Assicurazione contro i danni
Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Modulare Property All risks”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
🗶 I Preziosi non destinati ad uso industriale o non attinenti i processi di lavorazione;
🗶 Le Cose elencate nelle Condizioni di assicurazione;
🗶 Sezione Incendio All Risks: cose ed ubicazioni non indicate in polizza, cose in ubicazioni con caratteristiche costruttive ed attività svolte diverse da quelle dichiarate;
🗶 Sezione Furto e Rapina: cose ed ubicazioni non indicate in polizza, cose in locali con caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli previsti;
🗶 Sezione Danni da interruzione di esercizio: la perdita economica, da riduzione o interruzione dell’attività, conseguente ad un danno non
indennizzabile a termini della Sezione Incendio di riferimento.
Per un maggior dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato / Condizioni di operatività”.
Che cosa è assicurato?
✓ Sezione Incendio All Risks: i danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Incendio e qualsiasi altro evento non espressamente escluso;
✓ Sezione Furto e Rapina: i danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Furto e Rapina;
✓ Sezione Danni da interruzione di esercizio: la perdita economica da riduzione o interruzione dell’attività conseguente ad un danno, che abbia colpito le Cose assicurate, indennizzabile a termini della Sezione Incendio di riferimento.
Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, delimitazioni per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
E’ un’assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio All Risks, Furto e Rapina, Danni da interruzione di esercizio.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione del rischio assicurato.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa, secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di Assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento del premio annuale in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali, con una maggiorazione del premio del 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “Modulare Property All Risks”
26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.208 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.102 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.852 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.283 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.207 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.207 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 183%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Sezione Incendio | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, fermo quanto precisato e salvo quanto espressamente escluso in Polizza. Sono compresi i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza. L’Impresa assicura Fabbricati, Macchinario, Cose Particolari, Valori, Preziosi e Merci presso le ubicazioni indicate in Polizza. Con riferimento ai Fabbricati, sono compresi mosaici, affreschi e statue se privi di valore artistico. Con riferimento al Macchinario: Sono compresi impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. |
Sono compresi indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti. Sono compresi gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà. Gli stessi si intendono assicurati nella partita Macchinario purché con la presente Polizza non siano assicurati i Fabbricati. Sono compresi nei limiti indicati nella Scheda di Polizza - qualora non si tratti di Merci – le Cose pregiate aventi anche valore artistico: - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d’arte; - collezioni e/o raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi; - pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi. Si precisa che le Cose particolari (Archivi, Supporti dati, Modelli e stampi) sono convenzionalmente assicurate nell'ambito della partita Macchinario, fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza e sempre che non sia presente la partita “CPI – Cose Particolari”. È compreso il Macchinario assicurato posto presso terzi o presso Ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza in deposito e/o lavorazione. Tali Ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato. La presente disposizione è valida in presenza della partita Macchinario nella Scheda di Polizza riferita alle “singole Ubicazioni identificate” ed in assenza di partita Macchinario nella Scheda di Polizza riferita alle “Ubicazioni diverse”. È compreso il Macchinario (tranne Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari) posto all’aperto. Con riferimento alle Merci: - Sono comprese le Merci diverse da quelle proprie dell’attività assicurata; entro i limiti indicati nella Scheda di polizza non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’attività assicurata. - Sono comprese le Merci assicurate poste presso terzi o presso Ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza in deposito e/o lavorazione. Tali Ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato. La presente disposizione è valida in presenza della partita Merci nella Scheda di Polizza riferita alle “singole Ubicazioni identificate” ed in assenza di partita Merci nella Scheda di Polizza riferita alle “Ubicazioni diverse”. - Sono comprese le Merci (tranne Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari) poste all’aperto. | |
Sezione Furto e Rapina | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti di Xxxxx e Rapina posta in atto all’interno delle Ubicazioni indicate in Polizza quand’anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nelle Ubicazioni stesse. L’Impresa assicura il Contenuto (inteso come l’insieme di Xxxxxxxxxxx, Merci, Cose Particolari, Valori e Preziosi) all’interno dei locali delle Ubicazioni indicate in Polizza. |
Sezione Danni da Interruzione di Esercizio | L’Impresa indennizza: - la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita; - le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita; a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, salvo quanto stabilito al box “Ci sono limiti di copertura?” / Sezione Danni da Interruzione di Xxxxxxxxx. Nel caso in cui l'Assicurato svolga nelle Ubicazioni assicurate nella Sezione di riferimento attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente Sezione di Polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'Ubicazione interessata dall'evento dannoso garantito dalla Sezione di riferimento, ma anche tenendo conto delle altre Ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito, in base alle condizioni tutte della presente Sezione, degli effetti di tale evento dannoso. |
GARANZIE SEMPRE PRESENTI | |
Sezione Incendio | |
Spese di demolizione, sgombero residui del sinistro (base) | L’Impresa rimborsa, purché documentate e necessariamente sostenute, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro. Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto. |
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento presso terzi di cose mobili dell’Assicurato | L’Impresa rimborsa, purché documentate e necessariamente sostenute, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di Cose mobili assicurate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose danneggiate e sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita Macchinario e/o Merci. Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto. |
Onorari del Perito | L’Impresa rimborsa, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, gli onorari del perito scelto e nominato nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto. |
Onorario progettisti e consulenti | L’Impresa rimborsa, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate. Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto. |
Oneri di costruzione antisismica | Sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la partita “FA - Fabbricati”, nella somma assicurata ai Fabbricati sono compresi gli oneri di costruzione antisismica nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del Fabbricato. |
Rottura lastre per fatto accidentale non altrimenti previsto dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione | Relativamente alla rottura delle Lastre - intendendo per tali anche quelle facenti parte del Macchinario assicurato - riconducibile a fatto accidentale non altrimenti previsto dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione. Tali spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto. |
Danni alle Cose assicurate da errori di manovra e di movimentazione | Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da errori di manovra e di movimentazione, l’Impresa risponde di quelli derivanti da errori di manovra e movimentazione di mezzi mobili non iscritti al PRA all’interno dell’area di pertinenza aziendale. |
Atti vandalici o dolosi, eventi socio - politici | L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare delle Ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. |
Eventi atmosferici | L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve. Sono compresi i danni provocati dalla grandine a Serramenti, Lastre, elementi in cemento- amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. |
Danni di gelo alle Cose assicurate | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate di gelo indennizzabili a termini della presente Sezione. |
Crollo o collasso strutturale (escluso sovraccarico neve) | Relativamente ai danni di crollo o collasso strutturale di Fabbricati e/o Macchinario, l’Impresa indennizza solo quelli causati da carico o sovraccarico delle strutture (escluso il sovraccarico da neve). |
Sovraccarico neve | L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti. Qualora non risultino danneggiate le strutture portanti, sono compresi i danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve. Tale disposto vale anche se le strutture non sono conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi. |
Danni di allagamento, bagnamento e spargimento d’acqua o altri fluidi provocati da rotture accidentali di impianti, dal gelo, senza rotture accidentali | Relativamente ai danni materiali e diretti di allagamento, bagnamento e spargimento d’acqua o altri fluidi, sono indennizzabili esclusivamente quelli riconducibili a: - rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati e/o del Macchinario; - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; - fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. Se il bagnamento è causato dalla rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati e/o del Macchinario (se assicurati), sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura che ha originato tali danni. |
Circostanze non influenti | È ammessa la presenza di reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie e lo svolgimento di: - operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; - manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; - conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci. |
Sezione Furto e rapina | |
Infiammabili, Merci speciali, Esplodenti | Sono compresi gli Infiammabili, le Merci speciali, gli Esplodenti. |
Cavi elettrici e cablaggi in rame di impianti al servizio di macchinari | Sono compresi i cavi elettrici e cablaggi in rame di impianti al servizio del Macchinario. |
Valori (base) ovunque riposti presso le ubicazioni assicurate | Sono compresi i Valori ovunque posti all’interno dei Locali delle Ubicazioni. |
Valori sottratti al di fuori delle Ubicazioni (garanzia Portavalori base) | L’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Xxxxx, Rapina o Scippo di Valori commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano all’esterno tali Cose dalle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza al luogo di domicilio dell’Assicurato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa. |
Oggetti d’arte, libri e manoscritti, quadri, dipinti, stampe, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue e tappeti | Sono comprese nella partita Contenuto le Cose pregiate aventi anche valore artistico: - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi); - pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi. |
Collezioni e raccolte in genere | Sono comprese nella partita Contenuto le collezioni e/o raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi aventi anche valore artistico. |
Effetti personali dei dipendenti e degli amministratori (esclusi Valori e Preziosi) | Sono compresi nella partita Contenuto indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti esclusi Xxxxxx e Preziosi. |
Merci diverse da quelle proprie dell’attività assicurata | Sono comprese le Merci diverse da quelle proprie dell’attività assicurata; entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’attività assicurata. |
Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | Sono comprese le Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate. |
Macchinario posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | È compreso il Macchinario posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate. |
Furto compiuto dall’esterno dei locali | È compreso il Furto commesso senza introduzione dell’autore nei locali contenenti le Cose assicurate nei modi seguenti: a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, ove ammesse, con rottura del vetro retrostante; b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso; c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, in presenza di Addetti all'attività. |
Furto dei dipendenti | È compreso il Furto commesso dai dipendenti dell’Assicurato a condizione che: - l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza o della sorveglianza dei locali stessi; - il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi. |
Danneggiamento del Contenuto | Sono compresi i danni al Contenuto commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli. |
Atti vandalici | Sono compresi gli atti vandalici commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli. |
Costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l’Impresa rimborsa, purché documentati e necessariamente sostenuti, i costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari (escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo), sottratte all’Assicurato o ai suoi dipendenti o danneggiate in conseguenza di Furto o Rapina, compreso l’Indennizzo eventualmente dovuto per legge a terzi. |
Onorari del Perito | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l’Impresa rimborsa, purché documentati e necessariamente sostenuti, gli onorari del perito scelto e nominato nonché l’eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. |
Onorario progettisti e consulenti | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l’Impresa rimborsa, purché documentati e necessariamente sostenuti, gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino del Contenuto distrutto o danneggiato. |
Guasti cagionati dai ladri (base) ai locali, protezioni esterne e impianti di allarme | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l’Impresa rimborsa, purché documentati e necessariamente sostenuti, i danni cagionati dai ladri: - ai locali, ai relativi Infissi e Serramenti ed alle recinzioni posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi; - a serrature relative ad accessi dall’esterno rotte o forzate; si intendono parificati ai guasti cagionati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro; - agli impianti fissi automatici di allarme. |
Sezione Danni da interruzione di esercizio | |
Onorari dei Revisori | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione sono rimborsati gli onorari dovuti alla Società di revisione per il lavoro svolto, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni di Assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata. |
Onorari del Perito | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione sono rimborsati gli onorari del perito scelto e nominato, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. |
Costi per il personale | Relativamente ai costi per il personale, gli stessi saranno indennizzati sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili nell’ambito della Sezione di riferimento e sempreché l’Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dalla Società | |
Sezione Incendio | |
ADV - Assicurazione con dichiarazione di valore | Il Contraente dichiara che le somme assicurate relative ai beni indicati nella Scheda di polizza rappresentano esclusivamente il valore della totalità di Fabbricati e/o Macchinario, intendendosi per tali le Cose così come definite nell’elaborato di stima corrispondente alla valutazione effettuata, della quale viene data copia dal Contraente all’Impresa con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all’elenco dettagliato delle Cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle partite indicate in Scheda di polizza. Per espressa dichiarazione tra le parti detta valutazione non è considerata “stima accettata” agli effetti dell’Art. 1908 comma 2, del Codice Civile e, in caso di Sinistro, si procederà di conseguenza all’Indennizzo del danno secondo le condizioni previste dalla presente Sezione con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Condizione aggiuntiva, del disposto di cui al citato articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate” delle Norme in caso di Sinistro. |
Articolo 3.20 – Opzione CLEI - Cose in leasing | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell’esercizio del diritto di surroga (articolo 1916 Codice Civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle Cose oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi. |
COS - Cose di terzi non assicurate | Si intendono esclusi dalla presente assicurazione le Cose di proprietà di terzi in uso, consegna o custodia del Contraente o dell’Assicurato, elencate in Scheda di Polizza. Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, non si terrà conto del valore di dette Cose. |
ERP – Errori di Progettazione | Relativamente ai danni di crollo o collasso strutturale di Fabbricati e/o Macchinario, sono compresi i danni causati da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. |
MSA - Modalità di aggiornamento delle somme assicurate | Premesso che il Contraente ha inteso attribuire, alla/e partita/e indicate in Scheda di polizza il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell’aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di Cose ascrivibili a dette partite, l’Impresa si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una somma pari alla percentuale indicata in Scheda di polizza in aumento ai valori assicurati. Pertanto, in caso di Sinistro, il disposto di cui all’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate” delle Norme in caso di Sinistro, troverà applicazione solamente per quelle partite, ciascuna presa separatamente, non assicurate secondo il criterio della presente Garanzia aggiuntiva. Per le partite per cui è operante la presente Garanzia aggiuntiva, invece, se dalle stime fatte secondo i criteri di cui all’articolo “Determinazione del danno” risulta che i valori di una o più di dette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate aumentate della percentuale sopra stabilita, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata ed il valore effettivo al momento del Sinistro. |
RR1 - Rinuncia alla rivalsa | L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso: a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; |
c) i clienti; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. | |
RR2 - Rinuncia alla rivalsa | L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso: a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; c) i clienti; d) i soggetti indicati nella Scheda di polizza; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. |
SPI – Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita | L’Impresa - in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione che abbia colpito le Merci presenti nelle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna - indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. |
VSU – Assicurazione sulla base del Valore allo stato d’uso | Il criterio di valutazione delle somme assicurate e dell’Indennizzo per la Sezione Incendio delle partite indicate nella Scheda di polizza corrisponde al Valore allo stato d’uso. Pertanto, per dette partite, l’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano in base al Valore allo stato d’uso. Resta fermo che, per dette partite, se al momento del Sinistro le somme assicurate dovessero risultare inferiori al Valore allo stato d’uso, troverà applicazione l’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”. Rimane stabilito che, in ogni caso, per le partite per cui dovrà valere tale condizione, è esclusa la possibilità di procedere alla eventuale compensazione tra partite stabilita nel suddetto articolo. |
Sezione Furto e Rapina | |
Articolo 4.25 – Opzione CLEF - Cose in leasing | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell’esercizio del diritto di surroga (articolo 1916 Codice Civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle Cose oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi. |
IA – Impianto di allarme | Il Contraente dichiara che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto con rilevatori perimetrali o volumetrici automatici tali da segnalare l’introduzione nei locali senza il disinserimento dell’allarme stesso. |
SPF – Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita | L’Impresa - in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione che abbia colpito le Merci presenti nelle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna - indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall’Impresa | |
Sezione Incendio | |
ALL - Inondazione, alluvione | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate e verificatisi in occasione di Inondazione, alluvione. |
Atti di Terrorismo | L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti di terrorismo. |
CON1 – Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) – forma a Valore intero | L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati a veicoli posti all’aperto o sotto tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Serramenti presso le aree di pertinenza delle Ubicazioni assicurate, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve esclusivamente se immatricolati da non più di 24 mesi. |
CON2 – Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) – | L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati a veicoli posti all’aperto o sotto tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Serramenti |
forma a Primo Rischio Assoluto | presso le aree di pertinenza delle Ubicazioni assicurate, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve esclusivamente se immatricolati da non più di 24 mesi. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
CPI – Cose particolari | L’Impresa indennizza le Cose particolari, che si intendono escluse dalla partita Macchinario e unicamente assicurate con specifica partita. |
EDP - Elettronica | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale – compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici – non altrimenti previsto dall’Assicurazione prestata dalla presente Sezione, a personal computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi, a condizione che tali Cose siano collaudate e pronte all’uso cui sono destinate. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
FAP - Danni con fabbricati aperti | L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati a Fabbricati, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve. |
FE – Fenomeno Elettrico | Sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia “FE – Fenomeno Elettrico”, l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
FL1 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce anticipate) | L'Impresa si impegna ad assicurare mediante applicazioni periodiche, ulteriori somme in aumento alle indicate partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite. Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all’applicazione del valore di Xxxxxxx impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di polizza. Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall'Impresa anche se il premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore. |
FL2 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili) | Premesso che per mese solare si intende l’intervallo di tempo che intercorre dalle ore 0,00 del primo giorno di calendario di ciascun mese dell’anno e termine alle ore 24,00 dello stesso mese, l’Impresa si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili le somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite dalla presente garanzia aggiuntiva in aumento alle indicate partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite. Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all’applicazione del valore di Xxxxxxx impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di polizza. Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall'Impresa anche se il Premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore. |
FL3 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate trimestrali) | Premesso che per trimestre solare si intende l’intervallo di tempo che intercorre nei seguenti periodi dell’anno: - I° trimestre dal 01/01 al 31/03; - II° trimestre dal 01/04 al 30/06; - III° trimestre dal 01/07 al 30/09; - IV° trimestre dal 01/10 al 31/12; l'Impresa si impegna ad assicurare mediante applicazioni trimestrali le somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite dalla presente garanzia aggiuntiva in aumento alle partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite. Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all’applicazione del valore di Xxxxxxx impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di polizza. Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall'Impresa anche se il Premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore. |
FUS - Danni del materiale fuso | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate derivanti dalla fuoriuscita di materiale fuso o dal calore da esso emanato da forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere e/o solidificatosi negli stessi. |
GM – Guasti meccanici | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti di guasto e rottura del Macchinario - purché collaudato e pronto per l’uso cui è destinato - per qualsiasi causa accidentale diversa da quanto già assicurato alla Sezione Incendio. Agli effetti della presente estensione di garanzia, l’assicurazione è prestata a Valore allo stato d’uso. |
INA – Indennità aggiuntiva | In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione, l'indennizzo, calcolato alle condizioni tutte della presente Polizza, sarà maggiorato, partita per partita assicurata limitatamente a Fabbricati, Macchinario e Merci, a titolo d'indennizzo per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale indicata nella Scheda di polizza. |
MAC - Mescolamento accidentale delle Merci | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Merci assicurate dal loro mescolamento accidentale e/o con altre Cose assicurate, tale da comprometterne la normale utilizzazione o destinazione. Sono comprese le spese necessariamente sostenute per il trattamento o la bonifica delle Merci danneggiate. |
MR1 – Deterioramento merci refrigerate in banchi e armadi frigoriferi | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione custodite in banchi e armadi frigoriferi causati da: - mancato od anormale mantenimento della temperatura; - fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché conseguenti: - a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione; a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. |
MR2 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (con sistemi di controllo) | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione custodite in celle frigorifere con sistema di controllo causati da: - mancato od anormale mantenimento della temperatura; - mancata od anormale produzione, distribuzione o mantenimento di sostanze atte alla conservazione delle Merci (atmosfera controllata); - fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché conseguenti: - a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione; - a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. |
MR3 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (senza sistemi di controllo) | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione custodite in celle frigorifere causati da: - mancato od anormale mantenimento della temperatura; - fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché conseguenti: - a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione; - a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
OM - Opere di miglioria | Qualora, a causa di Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione, l’Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose danneggiate in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l’Indennizzo spettante all’Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza. Pertanto l’Indennizzo, determinato secondo le Condizioni tutte di Xxxxxxx, verrà aumentato delle spese sostenute per opere di miglioria e/o diversa costruzione. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
PCL - Perdita dei canoni di locazione | Se il Fabbricato assicurato alla relativa partita è colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l’Impresa rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che |
egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall’evento stesso. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato – in qualità di proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. | |
RL - Rischio locativo | L’Impresa, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le condizioni di cui alla presente Sezione, dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali o Fabbricati tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della Regola proporzionale qualora la Somma assicurata a questo titolo, con specifica partita indicata nella Scheda di Polizza, risultasse inferiore al Valore dei locali e Fabbricati calcolato a termini di Polizza. |
RT- Ricorso Terzi | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Sono compresi: - i danni a cose di terzi affittuari/locatari dei Fabbricati assicurati; - i danni ai veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e quelli di terzi durante il carico, lo scarico e la sosta, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; i danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività imprenditoriali di terzi. |
SDS1 - Spese di demolizione, sgombero (partita in aumento – versione base) | L’Impresa indennizza le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro. |
SDS2 - Spese di demolizione, sgombero (partita in aumento - versione estesa) | L’Impresa indennizza le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro. Sono altresì comprese le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, dei rifiuti rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni. |
SSI - Spese Straordinarie Sezione Incendio | In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione che provochi l’interruzione totale o parziale dell’Attività dichiarata, l’Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell’attività stessa. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati in Scheda di polizza. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
TER – Xxxxxxxxx, xxxxxxxx | Xxxx compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate e verificatisi in occasione di Xxxxxxxxx, xxxxxxxx. Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. |
Sezione Furto e Rapina | |
PVAL – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (in aumento) | Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori commessi nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano all’esterno tali Cose dalle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
GL - Guasti cagionati dai ladri (in aumento) | Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l’Impresa indennizza i danni cagionati dai ladri così come disciplinato dal box “Che cosa è assicurato? / Garanzie sempre presenti / Sezione Furto e rapina / Guasti cagionati dai ladri ai locali, protezioni esterne e impianti di allarme”. |
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. | |
VAL1 - Valori posti in Mezzi di Custodia (in aumento) | Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina - avvenuti nei modi previsti in Polizza - di Valori chiusi all’interno di Mezzi di custodia, così come definiti al box “Ci solo limiti di copertura? / Delimitazioni / Sezione Furto e Rapina / Caratteristiche dei Mezzi di custodia”. |
VAL2 - Valori non posti in Mezzi di Custodia (in aumento) | Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina - avvenuti nei modi previsti in Polizza - di Valori chiusi all’interno di cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa. |
FCA – Furto Cose all’aperto | L’assicurazione è estesa al Furto del Contenuto posto sotto tettoie o capannoni aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure allo scoperto, ma comunque entro il perimetro delle Ubicazioni assicurate. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
FAR - Furto autorimesse e auto officine | L’assicurazione è estesa al Furto di veicoli avvenuto senza violazione delle difese esterne o, comunque, con modalità diverse da quanto previsto alla Sezione “Ci sono limiti di copertura?” / Condizioni di operatività / Sezione Furto e Rapina / Furto commi a), b) e c). |
FDES - Furto con destrezza | L’assicurazione copre il Furto commesso con destrezza delle Cose assicurate avvenuto all’interno dei locali contenenti le Cose assicurate, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 24 ore dalla data di avvenimento del Sinistro. |
SSF - Spese Straordinarie Sezione Furto e Rapina | In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione che provochi l’interruzione totale o parziale dell’Attività dichiarata, l’Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell’attività stessa. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati nella Scheda di polizza. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
RAM – Cavi elettrici e cablaggi (in aumento) | Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l’Impresa indennizza i danni di Furto di cavi elettrici e cablaggi in rame di impianti al servizio del Macchinario. L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. |
Sezione Danni da interruzione di esercizio | |
RIM - Riserve di magazzino | La liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto di una eventuale posticipazione della caduta del volume d’affari conseguita tramite la temporanea utilizzazione delle riserve di prodotti finiti esistenti al momento del Sinistro, soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni: - le scorte vengano esaurite al solo fine di evitare o diminuire la perdita durante il Periodo di Indennizzo; - le scorte consumate non possano essere riprodotte prima del termine del Periodo di Indennizzo; la deficienza di scorte dopo il termine del Periodo di Indennizzo provochi ulteriori perdite all’Assicurato. |
IDP - Interdipendenza tra Aziende Collegate ed Assicurate | Se uno degli stabilimenti delle aziende collegate all’Assicurato e coperte dalla presente Polizza è colpito da un Sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione a termini della Sezione di riferimento e tale Sinistro causa interruzione o riduzione dell’attività che si svolge nello stabilimento stesso, il relativo danno è considerato come danno alle Cose descritte nella Sezione di riferimento e le eventuali perdite che possono derivare all’Assicurato da conseguente interruzione o riduzione dell’attività dichiarata sono indennizzabili in base alle condizioni previste dalla presente Sezione. |
FO1 - Estensione di garanzia ai Fornitori nominati | Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori dell’Assicurato, elencati in Scheda di polizza, sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all’ultimo comma della presente estensione), l’Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all’Assicurato per interruzione o intralcio dell’attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione. |
FO2 - Estensione di garanzia ai Fornitori (Non Nominati) | Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori abituali dell'Assicurato, ubicato entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano (come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato) sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all’ultimo comma della presente estensione), l’Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione. |
CL1 - Estensione di garanzia ai Clienti Nominati | Qualora uno degli stabilimenti dei clienti dell'Assicurato, elencati in Scheda di polizza, sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all’ultimo comma della presente estensione), l’Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione. |
CL2- Estensione di garanzia ai Clienti (non nominati) | Qualora uno degli stabilimenti dei clienti abituali dell'Assicurato, ubicato entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano (come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato) sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all’ultimo comma della presente estensione), l’Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione. |
SEP - Estensione di garanzia ai Servizi di Enti Pubblici | La presente estensione è prestata per l’interruzione o riduzione dell’attività assicurata conseguente ad un Sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione (salvo quanto disposto all’ultimo comma della presente estensione) che comporti mancata erogazione da parte dell’Ente pubblico di energia elettrica, acqua, gas. |
IMP - Estensione di garanzia all'impedimento di accesso | Se, in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento (salvo quanto disposto all’ultimo comma della presente estensione), che abbia colpito proprietà non occupate dall'Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle sue Ubicazioni indicate nella Sezione di riferimento stessa (nel raggio di 1.000 metri al massimo), si verifica impedimento di accesso a queste ultime, anche per ordine dell'Autorità, sono indennizzabili, a termini della presente Sezione, le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata. |
AUT - Imposizione di Autorità | L’Impresa risponde anche della perdita effettiva derivante da inattività e/o impossibilità di iniziare i lavori di ricostruzione e/o riparazione, in seguito a divieto imposto dall’Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione, sempre che il Sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione di riferimento e abbia colpito le Cose assicurate nella Sezione di riferimento stessa. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sezione Incendio - Aeromobili, imbarcazioni e veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri Enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione) a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione delle attività dichiarate nella Scheda di Polizza; - personal computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se assicurati con specifica garanzia o Polizza Elettronica; - Cose in leasing, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata l’opzione “CLEI – Cose in Leasing”; - Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza Trasporti; - acqua, terra, suolo; - valore del terreno; - miniere sotterranee e caverne; - off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione; - beni spaziali quali satelliti ed altri beni affini; - linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell’Assicurato. |
Sezione Furto e Rapina - Aeromobili, imbarcazioni e veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri Enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione) a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione delle attività dichiarate nella Scheda di Polizza; - personal computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se assicurati con specifica garanzia o Polizza Elettronica; - Cose in leasing, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata l’opzione “CLEF – Cose in leasing”; - Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza Trasporti; - acqua, terra, suolo; - valore del terreno; - miniere sotterranee e caverne; - off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione; - beni spaziali quali satelliti ed altri beni affini; - linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell’Assicurato. | |
Sezione Danni da interruzione di esercizio La perdita economica, da riduzione o interruzione dell’attività, conseguente ad un danno non indennizzabile a termini della Sezione Incendio di riferimento. |
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ | |
Sezione Incendio | |
Circostanze non influenti | Nell’ambito di ciascuna Ubicazione, in relazione all’attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze Infiammabili e Merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l’Assicurato intende adottare. Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio, è tollerata l’esistenza di non oltre 1 Kg di Esplodenti. È ammessa, inoltre, la presenza di reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie e lo svolgimento di: - operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; - manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; - conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci. |
Operatività delle garanzie in fase di trasloco | Nel caso l’attività esercitata in una qualsiasi delle Ubicazioni assicurate venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione dell’attività sia conforme al disposto di cui al DIP Danni / “Dove vale la copertura?”. |
Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate | La forma di assicurazione prevista per la Sezione Incendio, ove non diversamente precisato nell’ambito della Sezione stessa, si intende a Valore intero. Il criterio di valutazione delle somme assicurate e dell’Indennizzo, ove non diversamente precisato nell’ambito della Sezione stessa, corrisponde: - per Fabbricati e/o Macchinario al Valore a nuovo; - per Merci al Costo commerciale per le attività commerciali, al Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci. Per la copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Xxxxxxxx, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate. Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto con il massimo del loro valore di mercato, sempre che nella Scheda di polizza sia richiamata la garanzia “SPI – Selling Price”, la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti. |
ADV - Assicurazione con dichiarazione di valore | 1. Il Contraente è tenuto ad inviare all’Impresa, ovvero all’Agenzia cui è appoggiata la Polizza, al termine di ciascun Periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della presente Polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di |
valore, redatto dallo stimatore di cui al punto 1) nei 60 giorni immediatamente successivi a dette scadenze, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione. 2. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del Periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme: a) risultanti da rivalutazioni delle Cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari; b) derivanti da introduzione di nuove Cose ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, il 20% di ciascuna partita, in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale. Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 20%, le partite stesse, in caso di Sinistro, saranno assoggettate alla Regola proporzionale in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l’inapplicabilità, per le partite oggetto della presente Condizione aggiuntiva, di eventuali ulteriori deroghe all’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”. Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di Xxxxxxxxxx non potrà in alcun caso eccedere le somme sopra indicate maggiorate del 20%. Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme: I imputabili all’introduzione di Xxxx che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto della presente Condizione aggiuntiva; II relative all’introduzione di Cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1). 3. Alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione l’Impresa provvederà all’emissione di apposito atto per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le Cose introdotte a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 20% rispetto agli ultimi valori indicati, l’assicurazione per l’eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo Periodo di assicurazione, sarà condizionata a specifica pattuizione tra le parti. 4. L’impresa provvederà anche all’emissione di apposito atto per la regolazione del Periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) e b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi della presente Condizione aggiuntiva, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un Premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all’intero periodo trascorso. 5. La presente Condizione aggiuntiva ha durata pari a quella della presente Polizza, ma è rescindibile da ciascuna delle parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o telefax almeno 30 giorni prima della citata scadenza. In caso di disdetta gli accordi e gli impegni stabiliti dalla presente Condizione aggiuntiva saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio per il periodo trascorso. 6. Qualora il Contraente non ottemperasse all’obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), la presente Condizione aggiuntiva diviene inoperante e l’impresa emetterà atto di regolazione del Premio, relativo al periodo trascorso e con le modalità di cui al punto 6), in base alle somme assicurate risultanti per effetto dell’ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 20%. 7. I premi dovuti a termini della presente Condizione aggiuntiva dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione dell’apposito atto. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l’assicurazione resterà sospesa. |
FL1 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce anticipate) | La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: 1. le denunce dovranno essere trasmesse all'Impresa mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore; 2. la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di Periodo di assicurazione; 3. la garanzia non è operante per somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna Partita indicata in Polizza; 4. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso imponibile annuo; 5. la differenza tra il Premio così conteggiato e l’anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente; tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando l'Impresa ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, le garanzie presenti nella Sezione Incendio resteranno sospese. |
FL2 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili) | La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: 1. ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 0,00 del primo giorno di ogni mese solare e termine alle ore 24 dell’ultimo giorno di calendario dello stesso mese; 2. il Contraente o l’Assicurato trasmetterà all'Impresa, entro l’ultimo giorno di ciascun mese solare, le denunce del valore delle Cose esistenti all’ultimo giorno del mese solare precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese; A tale scopo il Contraente o l’Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l’esistenza delle Cose durante il corso della garanzia; 3. le denunce dovranno essere trasmesse all'Impresa mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa; Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5,in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l’ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di Periodo di assicurazione; 4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna partita indicata in Polizza; 5. in caso di Xxxxxxxx, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l’ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso; Qualora risulti che, al momento del Sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all’applicazione della Regola proporzionale; 6. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o sua frazione applicando alla somma così determinata 1/12 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa; 7. la differenza tra il Premio così conteggiato e l’anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente; 8. tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando l'impresa ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, le garanzie presenti nella Sezione Incendio resteranno sospese. Il Contraente o l’Assicurato dichiara che il valore delle Cose esistenti all’ultimo giorno del mese solare antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell’apposito spazio in Scheda di Polizza. |
FL3 - Assicurazione fluttuante in aumento al | La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: 1. ciascun periodo trimestrale avrà inizio alle ore 0,00 del primo giorno di ogni trimestre solare e termine alle ore 24 dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento; |
fisso (denunce posticipate trimestrali) | 2. il Contraente o l’Assicurato trasmetterà all'Impresa, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza trimestrale solare, le denunce del valore delle Cose esistenti all’ultimo giorno del trimestre solare precedente e del rispettivo valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detti mesi. A tale scopo il Contraente o l’Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l’esistenza delle Cose durante il corso della garanzia; 3. le denunce dovranno essere trasmesse all'Impresa mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i trimestri successivi, l’ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di Periodo di assicurazione; 4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna partita indicata in Polizza; 5. in caso di Xxxxxxxx, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l’ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso. Qualora risulti che, al momento del Sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all’applicazione della Regola proporzionale; 6. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun trimestre solare o sua frazione ed applicando alla somma così determinata 1/4 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa; 7. la differenza tra il Premio così conteggiato e l’anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente; 8. tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando l'impresa ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, le garanzie presenti nella Sezione Incendio resteranno sospese. Il Contraente o l’Assicurato dichiara che il valore delle Cose esistenti all’ultimo giorno del trimestre solare antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell’apposito spazio in Scheda di Polizza. |
MR2 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (con sistemi di controllo) | La garanzia ha effetto a condizione che: - esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione del contratto; - tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura o della mancata od anormale produzione, distribuzione o mantenimento di sostanze atte alla conservazione delle Merci con intervalli che non superino le 6 ore; - il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di12 ore; - l’Assicurato ne dia avviso all’Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento. |
MSA - Modalità di aggiornamento delle somme assicurate | Ai fini della presente Garanzia aggiuntiva il Contraente o l’Assicurato si impegna, per le partite oggetto della presente Garanzia aggiuntiva, a comunicare all’Agenzia cui è appoggiata la Polizza oppure all’Impresa, entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni Periodo di assicurazione, i valori in aumento alle somme dichiarate in Polizza, ovvero l’assenza di aumenti delle stesse. Il Contraente si impegna altresì a pagare per l’annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il Premio dovuto per eventuali valori in aumento – nel limite garantito ai sensi della presente estensione – nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all’intero anno. In caso di Sinistro occorso durante l’annualità, i valori da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non dovranno tener conto delle perdite imputabili al Sinistro stesso. In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per il Periodo di assicurazione trascorso, sempre su presentazione di |
apposito atto di regolazione, un Premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita dalla presente Condizione Particolare, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all’intero anno. In ogni caso comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite di Polizza oggetto della presente Garanzia aggiuntiva, costituiranno, a loro volta, le nuove somme assicurate in base alle quali l’Impresa provvederà all’emissione di apposito atto per l’aggiornamento delle stesse e del relativo Premio. Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l’importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l’assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le parti. In caso di mancato pagamento di detti premi entro 15 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, l’assicurazione resterà sospesa. | |
SPI – Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita | La presente garanzia è operante a condizione che: ◾ le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese; ◾ l’avventa vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa. La presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti. |
Sezione Furto e Rapina | |
Sezione Furto e Rapina | Tutte le Cose assicurate si devono trovare all’interno dei “Locali delle Ubicazioni”, salvo diversamente convenuto. Per “Locali delle Ubicazioni”, si intendono quelli le cui caratteristiche sono definite di seguito nell’ Articolo “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali” ai fini dell’operatività delle garanzie. |
Furto | La garanzia opera a condizione che l’introduzione all’interno dei locali contenenti le Cose assicurate sia avvenuta: a) violandone le difese esterne mediante: o Rottura, Scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili; o uso fraudolento di chiavi; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, ossia quando l’autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto a) primo comma. |
Furto compiuto dall’esterno dei locali | È compreso il Furto commesso senza introduzione dell’autore nei locali contenenti le Cose assicurate nei modi seguenti: a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, ove ammesse, con rottura del vetro retrostante; b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso; c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, in presenza di Addetti all'attività. |
Furto dei dipendenti | È compreso il Furto commesso dai dipendenti dell’Assicurato a condizione che: - l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza o della sorveglianza dei locali stessi; - il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi. |
Modifiche nelle Ubicazioni | Nell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai Fabbricati ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all’attività. Ai fini della Sezione Furto e Rapina l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all’Impresa, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei Fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni. |
Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell’operatività delle garanzie | Caratteristiche costruttive. Relativamente ai danni di Furto all’interno dei locali delle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l’efficacia delle garanzie, che: a) il Fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia. Se la linea di gronda del Tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il Tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l’introduzione all’interno del Fabbricato; b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e Solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno. |
Mezzi di protezione e chiusura dei locali. È previsto che ogni apertura verso l’esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Ad eccezione di quanto previsto dall’articolo “Oggetto dell’assicurazione” punto 1), lettere a), b), c) della Sezione Furto e Rapina, in caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono: - quando l’introduzione dei ladri nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche differenti a quanto sopra disciplinato, tali da comportare aggravamento di rischio, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; - quando invece l’introduzione dei ladri è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche differenti a quanto sopra disciplinato, tali da comportare aggravamento di rischio, l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza. Sono esclusi danni di Xxxxx avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. | |
Caratteristiche dei Mezzi di custodia | Ai fini dell’operatività della garanzia aggiuntiva “VAL1 - Valori posti in Mezzi di Custodia”, il Contraente dichiara che i Mezzi di custodia hanno le caratteristiche indicate in Polizza in base all’opzione richiamata tra le seguenti: - Armadio di sicurezza - Armadio corazzato - Cassaforte di Grado A - Cassaforte di grado B - Cassaforte di grado C - Camera di sicurezza - Camera corazzata |
Operatività delle garanzie in fase di trasloco | Nel caso in cui l’attività esercitata in una qualsiasi delle Ubicazioni assicurate venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione dell’attività sia conforme al disposto di cui al precedente Articolo “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell’operatività delle garanzie”. |
Utilizzo di veicoli presenti presso l’Ubicazione | Nel caso in cui – per l’asportazione delle Cose assicurate – gli autori del Furto dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell’Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppure all’aperto, nell’area di esclusiva pertinenza dell’Attività dichiarata, la garanzia verrà prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza. |
Concomitanza di scoperti | Qualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella Sezione Furto e Rapina siano previsti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza. L’eventuale Franchigia prevista nella suddetta Scheda rappresenterà il minimo di tale Scoperto. |
Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate | La forma di assicurazione prevista per la Sezione Furto e Rapina si intende a Primo rischio assoluto. Il criterio di valutazione dell’Indennizzo, si intende al Valore allo stato d’uso. Per la copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Xxxxxxxx, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate. Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto con il massimo del loro valore di mercato, sempre che nella Scheda di polizza sia richiamata la garanzia “SPF – Selling Price”, la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti. |
Valori sottratti al di fuori delle Ubicazioni (garanzia Portavalori) | Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente: - in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle Cose suddette; - se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali Cose. |
FAR - Furto autorimesse e auto officine | La garanzia è operante purché il Furto sia commesso durante le ore di apertura dell’attività e con presenza delle persone addette al servizio di custodia. Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. |
FCA – Furto Cose all’aperto | La presente garanzia è operante a condizione che: - i perimetri delle Ubicazioni siano protetti da cancellate e/o da muri di altezza non inferiore a 2,5 metri con accessi presidiati da cancelli con serrature x xxxxxxxxx chiusi a chiave; - il Furto sia stato commesso con le modalità previste alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” / Condizioni di operatività / Sezione Furto e Rapina / Furto, commi a), b) e c). Nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia richiamata l’opzione “Presenza sistema antintrusione” la presente garanzia è operante, oltre a quanto sopra indicato, a condizione che, per le Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza, ci sia la presenza di impianto antintrusione a barriera perimetrale esterno. In relazione ai veicoli a motore e/o natanti, la garanzia è operante per i soli Assicurati la cui attività dichiarata abbia per oggetto tali Cose ed alle seguenti condizioni: - sono esclusi i danni di Furto nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio; - sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore e natanti: 1) durante l’esecuzione del Furto (consumato o tentato); 2) dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo a seguito di Furto. Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. |
IA – Impianto di allarme | Le caratteristiche di base minime dell’impianto devono essere: - centralina autoprotetta; - sirena autoalimentata e autoprotetta; - collegamento telefonico con le Forze dell’Ordine o Istituto di Polizia Privata; - un’alimentazione secondaria che, in mancanza di rete pubblica, offra un’autonomia di almeno 12 ore consecutive. Il Contraente / Assicurato si impegna: - ad inserire l’impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti le Cose assicurate non vi sia presenza di persone; - a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso per tutta la durata del contratto. |
PVAL – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (in aumento) | Per la presente garanzia valgono le stesse modalità previste alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” / Condizioni di operatività / Sezione Furto e Rapina / Valori sottratti al di fuori delle Ubicazioni (garanzia Portavalori). |
SPF – Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita | La presente garanzia è operante a condizione che: ◾ le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese; ◾ l’avventa vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa. La presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti. |
Sezione Danni da interruzione di esercizio | |
Danni da interruzione di esercizio | L’Impresa indennizza i danni da interruzione di esercizio a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento. |
Valutazione del rischio | Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia della presente Sezione sia della Sezione di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l’Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il Premio. |
Inoperatività della Sezione di riferimento | Se dall’assicurazione prestata con la Sezione di riferimento fossero esclusi: i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare, i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione, e per questi soli motivi il Sinistro risultasse non indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, opererà la presente Sezione. Resta inteso che la presente Sezione cessa la propria efficacia in caso di inoperatività della Sezione di riferimento, anche per storno o mancato pagamento del Premio. |
Risoluzione dell’assicurazione | L'Assicurazione prestata dalla presente Sezione è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) fallimento o ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale; b) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda; c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda stessa. In tutti i casi, il Premio del Periodo di assicurazione in corso, relativo alla presente Sezione, è dovuto per intero all’Impresa. |
Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate | La forma di assicurazione prevista per la Sezione Danni da interruzione di esercizio, si intende a Valore intero. Per la determinazione della somma assicurata, si farà riferimento alla Tabella per la determinazione della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione presente nella Scheda di Polizza. |
Modalità di aggiornamento della Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione. Obblighi di comunicazione | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare all’Impresa il Margine di contribuzione dell’esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione. 1) Aggiornamento della somma assicurata Al ricevimento di tale dato l'Impresa, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 30% di quest’ultima, emetterà un atto di aggiornamento, anche mediante sostituzione del contratto, in cui verranno indicati: a) la nuova somma assicurata che si intenderà operante dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione; b) l’ammontare del Premio anticipato per il Periodo di assicurazione futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata; c) l’eventuale importo di conguaglio Premio in aumento per il Periodo di assicurazione in corso, intendendosi per tale il periodo che decorre dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto nella presente Sezione aumentato dell’imposta vigente al momento del pagamento. L’atto di aggiornamento sarà valido fino a nuova successiva comunicazione scritta da parte del Contraente o dell’Assicurato. L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 30%, in eccesso o in difetto, sarà oggetto di specifica pattuizione. 2) Regolazione del premio per il Periodo di assicurazione trascorso |
Sempre al ricevimento di tale dato, l’Impresa emetterà un atto di regolazione in cui verrà indicato l’eventuale importo di conguaglio per il Periodo di assicurazione trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. Nel caso in cui in tale periodo siano intervenute variazioni della somma assicurata, verrà emesso un atto di regolazione separato per ciascuna delle somme, calcolato sulla relativa durata di competenza. Il tasso imponibile applicato sarà quello previsto nella presente Sezione aumentato dell’imposta vigente al momento del pagamento. Con riferimento all’Articolo “Limite massimo di Indennizzo”, la massima differenza in eccesso considerata ai fini del calcolo del conguaglio sarà del 30% rispetto alla somma o alle somme assicurate precedenti. Qualora il Contraente non corrisponda gli eventuali premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta stabilito tra le parti che, in caso di differenza in difetto tra la nuova Somma assicurata e la precedente, non si darà luogo ad alcun rimborso di Premio al Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione l'Impresa può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall’assicurazione prestata dalla presente Sezione con preavviso di 30 giorni. In tal caso l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In caso di Sinistro occorso durante il Periodo di assicurazione, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non dovrà tenere conto della riduzione del Margine di contribuzione imputabile al Sinistro. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Sezione Incendio | |
Esclusioni Sezione Incendio | L’Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni a) causati da o dovuti a: - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - Terrorismo, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia “Atti di terrorismo”; - Terremoto, maremoto, - Inondazione, alluvione, - Eruzione vulcanica; - mareggiate, maree, e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica; - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e frane; - dolo del Contraente o dell’Assicurato – ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori – nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; - ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati e Macchinario, sequestro per ordine di Autorità; |
- solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; - inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive. Sono altresì esclusi i danni a1) subiti dalle Merci e causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno; a2) indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate; b) causati da o dovuti a: - Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri ai locali assicurati; - ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario; - infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell’Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; - costruzione, demolizione, ristrutturazione, riparazione, montaggio/smontaggio delle Cose assicurate; - cavitazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, microrganismi, funghi, muffe, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione; - errori di progettazione, calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio e conservazione; - impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione; - vizio e/o difetto di prodotto; - urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà e/o al servizio dell’Assicurato; - collaudi, prove ed esperimenti; c) causati da o dovuti a: - sospensione, interruzione e/o anormale fornitura di gas, acqua nonché di energia elettrica, termica; - mescolamento di Merci tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere; - deterioramento, logorio, usura, incrostazione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione; - assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Fabbricati e/o Macchinario; - guasti meccanici; - anormale od improprio funzionamento del Macchinario; - rotture accidentali del Macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto; - sospensione, interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione; - fuoriuscita di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; - dispersione di gas e vapori; - correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, salvo che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la “garanzia FE – Fenomeno elettrico”, a meno che gli eventi di cui al precedente punto c) non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le Cose assicurate. |
Nel caso che, in conseguenza degli eventi di cui ai punti b) e c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione, l’Impresa indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa. d) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. utilizzo di cripto valute; 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto, ecc.). causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: I. “Violazione della Privacy e dei Dati”; II. “Violazione del Sistema Informatico”. | |
Fabbricati | È escluso tutto quanto rientrante nella descrizione del Macchinario. |
Macchinario | Sono esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili. Sono esclusi Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari posti all’aperto. |
Merci | Sono esclusi Esplodenti. |
Spese di demolizione, sgombero residui del sinistro (base) | Sono esclusi i residui del Sinistro sia rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni sia i radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Rottura lastre per fatto accidentale non altrimenti previsto dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione | Sono esclusi: - qualsiasi altra spesa, diversa dalle spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche e dai costi di trasporto ed installazione, - qualsiasi danno indiretto. Non si rimborsano: - le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; - le rotture derivanti da rimozione delle Lastre o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate, - le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture rimborsabili a termini dell’assicurazione prestata dalla presente Sezione, le scheggiature e rigature. |
Danni alle Cose assicurate da errori di manovra e di movimentazione | Sono esclusi i mezzi mobili iscritti al PRA. |
Atti vandalici o dolosi, eventi socio - politici | L’Impresa non risponde dei danni: - da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti; - derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; |
- di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate; - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare delle Ubicazioni assicurate sono esclusi i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio a mezzo di ordigni esplosivi. | |
Eventi atmosferici | Sono esclusi i danni subiti da: - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) ed al relativo contenuto; - strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto; - Serramenti, Lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, se non connessi a rottura o lesioni dei Fabbricati o di sue parti; - Macchinario posto all’aperto non fisso per uso e destinazione; - Merci poste all’aperto, anche se caricate a bordo di automezzi e/o container; - Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve; - Cose assicurate poste all’interno di Fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. |
Danni di gelo alle Cose assicurate | Sono esclusi i danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. |
Crollo o collasso strutturale (escluso sovraccarico neve) | È escluso il sovraccarico neve. Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia “ERP – Errori di Progettazione”. |
Sovraccarico neve | Sono esclusi i danni subiti da: - strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento nonché dal relativo contenuto; - Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al relativo contenuto, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia; - strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto. Relativamente ai danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve, sono in ogni caso esclusi i danni al contenuto. |
Danni di allagamento, bagnamento e spargimento d’acqua o altri fluidi provocati da rotture accidentali di impianti, al gelo, senza rotture accidentali | Si intendono esclusi i danni materiali e diretti: - verificatisi in occasione di Inondazioni e Alluvioni anche se conseguenti a Terremoto; - subiti dalle Cose poste all’aperto o in Fabbricati aperti da uno o più lati, tettoie; - subiti dalle Merci assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets; - subiti dalle Cose assicurate a seguito di occlusione di elementi atti alla raccolta ed allo smaltimento dell’acqua piovana dovuta a carenza di manutenzione; - nel caso in cui l’origine sia il gelo, avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica nonché i danni causati da rotture originate da gelo di condotti installati all’aperto anche se interrati. |
ALL - Inondazione, alluvione | Sono esclusi i danni conseguenti a Xxxxxxxxx, xxxxxxxx o Eruzione vulcanica. L’Impresa non indennizza i danni: - causati da mareggiata, marea; - di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; |
- alle Merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets; - subiti dalle Merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati; - a Cose mobili poste all’aperto. Sono inoltre esclusi i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuti ad atti di Terrorismo. | |
Atti di Terrorismo | L’Impresa non risponde dei danni: - da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti; - derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; - di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate; - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia. |
CON1 – Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) – forma a Valore intero | Sono esclusi i veicoli immatricolati da più di 24 mesi. Sono esclusi i danni alle Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve. Ferma l’applicazione delle esclusioni relative agli Eventi atmosferici. |
CON2 – Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) – forma a Primo Rischio Assoluto | Sono esclusi i veicoli immatricolati da più di 24 mesi. Sono esclusi i danni alle Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve. Ferma l’applicazione delle esclusioni relative agli Eventi atmosferici. |
EDP - Elettronica | Sono esclusi i danni: - dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per l’installazione, la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle apparecchiature elettroniche assicurate; - di deperimento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle apparecchiature elettroniche assicurate; - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione; - verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’Ubicazione indicata per le apparecchiature ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le apparecchiature elettroniche fisse; - di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; - attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, o dell’inserimento in garanzia delle apparecchiature elettroniche assicurate; - ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate. Sono altresì esclusi: - i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall’Assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate; non sono in ogni modo indennizzabili, a prescindere dall’esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per: controlli di funzionalità e manutenzione preventiva; eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; aggiornamento tecnologico; riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio; - i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia ad impianti e apparecchiature per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici; |
- i danni alle apparecchiature elettroniche in deposito, giacenza o immagazzinamento; - i danni ai conduttori esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate, non costituenti la dotazione degli stessi; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili. | |
FAP - Danni con fabbricati aperti | Sono esclusi i danni alle Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve e quelli subiti dai veicoli per effetto della grandine. Ferma l’applicazione delle esclusioni relative agli Eventi atmosferici. |
FE – Fenomeno Elettrico | Sono esclusi i danni: - derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; - dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; - verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti; - a personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi. |
FUS - Danni del materiale fuso | Sono in ogni caso esclusi i danni causati da: - errore od omissione di controlli o di manovra, esperimenti, prove, collaudi, imperizia e negligenza, - interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell’attività, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, anche se conseguenti ad un evento non escluso. - usura, corrosione, mancanza di manutenzione, vizio o difetto di materiale. |
GM – Guasti meccanici | Sono in ogni caso esclusi i danni: - causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato od il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della decorrenza della Polizza; - per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, l’installatore, il locatore o il fornitore delle Cose assicurate; - dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; - causati da logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri e linee di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, mazze battenti, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; - alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone; - a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; - di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate; - subiti dalle apparecchiature elettroniche. Sono altresì escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro. |
MAC - Mescolamento accidentale delle Merci | La garanzia è operante per tutte le tipologie di eventi non già indennizzabili nella Sezione Incendio. Sono in ogni caso esclusi i danni: - causati da errore od omissione di controlli o di manovra; - imperizia e negligenza; - interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell’attività; - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, anche se determinati da un evento non escluso. |
OM - Opere di miglioria | La presente garanzia è operante esclusivamente per Fabbricati e Macchinario in stato di utilizzo ed attività al momento del Sinistro. |
RT- Ricorso Terzi | Sono esclusi i danni a: - persone e/o animali; |
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; - cose di Terzi, che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o che lo stesso detenga o possegga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi sotto carico e scarico di cui al comma precedente. | |
SDS1 - Spese di demolizione, sgombero (partita in aumento – versione base) | Sono esclusi comunque i residui del Sinistro sia rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni sia i radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. |
SDS2 - Spese di demolizione, sgombero (partita in aumento - versione estesa) | Sono esclusi comunque i residui del Sinistro radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. |
SSI - Spese Straordinarie Sezione Incendio | L’Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro. |
TER – Xxxxxxxxx, xxxxxxxx | L’Impresa non indennizza i danni: - causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione; - di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. |
COS - Cose di terzi non assicurate | Si intendono esclusi dalla presente assicurazione le Cose di proprietà di terzi in uso, consegna o custodia del Contraente o dell’Assicurato, elencate in Scheda di Polizza. Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, non si terrà conto del valore di dette Cose. |
ERP – Errori di Progettazione | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni relative alla garanzia Crollo o collasso strutturale (escluso sovraccarico neve) |
SPI – Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita | Sono escluse le Merci di terzi. |
Sezione Furto e rapina | |
Esclusioni Sezione Furto e Rapina | Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) verificatisi in conseguenza di: - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - Incendio, Esplosione, Scoppio; - eventi atmosferici in genere; - eruzioni vulcaniche, Terremoto, Inondazioni, Alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; - ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo; b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili; |
- da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell'Articolo 4.4 “Oggetto dell’assicurazione”; - da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; - da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono; d) da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall’autore del Furto o della Rapina; e) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate; f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno; g) alle Cose poste all’aperto o protetti da semplici tettoie anche se all’interno del recinto aziendale per il rischio Furto; h) al Contenuto e Valori di proprietà di terzi da questi ultimi affidati ad addetti adibiti al trasporto di Contenuto o Valori. i) di Xxxxx con destrezza del Contenuto posto all’interno dei locali, salvo che nella Scheda di polizza sia richiamata la garanzia “FDES – Furto con destrezza”. | |
Macchinario | Sono esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili. |
Merci | Sono esclusi Esplodenti |
Preziosi: | Si precisa che sono esclusi i materiali e/o oggetti che contengono Preziosi. |
Oggetti d’arte, libri e manoscritti, quadri, dipinti, stampe, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue e tappeti | Sono esclusi i preziosi. |
Collezioni e raccolte in genere | Sono esclusi i preziosi. |
Effetti personali dei dipendenti e degli amministratori (esclusi Valori e Preziosi) | Sono esclusi i Valori e Preziosi. |
Furto compiuto dall’esterno dei locali | In relazione al comma c) della presente garanzia sono esclusi Valori, Preziosi e Cose pregiate (queste ultime solo nel caso in cui non possano essere considerati Merce). |
Costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari | È escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo. |
VAL2 - Valori non posti in Mezzi di Custodia (in aumento) | È escluso il Furto avvenuto senza Rottura o Scasso delle protezioni (cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa). |
FCA – Furto Cose all’aperto | Sono esclusi Valori, Preziosi ed Enti pregiati. È escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli. |
FAR - Furto autorimesse e auto officine | È escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli. |
SSF - Spese Straordinarie Sezione Furto e Rapina | L’Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro. |
SPF – Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita | Sono escluse le Merci di terzi. |
Sezione Danni da Interruzione di Esercizio | |
Esclusioni Sezione Danni da Interruzione di Esercizio | Ferme restando le esclusioni della Sezione di riferimento, sono escluse le perdite e le spese: a) conseguenti a sinistri causati da o dovuti a: - Cose poste in Ubicazioni diverse ossia presso terzi od altri stabilimenti; - deterioramento delle Merci causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno. Tale esclusione non è operante nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia presente l’opzione “MR – Xxxxx alle Merci in refrigerazione” della presente Sezione; - danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale – compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici – a personal computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi. Tale esclusione non è operante nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia presente l’opzione “EDP – Elettronica” della presente Sezione; - danni materiali direttamente causati a Fabbricati, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve; - Guasti meccanici. b) Sono escluse le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività causati da: - dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; - mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono altresì escluse le perdite o le spese conseguenti ad un Sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della Sezione di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione della presente Polizza. L’Impresa non risponde inoltre di danni causati dal deprezzamento di Merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento. |
FO1 - Estensione di garanzia ai Fornitori nominati | Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo. |
FO2 - Estensione di garanzia ai Fornitori (Non Nominati) | Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo. |
CL1 - Estensione di garanzia ai Clienti Nominati | Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato |
provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo. | |
CL2- Estensione di garanzia ai Clienti (non nominati) | Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo. |
XXX - Xxxxxxxxxx di garanzia ai Servizi di Enti Pubblici | Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo. |
IMP - Estensione di garanzia all'impedimento di accesso | Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo. |
AUT - Imposizione di Autorità | Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo. |
SOGGETTI ESCLUSI | |
Soggetti esclusi | Con riferimento alla garanzia Ricorso Terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con Lui convivente; b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Limite massimo di Indennizzo | Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile, a nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. |
Sezione Incendio - Il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate. - I limiti di indennizzo, se non diversamente specificato, si intendono per Periodo di assicurazione. | |
Franchigia frontale | Per ciascun sinistro, è prevista l’applicazione di una franchigia pari a Euro <importo in € indicato in polizza>. Qualora per ciascuna tipologia di danno derivato dal medesimo sinistro e/o per specifiche cose assicurate siano previste franchigie e detrazioni differenti come in seguito precisato e/o diversamente indicato, verranno applicate queste ultime. |
Scoperto e Franchigia frontale | Per ciascun sinistro, è prevista l’applicazione di uno scoperto del < percentuale indicata in polizza >% con il minimo di Euro <importo in € indicato in polizza>. Qualora per ciascuna tipologia di danno derivato dal medesimo sinistro e/o per specifiche cose assicurate siano previste franchigie e detrazioni differenti come in seguito precisato e/o diversamente indicato, verranno applicate queste ultime. |
Scoperto frontale | Per ciascun sinistro, è prevista l’applicazione di uno scoperto del < percentuale indicata in polizza >% .Qualora per ciascuna tipologia di danno derivato dal medesimo sinistro e/o per specifiche cose assicurate siano previste franchigie e detrazioni differenti come in seguito precisato e/o diversamente indicato, verranno applicate queste ultime. |
Limite di indennizzo Sezione Incendio | A parziale deroga di quanto disposto dall’Articolo Limite massimo di indennizzo, in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, importo maggiore di Euro <importo in € indicato in polizza> con il limite di Euro <importo in € indicato in polizza> per ciascuna ubicazione. Per eventuali eventi e/o cose assicurate per le quali sia previsto un minor limite di indennizzo, relativamente a detti eventi e/o cose sarà applicato quest’ultimo. |
Oggetti d’arte, libri e manoscritti, quadri, dipinti, stampe, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue e tappeti | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per singolo oggetto |
Collezioni e raccolte in genere | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Valori e Preziosi | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Effetti personali dei dipendenti e degli amministratori (esclusi Valori e Preziosi) | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari | Limite di indennizzo: : < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Merci diverse da quelle proprie dell’attività assicurata | Limite di indennizzo: : < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Macchinario posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Spese di demolizione, sgombero residui del sinistro (base) | Limite di indennizzo: : < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento presso terzi di cose mobili dell’Assicurato | Limite di indennizzo: : < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Onorari del Perito | Limite di indennizzo: : < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Onorario progettisti e consulenti | Limite di indennizzo: : < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Oneri di costruzione antisismica | Limite di indennizzo: : < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Rottura lastre per fatto accidentale non altrimenti previsto dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
Danni alle Cose assicurate da errori di manovra e di movimentazione | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Atti vandalici o dolosi, eventi socio - politici | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% |
Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | ||
Occupazione non militare delle ubicazioni assicurate | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Eventi atmosferici | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Grandine su elementi fragili | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Danni di gelo alle Cose assicurate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Crollo o collasso strutturale (escluso sovraccarico neve) | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Sovraccarico neve | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> in assenza di danni alle strutture portanti Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Danni di allagamento, bagnamento e spargimento d’acqua o altri fluidi | provocati da rotture accidentali di impianti | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per danni subiti dalle Merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
provocati dal gelo | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per danni subiti dalle Merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
senza rotture accidentali | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per danni subiti dalle Merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati Scoperto : <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Spese di ricerca e riparazione del danno di bagnatura | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> | |
Perdita della Merce (dispersione di liquidi) per rottura accidentale di contenitori | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per contenitore con il massimo di Euro <n> complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
ALL - Inondazione, alluvione | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> | |
Atti di Terrorismo | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
CON1 – Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) – forma a Valore intero | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per sinistro e veicolo e per ubicazione Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per Periodo di assicurazione Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> per veicolo |
CON2 – Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) – forma a Primo Rischio Assoluto | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per sinistro e veicolo e per ubicazione Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per Periodo di assicurazione Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> per veicolo |
EDP - Elettronica | Franchigia: <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >%, con il minimo di < importo in € indicato in polizza > per i danni di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, nel caso in cui l’impianto elettrico non sia a norma |
FAP - Danni con fabbricati aperti | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
FE – Fenomeno Elettrico | Franchigia: <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% per i danni di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, nel caso in cui l’impianto elettrico non sia a norma |
FUS - Danni del materiale fuso | Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
GM – Guasti meccanici | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
MAC - Mescolamento accidentale delle Merci | Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
MR1 – Deterioramento merci refrigerate in banchi e armadi frigoriferi | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% per danni provocati da eventi socio-politici Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
MR2 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (con sistemi di controllo) | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% per danni provocati da eventi socio-politici Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
MR3 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (senza sistemi di controllo) | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% per danni provocati da eventi socio-politici Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
RT- Ricorso Terzi | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% relativamente ai danni da interruzione o sospensione attività |
SDS2 - Spese di demolizione, sgombero (partita in aumento - versione estesa) | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% per rifiuti rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni |
SSI - Spese Straordinarie Sezione Incendio | Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
TER – Terremoto, maremoto | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
Sezione Furto e rapina - Il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate. - I limiti di indennizzo, se non diversamente specificato, si intendono per Periodo di assicurazione. |
Scoperto | Per ciascun Sinistro è previsto che venga applicato uno Scoperto del <percentuale indicata in polizza>% senza che l'Assicurato possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di Indennizzo, farlo assicurare da altri. Nel caso in cui per alcune garanzie sia prevista una diversa inferiore detrazione, il presente Scoperto verrà considerato quale importo minimo. Per quelle garanzie invece per le quali sia stabilita una diversa maggiore detrazione, il presente Scoperto verrà assorbito da detta maggiore detrazione. Si precisa inoltre che: |
Scoperto e minimo | Per ciascun Sinistro è previsto che venga applicato uno Scoperto del <percentuale indicata in polizza>% con il minimo di Euro <importo in € indicato in polizza> senza che l'Assicurato possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di Indennizzo, farlo assicurare da altri. Nel caso in cui per alcune garanzie sia prevista una diversa inferiore detrazione, il presente Scoperto verrà considerato quale importo minimo. Per quelle garanzie invece per le quali sia stabilita una diversa maggiore detrazione, il presente Scoperto verrà assorbito da detta maggiore detrazione. Si precisa inoltre che: |
Sempre operanti | INASSICURABILITA’ DEGLI SCOPERTI PRESSO ALTRI ASSICURATORI Si prende atto tra le parti che ogni Scoperto presente nel successivo riepilogo verrà applicato in occasione del Sinistro senza che l'Assicurato possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di Indennizzo, farlo assicurare da altri. CARATTERISTICHE MEZZI DI CHIUSURA DIFFORMI qualora in caso di Furto dovesse risultare che i Mezzi di chiusura dei locali presentino caratteristiche inferiori a quelle stabilite dalla specifica definizione, verrà applicato uno Scoperto del <percentuale indicata in polizza >%. Detto maggiore Xxxxxxxx non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardino Mezzi di chiusura dei locali diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali. UTILIZZO VEICOLI PRESENTI PRESSO L’UBICAZIONE Qualora il Furto o la Rapina fosse commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell’Ubicazione assicurata, verrà applicato uno Scoperto del < percentuale indicata in polizza >%. CONCOMITANZA DI SCOPERTI È previsto che in caso di Sinistro, qualora divengano operanti più scoperti, lo scoperto massimo applicabile è stabilito nella misura del < percentuale indicata in polizza >%. |
IA | IMPIANTO DI ALLARME In caso di Sinistro, qualora si dovesse appurare il mancato funzionamento dell’impianto di allarme, verrà applicato uno Scoperto del < percentuale indicata in polizza >% cumulabile con altri Scoperti eventualmente previsti in Polizza. |
Limite di indennizzo Sezione Furto e Rapina | A parziale deroga di quanto disposto dall’Articolo Limite massimo di indennizzo delle Norme in caso di sinistro, in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, importo maggiore di Euro <importo in € indicato in polizza> per ciascuna ubicazione. Per eventuali eventi e/o cose assicurate per i quali sia previsto un minor limite di indennizzo, relativamente a detti eventi e/o cose sarà applicato quest’ultimo. |
Cavi elettrici e cablaggi in rame di impianti al servizio di macchinari | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Valori (base) ovunque riposti presso le ubicazioni assicurate | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% per Rapina |
Valori sottratti al di fuori delle Ubicazioni (garanzia Portavalori base) | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% |
Oggetti d’arte, libri e manoscritti, quadri, dipinti, stampe, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue e tappeti | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> per singolo oggetto e per Periodo di assicurazione |
Collezioni e raccolte in genere | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Effetti personali dei dipendenti e degli amministratori (esclusi Valori e Preziosi) | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Merci diverse da quelle proprie dell’attività assicurata | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Macchinario posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Atti vandalici | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Onorari del Perito | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Onorario progettisti e consulenti | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Guasti cagionati dai ladri (base) ai locali, protezioni esterne e impianti di allarme | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
PVAL – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (in aumento) | Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% |
VAL1 - Valori posti in Mezzi di Custodia (in aumento) | Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% elevato al <percentuale di scoperto indicata in polizza >% in caso di rapina |
VAL2 - Valori non posti in Mezzi di Custodia (in aumento) | Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% elevato al <percentuale di scoperto indicata in polizza >% in caso di rapina |
FCA – Furto Cose all’aperto | Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% Franchigia: <importo in € indicato in polizza> |
FAR - Furto autorimesse e auto officine | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> con il massimo di Euro <importo in € indicato in polizza> per Ubicazione Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% |
FDES - Furto con destrezza | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> con il massimo di Euro <importo in € indicato in polizza> per Ubicazione Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% |
SSF - Spese Straordinarie Sezione Furto e Rapina | Franchigia: <percentuale indicata in polizza >% |
RAM – Cavi elettrici e cablaggi (in aumento) | Scoperto: <percentuale di scoperto indicata in polizza >% |
Sezione Danni da interruzione di esercizio - Il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate. - I limiti di indennizzo, se non diversamente specificato, si intendono per Periodo di assicurazione. | |
Franchigia in caso di Sinistro | Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui dell'azienda indicato in Scheda di Polizza, moltiplicato per il numero di giorni pattuiti ai fini del calcolo della detrazione indicato in Scheda di Polizza. |
Limite di indennizzo Sezione Danni da interruzione di esercizio | A parziale deroga di quanto disposto dall’Articolo Limite massimo di indennizzo delle Norme in caso di sinistro, in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano |
nel corso del Periodo di assicurazione, importo maggiore di Euro <importo in € indicato in polizza> con il limite di Euro <importo in € indicato in polizza> per ciascuna ubicazione. Per eventuali eventi e/o cose assicurate per le quali sia previsto un minor limite di indennizzo, relativamente a detti eventi e/o cose sarà applicato quest’ultimo. | |
Danni su Cose particolari | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Onorari del Perito | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Onorari dei Revisori | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% con il massimo di <importo in € indicato in polizza> |
Danni a Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Danni a Macchinario posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Xxxxxxxx, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Errori di manovra e di movimentazione | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Danni di gelo alle Cose assicurate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Atti vandalici o dolosi, eventi socio - politici | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Atti di Terrorismo | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Occupazione non militare delle ubicazioni assicurate | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Xxxxxxxxx, maremoto | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Inondazione, alluvione | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Eventi atmosferici | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Crollo o collasso strutturale (escluso sovraccarico neve) | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Sovraccarico neve | Limite di indennizzo: < percentuale indicata in polizza >% |
Danni di allagamento, bagnamento e spargimento d’acqua o altri fluidi | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Danni alle merci in refrigerazione | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Elettronica | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Limiti di indennizzo combinati per Periodo di assicurazione (Sezione Incendio + Sezione Danni da interruzione di esercizio) I limiti di indennizzo si intendono per Periodo di assicurazione | |
Limite di indennizzo combinato (Sezione Incendio + Sezione Danni da interruzione di esercizio) | A parziale deroga di quanto disposto dagli Articoli Limite massimo di indennizzo delle Norme in caso di sinistro, in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione e che colpiscano le garanzie previste nella Sezione Danni da interruzione di esercizio e quelle previste dalla Sezione Collegata Incendio, importo maggiore di Euro <importo in € indicato in polizza> con il limite di Euro <importo in € indicato in polizza> per ciascuna ubicazione. Per eventuali eventi e/o cose assicurate per le quali sia previsto un minor limite di indennizzo, relativamente a detti eventi e/o cose sarà applicato quest’ultimo. |
Limite indennizzo per evento combinato (Sezione Incendio + Sezione Danni da interruzione di esercizio) | Per gli eventi di seguito indicati, in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione e che colpiscano la Sezione Danni da interruzione di esercizio e la Sezione Collegata Incendio, importo maggiore di quello indicato. |
Atti vandalici o dolosi, eventi socio - politici | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Atti di Terrorismo | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Occupazione non militare delle ubicazioni assicurate | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Xxxxxxxxx, maremoto | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Inondazione, alluvione | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Eventi atmosferici | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Crollo o collasso strutturale (escluso sovraccarico neve) | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Sovraccarico neve | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Danni di allagamento, bagnamento e spargimento d’acqua o altri fluidi | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Danni alle merci in refrigerazione | Limite di indennizzo: <importo in € indicato in polizza> |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
Franchigia 200 euro Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro Somma assicurata/limite di indennizzo = 700 euro Importo indennizzato = 700 euro Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro Somma assicurata/limite di indennizzo = 1100 euro Importo indennizzato = 1000 - 200= 800 euro Scoperto 10%, minimo 200 euro Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4000 euro Somma assicurata/limite di indennizzo = 2800 euro Importo indennizzato = 2800 euro Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4000 euro Somma assicurata/limite di indennizzo = 4100 euro Importo indennizzato = 4000 - 400= 3600 euro AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Sezione Incendio | ||
In caso di Xxxxxxxx, xxxxx gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l’Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del codice civile; b) presentare denuncia di Sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all’Impresa, entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile (salvo per le garanzie Deterioramento merci refrigerate, qualora richiamate, per le quali fa fede quanto riportato nelle clausole stesse); c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx, atti vandalici e dolosi, eventi socio- politici, Terrorismo effettuare, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa (salvo per la garanzia “MR2 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (con sistemi di controllo)” per la quali fa fede quanto riportato nella clausola stessa). L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. |
L’Assicurato deve inoltre: - conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose colpite dal Sinistro; - mettere a disposizione dell’Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci, deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa o dei Periti la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui vi sia l’obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; - denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese). L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Con riferimento alla garanzia Ricorso Terzi, l’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile. Denuncia di sinistro Sezione Furto e Rapina In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l’Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile; b) presentare denuncia di Sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all’Impresa, entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; c) effettuare, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve inoltre: - conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose colpite dal Sinistro; - mettere a disposizione dell’Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci, deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa o dei Periti la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui vi sia l’obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; - denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese). - denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento; - adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell’entità del danno. |
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Denuncia di sinistro Sezione Danni da interruzione di esercizio In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l’Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del codice civile; b) presentare denuncia di Sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all’Impresa, entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile; c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici e dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo effettuare, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. L’Assicurato deve inoltre: - conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose colpite dal Sinistro; - mettere a disposizione dell’Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci o in caso di operatività della Sezione Danni da interruzione di esercizio, deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa o dei Periti la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui vi sia l’obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; - denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese); - eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; - fornire a proprie spese all’Impresa o all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni da interruzione di esercizio. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo | |
Assistenza diretta / in convenzione Sezione Incendio BLF - Programma di assistenza “Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX” La presente garanzia viene prestata a titolo gratuito e pertanto non concorre alla quantificazione del Premio di Polizza. 1. Oggetto del Programma Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX Tra Allianz e BELFOR ITALIA SRL filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo da oltre quarant'anni nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento (di seguito BELFOR e congiuntamente le "parti"), vi è un accordo con il quale BELFOR si impegna a mettere a disposizione dei clienti di Allianz che abbiano stipulato una Polizza Incendio il proprio Programma che, in caso di Sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio prevede l'erogazione di servizi di pronto intervento su chiamata telefonica a numero telefonico |
riservato, assistenza di tecnici qualificati e di esperti specializzati, valutazione tecnica ed esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e ripristino dei beni danneggiati. Xxxxx gli obblighi previsti in Polizza, il Contraente potrà - con le modalità di seguito descritte - aderire al Programma Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX (di seguito Programma) mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione e successivamente, in caso di Sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto agli eventi sopra menzionati, attivare il Programma stesso. 2. Prestazioni previste dal Programma Con l'adesione al Programma, il Contraente ha diritto, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) e dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio alle seguenti prestazioni: Disponibilità del Numero Verde P.I.A: 000 000 000 attivo 24 ore su 24 per le richieste di supporto; Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale di BELFOR, Allianz, l’Agenzia a cui è appoggiata la Polizza, il Broker e il Perito incaricato da Allianz; Esecuzione di sopralluogo tecnico gratuito sul luogo del Sinistro ed identificazione delle prime misure di emergenza e pianificazione delle operazioni di salvataggio e bonifica; Relazione Tecnica e Stima dei costi del Piano di Salvataggio e Bonifica del danno. 3. Adesione al Programma Il Contraente che intende aderire al Programma, dovrà obbligatoriamente accedere alla pagina web xxx.xxxxxx.xx, compilare ed inviare la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX" presente nella sezione di approfondimento X.X.X. XXXXXX. Il Contraente, successivamente all'adesione al Programma, diventerà membro del Programma stesso e riceverà la Membership Card contenente il proprio Codice Identificativo X.X.X. XXXXXX che dovrà essere utilizzato per le richieste di supporto a seguito di un Sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio. 4. Informazioni sulle prestazioni previste dal Programma Tutte le eventuali attività operative di Salvataggio o Risanamento, eseguite da BELFOR a seguito del sopralluogo di assistenza di cui al Programma, verranno contrattualizzate di volta in volta con il Contraente. I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di Merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente e, previa conferma dell'operatività della Polizza da parte di Allianz o del Perito da questa incaricato, saranno rimborsati da Allianz in conformità alle norme di Xxxxxxx e secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi. I tempi intercorrenti tra la chiamata del Contraente al numero verde ed il sopralluogo del Responsabile Tecnico BELFOR sono indicativi e non vincolanti. La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR resta ad esclusivo carico della stessa. BELFOR opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR non sarà responsabile per modifiche dei tempi e |
modi operativi previsti dovuti a cause di forza maggiore o motivi indipendenti dal proprio controllo o volontà. Qualora l'accordo tra Allianz e BELFOR di cui al punto 1 della presente clausola particolare, dovesse cessare a causa di recesso di una delle parti, Allianz ne darà comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di 30 giorni. In tutti gli altri casi di cessazione del predetto accordo tra Allianz e BELFOR, Allianz comunicherà per iscritto al Contraente l'immediata inoperatività del servizio di BELFOR oggetto della presente clausola. L'erogazione delle prestazioni di cui al Programma cessa automaticamente, senza obbligo di avviso, al cessare, per qualsiasi motivo, della Polizza. | |
Gestione da parte di altre imprese Sezione Incendio BLF - Programma di assistenza “Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX” 5. Attivazione dei del Programma in caso di Sinistro: Il Contraente che, in caso di Sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) – indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio intende usufruire delle prestazioni previste dal Programma deve: a) Contattare tempestivamente il Numero Verde 000 000 000. b) Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di Polizza, il Codice Identificativo X.X.X. XXXXXX ed un recapito telefonico. Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente, concordando le modalità del sopralluogo operativo. Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR: identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività; emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di salvataggio e bonifica; identificherà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produttive del Contraente. Qualora il Sinistro non sia indennizzabile ai termini di Polizza, il Contraente potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR, rimanendo comunque a carico di BELFOR i costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR stessa. | |
Prescrizione Ai sensi dell’Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alle caratteristiche costruttive dei fabbricati per la Sezione Incendio), o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell’aggravamento delle caratteristiche costruttive dei fabbricati per la sezione Incendio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Nell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai Fabbricati ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all’attività. Ai fini delle Sezioni Incendio l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all’Impresa, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei Fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni. La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d’Indennizzo, né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto alle imprese industriali.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 19%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Alla Società assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. |
Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione 253 - 01 - 15/12/2020
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco
Servizio Clienti
SERVCL35 - 111
Retro Copertina - Pagina 2 di 2
Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assicurativi n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco
Glossario
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Cose assicurate: le Cose individuate all'interno dell'articolo 3.1 "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione INCENDIO e nell'articolo 4.1 Cosa si assicura" contenuto nella Sezione FURTO E RAPINA.
Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.
Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le merci al momento del Sinistro e degli Oneri fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.
Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in Polizza.
Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Eruzione vulcanica: fuoriuscita di materiale lavico, piroclastico o gassoso da una bocca vulcanica.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta, per ciascun Sinistro, dall'ammontare del Danno liquidabile.
Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Furto con Rottura o Scasso: Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei Mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Impresa: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di danno conseguente ad un Sinistro, in base alle condizioni tutte di Polizza.
Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali- che rispondono alle seguenti caratteristiche:
gas combustibili;
liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Inondazioni, Alluvioni: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili.
Luci: aperture, con o senza vetro, nei Mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
MPAGLOS - O18
Margine di contribuzione: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
Massimo impegno fluttuante: rappresenta l'importo massimo di Merci od altre Cose che nel corso del Periodo di assicurazione possono essere assicurate in aumento alle Merci od altre Cose assicurate in forma fissa. Il Massimo impegno fluttuante, non potrà mai essere superato dagli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni") che di volta in volta il Contraente comunica all'Impresa nel corso del Periodo di assicurazione. A tal fine, l'importo preso come riferimento per essere confrontato con il Massimo impegno fluttuante è dato dalla somma degli importi indicati in ogni singola "applicazione".
Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci). Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Mezzi di chiusura dei locali: robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate di metallo o lega metallica fissate nel muro. Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cm2. Sono ammessi altresì spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
Mezzi di custodia: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate.
Parti: il Contraente e l'Impresa.
Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima indicata nella Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
Periodo di assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.
Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
Rapina (Reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore degli enti assicurati dichiarato in Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.
Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in Polizza, svolta nei luoghi dichiarati nella Sezione di riferimento, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Xxxxxx: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc. destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
Sezione di riferimento: la Sezione Incendio alla quale l'assicurazione Danni da interruzione di esercizio si riferisce al fine di verificarne l'operatività.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.
Xxxxxxxxx, xxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarina, dovuto a cause endogene.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
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Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
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Ubicazioni: siti, insediamenti identificati con specifico indirizzo, ove l'Assicurato, entro il perimetro fisico in cui sono poste le cose assicurate, svolge la propria attività.
Valore a nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle cose danneggiate. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:
per il Fabbricato, al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;
per il Macchinario, al valore o costo di rimpiazzo: è la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.
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Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assicurativi n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.
Indice
Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 6
3. SEZIONE INCENDIO 6
4. SEZIONE FURTO E RAPINA 34
5. SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO 46
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Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
1.CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.
Gli Oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
(Disciplina valida se la durata è maggiore o uguale a due anni)
Art. 1.2 - Durata e proroga dell'assicurazione
L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.
(Disciplina valida se la durata è minore di due anni)
Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione
L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del codice civile, salvo quanto previsto dagli articoli 3.6 e 5.10 "Buona fede" delle Condizioni di operatività delle garanzie.
Art. 1.6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, salvo quanto previsto dagli articoli
3.6 e 5.10 "Buona fede" delle Condizioni di operatività delle garanzie.
(Disciplina valida in assenza della Sezione Furto e Xxxxxx)
Art. 1.7 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
(Disciplina valida in presenza della Sezione Furto e Rapina)
Art. 1.8 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali di un reato o i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
Art. 1.9 - Diminuzione del rischio
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Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Art. 1.10 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 1.11 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.
Art 1.12 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza.
EF - Esenzione fiscale
Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente la presente Polizza è esente dall'imposta di assicurazione dal momento che assicura Cose soggette alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.
B1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata nella Scheda di Polizza.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all'incasso dei premi per conto dell'Impresa.
PD - Proroga del termine di denuncia dei sinistri
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 3.10, 4.14 e 5.11 "Cosa deve fare l'Assicurato" delle Norme in caso di Sinistro della presente Polizza i termini indicati nei commi b) e c) si intendono raddoppiati.
P - Deroga alla proroga del contratto
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1.2 e 1.3 "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
PP - Proroga del termine di pagamento delle rate di Premio successive alla prima
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio", il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, si intende elevato a 30 giorni.
3. SEZIONE INCENDIO
Norme che regolano l'Assicurazione Incendio.
Parte comune alle forme di assicurazione denominate "All risks" e "Rischi nominati".
Art. 3.1 - Cosa si assicura
Sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza, l'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, che si trovano presso le Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza.
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FABBRICATI:
tutte le opere murarie e di finitura, complete o in corso di costruzione, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine, ciminiere, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari Fabbricati;
piazzali, lastricati, strade interne;
cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne; pannelli solari termici e fotovoltaici;
impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento (compreso il combustibile in esso contenuto), condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, impianti di allarme;
ascensori, montacarichi, scale mobili;
moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico mosaici affreschi e statue.
Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato, le rispettive quote delle parti costituenti proprietà comune si intendono coperte dalla presente Polizza.
E' escluso tutto quanto rientrante nella descrizione del Macchinario.
MACCHINARIO:
macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
materiali di consumo compresi gli infiammabili;
impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto
non iscritti al P.R.A.;
impianti e attrezzature di imballaggio;
attrezzatura, arredamento, mobilio, Mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento;
serbatoi, cisterne, vasche, silos e relative tubazioni;
distributori automatici di Merci, cibi e bevande purché all'interno del Fabbricato ed accessibili anche dall'esterno; tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'attività dichiarata;
sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, apparecchiature elettroniche in genere;
altri impianti non indicati sotto la denominazione di Fabbricato;
indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti esclusi Valori e Preziosi; gazebo e tettoie esterne amovibili, tensostrutture;
strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività.
Sono compresi gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà. Gli stessi si intendono assicurati nella partita Macchinario purché con la presente Polizza non siano assicurati i Fabbricati.
Sono compresi nei limiti indicati nella Scheda di Polizza - qualora non si tratti di Merci - le Cose pregiate aventi anche valore artistico:
quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi; pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.
COSE PARTICOLARI:
Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor. Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi.
Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Si precisa che le Cose particolari sono convenzionalmente assicurate nell'ambito della partita Macchinario, fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza e sempre che non sia presente la partita "CPI - Cose Particolari".
Diversamente, qualora nella Scheda di polizza sia presente la partita "CPI - Cose Particolari" l'assicurazione è operante
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fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
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VALORI:
carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
PREZIOSI:
Preziosi esclusivamente per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.
Si precisa che Xxxxxx e Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario, fermi restando i limiti indicati nella Scheda di Polizza.
MERCI:
Merci proprie dell'Attività assicurata;
materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo;
imballaggi e materiale in genere da imballo, supporti, compresi stampati e materiale pubblicitario; lubrificanti, carburanti e combustibili, Infiammabili in genere esclusi Esplodenti;
scarti e residui di lavorazione.
Sono inoltre comprese, nei limiti indicati nella Scheda di Polizza, le Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata; entro i predetti limiti non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'attività assicurata.
Art. 3.2 - Disposizioni particolari sulle Cose assicurate
Fermo quanto stabilito dall'articolo 3.1 "Cosa si assicura", dagli articoli 3.a.1 e 3.b.1 "Oggetto dell'assicurazione" e dalle disposizioni contenute nelle Condizioni di operatività delle garanzie, sono compresi, entro gli eventuali limiti previsti nella Scheda di Polizza:
le Merci assicurate poste presso terzi o presso Ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza in deposito e/o lavorazione. Tali Ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato. La presente disposizione è valida in presenza della partita Merci nella Scheda di Polizza riferita alle "singole Ubicazioni identificate" ed in assenza di partita Merci nella Scheda di Polizza riferita alle "Ubicazioni diverse". Diversamente, qualora nella Scheda di polizza riferita alle "Ubicazioni diverse" sia presente la partita Merci, l'assicurazione è operante fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza;
il Macchinario assicurato posto presso terzi o presso Ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza in deposito e/o lavorazione. Tali Ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato. La presente disposizione è valida in presenza della partita Macchinario nella Scheda di Polizza riferita alle "singole Ubicazioni identificate" ed in assenza di partita Macchinario nella Scheda di Polizza riferita alle "Ubicazioni diverse". Diversamente, qualora nella Scheda di polizza riferita alle "Ubicazioni diverse" sia presente la partita Macchinario, l'assicurazione è operante fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza; Infiammabili, Merci speciali, Esplodenti, sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la partita Merci;
Cose in leasing, sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata l'opzione "CLEI - Cose in Leasing";
Merci e Macchinario (tranne Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari), posti all'aperto, sempre che nella Scheda di Polizza siano richiamate le suddette partite.
L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Qualora una determinata Xxxx assicurata non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza, oppure tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, verrà attribuita alla partita Macchinario.
Art. 3.3 - Cose non assicurate
Aeromobili, imbarcazioni e veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri Enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione) a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione delle attività dichiarate nella Scheda di Polizza;
personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se assicurati con specifica garanzia o Polizza Elettronica;
Cose in leasing, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata l'opzione "CLEI - Cose in Leasing"; Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza Trasporti;
acqua, terra, suolo; valore del terreno;
miniere sotterranee e caverne;
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off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione; beni spaziali quali satelliti ed altri beni affini;
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linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell'Assicurato.
3.a - Norme che regolano l'Assicurazione Incendio - forma All risks
Le norme che seguono valgono esclusivamente qualora nella Scheda di polizza sia richiamata la forma denominata "All risks"
Art. 3.a.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, fermo quanto di seguito precisato e salvo quanto espressamente escluso.
Fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro, sono compresi i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.
L'Impresa rimborsa anche i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:
le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;
le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di Cose mobili assicurate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose danneggiate e sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita Macchinario e/o Merci;
gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 3.14 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate.
Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza, fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro.
Sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita "FA-Fabbricati", nella somma assicurata ai Fabbricati, sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del Fabbricato, fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro.
Art. 3.a.2 - Esclusioni
L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni:
a) causati da o dovuti a:
atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
Terrorismo, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia "Atti di terrorismo"; Terremoto, maremoto,
Inondazione, alluvione, Eruzione vulcanica;
mareggiate, maree, e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica; bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e frane;
dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati e Macchinario, sequestro per ordine di Autorità;
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solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive.
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Sono altresì esclusi i danni:
a1) subiti dalle Merci e causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
a2) indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
b) causati da o dovuti a:
Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri ai locali assicurati;
ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
costruzione, demolizione, ristrutturazione, riparazione, montaggio/smontaggio delle Cose assicurate;
cavitazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, microrganismi, funghi, muffe, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione;
errori di progettazione, calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio e conservazione;
impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione;
vizio e/o difetto di prodotto;
urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà e/o al servizio dell'Assicurato; collaudi, prove ed esperimenti;
c) causati da o dovuti a:
sospensione, interruzione e/o anormale fornitura di gas, acqua nonché di energia elettrica, termica; mescolamento di Merci tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere;
deterioramento, logorio, usura, incrostazione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione; assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Fabbricati e/o Macchinario; guasti meccanici;
anormale od improprio funzionamento del Macchinario;
rotture accidentali del Macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
sospensione, interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione; fuoriuscita di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
dispersione di gas e vapori;
correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata la "garanzia FE - Fenomeno elettrico";
a meno che gli eventi di cui al precedente punto c) non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le Cose assicurate.
Nel caso che, in conseguenza degli eventi di cui ai punti b) e c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione, l'Impresa indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
d) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. xxxxxx, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet.
e) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
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II. "Violazione del Sistema Informatico".
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Art. 3.a.3 - Delimitazioni di garanzia
Ferme le disposizioni generali di cui al precedente articolo 3.a.2 "Esclusioni" della presente Sezione, con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, si precisa quanto segue.
Sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la garanzia "FE - Fenomeno Elettrico", relativamente ai danni materiali e diretti di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici sono esclusi quelli:
derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
a personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.
Relativamente alla rottura delle Lastre - intendendo per tali anche quelle facenti parte del Macchinario assicurato - riconducibile a fatto accidentale non altrimenti previsto dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
Tali spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza, fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro.
Non si rimborsano:
le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
le rotture derivanti da rimozione delle Lastre o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture rimborsabili a termini dell'assicurazione prestata dalla presente Sezione, le scheggiature e rigature.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da errori di manovra e di movimentazione, l'Impresa risponde di quelli derivanti da errori di manovra e movimentazione di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo - sempre che, in questo ultimo caso, nella Scheda di Polizza siano richiamati gli "Atti di Terrorismo" - , l'Impresa non risponde dei danni:
da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti;
derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;
da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare delle Ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
L'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per gli "Atti di terrorismo" - sempre che siano richiamati nella Scheda di Polizza - il termine di preavviso è di 10 giorni.
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni (ridotto a 10 giorni qualora riferito agli "Atti di terrorismo" - sempre che siano richiamati nella Scheda di Polizza).
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti da:
Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) ed al relativo contenuto;
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strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto;
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Serramenti, Lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, se non connessi a rottura o lesioni dei Fabbricati o di sue parti;
Macchinario posto all'aperto non fisso per uso e destinazione;
Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi e/o container; Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
Cose assicurate poste all'interno di Fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Sono compresi i danni provocati dalla grandine a Serramenti, Lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini della presente Sezione, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.
Relativamente ai danni di crollo o collasso strutturale di Fabbricati e/o Macchinario, l'Impresa indennizza solo quelli causati da carico o sovraccarico delle strutture (escluso il sovraccarico da neve). Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia "ERP - Errori di Progettazione".
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti, sono esclusi quelli subiti da:
strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento nonché dal relativo contenuto;
Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al relativo contenuto, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto.
Qualora non risultino danneggiate le strutture portanti, sono compresi i danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve. Tale disposto vale anche se le strutture non sono conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi. Relativamente ai danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve, sono in ogni caso esclusi i danni al contenuto.
Relativamente ai danni materiali e diretti di allagamento, bagnamento e spargimento d'acqua o altri fluidi, sono indennizzabili esclusivamente quelli riconducibili a:
rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati e/o del Macchinario; formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Si intendono esclusi i danni materiali e diretti:
verificatisi in occasione di Inondazioni e Alluvioni anche se conseguenti a Xxxxxxxxx; subiti dalle Cose poste all'aperto o in Fabbricati aperti da uno o più lati, tettoie;
subiti dalle Merci assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
subiti dalle Cose assicurate a seguito di occlusione di elementi atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana dovuta a carenza di manutenzione;
nel caso in cui l'origine sia il gelo, avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica nonché i danni causati da rotture originate da gelo di condotti installati all'aperto anche se interrati.
Se il bagnamento è causato dalla rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati e/o del Macchinario (se assicurati), sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura che ha originato tali danni.
Sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita "ME - Merci", relativamente ai danni materiali e diretti di dispersione di liquidi l'Impresa indennizza esclusivamente quelli causati da rottura accidentale di serbatoi, contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, o delle relative valvole od organi di intercettazione.
Sono esclusi i danni:
di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; causati da gelo;
verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
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3.b - Norme che regolano l'Assicurazione Incendio - forma Rischi nominati
Le norme che seguono valgono esclusivamente qualora nella Scheda di polizza sia richiamata la forma denominata "Rischi nominati"
Art. 3.b.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, causati da:
Incendio; fulmine;
Esplosione non causata da ordigni esplosivi e Scoppio, fatta eccezione dei danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento é determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
caduta di aeromobili e corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose trasportate esclusi in ogni caso ordigni esplosivi, meteoriti, scorie;
implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di Macchinario, attrezzature;
fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
urto di veicoli, compresi quelli ferroviari, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio.
Sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita "ME - Merci", relativamente ai danni materiali e diretti di dispersione di liquidi l'Impresa indennizza esclusivamente quelli causati da rottura accidentale di serbatoi, contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, o delle relative valvole od organi di intercettazione.
Sono esclusi i danni:
di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; causati da gelo;
verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
E' inoltre compresa la rottura delle Lastre - intendendo per tali anche quelle facenti parte del Macchinario assicurato - riconducibile a fatto accidentale non altrimenti previsto dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione.
L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
Tali spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro.
Non si rimborsano:
le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
le rotture derivanti da rimozione delle Lastre o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
le rotture di Lastre che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti.
Non costituiscono rotture rimborsabili a termini dell'assicurazione prestata dalla presente Sezione, le scheggiature e rigature.
Fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro, sono compresi i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.
L'Impresa indennizza altresì i danni causati alle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le Cose assicurate oppure Cose poste nell'ambito di 20 m da esse.
Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori nonché quelli avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra.
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Sono inoltre esclusi i danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificata l'implosione se l'evento é determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
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L'Impresa rimborsa anche i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:
le spese di demolizione, sgombero , smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;
le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di Cose mobili assicurate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose danneggiate e sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita Macchinario e/o Merci;
gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 3.14 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose distrutte o danneggiate;
Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza, fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro.
Sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita "FA - Fabbricati", nella somma assicurata ai Fabbricati, sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del Fabbricato, fermo quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" delle Norme in caso di Sinistro.
Art. 3.b.2 - Esclusioni
L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni:
a) causati da o dovuti a:
atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
Terrorismo;
atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse; Terremoto, xxxxxxxx;
Inondazione, alluvione; Eruzione vulcanica;
dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
b) di:
Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri ai locali assicurati;
ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
c) sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. xxxxxx, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
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e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet.
Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
d) sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
II. "Violazione del Sistema Informatico".
e) sono altresì esclusi i danni:
subiti dalle Merci e causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
Garanzie aggiuntive Sezione Incendio
Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.
Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo/Somma Assicurata e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
RL - Rischio locativo
L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le condizioni di cui alla presente Sezione, dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali o Fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro, qualora la Somma assicurata a questo titolo, con specifica partita indicata nella Scheda di Polizza, risultasse inferiore al Valore dei locali e Fabbricati calcolato a termini di Polizza.
RT- Ricorso Terzi
L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
Sono compresi:
i danni a cose di terzi affittuari/locatari dei Fabbricati assicurati;
i danni ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e quelli di terzi durante il carico, lo scarico e la sosta, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
i danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività imprenditoriali di terzi entro il massimale convenuto e fino alla concorrenza della percentuale indicata nella Scheda di Polizza del Massimale assicurato e, assieme ai danni diretti, entro il massimale stesso.
Sono esclusi i danni a: persone e/o animali;
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
cose di Xxxxx, che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che lo stesso detenga o possegga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi sotto carico e scarico di cui al comma precedente.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con Lui convivente;
b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.
(Garanzia richiamabile solo per la forma di assicurazione incendio denominata "Rischi nominati")
ATM1 - Eventi atmosferici - versione Base
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Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3.b.1 "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
Sono esclusi i danni:
a) causati da:
inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, o rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque; gelo, sovraccarico di neve;
cedimento, smottamento o franamento del terreno,
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) ed alle Cose assicurate in essi contenuti;
strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto;
Serramenti, Lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, se non connessi a rottura o lesioni dei Fabbricati o di sue parti;
Macchinario posto all'aperto non fisso per uso e destinazione;
Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi e/o container; Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
Cose assicurate poste all'interno di Fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Sono tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine a Serramenti, Lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
(Garanzia richiamabile solo per la forma di assicurazione incendio denominata "Rischi nominati")
ATM2 - Eventi atmosferici - versione Estesa
Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3.b.1 "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
Sono esclusi i danni:
a) causati da:
inondazioni, alluvioni; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque; gelo, sovraccarico di neve;
cedimento, smottamento o franamento del terreno,
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto;
Serramenti, Lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, se non connessi a rottura o lesioni dei Fabbricati o di sue parti;
Macchinario posto all'aperto non fisso per uso e destinazione;
Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi e/o container; Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
Cose assicurate poste all'interno di Fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Sono tuttavia compresi i danni:
provocati dalla grandine a Serramenti, Lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
subiti da Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) ed alle Cose assicurate in essi contenute, fatta eccezione per i veicoli iscritti al P.R.A..
(Garanzia richiamabile solo per la forma di assicurazione incendio denominata "Rischi nominati")
SN - Sovraccarico neve
Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3.b.1 "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti.
Sono esclusi i danni:
causati da valanghe e slavine;
causati da gelo, ancorché conseguente ad accumulo di neve;
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a strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento nonché dal relativo contenuto;
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a Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al relativo contenuto, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
a strutture pressostatiche, tensostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto.
Qualora non risultino danneggiate le strutture portanti, sono compresi i danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve. Tale disposto vale anche se le strutture non sono conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi.
Relativamente ai danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve, sono in ogni caso esclusi i danni al contenuto.
(Garanzia richiamabile solo per la forma di assicurazione incendio denominata "Rischi nominati")
ESP1 - Atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici - versione Base
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse. Ferme tutte le esclusioni previste dall'articolo 3.b.2 "Esclusioni", l'Impresa non risponde dei danni:
di inondazione, alluvione;
di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;
di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici;
subiti dalle Merci per effetto di mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci stesse, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia; derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
derivanti da alterazione od omissione di controlli o manovre;
di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare delle Ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.
(Garanzia richiamabile solo per la forma di assicurazione incendio denominata "Rischi nominati")
ESP2 - Atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo - versione Estesa
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo. Ferme tutte le esclusioni previste dall'articolo 3.b.2 "Esclusioni", l'Impresa non risponde dei danni:
di inondazione, alluvione;
di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;
di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici;
subiti dalle Merci per effetto di mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci stesse, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia; derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
derivanti da alterazione od omissione di controlli o manovre;
di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti.
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Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare delle Ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
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l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la sola garanzia Terrorismo, il termine di preavviso è di 10 giorni.
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni (ridotto a 10 giorni qualora riferito alla garanzia Terrorismo).
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.
(Garanzia richiamabile solo per la forma di assicurazione incendio denominata "Rischi nominati")
BAG - Allagamento, bagnamento
Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3.b.1 "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali e diretti di allagamento, bagnamento e spargimento d'acqua o altri fluidi riconducibili esclusivamente a:
rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati e/o del Macchinario; formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Si intendono esclusi i danni materiali e diretti:
verificatisi in occasione di Inondazioni e Alluvioni anche se conseguenti a Xxxxxxxxx; subiti da Cose poste all'aperto o in Fabbricati aperti da uno o più lati, tettoie;
subiti dalle Merci assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
subiti dalle Cose assicurate a seguito di occlusione di elementi atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana dovuta a carenza di manutenzione;
nel caso in cui l'origine sia il gelo, avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica nonché i danni causati da rotture originate da gelo di condotti installati all'aperto anche se interrati.
Se il bagnamento è causato dalla rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati e/o del Macchinario (se assicurati), sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura che ha originato tali danni.
(Garanzia richiamabile solo per la forma di assicurazione incendio denominata "Rischi nominati")
FE - Fenomeno elettrico
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate per effetto di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.
L'Impresa non indennizza i danni:
derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.
ALL - Inondazione, alluvione
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate e verificatisi in occasione di Inondazione, alluvione. Tali danni sono compresi purché non conseguenti a Xxxxxxxxx, xxxxxxxx o Eruzione vulcanica.
L'Impresa non indennizza i danni: causati da mareggiata, marea;
di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
alle Merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possano essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
subiti dalle Merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati; a Cose mobili poste all'aperto.
Sono inoltre esclusi i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuti ad atti di Terrorismo.
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L'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.
XXX - Xxxxxxxxx, xxxxxxxx
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate e verificatisi in occasione di Xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
L'Impresa non indennizza i danni:
causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione;
di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
L'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.
In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.
In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.
MR1 - Deterioramento merci refrigerate in banchi e armadi frigoriferi
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione custodite in banchi e armadi frigoriferi causati da:
mancato od anormale mantenimento della temperatura; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
purché conseguenti:
a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
L'assicurazione è prestata entro la somma assicurata a tale titolo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
MR2 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (con sistemi di controllo)
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione e dall'articolo 3.10 " Cosa deve fare l'Assicurato" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione custodite in celle frigorifere con sistema di controllo causati da:
mancato od anormale mantenimento della temperatura;
mancata od anormale produzione, distribuzione o mantenimento di sostanze atte alla conservazione delle Merci (atmosfera controllata);
fuoriuscita del fluido frigorigeno;
purché conseguenti:
a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
La garanzia ha effetto a condizione che:
esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione del contratto;
tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura o della mancata od anormale produzione, distribuzione o mantenimento di sostanze atte alla conservazione delle Merci con intervalli che non superino le 6 ore;
il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di12 ore; l'Assicurato ne dia avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.
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L'assicurazione è prestata entro la somma assicurata a tale titolo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
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MR3 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (senza sistemi di controllo)
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione custodite in celle frigorifere causati da:
mancato od anormale mantenimento della temperatura; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
purché conseguenti:
a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.
(Garanzia richiamabile per la forma di assicurazione incendio denominata "All Risks")
GM - Guasti meccanici
A parziale deroga di quanto disposto dall' articolo 3.a.2 "Esclusioni" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti di guasto e rottura del Macchinario - purché collaudato e pronto per l'uso cui è destinato - per qualsiasi causa accidentale diversa da quanto già assicurato alla Sezione Incendio.
Per la presente garanzia valgono in ogni caso le esclusioni del punto a) dell' articolo 3.a.2 "Esclusioni" della presente Sezione.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della decorrenza della Polizza;
per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, l'installatore, il locatore o il fornitore delle Cose assicurate;
dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; causati da logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento;
ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri e linee di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, mazze battenti, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone;
a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
subiti dalle apparecchiature elettroniche.
Sono altresì escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, l'assicurazione è prestata a Valore allo stato d'uso, con l'applicazione dei limiti e della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
(Garanzia richiamabile per la forma di assicurazione incendio denominata "All Risks")
EDP - Elettronica
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.a.2 "Esclusioni" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale - compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici - non altrimenti previsto dall'Assicurazione prestata dalla presente Sezione, a personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi, a condizione che tali Cose siano collaudate e pronte all'uso cui sono destinate.
Sono esclusi i danni:
dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle apparecchiature elettroniche assicurate;
di deperimento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle apparecchiature elettroniche assicurate;
verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione; verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'Ubicazione indicata per le apparecchiature ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le apparecchiature elettroniche fisse;
di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, o dell'inserimento in garanzia delle apparecchiature elettroniche assicurate;
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ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate.
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Sono altresì esclusi:
i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate; non sono in ogni modo indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
controlli di funzionalità e manutenzione preventiva; eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; aggiornamento tecnologico;
riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio;
i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia ad impianti e apparecchiature per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici;
i danni alle apparecchiature elettroniche in deposito, giacenza o immagazzinamento;
i danni ai conduttori esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate, non costituenti la dotazione degli stessi; i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.
SDS1 - Spese di demolizione, sgombero (partita in aumento - versione base)
Fermo quanto previsto dagli articoli 3.a.1 e 3.b.1 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione, l'Impresa indennizza le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
(Garanzia richiamabile per la forma di assicurazione incendio denominata "All Risks")
SDS2 - Spese di demolizione, sgombero (partita in aumento - versione estesa)
Fermo quanto previsto dall'articolo 3.a.1 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione, l'Impresa indennizza le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
Sono altresì comprese le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, dei rifiuti rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni fino alla concorrenza della percentuale della somma assicurata della presente Garanzia aggiuntiva, così come indicato nella Scheda di Polizza.
CPI - Cose particolari
Fermo il criterio di Indennizzo stabilito all'articolo 3.15 "Determinazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa indennizza le Cose particolari, che si intendono escluse dalla partita Macchinario e unicamente assicurate con specifica partita, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
SSI - Spese Straordinarie Sezione Incendio
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati in Scheda di Polizza.
L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia indicata a nella Scheda di Polizza.
PCL - Perdita dei canoni di locazione
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, se il Fabbricato assicurato alla relativa partita è colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l'Impresa rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.
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Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - in qualità di proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
CON1 - Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) - forma a Valore intero
A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dagli articoli 3.a.1 e 3.b.1 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati a veicoli posti all'aperto o sotto tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Serramenti presso le aree di pertinenza delle Ubicazioni assicurate, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve esclusivamente se immatricolati da non più di 24 mesi.
Sono esclusi i danni alle Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve.
L'assicurazione è prestata entro la somma assicurata a tale titolo con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
CON2 - Atmosferici su Veicoli (Concessionarie) - forma a Primo Rischio Assoluto
A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dagli articoli 3.a.1 e 3.b.1 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati a veicoli posti all'aperto o sotto tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Serramenti presso le aree di pertinenza delle Ubicazioni assicurate, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve esclusivamente se immatricolati da non più di 24 mesi.
Sono esclusi i danni alle Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
(Garanzia richiamabile per la forma di assicurazione incendio denominata "All Risks")
FAP - Danni con fabbricati aperti
A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'articolo 3.a.1 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati a Fabbricati, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
Sono esclusi i danni alle Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve e quelli subiti dai veicoli per effetto della grandine.
L'assicurazione è prestata con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
COS - Cose di terzi non assicurate
Si intendono esclusi dalla presente assicurazione le Cose di proprietà di terzi in uso, consegna o custodia del Contraente o dell'Assicurato, elencate in Scheda di Polizza.
Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, al fine del disposto di cui agli articoli 3.15 "Determinazione del danno" e 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro, non si terrà conto del valore di dette Cose.
(Garanzia richiamabile per la forma di assicurazione incendio denominata "All Risks")
FUS - Danni del materiale fuso
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.a.2 "Esclusioni" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate derivanti dalla fuoriuscita di materiale fuso o dal calore da esso emanato da forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere e/o solidificatosi negli stessi.
Sono in ogni caso esclusi i danni causati da:
errore od omissione di controlli o di manovra, esperimenti, prove, collaudi, imperizia e negligenza;
interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell'attività, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, anche se conseguenti ad un evento non escluso;
usura, corrosione, mancanza di manutenzione, vizio o difetto di materiale.
L'assicurazione è prestata con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
(Garanzia richiamabile per la forma di assicurazione incendio denominata "All Risks")
MAC - Mescolamento accidentale delle Merci
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.a.2 "Esclusioni" della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Merci assicurate dal loro mescolamento accidentale e/o con altre Cose assicurate, tale da comprometterne la normale utilizzazione o destinazione.
La garanzia è operante per tutte le tipologie di eventi non già indennizzabili nella Sezione Incendio.
Sono comprese le spese necessariamente sostenute per il trattamento o la bonifica delle Merci danneggiate.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
causati da errore od omissione di controlli o di manovra; imperizia e negligenza;
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interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell'attività;
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mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, anche se determinati da un evento non escluso.
L'assicurazione è prestata con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
FL1 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce anticipate)
L'Impresa si impegna ad assicurare mediante applicazioni periodiche, ulteriori somme, fino all'importo del Massimo impegno fluttuante indicato nella Scheda di Polizza, in aumento alle indicate partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite.
Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all'applicazione del valore di Xxxxxxx impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di polizza.
Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall'Impresa anche se il premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. le denunce dovranno essere trasmesse all'Impresa mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
2. la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di Periodo di assicurazione;
3. la garanzia non è operante per somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna Partita indicata in Polizza;
4. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso imponibile annuo;
5. la differenza tra il Premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente;
6. tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando l'Impresa ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, le garanzie presenti nella Sezione Incendio resteranno sospese ai sensi dell'articolo 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni generali di Assicurazione.
FL2 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili)
Premesso che per mese solare si intende l'intervallo di tempo che intercorre dalle ore 0,00 del primo giorno di calendario di ciascun mese dell'anno e termine alle ore 24,00 dello stesso mese, l'Impresa si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili le somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite dalla presente garanzia aggiuntiva, fino all'importo del Massimo impegno fluttuante indicato nella Scheda di Polizza, in aumento alle indicate partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite.
Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all'applicazione del valore di Xxxxxxx impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di polizza.
Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall'Impresa anche se il Premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 0,00 del primo giorno di ogni mese solare e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno di calendario dello stesso mese;
2. il Contraente o l'Assicurato trasmetterà all'Impresa, entro l'ultimo giorno di ciascun mese solare, le denunce del valore delle Cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese.
A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle Cose durante il corso della garanzia;
3. le denunce dovranno essere trasmesse all'Impresa mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa.
Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5,in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di Periodo di assicurazione;
4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna partita indicata in Polizza;
5. in caso di Xxxxxxxx, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso.
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Qualora risulti che, al momento del Sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro;
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6. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o sua frazione applicando alla somma così determinata 1/12 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
7. la differenza tra il Premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente;
8. tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando l'impresa ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, le garanzie presenti nella Sezione Incendio resteranno sospese ai sensi dell'articolo 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni generali di Assicurazione.
Il Contraente o l'Assicurato dichiara che il valore delle Cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell'apposito spazio in Scheda di Polizza.
FL3 - Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate trimestrali)
Premesso che per trimestre solare si intende l'intervallo di tempo che intercorre nei seguenti periodi dell'anno: I° trimestre dal 01/01 al 31/03;
II° trimestre dal 01/04 al 30/06; III° trimestre dal 01/07 al 30/09; IV° trimestre dal 01/10 al 31/12;
l'Impresa si impegna ad assicurare mediante applicazioni trimestrali le somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite dalla presente garanzia aggiuntiva, fino all'importo del Massimo impegno fluttuante indicato nella Scheda di Polizza, in aumento alle partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite.
Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all'applicazione del valore di Xxxxxxx impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di polizza.
Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall'Impresa anche se il Premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. ciascun periodo trimestrale avrà inizio alle ore 0,00 del primo giorno di ogni trimestre solare e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento;
2. il Contraente o l'Assicurato trasmetterà all'Impresa, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza trimestrale solare, le denunce del valore delle Cose esistenti all'ultimo giorno del trimestre solare precedente e del rispettivo valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detti mesi.
A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle Cose durante il corso della garanzia;
3. le denunce dovranno essere trasmesse all'Impresa mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i trimestri successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di Periodo di assicurazione;
4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna partita indicata in Polizza;
5. in caso di Xxxxxxxx, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso. Qualora risulti che, al momento del Sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo
3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro;
6. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun trimestre solare o sua frazione ed applicando alla somma così determinata 1/4 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
7. la differenza tra il Premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente;
8. tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando l'impresa ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, le garanzie presenti nella Sezione Incendio resteranno sospese ai sensi dell'articolo 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni generali di Assicurazione.
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Il Contraente o l'Assicurato dichiara che il valore delle Cose esistenti all'ultimo giorno del trimestre solare antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell'apposito spazio in Scheda di Polizza.
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OM - Opere di miglioria
Qualora, a causa di Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose danneggiate in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'Indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.
Pertanto l'Indennizzo, determinato secondo le Condizioni tutte di Xxxxxxx, verrà aumentato delle spese sostenute per opere di miglioria e/o diversa costruzione fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza.
La presente garanzia è operante esclusivamente per Fabbricati e Macchinario in stato di utilizzo ed attività al momento del Sinistro.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
VSU - Assicurazione sulla base del Valore allo stato d'uso
A parziale deroga dell'articolo 3.9 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate", il criterio di valutazione delle somme assicurate e dell'Indennizzo per la Sezione Incendio delle partite indicate nella Scheda di Polizza corrisponde al Valore allo stato d'uso.
Pertanto, per dette partite, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo stabiliti dall'articolo 3.15 "Determinazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro, si determinano in base al Valore allo stato d'uso.
Resta fermo che, per dette partite, se al momento del Sinistro le somme assicurate dovessero risultare inferiori al Valore allo stato d'uso, troverà applicazione l'articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate".
Rimane stabilito che, in ogni caso, per le partite per cui dovrà valere tale condizione, è esclusa la possibilità di procedere alla eventuale compensazione tra partite stabilita nel suddetto articolo.
MSA - Modalità di aggiornamento delle somme assicurate
Premesso che il Contraente ha inteso attribuire, alla/e partita/e indicate in Scheda di polizza il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di Cose ascrivibili a dette partite, l'Impresa si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una somma pari alla percentuale indicata in Scheda di polizza in aumento ai valori assicurati.
Pertanto, in caso di Sinistro, il disposto di cui all'articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro, troverà applicazione solamente per quelle partite, ciascuna presa separatamente, non assicurate secondo il criterio della presente Garanzia aggiuntiva.
Per le partite per cui è operante la presente Garanzia aggiuntiva, invece, se dalle stime fatte secondo i criteri di cui all'articolo 3.15 "Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più di dette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate aumentate della percentuale sopra stabilita, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata ed il valore effettivo al momento del Sinistro.
Ai fini della presente Xxxxxxxx aggiuntiva il Contraente o l'Assicurato si impegna, per le partite oggetto della presente Garanzia aggiuntiva, a comunicare all'Agenzia cui è appoggiata la Polizza oppure all'Impresa, entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni Periodo di assicurazione, i valori in aumento alle somme dichiarate in Polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse.
Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il Premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi della presente estensione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.
In caso di Sinistro occorso durante l'annualità, i valori da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non dovranno tener conto delle perdite imputabili al Sinistro stesso.
In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per il Periodo di assicurazione trascorso, sempre su presentazione di apposito atto di regolazione, un Premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita dalla presente Condizione Particolare, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.
In ogni caso comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite di Polizza oggetto della presente Garanzia aggiuntiva, costituiranno, a loro volta, le nuove somme assicurate in base alle quali l'Impresa provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse e del relativo Premio.
Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l'importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l'assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le parti.
In caso di mancato pagamento di detti premi entro 15 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'articolo 1.1 " Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio".
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ADV - Assicurazione con dichiarazione di valore
1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate relative ai beni indicati nella Scheda di Polizza rappresentano esclusivamente il valore della totalità di Fabbricati e/o Macchinario, intendendosi per tali le Cose così come definite nell'elaborato di stima corrispondente alla valutazione effettuata, con i criteri stabiliti dall'articolo 3.15 "Determinazione del danno" commi 1 e 2 delle Norme in caso di Sinistro, della quale viene data copia dal Contraente all'Impresa con vincolo di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all'elenco dettagliato delle Cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle partite indicate in Scheda di Polizza.
2. Per espressa dichiarazione tra le parti detta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 comma 2, del codice civile e, in caso di Sinistro, si procederà di conseguenza all'Indennizzo del danno secondo le condizioni previste dalla presente Sezione con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Condizione aggiuntiva, del disposto di cui al citato articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Xxxxxxxx.
3. Il Contraente è tenuto ad inviare all'Impresa, ovvero all'Agenzia cui è appoggiata la Polizza, al termine di ciascun Periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della presente Polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore di cui al punto 1) nei 60 giorni immediatamente successivi a dette scadenze, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del Periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni delle Cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b) derivanti da introduzione di nuove Cose ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, il 20% di ciascuna partita, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 20%, le partite stesse, in caso di Sinistro, saranno assoggettate alla Regola proporzionale di cui all'articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto della presente Condizione aggiuntiva, di eventuali ulteriori deroghe al citato articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate".
Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di Xxxxxxxxxx non potrà in alcun caso eccedere le somme sopra indicate maggiorate del 20%, fermo in ogni caso quanto stabilito dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo".
Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
I imputabili all'introduzione di Cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto della presente Condizione aggiuntiva;
II relative all'introduzione di Xxxx non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).
5. Alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione l'Impresa provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le Cose introdotte a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 20% rispetto agli ultimi valori indicati, l'assicurazione per l'eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo Periodo di assicurazione, sarà condizionata a specifica pattuizione tra le parti.
6. L'impresa provvederà anche all'emissione di apposito atto per la regolazione del Periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) e b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi della presente Condizione aggiuntiva, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un Premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso.
7. La presente Condizione aggiuntiva ha durata pari a quella della presente Polizza, ma è rescindibile da ciascuna delle parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o telefax almeno 30 giorni prima della citata scadenza.
In caso di disdetta gli accordi e gli impegni stabiliti dalla presente Condizione aggiuntiva saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio per il periodo trascorso.
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8. Qualora il Contraente non ottemperasse all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), la presente Condizione aggiuntiva diviene inoperante e l'impresa emetterà atto di regolazione del Premio, relativo al periodo trascorso e con le modalità di cui al punto 6), in base alle somme assicurate risultanti per effetto dell'ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 20%.
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9. I premi dovuti a termini della presente Condizione aggiuntiva dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione dell'apposito atto. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'articolo 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
RR1 - Rinuncia alla rivalsa
L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:
a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
c) i clienti;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
RR2 - Rinuncia alla rivalsa
L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:
a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
c) i clienti;
d) i soggetti indicati nella Scheda di Polizza;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
SPI - Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.15 "Determinazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa - in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione che abbia colpito le Merci presenti nelle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna - indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.
La presente garanzia è operante a condizione che:
le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese; l'avventa vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
La presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.
INA - Indennità aggiuntiva
A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli 3.a.2 e 3.b.2 "Esclusioni" della presente Sezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione, l'indennizzo, calcolato alle condizioni tutte della presente Polizza, sarà maggiorato, partita per partita assicurata limitatamente a Fabbricati, Macchinario e Merci, a titolo d'indennizzo per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale indicata nella Scheda di Polizza, con il massimo della somma complessivamente assicurata a tale titolo calcolata nella medesima percentuale delle somme assicurate alle citate partite.
(Garanzia sempre prevista a titolo gratuito)
BLF - Programma di assistenza "Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX"
La presente garanzia viene prestata a titolo gratuito e pertanto non concorre alla quantificazione del Premio di Polizza.
1. Oggetto del Programma Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX
Tra Allianz e BELFOR ITALIA SRL filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo da oltre quarant'anni nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento (di seguito BELFOR e congiuntamente le "parti"), vi è un accordo con il quale BELFOR si impegna a mettere a disposizione dei clienti di Allianz che abbiano stipulato una Polizza Incendio il proprio Programma che, in caso di Sinistro - presumibilmente superiore a euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio prevede l'erogazione di servizi di pronto intervento su chiamata telefonica a numero telefonico riservato, assistenza di tecnici qualificati e di esperti specializzati, valutazione tecnica ed esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e ripristino dei beni danneggiati.
Xxxxx gli obblighi previsti in Polizza, il Contraente potrà - con le modalità di seguito descritte - aderire al Programma Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX (di seguito Programma) mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione e successivamente, in caso di Sinistro - presumibilmente superiore a euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto agli eventi sopra menzionati, attivare il Programma stesso.
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2. Prestazioni previste dal Programma
Con l'adesione al Programma, il Contraente ha diritto, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza presumibilmente superiore a euro 15.000,00 (quindicimila) e dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio alle seguenti prestazioni:
Disponibilità del Numero Verde P.I.A: 000 000 000 attivo 24 ore su 24 per le richieste di supporto;
Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale di Belfor, Allianz,l'Agenzia a cui è appoggiata la Polizza, il Broker e il Perito incaricato da Allianz;
Esecuzione di sopralluogo tecnico gratuito sul luogo del Sinistro ed identificazione delle prime misure di emergenza e pianificazione delle operazioni di salvataggio e bonifica;
Relazione Tecnica e Stima dei costi del Piano di Salvataggio e Bonifica del danno.
3. Adesione al Programma
Il Contraente che intende aderire al Programma, dovrà obbligatoriamente accedere alla pagina web xxx.xxxxxx.xx, compilare ed inviare la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda X.X.X. XXXXXX" presente nella sezione di approfondimento X.X.X. XXXXXX. Il Contraente, successivamente all'adesione al Programma, diventerà membro del Programma stesso e riceverà la Membership Card contenente il proprio Codice Identificativo X.X.X. XXXXXX che dovrà essere utilizzato per le richieste di supporto a seguito di un Sinistro - presumibilmente superiore a euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio.
4. Attivazione dei del Programma in caso di Sinistro
Il Contraente che, in caso di Sinistro - presumibilmente superiore a euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad Incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, Esplosione, Scoppio intende usufruire delle prestazioni previste dal Programma deve:
a) Contattare tempestivamente il Numero Verde 000 000 000.
b) Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di Polizza, il Codice Identificativo X.X.X. XXXXXX ed un recapito telefonico.
Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente, concordando le modalità del sopralluogo operativo.
Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR:
identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività;
emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di salvataggio e bonifica;
identificherà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produttive del Contraente.
Qualora il Sinistro non sia indennizzabile ai termini di Polizza, il Contraente potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR, rimanendo comunque a carico di BELFOR i costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR stessa.
5. Informazioni sulle prestazioni previste dal Programma
Tutte le eventuali attività operative di Salvataggio o Risanamento, eseguite da BELFOR a seguito del sopralluogo di assistenza di cui al Programma, verranno contrattualizzate di volta in volta con il Contraente.
I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di Merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente e, previa conferma dell'operatività della Polizza da parte di Allianz o del Perito da questa incaricato, saranno rimborsati da Allianz in conformità alle norme di Xxxxxxx e secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
I tempi intercorrenti tra la chiamata del Contraente al numero verde ed il sopralluogo del Responsabile Tecnico BELFOR sono indicativi e non vincolanti.
La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR resta ad esclusivo carico della stessa.
BELFOR opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR non sarà responsabile per modifiche dei tempi e modi operativi previsti dovuti a cause di forza maggiore o motivi indipendenti dal proprio controllo o volontà.
Qualora l'accordo tra Allianz e BELFOR di cui al punto 1 della presente clausola particolare, dovesse cessare a causa di recesso di una delle parti, Allianz ne darà comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di 30 giorni. In tutti gli altri casi di cessazione del predetto accordo tra Allianz e BELFOR, Allianz comunicherà per iscritto al Contraente l'immediata inoperatività del servizio di BELFOR oggetto della presente clausola.
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L'erogazione delle prestazioni di cui al Programma cessa automaticamente, senza obbligo di avviso, al cessare, per qualsiasi motivo, della Polizza.
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Operatività delle garanzie Incendio
Art. 3.4 - Delimitazione territoriale
L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
Art. 3.5 - Modifiche nelle Ubicazioni
Nell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai Fabbricati ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'attività. Ai fini delle Sezioni Incendio l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei Fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 1.5 "Aggravamento di rischio" e 1.6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione ed all'articolo 3.15 "Determinazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro.
Art. 3.6 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3.7 - Circostanze non influenti
Nell'ambito di ciascuna Ubicazione, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze Infiammabili e Merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato intende adottare.
Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio, è tollerata l'esistenza di non oltre 1 Kg di Esplodenti.
E' ammessa, inoltre, la presenza di reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie e lo svolgimento di:
operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura;
manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.
Art. 3.8 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco
Nel caso l'attività esercitata in una qualsiasi delle Ubicazioni assicurate venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione dell'attività sia conforme al disposto di cui al precedente articolo 3.4 " Delimitazione territoriale".
Art. 3.9 - Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate
La forma di assicurazione prevista per la Sezione Incendio, ove non diversamente precisato nell'ambito della Sezione stessa, si intende a Valore intero.
Il criterio di valutazione delle somme assicurate e dell'Indennizzo, ove non diversamente precisato nell'ambito della Sezione stessa, corrisponde:
per Fabbricati e/o Macchinario al Valore a nuovo;
per Merci al Costo commerciale per le attività commerciali, al Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.
Per la copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Xxxxxxxx, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate.
Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto con il massimo del loro valore di mercato, sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia "SPI - Selling Price", la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.
Norme in caso di sinistro
Art. 3.10 - Cosa deve fare l'Assicurato
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
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b) presentare denuncia di Xxxxxxxx all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile (salvo per le garanzie Deterioramento merci refrigerate, qualora richiamate, per le quali fa fede quanto riportato nelle clausole stesse);
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c) per xxxxxxxx conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx, atti vandalici e dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo effettuare, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa (salvo per la garanzia "MR2 - Deterioramento merci refrigerate in celle frigorifere (con sistemi di controllo)" per la quali fa fede quanto riportato nella clausola stessa).
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
L'Assicurato deve inoltre:
conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose colpite dal Sinistro;
mettere a disposizione dell'Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci, deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa o dei Periti la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
Art. 3.11 - Cosa deve fare l'Impresa
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.
Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Ove sia stato aperto un procedimento penale relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del codice civile).
Art. 3.12 - Acconto sull'Indennizzo da liquidare
Fermo quanto stabilito dall'articolo 3.11 "Cosa deve fare l'Impresa", l'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso; l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 complessivamente per un Sinistro che abbia colpito la presente Sezione e la Sezione Danni da interruzione di esercizio qualora attivata, qualunque sia l'ammontare stimato dei danni.
L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
L'acconto anzidetto non costituisce né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.
L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 3.13 - Mandato dei periti
I periti devono:
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a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
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b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 3.10 "Cosa deve fare l'Assicurato";
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 3.9 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate" delle Condizioni di operatività delle garanzie, il valore delle Cose illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 3.15 "Determinazione del danno" della presente Sezione.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 3.14 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno può essere concordato tra le parti con le seguenti modalità:
direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, l'Impresa rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 3.15 - Determinazione del danno
In caso di Xxxxxxxx indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate", della presente Sezione, con i criteri di seguito riportati.
Fabbricati (o Rischio locativo), Lastre, Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose pregiate aventi anche valore artistico):
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.
Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o al rimpiazzo ed avverrà:
in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.
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in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
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Fermo quanto previsto dal successivo articolo 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate", se le somme assicurate in Polizza alle rispettive partite risultano:
superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.
La determinazione del danno in base al Valore a nuovo riguarda solo Fabbricati (o Rischio locativo), Lastre e Macchinario, di reparti in stato di attività.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Merci:
si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose danneggiate, deducendo il valore delle Cose illese ed il valore residuo delle Cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempre ché il danno sia indennizzabile a termini di Polizza.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:
si stima il Valore a stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Cose particolari:
per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 18 mesi dalla data del Sinistro;
per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti nelle stesse (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 18 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni..
Relativamente alle Cose particolari, l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Lastre:
sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose distrutte e quelle necessarie per riparare le Cose danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
Merci refrigerate:
l'Indennizzo viene corrisposto qualora il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto come conseguenza un deterioramento delle Merci assicurate tale da impedirne lo smercio e/o l'utilizzo come da perizia dell'Ufficiale Sanitario e/o ASL e/o Ente preposto che abbia redatto un verbale di distruzione delle Merci stesse.
Valori:
si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.17 "Limite massimo di Indennizzo" della presente Sezione.
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Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
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Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Relativamente ai Valori l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Art. 3.16 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate
1. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito una o più partite, qualora l'ammontare del danno complessivamente accertato per tutte dette partite (determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3.9 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate" ed al lordo di eventuali franchigie e scoperti), risulti uguale o inferiore ad un importo pari a Euro 25.000,00, l'Impresa indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza l'applicazione di quanto di seguito disposto.
Se dalle stime effettuate risulta che il valore delle Cose assicurate risultante al momento del Sinistro - escluse quelle assicurate a Primo rischio assoluto in deroga all'articolo 1907 del codice civile - e determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3.9 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate" eccede la Somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale; tale tolleranza non si intende valida per le partite assicurate per le quali è operante la Condizione aggiuntiva "ADV - Assicurazione con dichiarazione di valore" o la Condizione Aggiuntiva "MSA - Modalità di aggiornamento delle somme assicurate".
2. Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile, qualora al momento del Sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle Cose assicurate al momento del sinistro e determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3.15 "Determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso applicato uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.
Resta altresì convenuto che detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal Sinistro.
La compensazione non ha luogo:
per le partite assicurate in deroga al presente articolo o per le quali è operante la Condizione aggiuntiva "ADV - Assicurazione con dichiarazione di valore" o la Condizione aggiuntiva "MSA - Modalità di aggiornamento delle somme assicurate";
per le partite assicurate a Primo rischio assoluto;
La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa Ubicazione.
Art. 3.17 - Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 3.18 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 3.19 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime Cose e per le medesime garanzie previste dalla presente Xxxxxxx coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
(Disciplina valida in presenza di opzione CLEI - Cose in leasing)
Art. 3.20 - Opzione CLEI - Cose in leasing
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Fermo quanto previsto agli articoli 3.15 "Determinazione del danno" e 3.16 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surroga (art. 1916 codice civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle Cose oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.
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4. SEZIONE FURTO E RAPINA
Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina.
Art. 4.1 - Cosa si assicura
Sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza, l'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di Xxxxx, che si trovano presso le Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza.
Ai soli fini della Sezione Furto e Xxxxxx, la partita Contenuto indicata nella Scheda di Xxxxxxx deve intendersi come l'insieme di:
Macchinario; Merci;
Cose particolari; Valori;
Preziosi.
Tutte le Cose assicurate si devono trovare all'interno dei "Locali delle Ubicazioni", salvo diversamente convenuto. Per "Locali delle Ubicazioni", si intendono quelli le cui caratteristiche sono definite nell'articolo 4.8 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali" ai fini dell'operatività delle garanzie.
Di seguito si indicano nel dettaglio le caratteristiche delle Cose assicurate. MACCHINARIO:
macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
impianti e attrezzature di imballaggio;
attrezzatura, arredamento, mobilio, Mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento;
serbatoi, cisterne, vasche, silos e relative tubazioni;
distributori automatici di Merci, cibi e bevande purché all'interno del fabbricato ed accessibili anche dall'esterno; tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata;
sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, apparecchiature elettroniche in genere;
indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti esclusi Valori e Preziosi; gazebo e tettoie esterne amovibili, tensostrutture;
strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività.
Sono comprese nei limiti indicati nella Scheda di Polizza - qualora non si tratti di Merci - le Cose pregiate aventi anche valore artistico:
quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi; pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.
Sono compresi gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà.
MERCI:
Merci proprie dell'Attività assicurata;
materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo;
imballaggi e materiale in genere da imballo, supporti, compresi stampati e materiale pubblicitario; lubrificanti, carburanti e combustibili, Infiammabili in genere esclusi Esplodenti;
scarti e residui di lavorazione.
Sono inoltre comprese, nei limiti indicati nella Scheda di Polizza, le Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata; entro i predetti limiti non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'attività assicurata.
COSE PARTICOLARI:
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Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor.
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Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi.
Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Si precisa che le Cose particolari sono assicurate nei limiti indicati nella Scheda di Polizza.
VALORI:
carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
Si precisa che i Valori sono assicurati nei limiti indicati nella Scheda di Polizza.
PREZIOSI:
Preziosi esclusivamente per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.
Si precisa che sono esclusi i materiali e/o oggetti che contengono Preziosi.
Art. 4.2 - Disposizioni particolari sulle Cose assicurate
Fermo quanto stabilito negli articoli 4.1 "Cosa si assicura", 4.4 "Oggetto dell'assicurazione", e nelle disposizioni contenute nelle Condizioni di operatività delle garanzie, sono compresi, entro gli eventuali limiti previsti nella Scheda di Polizza:
Infiammabili, Merci speciali, Esplodenti;
cavi elettrici e cablaggi in rame di impianti al servizio del Macchinario;
Cose in leasing, se nella Scheda di Polizza è richiamata l'opzione "CLEF - Cose in leasing";
L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 4.3 - Cose non assicurate
Aeromobili, imbarcazioni e veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri Enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione) a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione delle attività dichiarate nella Scheda di Polizza;
personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se assicurati con specifica garanzia o Polizza Elettronica;
Cose in leasing, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata l'opzione "CLEF - Cose in leasing"; Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza Trasporti;
acqua, terra, suolo; valore del terreno;
miniere sotterranee e caverne;
off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione; beni spaziali quali satelliti ed altri beni affini;
linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell'Assicurato.
Art. 4.4 - Oggetto dell'assicurazione
1) FURTO E RAPINA
L'Impresa indennizza, i danni materiali e diretti di Xxxxx e Xxxxxx posta in atto all'interno delle Ubicazioni indicate in Polizza quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nelle Ubicazioni stesse.
Furto
La garanzia opera a condizione che l'introduzione all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate sia avvenuta:
a) violandone le difese esterne mediante:
Rottura, Scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso fraudolento di chiavi;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
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Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto a) primo comma.
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Valori presenti nelle Ubicazioni
Sono compresi i Valori ovunque posti all'interno dei Locali delle Ubicazioni.
Valori sottratti al di fuori delle Ubicazioni (garanzia Portavalori)
L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano all'esterno tali Cose dalle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza al luogo di domicilio dell'Assicurato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa.
Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente:
in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle Cose suddette;
se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali Cose.
Furto compiuto dall'esterno dei locali
E' compreso il Furto commesso senza introduzione dell'autore nei locali contenenti le Cose assicurate nei modi seguenti:
a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, ove ammesse, con rottura del vetro retrostante;
b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;
c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, in presenza di Xxxxxxx all'attività, con esclusione di Valori, Preziosi e Cose pregiate (queste ultime solo nel caso in cui non possano essere considerati Merce).
Furto dei dipendenti
E' compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato a condizione che:
l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza o della sorveglianza dei locali stessi;
il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
Danneggiamento del Contenuto
Sono compresi sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Contenuto i danni commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli.
Sono inoltre compresi gli atti vandalici commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli con i limiti di Xxxxxxxxxx indicati nella Scheda di Polizza.
2) ASSISTENZA IN CASO DI SINISTRO
Fermo quanto previsto dall'articolo 4.22 "Limite massimo dell'indennizzo", in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l'Impresa rimborsa altresì i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti e con i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:
a) costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari (escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo), sottratte all'Assicurato o ai suoi dipendenti o danneggiate in conseguenza di Furto o Rapina, compreso l'Indennizzo eventualmente dovuto per legge a terzi;
b) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 4.18 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
c) gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino del Contenuto distrutto o danneggiato;
d) danni cagionati dai ladri:
ai locali, ai relativi Infissi e Serramenti ed alle recinzioni posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi;
a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate; si intendono parificati ai guasti cagionati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro;
agli impianti fissi automatici di allarme.
L'assicurazione prevista dalla Sezione Furto e Rapina si intende prestata con l'applicazione di scoperti, franchigie e limiti indicati nella Scheda di Polizza.
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Art. 4.5 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in conseguenza di:
atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
Incendio, Esplosione, Scoppio; eventi atmosferici in genere;
eruzioni vulcaniche, Terremoto, Inondazioni, Alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;
b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell'articolo 4.4 "Oggetto dell'assicurazione";
da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
d) da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall'autore del Furto o della Rapina;
e) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno;
g) alle Cose poste all'aperto o protetti da semplici tettoie anche se all'interno del recinto aziendale per il rischio Furto;
h) al Contenuto e Valori di proprietà di terzi da questi ultimi affidati ad addetti adibiti al trasporto di Contenuto o Valori.
i) di Xxxxx con destrezza del Contenuto posto all'interno dei locali, salvo che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia "FDES - Furto con destrezza".
Garanzie aggiuntive Sezione Furto e Rapina
Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.
Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo/Somma Assicurata e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
PVAL - Garanzia Portavalori (in aumento)
Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori commessi nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano all'esterno tali Cose dalle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza.
Per la presente garanzia valgono le stesse modalità previste nell'articolo 4.4 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza dell'ulteriore Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
GL - Guasti cagionati dai ladri (in aumento)
Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza i danni cagionati dai ladri così come disciplinato dall'articolo 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 2), lettera d) della presente Sezione.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza dell'ulteriore Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
VAL1 - Valori posti in Mezzi di Custodia
Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina - avvenuti nei modi previsti in Polizza - di Valori chiusi all'interno di Mezzi di custodia, così come definiti all'articolo 4.9 "Caratteristiche dei Mezzi di custodia" delle Condizioni di operatività delle garanzie.
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L'assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
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VAL2 - Valori non posti in Mezzi di Custodia
Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina - avvenuti nei modi previsti in Polizza - di Valori chiusi all'interno di cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.
E' escluso il Furto avvenuto senza Rottura o Scasso di tali protezioni.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
FCA - Furto Cose all'aperto
L'assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (tranne Valori, Preziosi ed Enti pregiati) posto sotto tettoie o capannoni aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure allo scoperto, ma comunque entro il perimetro delle Ubicazioni assicurate. La presente garanzia è operante a condizione che:
i perimetri delle Ubicazioni siano protetti da cancellate e/o da muri di altezza non inferiore a 2,5 metri con accessi presidiati da cancelli con serrature x xxxxxxxxx chiusi a chiave;
il Furto sia stato commesso con le modalità previste ai commi a), b) e c) del punto 1 dell'articolo 4.4 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione;
Nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia richiamata l' opzione "Presenza sistema antintrusione" la presente garanzia è operante, oltre a quanto sopra indicato, a condizione che, per le Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza, ci sia la presenza di impianto antintrusione a barriera perimetrale esterno.
In relazione ai veicoli a motore e/o natanti, la garanzia è operante per i soli Assicurati la cui attività dichiarata abbia per oggetto tali Cose ed alle seguenti condizioni:
sono esclusi i danni di Xxxxx nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore e natanti:
1) durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);
2) dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Xxxxx.
Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.
E' escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
FAR - Furto autorimesse e auto officine
L'assicurazione è estesa al Furto di veicoli avvenuto senza violazione delle difese esterne o, comunque, con modalità diverse da quanto previsto ai commi a), b) e c) del punto 1 dell'articolo 4.4 "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione.
La garanzia è operante purché il Furto sia commesso durante le ore di apertura dell'attività e con presenza delle persone addette al servizio di custodia.
Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.
E' escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.
L'assicurazione è prestata con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
FDES - Furto con destrezza
L'assicurazione copre il Furto commesso con destrezza delle Cose assicurate avvenuto all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 24 ore dalla data di avvenimento del Sinistro.
L'assicurazione è prestata con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
IA - Impianto di allarme
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto con rilevatori perimetrali o volumetrici automatici tali da segnalare l'introduzione nei locali senza il disinserimento dell'allarme stesso.
Le caratteristiche di base minime dell'impianto devono essere: centralina autoprotetta;
sirena autoalimentata e autoprotetta;
collegamento telefonico con le Forze dell'Ordine o Istituto di Polizia Privata;
un'alimentazione secondaria che, in mancanza di rete pubblica, offra un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.
Il Contraente/Assicurato si impegna:
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ad inserire l'impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti le Cose assicurate non vi sia presenza di persone; a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso per tutta la durata del contratto.
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In caso di Xxxxxxxx, qualora si dovesse appurare il mancato funzionamento dell'impianto di allarme, verrà applicato lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza, cumulabile con altri scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza, fermo quanto previsto all'articolo 4.12 "Concomitanza di scoperti" delle Condizioni di Operatività delle garanzie Furto e Rapina.
SPF - Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.19 "Determinazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa - in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione che abbia colpito le Merci presenti nelle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna - indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.
La presente garanzia è operante a condizione che:
le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese; l'avventa vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
La presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.
SSF - Spese Straordinarie Sezione Furto e Rapina
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.5 "Esclusioni" della presente Sezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati nella Scheda di Polizza.
L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti;
cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata e con la Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
RAM - Cavi elettrici e cablaggi (in aumento)
Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza i danni di Furto di cavi elettrici e cablaggi in rame di impianti al servizio del Macchinario, fino a concorrenza dell'ulteriore Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Operatività delle garanzie Furto e Rapina
Art. 4.6 - Delimitazione territoriale
L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
Art. 4.7 - Modifiche nelle Ubicazioni
Nell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai Fabbricati ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'attività. Ai fini della Sezione Furto e Rapina l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei Fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 1.5 "Aggravamento di rischio" e 1.6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione ed all'articolo 4.19 "Determinazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro.
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Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie
Caratteristiche costruttive.
Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali delle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che:
a) il Fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del Tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il Tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;
b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e Solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.
Mezzi di protezione e chiusura dei locali.
E' previsto che ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 1), lettere a), b), c) della Sezione Furto e Rapina, in caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono:
quando l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche differenti a quanto sopra disciplinato, tali da comportare aggravamento di rischio, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
quando invece l'introduzione dei ladri è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche differenti a quanto sopra disciplinato, tali da comportare aggravamento di rischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Sono esclusi danni di Xxxxx avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.
Art. 4.9 - Caratteristiche dei Mezzi di custodia
Ai fini dell'operatività della garanzia aggiuntiva "VAL1 - Valori posti in Mezzi di Custodia", il Contraente dichiara che i Xxxxx di custodia hanno le caratteristiche di seguito indicate.
(Disciplina valida quando nella Scheda di Polizza è richiamata l'opzione "Armadio di sicurezza")
Armadio di sicurezza
Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
Movimento di chiusura:
manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
Peso minimo: 200 kg.
(Disciplina valida quando nella Scheda di Polizza è richiamata l'opzione "Armadio corazzato")
Armadio corazzato
Pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm. estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
Movimento di chiusura - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
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Peso minimo: 300 Kg.
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(Disciplina valida quando nella Scheda di Xxxxxxx è richiamata l'opzione "Cassaforte di grado A")
Cassaforte di Grado A
Pareti e battente di adeguato spessore. costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione ecc.).
Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
Peso minimo: 200 Kg.
(Disciplina valida quando nella Scheda di Polizza è richiamata l'opzione "Cassaforte di grado B")
Cassaforte di grado B
Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiale rigidamente ancorati fra di loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello almeno su tutta la superficie del battente.
Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo.
Nelle casseforti e due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati del battenti.
Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
Peso minimo: 700 Kg.
(Disciplina valida quando nella Scheda di Polizza è richiamata l'opzione "Cassaforte di grado C")
Cassaforte di grado C
Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico.
Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm., oppure a 50 mm. qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su tutti i lati del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra.
I congegni di riferma devono quindi, essere almeno due. Deve essere presente un sistema di bloccaggio dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
Peso minimo: 700 Kg.
(Disciplina valida quando nella Scheda di Xxxxxxx è richiamata l'opzione "Camera di sicurezza")
Camera di sicurezza
Le camere di sicurezza sono locali progettati e costruiti con speciali criteri di sicurezza per la custodia dei valori possibilmente ispezionabili su tutti i lati (almeno tre con corridoio di controllo) ed aventi come minimo le seguenti caratteristiche di base.
Muri perimetrali in cemento armato, formati da almeno un'orditura metallica con ferri di grosso spessore e diametro e da calcestruzzo di cemento ad alta resistenza; ove detti muri non siano in cemento armato, devono essere almeno costruiti con blocchi di pietra dura dello spessore minimo di 500 mm. murati con cemento ad alta resistenza.
Pavimento e soffitto costruiti in cemento armato come sopra detto oppure da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento;
eventuali bocche d'aria devono essere costituite da condotte metalliche di diametro o lato interno non superiore a 55 mm. sagomate in forma tale da non consentire l'introduzione diretta di oggetti da un lato all'altro della parete sulla quale esse sono state installate ed annegate nella struttura di conglomerato cementizio della camera di sicurezza e costituenti pertanto corpo unico con la stessa.
Porta di accesso avente almeno le seguenti caratteristiche:
MPACGA - O18
1. battente di adeguato spessore, costruito con strati di materiale rigidamente ancorati fra di loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente stesso;
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2. movimento di chiusura;
3. manovrata da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi. oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo;
4. rifermata da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura;
5. telaio saldamente ancorato xx xxxx xxxx.
(Disciplina valida quando nella Scheda di Polizza è richiamata l'opzione "Camera corazzata")
Camera corazzata
Le camere corazzate sono locali progettati e costruiti con speciali criteri di sicurezza per la custodia dei valori possibilmente ispezionabili su tutti i lati (almeno tre con corridoio di controllo) ed aventi come minimo le seguenti caratteristiche di base.
Muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 mm., costituenti una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso, - a non meno di 100 mm dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa - almeno due armature a maglie di lato non superiore a 150mm., fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm. e non superiore e 12 mm.; le armature suddette - ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura - possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio ed antiperforazione.
Porta di accesso con le seguenti caratteristiche:
1. battente costituito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza, di spessore non inferiore complessivamente a 200 mm. di cui almeno 30mm. di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigorosamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con i mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.. e cannello ossiacetilenico);
2. movimento di chiusura;
3. manovrata da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi. oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo;
4. rifermata da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno sette lastrine e una a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali oppure da due serrature e chiave come sopra. I congegni di apertura, quindi, devono essere almeno due;
5. telaio saldamente ancorato xx xxxx xxxx.
Art. 4.10 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco
Nel caso in cui l'attività esercitata in una qualsiasi delle Ubicazioni assicurate venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione dell'attività sia conforme al disposto di cui al precedente articolo 4.8 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie".
Art. 4.11 - Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione
Nel caso in cui - per l'asportazione delle Cose assicurate - gli autori del Furto dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppure all'aperto, nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata, la garanzia verrà prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 4.12 - Concomitanza di scoperti
Qualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella Sezione Furto e Rapina siano previsti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza. L'eventuale Franchigia prevista nella suddetta Scheda rappresenterà il minimo di tale Scoperto.
Art. 4.13 - Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate
La forma di assicurazione prevista per la Sezione Furto e Rapina si intende a Primo rischio assoluto. Il criterio di valutazione dell'Indennizzo, si intende al Valore allo stato d'uso.
Per la copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Xxxxxxxx, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate.
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Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto con il massimo del loro valore di mercato, sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia "SPF - Selling Price", la presente garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.
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Norme in caso di sinistro
Art. 4.14 - Cosa deve fare l'Assicurato
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
b) presentare denuncia di Xxxxxxxx all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
c) effettuare, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
L'Assicurato deve inoltre:
conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose colpite dal Sinistro;
mettere a disposizione dell'Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci, deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa o dei Periti la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
Art. 4.15 - Cosa deve fare l'Impresa
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.
Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Ove sia stato aperto un procedimento penale relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del codice civile).
Art. 4.16 - Acconto sull'Indennizzo da liquidare
Fermo quanto stabilito dall'articolo 4.15 "Cosa deve fare l'Impresa", l'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso; l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 10.000,00.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 50.000,00 complessivamente per un Sinistro che abbia colpito la presente Sezione, qualunque sia l'ammontare stimato dei danni.
L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
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Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell'acconto, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle Cose sottratte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso e per nessuna Sezione assicurata con la presente Polizza né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.
L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 4.17 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 4.14 "Cosa deve fare l'Assicurato";
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4.13 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate" delle Condizioni di operatività delle garanzie, il valore delle Cose illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 4.19 "Determinazione del danno" della presente Sezione.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 4.18 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno può essere concordato tra le parti con le seguenti modalità:
direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
Nel secondo caso, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, l'Impresa rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 4.19 - Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro, con i criteri di seguito riportati.
Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose pregiate aventi anche valore artistico):
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1) si stima il Valore a nuovo;
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2) si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.
Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se le somme assicurate in Polizza alle rispettive partite risultano:
superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Merci:
si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose danneggiate, deducendo il valore delle Cose illese ed il valore residuo delle Cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempre ché il danno sia indennizzabile a termini di Polizza.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:
si stima il Valore a stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso. Cose particolari:
per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 18 mesi dalla data del Sinistro;
per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti nelle stesse (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 18 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Valori:
si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4.22 "Limite massimo di Indennizzo" della presente Sezione.
Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Si precisa che ai fini della Determinazione del danno, l'Indennizzo è basato sul Valore allo stato d'uso.
Art. 4.20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Xxxxx e/o Rapina (Reintegro)
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione: le somme assicurate con le singole partite di Polizza;
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i relativi limiti di Indennizzo;
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si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.
Qualora, a seguito del Sinistro stesso, l'Impresa decidesse invece di recedere dalla Polizza, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile al netto delle imposte non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, i limiti e le somme assicurate potranno essere reintegrati ai valori originari. Il reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1.10 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di assicurazione.
Art. 4.21 - Recupero delle Cose sottratte
Qualora le Cose sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.
Si conviene che:
se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate, previa restituzione dell'importo percepito, o di farle vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.
Per le Cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le Cose recuperate, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.
Art. 4.22 - Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.
Art. 4.23 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 4.24 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime Cose e per le medesime garanzie previste dalla presente Xxxxxxx coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
(Disciplina valida se nella Scheda di Polizza è richiamata l'opzione CLEF - Cose in leasing)
Art. 4.25 - Opzione CLEF - Cose in leasing
Fermo quanto previsto all'articolo 4.19 "Determinazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surroga (art. 1916 codice civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle Cose oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.
5. SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO Norme che regolano l'Assicurazione Danni da interruzione di esercizio. Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione
A parziale deroga degli articoli 3.a.2 e 3.b.2. "Esclusioni" della Sezione di riferimento, l'Impresa indennizza:
la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
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le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;
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a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, salvo quanto stabilito agli articoli 5.2 "Esclusioni" e 5.3 "Delimitazioni di garanzia".
Nel caso in cui l'Assicurato svolga nelle Ubicazioni assicurate nella Sezione di riferimento attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente Sezione di Polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'Ubicazione interessata dall'evento dannoso garantito dalla Sezione di riferimento, ma anche tenendo conto delle altre Ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito, in base alle condizioni tutte della presente Sezione, degli effetti di tale evento dannoso.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione sono altresì rimborsati, entro il limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza relativa alla presente Sezione, fermo il disposto di cui all'articolo 5.18 "Limite massimo di Indennizzo" e senza l'applicazione dell'art. 1907 del codice civile:
gli onorari dovuti alla Società di revisione per il lavoro svolto, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni di Assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata; gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 5.15 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
Relativamente ai costi per il personale, gli stessi saranno indennizzati sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili nell'ambito della Sezione di riferimento e sempreché l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni.
Art. 5.2 - Esclusioni
Ferme restando le esclusioni della Sezione di riferimento, sono escluse le perdite e le spese:
a) conseguenti a sinistri causati da o dovuti a:
Cose poste in Ubicazioni diverse ossia presso terzi od altri stabilimenti;
deterioramento delle Merci causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno. Tale esclusione non è operante nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia presente l'opzione " MR - Xxxxx alle Merci in refrigerazione" della presente Sezione;
danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale - compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici - a personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi. Tale esclusione non è operante nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia presente l'opzione "EDP - Elettronica" della presente Sezione;
danni materiali direttamente causati a Fabbricati, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;
guasti meccanici.
b) Sono escluse le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Sono altresì escluse le perdite o le spese conseguenti ad un Sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della Sezione di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione della presente Polizza.
L'Impresa non risponde inoltre di danni causati dal deprezzamento di Merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento.
Art. 5.3 - Delimitazioni di garanzia
Ferme le disposizioni di cui ai precedenti articoli, l'Impresa risponde delle perdite conseguenti ad eventi indennizzabili, con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.
Art. 5.4 - Franchigia in caso di Sinistro
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Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui dell'azienda indicato in Scheda di Polizza, moltiplicato per il numero di giorni pattuiti ai fini del calcolo della detrazione indicato in Scheda di Polizza.
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Garanzie aggiuntive Sezione Danni da interruzione di esercizio
Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.
Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo/Somma assicurata e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
RIM - Riserve di magazzino
La liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto di una eventuale posticipazione della caduta del volume d'affari conseguita tramite la temporanea utilizzazione delle riserve di prodotti finiti esistenti al momento del Sinistro, soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:
le scorte vengano esaurite al solo fine di evitare o diminuire la perdita durante il Periodo di Indennizzo; le scorte consumate non possano essere riprodotte prima del termine del Periodo di Indennizzo;
la deficienza di scorte dopo il termine del Periodo di Indennizzo provochi ulteriori perdite all'Assicurato.
IDP - Interdipendenza tra Aziende Collegate ed Assicurate
Se uno degli stabilimenti delle aziende collegate all'Assicurato e coperte dalla presente Polizza è colpito da un Sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione a termini della Sezione di riferimento e tale Sinistro causa interruzione o riduzione dell'attività che si svolge nello stabilimento stesso, il relativo danno è considerato come danno alle Cose descritte nella Sezione di riferimento e le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato da conseguente interruzione o riduzione dell'attività dichiarata sono indennizzabili in base alle condizioni previste dalla presente Sezione, nel limite, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del Periodo di assicurazione indicato in Scheda di Polizza.
FO1 - Estensione di garanzia ai Fornitori nominati
Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori dell'Assicurato, elencati in Scheda di Polizza, sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all'ultimo comma della presente estensione), l'Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione, nel limite riportato in Scheda di Polizza, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del Periodo di assicurazione e per ciascun fornitore.
Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo.
FO2 - Estensione di garanzia ai Fornitori (Non Nominati)
Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori abituali dell'Assicurato, ubicato entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano (come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato) sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all'ultimo comma della presente estensione), l'Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione, nel limite, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del Periodo di assicurazione, indicato in Scheda di Polizza.
Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo.
CL1 - Estensione di garanzia ai Clienti Nominati
Qualora uno degli stabilimenti dei clienti dell'Assicurato, elencati in Scheda di Polizza, sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all'ultimo comma della presente estensione), l'Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione, nel limite riportato in Scheda di Polizza, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del Periodo di assicurazione e per ciascun cliente.
Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo.
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CL2 - Estensione di garanzia ai Clienti (non nominati)
Qualora uno degli stabilimenti dei clienti abituali dell'Assicurato, ubicato entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano (come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato) sia colpito da un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, (salvo quanto disposto all'ultimo comma della presente estensione), l'Impresa indennizza le perdite e le spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata, in base alle condizioni previste dalla presente Sezione, nel limite, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del Periodo di assicurazione indicato in Scheda di Polizza.
Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo.
SEP - Estensione di garanzia ai Servizi di Enti Pubblici
La presente estensione è prestata per l'interruzione o riduzione dell'attività assicurata conseguente ad un Sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto disposto all'ultimo comma della presente estensione
) che comporti mancata erogazione da parte dell'Ente pubblico di energia elettrica, acqua, gas.
Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo.
La presente estensione è prestata entro il periodo di tempo ed entro il limite massimo di Indennizzo indicati in Scheda di Polizza.
IMP - Estensione di garanzia all'impedimento di accesso
Se, in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento (salvo quanto disposto all'ultimo comma della presente estensione), che abbia colpito proprietà non occupate dall'Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle sue Ubicazioni indicate nella Sezione di riferimento stessa (nel raggio di 1.000 metri al massimo), si verifica impedimento di accesso a queste ultime, anche per ordine dell'Autorità, sono indennizzabili, a termini della presente Sezione, le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata.
Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo.
La presente estensione è prestata entro il periodo di tempo ed entro il limite massimo di Indennizzo indicati in Scheda di Polizza.
AUT - Imposizione di Autorità
A parziale deroga dell'articolo 5.2 "Esclusioni", l'Impresa risponde anche della perdita effettiva derivante da inattività e/o impossibilità di iniziare i lavori di ricostruzione e/o riparazione, in seguito a divieto imposto dall'Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, sempre che il Sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione di riferimento e abbia colpito le Cose assicurate nella Sezione di riferimento stessa.
Ai fini della presente estensione di garanzia sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché verificatosi in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo.
La presente estensione è prestata entro il periodo di tempo ed entro il limite massimo di Indennizzo indicati in Scheda di Polizza.
Operatività delle garanzie Danni da interruzione di esercizio
Art. 5.5 - Valutazione del rischio
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia della presente Sezione sia della Sezione di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l'Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.
Art. 5.6 - Inoperatività della Sezione di riferimento
Se dall'assicurazione prestata con la Sezione di riferimento fossero esclusi: i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare,
i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione,
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e per questi soli motivi il Sinistro risultasse non indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, opererà la presente Sezione a parziale deroga dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione" e fatto salvo quanto previsto agli articoli 5.2 "Esclusioni" e 5.3 "Delimitazioni di garanzia".
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Resta inteso che la presente Sezione cessa la propria efficacia in caso di inoperatività della Sezione di riferimento, anche per storno o mancato pagamento del Premio.
Art. 5.7 - Risoluzione dell'assicurazione
L'Assicurazione prestata dalla presente Sezione è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.
In tutti i casi, il Premio del Periodo di assicurazione in corso, relativo alla presente Sezione, è dovuto per intero all'Impresa.
Art. 5.8 - Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate
La forma di assicurazione prevista per la Sezione Danni da interruzione di esercizio, si intende a Valore intero.
Per la determinazione della somma assicurata, si farà riferimento alla Tabella per la determinazione della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione presente nella Scheda di Polizza.
Art. 5.9 - Modalità di aggiornamento della Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione. Obblighi di comunicazione
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa il Margine di contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.
1) Aggiornamento della somma assicurata
Al ricevimento di tale dato l'Impresa, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 30% di quest'ultima, emetterà un atto di aggiornamento, anche mediante sostituzione del contratto, in cui verranno indicati:
a) la nuova somma assicurata che si intenderà operante dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione;
b) l'ammontare del Premio anticipato per il Periodo di assicurazione futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
c) l'eventuale importo di conguaglio Premio in aumento per il Periodo di assicurazione in corso, intendendosi per tale il periodo che decorre dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto nella presente Sezione aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento.
L'atto di aggiornamento sarà valido fino a nuova successiva comunicazione scritta da parte del Contraente o dell'Assicurato.
L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 30%, in eccesso o in difetto, sarà oggetto di specifica pattuizione.
2) Regolazione del premio per il Periodo di assicurazione trascorso
Sempre al ricevimento di tale dato, l'Impresa emetterà un atto di regolazione in cui verrà indicato l'eventuale importo di conguaglio per il Periodo di assicurazione trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. Nel caso in cui in tale periodo siano intervenute variazioni della somma assicurata, verrà emesso un atto di regolazione separato per ciascuna delle somme, calcolato sulla relativa durata di competenza.
Il tasso imponibile applicato sarà quello previsto nella presente Sezione aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento.
Con riferimento all'Articolo 5.18 "Limite massimo di Indennizzo", la massima differenza in eccesso considerata ai fini del calcolo del conguaglio sarà del 30% rispetto alla somma o alle somme assicurate precedenti.
Qualora il Contraente non corrisponda gli eventuali premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Resta stabilito tra le parti che, in caso di differenza in difetto tra la nuova Somma assicurata e la precedente, non si darà luogo ad alcun rimborso di Premio al Contraente.
Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione l'Impresa può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione con preavviso di 30 giorni. In tal caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di Sinistro occorso durante il Periodo di assicurazione, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non dovrà tenere conto della riduzione del Margine di contribuzione imputabile al Sinistro.
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Art. 5.10 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Norme in caso di sinistro
Art. 5.11 - Cosa deve fare l'Assicurato
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
b) presentare denuncia di Xxxxxxxx all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx, atti vandalici e dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo effettuare, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
L'Assicurato deve inoltre:
conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose colpite dal Sinistro;
mettere a disposizione dell'Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci o in caso di operatività della Sezione Danni da interruzione di esercizio, deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa o dei Periti la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese);
eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
fornire a proprie spese all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni da interruzione di esercizio.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
Art. 5.12 - Cosa deve fare l'Impresa
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.
Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Ove sia stato aperto un procedimento penale relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del codice civile).
Art. 5.13 - Acconto sull'Indennizzo da liquidare
Fermo quanto stabilito dall'Articolo 5.12 Cosa deve fare l'Impresa", l'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
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non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso; l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.
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