SCHEMA DI CONTRATTO
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio
Attuazione del POR - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Regione Lazio 2014 / 2020
SCHEMA DI CONTRATTO
(Allegato 4)
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E ALL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE POR LAZIO FSE 2014/2020.
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E ALL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE POR LAZIO FSE 2014/2020
TRA
Regione Lazio, (di seguito nominata, per brevità, anche Regione), con sede legale in
, in persona del , Dott. ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento dei
Allegato 4 Schema di contratto
“SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E ALL’AUTORITÀ DI
CERTIFICAZIONE POR LAZIO FSE 2014/2020”, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. 30/04/2015;
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i. nonché l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all’art. 26, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
f) che, ai fini della stipulazione del presente Contratto, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e la Regione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
g) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 3 - Oggetto
1. Il presente Xxxxxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione POR Lazio FSE 2014/2020
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi espressamente previsti secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell’importo di aggiudicazione pari ad Euro ,00, IVA esclusa.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente
Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto sia esaurito l'importo di aggiudicazione, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.
4. Sono altresì ammesse le varianti secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010 e quanto disciplinato dall’art. 11 del RD 2440/23 .
Articolo 4 - Durata
1. La durata del contratto per l’affidamento dei suddetti servizi è di 36 mesi dalla sottoscrizione.
2. Il suddetto contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore.
3. La Regione si riserva di usufruire della possibilità di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, per ulteriori 36 mesi.
Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a) garantire il servizio oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli e modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica;
b) erogare i servizi richiesti in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.
2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, sono riportate nel Capitolato Tecnico
3. Qualora la società fornitrice, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente darne
comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nel Capitolato Tecnico.
Articolo 9 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Regione sono calcolati sulla base dei prezzi contenuti nell’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 10 - Adeguamento dei prezzi
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Regione potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra Regione ed Fornitore, nei termini di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006; si procederà, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla Regione a favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto previa verifica da parte della Regione delle prestazioni erogate, sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività, previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attività svolte e dei servizi erogati.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al Contratto.
4. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _ , dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.
7. La Regione opera sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Regione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 13 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 - Penali
1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nella consegna dei deliverable rispetto ai tempi previsti dal Piano di lavoro, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo annuo dell’appalto, IVA esclusa.
2. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Lavoro rispetto ai tempi previsti dal Capitolato Tecnico, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo dell’appalto, IVA esclusa.
3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna o revisione del Piano di Qualità rispetto ai tempi previsti dal Capitolato Tecnico, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo dell’appalto, IVA esclusa.
4. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella sostituzione e inserimento di una nuova risorsa rispetto alla richiesta della Regione, la penale applicabile è pari allo 0,5 per mille del corrispettivo complessivo di aggiudicazione dell’appalto, IVA esclusa.
5. Per ogni risorsa in più all’anno che il Fornitore sostituisca di sua iniziativa la penale applicabile è pari allo 1 per mille del corrispettivo complessivo di aggiudicazione dell’appalto, IVA esclusa.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati richiamati; in tali casi, la Regione applica alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto alla Ditta; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. La Regione potrà applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del Contratto. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
Articolo 15 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva di importo pari a € .
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 16 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Regione potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a.r., dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., la Regione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
h) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R 207/2010;
k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
l) sostituzione di più di tre risorse in un anno su iniziativa del fornitore.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 18 - Recesso
1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 19 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 21 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma
Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei
trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’esecuzione del contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 24 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Il Fornitore, anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
Articolo 25 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 163/06.
Articolo 26 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
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LA REGIONE IL FORNITORE
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Adeguamento prezzi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 26 (Clausola finale).
IL FORNITORE
Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. … ( )
contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti.