SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI IL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
TRA
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
e
l’Ente …………………….……………………………………………………………………
Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni 3
Art. 3 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente 4
Art. 4 - Durata del Contratto 5
Art. 5 - Importo contrattuale 5
Art. 6 - Copertura assicurativa dei servizi oggetto del contratto 6
Art. 7 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 6
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 9 - Obblighi di riservatezza 7
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 7
Art. 11 - Reportistica dei sinistri 8
Art. 12 - Modalità di rimborso all’associato 9
Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva 9
Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 16 - Richiesta contributo e modalità di pagamento 12
Art. 17 - Cauzione definitiva 12
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 14
Art. 21 - Risoluzione per inadempimento 14
Art. 22 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 15
Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 15
Art. 24 - Foro di competenza. 15
Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione 15
Art. 26 - Elezione di domicilio e comunicazioni 16
Premessa
A. con determina a contrarre n. 36649 del 9.3.2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa dell’Autorità da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice;
B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 33 del 20.3.2017 e sulla GUUE GU/S 51 del 14.3.2017;
C. con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
D. il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del , con verbale n. , ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di ;
E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
F. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 – comma 9 – del Codice;
H. che il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico come modificato dall’offerta tecnica con varianti migliorative, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
I. che il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta economica, il capitolato tecnico come modificato dall’offerta tecnica con varianti migliorative proposta in sede di gara, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall’ANAC.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall’Autorità.
6. L’Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
7. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico.
Art. 2 - Oggetto
1. Il contratto ha per oggetto la prestazione dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità, come meglio specificato nel capitolato tecnico, da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
2. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato tecnico.
Art. 3 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente
1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato a favore dei soggetti di cui al punto 2 del Capitolato tecnico, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel Capitolato medesimo, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Amministrazione.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
4. Il Contraente si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
6. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
8. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire
all’Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
9. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
10. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Art. 4 - Durata del Contratto
1. Il contratto a ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorre dalle ore 00:00 del 1.10.2017. Alla scadenza (ore 24:00 del 30.09.2020) cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.
Art. 5 - Importo contrattuale
1. I corrispettivi dovuti al Contraente per i servizi oggetto del presente contratto, come indicati nell’offerta economica sono così distinti:
a) euro (lettere /00) quale contributo pro capite, annuo, lordo
(comprensivo degli oneri fiscali nonché della quota associativa) per i dipendenti in servizio presso l’Autorità ed i relativi nuclei familiari fiscalmente a carico di cui al punto 2.1. del Capitolato tecnico);
b) euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00); ) quale corrispettivo pro capite, annuo, lordo (comprensivo degli oneri fiscali nonché della quota associativa), per i familiari non fiscalmente a carico di cui al punto 2.2. del Capitolato tecnico).
2. L’importo contrattuale complessivo presunto per l’intera durante contrattuale calcolato sulla base dei dipendenti in servizio alla data del (n. ) per l’intera durata contrattuale (36 mesi) risulta pari a €
( / ).A tale importo va aggiunto il contributo pagato per i familiari non fiscalmente a carico.
3. Il predetto importo complessivo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione sia dei dipendenti in servizio alla data del sia dei familiari non fiscalmente a carico che effettivamente aderiranno al piano sanitario nel corso della vigenza contrattuale.
4. l predetti corrispettivi coprono la clausola broker di cui alla lett. D del Capitolato, nonché ogni onere relativo alla prestazione dei servizi connessi e si intendono omnicomprensivi di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico del Contraente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Contraente dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, pertanto sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
Art. 6 - Copertura assicurativa dei servizi oggetto del contratto
1. A garanzia dell’effettiva erogazione dei servizi di cui al presente contratto il Contraente ha presentato all’Amministrazione una specifica polizza assicurativa per l’intera durata del contratto, con la Società
autorizzata, ai sensi del d. lgs. 209/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo analogo all’oggetto del presente appalto.
2. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 7 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
1. L’Autorità individua , quale direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, l’Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all’esecuzione del presente appalto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
5. Il Responsabile del servizio, o un suo delegato, è tenuto ad organizzare, presso la sede dell’Autorità, un incontro formativo con il personale della medesima, al fine di illustrare le principali condizioni e modalità di erogazione del servizio.
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 9 - Obblighi di riservatezza
1. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.
6. Fermo restando quanto previsto nell’articolo recante “Trattamento dei dati personali”, il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei
dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
6. Il Contraente si obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art. 11 - Reportistica dei sinistri
1. Al termine di ogni semestre, entro i 15 giorni solari successivi, il Contraente si impegna, pena l’applicazione delle penali indicate nel presente contratto, a fornire all’Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del piano sanitario. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dal Contraente;
- la data di accadimento dell’evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell’evento, specificando se si tratta di Infortunio o Malattia;
- la tipologia di garanzia distinta per prestazioni ottenute come da specifiche del Capitolato;
- la tipologia di rimborso (se rimborso diretto o indiretto);
- l’indicazione di età e sesso dell’associato;
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a. sinistro agli atti, senza seguito;
b. sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a € .
2. Il Contraente si impegna a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
3. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente paragrafo, dovranno essere trasmessi ufficialmente dal Contraente sia su supporto ottico/magnetico sia in formato cartaceo.
4. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall’Amministrazione dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.
Art. 12 - Modalità di rimborso all’associato
1. Il termine del rimborso delle spese sostenute dall’assistito decorre dalla data di ricezione da parte del Contraente della documentazione necessaria per il rimborso delle spese.
2. L’Associato dovrà consegnare in originale, le relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente regolari e debitamente quietanzate.
3. Il Contraente effettua il pagamento entro 30 giorni lavorativi, dal ricevimento della documentazione completa; si precisa che il predetto termine decorrerà solo dal momento della presentazione della documentazione completa e quindi l’eventuale ritardo nel rimborso dovuto dalla presentazione di documentazione incompleta da parte dell’assicurato non comporterà l’applicazione di penali.
Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva
1. Il Contraente nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.
Art. 14 - Subappalto
1. Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto
ovvero
1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Per le prestazioni rese in subappalto, l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appal- tatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Contraente deposita presso l’Autorità il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Il Contraente allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. Al momento del deposito del contratto il Contraente trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
9. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Autorità procederà a richiedere al Contraente l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
11. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
12. Il Contraente è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
13. Nel caso in cui il Contraente, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14. Il Contraente deve inoltre comunicare all’Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
16. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
17. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad
alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
18. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
19. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contrente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di
adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
Art. 16 - Richiesta contributo e modalità di pagamento
1. Il Contraente emette annualmente una appendice di pagamento per il predetto compenso, nella quale devono essere distinti il numero dei soggetti beneficiari, il corrispettivo unitario annuo lordo suddiviso per contributo imponibile e imposta.
1. Ciascuna appendice di pagamento deve contenere il riferimento al n. di protocollo del contratto e al CIG 700397355C, deve essere intestata all’Autorità Nazionale Anticorruzione – (C.F. 97584460584) – xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, e riportare le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
2. L’Amministrazione provvede al versamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto contabile.
3. Il Contraente garantisce che l’importo delle predette appendici, corrisposto dall’Autorità sul conto corrente dedicato ai sensi della l. 136/2010 - consente all’Autorità di ottenere i benefici fiscali connessi al versamento di contributi per assistenza sanitaria a enti aventi esclusivamente fini assistenziali.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
4. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
Art. 17 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto,
il Contraente ha depositato idonea garanzia dell’importo di €
lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Autorità.
(in
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a
seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 13 del presente contratto.
Art. 18 - Penali e rilievi
1. In caso di inadempimenti da parte del Contraente, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le penali di seguito indicate:
a. per il mancato rispetto del termine di rimborso previsto ai punti C.1.1, C.1.2 e C.1.3 del Capitolato Tecnico, il Contraente dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 5% (cinquepercento) delle prestazioni da rimborsare per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’eventuale ritardo dovuto alla non completezza della documentazione presentata dall’Assistito ai fini del rimborso, non darà luogo ad applicazione di penali;
b. per il mancato rispetto dei termini previsti al punto C.1.4. del Capitolato tecnico, il Contraente dovrà corrispondere all’Amministrazione l’importo di € 2,50 (duevirgolacinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
c. per il mancato rispetto di quanto previsto all’articolo 11 del presente contratto recante «Reportistica dei sinistri» il Contraente dovrà corrispondere all’Amministrazione l’importo di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
d. per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 10 del Capitolato Tecnico sarà applicata una penale di importo variabile tra 20,00 (venti/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro a seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e l’ 1% (unpercento) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5, co. 2 primo periodo, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 19 - Recesso
1. L’Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Autorità.
3. In caso di recesso dell’Autorità, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC. In tale caso il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 700397355C al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 21 - Risoluzione per inadempimento
1. L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l’Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: copertura assicurativa dei servizi oggetto del contratto (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 9); richiesta di contributo e modalità di pagamento (art. 16); cauzione definitiva (art. 17); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 20).
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello
stesso.
6. Il Contraente e ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 22 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
1. L’Autorità procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l’Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
3. L’Autorità può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. L’Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall’Autorità.
Art. 24 - Foro di competenza.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.
Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Il Contraente deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’Autorità le
spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l’importo ( / ) Iva inclusa.
4. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’Autorità nazionale anticorruzione, da appoggiare a: Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 700397355C in adempimento dell’art. 34 d.l.. 179/2012”.
5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Art. 26 - Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- (Ente) , PEC:
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Xxxxx, approvato e sottoscritto