SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO
SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SISTEMI, PROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER NEURO CHIRURGIA PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BRIN DISI, LECCE, TARANTO, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI.
Premesso che il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte consegna una o più cose mobili all’altra parte e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (art. 1556 C.C.)
Articolo 1 Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte della Ditta in favore dell’Azienda del materiale di cui all’Allegato “B” Tabella elenco lotti del contratto in accordo quadro rep. n. del / / che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente contratto.
2. L’Azienda si obbliga a pagare alla Ditta i materiali impiantati/utilizzati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.
Nell’ambito del contratto si intende per:
Articolo 2 Definizioni
Ditta: Appaltatore, Aggiudicatario, Fornitore, Contraente: il soggetto, anche in A.T.I., titolare di un contratto di fornitura con l’Azienda
Azienda: Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera
Conto deposito: Contratto estimatorio.
R.C.D. : Responsabile del Conto Deposito
Articolo 3 Durata del contratto
La durata del contratto è stabilita in mesi 48 a decorrere dalla data della firma del presente atto e, comunque, la durata sarà strettamente legata alla durata del contratto in accordo quadro di cui al precedente articolo 1.
Articolo 4
Responsabile del Conto Deposito (RCD)
1. L’Azienda individua un Responsabile del Conto Deposito per ogni presidio ospedaliero e ne dà comunicazione alla Ditta. Il RCD sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata del contratto stesso ed in particolare:
gestirà la movimentazione del materiale come meglio specificato nei successivi articoli;
gestirà le scorte.
2. E’ consentito al RCD di delegare formalmente una persona di sua fiducia per le operazioni di movimentazione del materiale.
Articolo 5 Costituzione del Conto Deposito
1. Il conto deposito verrà istituito preferibilmente presso la sala operatoria del Presidio di pertinenza oppure presso la Struttura operativa interessata.
Allegato “D”
2. La Struttura di Farmacia Ospedaliera dell’Azienda - ovvero dei singoli presidi interessati -, su indicazione del RCD, provvederà ad inoltrare alla Ditta il dettaglio dei codici e delle misure dei prodotti oggetto del Contratto estimatorio.
3. La Ditta si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, alla consegna del materiale richiesto direttamente presso la sala operatoria della Struttura operativa interessata.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che la Ditta possa sollevare eccezioni o richiedere il riconoscimento di ulteriori somme ovvero indennizzi di qualsivoglia natura.
5. I prodotti, all'atto della consegna, devono avere una validità residua non inferiore a ¾ della loro validità totale. La Ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
6. La Ditta provvede ad emettere un documento di trasporto con la causale “Conto Deposito” con indicazione del codice prodotto, della quantità e del lotto/matricola del prodotto consegnato. La bolla dovrà riportare inoltre l’indicazione dei codici CND e Repertorio di ogni dispositivo medico consegnato.
7. Il RCD è tenuto al controllo della corrispondenza tra il materiale consegnato e quello indicato nel documento di trasporto. Tale documento dovrà essere dal lui firmato per ricevuta ed inoltrato alla Struttura di Farmacia Ospedaliera competente per le operazioni necessarie. Nel caso di discordanze il RCD è tenuto ad annotare sul documento di trasporto quanto riscontrato.
8. La Ditta si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto d eposito, sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.
Articolo 6
Impianto, reintegro e fatturazione dei materiali protesici
Entro la giornata di esecuzione dell’impianto ovvero di utilizzo, il RCD provvederà nel seguente modo:
comunicazione telefonica alla Ditta con indicazione della data di impianto/utilizzo, del codice e del lotto/matricola utilizzato. Da tale momento decorrono i tempi relativi al reintegro del materiale utilizzato (48 ore solari). La Ditta è tenuta al reintegro integrale ed in unica soluzione del materiale utilizzato, fatti salvi sporadici episodi debitamente motivati. Il RCD è tenuto alla verifica della rispondenza del materiale reintegrato.
Invio alla Struttura di Farmacia Ospedaliera competente della scheda di impianto/utilizzo, debitamente compilata e firmata, con l’applicazione delle etichette in originale relativamente ad ogni prodotto impiantato. Per il materiale predetto la Struttura di Farmacia Ospedaliera curerà l’emissione dell’ordine per la sola fatturazione, che avverrà, di norma, entro il mese per i prodotti impiantati/utilizzati eseguiti nella prima quindicina del mese stesso, oppure entro il 15 del mese successivo per gli altri. In ogni riga d’ordine verranno indicati, oltre al prezzo, sia il codice del prodotto impiantato/utilizzato che il numero di lotto/matricola. La Ditta è tenuta all’indicazione del numero d’ordine sulle fatture, le quali dovranno tassativamente essere sempre distinte per ogni conto deposito e per ogni presidio.
Allegato “D”
Articolo 7
Accesso al Conto Deposito e verifiche contabili inventariali
1. Con periodicità almeno semestrale, personale della Ditta, previo appuntamento provvederà, in contraddittorio con il RCD, ad effettuare l’inventario del materiale giacente, verificando sia il materiale presente, sia le scadenza dei prodotti che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. La Ditta è l’unica responsabile della corretta gestione delle scadenza dei propri materiali presso l’Azienda.
2. Al termine dell’incontro il RCD apporrà la propria firma sul tabulato redatto a cura della Xxxxx, la quale ne rilascerà copia al RCD.
3. In caso di discordanze, la Ditta è tenuta ad effettuare formale comunicazione alla Struttura di Farmacia Ospedaliera competente ed al RCD entro 10 gg. dall’espletamento della verifica stessa. Tale comunicazione dovrà contenere tutti i dati relativi all’individuazione del prodotto mancante, con indicazione, altresì, della data e del numero di documento di trasporto dello stesso; inoltre la Ditta avrà cura di escludere da tali rendicontazioni il materiale reintegrato ma non ancora fatturato.
4. La Struttura di Farmacia Ospedaliera ed il RCD provvederanno al controllo dei dati e dei documenti in loro possesso, necessari all’individuazione di ogni possibile causa relativa alle differenze delle risultanze. Tali verifiche riguarderanno un periodo retroattivo massimo di 180 giorni. La medesima Struttura di Farmacia provvederà ad emettere gli ordini di fatturazione e reintegro per il materiale erroneamente non ordinato, oppure aprirà un contraddittorio con la Ditta indicando le relative motivazioni.
5. In assenza di verifiche da parte della Ditta, la stessa sarà ritenuta responsabile per eventuali prodotti in scadenza o già scaduti presenti nei depositi aziendali e ne sopporterà le relative conseguenze.
6. In assenza di contestazioni e/o comunicazioni a seguito delle verifiche eseguite, la Ditta non potrà eccepire nulla rispetto alla accertata situazione “de facto”.
Articolo 8 Custodia dei beni
L’Azienda si impegna, attraverso l’RCD a:
provvedere a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dalla Ditta. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato.
Informare la Ditta immediatamente di eventuali danni ai materiali in deposito, in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.
Articolo 9 Responsabilità
L’Azienda risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.
Allegato “D”
Articolo 10 Disponibilità dei beni
1. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Azienda non provveda ad effettuarne la restituzione.
2. E’ tassativamente vietato il trasferimento degli strumentari e/o set impiantabili tra i presidi ospedalieri aziendali.
Articolo 11
Difetti, imperfezioni ed operazioni di recall
1. La Ditta rimane responsabile per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
2. La Ditta dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell’intervento (es. cause di non corretta sterilità).
3. La Ditta si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato il dispositivo oggetto di recall. In tal caso, la Ditta comunicherà il codice ed il lotto/matricola degli articoli in oggetto.
4. Nell’eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:
attivarsi e rendersi disponibile al ritiro del materiale giacente preso le Strutture operative senza ulteriori addebiti economici;
per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.
Articolo 12
Restituzione dei materiali al termine del contratto
1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’Azienda dovrà restituire alla Ditta in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati e redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi.
2. Le parti concordano che saranno ritirate dalla Ditta esclusivamente le confezioni di vendita integre. Resta inteso che i prodotti che non presenteranno le suddette caratteristiche saranno addebitati alle condizioni economiche previste nel contratto in accordo quadro.
3. L’Azienda si riserva la possibilità di acquistare tutta la merce giacente in deposito alle condizioni previste dal contratto in accordo quadro.
4. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della Ditta.
5. La Ditta dovrà provvedere al ritiro della merce entro 15 gg., decorsi i quali l’Azienda non sarà più tenuta alla custodia e non risponderà di mancanze e/o danneggiamenti.
Articolo 13 Registrazione
Il presente atto sarà registrato solamente in caso d’uso ed in tal caso le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Allegato “D”
Articolo 14 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione o all’interpretazione del presente contratto, sarà compente, in via esclusiva, il Foro della sede legale dell’Azienda.
Articolo 15 Rinvii
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti rinviano alle norme del Codice Civile ed agli atti della procedura di gara.
L’AZIENDA SANITARIA LA DITTA