ACCORDO
ACCORDO
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani
L’UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
GLI STATI UNITI MESSICANI,
dall’altra,
(«le parti»), conformemente alle rispettive competenze,
VISTE le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra vari Stati membri dell’Unione europea e gli Stati Uniti messicani,
CONSTATANDO che il 5 giugno 2003 gli Stati membri dell’Unione europea hanno autorizzato la Commissione europea a modificare talune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo fra l’Unione europea e i paesi terzi,
CONSTATANDO che l’Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell’Unione europea con i paesi terzi,
RICONOSCENDO la necessità di aggiornare i rapporti fra gli Stati membri dell’Unione europea e gli Stati Uniti messicani per quanto riguarda i servizi aerei, al fine di costituire una solida base giuridica in materia di servizi aerei fra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani e garantire la continuità di tali servizi,
SOTTOLINEANDO il loro interesse a promuovere la libera concorrenza nel settore dei servizi aerei ed a evitare che le compagnie aeree stipulino accordi aventi lo scopo di ostacolare, restringere o falsare la concorrenza,
CONSTATANDO che l’Unione europea non intende compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione europea e i vettori aerei degli Stati Uniti messicani, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nell’allegato I i riferimenti ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che è parte di uno di tali accordi si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nell’allegato I i riferimenti ai vettori aerei di uno Stato membro dell’Unione europea che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei designati da tale Stato dell’Unione europea.
3. Il presente accordo modifica talune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei elencati nell’allegato I, senza intervenire sui diritti di traffico esistenti.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro dell’Unione europea
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte di uno Stato membro dell’Unione europea, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati dagli Stati Uniti messicani, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro dell’Unione europea, gli Stati Uniti messicani rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea che ha proceduto alla designazione a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione europea; e
b) lo Stato membro dell’Unione europea competente per il rila scio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’auto xxxx aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
c) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipa zione maggioritaria a Stati membri dell’Unione europea o a cittadini di tali Stati o ad altri Stati elencati nell’allegato III o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. Gli Stati Uniti messicani possono rifiutare, revocare, so spendere o limitare le autorizzazioni o i permessi concessi ad un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’Unione europea, se non è rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 2.
Gli Stati Uniti messicani esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione europea in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro dell’Unione europea ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro dell’Unione europea, i diritti degli Stati Uniti messicani in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro dell’Unione europea che ha designato il vettore aereo e gli Stati Uniti messicani si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio e al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro dell’Unione europea e per quanto riguarda l’au torizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Nessuno degli accordi bilaterali fra gli Stati Uniti messicani e gli Stati membri dell’Unione europea può:
a) favorire l’adozione di accordi fra imprese, decisioni di asso ciazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza;
b) rafforzare gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche con cordate; o
c) delegare ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi bilaterali elencati nell’allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 non sono applicate.
Articolo 5
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte inte grante.
Articolo 6
Revisione e modifica
Le parti possono, in qualsiasi momento, rivedere o modificare per iscritto il presente accordo mediante reciproco consenso. Tali modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del presente accordo.
Articolo 7
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore dopo trenta (30) giorni dalla data dell’ultima nota con cui le parti si sono notificate per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica agli accordi bilaterali elencati nell’allegato I, lettera b), dopo la loro entrata in vigore.
3. Il presente accordo prevale sugli accordi bilaterali elencati nell’allegato I, in caso di divergenza fra le rispettive disposizioni.
Articolo 8
Denuncia
1. In caso di denuncia di uno degli accordi bilaterali di cui all’allegato I tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione cessano di produrre i loro effetti con temporaneamente.
2. In caso di denuncia di tutti gli accordi bilaterali di cui all’allegato I il presente accordo cessa di produrre i suoi effetti contemporaneamente all’ultimo dei suddetti accordi.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre duemiladieci, in du plice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, fin landese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, tedesca, ungherese e svedese, tutti i testi facenti ugual mente fede. In caso di divergenza prevale la versione spagnola.
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Съединените мексикански щати Por los Estados Unidos Mexicanos Za Spojené státy mexické
For De Forenede Mexicanske Stater
Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten Mehhiko Ühendriikide nimel
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού
For the United Mexican States Pour les Etats-Unis mexicains Per gli Stati Uniti messicani
Meksikas Savienoto Xxxxxx vārdā –
Meksikos Jungtinių Valstijų vardu
a Mexikói Egyesült Államok részéről Għall-Istati Uniti Messikani
Voor de Verenigde Mexicaanse Xxxxxx
W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Pelos Estados Unidos Mexicanos
Pentru Statele Unite Mexicane Za Spojené štáty mexické
Za Združene države mehike Meksikon yhdysvaltojen puolesta För Mexikos förenta stater
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO
a) Accordi in materia di servizi aerei fra gli Stati Uniti messicani e Stati membri dell’Unione europea conclusi e/o firmati alla data della firma del presente accordo:
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica d’Austria, firmato a Vienna, Austria, il 27 marzo 1995, «accordo Messico–Austria»;
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno del Belgio, firmato a Città del Messico il 26 aprile 1999, «accordo Messico-Belgio»;
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica federale cecoslovacca, firmato a Città del Messico il 14 agosto 1990, «accordo Messico-Repubblica ceca»;
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica francese, firmato a Parigi, Francia, il 18 maggio 1993, modificato dall’accordo che modifica e integra l’accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica francese, concluso a Parigi e a Città del Messico con scambio di note in data 13 gennaio e 4 febbraio 2004, «accordo Messico–Francia»;
— accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica federale di Germania, firmato a Città del Messico l’8 marzo 1967, «accordo Messico-Germania»;
— accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica italiana, firmato a Città del Messico il 23 dicembre 1965, modificato dall’accordo che modifica e integra l’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica italiana del 23 dicembre 1965, concluso a Roma, Italia, con scambio di note in data 2 agosto e 7 dicembre 2004, «accordo Messico-Italia»;
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Granducato di Lussemburgo, firmato a Città del Messico il 19 marzo 1996, «accordo Messico-Lussemburgo»;
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno dei Paesi Bassi, firmato a Città del Messico il 6 dicembre 1971, modificato dall’accordo che modifica l’accordo sui trasporti aerei del 6 dicembre 1971 fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno dei Paesi Bassi, concluso a Città del Messico con scambio di note in data 24 agosto 1992, «accordo Messico-Paesi Bassi»;
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica di Polonia, firmato a Città del Messico l’11 ottobre 1990, «accordo Messico-Polonia»;
— accordo sui trasporti aerei civili fra i governi del Messico e del Portogallo, firmato a Lisbona, Portogallo, il 22 ottobre 1948, «accordo Messico-Portogallo»;
— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno di Spagna, firmato a Città del Messico il 21 novembre 1978, «accordo Messico–Spagna»;
— accordo relativo ai servizi aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Città del Messico il 18 novembre 1988, «accordo Messico-Regno Unito».
b) Accordi in materia di servizi aerei fra gli Stati Uniti messicani e Stati membri dell’Unione europea che non sono ancora entrati in vigore alla data della firma del presente accordo:
— accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e il Regno di Spagna, firmato a Madrid l’8 aprile 2003.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ARTICOLI FACENTI PARTE DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL’ALLEGATO I E RICHIAMATI NEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL PRESENTE ACCORDO
a) Designazione da parte di uno Stato membro:
— articolo 3 dell’accordo Messico-Austria;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Belgio;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Repubblica ceca;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Francia;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Germania;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Italia;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Lussemburgo;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Paesi Bassi;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Polonia;
— articolo II dell’accordo Messico-Portogallo;
— articolo 3 dell’accordo Messico-Spagna;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Regno Unito.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
— articolo 4 dell’accordo Messico-Austria;
— articolo 5 dell’accordo Messico-Belgio;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Repubblica ceca;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Francia;
— articolo 4, prima frase dell’accordo Messico-Germania;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Italia;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Lussemburgo;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Paesi Bassi;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Polonia;
— articolo VII dell’accordo Messico-Portogallo;
— articolo 4 dell’accordo Messico-Spagna;
— articolo 5 dell’accordo Messico-Regno Unito.
c) Sicurezza:
— Articolo 6 dell’accordo Messico-Austria;
— Articolo 7 dell’accordo Messico-Belgio;
— Articolo 6 dell’accordo Messico-Repubblica ceca;
— Articolo 6 bis dell’accordo Messico-Francia;
— Articolo 6 bis dell’accordo Messico-Italia;
— Articolo 6 dell’accordo Messico-Lussemburgo;
— Articolo 6 dell’accordo Messico-Paesi Bassi;
— Articolo V dell’accordo Messico-Portogallo;
— Articolo 8 dell’accordo Messico-Regno Unito.
ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ALTRI STATI RICHIAMATI NELL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO
a) La Repubblica d’Islanda (nell’ambito dell’accordo sullo Spazio economico europeo);
b) Il Principato del Liechtenstein (nell’ambito dell’accordo sullo Spazio economico europeo);
c) Il Regno di Norvegia (nell’ambito dell’accordo sullo Spazio economico europeo);
d) La Confederazione svizzera (nell’ambito dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).