PARTE B CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE - BUSINESS
PARTE B
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE - BUSINESS
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di Gas Naturale, salvo espresse deroghe contenute nella Parte A - Condizioni Commerciali di fornitura.
Art. 1. DEFINIZIONI
1.1 Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
CLIENTE: persona fisica o giuridica che acquista il gas per usi propri;
Codice di Rete: insieme delle disposizioni per l’accesso alla rete e la regolazione dei servizi di distribuzione e trasporto;
Contratto di Vettoriamento: rapporto contrattuale in essere tra Distributore e Venditore per trasportare il Gas tramite l’Impianto di Distribuzione e consegnare il Gas ai Punti di riconsegna relativi ai Clienti Finali allacciati direttamente ad un Impianto di Distribuzione; Contratto di Trasporto: contratto sottoscritto con il Trasportatore per trasportare il Gas tramite la Rete e consegnare il Gas ai Punti di riconsegna relativi ai Clienti Finali allacciati direttamente alla Rete di trasporto o ai Punti di consegna delle Rete di distribuzione;
Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura del gas naturale, esercitato in concessione;
Gas Naturale: tipologia di gas oggetto della fornitura;
Giorno: periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 06.00 del giorno di calendario successivo; Impianto di Distribuzione: rete di gasdotti locali integrati funzionalmente costituita dall’insieme dei punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d’utenza fino ai Punti di riconsegna e dai gruppi di misura installati presso il Cliente.
Mese di Prelievo: periodo con inizio alle ore 06.00 del primo giorno di ogni mese contrattuale e termine alle ore 06.00 del primo giorno del mese contrattuale successivo;
Periodo Contrattuale: periodo di effettiva durata del Contratto, così come indicato all’art. 2 Parte A – Condizioni Commerciali;
Potere Calorifico Superiore o PCS: quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas alle condizioni standard (temperatura di 288,15 K = 15°C ed alla pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar);
Punto di Riconsegna o PDR: punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del CLIENTE, dove il Distributore riconsegna il gas naturale per la fornitura al CLIENTE;
Rete: sistema di condotte in generale interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal punto di alimentazione della rete, consente la distribuzione del gas ai clienti;
Società Controllate, Controllanti, Collegate e/o Sottoposte a Comune Controllo: s’intendono quelle società che risultino tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359 c.c. ed il termine controllo
dovrà essere interpretato secondo quanto disposto dal medesimo articolo;
Standard metro cubo o Smc: metro cubo alle condizioni standard (temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar); Trasportatore: impresa che esercita il servizio di trasporto del Gas naturale sulla rete di trasporto.
Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO –ESCLUSIVA
2.1 GELSIA, metterà a disposizione del CLIENTE i quantitativi di gas naturale e una capacità giornaliera pari ai valori indicati nell’Allegato 1 Parte A – Condizioni Commerciali, necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al punto di riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalle norme di settore
2.2 Il CLIENTE si impegna ad acquistare e a prelevare in via esclusiva da GELSIA, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno per il periodo previsto all’art. 2 Parte A – Condizioni Commerciali ed alle condizioni previste dal Contratto e per i Punti di Riconsegna indicati nell’Allegato 1 delle medesime Condizioni Commerciali. I punti di Riconsegna rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIENTE (anche nel caso di CLIENTE Xxxxxxxxx), come dallo stesso sottoscritto con l’accettazione delle Condizioni Commerciali di Fornitura.
2.3 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, il CLIENTE dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità di avere consumi annui superiori a
200.000 Smc, per cui nei confronti dello stesso non trova applicazione il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” approvato dall’ARERA con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i..
Art. 3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO
3.1 Il Contratto è efficace e vincolante tra le Parti a far data dalla sottoscrizione dello stesso. La somministrazione decorrerà dalla data indicata all’art. 2 Parte A – Condizioni Commerciali ed avrà la durata parimenti ivi indicata.
3.2 E’ espressamente escluso il tacito rinnovo. Il contratto dovrà pertanto considerarsi sciolto a tutti gli effetti alla data di scadenza indicata nella Parte A
– Condizioni Commerciali.
3.3 Il CLIENTE, qualora non sia già fornito da GELSIA, dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di somministrazione di gas naturale e che, pertanto, a decorrere dalla data di efficacia del presente Contratto, sarà libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente fornitore relativamente alla somministrazione di gas naturale.
3.4 E’ espressamente esclusa la possibilità per il CLIENTE, in corso di fornitura, di recedere unilateralmente dal Contratto per cambio fornitore anticipatamente alla naturale scadenza del Contratto stesso.
3.5 GELSIA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del CLIENTE.
3.6 In caso di recesso anticipato non autorizzato dal Contratto da parte del CLIENTE, lo stesso sarà
Gelsia S.r.l., Direzione e coordinamento AEB SpA, Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx (XX)
Reg. Imprese Monza e Brianza n. 05970420963 – R.E.A. 1854004 – Cod. Fisc. e P.IVA 05970420963 – Capitale Sociale € 20.345.267,38 i.v.
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CGFBUSGAS rev. 0 del 08.06.18
tenuto a pagare al Fornitore i corrispettivi previsti dalla Parte A – Condizioni Commerciali.
3.7 L’esercizio da parte di una delle Parti del recesso impegnerà entrambe a compiere quanto di rispettiva competenza per la conseguente estinzione dei contratti di Trasporto e Vettoriamento, nel rispetto della disciplina vigente. A tal fine GELSIA potrà procedere all’escussione, totale o parziale, della garanzia costituita ai sensi del successivo Art. 12.
3.8 L’efficacia del presente Xxxxxxxxx è comunque condizionata al fatto che:
- il CLIENTE abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto;
- esista già un allacciamento alla rete di distribuzione locale adeguato rispetto alle caratteristiche della fornitura;
- il CLIENTE sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- il CLIENTE non sia sottoposto a procedure concorsuali;
- il CLIENTE superi positivamente le eventuali attività di credit check;
- il Distributore non segnali che il PDR rientra tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del servizio di default.
3.9 Nel caso di CLIENTE già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’accesso alla rete per switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca. In questo caso il Distributore locale è tenuto a mettere a disposizione di GELSIA le seguenti informazioni:
- accessibilità o meno del PDR;
- mercato di provenienza del PDR distinguendo tra mercato libero e ultima istanza;
- se il PDR risulta chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità;
- date delle eventuali richieste di Xxxxxxxx del PDR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per switching formulata da GELSIA;
- date delle eventuali richieste di accesso alla rete per switching nella fornitura eseguite negli ultimi
12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per switching presentata da GELSIA.
A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR, GELSIA si riserva di non dar seguito all’accesso alla rete per switching dandone apposita comunicazione al CLIENTE; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto.
3.10 Qualora GELSIA riceva dal Distributore locale la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di Interruzione dell’alimentazione per sospensione della fornitura per morosità o per effetto di precedenti iniziative giudiziarie di accesso forzoso a seguito di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell’alimentazione, riferiti al/ai PDR oggetto del presente contratto o di altro/i PDR allacciato/i alle reti gestite dal medesimo Distributore, GELSIA si riserva la facoltà di:
- ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata al Distributore;
- confermare la richiesta, rivalendosi sul CLIENTE finale.
3.11 Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura fosse diversa rispetto a quella inizialmente
pattuita tra le Parti, il CLIENTE verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l’hanno determinata, fermo restando che, in ogni caso, il CLIENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore.
3.12 Nel caso in cui il CLIENTE eserciti il diritto di recesso non per cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, dovrà trasmettere apposita comunicazione scritta da inviare/consegnare presso gli sportelli commerciali GELSIA, oppure via posta elettronica all'indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, mediante invio postale all'indirizzo Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al n. 0000.000000 con un termine di preavviso pari ad 1 (uno) mese che decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di GELSIA. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il CLIENTE resta responsabile dei consumi di gas e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. In caso di negato accesso al contatore gas per indisponibilità del CLIENTE, ai fini dell’esecuzione della cessazione della fornitura richiesta dal CLIENTE, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali GELSIA si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del PDR con oneri a carico del CLIENTE. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di sospensione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE.
Art. 4. PUNTI DI RICONSEGNA E USO DEL GAS
4.1 Il CLIENTE dichiara che i punti di Riconsegna oggetto del contratto risultano già regolarmente allacciati agli Impianti di Distribuzione, che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai suoi fabbisogni e alle vigenti normative tecniche e che le richieste modalità di consegna e prelievo risultano analoghe a quelle della fornitura già in atto, salvo il caso di nuovi punti di riconsegna.
4.2 Qualora fosse necessario provvedere all’adeguamento delle opere di allacciamento, il CLIENTE prenderà i necessari accordi direttamente con il Distributore. Per le singole richieste effettuate il CLIENTE è tenuto al pagamento degli importi in misura pari a quanto eventualmente addebitato da parte del Distributore locale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, variazione di pressione.
4.3 Il CLIENTE utilizzerà il gas naturale messo a disposizione da GELSIA per i soli fabbisogni dei Punti di Riconsegna oggetto del Contratto e per gli usi dichiarati. Ogni modifica di utilizzo del gas deve essere preventivamente comunicata a GELSIA, la quale provvede ad aggiornare il contratto ovvero a stipularne uno nuovo.
4.4 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata salvo diverso accordo scritto tra le Parti e in ogni caso a seguito di apposita autorizzazione del Distributore locale. Il CLIENTE risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. GELSIA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell’uso del gas in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
4.5 È vietata la rivendita o la cessione del gas a terzi. In caso di violazione del divieto, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore la sospensione della
fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e all’integrale rifusione del danno subito, fatta salva la facoltà di GELSIA di risolvere il rapporto e di esperire le azioni civili e/o penali previste dall’ordinamento. Altresì GELSIA non risponde per un uso improprio del gas effettuato dal cliente finale e per i danni comunque da esso derivanti.
4.6 Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dall’ARERA.
Art. 5. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO
5.1 GELSIA si impegna a mettere a disposizione del cliente, per il periodo contrattuale, i volumi e la capacità giornaliera previsti nell’Allegato 1.
5.2 Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’impianto stesso. GELSIA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’Impianto di Distribuzione.
5.3 Per gli aspetti tecnici concernenti la fornitura del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della stessa, si fa riferimento al Codice di rete, alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti; GELSIA, in qualità di società di vendita, non risponde dei danni causati dal gas somministrato, in quanto non responsabile delle attività di trasporto o distribuzione.
5.4 GELSIA si impegna in ogni caso a fornire tempestivamente al CLIENTE ogni eventuale comunicazione dovesse ricevere dal Trasportatore e/o dal Distributore che dovesse riguardare riduzioni e/o sospensioni della capacità di servizio di Trasporto e/o Distribuzione. Le interruzioni e le sospensioni parziali o totali nella somministrazione di gas, comprese quelle dovute a cause di forza maggiore tali da determinare l'impossibilità di somministrazione da parte di GELSIA, non comporteranno obbligo alcuno né daranno luogo a indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del presente contratto. Resta espressamente inteso che gli eventuali costi di rifornimento attraverso sistemi di alimentazione alternativi (es. carri bombolai) sono a carico del CLIENTE.
5.5 Ai fini dell’esecuzione del Contratto, le grandezze fisiche sono riferite ad un potere calorifico superiore di riferimento (PCS) pari a 38,1 MJ/Smc. Il contenuto energetico del gas somministrato, reso disponibile dal Distributore al CLIENTE presso i PDR oggetto del presente contratto, verrà calcolato con riferimento ai valori del Potere Calorifico Superiore (PCS) determinato dal Trasportatore Nazionale. Le Parti, pertanto concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore.
Art. 6. CONDIZIONI ECONOMICHE
6.1 Per l’acquisto del gas naturale e dei connessi servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura oggetto del
Contratto, il CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA le condizioni economiche di fornitura definite all’art. 3 Parte A – Condizioni Commerciali.
6.2 Il CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA anche eventuali penali e/o conguagli correlati alla fornitura, così come eventualmente identificate nella Parte A – Condizioni Commerciali.
6.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore locale, derivanti anche dalle attività di gestione del gruppo di misura, e per prestazioni accessorie e opzionali previste dalla normativa vigente.
Art. 7. ONERI FISCALI
7.1 Le condizioni economiche pattuite per la somministrazione di cui al precedente Art. 6 devono considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future. GELSIA, quale soggetto passivo dell’accisa sul gas naturale, deve assoggettare il gas immesso in consumo, di cui al presente Contratto, all’aliquota corrispondente agli usi del gas determinati sulla base delle disposizioni del Testo Unico delle accise. Al fine di una corretta applicazione di quanto sopra il CLIENTE si obbliga a fornire a GELSIA, mediante l’uso degli appositi Allegati contrattuali, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi assumendosi la responsabilità dell’esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti. I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri, applicabili per legge o per disposizione delle Autorità Competenti, sono da considerarsi a carico del CLIENTE che esonera GELSIA da qualsiasi responsabilità derivante dalle eventuali mendaci dichiarazioni rilasciate a quest’ultima, dal mancato pagamento degli stessi o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge. Qualora il gas venga impiegato in usi per i quali non è previsto l’assoggettamento ad imposte e/o è prevista l’applicazione di aliquote di imposta differenziate (ad es.: usi civili/industriali, produzione di energia elettrica, ecc.), il CLIENTE si impegna a comunicare a GELSIA, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas impiegati negli usi di cui sopra e/o dei quantitativi di energia elettrica prodotti con gas, specificando in quest’ultimo caso il quantitativo consumato per uso proprio. Tali quantitativi, coerenti con i dati rilevati ai fini UTF, saranno individuati dal CLIENTE che si assume la responsabilità dell’esattezza dei dati comunicati.
7.2 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del CLIENTE, salvo diversa disposizione di legge.
7.3 Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il CLIENTE dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata a GELSIA in termini ragionevoli per consentire alla stessa l’applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge.
7.4 Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione fornite nel caso di variazioni riguardanti in particolare la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), il codice di accisa, la partita IVA, nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato.
7.5 Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE,
saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che GELSIA fosse tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o ad altri Enti.
Art. 8. – DETERMINAZIONE CONSUMI
8.1 GELSIA fornirà il gas naturale al contatore del CLIENTE.
8.2 La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore rilevata dal Distributore.
8.3 Qualora il Punto di Riconsegna insista su una rete di gasdotti locali, il tentativo di misurazione del gas naturale somministrato al Cliente in forza del presente Contratto verrà effettuato di norma con cadenza mensile dall’Impresa di Distribuzione mediante lettura del segnante del Gruppo di Misura installato presso il Punto di Riconsegna. La misurazione può avvenire anche a distanza, mediante l’utilizzo di sistemi di telelettura. Le letture del contatore costituiscono prova ineccepibile dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale.
8.4 Su richiesta di GELSIA il CLIENTE si impegna ad effettuare e comunicare l’autolettura del contatore secondo le modalità ed i tempi indicati da GELSIA stessa.
8.5 Nel caso in cui in un dato mese l’impresa di Distribuzione, anche per responsabilità del CLIENTE, sia impossibilitata ad effettuare la rilevazione del dato di misura e/o il Cliente non provveda a comunicare l’autolettura, il Fornitore provvederà a stimare il consumo ai fini della fatturazione sulla base dei consumi del medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se questi non fossero disponibili, sulla base di consumi presunti e riproporzionati al periodo di fatturazione con criterio pro die, salvo successivo conguaglio a seguito di messa a disposizione dei dati da parte del Distributore.
8.6 I dati di misura utilizzano come unità di misura dei volumi lo Standard Metro Cubo. Il CLIENTE, qualora sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiature di misura, si assume l’obbligo della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei necessari adempimenti presenti e futuri in ottemperanza alle vigenti norme di legge. Eventuali modifiche dei predetti impianti e/o apparecchiature dovranno essere preventivamente concordate con GELSIA e il distributore. Qualora il CLIENTE non sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiature di misura, GELSIA si riserva il diritto di imputare al CLIENTE i costi relativi alla manutenzione degli stessi, così come addebitati dal Distributore. GELSIA e il Distributore, anche per il tramite di personale di società dalle stesse incaricate, avranno diritto di accedere ai luoghi ove sono installate le apparecchiature di misura in ogni momento per tutto il Periodo Contrattuale per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura. Nel caso in cui il misuratore installato presso i PDR del Cliente Finale non consenta la rilevazione dei prelievi con dettaglio giornaliero, il massimo prelievo giornaliero del mese verrà determinato maggiorando del 30% il rapporto tra il volume di gas prelevato nel mese di riferimento ed il relativo numero dei giorni (e sue frazioni) intercorrenti tra due letture che definiscono il prelievo del mese. In caso di contestazioni relative alla misura attinente il prelievo del gas il CLIENTE ne darà comunicazione a GELSIA che si farà carico di attivare tempestivamente le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore o del Distributore. Qualora, nell’ambito dell’attività di lettura, vengano riscontrati guasti e/o anomalie sugli impianti di
misura, per tutta la durata del malfunzionamento dell’impianto la determinazione dei quantitativi verrà eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8.7 Gli eventuali errori di determinazione delle portate e dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l’errore sia effettivamente sussistito e limitatamente agli ultimi dodici mesi di prelievo antecedenti la data di segnalazione dell'errore alla controparte, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. In caso di incertezza sull’entità e sulla durata dell’errore, le Parti procederanno congiuntamente alla definizione dei prelievi di gas sulla base delle indicazioni fornite dal Trasportatore e/o dal Distributore. Ogni manomissione o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato darà la facoltà a GELSIA di risolvere il presente contratto, salvo ogni diritto a risarcimento del danno.
8.8 Nel caso in cui i prelievi eccedessero il campo di misura consentito o scendessero al di sotto del minimo regolarmente consentito dall’apparecchiatura di misura, il Distributore potrà attuare gli eventuali necessari interventi per l’adeguamento delle apparecchiature con eventuali oneri a carico del CLIENTE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8.9 In conformità alle disposizioni vigenti in materia, CLIENTE e Fornitore hanno la facoltà di richiedere la verifica del misuratore. La prova sarà eseguita direttamente dal Distributore ovvero da laboratori o società da quest’ultimo incaricate. Qualora dalla verifica risulti che le misure eccedono i limiti di tolleranza ammessi dalla legislazione metrica vigente, il Distributore si accollerà le spese di verifica ed eventuale sostituzione del contatore e provvederà alla ricostruzione dei prelievi. In caso contrario, le spese saranno a carico della Parte che avrà richiesto la verifica.
8.10In caso di blocco del contatore, il CLIENTE ha il dovere di avvisare il Fornitore che provvederà tempestivamente, tramite il Distributore, all’immediata sostituzione dell’apparecchio. In caso di blocco o cattivo funzionamento del contatore (comprovato da un verbale di verifica) il consumo relativo al periodo in cui il contatore non ha funzionato correttamente verrà stimato dal Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 9. FATTURAZIONE
9.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito al Cliente avverrà con periodicità mensile. Le fatture saranno emesse entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello della fornitura.
9.2 Le fatture relative ad eventuali penali/conguagli rispetto ai parametri contrattuali di cui alla Parte A
– Condizioni Commerciali, determinabili solo alla conclusione dell’Anno contrattuale, saranno emesse entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’Anno Contrattuale di riferimento, e in ogni caso non appena disponibili tutte le informazioni necessarie.
9.3 Gli importi delle fatture saranno calcolati sulla base dei consumi rilevati con le modalità previste all’Art. 8 e sulla base dei corrispettivi indicati all’art. 3 Parte A - Condizioni Commerciali, inclusi gli oneri fiscali di qualsiasi natura gravanti sulla fornitura Gas. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il dato di misura effettivo, il Fornitore potrà procedere all’emissione di una fattura di acconto sulla base di volumi stimati in base a quanto previsto all’Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata. 8.5, che saranno oggetto di conguaglio in corrispondenza della prima fatturazione successiva basata su lettura effettiva.
9.4 Insieme ai corrispettivi per i consumi potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi quali a titolo indicativo e non esaustivo i corrispettivi per servizi accessori forniti dal Fornitore su espressa richiesta del CLIENTE, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore a favore del CLIENTE e le prestazioni accessorie svolte dall’Impresa di Distribuzione.
Art. 10. PAGAMENTO
10.1 Il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento degli importi fatturati entro le scadenze e con le modalità previste nella Parte A - Condizioni Commerciali.
10.2 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della fattura, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.
10.3 Qualora il CLIENTE ritenga di aver pagato, per errore di lettura o di fatturazione, una somma superiore a quella dovuta, egli dovrà presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del CLIENTE, il Fornitore comunicherà l’avvenuta rettifica e accrediterà la somma pagata in eccesso. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il CLIENTE sarà tenuto a pagare, in caso non vi abbia ancora provveduto, l’importo richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla eventuale scadenza della fattura e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), comunicati al CLIENTE nella fattura successiva o con apposito avviso.
Art. 11. RITARDO NEL PAGAMENTO
11.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo maturati fino alla data di effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi verranno addebitati sula prima fattura utile.
11.2 In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati fino alla data dell’incasso e successivamente a copertura della sorte capitale, indipendentemente da ogni eventuale imputazione difforme indicata dal CLIENTE all’atto del pagamento.
11.3 In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
- 15 giorni solari dall’invio al CLIENTE finale della relativa raccomandata;
- 10 giorni solari dal ricevimento da parte di GELSIA della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE finale della PEC;
- 20 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio.
11.4 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
11.5 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da GELSIA, il CLIENTE risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, GELSIA si riserva il diritto di ri-attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
- 7 giorni solari dall’invio al CLIENTE della relativa raccomandata;
- 5 giorni solari dal ricevimento da parte di GELSIA della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della PEC;
- 10 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora.
In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
11.6 Il pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento, allegando la comunicazione di sollecito, secondo i canali previsti nella Parte A – Condizioni Commerciali.
11.7 Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
11.8 Nel caso decorsi 30 (trenta) giorni dalla chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, il CLIENTE non abbia ancora provveduto al pagamento, GELSIA si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto con il Cliente e di richiedere al Distributore locale competente la cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile. In questo caso il CLIENTE, per ottenere la riattivazione della fornitura da parte di GELSIA, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura, previa estinzione di tutti gli importi insoluti.
11.9Qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di somministrazione con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il contratto e richiedere al Distributore locale la Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della Cessazione. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al Distributore locale, se richiesti:
- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE;
- copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il CLIENTE, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
- copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.
11.10 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo il Distributore locale, in mancanza di richiesta di accesso alla rete e/o switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà all’attivazione dei servizi di ultima istanza.
11.11 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
11.12 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi:
a) accertato prelievo fraudolento;
b) pericolo oggettivo;
c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
11.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
i. termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento;
ii. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
iii. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura.
11.14 Nel caso di morosità da parte di Cliente titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al Distributore locale, di Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore locale, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
11.15 GELSIA si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito. In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell’eventuale danno subito da GELSIA. Sarà infatti posto a carico del CLIENTE ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere da GELSIA a causa della sospensione e/o risoluzione del Contratto.
Art. 12. GARANZIA
12.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale oggetto del Contratto, il CLIENTE si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Riconsegna nei
12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, comprensivo di tasse, imposte ed iva vigenti al momento della richiesta, e valorizzato alle condizioni economiche del presente contratto, escludendo i valori delle eventuali penali, qualora previste. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione allegato al Contratto.
12.2In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali.
12.3GELSIA si riserva la possibilità di chiedere un incremento del valore della garanzia fino alla concorrenza di un importo pari ad un quadrimestre di fornitura, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica dell'affidabilità del CLIENTE. In tali casi le garanzie aggiuntive dovranno essere rilasciate dal CLIENTE entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da parte di GELSIA. L’incremento della garanzia potrà essere richiesto da GELSIA anche in corrispondenza di un aumento dei prelievi rilevati.
12.4In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l’importo suddetto.
12.5Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali.
12.6In caso di mancata o invalida costituzione, integrazione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento, integrazione o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di gas naturale, fatto salvo in ogni caso il diritto di addebitare al CLIENTE tutti i costi conseguenti alla risoluzione.
Art. 13. RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
13.1Il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e seguenti del Codice Civile in caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Vettoriamento.
13.2È riconosciuta a GELSIA la facoltà di recedere dal Contratto, tramite semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all’altra Parte, qualora, relativamente a quest’ultima, si manifestasse una delle seguenti circostanze:
- inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
- interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
- insolvenza od iscrizione nel registro dei protesti.
13.3Ai sensi dell’art. 1456 c.c. le Parti convengono che il Contratto si risolverà al manifestarsi di una delle seguenti circostanze:
- manomissione delle apparecchiature di misura del gas naturale o sottrazione di gas naturale non misurato;
- utilizzo degli impianti o del gas naturale in modo non conforme al Contratto;
- mancato pagamento di 2 (due) fatture anche non consecutive;
- mancato rilascio/reintegrazione delle garanzie previste;
- accertata e documentata modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che potrebbero oggettivamente porre in pericolo l’adempimento delle prestazioni previste a suo carico dal Contratto.
La risoluzione si verificherà di diritto con la comunicazione al CLIENTE dell’intenzione di valersi della clausola risolutiva.
13.4Nelle ipotesi di cui ai punti 13.2 e 13.3, fermo restando l’impegno di GELSIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Vettoriamento, saranno posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che, in virtù di tali Contratti dovessero essere posti a carico di GELSIA a seguito del recesso anticipato, fatto salvo comunque il risarcimento di ulteriori danni.
Art. 14. FORZA MAGGIORE
14.1Nessuna della Parti sarà responsabile del proprio inadempimento ad alcuna delle obbligazioni previste nel presente contratto, qualora sia in grado di provare che si siano verificate tutte e tre le seguenti condizioni:
1) che l’inadempimento è stato provocato da un evento totalmente al di fuori del suo controllo;
2) che non era ragionevole aspettarsi che essa Parte, al momento di sottoscrivere il presente contratto, tenesse in considerazione la possibilità del verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
3) che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.
Tale situazione è definibile causa di “Forza Maggiore”.
14.2Le Parti convengono che si avrà comunque Forza Maggiore nei seguenti casi elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerra, rivoluzioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, blocco dei trasporti, incendi, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, atti di terrorismo, confische o distruzioni ordinate da
autorità governative, catastrofi naturali.
14.3In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dall’evento sarà sollevata da ogni responsabilità per il mancato adempimento degli impegni derivanti dal presente contratto e per gli eventuali danni o perdite arrecati all’altra Parte (sempre che gli stessi siano causati dalla forza maggiore stessa).
14.4La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi per limitare gli effetti negativi dell’evento e ripristinare al più presto possibile le condizioni precedenti all’evento, onde adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l’evento stesso. Dovrà perciò notificare tempestivamente all’altra Parte il verificarsi dell’evento, il suo sviluppo, il tempo e i modi per porvi rimedio e l’avvenuta cessazione dell’evento.
14.5Qualora l’evento di Forza Maggiore continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, la Parte non colpita dall’evento avrà facoltà di risolvere il contratto senza alcuna responsabilità, né riconoscimento di indennizzo o risarcimento danno a carico delle Parti.
14.6L’impossibilità ad adempiere al pagamento di cui all’Art. 10 non è considerata forza maggiore.
Art. 15. MODIFICHE NORMATIVE E VARIAZIONI UNILATERALI
15.1Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti emanati da autorità pubbliche o da altri soggetti competenti nell’esercizio dei propri legittimi poteri.
15.2Fatto salvo quanto sopra, GELSIA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al CLIENTE secondo modalità e termini di preavviso adeguati. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti economici considerati da GELSIA per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.
15.3In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le variazioni saranno applicate a far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente.
15.4In caso di dissenso rispetto alle variazioni proposte, il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC, che dovrà pervenire all’indirizzo di GELSIA al più tardi entro il trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione. In tal caso, il recesso diverrà efficace a partire dal giorno in cui le variazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Contratto proseguirà secondo le nuove condizioni contrattuali comunicate dal Fornitore.
Art. 16. RISERVATEZZA
16.1Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell’altra, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso.
16.2Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.
Art. 17. RESPONSABILITA’
17.1GELSIA in qualità di società esercente il servizio di vendita del gas naturale si limita ad approvvigionarsi e a somministrare gas naturale a clienti finali, senza esercitare alcuna attività di trasporto o di distribuzione.
17.2In merito all'attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società autorizzata alla sola vendita di gas naturale, si limita ad acquisire le eventuali dichiarazioni e certificazioni trasmesse dal CLIENTE di competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del/i Punto/i di riconsegna, e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE.
17.3Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino dei danni causati dal gas naturale somministrato ovvero delle interruzioni e/o sospensioni della somministrazione dipendenti da caso fortuito, Forza Maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al Trasportatore nazionale. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a GELSIA di provvedere al trasporto del gas naturale in qualsiasi modo fino al al/i punto/i di Riconsegna del CLIENTE.
Art. 18. FORO COMPETENTE
18.1Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro
di Monza.
Art. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO
19.1Fatto salvo il caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto del contraente ceduto. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra Società.
Art. 20. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
20.1Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Contratto sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso ed il relativo onere sarà a carico della parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione stessa.
Art. 21. VARIAZIONI E DICHIARAZIONI
21.1Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d'uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle condizioni economiche e/o delle imposte previste. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA potrà apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa.
Art. 22. DOMICILIO
22.1Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio:
- GELSIA S.r.l. in Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX)
- il CLIENTE in .