Contract
Contratto Esecutivo per l’affidamento servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi
CONTRATTO SPECIFICO
per l’affidamento in appalto dei servizi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli attori pubblici, sociali ed economici, nonché dell’intera Comunità territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura di cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia per il Progetto SU.PR.EME cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014/2020). AGREEMENT NUMBER:2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086
CUP: I21F19000020009 CIG: 78692137FE CIG derivato: 84857430A7
TRA
REGIONE PUGLIA (di seguito per brevità definita Regione, Amministrazione o Committente), con sede in BARI, Xxxxxxxxx X. Xxxxx x. 00, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, in qualità di Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale
E
SYSTEMAR VIAGGI S.r.l., con sede legale in BARI, Via XXIV Maggio n. 36, capitale sociale Euro 110.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di B a r i al n. 0 6 9 4 7 9 2 0 7 2 1 , P. IVA
0 6 9 4 7 9 2 0 7 2 1 , domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via XXIV Maggio n. 36 , in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante Xxxxxxxx X’Xxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante International Sound S.r.l., con sede legale in Conversano (BA), Zona Industriale – Comparto A snc Lotto n. 1, capitale sociale Euro 20.800,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 05364290725, P. IVA 05364290725, domiciliata ai fini del presente atto in Conversano, Zona Industriale – Comparto A snc Lotto n. 1 e la mandante Never Before Italia S.r.l. con sede legale in Castellana Grotte (BA), Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 20.00,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 06725810722 P. IVA 06725810722, domiciliata ai fini del presente atto in Castellana Grotte (BA), Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, xxxxxx mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio dott.ssa
Xxxxxxxx Xxxxxxxx in data 23 aprile repertorio n. 90443, di seguito per brevità denominato anche Fornitore, Appaltatore o Aggiudicatario
PREMESSO CHE
_ InnovaPuglia, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014, ha indetto una procedura aggregata per l’acquisizione dei servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi.
- L’iniziativa è stata indetta – giusta Deliberazione del XXX xxx 00/00/0000 Xxxx. n. 030 – mediante gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definita anche “gara”, in n. 3 lotti, ciascuno per una classe di importo degli appalti specifici. L’Accordo Quadro è stato concluso per ogni lotto con cinque operatori economici che possono aggiudicarsi gli Appalti specifici indetti dai Soggetti Aderenti allo stesso, mediante procedura di rilancio del confronto competitivo di cui al comma 4 del citato art. 54.
_ Il Bando di gara è stato inviato in data 11/04/2019 alla GUUE e pubblicato sulla GURI, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, (BURP), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo sul profilo del committente xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet: xxx.xxxxxxx.xx, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
_ il Fornitore è uno degli aggiudicatari della suddetta gara per il Lotto B e ha stipulato con InnovaPuglia S.p.A. l’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e per le amministrazioni pubbliche pugliesi.
_ l’Amministrazione, nei limiti di capienza dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 11 del presente Contratto Esecutivo, ha individuato il Fornitore tra quelli che sono parti dell’Accordo Quadro mediante confronto competitivo sulla base di invio di formale lettera d’invito a presentare l’offerta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della disciplina prevista dall’art. 54 (in particolare, commi 1, 2, 4, e 5) del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.
_ il CIG dell’Accordo Quadro Lotto B è il seguente: 78692137FE;
_ il CIG Derivato del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 84857430A7
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Definizioni
1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capi- tolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifesta- zione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relati- vamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, ovvero da leggi e regolamenti che ne disciplinano l’attività;
f) Disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato EmPULIA del Soggetto aggre- gatore della Regione Puglia (Approvata dal CdA di InnovaPuglia S.p.A. il 02/11/2015).
Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostan- ziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati:
_ l’Accordo Quadro;
_ la lettera di invito e Allegati;
_ l’offerta economica e l’offerta tecnica.
2. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine della prestazione contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell’ Accordo Quadro, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espres- samente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
Oggetto del Contratto
1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore.
2. Oggetto del presente contratto è la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli attori pubblici, sociali ed economici, nonché dell’intera comunità territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura di cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti nel territorio nazionale tramite l’organizzazione di eventi di diverse tipologie e complessità, coordinando e/o operando in sinergia con i responsabili delle amministrazioni ed eventuali soggetti terzi coinvolti. L’insieme delle attività della campagna deve essere svolto in stretto contatto e con la supervisione costante della Regione Puglia, Sezione sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni Antimafia Sociale. L’eventuale acquisizione di materiali diversi a sostegno delle attività richieste nel Capitolato o proposte dal progetto presentato dall’aggiudicatario (quali ad esempio, premi per contest e missioni per la consegna dei premi ai vincitori) sono a carico dell’appaltatore. Tutti i materiali realizzati, nonché tutti i diritti acquisiti per conto della Regione Puglia (fotografici, video, musicali, etc.), così come i progetti creativi, rimarranno di proprietà della Regione che si riserva il diritto di utilizzarli nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.
3. La Regione Puglia si riserva il diritto di:
a) dare l’approvazione finale a tutti i materiali prodotti, richiedere modifiche, adattamenti e/o integrazioni alle soluzioni proposte. L’appaltatore deve provvedere alla realizzazione delle integrazioni e/o modifiche e/o adattamenti richiesti senza oneri aggiuntivi;
b) gestire, in modo del tutto esclusivo e diretto, le relazioni con le Istituzioni pubbliche, rispetto alle quali il progetto può proporne il coinvolgimento, laddove lo ritenga necessario per la piena riuscita dello stesso;
c) realizzare per proprio conto altre azioni a carattere pubblicitario e informativo e utilizzare per i propri fini i claim comunicativi ideati per la campagna.
4. Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nell’Accordo Quadro e relativi allegati.
5. L’Amministrazione, ai sensi e per effetto dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto. Per servizi/forniture appartenenti a tipologie non previste, l’affidamento avverrà, previa verifica della disponibilità dell’Impresa, nei limiti di valore complessivi sopra indicati, determinando il corrispettivo mediante concordamento dei nuovi prezzi in applicazione dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 4 Efficacia e Durata
1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli art. 19 e 20 dell’Accordo Quadro.
2. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo, può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto stesso.
Articolo 5 Proprietà
1. Tutti i risultati prodotti e/o rilasciati nell’esecuzione delle attività contrattuali, saranno di proprietà dell’Xxx.xx senza limitazioni di alcun tipo. L’Xxx.xx potrà utilizzare e riutilizzare completamente ed in parte quanto prodotto, anche prima della scadenza del contratto. L’Xxx.xx potrà, senza alcuna limitazione, memorizzare, riprodurre, condividere e distribuire tali risultati a terzi.
2. Resta convenuto che la proprietà può essere ceduta dall’Xxx.xx alla Regione Puglia o a terzi in qualsiasi istante, senza modificare alcun termine delle condizioni e degli obblighi previsti.
3. L’Impresa garantisce la piena proprietà dei dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione delle attività e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
Articolo 6 Erogazione delle prestazioni
1. Il Fornitore ha l’obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell’Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito, e nell’Accordo Quadro, All. 4.1 - Gestione forniture e fasi operative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 7
Gestione del Contratto Esecutivo
1. Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l’interfaccia del Fornitore con l’Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore.
2. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con Inno- vaPuglia S.p.A.
3. Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di InnovaPuglia S.p.A. Entro 10 (dieci) giorni lavo- rativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà
all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrat- tuali (Rappresentante del Fornitore).
4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Responsabile dell’Esecuzione del Con- tratto per l’Amministrazione.
5. Ai sensi e per effetto dell’art. 6.1 dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, il Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro di InnovaPuglia, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto specifico; detto controllo comporterà verifiche a campione ed ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta effettuazione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore Contraente. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto Specifico, alla fattispecie testè descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 101 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Articolo 8 Consegna
1. La consegna, intendendo con questo termine l’insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini previsti nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito, dovrà essere completa e da effettuarsi presso i siti indicati dall’Xxx.xx nell’ambito del territorio regionale.
3. La fornitura dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
4. La consegna non solleva l’Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.
Articolo 9
Verifica di conformità e Accettazione
1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile dell’Esecuzione del Con- tratto per l’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità delle presta- zioni erogate al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
2. Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 7 (sette ) giorni lavorativi dal ricevimento
della predetta comunicazione, un piano dei correttivi che dovrà essere implementato nei successi- vi 20 (venti) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di ultimazione.
3. Previo esito positivo della verifica di funzionalità eseguita dall’Xxx.xx sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico che ha valore di certificazione delle prestazioni, le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposte ad un ulteriore verifica da parte del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per alla presenza di un Rappresentante del Forni- tore.
4. I termini e le modalità della verifica da parte dell’Amministrazione, di cui al precedente comma 3, sono descritte nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di xxxxxx.
5. Ove non si riscontrino difetti o carenze, la verifica avrà valore positivo. Le operazioni di verifi- ca risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l’Amministrazione. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di pri- ma verifica, le prestazioni non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di verifica, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione, che comunque non potranno essere supe- xxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni solari. Decorso detto termine, il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le prestazioni non risultassero ancora conformi alle specifiche, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto Esecutivo.
6. In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle forniture eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dal Fornitore e dal Produttore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle forniture e servizi alle prescrizioni contrattuali.
Articolo 10 Penalità
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione della prestazione o, co- munque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’allegato 4 Capitolato tecnico alla lettera di invito, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro.
Articolo 11 Corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro 95.106,13 (novantacinquemilacentosei,13) IVA esclusa, come da offerta economica presentata in sede di gara, di cui:
• € 951,06, per oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• € 14.265,92, per costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad ade-guamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
Articolo 12 Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
i. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
ii. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità fina- lizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presen- te Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni co- munque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del pre-
cedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al ri- sarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 12 vengono emesse dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura elettronica verrà corrisposta nel termine stabilito nell’Accordo Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 13 dell’Accordo Quadro.
3. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Con- tratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la presta- zione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecu- tivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione tramite PEC.
5. Essendo il Fornitore costituito in raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Xxx.xx contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui s i riferisce.
6. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 8616, intestato a Systemar Viaggi S.r.l. presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Piazza Xxxxx xx Xxxxxx, Bari,
Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, come da dichiarazione resa in sede di gara dall’operatore economico.
7. Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
8. Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Articolo 14 Cauzione
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo, si dà atto che il Fornitore ha prestato cauzione definitiva di € 41.979,85 a mezzo polizza fidejussoria n. PC4Z74O7, rilasciata da Zurich Insurance plc, con sede in Xxxxxx, xxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste all'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del pres ente Contratto Esecutivo a seguito di modifiche contrattuali,
Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dan- no.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore supe- riore all’importo garantito.
Articolo 15 Subappalto
1. ll Fornitore non farà ricorso al subappalto conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta.
Articolo 16
Divieto di cessione del Contratto
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore, fatta salva la possibilità per il Fornitore, previa comunicazione all’Amministrazione di cessione a società facenti parte del gruppo cui appartiene. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.
Articolo 17 Risoluzione e recesso
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quin- dici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
9. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell’art 108 del D. Lgs. 50/2016, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 19 dell’Accordo Quadro.
3. In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiu- dicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
4. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione con- tenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto.
5. Qualora InnovaPuglia S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dall’Accordo Quadro in tutto o in parte, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo.
6. Fermo restando quanto previsto all’art. 20 dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. In tale caso, il Fornitore ha diritto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Esecutivo, oltre al 10% dell’importo dei servizi non ancora erogati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
Articolo 18 Forza maggiore
1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terre- moti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca l'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle dispo- sizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la presta- zione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore aggiudicatario per una durata ragionevole secon- do le circostanze.
3. L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuova- mente la prestazione.
Articolo 19 Responsabilità Civile
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se ese- guite da parte di terzi.
Articolo 20
Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornito- re si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si con- viene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pub- blici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, ultimi tre periodi, del Codice, anche apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di Legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei
crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642/72, nell’ nell'importo di € 224,00 e l'imposta di registro a tassa fissa, ai sensi del DPR n. 131/86, sono state assolte a mezzo versamento con Mod. F24 effettuato in data 25/03/2021 con delega irrevocabile della Banca.
Articolo 22 Foro Competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è demandata in via esclisiva all’Autorità Giudiaziaria Ordinaria del Foro di Bari.
Articolo 23 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito “Regolamento UE”) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e
collaboratori del Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all’esecuzione del presente Contratto.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell’Amministrazione.
6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).
7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell’Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli eventuali dati personali nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Bari, lì
(Per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 14 Cauzione, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.
Letto, approvato e sottoscritto Bari, lì
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)