NOTA INFORMATIVA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP.
NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO
Capitale Sociale: l'ammontare dei conferimenti in denaro o in natura dei soci
Nota Informativa: documento redatto, secondo le disposizioni ISVAP, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente e all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione
Nullità: il venir meno di tutti gli effetti prodotti dal contratto come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza
ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ossia l’organo di vigilanza e controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione
Margine di solvibilità
Disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali
Margine di solvibilità
Richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società pagato, nei casi previsti dalle condizioni contrattuali
Patrimonio netto: è la differenza tra le attività e le passività di bilancio
Prescrizione: estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge
Recesso: possibilità per una delle parti contraenti di recedere unilateralmente da un contratto, cancellando tutte le obbligazioni che ne derivano
Regime fiscale: trattamento applicabile al contratto sotto il profilo dei tributi dovuti allo Stato
Reclamo: ogni espressione di insoddisfazione che richiede una risposta
Riserve patrimoniali: parte degli utili annuali di una società che devono essere per legge accantonati per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale
Rivalse: diritto dell’Assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, una volta che questo è stato liquidato
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia Assicurativa
Situazione patrimoniale: elementi dell'attivo e del passivo di una impresa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo Contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA Italia Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
La società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e RiAssicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
- Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 3.549.000 Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 1.042.000
- Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 154,3%
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte consistono nelle prestazioni di assistenza, come meglio precisate nell'oggetto del contratto (Sezione “Oggetto dell’Assicurazione di Assistenza”). Le prestazioni di cui sopra possono essere soggette a limitazioni ed esclusioni evidenziate sempre nell'oggetto del contratto. Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte.
4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Si ribadisce che eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione sino alla cessazione dell'Assicurazione stessa, come stabilito dall'art. 1 nella sezione "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio,come stabilito dall'art. 4 e 5 nella sezione "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".
6. Premi
Non sussistono premi a carico dall’Assicurato.
7. Rivalse
Le condizioni di Assicurazione non prevedono rivalse che coinvolgano il Contraente o l’Assicurato.
8. Diritto di recesso
Non è prevista alcuna apposita clausola di recesso dal contratto.
Inoltre, come specificato nell’art. 5 della Sezione “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”, in caso di diminuzione del rischio IMA Italia Assistance S.p.A. rinuncia al diritto di recesso espressamente previsto dall’art. 1897 Cod. Civ.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Cod. Civ.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto alla legge Italiana.
11. Regime fiscale
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 dicembre 1990, n. 428, trattandosi di contratto di Assicurazione per interventi di assistenza, per la determinazione dell’imposta sui premi sarà applicata un’aliquota del 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri
Trattandosi di prestazione assistenziali, l'Assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 10,11 nella sezione "Norme che regolano l'Assicurazione di Assistenza".
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx – fax: x00 00 00000000 – e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
“IMA Italia Assistance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti tra CATTOLICA POPOLARE Soc. Coop. e IMA Italia Assistance S.p.A., La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IMA Italia Assistance S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell’Assicurato/beneficiario, nonché delle connesse attività gestionali e contabili.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
3.2 è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
3.3 è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
4. Comunicazione dati a soggetti terzi
I dati potranno essere comunicati a:
4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA Italia Assistance S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. ISVAP, ANIA
), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici.
4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge.
5. Consenso al trattamento
5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.
5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell’interessato (vedi punto 7 Diritti dell’interessato) .
6. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), oppure, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI XXXXX
Il presente libretto è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritta da Cattolica Popolare Soc. Coop., che viene rilasciato dalla stessa per rendere note le condizioni convenute con IMA Italia Assistance S.p.A. L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
GLOSSARIO
Abitazione: il domicilio abituale dell’Assicurato.
Assicurato: la persona fisica residente in Italia, così come comunicata dal Contraente alla Società, il cui interesse è protetto dalla presente polizza.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Contraente: Cattolica Popolare Soc. Coop. Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 - Xxxxxxxx (Xxxx)
Codice Fiscale 00409170727
Estensione
territoriale: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx X. Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx
Xxxxxx: mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici).
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni
fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato;
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: IMA Italia Assistance S.p.A.
Struttura
Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
A. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
PRESTAZIONI
Si rinvia all’offerta
B. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893 e 1894 del Cod. Civ.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Cod. Civ.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o fax di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Rimborso delle somme spese per prestazioni indebitamente ricevute
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
Art. 7 – Decorrenza e Durata della Polizza
Si rinvia all’offerta
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Esclusioni relative a tutte le prestazioni Sono esclusi i danni:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale,fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti di terrorismo;
c) dolo dell'assicurato.
C. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA Art. 10 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.
Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero della carta, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance, X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) tel. 00-00000000.
Art. 11 – Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 12 – Struttura Organizzativa
Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero 800 - 102103, esclusivamente dedicato a “CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP.” alle quali il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi “Cattolica Popolare buongiorno/buonasera”
Art. 13 – Decorrenza e durata dell’assicurazione assistenza
Si rinvia all’offerta
Art. 14 – Determinazione del premio
Si rinvia all’offerta
Art. 15 – Pagamento del premio
Si rinvia all’offerta
Art. 16 – Conguaglio
Si rinvia all’offerta (quando previsto)
Art. 17 - Tutela dei dati personali
In applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, ogni Parte informa che i dati personali dell’altra Parte saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Accordo e per quelle connesse agli obblighi di legge, relativamente alle quali il conferimento è obbligatorio. Unicamente per le suddette finalità i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi.
Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 della suddetta legge.
Art. 18 – Dati necessari per l’erogazione delle prestazioni di assistenza
Il Contraente comunicherà ogni 15 giorni mediante supporto informatico da concordarsi i seguenti dati:
- nominativo assicurato/beneficiario o codice tessera o numero polizza o targa veicolo;
- data di attivazione della copertura;
- data di fine validità della copertura.
Art. 19 – Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente polizza sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 20 – Informazioni al Contraente
Il Contraente dichiara di aver preso visione, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, della Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali.
Art. 21 – Informazioni agli Assicurati
L'informativa agli Assicurati relativa alle prestazioni di assistenza della presente Polizza (Condizioni Generali di Polizza a Favore di Terzi) sarà realizzata dal Contraente e dovrà essere preventivamente sottoposta alla Società per la relativa approvazione.
Il Contraente si obbliga a fornire agli Assicurati, a propria cura e spese, la suddetta Informativa sulle Condizioni Generali di Polizza unitamente alla Nota Informativa e all’Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Le parti si danno reciprocamente atto che la diffusione delle Informative di cui sopra, da parte del Contraente all’Assicurato, costituisce presupposto essenziale per l’erogazione delle prestazioni di assistenza da parte della Società.
PRESTAZIONI
Decorrenza e durata dell’Assicurazione assistenza: l’Assicurazione assistenza avrà durata di dodici mesi con decorrenza dalle ore 24.00 dalla data di adesione alla copertura assistenza e sempre che essa sia stata comunicata dal Contraente alla Società.
Oggetto dell’Assicurazione assistenza: la Società eroga la prestazione di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa o guasto all’Abitazione
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA
Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessitino valutare il proprio stato di salute, potranno contattare 24h/24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.
Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione 1), l’Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 1 volta all’anno.
Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera
Qualora l’Assicurato convalescente, dopo un ricovero di 10 giorni presso una struttura sanitaria della propria regione di residenza, sia impossibilitato a rientrare alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con i medici curanti, provvederà a organizzare il trasporto in ambulanza. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno) per un massimo di 50 km. La presente prestazione viene fornita una volta nel periodo di Assicurazione.
Monitoraggio del ricovero ospedaliero
A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo scopo di seguire l’evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell’evoluzione della stessa.
Invio baby-sitter
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a dieci giorni, si trovi, nelle prime due settimane di convalescenza, sia nell’impossibilità di occuparsi dei bambini minori di anni 14, sia per necessità legate all’accompagnamento dei bambini a scuola o per attività extra-scolastiche, la Struttura Organizzativa
metterà a disposizione una baby-sitter tenendone a proprio carico il costo fino ad un massimale di €
200,00 (Iva Inclusa) per sinistro e per periodo di Assicurazione.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
Custodia animali
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero in Istituto di Cura a causa di infortunio e/o malattia di durata superiore a cinque giorni e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 200,00 (Iva inclusa) complessivi per sinistro. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione. La presente prestazione viene fornita una volta nel periodo di Assicurazione.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE IN ITALIA
Invio di artigiani La Struttura Organizzativa invia presso la sua Abitazione di residenza dell’Assicurato un fabbro, un idraulico o un elettricista pagando direttamente le spese relative al diritto di uscita e alla manodopera fino a 200 € per sinistro IVA inclusa, al verificarsi dei seguenti eventi:
- danneggiamento dei mezzi di chiusura del fabbricato a seguito di furto tentato o consumato, oppure di rottura delle chiavi o cattivo funzionamento della serratura (tale da non consentire l’ingresso nel fabbricato);
- rottura, otturazione, guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua;
- guasto all’impianto elettrico del fabbricato che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire un artigiano specializzato, la società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla concorrenza di 200,00 € IVA inclusa per sinistro dietro presentazione di regolare fattura.
La presente prestazione viene fornita una volta nel periodo di Assicurazione.
Rientro dell’Assicurato
Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di rientrare immediatamente presso l’Abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto o incendio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa provvede a coordinare il rientro dell’Assicurato stesso e delle persone con lui conviventi con il mezzo ritenuto più idoneo e la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di 300,00 € IVA inclusa per evento e per periodo di Assicurazione.
Invio di una guardia giurata
Quando, a seguito di furto tentato o consumato, i mezzi di chiusura posti a protezione dell’Abitazione sono danneggiati o non più funzionanti, la Struttura Organizzativa fornisce una guardia giurata appartenente a un’organizzazione convenzionata e la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la relativa spesa fino a un tempo massimo di 8 ore di piantonamento nel periodo di Assicurazione.Decorse le 8 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni avvenuti anteriormente e le malattie preesistenti alla data di decorrenza della copertura;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
3) IMA Italia Assistance S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna altra prestazione, in denaro o in natura, a titolo di compensazione, nel caso in cui le originarie garanzie d'assistenza non siano state utilizzate, in tutto o in parte, per scelta o negligenza degli assicurati.
4) Ogni diritto nei confronti di IMA Italia Assistance S.p.A. si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto xxx.xxx. 2952 del Cod. Civ..
5) La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
6) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Contattando la Struttura Organizzativa 24h su 24h, l’Assicurato dovrà fornire i seguenti dati:
- nome e cognome;
- recapito telefonico.
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste alla Struttura Organizzativa telefonicamente ai seguenti numeri:
000-000000
via fax al numero 00 00000000, oppure inviando la documentazione prestabilita a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Spett.le IMA Italia Assistance S.p.A. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XXXXXX).