AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI GEOGRAFICA RELATIVA ALLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, A NORMA DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001. Allegato 5 SCHEMA DI CONTRATTO TRA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI GEOGRAFICA RELATIVA ALLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, A NORMA DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001.
Allegato 5
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
FINLOMBARDA S.P.A. (di seguito per brevità, “Finlombarda” o “Società”) società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, via Taramelli 12, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157 rappresentata dal Vice Direttore Generale, avv. Xxxxx xx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la Società.
E
NOME e COGNOME nato a …… il….. residente in via ………….. n. …………, città……….. C.F…………………… e P.IVA …………………… (di seguito “Esperto”).
Finlombarda e l’Esperto di seguito, denominate congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
Finlombarda è un intermediario finanziario ex art. 106 del d.lgs. 385/93 (di seguito, per brevità, “TUB”), che svolge attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, sotto la vigilanza della Banca d’Italia e fornisce supporto ed assistenza in ambito economico-finanziario alle politiche regionali, garantendo specifiche ed elevate competenze in materia finanziaria, qualificate e consolidate relazioni con il mondo finanziario, nonché risorse finanziarie addizionali ai fini dell’attuazione ed implementazione degli obiettivi regionali di sviluppo del contesto socio-economico lombardo. Finlombarda opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’in house providing; essa è interamente controllata dalla Regione Lombardia e sottoposta alla direzione e al coordinamento di quest’ultima ai sensi dell’art. 2497 del codice civile;
Finlombarda ha manifestato l’esigenza di acquisire un Esperto per l’implementazione di una banca dati geografica relativa alle reti di telecomunicazione in fibra ottica, di illuminazione e del sottosuolo detta anche “Catasto regionale degli impianti di pubblica illuminazione esterna” (di seguito “Catasto”);
ai fini sopradetti, nel rispetto delle vigenti procedure di scelta del contraente, Finlombarda ha individuato quale Xxxxxxx……;
l’Esperto è in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla procedura;
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Finlombarda affida all’Esperto, che accetta, lo svolgimento delle seguenti attività (di seguito, per brevità, “Attività”) finalizzate all’implementazione del Catasto:
definizione dei requisiti tecnici e procedurali per l’implementazione del Catasto introdotto nel Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all’art. 5 della Legge Regionale, 5 ottobre 2015, n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”.
Termine attività: entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con Finlombarda;
definizione delle specifiche tecniche di riferimento per la costituzione del Catasto mediante Metodologia GeoUML.
Termine attività: entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con Finlombarda;
implementazione del Catasto e sua integrazione nella piattaforma web-gis regionale per la costituzione del catasto regionale delle Infrastrutture e Reti Sotterranee.
Termine attività: entro otto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con Finlombarda;
allineamento e alimentazione del Sistema Informativo Nazionale Federato Infrastrutture (SINFI) di cui all’art. 4 del d.lgs 33/2016 con le basi dati geografiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna.
Termine attività: entro il 30/04/2018;
(1) supporto tecnico sui criteri di alimentazione del Catasto e sulle modalità di raccolta dei dati da inserire all’interno dello stesso; (2) validazione delle banche dati geografiche conferite alla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia; (3) scouting tecnologico per valutare possibili indirizzi di sviluppo e miglioramento, sia del sistema catasto, sia del suo sfruttamento.
Termine attività: l’attività è continuativa e dovrà essere prestata per tutta la durata del contratto con Finlombarda.
Finlombarda potrà rimodulare le predette scadenze previo accordo scritto con l’Esperto.
Si precisa che l’Esperto svolgerà le Attività sopra elencate presso la sede di Regione Lombardia e/o la sede di Finlombarda, assicurando la propria presenza, nelle sedi sopra indicate, per almeno 13,5 giornate/uomo mensili.
Per lo svolgimento delle Attività, Finlombarda si impegna a mettere a disposizione dell’Esperto tutta la documentazione e le informazioni di cui questi necessita, nonché ad organizzare incontri di approfondimento.
Articolo 2 – Durata del contratto
Il presente contratto ha efficacia a decorrere dal momento della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2018.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle attività ed obblighi generali dell’Esperto
3.1. L’Esperto è obbligato a svolgere le Attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto.
3.2. L’Esperto è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso L’Esperto si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
3.3. Per consentire all’Esperto di prestare correttamente l’Attività, Finlombarda renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.
3.4. L’Esperto si impegna inoltre espressamente a:
impiegare a propria cura e spese tutte le strutture per l’esecuzione delle Attività, nel rispetto di quanto specificato nel contratto;
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità dell’Attività a quanto previsto nel contratto;
nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare le indicazioni operative che potranno essere comunicate da Finlombarda;
comunicare immediatamente a Finlombarda ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’Attività;
svolgere le Attività di cui al precedente art. 1 presso la sede di Regione Lombardia e/o la sede di Finlombarda, assicurando la propria presenza, nelle sedi sopra indicate, per un numero complessivo di 13,5 giornate/uomo mensili.
Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione
4.1. Le Attività prestate dall’Esperto sono sottoposte a verifica e controllo da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione delle Attività nel presente contratto.
4.2. L’esito delle verifiche verrà comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento di Finlombarda all’Esperto per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di conformità. In caso di esito positivo della certificazione, i risultati delle Attività si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che l’Esperto deve eseguire ai fini della conformità delle prestazioni al contratto.
Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1. Per lo svolgimento delle Attività previste all’art 1, lettere a), b), c), d) ed e) l’importo complessivo riconosciuto è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti e si intende comprensivo di eventuali spese sostenute in ragione dell’incarico.
5.2. Il compenso di cui all’art. 5.1. verrà corrisposto così come di seguito riportato:
5.3. L’Esperto potrà emettere fattura solo a seguito del ricevimento della certificazione di verifica di conformità con esito positivo. Le fatture dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: XX-xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Le fatture trasmesse ad indirizzi diversi si considerano non pervenute.
5.4. Finlombarda provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa all’indirizzo sopra indicato.
Articolo 6 – Cessione del contratto
In nessun caso l’Esperto potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti.
Articolo 7 – Modifiche
Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dall’Esperto con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.
Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.
Articolo 8 – Invalidità parziale
Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.
Articolo 9 – Risoluzione del contratto
9.1. In caso di inadempimento da parte dell’Esperto anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da Finlombarda per porre fine all’inadempimento, Finlombarda ha la facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti dell’Esperto per il risarcimento del danno.
9.2. Nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del Codice dei Contratti, il presente contratto è risolto di diritto.
9.3. Il presente contratto si risolverà di diritto nelle ipotesi di cui al precedente art. 7.2.
Articolo 10 – Recesso
È facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Esperto a mezzo pec. In questo caso, l’Esperto avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, non contrattualmente previste e del mancato guadagno.
Articolo 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Esperto assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine l’Esperto si impegna:
a comunicare a Finlombarda in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a);
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 12 – Responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001
Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello Organizzativo”), nonché un proprio Codice Etico
L’Esperto, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Società e pubblicato sul suo sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione "Società Trasparente"/Disposizioni generali”, e di prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.
La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Articolo 13 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
L’Esperto, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 – serie ordinaria e reperibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xx. alla sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.
La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 14 – Direttore dell’esecuzione del contratto
14.1. Il direttore dell’esecuzione del contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo sull’esecuzione del contratto.
14.2. Finlombarda indica quale direttore dell’esecuzione del contratto il dott. …………, il quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con l’Esperto.
L’Esperto è referente del contratto per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto.
Articolo 15 – Riservatezza e protezione dei dati
L’Esperto si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.
In particolare l’Esperto, per tutta la durata del contratto e successivamente alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all’esecuzione dell’incarico stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dall’incarico, a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche.
Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito del contratto nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 196/03.
È fatto espresso divieto all’Esperto di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, ciò anche nel caso in cui l’Esperto dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
Alla cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, l’Esperto dovrà consegnare a Finlombarda tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al contratto stesso.
Articolo 16 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
16.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente contratto – le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. Finlombarda tratta i dati relativi al contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della propria spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
16.2 Con la sottoscrizione del presente contratto l’Esperto acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale, affinché siano diffusi tramite il sito internet di Finlombarda (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
16.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
16.4 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 17 – Conflitto di interessi
Al fine di garantire l’imparzialità e la correttezza nello svolgimento delle attività, l’Esperto:
(a) è tenuto ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;
(b) è tenuto ad astenersi dalle attività di valutazione inerenti i progetti in ordine ai quali si configuri un conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente.
Si considera sussistente il conflitto di interessi allorché, sia configurabile una situazione soggettiva di conflitto di interessi con interessi personali del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
Il conflitto di interessi riguarda interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale che possano influenzare il corretto funzionamento dei lavori e l’indipendenza delle attività o delle valutazioni richieste all’Esperto.
Al fine di individuare e gestire correttamente i conflitti di interessi, l’Esperto è tenuto a comunicare immediatamente a Finlombarda dell’esistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, tanto nel caso in cui questo sussista al momento di svolgere la propria attività, quanto nell’ipotesi in cui tale conflitto sorga successivamente.
Articolo 18 – Legge applicabile e foro competente
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 19 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo pec:
Per Finlombarda:
Finlombarda S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
pec: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
alla c.a. del direttore dell’esecuzione del contratto
Per l’Esperto:
Nome e Cognome – Via ……, n. …. – cap….. Città…
pec:
Prot. n. / del
Finlombarda S.p.A. |
L’Esperto
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Il Vice Direttore Generale avv. Xxxxx xx Xxxxxx |
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.