FAC SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
FAC SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
Per la fornitura di “noleggio per 12 mesi di un radar meteorologico doppler a doppia polarizzazione in banda X” da destinarsi presso l’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI). Codice identificativo gara (CIG): 7094331B22 Codice Unico di progetto (CUP): D58I16000030008.
TRA
L’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo “Ente”, e/o IBIMET-CNR), con sede a Firenze, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 0, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Direttore generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche x.XXX Prot. N° XXXX in data XXX,
E
L’Operatore economico “ ” (in seguito per brevità anche “Operatore economico”), con sede legale in
, Via , CAP , codice fiscale e partita IVA , nella persona del Legale rappresentante , codice fiscale
, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) , munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.
(In caso di Procura speciale)
rappresentata da , nato a il , in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio di , n. di Repertorio del
(oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio si allega al presente contratto sotto la lettera “_”.
(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa)
La società ………………………interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito
indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:
- XXXXX, con sede legale a , , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
- YYYYYY, con sede legale a , , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. , n. di Repertorio e n. di fascicolo in data che, in copia conforme all’originale, si allega al presente contratto sotto la lettera “ ”.
PREMESSO CHE:
I. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Ente e Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale e nell’Offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su questi in caso di contrasto.
II. Con Determina a contrarre Prot. N° 0002792 in data 25/05/2017, l’Ente ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura di noleggio di
12 mesi di un radar meteorologico doppler in doppia polarizzazione in banda X, da installare presso la sede dell’Ente di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI), Codice Unico di progetto(CUP): D58I16000030008, Codice identificativo gara (CIG) 7094331B22, ai sensi degli articoli 30, comma 1 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (nel seguito denominato per brevità “Codice”), con un importo a base d’asta pari a euro 86.065,00 (ottantaseimila sessantacinque/00) al netto dell’IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
III. Con nota Prot. IBIMET-CNR N° in data
, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione della gara all’Operatore economico.
IV. Con Provvedimento Prot. IBIMET-CNR N° in data
l’Ente ha approvato la suindicata proposta di aggiudicazione, disponendo l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico;
V. L’Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito positivo, e quindi con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento Prot. IBIMET-CNR N° in data ha dichiarato l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
VI. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice;
VII. Che la società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
VIII. Che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in modalità elettronica oppure in modalità cartacea
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO
L’Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato speciale tecnico prestazionale, all’offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - nella persona del Direttore , all’Operatore economico , che, nella
persona del Sig. accetta, senza riserva alcuna, e si
obbliga a realizzare la prestazione relativa alla fornitura di noleggio di 12 mesi di un radar meteorologico Doppler in doppia polarizzazione in banda X.
L’Operatore economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato speciale tecnico prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si
allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato ”.
- nell’offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara.
(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa)
Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da:
.
ART. 2 – LUOGO DI CONSEGNA
Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Area di Ricerca di Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx 00 Xxxxxxxx X, 00000 Xxxxx X.xx (XX).
ART. 3 – DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data di marcatura temporale ed ha una durata n. 1 (uno) anno, dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto (i.e., dovrà essere garantito un anno di operatività del sistema radar dalla sua messa in funzione).
ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
La fornitura, avente le caratteristiche descritte nel Capitolato, completa di trasporto, installazione e messa in servizio, dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
1) Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € XXXXXXXXXXX (XXXXXXX/XX) – IVA esclusa determinato in base all’Offerta economica formulata dall’ Operatore Economico in sede di gara. Sono comprese nel prezzo anche le spese di trasporto, installazione, messa in opera, manutenzione per garantirne l’operatività, nonché fornitura del traliccio e copertura assicurativa.
2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’Operatore economico di cui al Capitolato speciale Tecnico Prestazionale e all’Offerta Tecnica della Società/raggruppamento.
3) L’importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l’Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi
di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
4) Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell’Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.
ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore economico:
1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Ente e/o da terzi.
3) E’ direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Operatore economico nell’esecuzione del contratto.
6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
7) Si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO
1) L’Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
2) La valutazione dei rischi propri dell’Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.
3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’Ente.
4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l’Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.
5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l’Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ART. 8 – PENALITA’
1) Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si
applica una penale di € (euro / )
corrispondente all’XX () dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
2) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
3) Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo di € (euro / ) corrispondente al 5%(cinque per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Operatore economico per iscritto.
5) L’Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano venire accolte a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6) Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti all’Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.
ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia della regolare esecuzione e degli obblighi di cui al presente contratto, l’Operatore economico ha costituito garanzia
definitiva resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, pari ad euro
………………………. (……………………/00) pari al 10% del corrispettivo contrattuale, mediante ………….. n. ………………… rilasciata dalla…………………….
Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio.
La garanzia sarà vincolata per l’intera durata contrattuale e comunque fino a che l’IBIMET-CNR emetterà comunicazione di svincolo, subordinatamente all’esatto adempimento da parte dell’Operatore Economico di tutte le obbligazioni contrattuali.
La cauzione dovrà essere reintegrata in caso che venga incamerata in tutto o in parte dall’IBIMET-CNR entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente. In caso di inesatto adempimento o di inadempimento da parte dell’Operatore Economico delle obbligazioni nascenti dal contratto, l’IBIMET-CNR procederà all’escussione della cauzione definitiva, senza alcuna formalità, a ristoro di ogni danno, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno ove la somma accantonata non sia sufficiente.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l’Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. Esso sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L’Operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con quanto stabilito dal Capitolato speciale e gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Operatore economico nell’esecuzione del contratto.
ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Non è ammesso il subappalto in quanto l’Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
oppure
2. Il subappalto è ammesso per le parti indicate in fase di presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico
quali ed è consentito nei limiti del % del valore
complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del Codice.
3. L’Operatore Economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione della prestazione di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, a comunicare a IBIMET-CNR il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del Codice.
5. È fatto, altresì, divieto all’Operatore Economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
6. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
7. L’Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 11 del Capitolato.
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’operatore economico emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
N. 55 del 3 aprile 2013 (per gli Operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia), inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU ‘IQZMHQ’, ovvero fattura cartacea per gli Operatori economici stranieri. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è escluso dall’applicazione del meccanismo dello “split payment”.
2) Per la quota relativa a istallazione e messa in funzione, il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari
dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di regolare fattura.
3) Relativamente al pagamento del noleggio del sistema radar, le rate saranno liquidate in quota mensile o bimestrale mediante bonifico bancario entro 30gg dalla fine del mese, previa presentazione di regolare fattura.
4) La fattura intestata a: Istituto di Biometeorologia –CNR- Xxx X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx, dovrà altresì indicare:
• il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
• il CIG: 7094331B22, CUP: D58I16000030008 ;
• il CUU (Codice Univoco Ufficio): IQZMHQ;
• C.F.: 80054330586;
• P. IVA: 0211831106;
• l’oggetto della fornitura;
• il periodo di riferimento del servizio svolto;
• il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).
5) L’IBIMET-CNR procederà ai pagamenti, entro i termini suindicati, previa verifica di regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico, mediante acquisizione, da parte di IBIMET-CNR, del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
6) In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui all’omonimo paragrafo); l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.
ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1) L’Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.
3) L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con gli eventuali propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
ART. 15 – DIRETTORE DI ESECUZIONE
Il Sig. è nominato quale direttore di esecuzione per l’IBIMET-CNR.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 108 del Codice, l’IBIMET-CNR si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Operatore Economico. In tal caso l’IBIMET-CNR avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Operatore Economico. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che l’IBIMET-CNR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Operatore Economico con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’IBIMET-CNR;
b) violazione degli obblighi fissati nei seguenti articoli: Sicurezza sul lavoro (art. 7); Garanzia definitiva (art. 9); Responsabilità dell’Operatore economico (art. 10); Subappalto e Cessione del Contratto (art. 11); Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 14); Riservatezza (art. 18);
c) xxxxxxx, nel corso dell’espletamento dell’incarico, della capacità tecnica ed economica della Ditta, dichiarata all’atto della partecipazione alla gara.
ART. 17 - RECESSO
Oltre che nei casi di cui all’art. 109 del Codice e nel rispetto della normativa ivi contenuta, l’IBIMET-CNR ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sulla fornitura o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Operatore Economico con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Operatore Economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IBIMET-CNR. In caso di recesso dell’IBIMET-CNR, l’Operatore Economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che abbia a pretendere alcunché dall’IBIMET-CNR anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
L’Operatore Economico rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Le ipotesi di recesso per giusta causa, legittimanti il recesso da parte dell’IBIMET-CNR senza preavviso, sono:
a) la condanna, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore tecnico dell’Operatore economico, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) il venir meno, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del codice.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Operatore Economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, fin
d’ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IBIMET-CNR. In tale fattispecie, l’Operatore economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
ART. 18 – RISERVATEZZA
1) L’Operatore economico ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazioni contrattuali.
2) L’Operatore economico è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Operatore economico, di tutti i danni derivanti.
4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Ente provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.
2) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’IBIMET-CNR.
ART. 20 – RICORSI GIURISDIZIONALI
I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del Codice. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Firenze.
ART. 21 – FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE
1) Il presente contratto, che consta di XXX pagine, è stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del Codice oppure è stipulato in forma cartacea data la non obbligatorietà della firma digitale nel paese dell’Operatore economico aggiudicatario.
2) Il pagamento dell’imposta di bollo (per gli Operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia) dovuta per il presente contratto è a totale carico dell’Operatore economico che si obbliga all’assolvimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014).
3) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986
n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.
Il sottoscritto , legale rappresentante dell’Operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. del Codice Civile, dichiara di accettare specificamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti dall’articolo 1 all’articolo 21.
Operatore economico | CNR-IBIMET |
Legale rappresentante | Il Direttore |
Nome Cognome | Xxxxxxx Xxxxxx |