Istruzioni del Consiglio federale
Istruzioni del Consiglio federale
sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito nell’Amministrazione federale
del 19 agosto 2015
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
emana le seguenti istruzioni:
1 Oggetto e campo d’applicazione
Le presenti istruzioni disciplinano la conclusione di contratti di fornitura di persona- le a prestito per i dipartimenti e la Cancelleria federale. Fissano i criteri che le unità amministrative devono verificare prima di concludere tali contratti.
2 Personale a prestito2
2.1 Il personale è fornito a prestito quando un datore di lavoro (prestatore) mette a disposizione di terzi (imprese acquisitrici, ad es. la Confederazione) uno specialista (lavoratore) per una prestazione lavorativa di durata determinata secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento (LC).
2.2 Il datore di lavoro cede all’impresa acquisitrice facoltà sostanziali di imparti- re istruzioni al lavoratore.
2.3 Il lavoratore è coinvolto nell’organizzazione del lavoro dell’impresa acquisi- trice, nella quale svolge i lavori e di cui usa l’infrastruttura (rapporto di su- bordinazione).
2.4 L’impresa acquisitrice è responsabile del risultato.
3 Contratto di fornitura di personale a prestito
3.1 Un contratto di fornitura di personale a prestito è concluso tra l’impresa acquisitrice e il datore di lavoro che presta specialisti. Tra l’impresa acquisi- trice e lo specialista in prestito non esiste alcun rapporto contrattuale.
1 RS 172.220.1
2 Nel linguaggio corrente, i termini «messa a disposizione di personale» e «prestiti di personale» sono a volte utilizzati come sinonimi di «personale a prestito»; anche «perso- nale temporaneo» designa gli specialisti messi a disposizione secondo il n. 2.1.
3 RS 823.11
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3.2 Il contratto di fornitura di personale a prestito deve essere concluso secondo le disposizioni della LC4 e dell’ordinanza del 16 gennaio 19915 sul colloca- mento (OC).
3.3 La conclusione di un contratto di fornitura di personale a prestito costituisce un acquisto in virtù del diritto in materia di acquisti pubblici6.
3.4 L’impresa che presta il personale deve possedere l’autorizzazione pertinente; è fatto salvo l’articolo 28 OC.
3.5 La violazione dell’obbligo di autorizzazione è perseguibile penalmente secondo l’articolo 39 LC; lo stesso vale anche per l’impresa acquisitrice.
4 Principi
4.1 Di regola, l’Amministrazione federale ricorre al personale della Confedera- zione per adempiere i compiti che le sono stati attribuiti. Può concludere con i collaboratori contratti di lavoro a tempo indeterminato con o senza clausola di scioglimento o contratti di lavoro a tempo determinato.
4.2 Può inoltre acquistare sul mercato prestazioni che richiedono la conclusione di un mandato o di un contratto di appalto in cui non vi è alcun rapporto di subordinazione e la responsabilità dei risultati è del mandatario (fornitore di prestazioni esterno).
4.3 Se l’adempimento dei compiti lo richiede, in via eccezionale possono essere conclusi contratti di fornitura di personale a prestito. Dato che i lavoratori a prestito, come il personale federale, sono in un rapporto di subordinazione con la Confederazione e dunque sono coinvolti nell’organizzazione del lavo- ro e poiché la Confederazione è responsabile dei risultati, con le presenti istruzioni il Consiglio federale disciplina la conclusione di contratti di forni- tura di personale a prestito.
4.4 In allegato7 figurano una panoramica e i rinvii alle disposizioni legali rela- tive alla conclusione di contratti di lavoro, mandati o contratti di appalto e contratti di fornitura di personale a prestito.
5 Criteri
5.1 I responsabili nelle unità amministrative devono verificare e rispettare i seguenti criteri prima di concludere contratti di fornitura di personale a pre- stito.
4 RS 823.11
5 RS 823.111
6 Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici, RS 172.056.1; ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici, RS 172.056.11
7 Il testo dell’allegato non viene pubblicato nel Foglio federale. Può essere ottenuto presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) o consultato nell’Intranet dell’Amministrazione federale: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx > Diritto > Personale a prestito.
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5.1.1 Priorità al personale interno
Un contratto di fornitura di personale a prestito può essere concluso se:
a. all’interno dell’unità amministrativa non vi sono le risorse umane ne- cessarie;
b. queste risorse non possono essere reclutate per tempo; oppure
c. le conoscenze specialistiche richieste non sono disponibili in seno all’unità amministrativa.
5.1.2 Opportunità
Un contratto di fornitura di personale a prestito è opportuno per:
a. far fronte a picchi di lavoro;
b. rimediare rapidamente a una carenza di personale; oppure
c. acquisire le conoscenze specialistiche mancanti.
5.1.3 Limitazione nel tempo
a. La durata dei contratti di fornitura di personale a prestito deve essere limitata e non può superare i due anni.
b. La limitazione della durata non si applica ai contratti quadro di fornitu- ra di personale a prestito. È invece applicabile a tutte le persone che lavorano per la Confederazione sulla base di un contratto quadro.
c. Le eccezioni alla limitazione della durata sono ammesse con il consen- so scritto del direttore dell’ufficio interessato. Devono essere comunica- te all’Ufficio federale del personale ogni anno, con la debita motiva- zione.
5.1.4 Condizioni quadro
L’impiego dei fondi accurato, economico, parsimonioso e adeguato allo scopo deve essere garantito secondo l’articolo 57 capoversi 1–2 della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione.
5.1.5 Rischi
Per quanto possibile, occorre ridurre al minimo i rischi:
a. considerando e rispettando per tempo le disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 20079 sulla protezione delle informazioni e l’articolo 6 del- l’ordinanza del 4 marzo 201110 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
b. attuando misure tecniche, organizzative o di altra natura per limitare i rischi, come le convenzioni di tutela del segreto o le dichiarazioni di confidenzialità;
8 RS 611.0
9 RS 510.411
10 RS 120.4
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c. impedendo la perdita di know-how involontaria o le dipendenze critiche attraverso misure adeguate, ad esempio mediante l’obbligo di presenta- re documenti o le formazioni; e
d. garantendo il rispetto della LC11.
6 Attuazione
6.1 I dipartimenti e la Cancelleria federale attuano le istruzioni nelle loro unità amministrative.
6.2 I contratti di fornitura di personale a prestito devono essere introdotti nel sistema di gestione dei contratti della Confederazione giusta l’articolo 6 dell’ordinanza del 24 ottobre 201212 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale.
6.3 I costi derivanti dai contratti di fornitura di personale a prestito devono essere contabilizzati secondo le direttive contabili dell’Amministrazione federale delle finanze.
7 Entrata in vigore
Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
19 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx La cancelliera della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxx
11 RS 823.11
12 RS 172.056.15
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