le OOSS firmatarie del CCNL 11 gennaio 2001
e
le OOSS firmatarie del CCNL 11 gennaio 2001
- atteso quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, come successivamente modificato, in particolare, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare",
- visto quanto stabilito dai Decreti del Ministro del Tesoro del 21.11.1996, n. 703 e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14.01.1997, n. 211,
- in esito alle disposizioni contenute nell'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane S.P.A. dell’11 gennaio 2001, con il quale si è convenuta la costituzione di un Fondo di Previdenza Complementare,
- tenuto conto degli approfondimenti realizzati dalla Commissione paritetica prevista dal citato art. 67 dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
- considerata la particolare rilevanza delle forme di previdenza complementare quali strumenti di valorizzazione della tutela previdenziale complessiva dei lavoratori nel quadro dei contesti normativi economici e contrattuali di riferimento,
- al fine di sviluppare un più elevato grado di copertura previdenziale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal sistema obbligatorio,
SI CONVIENE
di istituire il Fondo Nazionale Pensione Complementare per il personale non dirigente di Poste Italiane
Il Fondo, denominato FONDOPOSTE, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, in seguito denominato "Fondo", avrà lo scopo esclusivo di assicurare prestazioni a carattere previdenziale, in forma sia di rendita che di capitale, complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio, così come previsto dal D.Lgs del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto di seguito stabilito.
S.P.A. al quale partecipano anche le Società controllate di cui all’Art.1 del CCNL 11 gennaio 2001 che abbiano recepito il contratto medesimo ovvero, in relazione alle specifiche realtà organizzative e produttive delle singole Società, abbiano provveduto ad armonizzarlo con le OOSS stipulanti anche per quanto previsto nel contratto stesso in materia di Previdenza Complementare.
ACCORDO ISTITUTIVO FONDOPOSTE
ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.P.A
il giorno 26 luglio 2002, in Roma tra Poste Italiane S.p.A.
Il Fondo sarà costituito secondo la forma giuridica di Associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Fondo sarà disciplinato dallo Statuto.
L’operatività delle disposizioni tutte resta subordinata alla preventiva approvazione da parte della Covip.
2 – Destinatari
Sono destinatari del Fondo i lavoratori non in prova - dipendenti da Poste Italiane SpA nonché dalle Società controllate di cui all’art.1 del CCNL 11 gennaio 2001 - cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A., assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con contratto:
o a tempo indeterminato;
o di formazione lavoro;
o di apprendistato;
o a tempo determinato, con durata non inferiore a 6 mesi continuativi.
3 – Soci
Sono soci:
a) i lavoratori di cui al punto 2), iscritti o pensionati del Fondo;
b) le Aziende da cui dipendono i lavoratori iscritti.
I criteri e le modalità di iscrizione saranno stabiliti nello Statuto del Fondo.
Sono organi del Fondo:
o l'Assemblea dei Delegati
o il Consiglio di Amministrazione
o il Presidente ed il Vice Presidente
4 - Organi del Fondo
L'Assemblea è composta da 60 Delegati, per metà eletti dagli iscritti e per l'altra metà designati dalle Aziende associate, secondo distinte modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle Parti stipulanti il presente Accordo.
Le elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno 25.000 iscrizioni.
Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell'Assemblea, le maggioranze necessarie per la regolarità della costituzione, la validità delle decisioni e le materie di competenza.
Il delegato all’Assemblea che cessi dalla sua funzione per qualsiasi motivo, o che decada dall’incarico in quanto eletto in altro organo del Fondo o a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione, verrà sostituito sulla base di quanto stabilito dalle norme dello Statuto e del Regolamento elettorale.
6 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 14 componenti, dei quali la metà eletti dai Delegati degli iscritti e l’altra metà dai Delegati delle Aziende associate.
I Delegati in seno all'Assemblea provvederanno, nei relativi ambiti, ad eleggere rispettivamente i propri consiglieri.
Le liste presentate dai Delegati dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati medesimi; ogni Delegato può sottoscrivere una sola lista.
I compiti ed i poteri del Consiglio di Amministrazione sono fissati dallo Statuto che stabilirà, inoltre, le modalità di convocazione e le maggioranze necessarie per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni del Consiglio medesimo, nonché le modalità ed i tempi, in ogni caso non superiori a 45 giorni, per la sostituzione dei Consiglieri che cessino dalle funzioni per qualsiasi motivo durante il corso del mandato.
o il Collegio dei Revisori
La rappresentanza dei Soci, sarà fondata sul criterio della partecipazione paritetica in tutti gli Organi Collegiali.
I componenti gli organi collegiali durano in carica quattro anni e possono essere eletti soltanto per due mandati consecutivi.
- il Vice Presidente, nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente e/o del Vice Presidente, il Consiglio procede alla relativa sostituzione, con i criteri di cui sopra, entro il termine di 15 giorni dalla data di reintegrazione dei componenti cessati.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
In caso di impedimento o assenza del Presidente, i relativi poteri e funzioni, così come stabiliti nello Statuto, sono esercitati, ad ogni conseguente effetto, dal Vice Presidente.
8 - Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri effettivi e 2 supplenti; la metà di essi viene eletta dai delegati delle Aziende associate, l’altra metà dai Delegati degli iscritti, con gli stessi criteri previsti per la elezione dei Consiglieri.
Il Presidente è nominato dal Collegio dei Revisori nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9 – Adesione e permanenza nel Fondo
La domanda di adesione, impegna il lavoratore e l’Azienda nei confronti del Fondo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di consegna all’Azienda medesima.
L’associazione al Fondo dovrà essere preceduta dalla consegna ai destinatari di una scheda informativa sulle principali caratteristiche del Fondo, di una copia dello Statuto nonché del modulo prestampato della domanda di adesione.
I lavoratori di cui al punto 2), superato il periodo di prova, potranno aderire al Fondo, in qualsiasi momento, su base volontaria, nel rispetto delle modalità previste della normativa vigente e dallo Statuto.
7 - Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio di Amministrazione, costituito secondo quanto previsto al precedente punto 6, nomina:
- il Presidente, scelto a turno tra i Consiglieri eletti rispettivamente dai delegati delle Aziende associate e dai delegati degli iscritti;
10 - Contribuzione
La contribuzione al Fondo si realizza attraverso:
- un'aliquota dell’ 1% a carico del socio lavoratore;
- un'aliquota dell’ 1%. a carico dell’ “Azienda”;
- un’aliquota dell’accantonamento annuo del TFR, pari al 2,50 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR, per gli iscritti il cui rapporto di lavoro sia anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93;
- l’integrale destinazione della quota di TFR maturando, a decorrere dalla data di iscrizione al Fondo, per gli iscritti di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs 124/93.
Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata percentualmente alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
È data facoltà al singolo associato di incrementare l’aliquota di contribuzione a suo carico in misura più elevata di quella ordinaria dell’1% mediante scaglioni di incremento dello 0,50% sino a raggiungere il massimo del 4%.
Lo Statuto regolerà gli effetti temporali delle richieste individuali di variazioni contributive, entro il previsto limite minimo e massimo.
Eventuali modificazioni ed integrazioni in ordine alle aliquote contributive di cui sopra potranno essere convenute dalle Parti istitutive stipulanti il presente Accordo.
La domanda di adesione al Fondo potrà essere presentata all’Azienda direttamente dal lavoratore ovvero tramite il Fondo stesso, le XX.XX firmatarie l’Accordo istitutivo o i Patronati.
La qualità di Socio permane anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.
L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dall’ “Azienda” esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di Soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di Soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.
I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, unitamente ai contributi a carico della “Azienda”, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo della quota di Trattamento di Fine Rapporto.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico del lavoratore e dell’Azienda è commisurata alla eventuale retribuzione percepita; è fatta salva la possibilità per il lavoratore di effettuare, a proprio carico, il versamento volontario dei contributi, nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
Trascorsi 5 anni dall’inizio dell’attività del Fondo, il Socio che abbia maturato almeno 3 anni di contribuzione al Fondo ha facoltà di richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo a suo carico, secondo le modalità ed i termini previsti dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla Legge.
La sospensione dell'obbligo contributivo a carico del lavoratore determina automaticamente la sospensione dell'obbligo contributivo a carico dell'Azienda.
L’Azienda comunicherà annualmente al Fondo il monte salari preso a base per il computo delle aliquote retributive.
L'Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nel cedolino stipendi.
Il Fondo comunicherà, almeno una volta l'anno, ad ogni singolo Socio i versamenti effettuati in suo favore.
Il Fondo viene finanziato inizialmente attraverso il versamento da parte di Poste Italiane S.p.A. di una somma “una tantum” complessivamente pari ad €. 225.000.
Poste Italiane si farà carico delle spese notarili per la costituzione del Fondo nonché della stampa e della distribuzione dello Statuto, della scheda informativa, redatta secondo lo schema generale definito dalla COVIP, unitamente al modulo di adesione al Fondo. La Società, inoltre, sino alla data della prima elezione
11 - Quota di iscrizione nel Fondo e spese di gestione
dei Delegati, fornirà in comodato gratuito presso Xxxxx Xxxxxx x. 000 i locali per la sede legale del Fondo, costituiti da n. 3 ambienti idonei alle esigenze del Presidente, dei Consiglieri e della Segreteria, adeguatamente attrezzati, anche con allacciamento ad internet. La Società infine metterà a disposizione, per la durata sopra indicata e tramite l’istituto del comando, n. 2 risorse con profilo adeguato a svolgere le attività proprie della Segreteria del Fondo.
All’atto dell’iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite dallo Statuto, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo “una tantum” corrispondente a €. 5 a carico dell’Azienda e ad € 5 a carico del lavoratore.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilirà la percentuale della contribuzione dell’1% a carico rispettivamente del Socio e dell’ ”Azienda”, da destinare al finanziamento annuale delle spese del Fondo.
12 – Prestazioni
Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il Fondo eroga le prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla pensione complementare di vecchiaia si consegue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione di vecchiaia, secondo l'ordinamento previdenziale obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni di partecipazione al Fondo.
Le previsioni di cui ai commi precedenti troveranno applicazione anche nei confronti dei Soci la cui posizione venga acquisita per effetto del trasferimento, ad iniziativa degli interessati, da altro fondo pensione complementare, computando anche i periodi di iscrizione maturati nel fondo di provenienza.
L'ammontare della pensione complementare di vecchiaia e di anzianità è in funzione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati a favore del singolo Socio che, previa idonea comunicazione, potrà chiederne la liquidazione in capitale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il diritto alla pensione complementare di anzianità matura all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione di anzianità, secondo l'ordinamento previdenziale obbligatorio di appartenenza, in presenza del concorso del requisito di un'età anagrafica di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ed almeno 15 anni di appartenenza al Fondo.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13 - Patrimonio, gestione delle risorse e delle prestazioni pensionistiche.
Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni attività di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo stesso divenga proprietario o titolare.
Il Fondo affida la gestione delle risorse finanziarie accantonate a favore dei Soci in modo che sia prodotto un unico tasso di rendimento per tutti i Soci stessi (gestione monocomparto) oppure che vengano differenziati i profili di rendimento/rischio in funzione delle diverse esigenze previdenziali dei singoli Soci (gestione multicomparto).
Per i primi tre esercizi a partire dall'avvio del Fondo verrà attuata una gestione monocomparto; a decorrere dal quarto esercizio potrà ,previe le necessarie modifiche allo Statuto del Fondo, essere attivata una gestione multicomparto, provvedendosi altresì ad individuare:
- il numero e le caratteristiche delle diverse linee di investimento;
- le modalità, i termini e la durata minima dell'adesione di ciascun Socio a ciascuna linea di investimento;
- le modalità in base alle quali i Soci possono trasferire l'adesione da una linea di investimento ad un'altra.
Le risorse del Fondo affidate in gestione saranno depositate presso un Istituto di credito che presenti i requisiti di cui all'art. 2-bis della Legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs 25 gennaio 1992, n. 83.
Il Fondo provvederà alla erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con Imprese Assicurative di cui all’art.2 del D.Lgs n.174 del 1995.
Il patrimonio del Fondo verrà gestito mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni; le convezioni di gestione dovranno rispettare i criteri indicati nello Statuto in materia di obiettivi, misurabilità dei risultati di gestione e recedibilità.
I Soci, iscritti da almeno 8 anni al Fondo, possono chiedere un’anticipazione in linea capitale per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con mezzi idonei a comprovarne l’effettività, ovvero per i motivi di cui all’art.47 della Legge 53 del 2000.
Il Socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo secondo i termini e le modalità stabilite nello Statuto:
a) ad altro fondo pensione cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di Socio, abbia accesso (nuovo rapporto di lavoro o passaggio a dirigente);
b) ad altro fondo pensione aperto secondo le previsioni dell’art.10, co.3 bis, del D.Lgs n.124/93.
Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato a favore del Socio e dei rendimenti maturati fino al trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda nei casi di cui alla lettera a) o dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi di cui alla lettera b).
15 – Riscatti
Il riscatto della posizione individuale del Socio può aver luogo nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di associazione senza che sia stata presentata e accettata domanda di trasferimento presso altro fondo pensione;
b) maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di vecchiaia o di anzianità, in mancanza dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento delle corrispondenti prestazioni complementari; la liquidazione del relativo importo avverrà alla data di maturazione dei requisiti di pensionamento previsti dall'ordinamento previdenziale obbligatorio;
morte prima del pensionamento per vecchiaia; in tal caso l'importo delle somme accantonate, calcolate alla data del decesso, potrà essere riscattato dagli aventi diritto secondo le norme vigenti; il Fondo provvederà alla liquidazione dell'importo nel termine di sei mesi dalla richiesta di riscatto. In mancanza degli aventi diritto tale importo resterà acquisito al Fondo, decorsi i termini di prescrizione.
I lavoratori che a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle Aziende di cui al punto 2 del presente Accordo presentino domanda di adesione al Fondo possono procedere al trasferimento di posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione o fondi aperti iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs n. 124/93.
16 - Trasferimento da altri fondi pensione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 14 membri, di cui 7 in rappresentanza degli iscritti e 7 in rappresentanza delle Aziende e nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nel rispetto del criterio di pariteticità.
Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 membri effettivi più due supplenti, di cui 2 effettivi ed un supplente in rappresentanza degli iscritti e 2 effettivi ed un supplente in rappresentanza delle Aziende
Il Consiglio di Amministrazione dovrà attuare gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestire la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei Delegati.
Le Parti Istitutive si danno altresì atto che il presente Accordo, lo Statuto e l’Atto Costitutivo del Fondo individuano l’insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire alle Aziende ed ai lavoratori di cui al punto 2 dell’Accordo medesimo in materia di previdenza complementare e che tali obblighi non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscono o cessano di partecipare al Fondo.
19. Norma finale
17 - Clausola generale
Qualora si producessero modificazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario sulla base del quale le parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in premessa hanno deciso la costituzione e le modalità di finanziamento del Fondo, le parti medesime si incontreranno per una verifica delle intese raggiunte.