Richiesta di stipula di Convenzione per l’attuazione dell’art. 12-bis Legge 68/99
Richiesta di stipula di Convenzione per l’attuazione dell’art. 12-bis Legge 68/99
Visto l’art.12-bis della Legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- il privato datore di lavoro, tenuto all’obbligo di assunzione di cui all’art.3, comma 1, lettera a)
(da ora in poi denominato “soggetto conferente”) con sede legale in
via n.
Codice Fiscale n. , nella persona del legale rappresentante
;
e
- il soggetto di cui all’art 12 bis c. 4 destinatario della commessa di lavoro (da ora in poi denominato “soggetto destinatario”)
con sede in
via n.
Codice Fiscale n. , nella persona del legale rappresentante
; con la seguente forma giuridica
□ cooperativa Sociale di Tipo A ex legge 381/91,
□ cooperativa Sociale di Tipo B ex legge 381/91,
□ consorzi di cooperative sociali ex legge 381/91,
□ imprese sociali ex DLgs 155/06 art 2 c2 lettere a e b,
□ datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’art.3, c. 1 legge 68/99
chiedono di stipulare la presente convenzione:
1. Oggetto della convenzione
La presente Convenzione ha a oggetto l’affidamento da parte del soggetto conferente di una o più commesse di lavoro e la contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario di una più persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ed è stipulata esclusivamente a copertura della quota d’obbligo aziendale.
Il soggetto conferente deve rientrare tra quelli individuati dall’art.3, comma 1, lettera a) della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e, quindi, avere una base di computo nazionale superiore a 50 dipendenti. Gli assunti ai sensi della presente convenzione possono essere fino al 10%, con arrotondamento all’unità più vicina, della quota di riserva dello stesso.
Il soggetto conferente registra una base computo provinciale pari a n lavoratori e una quota di riserva prevista di n lavoratori con disabilità. Le assunzioni previste ai sensi della presente convenzione sono .
2. Obblighi del soggetto destinatario
Il soggetto destinatario è tenuto ad effettuare, entro 10 giorni dalla approvazione della presente convenzione, l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità individuati dal servizio per il collocamento mirato della Provincia di Monza e della Brianza, nel numero indicato al precedente punto 1.
L’assunzione di ciascun lavoratore effettuata con contratto almeno annuale, secondo il CCNL e il livello contrattuale previsto nel piano personalizzato di inserimento lavorativo, garantendo il rispetto del relativo trattamento economico e normativo.
Il CCNL applicato al lavoratore è quello del soggetto destinatario, purché lo stesso sia tra quelli previsti dall'art 51 del DLgs 81/15
Il Soggetto destinatario si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall’Azienda secondo le modalità individuate dal contratto di affidamento allegato.
Ai fini della validità della presente convenzione, il soggetto destinatario dichiara di:
• non avere in corso procedure concorsuali;
• di essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni;
• di essere dotato di locali idonei;
• di non avere proceduto nei dodici mesi precedenti a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
• di avere in organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere funzioni di tutor e individuato nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Obblighi del soggetto conferente e conferimento di commesse di lavoro
Il soggetto conferente si impegna ad affidare al soggetto destinatario una o più nuove commesse di lavoro regolate dal contratto di affidamento allegato.
Il contratto di affidamento concerne gli accordi, individua i rispettivi obblighi e definisce la durata della commessa che non deve essere inferiore a 3 anni.
Il soggetto conferente si impegna, inoltre, a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, al soggetto destinatario una quota del valore della commessa di lavoro.
4. Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata non inferiore a tre anni ed è approvata a seguito dell’individuazione delle persone con disabilità da assumere e della predisposizione dei relativi piani personalizzati di inserimento lavorativo.
5. Valore della commessa
Il valore annuale della commessa di lavoro non è inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti dal piano personalizzato di inserimento lavorativo.
Nel caso vengano conferite più commesse di lavoro si dovranno indicare i valori complessivi.
A | Valore annuale della commessa: | € , |
B | Costi annui per i lavoratori assunti (escludere i contributi se non dovuti) | € , |
C | Costi annuali piano personalizzato di inserimento | € , |
D | Costi totali (B+C) ≤ A | € , |
6. Inadempimento
Qualora il soggetto conferente ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento al soggetto destinatario, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, il soggetto conferente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio competente della Provincia di Monza e Brianza.
Qualora il soggetto conferente non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, il soggetto destinatario contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l’adempimento.
Nel caso di ritiro della commessa non motivato da stato di crisi del soggetto conferente o di inadempimento da parte del soggetto destinatario, è esclusa la possibilità di ricorso alla convenzione di cui alla L.68/99, art.11 e gli uffici competenti procederanno alla tempestiva e rigorosa applicazione degli istituti previsti dalla legge per il collocamento dei disabili.
7. Adempimento convenzioni
La Provincia di Monza e della Brianza tramite il proprio servizio competente, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l’inserimento lavorativo del lavoratore all’interno dell’attività svolta dal soggetto destinatario.
Qualora riscontri l’inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, la Provincia di Monza e Brianza potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l’accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
Alla scadenza della presente convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla L.68/99, il soggetto conferente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
- rinnovare la convenzione per una sola volta per un periodo non inferiore a due anni
- assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa
8. Individuazione delle persone con disabilità assunte e eventuali sostituzioni
L’individuazione, così come la sostituzione, del lavoratore o dei lavoratori con disabilità coinvolti nella presente convenzione è effettuata dal servizio competente della Provincia di Monza e della Brianza.
Il Servizio competente opera in merito secondo le indicazioni del Comitato Tecnico provinciale di cui all’art.8, comma 1-bis della L 68/99 e in base alle caratteristiche del Contratto di affidamento della commessa di lavoro.
Il soggetto destinatario può, congiuntamente alla richiesta di convenzione o a fronte di necessità di sostituzione, presentare al servizio provinciale uno o più candidati all’assunzione.
La presentazione del piano personalizzato di inserimento lavorativo è a carico del soggetto destinatario, che dovrà elaborarlo in collaborazione con un soggetto accreditato ai servizi al lavoro del Piano per l’occupazione delle persone con disabilità della Provincia di Monza e della Brianza.
Se entro 60 giorni dalla presentazione della proposta di convenzione o dalla cessazione del lavoratore da sostituire non è stato possibile individuare i lavoratori da assumere, o non è stato predisposto il piano personalizzato di inserimento lavorativo, è facoltà del Collocamento Mirato provinciale determinare la decadenza della richiesta di convenzione o lo scioglimento della convenzione in essere.
L’assunzione per sostituzione dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dall’individuazione da parte del servizio competente (con emissione di nulla osta) pena lo scioglimento della convenzione in essere.
L’Azienda Il soggetto destinatario
Allegati:
− Contratto di affidamento oggetto della presente convenzione concernente gli accordi sulla commessa di lavoro
APPENDICE
La proposta di stipulata convenzione potrà essere accolta solo a seguito:
• dell’individuazione della persona o delle persone con disabilità da assumere che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
• dell’accettazione da parte del servizio provinciale competente dei piani personalizzati di inserimento lavorativo proposti dal soggetto destinatario.
Le modalità di individuazione dei lavoratori seguono quanto previsto dal punto 8 della convenzione.
La convenzione avrà avvio dalla data di approvazione da parte della Provincia e avrà durata pari alla commessa di lavoro e in ogni caso non inferiore a 3 anni.
IN FASE DI APPLICAZIONE SPERIMENTALE (durata prevista: 1 anno dall’approvazione del presente modello) OGNI SOGGETTO DESTINATARIO POTRA’ STIPULARE UNA SOLA CONVENZIONE ART 12BIS
Convenzione per l’attuazione dell’art. 12-bis Legge 68/99
Visto l’art.12-bis della Legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
tra
- la Provincia di Monza e della Brianza, rappresentata dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx;
- il privato datore di lavoro, tenuto all’obbligo di assunzione di cui all’art.3, comma 1, lettera a)
(da ora in poi denominato “soggetto conferente”) con sede legale in
via n.
Codice Fiscale n. , nella persona del legale rappresentante
;
- il soggetto di cui all’art 12 bis c 4 destinatario della commessa di lavoro (da ora in poi denominato “soggetto destinatario”) con sede in via n. Codice Fiscale n. , nella persona del legale rappresentante
; con la seguente forma giuridica
□ cooperativa Sociale di Tipo A ex legge 381/91,
□ cooperativa Sociale di Tipo B ex legge 381/91,
□ consorzi di cooperative sociali ex legge 381/91,
□ imprese sociali ex DLgs 155/06 art 2 c2 lettere a e b,
□ datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’art.3, comma 1
si conviene e si stipula la presente convenzione:
1. Oggetto della convenzione
La presente Convenzione ha a oggetto l’affidamento da parte del soggetto conferente di una o più commesse di lavoro e la contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario di una più persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ed è stipulata esclusivamente a copertura della quota d’obbligo aziendale.
Il soggetto conferente deve rientrare tra quelli individuati dall’art.3, comma 1, lettera a) della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e, quindi, avere una base di computo nazionale superiore a 50 dipendenti. Gli assunti ai sensi della presente convenzione possono essere fino al 10%, con arrotondamento all’unità più vicina, della quota di riserva dello stesso.
Il soggetto conferente registra una base computo provinciale pari a n lavoratori e una quota di riserva prevista di n lavoratori con disabilità. Le assunzioni previste ai sensi della presente convenzione sono .
2. Obblighi del soggetto destinatario
Il soggetto destinatario è tenuto ad effettuare, entro 10 giorni dalla approvazione della presente convenzione, l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità individuati dal servizio per il collocamento mirato della Provincia di Monza e della Brianza, nel numero indicato al precedente punto 1.
L’assunzione di ciascun lavoratore effettuata con contratto almeno annuale, secondo il CCNL e il livello contrattuale previsto nel piano personalizzato di inserimento lavorativo, garantendo il rispetto del relativo trattamento economico e normativo.
Il CCNL applicato al lavoratore è quello del soggetto destinatario, purché lo stesso sia tra quelli previsti dall'art 51 del DLgs 81/15
Il Soggetto destinatario si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall’Azienda secondo le modalità individuate dal contratto di affidamento allegato.
Ai fini della validità della presente convenzione, il soggetto destinatario dichiara di:
• non avere in corso procedure concorsuali;
• di essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni;
• di essere dotato di locali idonei;
• di non avere proceduto nei dodici mesi precedenti a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
• di avere in organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere funzioni di tutor e individuato nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Obblighi del soggetto conferente e conferimento di commesse di lavoro
Il soggetto conferente si impegna ad affidare al soggetto destinatario una o più nuove commesse di lavoro regolate dal contratto di affidamento allegato.
Il contratto di affidamento concerne gli accordi, individua i rispettivi obblighi e definisce la durata della commessa che non deve essere inferiore a 3 anni.
Il soggetto conferente si impegna, inoltre, a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, al soggetto destinatario una quota del valore della commessa di lavoro.
4. Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata non inferiore a tre anni ed è approvata a seguito dell’individuazione delle persone con disabilità da assumere e della predisposizione dei relativi piani personalizzati di inserimento lavorativo.
5. Valore della commessa
Il valore annuale della commessa di lavoro non è inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti dal piano personalizzato di inserimento lavorativo.
Nel caso vengano conferite più commesse di lavoro si dovranno indicare i valori complessivi.
A | Valore annuale della commessa: | € , |
B | Costi annui per i lavoratori assunti (escludere i contributi se non dovuti) | € , |
C | Costi annuali piano personalizzato di inserimento | € , |
D | Costi totali (B+C) ≤ A | € , |
6. Inadempimento
Qualora il soggetto conferente ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento al soggetto destinatario, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, il soggetto conferente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio competente della Provincia di Monza e Brianza.
Qualora il soggetto conferente non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, il soggetto destinatario contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l’adempimento.
Nel caso di ritiro della commessa non motivato da stato di crisi del soggetto conferente o di inadempimento da parte del soggetto destinatario, è esclusa la possibilità di ricorso alla convenzione di cui alla L.68/99, art.11 e gli uffici competenti procederanno alla tempestiva e rigorosa applicazione degli istituti previsti dalla legge per il collocamento dei disabili.
7. Adempimento convenzioni
La Provincia di Monza e della Brianza tramite il proprio servizio competente, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l’inserimento lavorativo del lavoratore all’interno dell’attività svolta dal soggetto destinatario.
Qualora riscontri l’inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, la Provincia di Monza e Brianza potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l’accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
Alla scadenza della presente convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla L.68/99, il soggetto conferente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
- rinnovare la convenzione per una sola volta per un periodo non inferiore a due anni
- assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa
8. Individuazione delle persone con disabilità assunte e eventuali sostituzioni
L’individuazione, così come la sostituzione, del lavoratore o dei lavoratori con disabilità coinvolti nella presente convenzione è effettuata dal servizio competente della Provincia di Monza e della Brianza.
Il Servizio competente opera in merito secondo le indicazioni del Comitato Tecnico provinciale di cui all’art.8, comma 1-bis della L 68/99 e in base alle caratteristiche del Contratto di affidamento della commessa di lavoro.
Il soggetto destinatario può, congiuntamente alla richiesta di convenzione o a fronte di necessità di sostituzione, presentare al servizio provinciale uno o più candidati all’assunzione.
La presentazione del piano personalizzato di inserimento lavorativo è a carico del soggetto destinatario, che dovrà elaborarlo in collaborazione con un soggetto accreditato ai servizi al lavoro del Piano per l’occupazione delle persone con disabilità della Provincia di Monza e della Brianza.
Se entro 60 giorni dalla presentazione della proposta di convenzione o dalla cessazione del lavoratore da sostituire non è stato possibile individuare i lavoratori da assumere, o non è stato predisposto il piano personalizzato di inserimento lavorativo, è facoltà del Collocamento Mirato provinciale determinare la decadenza della richiesta di convenzione o lo scioglimento della convenzione in essere.
L’assunzione per sostituzione dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dall’individuazione da parte del servizio competente (con emissione di nulla osta) pena lo scioglimento della convenzione in essere.
L’Azienda La Cooperativa sociale
La Provincia di Monza e della Brianza
Monza,
Allegati:
− Contratto di affidamento oggetto della presente convenzione concernente gli accordi sulla commessa di lavoro
− piano personalizzato di inserimento lavorativo;
IN FASE DI APPLICAZIONE SPERIMENTALE (durata prevista: 1 anno dall’approvazione del presente modello) OGNI SOGGETTO DESTINATARIO POTRA’ STIPULARE UNA SOLA CONVENZIONE ART 12BIS