalla ditta aggiudicataria i patti sindacali in vigore ed in genere le norme vigenti relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
• In presenza di un comportamento non corretto da parte di dipendenti e comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio;
• A seguito di danneggiamento volontario di cose appartenenti l’Ente;
• In caso di mancata corresponsione delle paghe ai dipendenti;
• A seguito di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del capitolato;
• Altre cause previste da specifiche disposizioni di legge;
4 – Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A.R. che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. In caso di fallimento dell’appaltatore o di recesso o di risoluzione del contratto per le motivazioni di cui innanzi, l’Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio.
ART. 16 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
1 – Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno all’Impresa.
2 – In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati si procederà all’affidamento del completamento del servizio mediante nuova procedura di gara.
3 – L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
4 – All’Impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’Impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’Impresa inadempiente.
5 – L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6 – E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali previste dal presente capitolato e gli ulteriori danni anche con escussione della garanzia fidejussoria.
7 – Inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, quando motivi di
pubblico interesse ostino alla sua esecuzione, ovvero, se il contratto sia già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall’art. 10 comma 9 del DPR 252/98.
ART. 17 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA
1 – Qualora l’Impresa dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo, o giusta causa, l’Amministrazione tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando, inoltre, le maggiori spese per l’affidamento dell’appalto ad altra concorrente, oltre al risarcimento di eventuali ed ulteriori danni.
2 – Inoltre sarà addebitata all’impresa appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre imprese concorrenti.
ART. 18 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
1 – Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all’Amministrazione, corredate da copia autenticata dell’atto notarile con il quale la variazione è stata apportata, in particolare dall’atto notarile deve risultare che il soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
2 – Fino a quando non si conclude la procedura di cui al comma precedente, l’Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
ART. 19 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
1 – L’Impresa aggiudicataria risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del Codice Civile.
Art. 20 – MEDIAZIONE E CONTROVERSIE
1 – L’Organismo responsabile delle procedure di mediazione afferenti alla procedura di scelta del contraente é individuato nell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Ufficio del Precontenzioso, reperibile ai contatti riportati al punto VI.4.2) del Bando di gara
2 - La risoluzione di qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del atto, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Pinerolo (To).
ART. 21 – OBBLIGHI DURANTE LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1 – Durante la soluzione di eventuali controversie di cui al precedente articolo e fino alla pronuncia del dolo, per garantire la continuità del servizio, l’Impresa aggiudicataria non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.
2 – Qualora l’Impresa aggiudicataria si rifiuti, l’Amministrazione ha diritto di ri-affidare ad altri il servizio di cui necessita, nei modi e nei termini che crederà più opportuni.
3 – In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto viene rimborsato dall’Impresa aggiudicataria.
ART. 22 – RINVIO AD ALTRE FONTI.
1 – Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto dal vigente Codice Civile, dalle leggi speciali, se ed in quanto applicabili, dagli usi, dalle consuetudini e dai principi generali del diritto.
ART. 23 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1 – L’appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1 – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti dalla gara e del conseguente procedimento contrattuale.
2 – I dati forniti saranno trattati ed elaborati in forma digitale e cartacea e conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, liceità e correttezza, a tutela dei diritti dei soggetti interessati.
3 – In ordine all’utilizzo di tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del decreto citato.
4 – Per completezza di informazione, si comunica che il Titolare e Responsabile del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Volvera, mentre gli incaricati al trattamento dei medesimi, sono i dipendenti del Comune stesso.
5 – Agli effetti della suddetta normativa la Società assume la funzione di responsabile del trattamento.
6 – La Società s’impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l’esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
7 – La Società dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall’Allegato B) a detto Decreto.
Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI E ACCESSORIE
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell’appaltatore.
ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione per la Città e i Cittadini riveste la funzione di Responsabile del Procedimento.
Firmato in originale
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione per la Città
e i Cittadini