Determinazione Dirigenziale N. 293 del 18/02/2020
Determinazione Dirigenziale N. 293 del 18/02/2020
Classifica: 005.11.08 | Anno 2020 | (7142518) |
Oggetto | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E PRESSO I PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELL'AREA METROPOLITANA - DETERMINA A CONTRARRE. CPV 98392000-7 CIG Z362C14349 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
Riferimento PEG | 51 |
Centro di Costo | 51 |
Resp. del Proc. | Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx |
Dirigente/Titolare P.O. | XXXXXXXXX XXXXX - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
fiemar00
Il Dirigente / Titolare P.O.
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 293 del 18/02/2020
1 / 8
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 1634 del 25/09/2012 l’Amministrazione provinciale ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A denominata “Facility Management Uffici 3 –Lotto 5”, riguardante l’affidamento dei servizi di Facility Management per l’espletamento dei servizi di pulizie, portierato e centralino, trasporto e facchinaggio per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
- che l’adesione alla convenzione Consip di cui trattasi con il RTI Manutencoop Facility Management S.p.A.
- Impresa Pulizie e sanificazione Salus S.r.l. - P.F.E. S.p.A. - Euroambiente S.r.l,, aveva durata di 4 anni a decorrere dal 01.11.2012 fino al 31.10.2016;
- che con determinazione n. 1316 del 29/9/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata - a seguito della L. 23/12/2009, n. 191 di soppressione di tutti i circondari provinciali a livello nazionale -all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa nella Convenzione Consip – Convenzione Facility Management Uffici 3 per gli edifici dislocati sul territorio dell’Empolese, convenzione che, analogamente a quella indicata ai precedenti capoversi, era stata stipulata con Manutencoop Facility Management ed aveva scadenza al 31.10.2016;
- che alle due convenzioni sopra richiamate sono stati attribuiti da parte dell’AVCP, ai sensi dell’articolo 3 della L. 13 agosto, n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, i seguenti numeri di CIG:
⮚ CIG: 0497589F6A derivato 45707817CC attribuito alla procedura della Città Metropolitana;
⮚ CIG 486102009B attribuito alla procedura dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa;
- che con le determinazioni n. 63 del 17.1.2017, n. 940 del 21.6.2017, n. 5 del 3.1.2018, n. 1040 del 27.6.2018, n. 2315 del 27.12.2018 e n. 1096 del 11.06.2019 si è provveduto a prorogare i servizi – sentita la Manutencoop Facility Management S.p.A. ora Rekeep S.p.A. che ha garantito il mantenimento degli stessi prezzi patti e condizioni – fino alla data del 31.12.2019;
Preso atto:
⮚ della conclusione della procedura di adesione alla gara – espletata dal soggetto aggregatore Regione
Toscana – per il servizio di portierato, con decorrenza del servizio da parte della nuova ditta il 1/9/2019 per le sedi di Palazzo Medici Xxxxxxxx (compreso Museo) e Via Xxxxxxxxxx;
⮚ dell’avvenuto avvio, da parte di Art.i Agenzia regionale Toscana per l’Impiego, del servizio di portierato per le sedi del Lavoro (Centro Direzionale del Cubo e Centri per l’Impiego) a decorrere dal 1/10/2019;
⮚ che in data 16/12/2019 è stata stipulata una convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da l’Operosa Scrl (Mandataria), Copma Scrl (Mandante). CO.L.SER Servizi Scrl (Mandante), per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie a favore degli Enti locali presenti sul territorio della Regione Toscana, Lotto 2, CIG 6933372F8F, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. dell’art. 58 l. 388/2000;
⮚ che la nuova convenzione sopra richiamata non è comprensiva del servizio di trasporto e facchinaggio;
Dato atto che con note mail prot. 29132 del 06/06/2019 si è provveduto a richiedere a Rekeep la disponibilità alla prosecuzione dei servizi come sopra dettagliati agli stessi prezzi patti e condizioni e che la Società con nota prot. 56999 del 27/11/2019 ha dichiarato la propria disponibilità, fatta salva la possibilità per questo Ente di recesso anticipato con un preavviso di 30 gg. in caso di attivazione anticipata del servizio a favore della nuova ditta aggiudicataria;
DATO ATTO che la Convenzione Consip Facility Management 4 non è ancora attiva;
Dato atto che non sono attive altre Convenzioni Consip per il servizio in oggetto;
Dato atto che il Servizio Provveditorato ha tra i propri compiti istituzionali anche quello di garantire il servizio di trasloco e facchinaggio per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado e che tale servizio è difficilmente programmabile essendo legato alla razionalizzazione degli spazi occupati degli uffici o agli interventi organizzativi e manutentivi delle sedi scolastiche. Per tale motivo lo strumento dell’accordo quadro risponde meglio alle esigenze dell’Amministrazione di far fronte alle necessità di facchinaggio e trasloco man mano
che le stesse si verificano, sottoscrivendo di volta in volta dei singoli ordinativi con il fornitore;
Considerato che per la categoria merceologica entro cui ricadono i servizi oggetto di acquisizione è attiva una iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e precisamente “ Servizi di logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione merci, Magazzino, Gestione archivi)” e che pertanto, per l’approvvigionamento del servizio in argomento, essendo di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sussiste l’obbligo di espletare una procedura, gestita interamente con strumenti telematici, attraverso la piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx gestita da Consip SpA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e di cui all’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Valutato che l’elenco delle Imprese abilitate all’iniziativa MEPA di riferimento, e nel caso di specie “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” , assolva alla funzione di un elenco di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure aventi ad oggetto l’affidamento di servizi nell’ambito della categoria merceologica di riferimento e che pertanto possa omettersi la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul profilo del committente, ritenendosi che l’avvenuta pubblicazione da parte di Consip SpA di un bando MEPA, aperto a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati ed in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, assolva pienamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal Codice e richiamati dalla Linea Guida ANAC n. 4;
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Precisato, ai sensi dell'art 192 del TUEL n. 267/200 che:
- il fine pubblico che si intende perseguire è individuare un’impresa con cui stipulare un accordo quadro per garantire il servizio di facchinaggio interno ed esterno per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado invitando a partecipare le imprese del settore presenti sul MEPA, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità;
- l'oggetto del contratto è il servizio di facchinaggio interno ed esterno per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado;
- Per le attività sopra indicate e le eventuali altre necessità che nel corso del biennio dovessero presentarsi, sono stati stimati euro 39.900,00 oltre iva e comprensivo dei costi per la sicurezza prevenzione e la protezione o eliminazione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 81/2008 e ss.mm.ii., quantificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), redatto dall’Ente ed allegato alla richiesta di offerta, pari ad euro 3.772,84 (euro tremilasettecentosettantadue/84) IVA, non soggetti a ribasso. Tale importo è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante, infatti l’accordo quadro cesserà automaticamente o con il raggiungimento della somma indicata o allo scadere dei 24 mesi dalla stipulazione del contratto. Qualora alla scadenza del biennio di durata, il valore dell’Accordo Quadro (€ 39.900,00) non fosse ancora esaurito, l’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla proroga, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine;
- la scelta del contraente avviene mediante Richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) e comma 6 del d.lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta a tutti gli operatori economici, attraverso la procedura interamente gestita con sistemi telematici tale da garantire l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016.;
- che in ragione dell’importo a base d’asta sopra indicato la procedura si configura quale contratto di appalto sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/20106;
- il servizio, sotto soglia comunitaria, è omogeneo e pertanto l’Amministrazione ritiene di non dover provvedere alla suddivisione in lotti dello stesso;
- la descrizione dei servizi da effettuare è contenuta nel Capitolato e negli altri documenti di gara. Gli elementi, i criteri sono specificamente individuati nel disciplinare di RDO che sarà caricato nell’ambito del Mercato Elettronico e sarà reso noto agli operatori economici invitati;
- il contratto sarà stipulato in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del .Lgs. 50/2016;
- l’accordo avrà la durata di 2 anni o fino al raggiungimento del massimale di euro 39.900,00 (euro trentanovemila/900) iva esclusa. L’Amministrazione non si vincola al raggiungimento dello stesso;
- è facoltà dell’Amministrazione esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 nel caso ci sia ancora capienza nel massimale;
- nel caso in cui, nel corso di periodo di vigenza contrattuale, venga attivata una convenzione Consip o un contratto centralizzato avente il medesimo oggetto, la Città Metropolitana si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Campania nr. 77/2018 del 22 maggio 2018 che in relazione alla questione contabile della necessità di provvedere ad assunzione di prenotazione di impegno di spesa (art. 183 c. 3 del TUEL, precisa che l' accordo-quadro realizza un contratto «normativo» dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel «vincolare» la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti. L' accordo quadro quindi si limita a stabilire «come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all' individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum». Con l’accordo quadro sorge quindi un «titolo» che consente di applicare ai futuri contratti «le condizioni contrattuali predefinite nell' accordo quadro». Ne consegue che la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Anche in merito alle prenotazioni di impegno di spesa, la Corte chiarisce che non è la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;
Dato atto che per l’indizione della gara in oggetto è stato ottenuto il seguente CIG Z362C14349; Visti i sottoelencati allegati, che della presente costituiscono parti integranti e sostanziali:
- Capitolato tecnico;
- Disciplinare di gara;
- D.U.V.R.I.
Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 91 del 18/12/2019;
Visti i D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti Regolamenti per la disciplina dei contratti, di contabilità ed Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 (correttivo appalti);
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 di conferimento dell’ incarico di
Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione;
Ritenuto di assumere i compiti e le funzioni in qualità di responsabile del procedimento relativamente al presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016;
Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
Ribadito che trattasi di servizi a carattere continuativo, necessari per il corretto funzionamento delle attività proprie della Città Metropolitana;
DETERMINA
per tutte le motivazioni esposte in narrativa:
1. Di esperire una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) e comma 6 del D.Lgs.50/2016, per individuare un’impresa con cui stipulare un accordo quadro per il servizio in oggetto, invitando a partecipare Imprese abilitate all’iniziativa MEPA di riferimento, e nel caso di specie “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi), nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
2. Di approvare, quali allegati facenti parte integrante della presente determinazione, i seguenti elaborati:
- Capitolato tecnico;
- Disciplinare di gara;
- D.U.V.R.I.
3. di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs 50/2016) è la sottoscritta;
- Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall’art. 120 del D. Lgs n.104/2010, come stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Firenze 18/02/2020
XXXXXXXXX XXXXX - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”