Contract
Relativamente alla sezione V – Responsabilità Civile Professionale, con la presente appendice, che forma parte integrante della Polizza, si precisa che le Condizioni di Assicurazione sono da intendersi modificate / integrate alla luce del DM 22 settembre 2016 come segue. | |
Le DEFINIZIONI previste in polizza si intendono integrate come segue: | |
ASSICURATO: | il CONTRAENTE indicato in POLIZZA, i suoi COLLABORATORI e i praticanti abilitati iscritti al Registro dei Praticanti con patrocinio presso l’Ordine di competenza. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per ASSICURATI si intendono anche i partner, i professionisti associati, tutti i soci nella loro qualità di avvocato, iscritti all’Albo presso l’Ordine di competenza esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’associazione professionale o dello studio associato o della società. |
COLLABORATORE: | qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO, ivi incluso il dipendente, praticante non abilitato, apprendista, stagista, sostituto processuale, nello svolgimento dell’attività professionale indicata in POLIZZA e di cui l’ASSICURATO stesso debba rispondere. |
DANNI: | qualsiasi danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro subito da XXXXX e riconducibile ad un ERRORE dell’ASSICURATO. |
DOCUMENTI: | qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, certificato, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant’altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma ricevuti dall’ASSICURATO in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. |
ERRORE/FATTO ILLECITO: | qualsiasi effettivo o presunto atto, violazione di obblighi, omissione, compiuti dallo ASSICURATO con colpa anche grave ed inerenti l’attività professionale indicata in POLIZZA, purché non svolta a titolo gratuito. ERRORI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ERRORE. |
PERDITA: | i. l’obbligo di risarcimento dei DANNI derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge; ii. i costi e le spese sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale; iii. i COSTI e le SPESE |
VALORI: | qualsiasi somma di denaro, titolo e/o valore ricevuti dall’ASSICURATO in deposito dai clienti o dalle controparti processuali dei clienti dell'ASSICURATO medesimo |
L’OGGETTO DI POLIZZA si intende interamente sostituito come segue: | |
OGGETTO DI POLIZZA ALL RISKS | a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO di ogni PERDITA a seguito di un ERRORE involontariamente commesso nell’esercizio dell’attività professionale indicata in POLIZZA. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, fermo restando tutto quanto espressamente escluso. A titolo esemplificativo e non esaustivo la copertura opera per: i. l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; ii. gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; iii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iv. la redazione di pareri o contratti; v. l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132. |
XXXXXXXX CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO | La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made; essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di XXXXX conseguenti ad ERRORI commessi dall’Assicurato in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata in polizza e avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA. |
LE CIRCOSTANZE | La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di XXXXX conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relative ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata in POLIZZA. Le CIRCOSTANZE denunciate agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla presente POLIZZA consentono all’ASSICURATO di notificare agli ASSICURATORI la successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA indipendentemente dal momento in cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO viene ricevuta dall’ASSICURATO ossia anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. |
Gli articoli relativi alle ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI si intendono modificati come segue: | |
PERDITA DOCUMENTI E VALORI | danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO. La presente garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di tali costi e spese. |
MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE (D.LGS. 28/2010) | attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente POLIZZA, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. La presente estensione è operante a condizione che l’incarico o l’attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. |
DOLO DI SOGGETTI DI CUI L'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE | atti dolosi commessi nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale esercitata dai COLLABORATORI e comunque dai soggetti del cui operato l’ASSICURATO sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di surrogazione degli ASSICURATORI in caso di dolo. |
L’articolo relativo alle ESCLUSIONI è modificato come segue: | |
FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI | frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall’ASSICURATO, fermo restando quanto previsto dall’estensione DOLO DI SOGGETTI DI CUI l'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE che precede. |
L’articolo relativo ai CASI DI CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA è modificato come segue: | |
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO DEGLI ASSICURATORI | E' escluso il diritto di recesso nel PERIODO DI POLIZZA e/o nel periodo di POSTUMA degli ASSICURATORI in caso di una o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO e del pagamento di INDENNIZZI. |
PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO | In mancanza di disdetta l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno dare disdetta alla presente POLIZZA con lettera raccomandata A/R o PEC inviata con un preavviso di almeno 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato in POLIZZA. La disdetta potrà essere spedita alternativamente: i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o ad HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONE S.A. (farà fede la data del timbro postale); ii. direttamente dal CONTRAENTE a HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONE S.A tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE all’atto della sottoscrizione della presente POLIZZA e indicato in POLIZZA risulti aumentato e ricada in una fascia di fatturato superiore rispetto a quella indicata, gli ASSICURATORI provvederanno ad adeguare il PREMIO di rinnovo al premio relativo alla nuova fascia di fatturato adeguando, altresì il LIMITE DI INDENNIZZO secondo quanto stabilito dal Decreto Legge del 22 settembre 2016 e sue successive modifiche.
L’ASSICURATO dovrà dare comunicazione del FATTURATO aggiornato agli ASSICU- RATORI tramite l’INTERMEDIARIO entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Se nonostante l’aumento, il FATTURATO restasse nei limiti della fascia di fatturato indicata in POLIZZA il PREMIO resta invariato e non sarà necessario trasmettere alcuna comunicazione agli ASSICURATORI. | |
L’articolo relativo alla POSTUMA / MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO è interamente sostituito come segue: | |
IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE | in caso di cessazione dell'attività del CONTRAENTE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA opererà, anche a favore degli eredi del CONTRAENTE in caso di cessazione a seguito di decesso, a copertura delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di TERZI conseguenti ad ERRORI commessi dall’ASSICURATO in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata in POLIZZA ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel periodo di 10 anni successivo alla data di cessazione dell'attività debitamente comunicata agli ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. |
IN CASO DI MUTAMENTI DELLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN FORMA COLLETTIVA (STUDIO ASSOCIATO O SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI) | In tutti i casi di: i. volontaria cessazione dell’attività del CONTRAENTE ii. scioglimento, assorbimento o fusione del CONTRAENTE iii. cessione di un ramo d’azienda del CONTRAENTE ad un terzo avvenuti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA opererà a copertura delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di XXXXX conseguenti ad ERRORI commessi dall’ASSICURATO in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata in POLIZZA ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel periodo di 10 anni successivo alla data di cessazione dell'attività debitamente comunicata agli ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Secondo le disposizioni di cui al presente articolo la POSTUMA è concessa solo ed esclusivamente in caso di cessazione definitiva dell’attività dello Studio Associato o della Società CONTRAENTE. La POSTUMA si applica, secondo quanto previsto al punto IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE che precede, al singolo professionista avvocato / praticante abilitato, deceduto o che abbia cessato l’attività in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o attribuibili ad: • attività svolta in nome e per conto del CONTRAENTE. • attività svolta con propria Partita Iva personale, a condizione che tale attività sia stata inclusa in copertura come da ESTENSIONE STUDI ASSOCIATI E SOCIETA’ che precede e che tale estensione sia richiamata in POLIZZA. |
LIMITI DI APPLICABILITA’ DELLA POSTUMA / MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO | Fermo restando quanto disposto dagli articoli che precedono, la POSTUMA / MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO cesserà con effetto immediato qualora il CONTRAENTE riprenda lo svolgimento dell'attività professionale e/o stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti la POSTUMA / MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO presso un diverso assicuratore. In caso di ammissione del CONTRAENTE a procedure concorsuali o altre procedure di analoga natura, la POSTUMA / MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non sarà automatica, ma dovrà essere concordata con gli ASSICURATORI, mentre non potrà essere concessa in caso di radiazione dall’Albo Professionale del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO per motivi disciplinari o penali. Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nella POSTUMA / MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato in POLIZZA. |
L’articolo relativo alla gestione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO è modificato come segue: | |
GESTIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO - COSTI E SPESE | Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato in POLIZZA. |
Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI rimborseranno COSTI e SPESE per la parte della PERDITA assicurata. | |
COSTI e SPESE pagati dagli ASSICURATORI in base alla presente POLIZZA saranno restituiti agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’INDENNIZZO a termini del presente contratto. | |
COSTI e SPESE per professionisti ai sensi della presente POLIZZA non potranno eccedere le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. I COSTI e le SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato in POLIZZA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna SCOPERTO O FRANCHIGIA. Non saranno considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI. | |
Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1917 comma II del Codice Civile, l’ASSICURATO chieda di liquidare la RICHIESTA DI RISARCIMENTO direttamente al TERZO, quest’ultimo avrà diritto a ricevere dagli ASSICURATORI l’integrale INDENNIZZO della PERDITA subita e non gli saranno opponibili FRANCHIGIA e SCOPERTO; in tali casi è obbligo dell’ASSICURATO versare agli ASSICURATORI contestualmente alla firma dell’atto di quietanza e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuto pagamento dell'INDENNIZZO quanto anticipato dagli ASSICURATORI a titolo di FRANCHIGIA o SCOPERTO | |
Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato. | |
L’articolo relativo alle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE è modificato come segue: | |
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché la cessazione della POLIZZA alla sua scadenza. (Art. 1898 del Codice Civile). |
Resta inteso che la RETROATTIVITA’ (i) è ILLIMITATA in relazione all'attività professionale di avvocato descritta nell'oggetto dell'assicurazione; (ii) resta la medesima pattuita al momento dell’emissione della POLIZZA, o sue successive modifiche, in relazione alle attività oggetto delle estensioni applicabili solo se richiamate in POLIZZA. |