CIAP)
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP)
172.056.4
del 25 novembre 1994 (Stato 25 aprile 2000)
Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 14 marzo 1996
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
1 Il presente concordato regola la reciproca apertura dei Cantoni nell’ambito dell’ag- giudicazione delle loro commesse pubbliche.
2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo e in conformità agli impegni internazionali della Svizze- ra. In particolare i suoi obiettivi sono:
a. promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti;
b. garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudica- zione imparziale;
c. assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
d. consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
Art. 2 Riserva di altre convenzioni I Cantoni interessati si riservano il diritto di:
a. concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
b. concludere convenzioni analoghe con le regioni confinanti e gli Stati limi- trofi.
Art. 3 Esecuzione
Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al concordato.
RU 1996 1438
Sezione 2: Applicazione del concordato
Art. 4 Organo intercantonale
1 L'Organo intercantonale è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei Di- rettori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territo- rio e della protezione dell'ambiente, dei Cantoni concordatari.
2 All’Organo intercantonale competono:
a. la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concorda- tari;
b. la promulgazione delle direttive d'applicazione del concordato;
c. l'adeguamento periodico dei valori soglia conformemente alle disposizioni dell'Accordo GATT1;
d. la determinazione della clausola bagatella generale come da articolo 7 capo- verso 2 del presente concordato;
e. il controllo sull'esecuzione dell'accordo da parte dei Cantoni, in particolare sull'allestimento e la tenuta a giorno della necessaria documentazione, non- ché la composizione amichevole di controversie tra i Cantoni circa l'applica- zione del concordato;
f. la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione del concordato.
3 L'Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone parte- cipante ha diritto ad un voto, che deve essere espresso da un membro del competente governo cantonale.
4 L'Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali inte- ressate, in particolare con la Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell'economia pubblica, consultandole preventivamente o invitandole alle riunioni.
Art. 5 Collaborazione con la Confederazione
L'Organo intercantonale, in collaborazione con la Confederazione, cerca soluzioni comuni per una regolamentazione coordinata delle procedure di aggiudicazione fe- derali e cantonali.
Sezione 3: Campo d’applicazione
Art. 6 Tipi di commesse
Il presente concordato è applicabile all'aggiudicazione di commesse:
x. xxxxx, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di genio civile, conformemente al numero 51 della Classificazione centrale dei prodotti (elenco CPC) di cui all'Allegato I, Ap- pendice 5 dell'Accordo GATT2 ;
x. xxxxxxxxx, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'acqui- sto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, loca- zione, affitto o nolo-vendita;
c. prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente e offerente in me- rito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'Allegato I, Appendice 4 dell'Accordo GATT.
2 L'opera edile è il risultato del complesso di lavori di sopra e sotto struttura di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 7 Valori soglia
1 Il presente concordato si applica all'aggiudicazione di commesse allorché il valore stimato delle stesse, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, raggiunge i seguenti valori soglia:
a. 10 070 000 franchi per opere edili;
b. 403 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio;
c. 806 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio che, su incarico di un committente ed in conformità all'articolo 8 del presente concordato, vengono aggiudicate nei settori dell'erogazione dell'acqua e dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
2 Se per la realizzazione dell'opera edile il committente aggiudica diverse commesse, fa fede il valore globale delle medesime. L'Organo intercantonale determina la per- centuale del valore che ogni singola commessa deve rappresentare per rapporto al valore globale dell'opera, alfine dell'applicazione del presente concordato (clausola bagatella).
Art. 8 Committente
1 Al presente concordato sottostanno in qualità di committente:
a. lo Stato, i suoi istituti pubblici e le sue aziende, nonché le corporazioni di di- ritto pubblico a cui esso partecipa;
b. i Comuni, le associazioni di Comuni e gli altri enti pubblici verso quei Can- toni e quegli Stati firmatari dell’Accordo GATT3 che garantiscono loro la re- ciprocità;
c. le organizzazioni e le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giu- ridica, operano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni e la cui maggioranza è control- lata da uno o più committenti tra quelli menzionati alle lettere a e b, a prescindere dalla reciprocità. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell'esercizio di queste attività;
d. altre organizzazioni soggette all'Accordo GATT o ad altri trattati internazio- nali analoghi.
2 Al presente concordato sottostanno altresì gli oggetti e le prestazioni sussidiate per più del 50 per cento dei costi complessivi dalla Confederazione o da una o più orga- nizzazioni tra quelle menzionate alle lettere a e b del capoverso 1.
Art. 9 Offerente
Il concordato è applicabile agli offerenti che hanno la loro sede o il loro domicilio:
a. in uno dei Cantoni concordatari;
b. in uno degli Stati parte dell'Accordo GATT4 sugli appalti pubblici, purché essi garantiscano la reciprocità;
c. in altri Stati, nella misura in cui sono stati conclusi accordi analoghi.
Art. 10 Eccezioni
1 Il presente concordato non è applicabile:
a. alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di be- neficienza e istituti di pena;
b. alle commesse assegnate nell'ambito di programmi d'aiuto all'agricoltura e alimentazione;
c. alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale tra gli Stati parte all'Ac- cordo GATT5 o tra la Svizzera ed altri Stati;
d. alle commesse aggiudicate a un'organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;
e. alle commesse per l'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell'ambito della difesa e dell'esercito.
2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente concordato:
3 RS 0.632.231.422
4 RS 0.632.231.422
a. se sono in pericolo la moralità, l'ordine e la sicurezza pubblici;
b. se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali, o
c. se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.
Sezione 4: Procedura di aggiudicazione
Art. 11 Principi generali
Nell'aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:
a. non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;
b. concorrenza efficace;
c. divieto di negoziare le offerte presentate;
d. rispetto delle norme di ricusa;
e. osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
f. parità di trattamento tra donna e uomo;
g. trattamento confidenziale delle informazioni.
Art. 12 Tipi di procedura
1 Sono applicabili i seguenti tipi di procedura:
a. il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta;
b. la procedura xxxxxxxxx, con cui il committente mette pubblicamente a con- corso la commessa prevista. Tutti gli offerenti possono presentare una do- manda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di ido- neità, quali offerenti possono presentare un'offerta. Il committente può limi- tare il numero degli offerenti invitati a presentare un'offerta, nel caso in cui altrimenti l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo opportuno. Una concorrenza efficace deve, però, essere garantita;
c. incarico diretto con cui il committente aggiudica una commessa diretta- mente, senza bando di concorso.
2 Nelle disposizioni d'esecuzione, i Cantoni disciplinano, conformemente all'Ac- cordo GATT6, le condizioni che regolano la scelta tra i diversi tipi di procedura.
Art. 13 Disposizioni cantonali d’esecuzione Le disposizioni cantonali d’esecuzione garantiscono:
a. le necessarie pubblicazioni, almeno nel competente Foglio ufficiale canto- nale del committente;
b. il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie;
c. la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte;
d. una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri ogget- tivi e verificabili;
e. il reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste permanenti dei Cantoni concordatari;
f. adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'of- ferta economicamente più vantaggiosa;
g. l'aggiudicazione mediante decisione;
h. la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione;
i. la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudi- cazione per gravi motivi.
Art. 14 Conclusione del contratto
1 Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l'effetto sospensivo.
2 Se al ricorso non è stato accordato l'effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all'istanza di ricorso.
Sezione 5: Protezione giuridica
Art. 15 Diritto di ricorso e termine
1 Contro le decisioni del committente è dato ricorso a un'istanza cantonale indipen- dente. Quest'ultima decide in via definitiva.
2 I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.
3 In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, il Tribunale federale è compe- tente per i ricorsi relativi all'applicazione del presente concordato.
Art. 16 Motivi di ricorso
1 Il ricorso è proponibile contro:
a. le violazioni del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezza- mento;
b. l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
2 Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.
3 In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente dagli offerenti le disposizioni del presente concordato.
Art. 17 Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 L'istanza di ricorso può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.
3 Se l'effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere ob- bligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali risarcimenti in favore della controparte. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la deci- sione sull'effetto sospensivo decade.
4 Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell'effetto sospensivo se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.
Art. 18 Decisione
1 Se il contratto non è stato ancora concluso, l'istanza di ricorso può annullare la de- cisione e decidere essa stessa nel merito. Essa può pure rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente affinché renda una nuova decisione.
2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l'istanza di ricorso con- stata il carattere illegale della decisione.
Sezione 6: Vigilanza
Art. 19 Controllo e sanzioni
1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l'aggiudicazione, i committenti e gli offe- renti si attengano alle disposizioni d'aggiudicazione.
2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 20 Adesioni e recesso
1 Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando la propria dichia- razione di adesione all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione.
2 Il recesso può avvenire per la fine di un nuovo anno civile e deve essere comuni- cato con preavviso di 6 mesi all'Organo intercantonale, il quale provvede a comuni- carlo alla Confederazione.
Art. 21 Entrata in vigore
1 Il concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, me- diante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
2 Lo stesso vale per complementi e modificazioni del concordato.
Art. 22 Diritto transitorio
1 Il presente concordato vale per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.
2 In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il recesso acquista efficacia.
Al presente concordato hanno aderito i seguenti Cantoni:
Cantone | Adesione | Entrata in vigore | ||
Zurigo7 | 8 ottobre | 1997 | 11 novembre | 1997 |
Berna8 | 13 maggio | 1998 | 1° luglio | 1998 |
Lucerna9 | 2 dicembre | 1996 | 1° luglio | 1997 |
Uri10 | 11 dicembre | 1996 | 22 aprile | 1997 |
Svitto11 | 22 maggio | 1996 | 3 settembre | 1996 |
Obvaldo | 1° maggio | 1996 | 21 maggio | 1996 |
Nidvaldo12 | 28 aprile | 1996 | 3 settembre | 1996 |
Glarona13 | 4 maggio | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Zugo14 | 3 settembre | 1996 | 1° ottobre | 1996 |
Friburgo | 1° gennaio | 1996 | 21 maggio | 1996 |
Soletta15 | 3 dicembre | 1996 | 24 dicembre | 1996 |
Basilea Città16 | 26 marzo | 1997 | 3 giugno | 1997 |
7 | RU 1997 2398 |
8 | RU 1998 1560 |
9 | RU 1997 1474 |
10 | RU 1997 924 |
11 | RU 1996 2504 |
12 | RU 1996 2504 |
13 | RU 1997 1474 |
14 | RU 1996 2552 |
15 | RU 1996 3258 |
16 | RU 1997 1120 |
Cantone | Adesione | Entrata in vigore | ||
Basilea Campagna 17 | 25 gennaio | 2000 | 22 febbraio | 2000 |
Appenzello Esterno18 | 27 aprile | 1997 | 3 giugno | 1997 |
Appenzello Interno19 | 27 marzo | 2000 | 25 aprile | 2000 |
San Gallo20 | 21 aprile | 1998 | 1° luglio | 1998 |
Sciaffusa | 22 gennaio | 1996 | 21 maggio | 1996 |
Grigioni21 | 9 giugno | 1996 | 28 gennaio | 1997 |
Argovia22 | 30 aprile | 1997 | 3 giugno | 1997 |
Turgovia23 | 13 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Ticino | 6 febbraio | 1996 | 21 maggio | 1996 |
Vaud24 | 5 novembre | 1997 | 9 dicembre | 1997 |
Vallese25 | 3 settembre | 1997 | 7ottobre | 1997 |
Neuchâtel26 | 10 settembre | 1996 | 24 dicembre | 1996 |
Ginevra27 | 30 luglio | 1997 | 9 dicembre | 1997 |
Giura28 | 3 novembre | 1998 | 1° gennaio | 1999 |
17 RU 2000 329
18 RU 1997 1120
19 RU 2000 1015
20 RU 1998 1560
21 RU 1997 166
22 RU 1997 1120
23 RU 1997 1474
24 RU 1997 2494
25 RU 1997 2140
26 RU 1996 3258
27 RU 1997 2494
28 RU 2000 329