per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo (senza conducente) di n. 13 autocompattatori a carico posteriore, tre assi, aventi M.T.T. pari a 26 ton., e capacità del cassone rifiuti pari a 25 mc circa, comprendente il servizio di manutenzione...
ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo (senza conducente) di n. 13 autocompattatori a carico posteriore, tre assi, aventi M.T.T. pari a 26 ton., e capacità del cassone rifiuti pari a 25 mc circa, comprendente il servizio di manutenzione di tipo “Full Service” e servizi aggiuntivi
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INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Durata 8
Articolo 4 Condizioni delle Prestazioni e obbligazioni generali del Esecutore 8
Articolo 5 Consegna e riconsegna dei Veicoli 12
Articolo 6 Responsabile dell'Esecutore 13
Articolo 7 Verifiche, controlli ed accettazione 14
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio 15
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 15
Articolo 10 Penali 18
Articolo 11 Cauzione 20
Articolo 12 Riservatezza 21
Articolo 13 Risoluzione 22
Articolo 14 Recesso 23
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 25
Articolo 16 Rischi da interferenze 26
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 26
Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 27
Articolo 19 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 28
Articolo 20 Subappalto 28
Articolo 21 Foro competente 30
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 30
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 31
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Articolo 24 Trasparenza 31
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 32
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 33
Articolo 27 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale 34
Articolo 28 Codice Etico 35
Articolo 29 Clausola finale 35
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SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo (senza conducente) di n. 13 autocompattatori a carico posteriore, tre assi, aventi M.T.T. pari a 26 ton., e capacità del cassone rifiuti pari a 25 mc circa, comprendente il servizio di manutenzione di tipo “Full Service” e servizi aggiuntivi.
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx ( ), Xxxxxx, , xxxxxxxx x. 00/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. del (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via _, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Esecutore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Esecutore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali
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al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del noleggio freddo (senza conducente) di n. 13 autocompattatori a carico posteriore, tre assi, aventi M.T.T. pari a 26 ton., e capacità del cassone rifiuti pari a 25 mc circa, comprendente il servizio di manutenzione di tipo “Full Service” e servizi aggiuntivi.
c) che a tal fine ha AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del - ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
d) che l’Esecutore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Esecutore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
e) che l’Esecutore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che l’Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto,ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti dell’Esecutore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l’Allegato “B” (Offerta economica) e l’Allegato “C” (Protocollo di legalità).
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui l’Esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall’Esecutore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall’Esecutore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Esecutore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma
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Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Specifica Tecnica: il documento di cui all’Allegato “A” unitamente ai relativi allegati;
d) Offerta economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Esecutore: il concorrente risultato aggiudicatario della procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
f) Parte: AMA o l’Esecutore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
g) Servizio: servizio di noleggio a freddo (senza conducente) di n. 13 autocompattatori a carico posteriore, tre assi, aventi M.T.T. pari a 26 ton., e capacità del cassone rifiuti pari a 25 mc circa, comprendente il servizio di manutenzione di tipo “Full Service” e servizi aggiuntivi, descritti nel presente Contratto, nell’Allegato A e negli ulteriori documenti;
h) Veicolo/i: autocompattatori a carico posteriore, tre assi, aventi M.T.T. pari a 26 ton., e capacità del cassone rifiuti pari a 25 mc circa, meglio definito/i nel Capitolato Tecnico ;
i) Protocollo di legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “C”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida all’Esecutore, che accetta:
a) Il servizio di noleggio a freddo (senza conducente) di n.13 autocompattatori a carico posteriore, tre assi, aventi M.T.T. pari a 26 ton., e capacità del cassone rifiuti pari a 25 mc circa, comprendente il servizio di manutenzione di tipo “Full Service” e servizi aggiuntivi come meglio descritti nel Capitolato Tecnico
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per un importo complessivo pari ad Euro ( ), IVA esclusa.
2. L’importo complessivo massimo del presente Contratto è pari ad Euro
( ), oltre I.V.A, come indicato nell’Offerta economica allegata.
3. il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. AMA si riserva di richiedere all’Esecutore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
5 AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 163/2006, di richiedere la ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo di 2 mesi.
- Il Servizio non è affidato all’Esecutore in via esclusiva, pertanto AMA potrà affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Esecutore Articolo 3
Durata
1. Il presente Contratto ha durata di n. 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di consegna dell’ultimo Veicolo.
2. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni delle Prestazioni e obbligazioni generali dell’Esecutore
1. L’esecuzione del Servizio e di ogni attività necessaria all’esecuzione del presente Contratto devono essere prestate nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui alla Specifica Tecnica (Allegato “A”) da intendersi quali obbligazioni essenziali dell’Esecutore ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, modalità, termini, specifiche e/o Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico dell’Esecutore, intendendosi remunerati con i corrispettivi
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contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. AMA S.p.A. riconosce che il diritto di proprietà dei veicoli, oggetto dell’appalto, è, e rimarrà dell’Esecutore, AMA S.p.A. non potrà quindi sublocare, ipotecare o sottoporre i veicoli a qualsiasi forma di privilegio, permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento e/o concederli in pegno o garanzia.
4. L’Esecutore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
5. In ogni caso, l’Esecutore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed l’Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. L’Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
8. L’Esecutore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
9. L’Esecutore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto
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specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli ulteriori atti di gara;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto e suoi Allegati;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) comunicare tempestivamente ad AMA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Responsabile del contratto;
e) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso dei Veicoli determinati da inadempimenti dell’Esecutore nella Fornitura dei Veicoli e/o nell’erogazione del Servizio e/o nell’erogazione dei Servizi extra garanzia.
Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e/o delle aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA.
10. L’Esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
11. L’Esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
12. L’Esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”)
13. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, l’Esecutore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
14. L’Esecutore provvederà al pagamento, nei modi e termini di legge, della tassa di
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proprietà per tutta la durata della locazione dei veicoli oggetto dell’appalto.
15. L’Esecutore si impegna a fornire a propria cura ed onere e nei tempi previsti per la regolare circolazione dei veicoli la documentazione attestante l’avvenuta copertura assicurativa del veicolo secondo le attribuzioni indicate nel Capitolato Tecnico di gara.
Ogni veicolo sarà fornito di Carta Verde valida per i paesi aderenti alla C.E.E.
I veicoli sostitutivi a qualsiasi titolo forniti potranno avere coperture assicurative diverse da quelle del veicolo locato, ma in ogni caso non inferiori a quelle indicate nel Capitolato Tecnico .
In caso di sinistro/incendio/furto, AMA dovrà denunziare l’accaduto all’Esecutore, entro 3 giorni dall’evento.
16. In caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio nazionale, e nei Paesi esteri previsti nella Carta verde Assicurativa, e qualora il veicolo risultasse impossibilitato a muoversi autonomamente, l’Esecutore dovrà provvedere al soccorso stradale immediato, rimorchiando l’autoveicolo presso il proprio xxxxxx xx xxxxxxxxxx x/x xxxxxx xx xxxx AMA. Qualora risultasse impossibile la sostituzione immediata, l’Esecutore provvederà a rimborsare tutte le spese sostenute ed anticipate da AMA. Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24 per tutti i giorni relativi alla durata contrattuale.
17. L’Esecutore dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali, furti e incendio occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le compagnie di assicurazione, fatta salva ogni responsabilità di AMA. Sarà cura di AMA. segnalare il sinistro accaduto.
18. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della Strada connesse alla circolazione dei veicoli in locazione sono a carico di AMA e verranno notificate direttamente ad AMA, che provvederà al pagamento o qualora ci fossero i presupposti si riserva la facoltà di contestarle. AMA riconoscerà all’esecutore l’importo di € 7,00 (iva esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica, per ogni sanzione rinotificata.
19. L’Esecutore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente
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Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
20. L’Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
21. L’Esecutore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
22. L’Esecutore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
23. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 5
Consegna e riconsegna dei Veicoli
1 L’Esecutore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il servizio di consegna dei Veicoli nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nelle Specifiche Tecniche e nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati da AMA.
2 La consegna di ciascun Veicolo, dovrà essere svolta presso le sedi indicate da AMA e si intende comprensiva delle attività di trasporto, consegna, messa su strada e verifica di funzionalità dei Veicoli.
3. I Veicoli dovranno essere consegnati, secondo quanto previsto al precedente comma 1, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
4. Unitamente a ciascun Veicolo, l’Esecutore dovrà consegnare, oltre alla documentazione prevista dal Codice della Strada tutta la documentazione prevista nel Capitolato Tecnico.
5. All’atto della consegna di ciascun Xxxxxxx, l’Esecutore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con AMA, nel quale dovranno essere indicati: la data dell’avvenuta consegna, il numero dei Veicoli oggetto del verbale, la targa di immatricolazione dei Veicoli, lo stato del veicolo, ecc;
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste al precedente comma 3, che si
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protragga per oltre 5 (cinque) giorni, anche se riferito ad un solo Xxxxxxx, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
7. Alla scadenza originaria, o prorogata del singolo contratto di locazione, o in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza anticipata dei medesimi, l’Esecutore dovrà provvedere a ritirare i veicoli presso le sedi AMA indicate. Lo stato di riconsegna dell’autoveicolo sarà valutato dall’Esecutore tramite proprio incaricato e verrà indicato in apposito “verbale di riconsegna”, di cui dovrà essere rilasciata copia ad AMA contestualmente alla stesura del suddetto verbale. In caso di contestazione di AMA, lo stato del veicolo sarà valutato da perito, scelto di concerto tra le parti, iscritto ad apposito ordine professionale, il cui giudizio sarà insindacabile. Eventuali spese di ripristino del veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunziati saranno a carico di AMA.
Articolo 6 Responsabile dell’Esecutore
1. L’Esecutore nomina quale Responsabile incaricato del centro di assistenza dei Veicoli - sito in , Via , n. , il Sig. - al quale verranno inviate da parte di AMA tutte le comunicazioni attinenti alle attività di assistenza dei Veicolo, di cui al Capitolato Tecnico. I recapiti del Responsabile del centro di assistenza dei Veicoli sono i seguenti: numero telefono cellulare
, numero telefono fisso , indirizzo e-mail .
Il Responsabile del centro di assistenza dei Veicoli, che deve essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno solare, è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti attinenti l’affidamento del Servizio.
2. L’Esecutore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell’Esecutore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.
Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. I recapiti del Responsabile sono i seguenti: numero
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telefono cellulare , numero telefono fisso , indirizzo e-mail
.
Il Responsabile del Contratto, che deve essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore
22.00 di ciascun giorno solare, è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti attinenti l’affidamento del Servizio.
3. Nel caso in cui l’Esecutore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 4.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti dell’Esecutore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 7
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposti a verifica. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), nonché il rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche l’Esecutore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non Accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le
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modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio
1. Il canone mensile omnicomprensivo per singolo veicolo dovuto da AMA all'Esecutore per l’effettiva erogazione del Servizio oggetto del presente Contratto è indicato nell’Allegato “B” (Offerta economica) e deve intendersi qui integralmente trascritto.
2. Il canone di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’erogazione del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico;
3. Il canone di cui al precedente comma 1 ed i corrispettivi di cui al precedente comma 3 si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Esecutore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
5. Il canone di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dall’Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del canone annuo di cui al precedente articolo 9, comma 1, per ciascuno dei veicoli indicati nell’Allegato 1 effettivamente circolante, sarà effettuato da AMA in favore dell’Esecutore in rate mensili posticipate di pari
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importo.
2. Pertanto, l’Esecutore con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo , potrà emettere la fattura inerente il canone di ciascuno dei veicoli noleggiati. Ove richiesto da AMA l’Esecutore, ai fini del pagamento delle singole fatture di cui al presente comma 2, deve trasmettere ad AMA, unitamente a ciascuna di dette fatture, la documentazione inerente la consegna e riconsegna dei singoli veicoli manutenuti nel mese di riferimento.
3. L’importo di ciascuna delle fatture di cui al precedente comma 2 verrà corrisposto da AMA, secondo la normativa vigente in materia e previa verifica per accettazione della documentazione alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonificato sul conto corrente n. , intestato all’Esecutore presso , IBAN . Le spese del bonifico sono a carico di AMA.
4. Ciascuna fattura emessa dall’Esecutore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio del periodo di riferimento della medesima, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA.
5. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito
6. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012.
7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia
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e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se l’Esecutore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico dell’Esecutore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, l’Esecutore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nel Contratto. Qualora l’Esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
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comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata all’Esecutore.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
11. AMA si riserva di richiedere all’Esecutore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
12. Sulle somme dovute da AMA all’Esecutore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di disponibilità giornaliera di Veicoli inferiore al quantitativo locato, per ciascun Veicolo non disponibile - così come definito nel Capitolato Tecnico - la stazione appaltante considererà come penale di mancata disponibilità, un importo pari a 60 € per ogni turno di indisponibilità per ogni veicolo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nell’ipotesi di mancato rispetto del presente Contratto e delle Specifiche Tecniche nell'effettuazione dei corsi di addestramento, per ogni giorno continuativo di ritardo, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati al precedente articolo 6, comma 1, l’Esecutore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di difformità dei prodotti in modo non significativo rispetto alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico e/o a qualsiasi altro documento presentato in sede di gara, non imputabile ad AMA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Esecutore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale da un minimo del 3% (tre per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento), in relazione alle difformità e/o carenza riscontrate, a cura degli organi competenti aziendali, in conseguenza del minor pregio delle attrezzature offerte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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4. I singoli Veicoli saranno considerati indisponibili e, conseguentemente, troveranno applicazione le penali di cui ai precedenti commi anche nel caso in cui detta indisponibilità dipendesse da prestazioni contrattuali eseguite in modo difforme rispetto a condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e/o Livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA potrà applicare all’Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1; l’Esecutore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
8. L’Esecutore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto.
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Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Esecutore con la stipula del presente atto, l’Esecutore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Esecutore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso l’Esecutore
– e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata allo scadere di ciascun periodo di 12 mesi di durata del Contratto, entro il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMA, con periodicità semestrale - in caso di completa ed esatta esecuzione delle attività oggetto di Contratto e sempre che non via sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a supporto delle fatture medesime -, emetterà un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
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6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Esecutore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l’Esecutore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l’Esecutore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato l’Esecutore a divulgare a specifici soggetti.
3. L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’Esecutore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni
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successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L’Esecutore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto all’Esecutore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui l’Esecutore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. L’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte dell’Esecutore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui, nel corso di un singolo anno di durata del Contratto, per almeno 3 (tre) volte si ripeta l’indisponibilità dei veicoli sostitutivi di cui al Capitolato Tecnico , nonché negli altri casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali dell’Esecutore), 5 (Consegna dei Veicoli e collaudo), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18
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(Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 21 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Norme per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata), 29 (Codice etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Esecutore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall’Esecutore, a spese di quest’ultimo.
1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
Articolo 14 Recesso
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Esecutore,
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Esecutore con lettera raccomandata a.r..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro l’Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
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presente Contratto.
2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, l’Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi l’Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Esecutore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Esecutore con lettera raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, l’Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, l’Esecutore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA all’Esecutore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; l’Esecutore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
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Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. L’Esecutore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. L’Esecutore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto dell’Esecutore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, l’Esecutore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Esecutore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’ Esecutore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni,negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza
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assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora l’Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. L’Esecutore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.(verificare l’esistenza di rischi da interferenze).
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Esecutore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, l’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente l’Esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il
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corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 18
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Esecutore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Esecutore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. L’Esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’Esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l’Esecutore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione all’Esecutore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare
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(corrispettivo) all’Esecutore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita all’Esecutore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Esecutore si è posto in regola.
Articolo 19
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto all’Esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 20 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Esecutore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
A tale fine, l’Esecutore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Esecutore, che rimane pienamente responsabile nei
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confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. L’Esecutore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Esecutore.
8. L’Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006
n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai
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sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 21 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Esecutore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
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Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri tributari ele spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. L’Esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Esecutore.
Articolo 24 Trasparenza
1. L’Esecutore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Esecutore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
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dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Esecutore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Esecutore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge
n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. L’Esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove l’Esecutore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione all’Esecutore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L’Esecutore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri
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strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Esecutore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che l’Esecutore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.
n. 231/01, che impediscano all’Esecutore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Esecutore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo
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quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 27
Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, l'Esecutore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. L’Esecutore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. L’Esecutore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dall’Esecutore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. L’Esecutore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al
D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte dell’Esecutore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà all’Esecutore una penale di importo pari al 10% del valore del
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medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
Articolo 28 Codice Etico
1. L’Esecutore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l’Esecutore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte,del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa
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espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.p.A. | L’ ESECUTORE |
Il Direttore Generale | |
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante dell’Esecutore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l’Esecutore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l’Esecutore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle Prestazioni ed obbligazioni generali dell’Esecutore); Articolo 5 (Consegna di Veicoli e Collaudo); Articolo 6 (Corsi di Addestramento – Garanzia – Servizio Assistenza Post Vendita); Articolo 8 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 28 (Misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata); Articolo 29 (Codice Etico); Articolo 30 (Clausola finale).
Roma, lì / / L’ESECUTORE
ALLEGATI
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ALLEGATO “A” – Capitolato Tecnico ; ALLEGATO “B”- Offerta economica.
ALLEGATO “C” – Protocollo di legalità.
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