Panificazione - Federpanificatori e Fiesa - Rinnovo del Ccnl
Panificazione - Federpanificatori e Fiesa - Rinnovo del Ccnl
In data 1° dicembre 2009 le Organizzazioni di categoria Federpanificatori e Fiesa (*) con Uila-Uil, Fai-Cisl e Flai-Cgil hanno stipulato un accordo unitario per il rinnovo dei rispettivi Contratti collettivi nazionali per il personale dipendente dalle aziende di panificazione e dai negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, scaduti il 30 giugno 2008.
Il nuovo contratto avrà efficacia per il personale in forza al 1° dicembre 2009 per la parte normativa ed economica dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2011.
(*) Si fa presente che l'accordo non è stato sottoscritto da Assipan.
Indennità rinnovo
Panifici artigiani
Al personale in forza al 1° dicembre 2009 viene erogato un importo forfettario una tantum di € 180,00 da corrispondersi in due tranches di pari importo con la retribuzione di dicembre 2009 e luglio 2010.
Gli importi così determinati verranno decurtati dell'i.v.c. eventualmente già corrisposta. Al personale in servizio a tempo parziale nonché al personale assunto dal 1° gennaio
2009 l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
L'importo forfettario non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del t.f.r.
Panifici industriali
Al personale in forza al 1° dicembre 2009 viene erogato un importo forfettario una tantum di € 260,00 da corrispondersi in due tranches di pari importo con la retribuzione di dicembre 2009 e luglio 2010.
Gli importi così determinati verranno decurtati dell'i.v.c. eventualmente già corrisposta. Al personale in servizio a tempo parziale nonché al personale assunto dal 1° gennaio
2009 l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
L'importo forfettario non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del t.f.r.
Minimi tabellari
Gli incrementi retributivi sono frazionati in 2 tranches, con decorrenza 1° dicembre 2009 e 1° dicembre 2010. Questi, pertanto, sono i nuovi importi mensili della paga base nazionale:
Panifici artigiani
Livelli | Importi dal 1.12.2009 | Importi dal 1.12.2010 |
A1S | 1.015,80 | 1.076,67 |
A1 | 894,05 | 947,67 |
A2 | 787,26 | 834,26 |
A3 | 670,65 | 711,03 |
A4 | 595,33 | 630,97 |
B1 | 986,91 | 1.046,21 |
B2 | 664,97 | 704,72 |
B3S | 592,72 | 629,94 |
B3 | 590,70 | 626,03 |
B4 | 524,66 | 556,20 |
Dal 1° dicembre 2009 cesserà di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Gli aumenti salariali stabiliti dall'accordo possono essere assorbiti, fino a concorrenza,
da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sull'accordo stesso.
Panifici industriali
Livelli | Importi dal | Importi dal |
1.12.2009 | 1.12.2010 | |
1 | 1.137,34 | 1.213,77 |
2 | 1.049,25 | 1.119,56 |
3A | 967,35 | 1.031,94 |
3B | 900,40 | 960,40 |
4 | 759,20 | 810,02 |
5 | 675,04 | 720,52 |
6 | 569,19 | 607,41 |
Dal 1° dicembre 2009 cesserà di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Gli aumenti salariali stabiliti dall'accordo possono essere assorbiti, fino a concorrenza,
da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sull'accordo stesso.
Classificazione del personale
L'accordo integra l'attuale sistema classificatorio con l'introduzione del livello B3 Super al quale viene attribuito il parametro 118.
Al livello B3S appartengono i lavoratori che svolgono le attività descritte nel seguente profilo:
- lavoratore che collabora, su istruzioni del titolare, dei familiari coadiuvanti il titolare, del
gestore o dei commessi, alle attività necessarie ai fini dell'esposizione al pubblico dell'assortimento dell'unità produttiva e alla vendita. Sulla base di istruzioni fornite dal datore o da personale operaio specializzato, concorre alla preparazione e cottura dei prodotti da forno, pasticceria e/o gastronomia, facenti parte dell'assortimento dell'azienda e/o unità produttiva, curando il riassetto della postazione di lavoro e dell'attrezzatura utilizzata.
E' inoltre prevista la revisione del sistema d'inquadramento che sarà oggetto di studio da parte di un'apposita commissione che concluderà i propri lavori entro il 31 dicembre 2010.
Periodo di prova
Sono previsti i seguenti periodi di prova, riferiti ai giorni di effettivo servizio, in relazione al livello di inquadramento contrattuale:
Livello | Durata/giorni |
A1S, B1 | 150 |
1 e 2 | 135 |
A1 B2 | 100 |
3A e 3B | 90 |
A2 e B3S | 80 |
4 | 75 |
A3, B3, A4 e B4 | 50 |
5 e 6 | 45 |
Non è ammessa l'assunzione in prova per i lavoratori che, nei 24 mesi precedenti, l'abbiano già superata presso la stessa azienda e per le stesse mansioni. I termini sono ridotti alla metà in caso di riassunzione a tempo indeterminato o con contratto a termine superiore a 9 mesi nei 24 mesi precedenti ma con mansioni rientranti in un diverso inquadramento contrattuale; se la riassunzione è con contratto a termine inferiore ai 9 mesi il periodo di prova è ridotto del 70%.
La malattia o l'infortunio non professionale, intervenuti durante il periodo di prova, ne sospendono il decorso purché il rientro avvenga prima del termine della prova e le assenze, anche frazionate, non superino il 50% del periodo di prova stesso.
Apprendistato professionalizzante
Formazione esclusivamente aziendale
In applicazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 (*), l'accordo 1° dicembre 2009 ha disciplinato la formazione esclusivamente aziendale, intesa come formazione interamente gestita dall'azienda, anche esternamente tramite soggetti terzi, purché sia quest'ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
Tale disciplina è valida per la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante, per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.
Per la parte non incompatibile con la formazione interamente aziendale (a titolo esemplificativo: durata e contenuti della formazione, limiti quantitativi per l'assunzione, qualifiche e mansioni ammesse, ecc.), il testo contrattuale fa espresso e formale rinvio alla regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante precedentemente stabilita dai cc.cc.nn.l. di riferimento (19 luglio 2005 per le aziende aderenti a Federpanificatori e 20 luglio 2005 per quelle aderenti a Fiesa).
Sono confermati i contenuti della formazione definiti dai precedenti cc.cc.nn.l. ed i profili formativi individuati nel Protocollo Isfol 10 gennaio 2002.
L'attività formativa - che si divide in formazione trasversale di base e formazione a
carattere professionalizzante - può essere svolta in aula, in modalità e-learning oppure on the job; potrà inoltre essere oggetto di intese tra più soggetti imprenditoriali e/o di convenzioni con associazioni, enti, istituti pubblici e privati che svolgono formazione; in quest'ultimo caso la convenzione è ammessa limitatamente alla formazione trasversale di base ed alla parte teorica della formazione professionalizzante qualora l'azienda non sia dotata di idonei locali separati dai locali di produzione ovvero non sia dotata di risorse in grado di provvedere al trasferimento delle competenze oggetto del piano formativo.
L'attività formativa si svolge all'interno dell'orario di lavoro ed è obbligatoria per l'apprendista. Il referente interno, se diverso dal titolare dell'impresa, dal socio o dal familiare coadiuvante, deve possedere adeguate competenze ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista deve conseguire al termine del tirocinio; se, invece, la formazione è esterna, il referente deve essere messo a disposizione dalla struttura prescelta.
La formazione svolta deve essere attestata nel libretto formativo con sottoscrizione del referente aziendale, dell'apprendista, del responsabile di eventuali soggetti terzi convenzionati con il datore di lavoro; gli esiti della stessa devono essere comunicati all'apprendista (entro 30 giorni dalla scadenza del contratto) ed al Centro per l'impiego competente (entro 5 giorni dall'attribuzione della qualifica).
(*) La norma prevede che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) ovvero agli enti bilaterali, che definiscono la nozione di formazione aziendale, ne determinano la durata e le modalità di erogazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione nel libretto formativo.
Lavoro a termine
Successione di contratti
La disciplina sulla successione dei contratti a termine prevista dall'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali individuate dal
D.P.R. n. 1525/1963, anche nei seguenti casi:
- contratti di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio, cioè alle attività produttive concentrate in particolari periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche ed alle variazioni climatiche;
- ragioni obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività;
- iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo limitato.
In tali casi, il ricorso all'assunzione temporanea deve essere fatto per il tempo strettamente necessario; inoltre, nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare la durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.
Nell'ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata massima del contratto a termine da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi (c.d. deroga assistita), non può superare i 12 mesi.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a tempo determinato per stagionalità ha diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies del D.Lgs. n. 368/2001, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, presso la stessa azienda, con le medesime mansioni.
La richiesta va fatta entro 3 mesi dalla cessazione del contratto e il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto.
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. n. 368/2001 rispetto ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi riferite a mansioni già espletate nei rapporti a termine.
La richiesta va fatta entro 6 mesi dalla cessazione del contratto e il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto.
Tali diritti non spettano ai lavoratori licenziati per giusta causa.
Sostituzioni
L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, può avvenire per un periodo di 90 giorni di calendario antecedente o successivo rispetto al periodo programmato di assenza.
La stessa possibilità è prevista durante la fruizione dei permessi giornalieri per allattamento.
Previdenza integrativa
A fronte dell'impossibilità di costituire un Fondo di settore le Parti individuano in Alifond il Fondo cui associarsi impegnandosi ad avviare l'iter procedurale entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Concluso tale iter (ed entro 180 giorni dal termine) il Fondo verrà alimentato mediante un contributo pari all'1% della retribuzione utile ai fini del t.f.r. a carico del lavoratore ed all'1,2% a carico dell'azienda.
Le parti stipulanti precisano che i contributi non sono utili ai fini del calcolo del t.f.r. né di ogni altro istituto contrattuale di natura retributiva.
Assistenza integrativa
Fondo sanitario
Le parti convengono di istituire una Commissione per l'attivazione di un Fondo sanitario integrativo, che dovrà terminare i lavori entro il 30 giugno 2010.
Dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
Per il finanziamento del Fondo, l'azienda verserà € 10 al mese per dipendente, per 12 mensilità; la periodicità e le modalità saranno stabilite dal Regolamento del Fondo.
E' previsto inoltre il versamento da parte delle aziende di un contributo "una tantum" di € 20,00 per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2010 con modalità ancora da definire.
Per espressa previsione contrattuale, l'ammontare dei contributi non è utile ai fini del calcolo del t.f.r., né di ogni altro istituto contrattuale di natura retributiva.
Finanziamento dell'Ente bilaterale
A partire dal 1° luglio 2010, le aziende verseranno - con modalità ancora da stabilire - all'Ente bilaterale di settore (EBS) un importo di € 3,00 mensili per dipendente (riferito a 12 mensilità).