Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010
Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010
D.R. 8444 del 29 giugno 2011 – Emanazione regolamento D.R. 17485 del 20 maggio 2013 – Modifica articolo 4 D.R. 19481 del 22 maggio 2015 – Modifiche
D.R. 20656 del 3 giugno 2015 - Modifiche D.R. 28862 del 31 maggio 2016 - Modifiche D.R. 40063 del 5 agosto 2016 - Modifiche
Art. 1 Finalità
1. Per favorire la realizzazione di specifiche attività di ricerca, l’Università di Pisa può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Art. 2 Ambiti di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell’11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010) le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
Art. 3 Tipologie contrattuali
1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratto junior: contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Il ricercatore con contratto junior è tenuto a svolgere 60 ore, derogabili fino al 10% in più o in meno, di didattica frontale per anno accademico, attribuite come compito didattico istituzionale all’interno della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Al solo fine di evitare un eccessivo frazionamento della docenza di moduli/insegnamenti è possibile prevedere un’ulteriore deroga del 10% in più, fino ad un massimo di 72 ore complessive. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni la suddetta attività didattica può essere ridotta se espressamente previsto nell’accordo con l’ente finanziatore.
Al ricercatore con contratto junior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell’ambito dei sopracitati corsi di studio.
Il contratto può essere stipulato con il medesimo soggetto anche in università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 14. In questo caso, il contratto sarà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
b) Contratto senior: contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della L. 449/97 e ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89, a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 1, comma 14, della legge 230/2005, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere 80 ore, derogabili fino al 10% in più o in meno, di didattica frontale per anno accademico, attribuite come compito didattico istituzionale all’interno della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Al solo fine di evitare un eccessivo frazionamento della docenza di moduli/insegnamenti è possibile prevedere un’ulteriore deroga del 10% in più, fino ad un massimo di 96 ore complessive.
Al ricercatore con contratto senior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell’ambito dei sopracitati corsi di studio.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Per i ricercatori di Area medica di entrambe le tipologie lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 bis.
Art. 4 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti
1. L’attivazione dei contratti è proposta dai dipartimenti all’interno del fabbisogno di personale definito dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della programmazione. Per quanto concerne il contratto senior, i dipartimenti dovranno prevedere opportune modalità di accantonamento, disciplinate dal Regolamento di Ateneo di cui all’art. 18 della L. 240/2010. In sede di programmazione del personale ricercatore a tempo determinato, ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 3, lettera b), deve essere riservata una percentuale di almeno il 10% del numero complessivo dei ricercatori a tempo determinato programmati nell’anno di riferimento con esclusione dei ricercatori finanziati con fondi esterni.
2. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici e privati, previa stipula da parte dell’Ateneo di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 3, lettera b), ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all’art. 3, lettera a), con un incremento di almeno il 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. I soggetti finanziatori dovranno presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e comunque prima dell’emanazione del bando di selezione; le successive rate avranno cadenza annuale.
3. La proposta di selezione per l’attribuzione del contratto è adottata con apposita delibera l’organo del dipartimento richiedente e contiene i seguenti elementi necessari:
a) la specifica attività di ricerca;
b) le motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
c) il settore concorsuale e un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari;
d) la sede di svolgimento delle attività o le sedi in caso di svolgimento di attività su più strutture;
e) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti, etc.) nell’ambito delle attività di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
f) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 3 lettera a);
g) le modalità di svolgimento della didattica frontale;
h) l’indicazione dettagliata della tipologia dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
i) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare comunque non inferiore a 12;
l) la lingua straniera di cui si intende accertare la conoscenza;
m) l’eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare.
4. Il Consiglio di Amministrazione, approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo.
Art. 4-bis Programmazione e reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione
1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la programmazione e il reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione avviene sulla base di specifiche intese tra l’Università e l’Azienda ospedaliera universitaria pisana (AOUP) in vista di realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e formative coerentemente con la programmazione delle due istituzioni.
2. Per i fini di cui al comma 1 i ricercatori di tipo junior svolgono, di norma, attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con le modalità e i limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e gli Enti convenzionati ospitanti (quindi anche diversi dall’AOUP); eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsto per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
Art. 5 Modalità di selezione
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i contratti junior e per i senior, solo ove esplicitamente previsto dai bandi, tali procedure potranno essere espletate, oltre che dall’ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche dai ministeri, da organismi dell’Unione Europea o da altri enti internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
3. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con provvedimento rettorale. La Commissione deve concludere i lavori entro 4 mesi dal provvedimento di nomina. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
4. Della Commissione fanno parte tre professori o ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno uno deve essere un professore, del settore concorsuale oggetto della selezione individuati dal dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Possono far parte della commissione docenti di università straniere di elevato profilo. I ricercatori possono far parte della Commissione limitatamente alle procedure selettive per contratti di tipo a) junior.
Almeno un membro deve essere un professore o un ricercatore non appartenente all’Università di Pisa. In caso di assenza di docenti sul/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i verranno nominati tre professori o ricercatori di settore affine.
La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.
5. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con il Decreto del Ministro, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011.
7. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la commissione può avvalersi, secondo quanto previsto dal bando, di referees.
I bandi prevedono, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera. I candidati dovranno dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la relativa attribuzione dei punteggi avviene in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministro, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, nonché alla congruenza con la specifica attività di ricerca prevista nel bando.
8. All’esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l’assenza di vincitori.
9. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.
Art. 6 Proposta di chiamata
1. Il dipartimento procede, entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.
2. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al dipartimento.
3. La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui al comma 1, comporta l’impossibilità del dipartimento che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.
4. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.
Art. 7 Contenuto del bando di selezione
1. Il bando di selezione, cui dovrà essere garantita la massima pubblicità, contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior o senior);
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto e la durata del contratto;
d) l’indicazione delle specifiche attività di ricerca;
e) le ore di didattica frontale, con le relative modalità di svolgimento oltre le altre tipologie di impegno didattico;
f) il settore concorsuale e un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari;
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
h) la lingua straniera di cui sarà accertata la conoscenza;
i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
j) il trattamento economico e previdenziale;
k) la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
l) la modalità di selezione;
m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
n) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
o) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) nell’ambito delle attività di ricerca;
p) la previsione, per quanto possibile, di modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni;
q) l’eventuale impegno assistenziale previamente concordato con l’Azienda ospedaliera universitaria e presso istituti sanitari e/o istituti di ricerca;
r) l’eventuale possibilità che la commissione si avvalga di referees.
Art. 8 Requisiti e condizioni per partecipare alle selezioni
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di:
dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare esclusivamente candidati che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 3, lettera b).
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Università di Pisa o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Abrogato
Art. 9 Durata del contratto
1. La durata dei contratti è triennale. Solo il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola volta per soli 2 anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
D.M. 24 maggio 2011, n. 242.
2. La richiesta di proroga, contenente l’indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dal dipartimento che ha attivato il contratto con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. La Commissione è nominata dal rettore su proposta del dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il rettore nomina, sentito il dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
3. Abrogato
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 10 Oggetto del contratto
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate.
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Nel contratto sono indicate le ore di didattica frontale ai sensi dell’art. 3.
Art. 11 Rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal rettore.
2. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il direttore del dipartimento di afferenza. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet.
4. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010.
5. I ricercatori a tempo determinato con contratto junior all’atto della sottoscrizione del contratto assumono il regime di impegno previsto dal bando e possono variare il suddetto regime dopo un anno,
previa autorizzazione del dipartimento di afferenza, che dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
6. Abrogato
7. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature del dipartimento presso la quale svolge l’attività. Il dipartimento interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
Art. 12 Trattamento economico
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ai sensi dell’art. 24, comma 8, della legge 240/2010.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 elevata del 20%.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato
Art. 13 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l’Università di Pisa.
Art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. I contratti sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti al coniuge e a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore afferente al dipartimento presso il quale è attivato il contratto ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. I contratti sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
3. Per lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi si rimanda al Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
4. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo e nel rispetto della normativa vigente.
5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
6. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 15 Mobilità
1. In caso di mobilità tra atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l’accordo del committente di ricerca.
Art. 16 Norme finali
1. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione disciplinate dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
3.Abrogato 4.Abrogato 5.Abrogato 6.Abrogato