Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 138, comma 2 e seguenti e art. 43, commi 3 e seguenti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
PARTE AMMINISTRATIVA
Indice
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
art. 1 Definizioni e abbreviazioni .......................................................................................................................
art. 2 Oggetto dell’appalto .................................................................................................................................
art. 3 Ammontare dell’appalto ...........................................................................................................................
art. 4 Modalità di stipulazione del contratto ......................................................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
art. 5 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto ...........................................................
art. 6 Stipula del contratto. Documenti che fanno parte del contratto...............................................................
art. 7 Conoscenza delle condizioni dell’appalto e disposizioni particolari ........................................................
art. 8 Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Appaltatore .........................................................................
art. 9 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di Cantiere.........................................................
art. 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione ........................................................
art. 11 Riservatezza del contratto ......................................................................................................................
art. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ...............................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
art. 13 Consegna e inizio dei lavori.....................................................................................................................
art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori art. 15 Sospensioni e proroghe
art. 16 Penali in caso di ritardo ...........................................................................................................................
art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma ....................................................
art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione ..................................................................................................
art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini......................................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
art. 20 Anticipazione
art. 21 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
art. 22 Pagamenti a saldo ...................................................................................................................................
art. 23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ............................................................................................
art. 24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ................................................................................................
art. 25 Revisione prezzi ......................................................................................................................................
art. 26 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..........................................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
art. 27 Lavori a misura – Oneri per la sicurezza .................................................................................................
art. 28 Lavori in economia...................................................................................................................................
art. 29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ...........................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
art. 30 Garanzia fidejussoria e cauzione definitiva .............................................................................................
art. 31 Assicurazione a carico dell’Appaltatore ...................................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
art. 32 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
art. 33 Varianti per errori od omissioni progettuali ..............................................................................................
art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .......................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
art. 35 Norme di sicurezza generali ....................................................................................................................
art. 36 Sicurezza sul luogo di lavoro ...................................................................................................................
art. 37 Piani di sicurezza ....................................................................................................................................
art. 38 Piano Operativo di Sicurezza ..................................................................................................................
art. 39 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza ......................................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
art. 40 Xxxxxxxxxx, xxxxxxx e distacco di manodopera ......................................................................................
art. 41 Responsabilità in materia di subappalto ..................................................................................................
art. 42 Pagamento dei subappaltatori .................................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
art. 43 Riserve e controversie .............................................................................................................................
art. 44 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx e disposizioni sulla manodopera .................................................................................
art. 45 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso .....................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
art. 46 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.......................................................................................
art. 47 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .................................................
art. 48 Presa in consegna dei lavori ultimati .......................................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
art. 49 Xxxxx e obblighi a carico dell’Appaltatore ................................................................................................
art. 50 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore ...............................................................................................
art. 51 Materiali di scavo e di demolizione ..........................................................................................................
art. 52 Custodia del cantiere ...............................................................................................................................
art. 53 Cartello di cantiere ...................................................................................................................................
art. 54 Danni da forza maggiore .........................................................................................................................
art. 55 Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx...........................................................................................................
art. 56 Codice di Comportamento .......................................................................................................................
art. 57 Tutela dei dati personali...........................................................................................................................
PARTE TECNICA
Indice
art. 1 Caratteristiche principali degli impianti. Rinvio ........................................................................................
art. 2 Caratteristiche dei componenti e norme di esecuzione dei lavori. Rinvio ...............................................
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Premesse
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Università degli Studi di Padova e l’Impresa, ovvero, il diverso “soggetto” di cui all’art. 34, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto le opere necessarie per la ristrutturazione edilizia, impiantistica e strutturale, nell’ambito dell’intervento di realizzazione di una nuova biblioteca, previste per l’edificio “Palazzo Liviano” sito in Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, x.0 – 00000 Xxxxxx (XX), di cui al seguente art. 2 del presente Capitolato.
Il presente Capitolato ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l’Università e l’Appaltatore e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute negli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui all’elencazione del seguente art. 6, comma 2, lett. j) del presente Capitolato. La descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del lavoro in oggetto, in ogni suo elemento materiale e immateriale, contenuta negli elaborati grafici del progetto esecutivo, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle dette prestazioni essendo l’Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario ad assicurare il migliore risultato di quanto richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell’Università.
Art. 1 – Definizioni ed Abbreviazioni
Ai fini di una corretta interpretazione di quanto esposto nel presente Capitolato, si riporta il significato delle denominazioni ed abbreviazioni usate nel testo dei documenti che fanno parte del contratto:
Ente (in seguito indicato anche con il termine di Committente - Stazione Appaltante - SA): “Università degli Studi di Padova “ che appalta i lavori: con la parola Ente si indicheranno anche i rappresentanti dell’Ente stesso, a ciò espressamente incaricati, che terranno i rapporti con l'Appaltatore sia direttamente che tramite la Direzione Lavori.
Appaltatore: Società od Organizzazione che ha in appalto dall’Ente l'esecuzione di lavori o prestazioni, nell'ambito del cantiere a cui si riferisce il contratto. Non sono Appaltatori (nei confronti dell’Ente), ai sensi del presente Capitolato Speciale, i Subappaltatori (più avanti definiti), in quanto non hanno rapporto diretto con l’Ente ed eseguono per l'Appaltatore parte dell'appalto assunto dall'Appaltatore medesimo, nel quadro di un rapporto fra l'Appaltatore e Subappaltatore cui, salvo quanto di seguito fosse espressamente previsto, l’Ente è estraneo.
Fornitori: si intendono coloro ai quali l’Ente abbia richiesto direttamente la fornitura di determinati materiali, che potranno anche comportare, in misura non rilevante rispetto al costo del materiale stesso, l'esecuzione di determinati lavori. I Fornitori dovranno adeguare e coordinare l'esecuzione delle forniture con l’Appaltatore
.
Subappaltatore: Società o Organizzazione che ha avuto in appalto da un Appaltatore l'esecuzione e/o la fornitura di opere specialistiche, nell'ambito dell'appalto assegnato dall’Ente all'Appaltatore medesimo.
Direttore di cantiere (in seguito indicato anche con il termine Responsabile di Cantiere): L’Appaltatore deve avere un rappresentante in cantiere che sarà il responsabile dei dipendenti e dei Subappaltatori dell'Appaltatore anche sotto il profilo della sicurezza per quanto compete i relativi lavori.
Il compito del Direttore di Cantiere è descritto più dettagliatamente in seguito.
Direzione Lavori per conto della Committente: Persona fisica o Organizzazione professionale o Società i cui compiti sono descritti di seguito.
La Direzione Lavori (di seguito chiamata anche DL) potrà essere effettuata o da un singolo professionista, il Direttore dei Lavori, o da detto professionista e dai suoi collaboratori di studio / d’ufficio o da una Società di Ingegneria, ma in ogni caso il responsabile della DL sarà il Direttore dei Lavori, singola persona fisica che, avendone le caratteristiche professionali necessarie, ha formalmente assunto tale ruolo e le relative responsabilità previste dalle leggi vigenti ed il cui nominativo sarà notificato alle Autorità competenti.
Nel seguito potranno essere comunque indicati indifferentemente Direzione Lavori o Direttore dei Lavori o DL volendosi identificare in ogni caso sempre la funzione qui prevista.
Per una più rapida lettura degli elaborati progettuali vengono adottate le seguenti denominazioni convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico):
• BT: Simbolo generico di “Sistema di bassa tensione in c.a.”: nel caso specifico sta per 400/230V
• CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano
• CTA: Centrale trattamento aria
• CTI: Comitato termotecnico italiano
• DL: Direzione dei Lavori, generale o specifica
• EPBD: Energy Performance Building Directive
• EN: European Norm
• IMQ: Istituto Italiano per il Marchio di Qualità
• ISO: International Standard Organization
• MT: Simbolo generico di “Sistema di media tensione in c.a.”: nel caso specifico sta per 20 kV
• PED: Pressure European Directive
• QE: Quadro elettrico
• SA: Stazione Appaltante / Committente
• SC: Sottocentrale termica
• SIL: Sistema Italiano Laboratori di prova
• SIT: Sistema Italiano di Taratura
• UNEL: Unificazione Elettrotecnica Italiana
• UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione
• UR: Umidità relativa
• UTA: Unità trattamento aria (anche definita CTA)
• VMC: Ventilazione Meccanica Controllata
• VVF: Vigili del Fuoco
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
1. Forma oggetto del presente appalto la fornitura, l'esecuzione, la messa a punto, la messa a norma ed il collaudo di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della ristrutturazione edilizia, impiantistica e strutturale, nell’abito dell’intervento di realizzazione di una nuova biblioteca, previste per l’edificio “Palazzo Liviano” sito in Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx (XX), meglio descritte sotto il profilo funzionale e dimensionale negli Elaborati grafici del progetto esecutivo di cui al successivo art. 6, comma 2, lett. j), del presente Capitolato.
2. Le opere previste e rientranti nell’intervento, si possono cosi sintetizzare:
opere edili
• Il ripristino architettonico/strutturale dello spazio “storico” voltato;
• La chiusura delle arcate del portico esterno tramite ampie vetrate, al fine di annettere tale spazio al corpo storico;
• La realizzazione, all’interno del portico, di un nuovo piano ammezzato con estensione all’interno delle volte storiche, allo scopo di aumentare la superficie utile ad uso della nuova biblioteca;
• L’inserimento all’interno del portico di tre corpi scala: uno principale di collegamento tra il piano terra e quello ammezzato e due scale di uso accessorio e di sicurezza;
• La realizzazione di un ascensore di collegamento tra i piani compreso il piano seminterrato ad uso archivio;
• La realizzazione di nuovi blocchi servizi ai due livelli;
• La realizzazione di interventi per l’isolamento acustico;
• Gli interventi necessari al fine di garantire una resistenza al fuoco delle strutture REI 60;
opere strutturali
• Realizzazione fondazione portico;
• Realizzazione nuovo solaio a livello terra dello spazio voltato;
• Realizzazione strutture metalliche verticali e orizzontali per nuovi solai piano ammezzato;
• Realizzazione vano ascensore in calcestruzzo armato;
impianti meccanici
• centrale termo - frigorifera;
• reti di distribuzione fluidi termo vettori caldo e refrigerato;
• reti di raccolta condense;
• unità trattamento aria;
• reti di distribuzione aria;
• elementi terminali di diffusione;
• elementi terminali di scambio;
• impianto idrico e allacciamento alle forniture esistenti;
• apparecchi sanitari;
• reti di scarico interne al fabbricato;
• reti di distribuzione e impianto antincendio, a valle di dorsali esistenti;
• impianto di regolazione e supervisione;
• impianti elettrici a servizio dei termotecnici.
impianti elettrici
• derivazione dal quadro elettrico generale di edificio esistente (Q.G);
• n. 1 quadro elettrico ampliamento biblioteca (Q.BIB);
• n. 1 quadro elettrico copertura (Q.COP);
• n.1 quadro elettrico soccorritore emergenza (Q.SOCC)
• condutture elettriche di alimentazione tra i vari quadri elettrici;
• predisposizione punti luce per impianto di illuminazione ordinaria (apparecchi illuminanti esclusi dall’appalto);
• predisposizione punti luce impianto illuminazione di sicurezza centralizzato (apparecchi illuminanti in parte esclusi dall’appalto);
• impianto di forza motrice
• sistema di sgancio di emergenza
• impianto di messa a terra
• impianto di rivelazione automatica e di segnalazione manuale di incendio
• impianti telefonici/dati
• predisposizione impianto antintrusione;
• predisposizione impianto controllo accessi;
• predisposizione impianto di videosorveglianza;
• impianto di diffusione sonora;
• predisposizione impianto comando, regolazione e controllo luci;
3. L'appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso o eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto, le istruzioni della D.L., usando comunque materiali di prima scelta, nel tempo totale complessivo e nei tempi parziali previsti dal presente Capitolato Speciale, di quanto indicato negli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui al successivo art. 6, comma 2, lett. j), del presente Capitolato.
4. L'Appaltatore per il solo fatto di sottoscrivere il Contratto d'Appalto, riconosce di aver ricevuto gli elementi necessari per la piena identificazione dell'oggetto dell'appalto.
5. Qualora, durante la progettazione di cantiere o di officina, o durante le fasi preliminari di predisposizione dei lavori, l'Appaltatore si rendesse conto della mancanza nel progetto di alcuni dettagli essenziali o si rendesse conto che alcuni dettami progettuali non sono compatibili con l'esecuzione a perfetta regola d'arte, egli dovrà tempestivamente informare la D.L. con la quale verranno concordate, se necessarie, le opportune varianti o messe a punto progettuali. Se ciò non avverrà prima della fine della progettazione di cantiere (di cui si tratterà successivamente) si intende che l'Appaltatore non ha obiezione alcuna.
6. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per dette varianti o messe a punto progettuali, in quanto il medesimo si è impegnato a fornire l'opera commissionata, completa ed eseguita a regola d'arte.
7. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo qualora l’Ente, a suo insindacabile giudizio, decida di stralciare delle opere o parti di opera dal presente progetto.
8. Al fine di meglio precisare la tipologia degli interventi ed i requisiti richiesti dall’Ente, le opere che formano oggetto dell'appalto risultano descritte nelle Relazioni Tecniche costituenti parte degli Elaborati grafici del progetto esecutivo di cui al successivo art. 6, comma 2, lett. j),del presente Capitolato
9. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche delle opere si farà riferimento rispettivamente agli articoli successivi del presente Capitolato ed all'Elenco Prezzi Unitari o Elenco Descrittivo Voci ad esso allegato.
Art. 3 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie è definito come segue:
Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | Importo (Euro) | Inci d.% | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subap- palta-bile (si/no) % | ||||||
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | OG2 | III-bis | SI | 1.034.769,98 | 69,45 | Prevalente | SI 30% |
Impianti tecnologici | OG11 | II | SI | 455.230,02 | 30,55 | Scorporabile | SI 30% |
Totale | 1.490.000,00 | 100 % |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di Euro 1.490.000,00 (unmilionequattrocentonovantamila/00), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) e dell’I.V.A. a norma di legge.
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 204, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Con riferimento alla manodopera in economia lo sconto offerto in sede di gara si applica alla sola quota del 25% (spese generali e utile d’impresa) del costo orario delle varie categorie di manodopera.
6. Relativamente alla contabilizzazione delle prestazioni di manodopera in economia varranno le tariffe pubblicate dalla Regione Veneto, in vigore alla data della effettiva prestazione con la maggiorazione delle spese generali (15%) e utile d’impresa (10%).
7. Ove vi sia discordanza tra i documenti progettuali, l'Appaltatore deve informarne l’Ente prima della firma dei documenti di appalto. In caso non lo faccia, si intende che ritiene, ai fini del prezzo totale a misura, irrilevante la predetta discordanza.
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Qualora tra i diversi documenti contrattuali fossero possibili divergenze di interpretazioni o vi apparissero contrasti, i documenti speciali prevarranno su quelli generali e l'Appaltatore non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la presenza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, in quanto non espressamente escluse per patto contrattuale.
3. In caso di norme del presente Capitolato Speciale e dello Schema di Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nella
lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
5. In caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi, s’intende che sono a carico dell’Ente solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi tutti gli altri a carico dell’Appaltatore.
Art. 6 – Stipula del contratto. Documenti che fanno parte del contratto
1. Il contratto si perfeziona solo al momento della stipula dello stesso.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto le norme e i documenti di seguito elencati, anche se non integralmente allegati al contratto, di cui l’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
a) lo Schema di Contratto;
b) il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145, se menzionato, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;
c) il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa e Tecnica;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 100, comma 5, del D. Lgs n. 81/2008, qualora accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 89 comma 1 lettera h) del D. Lgs n. 81/2008 e al punto 3.2 dell’Allegato XV allo stesso Decreto;
f) le Polizze di garanzia previste dal D. Lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
g) l’Offerta dell’Appaltatore;
h) il Provvedimento di Aggiudicazione dell’Ente;
i) l’Elenco dei prezzi unitari – complessivo;
j) Progetto esecutivo (elaborati grafici progettuali e relazioni) costituito dai seguenti documenti:
j.1) ELENCO ELABORATI OPERE EDILI
Elaborati descrittivi
RT.A - Relazione tecnico-illustrativa DF.A - documentazione fotografica EPU.A - elenco prezzi unitari - opere edili
EV.A - elenco descrittivo voci unitarie - opere edili CME.A - computo metrico estimativo - opere edili ANP.A - analisi prezzi - opere edili
CS.A - Capitolato Speciale di Appalto - opere edili
Elaborati grafici
F01A - stato di fatto - inquadramento generale F02A – stato di fatto - pianta piano seminterrato F03A – stato di fatto - pianta piano terra
F04A – stato di fatto - pianta piano ammezzato F05A – stato di fatto - sezioni
F06A – stato di fatto - prospetti e sezione
F07A – stato di fatto - pavimenti e elementi in pietra e mattone con indicazione degli interventi A01A – progetto - pianta piano seminterrato
A02A – progetto - pianta piano terra
A03A – progetto - pianta piano ammezzato A04A – progetto - prospetto ovest
A05A – progetto - prospetto est
A06A – progetto - prospetto sud/sezione BB A07A – progetto - sezioni e particolari
A08A – progetto - sezioni e particolari
A09A – progetto - particolare costruttivo - scale "A" e "B" A10A – progetto - particolare costruttivo - scala "C" e rampa A11A – tipologie edilizie: abaco delle murature
A12A – tipologie edilizie: abaco dei serramenti esterni A13A – tipologie edilizie: abaco dei serramenti interni A14A – tipologie edilizie: finiture
C01A – comparativa- pianta piano seminterrato C02A – comparativa- pianta piano terra
C03A – comparativa- pianta piano ammezzato C04A – comparativa- sezioni e prospetto C05A – demolizioni - pianta piano seminterrato C06A – demolizioni- pianta piano terra
C07A – demolizioni- pianta piano ammezzato C08A - demolizioni- sezioni e prospetto
j.2) ELENCO ELABORATI OPERE STRUTTURALI
Elaborati descrittivi
RC.S - relazione di calcolo delle strutture CM.S - computo metrico
CME.S - computo metrico estimativo EPU.S - elenco prezzi
PM.S - piano di manutenzione degli elementi strutturali DT.S - disciplinare tecnico delle opere strutturali
Elaborati grafici
S01 - Fondazioni corpo "A" S02 - Strutture corpo "A" S03 - strutture corpo "B" S04 - Strutture corpo "C" S05 - Strutture corpo "D"
S06 - Telai di contrasto delle catene tagliate S07 - Scale interne e tiranti
j.3) ELENCO ELABORATI IMPIANTI MECCANICI E IMPIANTI ELETTRICI
Elaborati descrittivi XX.XX - Relazione tecnica - impianti meccanici
XX.XX – calcoli esecutivi del progetto esecutivo - impianti meccanici XX.XX – piano di manutenzione - impianti meccanici
XXX.XX – elenco prezzi unitari - impianti meccanici
XX.XX – elenco descrittivo voci unitarie - impianti meccanici XXX.XX – computo metrico estimativo - impianti meccanici
XX.XX – lista delle categorie dei lavori e delle forniture - impianti meccanici XXX.XX – analisi prezzi - impianti meccanici
Xxxx.XX - Capitolato tecnico - impianti meccanici
XX.XX – relazioni specialistiche del progetto esecutivo - impianti elettrici XX.XX – calcoli esecutivi del progetto esecutivo - impianti elettrici XX.XX – piano di manutenzione - impianti elettrici
XXX.XX – elenco prezzi unitari - impianti elettrici
XX.XX – elenco descrittivo voci unitarie - impianti elettrici XXX.XX – computo metrico estimativo - impianti elettrici
XX.XX – lista delle categorie dei lavori e delle forniture - impianti elettrici XXX.XX – analisi prezzi - impianti elettrici
Xxxx.XX – Capitolato Tecnico - impianti elettrici
Elaborati grafici impianti meccanici IM01 – schemi funzionali impianto vrf
IM02 – rete distribuzione impianto vrf - pianta piano terra
IM03 – rete distribuzione impianto vrf - pianta piano ammezzato
IM04 – rete distribuzione impianto trattamento aria - pianta piano terra
IM05 – rete distribuzione impianto trattamento aria - pianta piano ammezzato
IM06 – rete distribuzione impianti vrf e trattamento aria - pianta piano copertura IM07 – rete distribuzione impianti idrico - scarichi - piante piano terra e ammezzato IM08 – schemi altimetrici
IM09 - particolari tipici di esecuzione
Elaborati grafici impianti elettrici IE01 - schema a blocchi di distribuzione energia elettrica
IE02 – Impianti elettrici pianta piano interrato
IE03 – Impianti elettrici pianta piano terra h<1,8 metri IE04 – Impianti elettrici pianta piano terra h>1,8 metri IE05 – Impianti elettrici pianta piano primo h<1,8 metri
IE06 – Impianti elettrici pianta piano primo h>1,8 metri e pianta piano copertura IE07 – Impianti speciali piano interrato
IE08 – Impianti speciali piano terra h<1,8 metri IE09 – Impianti speciali piano terra h>1,8 metri IE10 – Impianti speciali piano primo h<1,8 metri
IE11 – Impianti speciali piano primo h>1,8 metri e pianta piano copertura IE12 – Particolari tipici di esecuzione
IE13 – Schema a blocchi impianto regolazione e controllo luci, impianto illuminazione di emergenza
IE14 - Schema a blocchi impianto fonia-dati, rivelazione incendio, diffusione sonora, controllo accessi e allarme intrusione
IE15 – Schemi dei quadri elettrici
j.4) ELENCO ELABORATI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Elaborati descrittivi
FG.PSC – fascicolo generale FL.PSC – fasi lavorative
CR.PSC – Cronoprogramma - appendice 1- CS.PSC - computo costi sicurezza - appendice 2 – PM.PSC – piano manutenzione
Elaborati grafici
A01PSC – Planimetria di cantiere: pianta piano seminterrato - appendice 3.1 A02PSC – Planimetria di cantiere: pianta piano terra - appendice 3.2 A03PSC – Planimetria di cantiere: pianta piano ammezzato - appendice 3.3 j.5) ELENCO ELABORATI RELAZIONI SPECIALISTICHE
Elaborati descrittivi
XX.XX – indagine geognostica
XX.XX – indagini in sito - relazione tecnica XX.XX - sondaggi stratigrafici - relazione tecnica
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e/o il computo metrico estimativo.
Art. 7 – Conoscenza delle condizioni dell’appalto e disposizioni particolari
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, l’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la perfetta conoscenza e disponibilità degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, la conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento, in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
3. L’Appaltatore garantisce che nessuna ulteriore richiesta di maggiori oneri potrà essere vantata in
relazione allo stato dei fatti dei luoghi e alle modalità di esecuzione delle opere previste dal progetto. Garantisce inoltre di assumersi la responsabilità della qualità e della regolarità finale di tutte le opere previste, sia quelle da eseguire ex novo, sia di quelle da eseguire sui manufatti esistenti. Riconosce inoltre che l’attività che sarà espletata per la realizzazione del progetto deve intendersi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile. Conseguentemente, l’Appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni danno, anche se non previste nel progetto.
Art. 8 - Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore l’Ente si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i..
2. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento del mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i..
Art. 9 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di Cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l’Ente, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell’Ente. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, o delle persone di cui ai precedenti commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata all’Ente; ogni variazione della persona di cui al precedente comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Ente del nuovo atto di mandato.
5. L’Appaltatore deve attivare una sede operativa nell’ambito territoriale delle provincie della Regione Veneto, ove non ne abbia già una attiva.
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, sistemi ed esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del D.P.R.
n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti..
1. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’ opera pubblica, nonché all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese ad ottenere dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per l’occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per l’impianto del cantiere stesso.
Art. 11 –Riservatezza del contratto
1. Il contratto, come pure i suoi allegati devono considerarsi riservati tra le parti.
2. E’ fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Ente, né autorizzare terzi a farlo.
Art. 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti di cui al successivo art. 26 del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia “attivi” da parte dell’Ente che “passivi” verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
5. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell’Appaltatore entro giorni 7 (sette), decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all’Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.) e il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 11 L. n. 3/2003.
9. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
10. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 - ultimo periodo, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l’Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto che avverrà in forma pubblica amministrativa, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
2. E’ facoltà dell’Ente procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12 del D. Lgs n. 163/2006 e dell’art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Ente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere all’Ente, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
b) La documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:
se trattasi di impresa:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
d) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. n. 81 del 2008;
g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
Detti adempimenti devono essere assolti:
- dalla singola impresa aggiudicataria
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 37, commi 1, 14 e 15, del D. Lgs n. 163/2006;
- dal Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del D. Lgs n. 163/2006, qualora il Consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata all’Ente, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 38 del presente Capitolato
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali e del numero medio di giorni di maltempo nella zona in cui ricade l'area oggetto dell'appalto, pertanto le eventuali giornate di maltempo non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun tipo.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori predisposto dall’Ente, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre imprese per conto dell’Ente ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs n. 163/2006; nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs n. 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto.
2. Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’Appaltatore ed è trasmesso al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.
5. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi del precedente comma 1, senza che l’Ente abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’art. 190 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010.
8. Fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con Legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori. Il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal Direttore dei Lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l’Ente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
10. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può formulare motivata richiesta di proroga.
11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Ente.
12. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
13. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all’Ente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 (uno) per mille sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori con l’atto di consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’Appaltatore qualora l’Ente non si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 13, comma 3 del presente Capitolato;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
3. La penale quantificata ai sensi del precedente comma 3, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato.
4. La penale di cui al precedente comma 3, lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al precedente comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Gli inadempimenti che dovessero dare luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati all’Appaltatore per iscritto.
6. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Ente, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all’Ente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell’Ente a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica a parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
8. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale, fermo restando il caso di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 19 del presente Capitolato, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma
1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall’Ente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi dell’Ente;
c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dall’Ente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall’Ente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell’Ente;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92, comma 1, del D. L.vo n. 81/2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo Decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Il programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l’andamento dei lavori e l’eventuale scioglimento anticipato del contratto ex art. 136, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Il programma esecutivo dell'Appaltatore deve tenere conto della previsione di eventuali scadenze differenziate fissate per parti dell'opera in relazione a determinate esigenze.
3. Nel caso di sospensione o ritardo nei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma predisposto dall’Ente.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dall’Ente ed integrante il progetto esecutivo; tale Cronoprogramma può essere modificato dall’Ente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 2.
5. Eventuali aggiornamenti del programma esecutivo di cui al precedente comma 1 legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del Procedimento.
6. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale d’Appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dall’Ente, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l’Ente, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’Ente medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma di cui al precedente art. 17 del presente Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’Ente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n.163/2006 e con le modalità previste ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente art. 16, comma 1, del presente Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori con la messa in mora di cui all’art. 136, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall’Ente in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’Ente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione
1. Ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Decreto del Fare), convertito con modificazioni dalla L. 09/08/2013, n. 98, come modificato dall’art. 8, comma 3 del D. L. 31/12/2014, n. 192, è prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
2. Tale anticipazione sarà erogata con le modalità di cui all’art. 140 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Ai sensi all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull’importo dell’anticipazione verrà applicata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, sull’importo di ogni stato di avanzamento maturato, mediante compensazione fino alla concorrenza del suo importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile o del termine per l’ultimazione dei lavori, se il contratto ha durata inferiore.
5. Così come previsto dall’art. 124, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Ente.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti all’Appaltatore avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) mediante emissione
di certificato di pagamento della parte di lavoro eseguita, ogni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei successivi artt. 27, 28, 29 del presente Capitolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al successivo comma 3, al verificarsi delle seguenti condizioni:
• Per i lavori di manutenzione a misura ed in economia: i relativi importi contabilizzati e dovuti saranno liquidati alla scadenza di ciascun trimestre, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, nei tempi e modi di seguito indicati. Concorreranno alla formazione dello stato di avanzamento e quindi alla corrispondente rata di acconto, esclusivamente i lavori di cui la Direzione Lavori abbia accertato la effettiva e regolare esecuzione ed ultimazione, dopo la prescritta comunicazione da parte dell’Appaltatore alla Direzione Lavori e la consegna della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Capitolato. Non è prevista l’applicazione dell’art. 180, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 per alcuna tipologia di materiale e pertanto non saranno ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d’opera anche se accettati dalla Direzione Lavori.
• Riduzioni per carenze esecutive: qualora la Direzione Lavori riscontrasse una minor qualità dei materiali o delle apparecchiature, ovvero nelle lavorazioni oppure qualche carenza nella prestazione dei servizi di sorveglianza, esercizio e manutenzione, degli impianti o nei lavori, tale però da non pregiudicarne la funzionalità e l’accettabilità, potrà apportare una riduzione di prezzo, determinandola d’ufficio e riportandola nelle annotazioni relative allo Stato di Avanzamento. Eventuali ristori, parziali o totali, degli importi portati in detrazione, per effetto di accoglimento di riserve espresse nelle forme di rito, non daranno titolo all’Appaltatore per chiedere la corresponsione di interessi sulle somme non pagate o per pretendere rifusione di danni, maggiori oneri od altro.
• In presenza di cause ostative non si procederà alle fasi di verifica dello stato di avanzamento lavori e di emissione del certificato di pagamento. In questo caso risulteranno non applicabili i termini per l’emissione dei pagamenti stabiliti e non si farà luogo all'emissione di nessun stato avanzamento lavori e certificato di pagamento finché l’Appaltatore non abbia adeguatamente provveduto; quest'ultimo non potrà pretendere corresponsione di interessi, rifusione di danni o maggiori oneri, o esporre riserve di qualsiasi natura con ciò connesse, essendo esso stesso inadempiente.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’Appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 21, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 4 deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Ente prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente art. 21 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell’Ente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile all’Ente, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito Decreto Ministeriale, di cui all’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’Ente abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi 1 e 2 è comprensiva del maggior danno.
4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
5. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l’Ente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora dell’Ente, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art.133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente art. 22, comma 3, del presente Capitolato, per causa imputabile all’Ente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al precedente comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito Decreto Ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Decreto Ministeriale richiamato al precedente comma 2 è comprensiva del maggior danno.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito decreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’Appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione sono disciplinate dall’art 171 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente prevista non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili all’Appaltatore, fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con Decreto Ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Ai sensi dell’art. 133, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006, l’applicazione del prezzo chiuso deve essere richiesta dall’Appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per l’applicazione del prezzo chiuso sono disciplinate dall’art. 172 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.L.vo. cit.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i., con le condizioni e le modalità prescritte dall’art. 117 del D. Lgs. cit.
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio, ex art. 11 L. n. 3/2003, il C.U.P.) e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il C.I.G. (e, ove obbligatorio, ex art. 11 L. n. 3/2003, il C.U.P.) dallo stesso comunicato.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente. In ogni caso, il contratto di cessione deve recare la clausola che fa salva ed impregiudicata la possibilità per l’Ente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Ente a prescindere dalla notificazione. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
5. Resta, in particolare, salva la facoltà dell'Ente di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificarsi all’Appaltatore cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla ricezione della notificazione dell'atto di cessione.
6. In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo in materia di cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 – Lavori a misura – Oneri per la sicurezza
1. Tutti i lavori regolarmente eseguiti saranno valutati a misura. La contabilizzazione dei lavori avverrà in conformità a quanto disposto al Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010. Inoltre:
• Tutti i materiali saranno contabilizzati dopo il loro collocamento in opera e la loro misurazione seguirà le disposizioni prescritte negli elenchi prezzi a base di gara e di contratto, desunte per opera o per singolo elemento.
• Le varie quantità di lavoro saranno valutate con misure geometriche, escluso ogni altro modo, secondo le prescrizioni degli elenchi prezzi unitari allegati al contrato e le indicazioni della Direzione Lavori. Le forniture dei materiali verranno liquidate all'Appaltatore applicando i prezzi elementari di cui agli elenchi prezzi di contratto, ai quantitativi di materiale effettivamente posato senza tenere conto degli eventuali sfridi derivanti dalle particolari condizioni operative e di messa in opera.
• Per la contabilizzazione dei lavori a misura i prezzi unitari da applicare sono quelli di cui agli elenchi prezzi a base di gara e di contratto, da assoggettare al ribasso di gara, con l’aggiunta degli oneri per la sicurezza, che non saranno sottoposti a ribasso.
• I prezzi a corpo, contenuti negli elenchi prezzi a base di gara e di contratto, anche per quanto non espressamente descritto, ma richiesto per la buona esecuzione secondo le regole dell’arte, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l’opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia.
• Gli elenchi prezzi a base di gara, che formano parte integrante del contratto comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione dei lavori richiesti dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente documento.
• Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione sui luoghi di esecuzione dei lavori e la posa in opera dei materiali, il trasporto dei detriti alle pp.dd., includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, gli allestimenti di eventuali allestimenti, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.
• L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione Lavori le misure dei lavori compiuti ed a controfirmare quindi la registrazione di esse sui libretti delle misure, nonchè quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
• La contabilità avverrà per singole voci applicando i prezzi di cui agli elenchi a base di gara e di contratto, sia per opere compiute, quindi comprensive di manodopera, mezzi e materiali, sia per i materiali forniti a piè d’opera per i lavori in economia, quindi con la puntuale indicazione di ogni elemento che contribuisce a formare il costo complessivo dell'opera.
• Non verrà riconosciuto all’Appaltatore l’utilizzo di mezzi, strumenti e/o la manodopera di personale che non abbia partecipato attivamente ai lavori, o non indispensabile all'esecuzione dei lavori, anche se questo risultasse presente sul luogo dei lavori, ciò a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
• Per il nolo, a caldo o a freddo, di macchine operatrici e/o altre apparecchiature, sarà riconosciuto il noleggio comprensivo del tempo necessario per portare il macchina da e per il luogo di intervento, salva la facoltà della Direzione Lavori di richiedere la presentazione di copia della relativa fattura pagata dall’Appaltatore.
• Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse noleggiare dei mezzi a caldo (con l’utilizzo di personale specializzato non suo dipendente), dovrà richiedere alla Direzione Lavori opportuna autorizzazione al subappalto o sub affidamento.
• La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:
- in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale, per la parte forfetaria;
- a misura, applicando i prezzi previsti in Capitolato alle effettive quantità eseguite.
Art. 28 – Lavori in economia
1. E’ consentita la contabilizzazione dei lavori in economia soltanto per i lavori che rientrano nei seguenti casi, previa esplicita disposizione della Direzione Lavori nell’ordine di servizio:
• lavori di piccola entità, previa esplicita disposizione nell’ordine di servizio;
• lavorazioni con condizioni esecutive di particolare difficoltà;
• sgombero di ostacoli, arredi e materiali ingombranti che impediscono il regolare svolgimento dei lavori.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia avverrà in conformità a quanto sotto elencato:
• Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente richiesta e prestata sui luoghi di esecuzione dei lavori, per il tempo di effettiva presenza;
• Per le prestazioni di manodopera e per le forniture in economia, l’Appaltatore dovrà compilare e trasmettere via Fax e/o posta elettronica alla Direzione Lavori note giornaliere recanti i seguenti elementi: nome, cognome e qualifica degli operai impiegati (nel caso di coppia o di squadra non sarà ammesso, di norma, l’impiego di soli operai specializzati o qualificati; in mancanza di deroghe espressamente autorizzate dalla Direzione lavori, saranno riconosciute solamente le coppie specializzato o qualificato più manovale qualificato e le terne specializzato più qualificato più manovale qualificato); numero di ore lavorate per ciascun operaio, con descrizione esauriente del lavoro svolto; elenco dei materiali installati con i prezzi ad essi attribuibili, in sola fornitura sui luoghi di esecuzione dei lavori, secondo i prezzi degli elenchi a base di gara e di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso di gara.
• Le note giornaliere dovranno essere trasmesse e notificate dall’Appaltatore alla Direzione lavori via Fax, entro il giorno successivo a quello di esecuzione delle economie, allo scopo di consentire i necessari controlli. La Direzione Lavori avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di accettare la trasmissione di note giornaliere a mezzo posta elettronica.
• In caso di inottemperanza a quanto sopra, da parte dell’Appaltatore, e nell’impossibilità di verificarne la congruità con qualsiasi altro mezzo, le note non saranno riconosciute o comunque saranno soggette a liquidazione ad insindacabile giudizio e secondo stima della Stazione Appaltante.
• Nel caso di noleggio di mezzi di trasporto, attrezzature, attrezzature, macchinari ecc... dell’Appaltatore, questi verranno ammessi al pagamento solo per le ore di reale operatività, quindi non saranno contabilizzati i tempi morti e/o le soste e/o gli spostamenti da e per il luogo di intervento del personale e della relative attrezzature.
• Il materiale di consumo, utilizzato dall’Appaltatore durante le lavorazioni e ritenuto indispensabile e funzionale per dare i lavori eseguiti a regola d’arte, in presenza di difficile e chiara contabilizzazione e solo nel caso di contabilizzazione in economia, potrà essere inserito nelle note giornaliere sotto la voce “Materiale di consumo”, e dettagliatamente descritto, sino ad un importo massimo di Euro 100,00 (cento/00).
• Per valori superiori a Euro 100,00 (cento/00) la contabilizzazione dei materiali avverrà solo a misura, computandoli in sola fornitura, a piè d’opera nel luogo di esecuzione dei lavori, secondo i relativi prezzi di elenco.
• Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere lavorate, l’Appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.
• Saranno contabilizzate e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi, quelle opere e tutti quei piccoli lavori e riparazioni o sostituzioni di parti isolate, mentre qualora nello stesso ordine di servizio sia prevista l’esecuzione di una serie ripetuta di piccoli lavori, questi saranno contabilizzati a misura.
• Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente documento; i lavori dovranno essere dettagliatamente descritti (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.
• Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
• Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili sui luoghi di installazione, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione Lavori di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.
• A norma dell’art. 187 del D.P.R. n. 207/2010 le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore sono trascritte in apposite liste settimanali. L’Appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite.
• Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'art. 179, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 207/2010, e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all'articolo 192 del Decreto cit..
• Per la contabilizzazione delle prestazioni di manodopera in economia varranno le tariffe pubblicate dalla Regione Veneto, in vigore alla data della effettiva prestazione, con la maggiorazione del 15% (quindicipercento) per spese generali e del 10% (diecipercento) per utile d’impresa, come previsto dall’art. 32 comma 2, lett. b) e c) del D.P.R. n. 207/2010. Il ribasso d’asta contrattuale verrà applicato sulle sole percentuali suindicate relative alle per spese generali e utile d’impresa. Le tariffe orarie della manodopera saranno applicate alle ore effettivamente lavorate presso l’Ente e dovranno comprendere ogni onere, anche se qui non specificato, necessario per consentire agli operatori di prestare i servizi soprarichiesti, senza esclusioni di sorta; compenseranno, quindi, in generale:
- l'effettiva prestazione di manodopera, gli oneri connessi, viaggi, trasferte, ecc.;
- l'uso dei normali mezzi d'opera quali: scale, carrelli, ponteggi, mezzi di sollevamento e trasporto, demolitori, perforatori, trapani, filiere, saldatrici, bombole, strumenti di misura, ecc., compreso il loro trasporto sul luogo di impiego;
- l'impiego di materiali d'uso e di consumo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: minuterie di cablaggio di circuiti elettrici ed elettronici, cavetterie, paste e materiali per saldatura; tasselli e fissaggi in genere; rondelle, viti, bulloni, capicorda, anelli OR; vernici, zinco a freddo, teflon, silicone, guarnizioni varie; solventi, diluenti, oli lubrificanti ed emulsionanti, ecc..
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30- Garanzia fidejussoria e cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L’importo economico della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
3. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla Scheda tipo 1.2 del D.M. 12/03/04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo Schema Tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113, comma 2 del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i.. Prima della consegna, l’Appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’approvazione dell’Ente. La garanzia fidejussoria è presentata in originale all’Ente prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Ente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. L’Ente ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Ente ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.
9. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
10. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dell’art. 113, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
12. In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, per beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 10, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria; quest’ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all’obbligo ex art. 63 D.P.R. 207/2010 in funzione della classifica dell’attestazione S.O.A. messa a disposizione del concorrente.
Art. 31 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, in caso di consegna d’urgenza, a produrre una polizza assicurativa, conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12/03/2004 n. 123, che tenga indenne l’Ente da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010. Prima della consegna, l’Appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’approvazione dell’Ente La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell’Ente che è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio dall’Appaltatore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
4. Tale polizza, stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e, deve prevedere le seguenti somme assicurate:
- Partita 1 – per le Opere oggetto del contratto; pari all’importo del contratto maggiorato dell'IVA, comprese in via automatica le maggiorazioni in corso d’opera sino ad un massimo del 20% del valore iniziale;
- Partita 2 – per le Opere preesistenti – per Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
- Partita 3 – per Demolizioni e sgomberi - per Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Inoltre, deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
5. In particolare tale polizza deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni dell’Ente destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del Codice Civile.
6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere stipulata con per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e deve in particolare:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Ente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o del medesimo Ente;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell'Ente autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d’opera.
1. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
2. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
3. Eventuali scoperti o franchigie non saranno opponibili all’Ente.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 32 - Variazione dei lavori
1. L’Ente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161, 162 e 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, primo periodo del D. Lgs. n. 163/2006.
5. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori previsti nel contratto (art. 161, D.P.R. n. 207/10) se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, comma 1, e 2725 del Codice Civile). È in facoltà dell’Ente di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili,
introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore, anche se le stesse implicano una diminuzione dell'importo contrattuale. Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore.
6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Ente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006.
7. L'Appaltatore è tenuto a denunciare l'erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.
8. Qualora, nelle ipotesi previste dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un Atto Aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dall’art. 161, comma 13 del D.P.R. n. 207/2010, è condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione l’art. 161, comma 14 del D.P.R. n. 207/2010.
9. Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 162, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra l’Ente e l’Appaltatore.
10. Per i cantieri obbligati alla nomina del Coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo art. 37 del presente Capitolato, nonché l’adeguamento dei Piani Operativi di cui al successivo art. 38 del presente Capitolato.
11. Per i cantieri non obbligati alla nomina del Coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 D. Lgs n. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Direttore Lavori o dal Responsabile del Procedimento, l’adeguamento del Piano Sostitutivo di Sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del D. L.vo 81/2008 cit., la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 131, comma 2, lettera a) del
D. Lgs n. 163/2006, all’art. 100 del D. L.vo n. 81/2008 nonché al punto 2 dell’Allegato XV allo stesso Decreto.
Art. 33 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l’Ente procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’Appaltatore originario.
2. In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente art. 3, commi 3 e 4 del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente art. 3, commi 3 e 4, del presente Capitolato non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del D. Lgs n. 81/2008 cit..
5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'Appaltatore è obbligato a fornire all’Ente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la documentazione prevista dall’art. 13 del presente Capitolato.
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del D. Lgs n. 81/2008, all’Allegato XIII allo stesso Decreto, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’Appaltatore è obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso Decreto.
Art. 37 – Piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 e all’art. 100 del D. Lgs n. 81/2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. L’Appaltatore deve produrre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al precedente comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al precedente comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il Piano ai sensi della dell’art. 131, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 38 – Piano Operativo di Sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’Allegato XV al D. Lgs. cit.. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del citato Decreto n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D. Lgs n. 81/2008 l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Xxxxxxxxx redatti dalle imprese subappaltatrici nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Per i cantieri non obbligati alla nomina del Coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 39, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
4. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente articolo 37 del presente Capitolato.
Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D. Lgs n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell’Ente o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o Sostitutivo, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 40 – Subappalto, cottimo e distacco di manodopera
1. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, o concedere in cottimo le lavorazioni subappaltabili deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Ente copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. L’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’Ente trasmette altresì:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’Ente del DURC di quest’ultimo;
4) la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 150.000,00, l’Appaltatore deve produrre all’Ente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste.
4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Ente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’Ente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore ad Euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente sono ridotti della metà.
5. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inviate dall’impresa mandataria ed i relativi contratti di subappalto dovranno da questa essere stipulati.
6. Nel caso l’Appaltatore sia un Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) o lett. c) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che non esegue direttamente i lavori, le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inviate dal Consorzio stesso oppure dai consorziati esecutori dei lavori ed i relativi contratti di subappalto potranno essere stipulati dalle consorziate esecutrici a condizione che il Consorzio produca una dichiarazione di manleva nei confronti dell’Ente per tutte le eventuali richieste avanzate dalle imprese subappaltatrici nonché una dichiarazione di responsabilità solidale con le Consorziate per l’osservanza da parte delle imprese subappaltatrici , relativamente ai dipendenti di quest’ultime e per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore, nonché degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
7. Il subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 12, comma 1 del D. L. 28/03/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, di importo superiore al 15 % del totale dei lavori l’Ente, ai sensi dell’art. 37, comma 11, terzo periodo, del D. Lgs n. 163/2006, non può essere senza ragioni obiettive suddiviso.
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 118, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L’Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Ente, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione; l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui al precedente art. 13, comma 4, del presente Capitolato;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Ente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza;
e) l’Appaltatore deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato nell’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.
9. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio.
10. Ai fini del presente articolo è assimilato al subappalto, ed è soggetto alla medesima disciplina, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad Euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
11. Ai fini del presente articolo è considerato subcontratto qualsiasi contratto di fornitura con posa in opera e i noli a caldo, la cui prestazione non sia un lavoro (e pertanto non rientri in una delle categorie previste dall’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010) se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento all’ammontare dei lavori oggetto dell’appalto o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 o, qualora d’importo superiore a tali soglie, l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell'importo dell’attività da sub affidare.
12. I subcontratti che non costituiscono subappalto, non sono soggetti ad autorizzazione ma devono essere comunicati al R.U.P e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 12 del presente Capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
13. Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore.
14. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. L’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Ente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 40 del presente Capitolato.
3. Il subappalto non autorizzato comporta una grave violazione degli obblighi contrattuali ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21, comma 1 della Legge n. 646/1982.
Art. 42 – Pagamento dei subappaltatori
1. L’Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
2. L’Appaltatore dovrà trasmettere all’Ente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e dell’importo degli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto corrisposti senza alcun ribasso dall’Appaltatore al subappaltatore.
3. Qualora l’Appaltatore non trasmettesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Ente sospende l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
4. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni fissate nei precedenti commi 2 e 3 rappresenterà grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà per l’Ente la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
5. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’Appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n. 192, che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.
6. In caso di cessione del credito, l’Appaltatore è tenuto a presentare all’Ente, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
7. L’Ente non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l’Appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 43 – Riserve e controversie
1. Ai sensi dell’art.191 del D.P.R. n. 207/2010, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. Le riserve dell’Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 159, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente Capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’art. 190, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art. 239 del D .Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’art. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.
4. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, è prevista la competenza del Giudice ordinario presso il Foro di Padova ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Ente, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nel caso di contestazioni tra l’Ente e l’Appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all’art. 161, comma 4, secondo periodo e all’art.167, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, si applica la procedura prevista dall’art.164 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Ente.
8. Resta convenuto che le spese che l’Ente dovrà sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico dell’Appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.
9. Ai sensi dell’art. 240-bis del D .Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di verifica.
Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Padova delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente Capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto all’Ente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16-bis del D. L. 29/11/2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28/01/2009, n. 2, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
3. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Xxxxx Xxxxx. In ogni caso, sull’importo netto progressivo
delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Ente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C..
4. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. impiegato nell’esecuzione del contratto, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Ente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all’Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso
1. L’Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 135, 136, 137 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Nei casi di cui all’art. 135, comma 1 e 1-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, si procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
4. Nel casi di cui all’art. 137 del D. Lgs. n. 163/2006 la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all’Ente.
5. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento di DURC dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, l’Ente procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
6. Ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006, il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Ente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Ente, nel seguente modo:
a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per l’Ente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
8. L’Ente ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 134 del D. Lgs n. 163/2006.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente art. 16 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’Ente.
4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti dell’art. 199, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 47 - Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Nell’arco del suddetto biennio l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.
3. Durante l’esecuzione dei lavori l’Ente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L’Ente prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, quando diventa definitivo il certificato di collaudo provvisorio se non approvato nei due anni successivi.
2. L’Ente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Qualora l’Ente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
4. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. La presa di possesso da parte dell’Ente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) Il controllo di tutti gli elaborati progettuali, e in caso di contraddizione tra essi, l’Appaltatore eseguirà, dopo l’Approvazione scritta della Direzione Lavori, la soluzione concordata;
b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del Codice Civile;
c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Ente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto dell’Ente e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
g) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’Ente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Ente, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Ente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal D.
Lgs n. 285/1992 e s.m.i. recante “Nuovo Codice della Strada”, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati l’Ente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) La responsabilità in pieno dei danni causati non solo dal proprio personale, ma anche da quello dei propri subappaltatori;
u) la preparazione ed il montaggio degli impianti ivi compresa qualunque opera o fornitura da xxxxxxxx, idraulico, meccanico, saldatore, fabbro, elettricista, nonché la manovalanza in loro aiuto;
v) la fornitura delle grappe, staffe, telai, supporti ed accessori di ogni genere, nonché di tutti i materiali di consumo occorrenti;
w) l'onere dello smontaggio e rimontaggio dei componenti d’impianto, apparecchi illuminanti, interruttori, prese, quadri, radiatori, induttori, ventilconvettori o di altre apparecchiature, anche ripetuto più volte, onde permettere la ripresa o l'esecuzione degli intonaci, dei pavimenti, dei rivestimenti e delle tinteggiature dopo la ultimazione della schermatura degli impianti;
x) la fornitura di una serie completa di attrezzi e ricambi necessari alla conduzione o alla ordinaria manutenzione degli impianti;
y) la fornitura e posa in opera ovunque necessario di apposite targhette tipo e dimensioni da stabilirsi dalla Direzione Lavori con le indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione anche a chi non ne abbia seguita la costruzione;
z) lo sgombero, subito dopo l'ultimazione degli impianti, del locale assegnato dalla Direzione Lavori e del quale l’Appaltatore si è servito durante l'esecuzione dei lavori come cantiere di deposito dei materiali e attrezzi. Per esigenze di lavoro o per altre necessità, la Direzione Lavori può fare sgomberare a cura e spese dell’Appaltatore detto locale anche prima dell'ultimazione dell'impianto assegnandogliene altro, che pure dovrà essere sgomberato sempre a cura e spese dell’Appaltatore. Se detti locali fossero eventualmente danneggiati dovranno essere ripristinati a spese dell’Appaltatore;
aa) la sorveglianza e l’assistenza tecnica dei lavori;
bb) l'adatta manodopera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto occorrente per seguire le verifiche e le prove preliminari dell'impianto e quelle di collaudo, eccettuato solo il consumo di combustibile, energia elettrica ed acqua;
cc) la campionatura di materiali e di apparecchiature, a richiesta della Direzione Lavori;
dd) la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti;
ee) l'espletamento di tutte le pratiche e il pagamento degli oneri inerenti alla concessione di licenze e permessi comunali relativi all’esecuzione dei lavori impiantistici;
ff) l'istruzione di almeno due dipendenti dell’Ente o da esso designati, in modo da renderli capaci di provvedere alla conduzione ed alla ordinaria manutenzione degli impianti;
gg) le dichiarazioni di conformità di cui alla legislazione e alla normativa vigenti con gli allegati obbligatori;
hh) l'elaborazione della progettazione di cantiere o di officina, con lo sviluppo dei relativi calcoli o la loro verifica se già effettuati dai progettisti dell’Ente, la realizzazione di eventuali modelli, le campionature di materiali e manufatti che potessero venire richieste dalla D.L.; l'esecuzione presso gli istituti specializzati, di tutte le prove e di tutti gli assaggi ordinati in ogni tempo dalla D.L. stessa su materiali e/o apparecchiature impiegate o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali;
ii) la buona conservazione delle proprie opere e la custodia fino a collaudo ultimato, compresa la realizzazione a propria cura e spese delle opere provvisionali di protezione dei manufatti già eseguiti e particolarmente delicati od esposti, nonché i materiali, i mezzi, la manodopera, i materiali di consumo, gli oneri vari e spese occorrenti per le prove di collaudo, con l'esclusione soltanto dell'onorario spettante ai collaudatori, che verranno nominati dall’Ente e da questo direttamente compensati;
xx) il tempestivo ordinativo o la tempestiva negoziazione di tutti i materiali necessari per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, non intendendosi derogare alla clausola di invariabilità dei prezzi, qualunque siano le variazioni verificatesi nei prezzi dei materiali;
kk) Il controllo degli ordinativi e le ispezioni di officina: l'Appaltatore si obbliga ad esibire, a richiesta alla D.L., gli ordinativi dei materiali e tutti i contratti di subappalto, per consentire alla D.L. medesima di verificare il rispetto dei programmi concordati;
ll) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 36 del presente Capitolato.
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Ente (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore Xxxxxx, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
e) all’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’Appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori
un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 51 – Materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in particolare agli art. 185 e 186.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del Capitolato Generale d’Appalto.
4. L’Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’Appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
- l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
- i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
7. Sono infine a carico dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
Art. 52 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Ente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Ente.
2. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 13/09/1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 53 – Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 54 – Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore, nei limiti del 5% dell’importo di contratto. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti Territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai precedenti commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato Generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 56 - Codice di Comportamento
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx/0000, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
Art. 57 - Tutela dei dati personali
1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i..
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE TECNICA
Art. 1 – Caratteristiche principali degli impianti. Rinvio
1. Per le caratteristiche degli impianti, i dati tecnici, i metodi di protezione dai contatti indiretti ed ulteriori precisazioni sulle dotazioni previste, si rimanda integralmente agli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. j) del presente Capitolato.
Art. 2 – Caratteristiche dei componenti e norme di esecuzione dei lavori. Rinvio
1. Per le caratteristiche dei componenti e per le norme di esecuzione dei lavori si rinvia agli specifici Capitolati Tecnici delle opere edili, strutture e impianti e relazioni tecnico-specialistiche di cui agli elaborati grafici del progetto esecutivo ai sensi del precedente art. 6, comma 2, lett. j) del presente Capitolato.
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