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COMMISSIONE EUROPEA
ruxelles, 2019)COM( 460 final
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della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e comm
globale TA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati m embri,
dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di invest
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del ...
recante adozione delle norme in materia di mediazaidonueso delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti
IL COMITATO CETA PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,
visto l'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dellaccordo economico e commerciale globale tra
il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dalla
ltra l(" a
ccordo),
considerando che l'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dellaccordo stabilisce che il comitato
CETA per i servizi e gli investimenti può adottare norme in materia diiamzioende ad uso delle parti della controversia, secondo quanto previsto all'articolo 8.20 (Mediazione)
dellaccordo,
HA TTATO AL PRESENTE ECDISIONE:
Articolo 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni
a) le definizioni di cui al capo 1 efinizioni generali e disposizioni iniziali), articolo
1.1 e
finizioni di applicazione generale), della
ccordo;
b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dellaccordo;
c) accordo di meidazione": un accordo concluso a norma dell'articolo 3, paragrafo
della presente decisione; e
d) mediatore: la persona che conduce una mediazione a norma dell'articolo
(Mediazione) della
ccordo.
Articolo
Obiettivo e ambito di applicazione
Il meccanismo di mediazione ha lobiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concorda mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
Articolo 3
Apertura del procedimento
1. Ciascuna parte della controversia può chiederqeuianlunque momento l'avvio di un procedimento di xxxxxxxxxx.xX richiesta è presentata per iscritto all'altra parte della controversia.
2. ualora la richiesta abbia ad oggetto una presunta violazione dell'accordo da parte delle autorità dell'Unione europea xxxxxx autorità degli Stati membri dell'Unione europea e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 8.21 e(Dterminazione del convenuto per le controversie con l'Unione europea o i suoi Stati membri) dell'accordo, la richiesta è indirizza t all'Unione europea. Se la
richiesta è accolta, la risposta specifica se sarà l'Unione europea oppure lo Stato membro interessato a intervenire in qualità di parte della controversia nel procedimento di mediaz1ione
aL parte della controversia cui è indriizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 10giorni dal ricevimento della stessa.
4. Se le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, tali parti firmano un acordo scritto di mediazione che stabilisce le regole concordate dalle parti della controversia,tra le quali sono comprese le norme di cui alla presente decisione.'aLccordo di mediazione può prevedere un accordo per non avviare o non proseguire eventuaaliltri procedimenti di risoluzione delle controversie relativi alle dispute o alle controversie oggetto del procedimento di mediazione:
a) mentre è in corso il procedimento di mediazione;o
b) nel caso in cui le parti della controversia abbiano raggiuunntao soluzione concordata.
'aLccordo a norma del paragrafo ,4lettera b),cessa di applicarsi nel caso in cui una o entrambe le parti della controversia comunichino per iscritto, mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controve, rcshiae pongono fine al procedimento di mediazione.
Articolo 4 Nomina del mediatore
.1 Se entrambe le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, il mediatore è nominato secondo la procedura di cui all'articolo 8.20,
paragraof 3, dell'accordo.eL parti della controversia si adoperano per giungere a un
accordo sulla scelta di un mediatore entro 15giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. Tale accordo può comprendere la nomina di un mediatore
scelto tra imembri del tribunale costituito a norma dell'articolo paragrafo 2,
dell'accordo,o del tribunale d'appello costituito a norma dell'articolo 8,28.paragrafo 3,dell'accordo.
eL parti della controversia possono decidere di sostituire il mediatore mnteedia
accordo scritto. Se il mediatore si dimette, è in condizioni di incapacità o non è in comunque in grado di esercitare le sue funzioni, è nominato un nuovo mediatore a norma dell'articolo ,208.paragrafo 3,dell'accordo e in conformità al paragrafo 1.
.3 Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia.
.4 Il mediatore assiste le parti della controversia nella ricerca di una soluzione
concordata conformemente alla decisione del caotmo itCE per i servizi e gli
investimenti relativa al codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale da' ppello e i mediatori.
1 Si precisa che,qualora la richiesatabbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione europea, l'Unione europea interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia e qualunque Stato membro interessato è associato a pieno titolo al procedimento diiomnee.dQuiaalzora
la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia, a meno che non chieda all'Unione europeaindtei rvenire in qualità di parte della controversia.
Articolo 5
Regole del procedimento di mediazione
1. Entro 10giorni dalla nomina del mediatore,la parte deall controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e alla' ltra parte della controversia una descrizione dettagliata del problema. Entro 20giorni dalla data di ricevimento di tale descrizione, l'altra rtpea della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertin. enti
.2 Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sul problema in questione. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza delle parti interessate e degli esperti competenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza delle parti interessate e degli esperti ctoi,mpeten il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare unavedrisa soluzione. Il mediatore non può tuttavia decidere sulla compatibilità della misura contestata con la' ccordo.
.4 Il procedimento si svolge nel territorio della parte che è parte della controversia o, previo comune accordo,in qualsiasi altro luogo omtirtae qualsiasi altro mezzo.
eL parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata
entro 60giorni dalla nomina del xxxxxxxxx.Xx attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in consideraziounzeiosnoil provvisorie.
.6 Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette a queste ultime un progetto di relazione scritta dei fatti che fornisce una sintesi: 1) della misura contestata in tale procedimento; 2) delle procedure applicate; e) d3ell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tali procedure, comprese eventuali soluzioni xxxxxxxxxxx.Xx mediatore concede alle parti della controversigaiorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione.Una volta ensatme ile osservazioni trasmesse dalle parti della controversia entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti entro 15 giorni.Detta relazione non contiene alcuna interpretazionell'adcecordo.
7. In conformità all'articolo 8.20, paragrafo 5, dell'accordo, il procedimento di mediazione si conclude mediante notifica scritta di una parte della controversia o di entrambe le parti della controversia, comunicata mediante lettera indirizazl ata mediatore e all'altra parte della controversia,alla data di tale notifica.
Articolo 6
Attuazione di una soluzione concordata
1. Qualora le parti della controversia abbiano raggiunto una soluzione concordata, ciascuna parte della controversia adotta le urmeisnecessarie per attuare tale soluzione secondo il calendario concordato.
aL parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte
della controversia di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
Articolo 7
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
aL procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non è destinata a
servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste
dall'accordo o da altri accordIin. tali procedimenti di risoluzione delle controversie,
le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:
a) le posizioni assunte, le ammissioni rese o i pareri espressi da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
b) la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione;
c) le consulenze offerte,le proposte presentatepaorei ri espressi dal mediatore;o
d) il contenuto del progetto di relazione o della relazione finale dei fatti presentata dal mediatore.
aFtto salvo l'articolo ,3paragrafo 4, della presente decisione, il meccanismo di mediazione lascia impregiudicatidiritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia a norma della sezione FRisoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti)e del capo 29(Risoluzione delle controversie.)
'aLccordo di mediazione delle parti della controversia e le eventuali soluzioni da esse
concordate sono resi pubblici. eL versioni rese pubbliche non possono contenere
informazioni considerate riservate da una parte della controversia. Salvo diverso accordo tra le parti della controvear,situtte le altre fasi del procedimento di mediazione, comprese eventuali consulenze o soluzioni proposte, sono riservate. eL parti della controversia possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
Articolo 8 Termini
I termini di cui alla presente decisione possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
Articolo 9 Costi
.1 Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
eL parti del la controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative,
compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo ,278. paragrafo ,14dell'accordo.
Articolo 10