CONVENZIONE SULLA SALUTE
Convenzione 155
CONVENZIONE SULLA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI1
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro, questione che costituisce il sesto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi ventidue giugno millenovecentoottantuno, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.
PARTE I. AMBITO E DEFINIZIONI
1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attività economica.
2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione banche specifiche di attività economica, come la navigazione marittima o la pesca, qualora l’applicazione della Convenzione a queste branche susciti problemi speciali di natura sostanziale.
3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull’applicazione della convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le branche di attività che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione.
1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attività economica coperte.
2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori qualora l’applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale.
3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie limitate di lavoratori che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione.
1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell’Ufficio ILO di Roma.
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione «branche di attività economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
b) il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
c) l’espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
d) il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorità competenti hanno conferito forza di legge;
e) il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l’assenza di malattia o di infermità; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
PARTE II. PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE
1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori , ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro.
2. Lo scopo di questa politica sarà di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all’ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile.
La politica menzionata all’articolo 4 dovrà tener conto dei grandi ambiti di azione indicati qui sotto, nella misura in cui essi influiscono sulla salute, sulla sicurezza dei lavoratori e sull’ambiente di lavoro:
a) la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l’istallazione, l’adattamento, l’utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi);
b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonché l’adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell’organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacità fisiche e mentali dei lavoratori;
c) la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perché vengano conseguiti livelli di salute e di sicurezza sufficienti;
d) la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d’impresa e a tutti gli altri livelli appropriati fino al livello nazionale incluso;
e) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alla politica menzionata all’articolo 4 qui sopra.
La formulazione della politica menzionata all’articolo 4 qui sopra dovrà precisare le funzioni e le responsabilità rispettive, in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate, tenendo conto del carattere complementare di queste responsabilità nonché delle condizioni e della prassi nazionale.
La situazione in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro dovrà essere oggetto, ad intervalli appropriati, di un esame d’insieme o di un esame relativo a settori particolari per identificare i grandi problemi, stabilire i mezzi efficaci per risolverli e determinare l’ordine delle priorità nelle misure da adottare, e valutare i risultati.
PARTE III. AZIONE A LIVELLO NAZIONALE
Ogni Membro dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, adottare le misure necessarie per dare effetto all’articolo 4 qui sopra.
1. Il controllo dell’applicazione delle leggi e delle regole relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente di lavoro dovrà essere assicurata tramite un sistema d’ispezione adeguato e sufficiente.
2. Il sistema di controllo dovrà prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione delle leggi o delle regole.
Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori ed aiutarli a conformasi ai loro obblighi legali.
Per dare effetto alla politica menzionata all’articolo 4 qui sopra, l’autorità o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:
a) la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei rischi, delle condizioni che regolano la progettazione, la costruzione e l’adattamento delle imprese, l’avvio delle loro attività, le trasformazioni importanti alle quali si devono sottoporre o ogni modifica della loro prima destinazione d’uso, nonché la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro e l’applicazione di procedure definite dalle autorità competenti;
b) la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno vietati, limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell’autorità o delle autorità competenti, nonché la definizione delle sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo dell’autorità o delle autorità competenti; vanno presi in considerazione i rischi per la salute causati all’esposizione simultanea a più sostanze o agenti;
c) l’instaurazione e l’applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) l’avvio di una inchiesta nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro danno alla salute che sopraggiunge sul lavoro o in rapporto al lavoro sembri riflettere situazioni gravi;
e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all’articolo 4 qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro;
f) tenuto conto delle condizioni e delle possibilità nazionali, l’introduzione o lo sviluppo di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, dal punto di vista del loro rischio per la salute dei lavoratori.
Xxxxxxxx prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, perché le persone che progettano, fabbricano, importano, mettono in circolazione o cedono a qualsiasi titolo macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale:
a) si assicurino che, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i macchinari, materiali o sostanze interessate non presentino pericoli per la salute e la sicurezza delle persone che ne faranno un uso corretto;
b) forniscano informazioni relative all’installazione e all’utilizzo corretto dei macchinari e dei materiali, all’uso corretto delle sostanze, ai rischi presentati dai macchinari e dai materiali e alle caratteristiche pericolose delle sostanze chimiche, agenti o prodotti fisici e biologici, nonché istruzioni sul modo di premunirsi dai rischi conosciuti;
c) intraprendano studi e ricerche o siano al corrente in ogni altro modo dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie ad adempiere gli obblighi risultanti dai punti a) e
b) qui sopra.
Un lavoratore che si è ritirato da una situazione di lavoro per aver ragionevolmente considerato che questa situazione presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute dovrà essere protetto contro conseguenze ingiustificate, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale.
Xxxxxxxx prese misure per incoraggiare, in maniera conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, l’inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi di educazione e di formazione a tutti i livelli, incluso nell’insegnamento tecnico superiore, medico e professionale, in modo da rispondere ai bisogni di formazione di tutti i lavoratori.
1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all’articolo 4 qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovrà, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conforme alle condizioni e alla prassi
nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorità e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione.
2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l’istituzione di un organo centrale.
PARTE IV. AZIONE A LIVELLO DELL’IMPRESA
1. I datori di lavoro dovranno avere l’obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. I datori di lavoro dovranno avere l’obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata.
3. I datori di lavoro avranno l’obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.
Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro, queste imprese dovranno collaborare per applicare le disposizioni della presente Convenzione.
In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l’obbligo di prevedere misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e gli infortuni, con mezzi sufficienti per prestare i primi soccorsi.
Xxxxxxxx prese disposizioni a livello dell’impresa secondo le quali:
a) i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all’adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro;
b) i rappresentanti dei lavoratori nell’impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
c) i rappresentanti dei lavoratori nell’impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali;
d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell’impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell’impresa saranno abilitati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potrà richiede, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all’impresa;
f) il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantoché il datore di
lavoro non avrà adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persisti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.
La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa dovrà essere un elemento essenziale delle disposizioni prese in relazione all’organizzazione e ad altre materie, in applicazione degli articoli 16 a 19 qui sopra.
Le misure di salute e di sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.
PARTE V. DISPOSIZIONI FINALI
La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l’articolo 25 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.