ACCORDO DI SETTORE
ACCORDO DI SETTORE
PER LA CONFLUENZA NEL CCNL DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE
Addì 19 novembre 2005
TRA
la FISE rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Presidente Assofer Xxxxxxx Xx Xxxxxx, dai Sigg.ri Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx. Presente la propria delegazione composta dai Sig.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx
E
A.N.C.P. rappresentanta dal Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxx
FILT-CGIL Nazionale rappresentata da Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dalle Segreterie Regionali;
FIT-CISL Nazionale rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dalle Segreterie Regionali;
UILTRASPORTI Nazionale rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx e dalle Segreterie Regionali;
SALPAS ORSA Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Di Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx;
UGL Attività Ferroviarie Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e dalle Segreterie Regionali
Si è convenuto l’accordo relativo all’applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie 16.04.2003 ai dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell’indotto ferroviario e dei trasporti.
Premessa
Le parti convengono che il presente accordo costituisce la disciplina di applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alle imprese che operano nel settore delle attività di supporto alle imprese ferroviarie.
Le parti riconoscono nella disciplina contrattuale del CCNL delle Attività Ferroviarie la regolazione contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese rappresentate, in quanto elemento fondamentale di semplificazione e di razionalizzazione del sistema contrattuale nell’intero settore delle attività connesse all’esercizio e al trasporto ferroviario.
L’applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie ai lavoratori delle aziende che svolgono attività di supporto alle imprese ferroviarie rappresenta l’esigenza, riconosciuta dalle parti, di una disciplina contrattuale in grado di integrare le regolazioni precedenti, con il contratto generale di settore, con l’obiettivo di disporre di risposte coerenti e tempestive in grado di raccordare le esigenze di
flessibilità, economicità e di qualità del servizio ferroviario, nell’ottica dell’integrazione delle attività proprie del ciclo ferroviario con quelle dei servizi connessi.
Come conseguenza diretta ciò comporta una migliore conoscenza e responsabilità da parte delle imprese e del lavoro delle attività complessivamente svolte.
Questa necessità nasce anche dai nuovi scenari competitivi previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive dell’Unione Europea, che impongono alle imprese che operano nel settore una sempre migliore integrazione dei cicli della produzione e della qualità, con lo scopo di costruire un modello industriale più avanzato e stabile.
Con la presente intesa le parti intendono applicare le discipline previste nel CCNL delle Attività Ferroviarie, attraverso il riconoscimento delle specificità relative alle attività svolte nelle aziende interessate, in particolare per le parti non regolamentate dal CCNL delle Attività Ferroviarie e per quelle che richiedono una disciplina specifica di armonizzazione.
Il CCNL delle Attività Ferroviarie ed il presente accordo saranno interamente applicati ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative, compresi i trattamenti economici e normativi dovuti agli istituti previdenziali e mutualistici, fermo rimanendo l’applicazione di quanto previsto dalla legge n. 142/2001
Campo di applicazione
Il presente accordo, che costituisce le modalità applicative del CCNL delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, si applica alle imprese fornitrici di servizi in appalto, ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti ferroviari comunque gestiti. In detto contratto confluiranno i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi direttamente o indirettamente, per conto delle imprese che esercitano le attività ed i servizi connessi al trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi alle imprese di trasporto ferroviario, ivi compresi i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori delle società cooperative.
Decorrenza e durata
L’applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie decorre dall’1.1.2006 con le modalità disciplinate dal presente accordo che ha validità dal 01 dicembre 2005 e scade il 31.12.2008.
Le parti convengono di effettuare entro maggio 2006 una verifica di merito sugli effetti dell’applicazione di quanto convenuto nel presente accordo.
Art. 1 - MODELLO RELAZIONI INDUSTRIALI
In applicazione di quanto stabilito al punto 3 dell’art. 1 (sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie, il sistema della partecipazione, come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni fra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, potrà essere ulteriormente articolato per il settore con la costituzione di uno specifico osservatorio.
A) Osservatorio Nazionale
Al fine di monitorare l’andamento del settore le parti convengono di costituire a livello nazionale, un osservatorio formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte datoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sulle seguenti aree tematiche:
▪ Situazione economico-sociale del settore
▪ Andamento delle imprese e dei servizi
▪ Evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie
▪ Evoluzioni normative interessanti i meccanismi di gara
▪ Modalità e criteri di gara e affidamento dei servizi
▪ Tipologia e volume dei servizi dati in appalto
▪ Andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro
▪ Andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale
B) Livelli e fasi delle relazioni industriali
Le parti, coerentemente con i principi affermati in premessa, convengono di sviluppare un sistema di relazioni industriali articolato su due livelli, uno nazionale ed uno aziendale, che prevedono momenti di informazione e contrattazione.
Informazione
A livello nazionale:
Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni industriali di secondo livello dell’art. 1 CCNL delle Attività Ferroviarie, l’informativa a livello nazionale comprenderà anche:
▪ Processi di riorganizzazione del settore, il riposizionamento strategico delle imprese, con particolare riferimento ai meccanismi di gara;
▪ Volume complessivo delle attività assunte e/o date in appalto;
▪ Tipologia dei rapporti di lavoro;
▪ Andamento generale dell’orario di lavoro;
▪ Percorsi formativi;
▪ Dati sulla consistenza del personale articolati per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
▪ Progetti di azioni positive;
▪ Iniziative in tema di sicurezza del lavoro.
A livello aziendale:
▪ Modificazione ed evoluzione dell’assetto societario;
▪ Obiettivi di produzione e di produttività;
▪ Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
▪ Le ricadute relative alla modifica della struttura organizzativa.
Contrattazione
A livello nazionale:
La contrattazione a livello nazionale si muove nell’ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL delle Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo come regolata dall’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro nel presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:
• Procedure e modalità di gestione dei cambi appalto
▪ Norme applicative della disciplina del lavoro
▪ Disciplina di funzionamento delle RSU e RLS
▪ Ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative di lavoro
▪ Promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere
▪ Formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell’art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie
▪ Modalità attuative dell’orario di lavoro contrattuale
▪ Modifiche dei modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo
▪ Programmi di riequilibrio delle risorse umane.
A livello aziendale :
▪ Premio di risultato;
▪ Ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta da esigenze di servizio, saranno contrattate le eventuali modifiche della distribuzione;
▪ La turnazione delle ferie;
▪ L’equa distribuzione del lavoro notturno;
▪ Il lavoro straordinario;
▪ Le caratteristiche, la tipologia e la qualità degli indumenti di lavoro;
▪ Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative;
▪ Linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
C) Procedura negoziale
L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle XX.XX. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentanze sindacali aziendali.
▪ Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo si dovrà procedere all’individuazione della data di apertura del confronto
▪ L’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni
▪ In caso di mancato accordo, qualora una delle parti lo richieda, si potrà effettuare un passaggio di livello superiore da tenersi entro i 7 giorni successivi;
▪ Decorsi i termini di cui sopra senza che sia stata raggiunta un’intesa le parti potranno ritenersi libere.
D) Procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2 comma 2 della legge 146/90 come modificato dalla legge 83/2000
Le parti convengono di incontrarsi entro il 31.3.2006 al fine di definire e armonizzare le procedure di raffreddamento di cui alla legge 146/90 con gli accordi vigenti nel settore.
ART. 2 APPALTI
In applicazione dell’art. 11 del CCNL delle Attività Ferroviarie e del modello relazionale previsto dal presente accordo, le parti convengono di dare piena applicazione, in caso di cambio di appalto, alla normativa contrattuale del CCNL delle Attività Ferroviarie come disciplinate e integrate dalla presente intesa.
Tali normative si applicano oltre che ai lavoratori delle imprese affidatarie, dirette o indirette, anche ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative che acquisiscono o subentrano negli appalti.
In caso di cambio appalto sarà garantito il passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all’atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell’appalto, dall’impresa cessante all’impresa subentrante. In occasione di tale passaggio diretto saranno garantiti i trattamenti normativi, retributivi e le anzianità possedute dai singoli lavoratori all’atto del passaggio.
Nell’eventualità che siano intervenute modifiche alle condizioni di appalto l’impresa subentrante e le XX.XX. si incontreranno per concordare le soluzioni possibili.
I cambi di appalto si realizzeranno senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
ART. 3 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Contratto a tempo parziale
In applicazione dell’art. 16 del ccnl delle Attività ferroviarie restano confermati i contratti in essere alla data di stipula del presente accordo. Qualora le condizioni produttive delle Aziende lo consentano, tali contratti potranno rientrare nei limiti disciplinati dal CCNL Attività Ferroviarie.
Contratto di apprendistato
In applicazione dell’art. 18 le Parti convengono di incontrarsi entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo al fine di istituire la normativa relativa alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Le situazioni attualmente in essere relative agli apprendisti restano confermate secondo le modalità e le discipline autorizzate.
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il CCNL 24.4.2001 per gli “Addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell’indotto ferroviario e dei trasporti”, è applicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall’art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2006, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato.
1. per i lavoratori provenienti dagli ex 1° e 2° livello professionale destinati ad attività di Operatore tunnel lavaggio, Addetto manipolazione batterie, Addetto alla manutenzione, Addetto officine generiche e squadra rialzo, Addetto lavaggio parti meccaniche e pulizia
scambi, addetto rifornimento, pulizia e servizi accessori, pulitore viaggiante, commesso/fattorino, autista, l’inquadramento avviene nel livello H, come da quadro di equiparazione.
2. per i lavoratori provenienti dall’ex 2° livello - impiegato esecutivo – e dall’ex 3° livello destinati ad attività di manutentore elettrico, pulitore specialista, addetto alle piattaforme girevoli/carrello/trasportatore/carroponte, l’inquadramento avviene nel livello G. Relativamente ai lavoratori provenienti dall’ex 2° livello – impiegato esecutivo - nel profilo professionale di ausiliario di ufficio. Per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello al parametro G, profili professionali di ausiliario e di operatore qualificato per il personale del settore manutentivo.
3. per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello – impiegato esecutivo – e dall’ex 4° livello destinati ad attività di manutenzione specialista, addetto manutenzione accumulatori, caposquadra addetto ai servizi, l’inquadramento avviene nel livello F. Relativamente ai lavoratori provenienti dall’ex 3° livello nei profili professionali tecnici/amministrativi, come da quadro di equiparazione.
4. per i lavoratori provenienti dall’ex 4° livello – impiegato d’ordine e contabile - e dall’ex 5° livello destinati ad attività di responsabile della manutenzione officine, contabile/contabile clienti, capopiazzale/responsabili di più impianti, l’inquadramento avviene nel livello E come da quadro di equiparazione.
5. per i lavoratori provenienti dall’ex 5° livello – segretario – e dall’ex 6° livello – responsabile tecnico/amministrativo impianti – l’inquadramento avviene nel livello D. relativamente ai lavoratori provenienti dall’ex 5° livello – segretario – come da quadro di equiparazione.
6. per i lavoratori provenienti dall’ex 7° livello – assistente di direzione, capo contabile, capo contabile clienti – l’inquadramento avviene nel livello C come da quadro di equiparazione.
7. per i lavoratori provenienti dall’ex 8° livello – specialista di pianificazione aziendale, specialista finanziario/amministrativo, specialista di approvvigionamenti – Quadri - l’inquadramento avviene nel livello B Quadri come da quadro di equiparazione.
8. Le parti stipulanti il presente accordo convengono di incontrarsi, a richiesta di una delle parti stipulanti, al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia, qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore o le esigenze produttive delle aziende evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali.
9. Le parti stipulanti verificheranno la completezza dell’inserimento delle figure professionali entro tre mesi dalla data di firma del presente accordo.
Le anzianità possedute nella qualifica di provenienza sono utili ai fini del passaggio al parametro 1 dei relativi livelli di inquadramento.
LIVELLO H - Operatore
Pulitore
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono ad eseguire, avvalendosi anche di mezzi ed attrezzature meccaniche, quali aspirapolvere, idropulitrice, lavamoquette, macchine a getto di vapore, ecc., alla pulizia, alla disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie nonché all’allestimento e disallestimento delle vetture.
Pulitore viaggiante
Lavoratori che provvedono alla pulizia, alla disinfezione , al ripristino ed all’approntamento delle vetture in corso di viaggio.
Operatore ai servizi
Lavoratori che eseguono operazioni di contenuto prevalentemente manuale sulla base di precise istruzioni e attraverso l’applicazione di procedure definite e ricorrenti (ad esempio il personale addetto ai bagagli).
LIVELLO G - Operatore qualificato
Ausiliario di ufficio
Lavoratori che, previo addestramento e pratica operativa e sulla base delle conoscenze acquisite, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni amministrative ricevute.
LIVELLO F – Operatore specializzato
Operatore d’ufficio
Lavoratori che previo addestramento e pratica operativa, sulla base delle conoscenze acquisite, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni amministrative ricevute anche mediante l’ausilio e l’utilizzo di strumenti informatici e di tecnologie di ufficio.
QUADRO DI EQUIPARAZIONE
CCNL Settore Ferroviario | CCNL Appalti Ferroviari (24/04/01) | |||
Livello e denominazione | Profili professionali/ figure professionali | Parametro | Livello e denominazione | Profili professionali/ figure professionali |
H OPERATORE | OPERATORE | H | 1°/2° | LAVORATORI NON QUALIFICATI Operatore tunnel lavaggio, addetto manipolazione batterie, addetto alla manutenzione, addetto officine generiche e squadra rialzo, addetto lavaggio parti mecc. e pulizia scambi, addetto rifornimenti, pulizia e servizi accessori, pulitore viaggiante, commesso/fattorino, autista |
G OPERATORE QUALIFICATO | AUSILIARI OPERATORI QUALIFICATI | G2 G1 | 2°/3° | LAVORATORI QUALIFICATI manutentore elettrico, pulitore specialista, addetto alle piattaforme girevoli/carrello/ trasportatore/carroponte, impiegato esecutivo 2° livello |
LAVORATORI QUALIFICATI CON SPECIFICHE COMPETENZE | ||||
F OPERATORI SPECIALIZZATI | OPERATORI SPECIALIZZATI | F2 F1 | 3°/4° | TECNICO-PROFESSIONALI manutentore specialista, addetto manutenzione accumulatori, caposquadra addetto ai servizi, impiegato esecutivo 3° livello |
E TECNICI | TECNICI OPERATIVI; TECNICI XXXXX.XX/XXXX.XX | E | 4°/5° | LAVORATORI QUALIFICATI ADDETTI COMPITI COMPLESSIVI responsabile della manutenzione officina, contabile/contabile clienti; capopiazzale/responsabile di più impianti, impiegato d'ordine contabile 4° livello |
D TECNICI SPECIALIZZATI | TECNICI SPECIALIZZATI OPERATIVI; TECNICI SPECIALIZZATI XXXXX.XX/XXXX.XX | D2 D1 | 5°/6° | LAVORATORI ADDETTI A COMPITI DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DI IMPIANTO/UFFICIO/LAVORAZIONE Resp. Tecnico/ammin.vo impianti, segretario 5° livello |
C DIRETTIVI | ESPERTO | C | 7° | IMPIEGATI CON MANSIONI DIRETTIVE assistente di direzione; capo contabile; capocontabile clienti |
B QUADRI | RESPONSABILE DI LINEA/UNITA' OPERATIVA-TECNICA PROFESSIONAL | B | 8°/Quadro | IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE specialista di pianificazione az.le; specialista finanziario/ amministrativo, specialista di approvvigionamenti |
A QUADRI | RESPONSABILE DI LINEA/UNITA' OPERATIVA-TECNICA PROFESSIONAL | A |
ART. 5 ORARIO DI LAVORO
Le Parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL delle Attività Ferroviarie e del presente accordo sono confermati gli orari di lavoro attualmente in vigore nonché le modalità relazionali in essere in materia di modifiche dell’orario di lavoro e di utilizzazione del personale, ove non espressamente modificate dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal presente accordo.
Disciplina speciale per il pulitore viaggiante
Xxxxx restando che per orario di lavoro si intende l’intero tempo in cui il lavoratore è a disposizione dell’impresa e stante la particolarità dell’attività del personale viaggiante, le parti concordano la seguente disciplina speciale in applicazione di quanto stabilito nell’art. 22, punto 2 del citato CCNL 16 aprile 2003:
in relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi” che potranno essere articolati anche su periodi superiori a 7 giorni purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale normati dal CCNL delle Attività Ferroviarie e la durata dell’orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore. L’orario settimanale di 38 ore dovrà comunque essere garantito come media su base mensile.
In considerazione della complessità dei “giri” del materiale rotabile e dell’orario ferroviario la prestazione si intende completamente resa anche se la durata effettiva del turno predisposto raggiunga le 36 ore su base settimanale.
ART. 6 FERIE E PERMESSI
Al personale che alla data di sottoscrizione del presente accordo fruisce di 24 giorni di ferie più 5 giorni a recupero per le ex festività soppresse si applicano, in virtù della nuova normativa contrattuale, 25 giornate di ferie e 4 giorni di permesso individuale retribuiti di cui al punto 4 dell’art. 24 CCNL Attività Ferroviarie.
Al personale che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, fruisce di 22 giorni di ferie spettano dal:
a) 01.01.2006 – 18 giornate di ferie e 4 giorni di permesso di cui al citato p. 4 dell’art. 24 CCNL AF
b) 01.01.2008 – 19 giornate di ferie e 4 giorni di permesso di cui al citato p. 4 dell’art. 24 CCNL AF
c) 01.01.2009 – 20 giornate di ferie e 4 giorni di permesso di cui al citato p. 4 dell’art. 24 CCNL AF
Al personale assunto a far data dal 1.1.2006 si applicano le gradualità previste dai precedenti punti a), b) e c).
ART. 7 MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
In fase di prima applicazione dell’art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie, a decorrere dall’01.01.2006 e fino al 31.12.2008, ad integrazione del punto 6 del citato articolo si applicano le seguenti percentuali:
a) 100% dal 1° al 180° giorno di malattia;
b) 50% dal 181° giorno al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro.
A decorrere dal 01.01.2009 troverà piena applicazione l’art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Le parti, atteso che nel settore si rilevano notevoli criticità relativamente alle assenze per malattie, convengono di individuare tutti i possibili accorgimenti tesi a ridurre le percentuali di tali assenze.
ART. 8 PASTI AZIENDALI
Resta in vigore la normativa attualmente in essere.
A far data dal 01.10.2006 il valore del Ticket Restaurant sarà:
❖ per prestazioni fino a 4 ore € 0,40;
❖ per prestazioni superiori a 4 ore e fino a 5 ore € 3,50;
❖ per prestazioni superiori a 5 ore e fino a 6 ore € 4,50;
❖ per prestazioni superiori a 6 ore € 5,20.
Le parti si riservano di trovare soluzioni alternative in applicazione dell’art. 46 CCNL Attività Ferroviarie, in occasione del rinnovo del contratto.
ART. 9 RETRIBUZIONE
La retribuzione in vigore dall’01.01.2006 è quella prevista dall’art. 63 del CCNL Attività Ferroviarie con i minimi contrattuali fissati per tale data dall’accordo di rinnovo del 23 giugno 2005 e cioè:
LIVELLO | NUOVI MINIMI DAL 1.1.2006 |
A | 1.840,68 |
B | 1.582,35 |
C | 1.517,77 |
D1 | 1.485,46 |
D2 | 1.420,88 |
E | 1.367,05 |
F1 | 1.345,53 |
F2 | 1.280,95 |
G1 | 1.259,41 |
G2 | 1.194,84 |
H | 1.076,42 |
Per quanto attiene alla modalità di corresponsione della retribuzione di cui al capitolo 6 del CCNL delle Attività Ferroviarie come integrato dall’accordo di rinnovo di biennio economico del 23 giugno 2005, valgono le disposizioni di cui al p.3 dell’art. 63 CCNL delle Attività Ferroviarie.
Sono fatte salve diverse modalità in uso a livello aziendale al momento di sottoscrizione del presente accordo.
ART. 10 SALARIO PROFESSIONALE
A decorrere dall’01.01.2006 trova applicazione il salario professionale di cui all’art. 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie secondo i seguenti valori rapportati alle figure professionali per livello di inquadramento:
LIVELLO | IMPORTO |
H | 38,73 |
G | 64,00 |
F | 79,08 |
E | 89,25 |
D | 111,40 |
C | 212,52 |
B | 279,10 |
A | 329,02 |
ART. 11 FORMAZIONE DEI MINIMI CONTRATTUALI, SALARIO PROFESSIONALE E ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE (ERI) – SCATTI DI ANZIANITA’
A decorrere dall’1.1.2006, alla definizione dei minimi contrattuali e del salario professionale di cui ai precedenti articoli concorreranno:
- i minimi contrattuali in vigore al 31.12.05
- EDR 31.7.92
- indennità di funzione
- scatti di anzianità
- scatti di anzianità congelati
- superminimi di categoria
- superminimi individuali
- ADPNR
Gli elementi di cui sopra confluiranno in un unico superminimo individuale dal quale sarà successivamente assorbita la quota necessaria per compensare il divario esistente tra i minimi del nuovo CCNL delle Attività Ferroviarie (compreso il salario professionale e l’indennità di funzione) e quelli in vigore al 31.12.2005.
L’eventuale differenza economica eccedente rispetto alla sommatoria del nuovo minimo contrattuale, compreso il salario professionale e l’indennità di funzione formerà, ad integrazione del punto 5) dell’art. 63 CCNL Attività Ferroviarie, un Elemento Retributivo Individuale, denominato ERI, non riassorbibile, non rivalutabile, e valevole a tutti gli effetti retributivi, ivi compresi la retribuzione oraria, la 13^, la 14^ mensilità ed il TFR.
Aumenti periodici di anzianità:
I ratei maturati sono utili ai fini della maturazione del nuovo scatto.
ART. 12 INDENNITA’
Le parti convengono che in fase di prima applicazione dei seguenti istituti regolamentati dal CCNL delle Attività Ferroviarie e sino alla data del 30.12.2008 restano confermati i valori economici in vigore delle seguenti indennità:
- indennità lavoro notturno € 1,30 orari
- indennità di turno: 3° € 0,78 a presenza, 2° € 0,78 a presenza
A decorrere dal 31.12.2008 in sostituzione dei valori indicati, troveranno piena applicazione le relative normative e i trattamenti economici riferite alle suddette indennità come disciplinato dal CCNL delle Attività Ferroviarie.
A far data dal 01.01.2006 e fino al 30.11.2007 il valore economico della indennità lavoro domenicale sarà pari a € 8,78 giornaliera. Dal 01.12.2007 tale indennità sarà pari a € 18,00.
ART. 13 PREMIO DI RISULTATO
Le parti si danno atto che il premio di risultato di cui all’art. 68 del CCNL Attività Ferroviarie non sarà definito prima della scadenza del biennio del prossimo rinnovo contrattuale.
Restano confermati gli accordi aziendali in essere.
NORME FINALI E TRANSITORIE.
Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Al fine di applicare correttamente la materia regolata all’art. 44 CCNL Attività Ferroviarie, tenuto conto delle specificità del settore, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 marzo 2006 al fine di concordare le necessarie procedure.
Fondo pensione complementare
Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo al fine di verificare la individuazione del fondo pensione complementare di settore.
Dal 1.1.2006, trova piena applicazione il CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 integrato, per la parte economica, dall’accordo nazionale di rinnovo del biennio economico del 23 giugno 2005, così come disciplinato dal presente accordo, sia per le aziende e le società previste nel campo di applicazione che per tutti i lavoratori per i quali, alla data odierna, si applica il CCNL siglato il 24 aprile 2001.
Dal 1 gennaio 2006 il CCNL siglato il 24 aprile 2001 tra le parti stipulanti è superato, fatta eccezione per le parti espressamente richiamate.
Per quanto non disciplinato dal presente accordo di settore troverà piena applicazione la disciplina del CCNL delle Attività Ferroviarie.
AUMENTI CONTRATTUALI
A decorrere dal 1.12.2005 le retribuzioni in essere saranno aumentate dei seguenti importi:
LIVELLO | MINIMO CONTRATTUALE | AUMENTO | NUOVO MINIMO |
1 | 945,18 | 43,47 | 988,65 |
2 | 1.028,29 | 47,39 | 1.075,68 |
3 | 1.091,27 | 50,00 | 1.141,27 |
4 | 1.155,80 | 53,03 | 1.208,83 |
5 | 1.219,29 | 56,07 | 1.275,36 |
6 | 1.295,69 | 59,55 | 1.355,24 |
7 | 1.406,68 | 64,77 | 1.471,45 |
8 | 1.520,24 | 69,98 | 1.590,22 |
A decorrere dall’1.1.06 saranno corrisposti i nuovi minimi del CCNL delle Attività Ferroviarie come disciplinato dal presente contratto di settore agli artt. 9, 10 e 11.
Tali minimi dal 1.9.2006 saranno incrementati, coerentemente con gli aumenti previsti per il CCNL delle Attività Ferroviarie dei seguenti valori:
LIVELLO | AUMENTO | NUOVI MINIMI 1.9.06 |
A | 38,86 | 1.879,54 |
B | 33,41 | 1.615,76 |
C | 32,05 | 1.549,82 |
D1 | 31,36 | 1.516,82 |
D2 | 30,00 | 1.450,88 |
E | 28,86 | 1.395,91 |
F1 | 28,41 | 1.373,94 |
F2 | 27,05 | 1.308,00 |
G1 | 26,59 | 1.286,00 |
G2 | 25,23 | 1.220,07 |
H | 22,73 | 1.099,15 |
Alla data delll’1 novembre 2006 ai lavoratori inquadrati nei livelli A, B, C, D, E, F, G e H indipendentemente dal parametro retributivo di ciascun livello, il valore dell’ERI sarà così incrementato:
LIVELLO | EURO |
A | 28,49 |
B | 24,49 |
C | 23,49 |
D | 22,49 |
E | 21,15 |
F | 20,33 |
G | 19,00 |
H | 16,66 |
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza in azienda alla data del presente accordo per il periodo 01.01.2004 – 30.11.2005 verrà riconosciuto un importo pro-capite una tantum nelle misure di seguito riportate.
Gli importi corrisposti a titolo di una tantum saranno riproporzionati ai periodi in cui i lavoratori erano in forza nelle aziende nell’intervallo temporale considerato.
LIVELLO | EURO |
1 | 869,57 |
2 | 947,85 |
3 | 1.000,00 |
4 | 1.060,88 |
5 | 1.121,75 |
6 | 1.191,31 |
7 | 1.295,66 |
8 | 1.400,01 |
Tali importi non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge e saranno corrisposti secondo le seguenti scadenze al netto della IVC dovuta e già corrisposta.
LIV. | CON LA RETRIBUZIONE DI MARZO 2006 € | XXXXX RETRIBUZIONE DI GIUGNO 2006 € | CON LA RETRIBUZIONE DI OTTOBRE 2006 € |
1 | 347,83 | 260,86 | 260,86 |
2 | 379,13 | 284,34 | 284,34 |
3 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
4 | 424,35 | 318,24 | 318,24 |
5 | 448,70 | 336,50 | 336,50 |
6 | 476,53 | 357,38 | 357,38 |
7 | 518,27 | 388,68 | 388,68 |
8 | 560,01 | 419,98 | 419,98 |
FISE/ASSOFER FILT-CGIL
ANCP FIT-CISL
UILTRASPORTI SALPAS-ORSA UGL AF