Indice
ai sensi dell’art. 3 comma 2-5 dell’Accordo Collettivo Nazionale 17.12.2015 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
e dell’Accordo Integrativo Regionale 2018 - Delibera n. 344 del 12.03.2018
2019- 2021
Indice
Premessa | Pag. | 4 |
1. Riferimenti Normativi | Pag. | 4 |
2. Priorità Trasversali e Aree Strategiche di Intervento | Pag. | 5 |
3. AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) | Pag. | 7 |
3.1 Regolamento AFT | Pag. | 7 |
3.2 Istituzione AFT | Pag. | 7 |
3.3 Ruolo del Referente AFT | Pag. | 8 |
3.4 Obiettivi dei Referenti AFT legati alla parte variabile | Pag. | 8 |
4. Partecipazione alle UCCP e Integrazione con i NCP | Pag. | 9 |
5. Macroaree di Branca | Pag. | 10 |
6. Responsabile di Branca | Pag. | 11 |
6.1 Ruolo del Responsabile di Branca | Pag. | 11 |
6.2 Obiettivi del Responsabile di Branca legati alla parte variabile | Pag. | 12 |
7. Governo dei tempi di attesa | Pag. | 12 |
8. Urgenze | Pag. | 13 |
8.1 Urgenze U (entro 72 ore) | Pag. | 13 |
8.2 Urgenze B (breve – entro 10 giorni) | Pag. | 14 |
9. Overbooking dinamico e Recupero sedute | Pag. | 14 |
10. Libera Professione Simil-Alpi | Pag. | 15 |
11. Libera Professione Intramoenia | Pag. | 15 |
12. Incentivo Accordo Attuativo Aziendale | Pag. | 15 |
13. Attività esterna | Pag. | 17 |
14. Compenso aggiuntivo zona disagiata/calamità naturali | Pag. | 17 |
15. Regolamentazione degli informatori scientifici | Pag. | 17 |
16. Sorveglianza Sanitaria | Pag. | 18 |
17. Programmi e Progetti Finalizzati | Pag. | 18 |
18. Regolamento Amministrativo | Pag. | 18 |
19. Il Processo della Formazione | Pag. | 20 |
20. Validità del presente Accordo Attuativo Aziendale | Pag. | 26 |
Allegato n. 1: Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Allegato n. 2: ABC sull’ECM - Domande e risposte dal manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Allegato n. 3: Scheda di rilevazione dei bisogni formativi
Allegato n. 4: Regolamento Aggregazione Funzionale Territoriale (Delibera n. 391/2018) Allegato n. 5: Istituzione Aggregazione Funzionale Territoriale (Delibera 116/2019) Allegato n. 6: Riorganizzazione Oculistica Territoriale (Prot. n. 48354/2019)
Premessa
L'Accordo Regionale, a seguito delle intese sottoscritte fra l'Assessore alle Politiche per la Salute e le XX.XX. rappresentative dei Medici Specialisti Ambulatoriali, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 30/07/2015 reso esecutivo in data 17/12/2015, approvato con D.G.R. n. 334 del 12-03-2018, ha evidenziato numerosi punti qualificanti.
Gli Accordi nazionale e regionale propongono una configurazione strutturale dell'assistenza primaria e delle funzioni del medico in rapporto di convenzionamento con il SSN finalizzate ad una diversa organizzazione del sistema sanitario territoriale, in un contesto di perseguimento del governo clinico, attraverso appropriatezza, qualificazione ed omogeneità dei servizi resi al cittadino, sostenibilità economica ed integrazione delle diverse attività professionali sanitarie volte alla creazione di percorsi e alla semplificazione dell'accesso.
L’articolazione, in ambito distrettuale, di unità organizzative caratterizzate da condivisione di obiettivi e modalità operative indispensabili per l'espletamento dei compiti e delle funzioni loro attribuite, è orientata alla realizzazione di una programmazione dei servizi efficiente, efficace e sostenibile, finalizzata a fornire ai cittadini risposte assistenziali, appropriate e con continuità.
L'attuazione di tali moduli comporta la revisione e riorganizzazione dei processi assistenziali e di accesso alle prestazioni mediante il coordinamento dell'attività degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti, anche con il supporto e lo sviluppo di strumenti informatici e telematici, in un contesto nel quale devono essere assicurati gli obiettivi di salute definiti dalla Regione in coerenza con gli indicatori epidemiologici delle Aziende territorialmente competenti.
Il presente Accordo Attuativo Aziendale si pone, così come l’Accordo Regionale, quale strumento per sviluppare ulteriormente il sistema delle cure primarie ed il modello provinciale dell'assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito di una programmazione dei servizi efficiente e sostenibile, finalizzata a garantire tempestività ed equità di accesso, appropriatezza delle cure e continuità assistenziale. Individua le aree prioritarie e i principi di intervento, con particolare attenzione alla tutela della salute dei soggetti fragili e di quelli affetti da patologie croniche degenerative, in collegamento con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, con l'Ospedale e, ove presente, con la Casa della Salute nell'ambito di percorsi di presa in carico, definendo le azioni più appropriate con riferimento agli obiettivi regionali e declinandoli alla realtà locale.
1. Riferimenti Normativi
- A.C.N. 17/12/2015 e s.m.i per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi);
- A.I.R 12/3/2018 – Delibera Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 344 del 12/3/2018 Accordo Regionale in attuazione dell’A.C.N.;
- D.G.R. n. 428 del 5/4/2017 – Atto di programmazione per le nuove forme organizzative (AFT – UCCP) previste dall’A.C.N. del 17/12/2015.
2. Priorità Trasversali e Aree Strategiche di Intervento
a) Collaborazione funzionale e lavoro in team
Nella nostra Regione ed Azienda da anni il lavoro dei professionisti è orientato alla semplificazione dei percorsi e al confronto tra gli stessi; le opportunità sono rappresentate da nuovi modelli organizzativi e strumenti di lavoro informatici per migliorare la comunicazione tra i professionisti.
Nelle Case della Salute (DGR n. 2128/2016) viene garantita l’assistenza specialistica ambulatoriale, sia come risposta ad un bisogno episodico, occasionale (es. inquadramento diagnostico, indicazione di trattamento), sia nell’ambito di percorsi dedicati ai pazienti affetti da patologia cronica e oncologica, dotando, ove necessario e possibile, tali ambulatori di strumenti di diagnostica strumentale (DGR 1056/2015). Le Case della Salute rappresentano un’opportunità per offrire percorsi semplificati di accesso all’assistenza specialistica, grazie alle relazioni informali e alla facilità nello scambio di informazioni derivante dalla presenza in un medesimo luogo di medici di medicina generale e medici specialisti. Una delle principali modalità organizzative attraverso cui la Casa della Salute può garantire la presa in carico e la continuità dell’assistenza è rappresentata dai programmi e percorsi assistenziali integrati (Ospedale e Territorio).
Una modalità innovativa attivata ormai da un decennio in questa Azienda è rappresentata dalle Reti Integrate Ospedale-Territorio. Le reti aziendali integrate Ospedale-Territorio di Reggio Xxxxxx si propongono da anni come modello organizzativo costituito da due ambiti d’intervento funzionalmente tra loro integrati, l’ambito Ospedaliero e l’ambito extra-ospedaliero del Territorio.
Scopo precipuo della Rete è di:
• favorire l’integrazione degli Specialisti operanti in ambito Ospedaliero e sul Territorio sia nella gestione dei pazienti e nell’attività di ricerca clinica sia nell’aggiornamento professionale.
• incentivare una maggiore appropriatezza clinica, cercando di ottimizzare/coordinare i percorsi clinico assistenziali, utilizzando le risorse secondo logiche di efficacia e priorità, definendone i livelli e mantenendo la qualità dei servizi nella ricerca di dare adeguate risposte ai bisogni di salute.
• rafforzare il principio della continuità assistenziale Ospedale-Territorio come elemento costitutivo dei diversi percorsi assistenziali diagnostico terapeutici definiti, delle principali patologie e la presa in carico del paziente.
b) Presa in carico del paziente
E’ evidente che l’assistito si rivolge per un problema di salute al MMG/PLS, il quale in caso di incertezza diagnostica, richiede ulteriori accertamenti clinici e/o consulenza allo Specialista competente. Quest’ultimo deve prescrivere con il proprio ricettario SSN (DEMA) tutte le indagini necessarie ad approfondire il quadro clinico.
Molto spesso questo non avviene e lo Specialista delega la “trascrizione” dell’esame al MMG/PLS che quindi se ne fa impropriamente carico.
La Regione ha affrontato questa tema e ha condiviso le seguenti tipologie di presa in carico da parte dello specialista:
• Completamento diagnostico
• Valutazione trattamento terapeutico
• Controlli periodici per problematiche che necessitino di un controllo a scadenza
• Controlli periodici per problematiche complesse che necessitino di presa in carico
Con particolare riferimento ai PDTA, l’adesione ai percorsi è da ritenersi obbligatoria cosi come l’individuazione di indicatori da monitorare.
c) Tempi di attesa
L’Intesa del 20.02.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, ha stabilito che le Regioni devono adottare il Piano Regionale Attuativo sul contenimento dei tempi d’attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza in regime di ricovero ospedaliero, con l’obiettivo di condividere un percorso per il governo delle liste di attesa. Questo obiettivo è finalizzato a garantire un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari, che si realizza con l'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, del rispetto delle classi di priorità e della trasparenza del sistema a tutti i livelli. Il tutto per promuovere la capacità del SSN di intercettare il reale bisogno di salute, di ridurre l'inappropriatezza e di rendere compatibile la domanda con la garanzia dei LEA.
In questi anni le Aziende Sanitarie hanno mantenuto l’impegno, avviato nel 2015, di mettere in campo azioni volte a contenere i tempi di attesa con conseguente facilitazione dell’accesso da parte dei cittadini.
In tutta la Regione, dall’1 settembre 2015 al 31 dicembre 2018 sono state monitorate oltre 5 milioni di prenotazioni di primo accesso relative alle 42 tipologie di prestazioni maggiormente richieste (17 tipologie di visite e 25 tipi di prestazioni di diagnostica strumentale) e relative agli utenti che hanno accettato la disponibilità nel proprio ambito territoriale di residenza e di queste oltre il 98% sono state garantite entro i tempi di attesa standard.
Anche per il 2019, un obiettivo prioritario è sicuramente quello di mantenere stabilmente l’indice di performance oltre al 90% ma è anche importante lavorare parallelamente anche su altri ambiti, ad esempio sul miglioramento della continuità assistenziale/organizzativa del cittadino da parte dello Specialista e sul versante del governo della domanda monitorando l’appropriatezza delle prescrizioni.
Si ricorda che con DGR n. 748/11 si è definito come unico strumento prescrittivo regionale il Catalogo SOLE della specialistica ambulatoriale; l’utilizzo di questo strumento è indispensabile ai fini della redazione della ricetta dematerializzata.
Ciò premesso è quindi necessario che le Aziende procedano all’adozione del Catalogo Regionale SOLE su tutti gli applicativi prescrittivi in uso dagli specialisti.
d) Appropriatezza prescrittiva e organizzativa
La definizione di appropriatezza più completa e condivisibile sembra essere quella espressa dal “USA Medicine Institute”: fare le cose giuste, nel modo migliore, al momento giusto, a chi ne ha bisogno, in sicurezza. Agire in modo appropriato in coerenza con le conoscenze mediche correnti” (EBM)
Appropriatezza prescrittiva
Sono stati elaborati nella nostra Azienda dei protocolli diagnostici basati sull’evidenza scientifica, attraverso:
- Gruppi Multidisciplinari (gruppi di lavoro formati da MMG/PLS, Medici dipendenti, Specialisti/Professionisti convenzionati e Medici dipendenti di strutture private Accreditate e Medici di direzione);
- Formazione Congiunta;
- Applicazione e verifica (indicatori) a livello locale.
Lo strumento utilizzato dall’azienda di Reggio Xxxxxx è CliniKA che permette di lavorare in modo continuo e strutturato sulla banca dati delle prescrizioni elettroniche (DEMA e Ricette Rosse Digitalizzate) redatte dagli MMG e dagli Specialisti.
Tutto questo consente di ottenere importanti informazioni statistiche sulla:
• presenza del quesito diagnostico (Presente o Assente)
• sulla consistenza “clinica” del quesito diagnostico immesso (Consistente o Inconsistente)
• sulla coerenza tra quesito diagnostico e grado di urgenza indicato dal medico prescrittore.
Il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva è quindi uno strumento essenziale, in quanto fornisce un aiuto concreto nell’utilizzo razionale e ottimale delle risorse (disinvestment and reallocation). La verifica sistematica dell’appropriatezza prescrittiva è in grado di fornire gli elementi statistici per la valutazione:
• medico prescrittore
• tipologia di prestazione
• criterio clinico
• priorità
Ne consegue che grazie a tale strumento e ad un sistema di analisi e reporting le iniziative per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva sviluppate successivamente sono rese immediatamente visibili, in termini di efficacia e di miglioramento dell’appropriatezza stessa.
Appropriatezza organizzativa
Prevede la definizione di setting assistenziali corretti come Day service, PDTA e presa in carico come da punto b)
3. AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale)
3.1 Regolamento AFT
Il Regolamento AFT è stato proposto in sede di Comitato Zonale nella seduta del 28/6/2018 nella quale è stato chiesto e ottenuto il parere favorevole da parte delle XX.XX.; il Direttore Generale con Xxxxxxxx n. 391 del 17/10/2018 (Allegato n. 4) ha approvato con decorrenza immediata il “Regolamento Aziendale delle Aggregazioni Funzionali Territoriali - Specialistica Ambulatoriale - ai sensi dell’articolo 5 comma 7 dell’A.C.N. 17/12/2015 e s.m.i e della Delibera della Giunta Regionale n. 344/2018 (Recepimento Accordo Regionale).
3.2 Istituzione AFT
Il documento di Istituzione delle AFT è stato presentato in Comitato Zonale e il Direttore Generale con Delibera n. 116 del 20/3/2019 ha approvato con decorrenza immediata il documento “Istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali - Specialistica Ambulatoriale - ai sensi dell’articolo 4 dell’A.C.N. 17/12/2015 e s.m.i e della Delibera della Giunta Regionale n. 344/2018” (Allegato n. 5)
3.3 Ruolo del Referente AFT
Fatto salvo quanto già previsto all'articolo 5 commi 4-5-6, all’articolo 6 commi 3-4-5- 6 e all'articolo 37 comma 5 dell'A.C.N. (procedimento disciplinare), il Referente di AFT:
- Concorre al perseguimento dei compiti delle AFT;
- Concorre al coordinamento e all’organizzazione dell'attività ambulatoriale esterna (domicilio, dimissione protetta, Strutture Residenziali e Semiresidenziali, Case della Salute, Istituti Penitenziari, Ospedali di Comunità, Strutture Ambulatoriali Aziendali);
- Concorre a garantire il corretto svolgimento dell’attività specialistica nelle strutture Semiresidenziali, nelle strutture di Ricovero non dedicate ai malati in fase acuta (Hospice, Ospedali di Comunità, CRA) e negli Istituti Penitenziari;
- Concorre, insieme al Referente Aziendale, alla realizzazione dei percorsi diagnostico- terapeutici per le patologie prevalenti, attraverso l'integrazione professionale e le forme organizzative della medicina territoriale (Nuclei di Cure Primarie, Case della Salute);
- Concorre alla gestione dell'attività degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti la cui numerosità, a livello aziendale, non consenta l'individuazione di un Responsabile di Branca;
- Collabora con i Responsabili di Branca per le attività proprie dello stesso (governo delle liste attesa, governo PDTA, formazione, governo clinico, governo complessivo dell'erogazione dei LEA, valutazione del fabbisogno).
La valutazione degli obiettivi dei Referenti (articolo 6, comma 6 dell'A.C.N.) deve avvenire anche sulla base degli indicatori del sistema regionale di valutazione comunicati alle XX.XX. (per esempio tempi di attesa, appropriatezza, nuovi LEA, presa in carico delle patologie croniche).
Lo svolgimento delle attività derivanti dall'incarico di Referente di AFT che non può, in nessun caso, comportare la modifica delle ore assegnate di attività assistenziale, è remunerato con un compenso annuo di Euro 6.000,00, al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Azienda USL, rapportato ai mesi di attività svolta. Per tale compenso sarà utilizzato il fondo di cui alla norma finale 2 degli A.I.R. in vigore.
Anche per il Referente AFT si applica la modalità di riconoscimento applicate al trattamento economico del Responsabile di Branca.
- Quota fissa (60%) per i compiti previsti dal presente Accordo e dal Regolamento aziendale AFT nonché per la Responsabilità di Branca per le branche che non hanno un responsabile strutturato;
- Quota variabile (40%) proporzionalmente al grado di raggiungimento degli obiettivi, dopo presentazione della rendicontazione
In caso di lunga assenza la quota fissa del compenso continuerà ad essere corrisposta al titolare e nel caso di nomina di un sostituto a questi sarà riconosciuta solo la quota variabile. Se l’assenza del titolare supererà i 12 mesi, sarà decurtata anche la quota fissa.
Il sostituto sarà nominato con le stesse modalità del titolare.
L'incarico di Referente di AFT non è compatibile con lo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Branca.
3.4 Obiettivi dei Referenti AFT legati alla parte variabile
La valutazione dei risultati raggiunti dalle AFT, secondo indicatori definiti annualmente e coerentemente con gli obiettivi regionali, costituisce la base per l’erogazione della parte variabile
del trattamento economico ai Referenti AFT.
Gli obiettivi e gli indicatori per l’anno 2019 concordati dalle parti sono:
1. Appropriatezza prescrittiva ed organizzativa (PDTA e altri percorsi) specialistica e appropriatezza farmaceutica – peso 33 %
• Indice di appropriatezza per i protocolli definiti
• Appropriatezza farmaceutica: raggiungere un costo lordo pro-capite/popolazione pesata di 118,00 Euro
• n° pazienti arruolati /n° pazienti con criteri arruolamento STANDARD 80% (valore minimo)
• n° pazienti inseriti nel PDTA con Follow-up specialistico corretto/numero pazienti inseriti nel PDTA STANDARD 75% (valore minimo)
2. Continuità assistenziale e presa in carico: peso 33%
• Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (fonte ASA /ARMP/DEMA) - Target : superiore o uguale al 70%
• Numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate sul totale delle prenotazioni di visite di controllo - Target : valore superiore o uguale al 55%
• Numero di richieste specialistiche informatizzate (DEMA) redatte dagli specialisti superiori rispetto all’anno precedente
3. Tempi di Attesa: peso 34%
• I.P. ≥90% sia B che D
• Posti in autogestione rimasti liberi /Numero di posti a disposizione per autogestione
• Conversione dei posti di autogestione (nei momenti più critici per il contenimento Tempi di attesa) in altre priorità
Le parti concordano che l’individuazione degli obiettivi per gli anni successivi avvenga in sede di Comitato Zonale.
4. Partecipazione alle UCCP e Integrazione con i NCP
Gli specialisti e i professionisti ambulatoriali concorrono a fianco dei Medici di Medicina Generale a fornire l’assistenza sanitaria di 1° livello agli assistiti di ogni Nucleo di Cure Primarie affetti da patologie croniche e garantiscono, nello stesso tempo, la collaborazione con il 2° livello specialistico.
Nello specifico, tale collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Specialisti Ospedalieri si esplica nei seguenti ambiti:
- Consulenze specialistiche;
- Corsi di formazione specifici per i Medici di Medicina Generale dei Nuclei di Cure Primarie;
- Audit clinici, sia rivolti ai MMG nell’ambito della loro attività sia in integrazione con gli specialisti ospedalieri, mirati a perseguire omogeneità operative;
- Partecipazione agli eventi formativi rivolti agli assistiti/cittadini;
- In seguito alla progressiva strutturazione dei Nuclei/Case della Salute potranno essere coinvolti specialisti di altre branche;
- Assistenza Domiciliare integrata e Dimissione Protetta: lo specialista/professionista garantisce la propria attività nel rispetto degli standard previsti dall’Accordo Regionale per programmi di Assistenza Domiciliare Integrata (3 giorni lavorativi per ADI di 3° livello, 5 giorni per ADI di 2° livello e 7 giorni per ADI di 1° livello, DO e ADR) e di dimissione protetta, attraverso l’effettuazione di consulenze preferibilmente in orario aggiuntivo e quando specificatamente previste nell’attività aziendale;
- Partecipazione ai PDTA: lo specialista/professionista, per favorire la continuità di cura all’interno di un percorso di presa in carico di patologie croniche ad alta prevalenza e rilevante impatto sociale, svolge la propria attività ambulatoriale a favore degli assistiti dei MMG anche presso le sedi di riferimento dei NCP, nell’ambito dei PDTA che verranno ivi attivati;
- Partecipazione agli incontri dei Nuclei di Cure Primarie.
Si rinvia la declinazione di questa parte successivamente alla firma dei nuovi Accordi Nazionali e Regionali dei Medici di Medicina Generale.
5. Macroaree di Branca
La scelta delle macroaree è stata definita sulla base del grado di complessità dell’area, della presenza di forte integrazione con il Presidio ospedaliero e/o presenza di PDTA, della complessità numerica dei pazienti, della presenza di coordinamenti provinciali o altre specificità professionali.
Sono individuate le seguenti macroaree per le quali è concordata l’individuazione della figura dei Responsabili di Branca:
1. Responsabile di Branca di CARDIOLOGIA (Cardiologia, Medicina dello Sport e Pneumologia);
2. Responsabile di Branca di ENDOCRINOLOGIA (Endocrinologia, Medicina interna, Scienze dell’alimentazione);
3. Responsabile di Branca di DIABETOLOGIA;
4. Responsabile di Branca di OCULISTICA;
5. Responsabile di Branca di ODONTOIATRIA (Odontoiatria, Otorinolaringoiatria e Foniatria);
6. Responsabile di Branca di NEUROLOGIA ( Neurologia, Geriatria e Fisiatria);
7. Responsabile di Branca di REUMATOLOGIA (Reumatologia, Dermatologia, Allergologia);
8. Responsabile di Branca di PSICOLOGIA.
Le parti si riservano di modificare in sede di Comitato Zonale la ripartizione di macroaree nel caso le esigenze lo richiedano.
Dall’entrata in vigore di questo A.A.A. non sono più presenti le figure dei Referenti di Distretto.
6. Responsabile di Branca
6.1 Ruolo del Responsabile di Branca
Si riportano di seguito i compiti del Responsabile di Branca cosi come declinato all’art. 27 degli
A.I.R. in vigore e integrato:
- collabora, al pari degli altri professionisti, alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) relativi alle patologie delle branche di pertinenza;
- pianifica, con i Direttori dei Dipartimenti di riferimento, l'attività Specialistica Ambulatoriale per garantire un’erogazione costante e continuativa nell'arco dell'anno, in aderenza alla programmazione ed agli indirizzi assunti a livello aziendale, promuovendo attivamente flessibilità organizzativa in relazione all'andamento dei tempi di attesa ed adottando le decisioni necessarie per l'impiego ottimale delle risorse;
- coordina e propone il piano di presenze-assenze sulla base delle richieste dei colleghi in tempo utile per la predisposizione dei piani di attività, fatte salve urgenze e particolari criticità, restando in capo al direttore del Dipartimento Cure Primarie Aziendale/sue articolazioni organizzative la responsabilità della formalizzazione dell'autorizzazione all'assenza;
- coordina l'attività dei colleghi per garantire il rispetto dei tempi massimi di erogazione per l'espletamento delle attività programmate;
- collabora con il Responsabile della Formazione per evidenziare i bisogni formativi e formulare proposte di aggiornamento in merito al programma formativo annuale in coerenza con gli indirizzi strategici della direzione aziendale e con le indicazioni elaborate in seno al comitato di dipartimento;
- propone, sentito il Referente Aziendale di cui all'articolo 6, comma 1 dell'A.C.N., programmi finalizzati all'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, mediante il pieno utilizzo delle risorse assistenziali disponibili, e il miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni anche secondo quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 ("Nuovi LEA") e dalle linee guida aziendali;
- concorre alla realizzazione/raggiungimento degli obiettivi prescrittivi quali/quantitativi stabiliti ogni anno dalla Direzione di Dipartimento con gli opportuni indicatori.
Il compenso dei Responsabili di Branca, come previsto dagli AIR in vigore è pari a 6.000,00 Euro/anno al netto degli oneri previdenziali, rapportato ai mesi di attività svolta; il compenso viene corrisposto in:
- Quota fissa (60%) per i compiti previsti dal presente Accordo in rate mensili anticipate
- Quota variabile (40%) proporzionalmente al grado di raggiungimento degli obiettivi, dopo presentazione della rendicontazione e valutazione.
Per tale compenso sarà utilizzato il Fondo di cui alla norma finale 2 degli A.I.R. in vigore.
In caso di lunga assenza la quota fissa del compenso continuerà ad essere corrisposta al titolare e nel caso di nomina di un sostituto a questi sarà riconosciuta solo la quota variabile. Se l’assenza del titolare supererà i 12 mesi, sarà decurtata anche la quota fissa.
Il sostituto sarà nominato con le stesse modalità del titolare.
L'attuazione della funzione di Responsabile di Branca non dovrà in ogni caso pregiudicare l'attività ambulatoriale ordinaria.
6.2 Obiettivi del Responsabile di Branca legati alla parte variabile
La valutazione dei risultati raggiunti dalle AFT, secondo indicatori definiti annualmente e coerentemente con gli obiettivi regionali, costituisce la base per l’erogazione della parte variabile del trattamento economico ai Responsabili di Branca.
Gli obiettivi e gli indicatori per l’anno 2019 concordati dalle parti sono:
1. Appropriatezza prescrittiva ed organizzativa (PDTA e altri percorsi) specialistica e appropriatezza farmaceutica – peso 33 %
• Indice di appropriatezza per i protocolli definiti
• Appropriatezza farmaceutica: raggiungere un costo lordo pro-capite/popolazione pesata di 118,00 Euro
• Numero di pazienti arruolati /Numero di pazienti con criteri arruolamento STANDARD 80% (valore minimo)
• Numero di pazienti inseriti nel PDTA con Follow-up specialistico corretto/Numero di pazienti inseriti nel PDTA STANDARD 75% (valore minimo)
2. Continuità assistenziale e presa in carico: peso 33%
• Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (fonte ASA /ARMP/DEMA) - Target : superiore o uguale al 70%
• Numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate sul totale delle prenotazioni di visite di controllo - Target : valore superiore o uguale al 55%
• Numero di richieste specialistiche informatizzate (DEMA) redatte dagli specialisti superiori rispetto all’anno precedente
3. Tempi Di Attesa: peso 34%
• I.P. ≥90% sia B che D
• Numero di posti in autogestione rimasti liberi /Numero di posti a disposizione per autogestione
• Conversione dei posti di autogestione (nei momenti più critici per il contenimento Tempi di attesa) in altre priorità
Le parti concordano che l’individuazione degli obiettivi per gli anni successivi avvenga in sede di Comitato Zonale.
7. Governo dei tempi di attesa
Il governo dei tempi di attesa rappresenta una priorità per l’Azienda e pertanto l’organizzazione delle agende dovrà seguire le indicazioni del nuovo piano nazionale e regionale per il triennio 2019- 2021.
Le parti condividono alcuni punti fermi:
• non nominalità delle agende prima visita – urgenze U-B-D-P – restano nominali solo i controlli in autogestione o per la presa in carico;
• definizione/organizzazione delle urgenze;
• definizione dell’autogestione per la presa in carico e completamento diagnostico/controlli a breve entro i 6 mesi ( la presa in carico viene effettuata con questa autogestione);
• agende e attività 6 giorni su 7;
• agende B e spazi autogestione trasformabili in altre priorità o in D in momenti di criticità.
Tutti i posti che nei successivi tre o dieci giorni si rendano liberi, in qualsiasi agenda siano collocati, saranno riconvertiti secondo le necessità in priorità B o D (compresi i posti delle agende dedicate ai PDTA) o altre priorità in base ai bisogni.
8. Urgenze
Vengono individuate le modalità applicative seguenti per la gestione delle urgenze e delle urgenze differibili:
8.1 Urgenze U (entro 72 ore)
Tutti gli specialisti e professionisti ambulatoriali sono tenuti ad eseguire le prestazioni urgenti U richieste salvo diverse decisioni organizzative aziendali (al momento della firma non effettuano le urgenze i Cardiologi del territorio e gli Oculisti del Distretto di Reggio Xxxxxx); di norma le urgenze sono distrettuali e non nominative.
Tutte le prestazioni urgenti richieste devono essere effettuate anche se superiori a quelle previste dagli spazi riservati; le urgenze U non vengono accettate negli ultimi 20 minuti del turno e di norma non sono prenotate a CUP.
Ogni 12 mesi in sede di Comitato Zonale verranno presentati i dati quantitativi delle urgenze per le seguenti branche che sono considerate ad alto consumo:
Dermatologia (tutti i distretti ad eccezione del distretto di Reggio Xxxxxx), Diabetologia (tutti i distretti).
Neurologia (tutti i distretti ad eccezione del distretto di Reggio Xxxxxx ), Oculistica (tutti i distretti ad eccezione del distretto di Reggio Xxxxxx), Odontoiatria (tutti i distretti),
Otorinolaringoiatria (tutti i distretti),
A) Distretti / Branche ad alto consumo
Nei Distretti / Branche ad alto consumo sarà riservato uno spazio orario specifico calcolato sulla base del numero medio giornaliero di urgenze. Per le urgenze effettuate negli spazi previsti verrà corrisposto un emolumento pari a Euro 5,00 per ogni urgenza; per le urgenze effettuate oltre quelle degli spazi previsti verrà corrisposto un compenso pari a Euro 30,00 per ogni urgenza, indipendentemente dal fatto che lo specialista/professionista abbia o meno sforato l’orario di incarico. In nessun caso saranno riconosciuti compensi a titolo di plus orario.
Si escludono dai compensi aggiuntivi le ore di Odontoiatria già bandite per le urgenze, le ore dedicate all’Ortodonzia e comunque tutte le ore per le quali è pubblicato un bando d’incarico specifico per tale attività.
Relativamente al Presidio sarà riconosciuto l’incentivo solo se l’organizzazione dell’Unità Operativa prevede per lo specialista convenzionato interno tale attività.
B) Distretti /Branche a basso consumo
Nei Distretti/Branche a basso consumo non sarà riservato uno spazio orario specifico per l’effettuazione di visite urgenti, ma queste dovranno comunque essere effettuate.
In questo caso lo specialista/professionista verrà compensato con Euro 30,00 per ogni visita urgente effettuata; se per concludere le visite urgenti lo specialista/professionista rimane in servizio oltre l’orario programmato sarà remunerata la prestazione, ma in nessun caso saranno riconosciuti compensi a titolo di plus orario.
Le consulenze per il Pronto Soccorso e le consulenze differibili e non differibili per ricoverati sono assimilate alle urgenze U come sopra declinato .
Nel caso in cui la consulenza presupponga lo spostamento in altra sede (altro stabile e altro numero civico) dello specialista/professionista, questa sarà considerata attività esterna e retribuita ai sensi dell’art. 30 dell’A.C.N.
8.2 Urgenze B (breve - entro 10 giorni)
Le urgenze B:
- sono monitorate per i tempi di attesa
- si devono prenotare a CUP su agenda dedicata e tutti gli specialisti sono tenuti a farle
- non sono nominative
- non sono di norma distrettuali
- le agende B sono definite e gestite dall’azienda sulla base dei tempi di attesa, della domanda e dei protocolli di appropriatezza.
9. Overbooking Dinamico e Recupero Sedute
In considerazione del fatto che persiste ancora nonostante l’applicazione della Delibera Regionale
n. 377/2016 (malus) il fenomeno della mancata presentazione del cittadino senza preventiva disdetta si conviene di utilizzare l’overbooking dinamico su base volontaria di norma solo con riferimento alle branche/agende monitorate per i tempi di attesa e più critiche e comunque autorizzate dal Direttore/Responsabile dipartimentale di afferenza.
Le prestazioni aggiuntive devono essere concordate di norma 15 giorni prima, eseguite in coda agli altri appuntamenti e retribuite con Euro 10,00 a prestazione senza altri emolumenti in caso di sforamento dell’orario. L’azienda si impegna a fornire periodicamente i dati relativi alle mancate presentazioni.
In caso di assenze non programmate di breve durata o di prestazioni non erogate per motivi tecnico logistici organizzativi, comunque motivate ed autorizzate dal Direttore/Responsabile dipartimentale di afferenza, qualora non fosse possibile reperire un sostituto, lo specialista/professionista si impegna a recuperare entro 30 giorni lavorativi le prestazioni con modalità di overbooking o con sedute aggiuntive sempre su base volontaria. Le prestazioni possono essere recuperate con altro specialista disponibile nella stessa branca.
In caso di seduta aggiuntiva declinata come sopra, verrà riconosciuto il compenso ordinario maggiorato di Euro 5,00 a prestazione erogata. Le sedute aggiuntive devono essere compatibili con la disponibilità logistica e di personale di supporto e riferirsi di norma solo a branche/agende
monitorate per i tempi di attesa o più critiche e comunque autorizzate dal Direttore/Responsabile dipartimentale di afferenza.
Periodicamente l’azienda verificherà le assenza dei professionisti per valutarne l’andamento ed individuare eventuali scostamenti significativi .
10. Libera Professione Simil-Alpi
Le parti concordano di utilizzare la LP su base volontaria quando i tempi d’attesa superano i 30/60 giorni; gli specialisti e i professionisti che hanno dato disponibilità si impegnano a garantire almeno 1 seduta aggiuntiva alla settimana, fuori orario di servizio, retribuita secondo tariffa Simil- ALPI come da regolamento aziendale. Le agende CUP dedicate per l’attività di Simil-ALPI non sono nominative e lo specialista/professionista, in caso di impossibilità ad eseguire la seduta, deve provvedere alla cessione della stessa (non nominale) ad altro specialista/professionista.
La Libera Professione Simil-Alpi è attivata per le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale dei tempi di attesa con apertura dell’agenda CUP su specifica richiesta del RUA in base alle prestazioni “critiche”. La tempistica di riconoscimento delle prestazioni LP è parificata a quella prevista sulle agende CUP per il SSN. Il compenso pari a Euro 60,00/ora, è riconducibile al tempario di ogni prestazione. Il pagamento avviene in base al numero di prestazioni erogate, una volta definito il tempario a priori per prestazione (Es.: se il medico eroga 5 prestazioni da 15 minuti l’una, sarà pagato 75 minuti anche se la timbratura dovesse corrispondere a 1 ora e 30 minuti).
Le sedute devono essere compatibili con la disponibilità logistica e di personale di supporto.
11. Libera Professione Intramoenia
La LP Intramoenia è un’attività volontaria ed è normata dal Regolamento Aziendale sulla Libera Professione Intramuraria. L’Azienda si impegna a consentire la prenotazione anche ai MEDI-CUP, FARMA-CUP e CUP WEB.
L’Azienda si impegna ad inserire negli accordi con le associazioni di categoria per l’erogazione di prestazioni sanitarie in libera professione anche i convenzionati interni .
12. Incentivo Accordo Attuativo Aziendale
Le parti concordano di riconoscere un’incentivazione in base all’aderenza dello Specialista o del Professionista ambulatoriale al Piano Aziendale concordato e definito nel presente Accordo.
L’obiettivo di un sistema sanitario è preservare e migliorare la salute della popolazione attraverso l’appropriatezza, la presa in carico e la promozione alla salute
L’incentivazione è uno strumento con cui si vogliono perseguire diversi risultati: consolidare il rapporto tra convenzionato interno e Azienda favorendo l’attuazione degli obiettivi, aumentare la performance individuale, valorizzare la cooperazione e l'interazione.
Obiettivi legati all’incentivazione :
• azioni per l’abbattimento delle liste d’attesa
• utilizzo corretto degli strumenti informatici
• applicazione dei protocolli di appropriatezza
• attuazione dei PDTA e dei percorsi di presa in carico del cittadino
• partecipazione agli incontri annuali AFT e agli incontri organizzati dal Responsabile di Branca/Responsabile AFT per le branche che non hanno un responsabile strutturato;
• disponibilità all’effettuazione di sedute in overbooking;
• organizzazione delle ferie come di seguito indicato:
- entro il 31 marzo di ogni anno devono pervenire le richieste ferie per il periodo estivo (1/6 - 30/9);
- entro il 18 ottobre devono pervenire le richieste ferie per il periodo natalizio (18/12 – 10/1)
- con un anticipo di 60 giorni devono pervenire le richieste ferie per le festività pasquali (dal lunedì della settimana che termina con Pasqua al sabato della settimana successiva a Pasqua).
La programmazione delle ferie è a cura del Responsabile di Branca in accordo con i Direttori/Responsabili dipartimentali di afferenza.
L’incentivo per le attività sopra indicate sarà erogato in forma percentuale dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi, declinato nella misura minima di Euro 0.70/ora di incarico (al netto delle ore non prestate e delle lunghe assenze) a tutti coloro che hanno raggiunto gli obiettivi. L’eventuale incremento dell’incentivo sarà discusso su espressa indicazione della Direzione Aziendale e sulla base delle risorse economiche disponibili. E’ prevista, dal 2021, la possibilità di un incremento della quota minima di incentivo fino a un massimo di Euro 1.00/ora di incarico che sarà concordata con le XX.XX su espressa indicazione della disponibilità di fondi dedicati all’attività specialistica da parte della Direzione Sanitaria.
Le modalità tecniche di riconoscimento dell’incentivo saranno discusse in sede di Comitato Zonale.
Per tale erogazione l’Azienda utilizzerà il Fondo di Ponderazione (art. 41 A.C.N. comma 1 lettera B punto 1,2,3 e art. 42 comma 1 lettera B punto 1,2) e il Fondo costituito ai sensi della Norma Finale 2 dell’AIR in vigore (art. 41 comma 1 lettera B punto 7 e art. 42 comma 1 lettera B punto 6) fino a capienza e nel caso il fondo fosse incapiente provvederà con fondi aziendali.
I professionisti (psicologi, biologi e veterinari) non potranno beneficiare di alcun incentivo fino a quando i Fondi citati avranno una capienza minima.
Nel caso in cui dai Fondi sopracitati risultasse un avanzo, l’Azienda, dopo aver accantonato per l’anno successivo il 10% dell’importo disponibile per l’incentivazione a titolo di riserva, provvederà alla distribuzione del residuo con le stesse modalità utilizzate per la parte fissa minima di Euro 0,70/ora di incarico.
Indicatori per tutti i medici specialisti e professionisti convenzionati
• Presenza ad almeno 4 incontri di AFT
• I.P. TEMPI ATTESA ≥ 90%
• Applicazione protocolli appropriatezza
• Adesione ai PDTA attivati in Azienda e presa in carico secondo protocollo aziendale
• Presentazione del piano ferie nei tempi indicati
• Utilizzo strumenti informatici utilizzati dall’unità operativa di appartenenza
• Utilizzo appropriato della prescrizione DEMA (90%) e presa in carico del paziente
• Appropriatezza farmaceutica: raggiungere un costo lordo pro-capite/popolazione pesata di Euro 118,00.
13. Attività esterna
La programmazione sanitaria regionale ha favorito lo sviluppo dell’assistenza territoriale non ospedaliera volta a garantire la domiciliarità quale luogo più appropriato per la cura di pazienti non autosufficienti e/o con patologie croniche.
In coerenza con tale indicazione l’AUSL di Reggio Xxxxxx ha promosso il potenziamento e la valorizzazione dell’assistenza anche presso sedi diverse rispetto alle sedi ospedaliere e territoriali (Poliambulatori Aziendali e Case della Salute). L’Azienda riconosce come attività esterna l’attività svolta dal medico specialista/professionista ambulatoriale presso una sede diversa rispetto alla sede assegnata nella lettera di incarico (contratto).
Pertanto l’attività svolta, ad esempio, in Case Protette, Istituti Penitenziari, Strutture per disabili, Scuole, eccetera, è ritenuta attività esterna ad eccezione che lo specialista/professionista abbia nella lettera di incarico (contratto) le ore specificatamente assegnate per tale sede.
Per la remunerazione dell’attività, riconosciuta come esterna ai sensi dell’art.30 dell’A.C.N. 17/12/2015, lo specialista/professionista percepirà il compenso previsto all’art. 30 commi 5-6-7-8 e consegnerà un documento nei tempi previsti con le seguenti informazioni: paziente, sede della visita, km percorsi (solo se non disponibile l’auto aziendale) per la liquidazione nel primo cedolino utile.
14. Compenso aggiuntivo per attività in zona disagiata e per calamità naturali eccezionali
A tutti gli specialisti/professionisti che operano nel distretto di Castelnovo ne’ Monti viene riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a Euro 1,00 per ogni ora di incarico per le sole ore assegnate a tale zona come risultante da lettera di incarico.
A tutti gli specialisti/professionisti residenti fuori dall’ambito zonale di Reggio Xxxxxx che operano nel distretto di Castelnovo ne’ Monti, viene riconosciuto un compenso aggiuntivo corrispondente ai chilometri percorsi per raggiungere la sede ambulatoriale di tale Distretto dal confine della provincia di Reggio Emilia.
Tale compenso sarà erogato anche per le sedi coinvolte da eventi naturali eccezionali, quali ad esempio alluvioni e terremoti.
15. Regolamentazione degli informatori scientifici
La RER, con DGR n. 2309/2016 e s.p.i. ha definito la regolamentazione della presenza degli informatori scientifici all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare definisce la necessità di individuare fasce orarie per il ricevimento degli informatori scientifici che non interferisca con l’attività sanitaria.
Sul sito internet aziendale si possono reperire tutte le informazioni.
A fronte di tale Delibera l’Azienda ha definito una procedura operativa per tutti gli operatori interessati (PR56 del 1/7/2017 – prot.n.78447/17).
16. Sorveglianza Sanitaria
A seguito della Delibera Regionale n. 351/2018 la RER ha definito i criteri e i percorsi in merito al rischio biologico; la Direzione Aziendale ha definito un’istruzione operativa (IO65 del 13/7/2018) per tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ai sensi della legge n.81/2008. Il percorso prevede:
- formazione sulla sicurezza fatta al momento dell’assunzione per i nuovi incarichi e programmata per tutti gli altri: sarà cura dell’Azienda verificare la partecipazione a tale formazione, pena la decadenza della convenzione;
- controllo sulle vaccinazioni: il professionista/specialista di nuova nomina dovrà avere la situazione vaccinale completa come da certificato di idoneità del medico competente. In caso di mancanza del certificato non si potrà procedere al convenzionamento.
17. Programmi e Progetti Finalizzati
Con riferimento all’Art. 39 dell’A.C.N. e A.I.R. l’Azienda può proporre per contenere i tempi di attesa, razionalizzare l’organizzazione interna e sviluppare l’attività ambulatoriale complessa, figure di coordinamento. In sede di A.A.A. le parti concordano di definire in sede di Comitato Zonale gli ambiti per i quali individuare tali professionalità.
Le professionalità di coordinamento verranno nominate dal Direttore Generale su incarico fiduciario, a fronte di una rosa di nomi definita dalle proposte dei Responsabili di Branca, dei Referenti di AFT e dei Responsabili di Area delle Cure Primarie o Direttori di Dipartimento di afferenza .
Il compenso non potrà superare come entità quello previsto per i Responsabili di Branca /Referenti AFT e sarà erogato con le stesse modalità. Per il compenso dei coordinatori verrà utilizzato il fondo di cui alla Norma Finale 2 degli A.I.R. Nel caso di incapienza di tale fondo si utilizzerà il Fondo di Ponderazione (art. 41 A.C.N. comma 1 lettera B punto 1,2,3 e art. 42 comma 1 lettera B punto 1,2) disponibile prima della distribuzione della quota incentivante variabile.
18. Regolamento Amministrativo
I sottoelencati punti riguardano modalità applicative non declinate nell’A.C.N. 17.12.2015 e s.m.i. e negli A.I.R. in vigore ma condivise in sede di Accordo Attuativo Aziendale tra le parti firmatarie.
a) Assenze per malattia/DH
Nel caso di assenza per malattia o ricovero in DH, lo specialista/professionista avvisa il servizio nei tempi più brevi possibili e invia il certificato agli uffici competenti entro e non oltre il secondo giorno dall’inizio della malattia con le modalità presenti sul portale. Nel caso di ricezione successiva il periodo sarà considerato come assenza non giustificata e come tale non retribuito.
b) Assenze per visite specialistiche/esami
Nel caso in cui lo specialista/professionista si debba assentare in orario di lavoro per visite mediche, esami, terapie deve giustificare l’assenza con ferie (ad ore o a giornata intera) oppure recupero ore già prestate o da prestarsi nei giorni immediatamente successivi. In caso di mancata giustificazione le ore non prestate saranno decurtate nel primo cedolino utile.
c) Controlli sanitari durante la malattia
Lo specialista/professionista è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità durante la malattia (9-12 e 15-18). Nel caso in cui a seguito di controllo lo specialista/professionista non si trovi presso la sede comunicata senza presentare giustificazione d’assenza, l’Azienda USL procede alla formale contestazione di addebito dopo le verifiche del caso.
d) Patrono
Al momento dell’assegnazione dell’incarico lo specialista/professionista sceglie la giornata del S. Patrono tra quelle previste nelle sedi indicate nella lettera di incarico. Nel caso non effettui la scelta entro la firma del contratto, gli verrà assegnato d’ufficio il giorno del Patrono nella sede in cui ha un numero maggiore di ore.
Tale scelta può essere modificata ogni anno, entro e non oltre il 31/8 dell’anno precedente e solo se il Santo Patrono scelto non cada di domenica il primo anno della nuova scelta. Lo specialista/professionista può godere di un solo giorno di riposo/anno e pertanto se non potrà prestare servizio per ambulatori chiusi in sedi diverse, utilizzerà ferie, permesso non retribuito o recupererà le ore per compensare il debito orario dovuto all’Azienda.
e) Xxxxxx aggiuntivo e mancato orario
Lo specialista/professionista che presti attività di plus orario (non per periodi inferiori ai 15 minuti) dovrà produrre un’autorizzazione da parte del suo Responsabile affinché questo orario gli venga riconosciuto. Il monte ore a disposizione del medico/professionista potrà essere liquidato o accantonato per utilizzarlo come recupero ore successivamente.
Allo specialista/professionista che non presti completamente la sua attività lavorativa e non raggiunga il suo debito orario mensile sarà decurtata tale parte di orario nel cedolino stipendiale.
Il medico/professionista dovrà comunque recuperare entro il mese successivo le ore non prestate all’Azienda (che saranno pagate in plus orario).
Nel caso in cui questo si verifichi con una certa frequenza e su segnalazione del Direttore/Responsabile dipartimentale di afferenza, verrà attivato un procedimento disciplinare.
In ogni caso il saldo ore NON può essere in negativo al 31/12 di ogni anno. In caso contrario oltre alla decurtazione economica si attiverà il procedimento disciplinare.
f) Legge 104/92
L’utilizzo dei permessi ex legge n.104/92 ai sensi dell’art. 32 comma 7 è così disciplinato:
n. 1 giorno al mese (per incarichi fino a 18 ore e 59 minuti settimanali)
n. 2 giorni al mese (per incarichi da 19 ore a 37 ore e 59 minuti settimanali)
n. 3 giorni al mese (per incarichi pari a 38 ore settimanali)
h) Mensa
Lo specialista/professionista ambulatoriale può accedere alle mense aziendali (timbrando con il badge o firmando nel SOLO caso la mensa non sia dotata di timbratore) al prezzo ridotto come per i dipendenti nelle giornate in cui ha il rientro pomeridiano e al prezzo intero di Euro 8.00 per pasto in tutti gli altri casi. L’importo sarà addebitato il mese successivo all’utilizzo. La validità decorre dal momento in cui il Regolamento Aziendale recepirà la modifica, che l’Azienda si impegna rendere attiva entro l’anno 2019.
i) Compensi aggiuntivi
In caso di lunga assenza la quota fissa del compenso continuerà ad essere corrisposta al titolare e nel caso di nomina di un sostituto a questi sarà riconosciuta solo la quota variabile. Se l’assenza del titolare supererà i 12 mesi, sarà decurtata anche la quota fissa. Il sostituto sarà nominato con le stesse modalità del titolare.
L’attività per la quale si percepiscono compensi aggiuntivi deve essere svolta esclusivamente al di fuori dell’orario d’incarico.
m) Documenti presenti sul portale GRU
L’Azienda ha pubblicato sul portale GRU, che è disponibile per tutti i medici/professionisti ambulatoriali anche dall’esterno rispetto alla Rete Aziendale, gli Accordi Nazionali, Regionali e Aziendali in vigore. Con l’accesso al portale GRU tutti i medici/professionisti ambulatoriali in forza hanno a disposizione i cartellini con le timbrature, i cedolini stipendiali e le Certificazioni Uniche dei redditi erogati.
n) Flessibilità oraria
Verrà riconosciuta come flessibilità oraria la fascia di 15 minuti (in entrata e in uscita) compresa tra i 5 minuti antecedenti e i 10 minuti successivi l’orario indicato nella lettera di incarico a patto che vengano effettuate tutte le prestazioni dovute (visite prenotate, eventuali urgenze, autogestione e quant’altro concordato nel presente AAA) garantendo l’impegno orario completo (monte ore) della seduta.
o) Pagamenti:
Tutti i giustificativi relativi a compensi aggiuntivi autorizzati devono essere consegnati entro il 4 del mese successivo e, solo a fronte di tali giustificativi, tali compensi aggiuntivi saranno messi in pagamento il mese successivo alla prestazione (orario aggiuntivo, extra moenia, urgenze, overbooking eccetera). Nel caso in cui lo specialista/professionista presenti tali giustificativi decorsi 4 mesi il compenso non sarà erogato.
p) Interpello
L’Azienda si impegna a contattare i medici/professionisti per richiedere la disponibilità a aumentare le ore ai sensi dell’art. 18 dell’A.C.N. (interpello) solo tramite PEC garantendo minimo 7 giorni dal ricevimento della PEC per la risposta.
19. Il Processo della Formazione
Dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove regole per provider e professionisti in merito alla formazione continua contenute nel documento:
“Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (Allegato 1) che recita:
“Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva”.
La Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha redatto un opuscolo “ABC dell’ECM: domande e risposte dal manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” recepito dall’Azienda con protocollo 2019/41707 del 04/04/2019 (Allegato 2).
L’Azienda ritiene strategico individuare la figura di un Responsabile Aziendale della Formazione per gli Specialisti e Professionisti Ambulatoriali.
La nomina del Responsabile della Formazione avverrà nella seguente modalità: l’Azienda richiede la disponibilità a ricoprire questo ruolo ai Referenti AFT e ai Responsabili di Branca; sulla base dei
C.V. ricevuti la Direzione Aziendale individua il nominativo assegnatario dell’incarico fiduciario.
Il Piano Annuale di Formazione (PAF) Aziendale comprende la programmazione degli eventi formativi che si prevede di realizzare nell'anno inerenti temi strategici derivati dalle indicazioni
espresse a livello regionale e dal fabbisogno formativo a livello aziendale.
Dalla fine di gennaio di ogni anno è consultabile da tutti coloro che accedono alla rete aziendale collegandosi al seguente link:
xxxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/Xxxxxx/XXX---XXX.xxxx
e contiene tutti gli eventi approvati in Azienda per l'anno in corso e la Relazione Attività Formativa dell’anno precedente (RAF).
Il processo di programmazione formativa dell’Azienda scaturisce annualmente da una serie di incontri che si tengono nel periodo estivo tra il Servizio Risorse Umane (SRU) e le altre funzioni di staff aziendale.
Questa fase di processo si conclude con la produzione del Catalogo Aziendale che contiene:
- la formazione di interesse aziendale
- la formazione obbligatoria (per i dipendenti)
- la formazione sulle competenze trasversali
e costituisce uno strumento di supporto per le successive fasi di programmazione formativa.
Con la presentazione ai referenti della formazione aziendale del Catalogo, delle linee guida della formazione annuale e della relazione semestrale sull’andamento della formazione, ha inizio la fase dipartimentale della programmazione formativa.
Il Catalogo è pubblicato nella intranet aziendale alla voce “formazione: corsi- convegni” al seguente link:
xxxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxx,-xxxxxxxx.xxxx
L'offerta formativa del Catalogo, incluso i FAD (Formazione a Distanza), è rivolta a tutti gli specialisti/professionisti dell'Azienda.
Il processo della formazione è dipartimentale e la formazione degli Specialisti e dei Professionisti Ambulatoriali fa capo al Dipartimento di afferenza sia esso territoriale o ospedaliero.
Il processo inizia con la raccolta dei fabbisogni formativi che tiene conto:
• degli obiettivi aziendali
• degli obiettivi dipartimentali di interesse formativo
• dell’offerta formativa già soddisfatta dal catalogo aziendale
• dell’esito della valutazione delle competenze
• dei fabbisogni formativi degli specialisti/professionisti afferenti al proprio dipartimento.
Per la specialistica ambulatoriale nello specifico, il processo di raccolta dei fabbisogni formativi avviene:
• entro il mese di settembre attraverso l'invio e-mail della scheda/questionario di rilevazione dei bisogni a tutti gli specialisti e professionisti ambulatoriali da parte del Responsabile della Formazione (allegato 3)
• entro il mese di ottobre con l'incontro (verbalizzato) tra il Responsabile della Formazione, i Responsabili di Branca, i Referenti AFT e il Direttore del Programma Specialistica e/o altre figure aziendali eventualmente interessate ad inserire eventi nel PAF degli specialisti/professionisti.
Il Responsabile della Formazione, attraverso l'elaborazione delle schede ricevute e del verbale dell'incontro, progetta la proposta formativa che sottopone al Direttore/Responsabile Dipartimentale di afferenza e al Direttore del Programma Specialistica.
Questa fase di progettazione si conclude con un incontro tra DCPA e SRU nel corso del quale vengono approvate le proposte formative che, unitamente a quelle contenute nel catalogo aziendale, costituiscono il piano annuale di formazione (PAF) che viene pubblicato nella intranet alla voce “formazione” PAF-RAF.
Il PAF, rivolto ai medici specialisti e ai professionisti ambulatoriali, è inviato via mail a tutti gli specialisti e ai professionisti ambulatoriali e ai referenti amministrativi della specialistica dei distretti e dei dipartimenti aziendali.
Normativa regolamentare
La formazione continua è regolamentata dall'Art. 38 dell'Accordo Collettivo Nazionale per i medici specialisti e professionisti ambulatoriali (ACN 17/12/2015 e s.m.i.) e dall’art. 38 dell’Accordo Integrativo Regionale ( DGR 344/2018). Nello specifico:
Art. 38 ACN: Comma 1 “La formazione professionale continua è obbligatoria per lo specialista/professionista ambulatoriale (….)”
Comma 3 “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per la qualificazione professionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 2 del presente articolo”.
Comma 5 “I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale, orientativamente i temi della formazione obbligatoria sono individuati in modo da rispondere ad obiettivi regionali, aziendali e di integrazione tra ospedale e territorio.”
Comma 7: “Lo specialista ambulatoriale, il veterinario od il professionista che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure disciplinari di cui all’art. 37 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza”.
Art. 38 AIR:
“Il piano annuale di formazione per gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti viene concordato perseguendo l’obiettivo della unicità della formazione rispetto anche al corrispettivo personale dipendente, prevedendo una quota di ore di formazione, di cui si faranno carico le Aziende su tematiche di interesse aziendale e su obiettivi prioritari. Si conviene di mantenere quanto già previsto nel precedente accordo regionale relativamente al limite massimo di 50 ore annue di formazione.
Modalità di svolgimento
(….) La partecipazione alle iniziative formative determina il riconoscimento di un permesso retribuito nel rispetto dei seguenti limiti:
- 32 ore annue per incarichi fino a 15 ore settimanali
- 50 ore annue per incarichi fino a 38 ore settimanali.
Il limite massimo annuo comprende anche le ore di formazione a distanza (FAD) debitamente autorizzato. La durata del corso riconosciuta al singolo specialista/professionista verrà conteggiata considerando quanto certificato nell’attestato o indicato in fase di accreditamento.
La partecipazione alle iniziative formative, nel limite di cui sopra, viene riconosciuta allo specialista/professionista indipendentemente dal fatto che questa avvenga durante le ore di incarico.
Per gli specialisti/professionisti con incarichi in più Aziende USL il limite orario deriva dalla somma delle ore di incarico settimanali. Gli specialisti/professionisti si impegnano a comunicare tempestivamente all’Azienda USL eventuali cambiamenti delle ore di incarico. (…)
Accordo Attuativo Locale 2019-2021
Alla figura del Responsabile Aziendale della Formazione per gli specialisti e professionisti ambulatoriali verrà corrisposto un compenso di Euro 3.000,00 che verrà liquidato per il 60% in via anticipata con rate mensili come per i Responsabili di Branca e i Referenti di AFT e per il 40% a saldo a fronte della rendicontazione dell’attività svolta (relazione conclusiva dell’anno e di progettazione dell’anno successivo) da presentare al Direttore del Programma Specialistica entro il 31/1 dell’anno successivo.
In caso di lunga assenza, il 60% del compenso continuerà ad essere corrisposta al titolare e nel caso di nomina di un sostituto a questi sarà riconosciuta solo il 40%; se l’assenza del titolare supererà i 12 mesi, sarà decurtato anche il 60%.
Le risorse economiche per il compenso del Responsabile della Formazione trovano copertura nel fondo aziendale di cui alla Norma Finale 2 dell’A.I.R. in vigore.
Ciascun specialista ambulatoriale, veterinario e professionista dispone di un monte ore formativo annuale così suddiviso:
• 36% (pari a 18 ore/anno per chi ha 50 ore e 11 ore e 30 minuti per chi ne ha 32) di aggiornamento professionale finalizzato alla partecipazione obbligatoria a corsi organizzati su tematiche di interesse regionale/aziendale – le tematiche saranno concordate con i responsabili di branca, ove individuati.
• 64% (pari a 32 ore/anno per chi ha 50 ore e 20 ore e 30 minuti per chi ne ha 32) su tematiche di interesse specifico per lo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista, ma comunque inerenti l’attività professionale svolta negli ambulatori aziendali e ricomprese nei LEA.
Le parti si riservano la facoltà di rivedere la percentuale fra due anni.
L’attività formativa sarà riconosciuta solo se relativa all’attività dello specialista/professionista e/o al suo percorso di sviluppo concordato con l’Azienda.
I corsi di formazione a distanza (FAD) se effettuati in orario di lavoro saranno riconosciuti previa presenza dello specialista/professionista presso le sedi aziendali (timbratura tasto B formazione).
I corsi all’estero saranno riconosciuti solo se coerenti con gli obiettivi aziendali, direttamente
autorizzati dal Direttore Sanitario e se completati con la dichiarazione di riconoscimento dei crediti acquisiti.
In questa sede vengono definiti i seguenti compensi per l’attività di docenza e tutoraggio:
- per l’attività di docenza aziendale in orario di servizio verrà riconosciuto il compenso previsto per l’attività ordinaria ai sensi dell’art. 41 lettera A punto 1 e 2 (A.C.N. vigente) per la durata della docenza (con un massimo di 2 ore nel caso la docenza sia inferiore a tale durata). Nel caso in cui lo specialista/professionista sia docente per una frazione del corso, le ore restanti del corso a cui partecipa (eccedenti le 2 ore) non sono considerate né docenza né formazione, ma devono essere recuperate se in orario di servizio. Verrà riconosciuto il tempo viaggio come orario di servizio dalla sede di lavoro di quella giornata alla sede del corso per massimo 30 minuti a tratta.
- per l’attività di docenza aziendale fuori orario verrà riconosciuto il compenso previsto per l’attività ordinaria ai sensi dell’art. 41 lettera A punto 1 e 2 (A.C.N. vigente) così come previsto dalla lettera di incarico della docenza e non sarà riconosciuto il tempo viaggio.
- per docenze svolte al di fuori dell’attività aziendale non verrà riconosciuto né l’orario di servizio né compensi aggiuntivi, dovrà essere pertanto giustificata l’assenza.
- per l’attività di tutoraggio il compenso aggiuntivo previsto per lo specialista/professionista è di 5 euro per ora di tutoraggio in orario di servizio (esclusivamente riferito ai medici in formazione presso la scuola di formazione specifica MMG), salvo diverse indicazioni regionali e comunque a fronte di una relazione da parte del tutor delle competenze acquisite dai discenti alla fine del percorso formativo. La scelta del tutor è a carico dell’Azienda sulla base delle disponibilità ricevute e dell’esperienza pregressa.
Al Responsabile Scientifico/Organizzativo di un corso viene riconosciuto un compenso forfettario di Euro 260.00 per ogni corso organizzato di cui presenterà documentazione al Direttore del Programma Specialistica per la liquidazione e gli verrà riconosciuto l’orario del corso se in orario di servizio o come straordinario se fuori orario.
Percorso amministrativo di richiesta/riconoscimento dell'evento formativo
1. La richiesta per l’autorizzazione alla partecipazione alle iniziative di formazione, deve pervenire agli uffici preposti con il massimo anticipo possibile e comunque con almeno 30 giorni di preavviso. Nel caso in cui lo specialista/professionista non rispetti tale preavviso dovrà indicare o il suo sostituto o definire con il Direttore/Responsabile dipartimentale di afferenza la data della seduta di recupero che sarà remunerata come plus orario.
2. La richiesta va inviata in contemporanea al Responsabile di Branca (o al Referente AFT in qualità di Responsabile di Branca per le branche per le quali non è prevista la figura del Responsabile di Branca) per il parere di congruità e, per i corsi in orario di servizio, ai Responsabili dei Dipartimenti di afferenza (Responsabili Cure Primarie per il territorio, Responsabili/Direttori di U.O. per il Presidio Ospedaliero e Responsabili Dipartimentali per il DSM-DP e il DSP) perché autorizzi l’assenza. Lo specialista/professionista deve comunicare l’assenza all’ufficio risorse, al coordinatore infermieristico del Poliambulatorio o della Casa della Salute e all’amministrativo distrettuale/dipartimentale di riferimento. La richiesta deve essere autorizzata ed inviata almeno 30 gg prima. Per i corsi all’estero il parere prioritario del Direttore Sanitario deve essere comunicato ai Responsabili dipartimentali di afferenza.
3. Lo specialista/professionista riceverà conferma della congruità e della autorizzazione al corso dai Responsabili indicati precedentemente; nel caso non siano presenti queste autorizzazioni il corso non sarà riconosciuto.
4. In caso di assenza del Responsabile di Branca il parere di congruità viene rilasciato dal Referente AFT di riferimento dello specialista/professionista; per le branche per le quali non è prevista la figura del Responsabile di Branca, in caso di assenza del Referente AFT di riferimento il parere di congruità viene rilasciato da altro Referente AFT.
5. Esclusivamente per la formazione obbligatoria (36%), relativa ai corsi presenti nel PAF della specialistica o corsi individuati dai Dipartimenti di afferenza, non è richiesto il parere di congruità da parte del Responsabile di Branca/Referente AFT; devono essere informati presentando regolare richiesta i Responsabili e il personale infermieristico e amministrativo come al punto 2 almeno 30 giorni prima.
6. Le richieste di partecipazione a corsi FAD con documentazione (titolo dell’evento, la durata in ore del corso e il numero di crediti formativi a cui da diritto) devono essere sottoposte a parere di congruità del Responsabile di Branca/Referente AFT e ad autorizzazione del proprio Direttore/Responsabile dipartimentale di afferenza. Nella richiesta dovranno essere specificate le date e le fasce orarie in cui si effettuerà il corso se in orario di lavoro. Non saranno riconosciuti i corsi non completi di tutti i documenti e di tutte le informazioni sopra riportate.
7. Il medico deve consegnare attestazione di frequenza per tutti i corsi di cui chiede il riconoscimento entro 30 giorni dalla fine del corso e comunque entro e non oltre il 31/1 dell’anno successivo. Per i corsi svolti nelle sedi aziendali la timbratura deve essere effettuata con il tasto B formazione e vale come attestato di frequenza. Lo specialista/professionista deve consegnare l’attestazione del numero di crediti acquisiti dai corsi effettuati fuori dall’Azienda entro l’anno o nel primo trimestre dell’anno successivo per corsi dell’ultimo semestre dell’anno in corso.
8. I corsi per i quali manca anche solo uno dei documenti nei tempi previsti non saranno riconosciuti e pertanto l’eventuale debito orario non prestato sarà trattenuto nel cedolino stipendiale.
9. a) Se le ore di formazione del singolo corso sono inferiori all’orario di incarico le ore non coperte dalla formazione rappresentano un debito orario del medico nei confronti dell’Azienda che potrà essere compensato con altri corsi che hanno saldi positivi (cioè ore di formazione superiori rispetto all’orario di incarico) o compensato da formazione fuori orario. Questo sempre nel rispetto del monte ore annuale previsto dagli accordi.
b) Nel caso in cui il corso sia di mezza giornata (mattina o pomeriggio) e abbia durata inferiore alle ore di incarico della seduta relativa alla corrispondente mezza giornata, verranno riconosciute le rimanenti ore come ore di formazione solo nel caso in cui il xxxxx xxxx xxxxxx 0 ore; se la durata del corso è inferiore alle 4 ore le rimanenti ore rientreranno nel computo annuale di conguaglio di cui al punto 9 a).
10. Se per raggiungere la sede del corso è necessario un tempo viaggio, questo entra nel conteggio della formazione come saldo tra le ore di formazione usufruite e le ore di incarico non prestate, come già indicato nel punto precedente. (Esempio: Il corso a Bologna ha come orario 14.30- 17.30; se lo specialista lavora al mattino dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 può:
- lavorare tutta la mattina: in questo caso gli verrà riconosciuto l’orario del corso (al netto delle pause) confrontato con l’orario non prestato pari a 4 ore.
- scegliere di uscire alle 11.00: in questo caso gli verrà riconosciuto l’orario del corso (al netto
delle pause) confrontato con l’orario non prestato pari a 6 ore.
- scegliere di non prestare servizio: in questo caso gli verrà riconosciuto l’orario del corso (al netto delle pause) confrontato con l’orario non prestato pari a 9 ore
La differenza sta nel numero di ore non prestate che verranno conteggiate nel monte ore disponibile).
11. Alla fine dell'anno l’Ufficio Specialistica, per i soli corsi di cui è pervenuta la documentazione corretta e completa, conteggia il saldo a credito/debito della posizione dei singoli medici/professionista relativamente all’attività formativa. Si possono verificare i seguenti casi:
- tutto il monte ore è stato utilizzato in orario di lavoro quindi tutti gli eventuali corsi documentati fuori orario non verranno conteggiati.
- le ore usufruite in orario di lavoro sono inferiori al totale del monte ore spettante: in questo caso verranno pagate le ore a completamento del monte ore per corsi fuori orario completi di documentazione fino a concorrenza con il monte ore disponibile.
- le ore usufruite in orario di lavoro superano il monte ore spettante: in questo caso il saldo negativo sarà decurtato nel primo cedolino utile e non compensato con ore di straordinario/recupero.
12. Nel caso in cui il corso impegni solamente la mattina o il pomeriggio di una giornata nella quale lo specialista/professionista ha turni assegnati in entrambi i periodi, lo stesso deve effettuare regolarmente i turni previsti nella rimanente parte della giornata non impegnata dal corso; le ore eventualmente non effettuate per impedimenti logistici verranno eventualmente recuperate in occasione del conguaglio annuale come indicato nel punto 10.
20. Validità del presente AAA
Il presente Accordo Attuativo Aziendale avrà decorrenza dal 1 luglio 2019 ed è tacitamente prorogato salvo diversi disposizioni provenienti da successivi Accordi Nazionali o Regionali
La decorrenza economica degli istituti definiti in questo AAA avrà effetto dal 1 settembre 2019
Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Xxxxxx:
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per le Organizzazioni Sindacali:
X.X.X.X.X Xxxx.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx
FeSPA Dott. Xxxxxx Xxxxx
C.I.S.L. – Medici Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Reggio Xxxxxx, 2 luglio 2019