SCHEMA
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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
CIG …………………………
TRA
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER), con sede legale in Bergamo, Xxx Xxxxxxx x. 00/x, codice fiscale 00225430164, qui rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx (Committente)
E
Avv./Dott./Ing……..………………………….., codice fiscale ………………………………, nato/a a
………………………. (…) il ../../…., residente in ……………………………. (…) via ……………………………, con domicilio c/o lo studio legale ……………………………. con sede in …………………….. (…) via
……………….……………. x.xxx (Professionista)
PREMESSO CHE
− con Determinazione del Direttore Generale n. ….. del è stato approvato l’Avviso di
manifestazione di interesse alla nomina dell’Organismo di Vigilanza di Aler Bergamo-Lecco- Sondrio mediante selezione pubblica comparativa per curriculum ed eventuale colloquio;
− a seguito dell’esperimento del procedimento di selezione l’Avv./Dott./Ing. è
risultato idoneo ad assumere il presente incarico;
− con Provvedimento del Presidente n. ….. del ……………….. è stato deliberato l’affidamento dell’incarico al Professionista quale esperto per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’Avviso di selezione con corrispondente nomina a Componente/Presidente dell’Organismo di Xxxxxxxxx;
− in data il Professionista ha accettato la nomina di cui al Provvedimento del Presidente
sopra citato;
− il Professionista ha trasmesso ad ALER la documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 1 – RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell’Avviso di selezione.
A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara di essere iscritto all’Albo/Ordine
…………………………………………….. di ……………………………...
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Professionista si impegna ad eseguire con la massima diligenza i compiti inerenti all’incarico di componente/presidente, dell’Organismo di Vigilanza come previsti dalle normative vigenti ed indicati nell’Avviso, che costituisce parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegato. L’Organismo di Vigilanza svolge altresì funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione con i compiti previsti dalla normativa vigente.
Ciascun componente dell’OdV dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo, autorevole ed
indipendente, tale da assicurare la credibilità e l’integrità sia dell’OdV che delle sue funzioni.
In particolare l’OdV dovrà svolgere i compiti specifici di cui alla PARTE GENERALE – PUNTO H) “L’Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio disponibile sul sito aziendale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx-xx-xx-xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxx-000- 2001/ “Modello di Organizzazione Gestione e controllo – versione 2018 (approvato con Provvedimento del Presidente n. 87 del 13.9.19)”, cui si rimanda.
L’OdV curerà lo svolgimento di attività formativa sui temi della prevenzione della corruzione e della
trasparenza al personale dell’Azienda.
Si intendono in ogni caso ricomprese nell’oggetto dell’incarico tutte le attività, anche non esplicitamente indicate nel presente avviso o nel M.O.G., che devono comunque intendersi ricomprese in quanto utili al corretto ed efficace espletamento della funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza e tutte quelle attività che dovessero in qualche modo essere attribuite da Xxxxx nazionali (in particolare D.Lgs. 231//2001) /regionali e/o anche da Linee Guida ANAC, nonché nel rispetto delle “linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo-ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” di Confindustria del giugno 2001.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione dei compiti assegnati.
ALER assume l’obbligo di produrre al Professionista la documentazione richiesta, necessaria all’espletamento dell’incarico. ALER deve altresì collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e di verifica presso le proprie sedi ed uffici nonché per il controllo dei dati necessari per l’espletamento del mandato.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico ha inizio il giorno 01 gennaio 2022 alle ore 0:00 e si concluderà il giorno 31 dicembre 2024 alle ore 24:00.
L’Azienda si riserva la possibilità di prolungare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 6 mesi per esigenze non programmate e/o nelle more dell’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L’incarico oggetto del presente contratto è conferito ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 50/2016
ss.mm.ii.
ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso professionale forfettario mensile omnicomprensivo è fissato in euro 750,00 (per il Presidente) / euro 580,00 (per i componenti), oltre contributo per cassa di previdenza, accessori, spese generali (15%) ed IVA, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente. Il compenso si intende remunerativo di eventuali spese di trasferta sostenute.
Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale e dietro emissione di documento di fatturazione elettronica. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 “codice destinatario” il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.
Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda o per trasferta autorizzata dall'Azienda in sede diversa dalle U.O.G. sarà concordata tra le parti e riconosciuta al professionista secondo la normativa vigente.
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui
all’art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l’eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Professionista dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
Al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.
Il Professionista si impegna, ai sensi dell’art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d’ora ogni conseguente obbligo.
Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.
L'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010
n. 136 s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Professionista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dal Professionista, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:
- IBAN: ……………………………………….., presso la Banca …………………………………., Ag./Fil. ……………….
- DELEGATO/A: Sig./Sig.ra ……………………….., nato/a a ……………… (…) il ../../…., residente in
……………………………… (…), via …………………………………….., codice fiscale ………………………………...
Il Professionista dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.
ART. 6 – MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)
Il Professionista si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L’inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell’incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.
ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all’interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale xxx.xxxx-xx-xx-xx.xx, sezione “Amministrazione trasparente”.
Nel prendere atto di tale circostanza il Professionista si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.
Il Professionista con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
Ai sensi dell’art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell’incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Xxxxx Xxxxxxx nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, xxx Xxxxxxx, 00/x.
Ai sensi dell’art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il Professionista incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico affidato col presente contratto.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.
Al termine dell’incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato al Professionista.
Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali il professionista sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.
È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art.
28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
Il professionista incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:
− ai sensi dell’art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
− verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
− assistenza al Titolare del trattamento all’osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
− le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
− di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.
Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l’osservanza dell’art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
L’inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell’incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.
ART. 7 – RECESSO
XXXX si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto corrispondendo al Professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
La volontà di recesso deve essere trasmessa al Professionista, con un preavviso di 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata a.r.
In tale ipotesi, il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
Il Professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni da trasmettersi al Committente a mezzo di raccomandata a.r.
In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova
procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
b) il Professionista si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdicenti o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) nei casi di violazione delle norme del contratto e dell'Avviso.
Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Professionista potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Professionista abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento e per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.
ART. 9 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA, DEONTOLOGIA
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ALER. Pertanto, il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ALER.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Professionista
entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno
considerarsi riservati; degli stessi non può farne uso sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori, dipendenti e tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
Il Professionista, ai sensi dell’art. 2235 c.c., trattiene la documentazione fornitagli per il tempo
strettamente necessario all’espletamento dell’incarico.
ART. 10 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA
Il Professionista assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'incaricato ha presentato idonea polizza/e
assicurativa (di responsabilità professionale) n
in data .
stipulata con la compagnia
La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all’Azienda. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall’obbligo sopraccitato, il Professionista assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.
Il Professionista risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.
Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.
ART. 11 - CAUZIONI
Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’incaricato ha costituito
la cauzione definitiva a mezzo di (polizza fidejussoria) n. per un importo di €
emessa da Banca in data
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di pagamento dell’ultima fattura emessa dall’Appaltatore.
ART. 12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222, 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:
− i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
− Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
− L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi
descritte, costituisce condizione per il conferimento dell’incarico di cui al presente contratto.
− I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
− Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
− I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
− ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
− Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Xxxxx Xxxxxxx nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, xxx Xxxxxxx, 00/x.
− Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, che potrà
essere contattato all’indirizzo mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
− L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
− L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
− Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: xxxx://xxx.xxxx-xx-xx-xx.xx/xxxxxxx
ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il Professionista dichiara di accettare la competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
Letto, confermato e sottoscritto. Bergamo, ………………………………….
IL PROFESSIONISTA IL DIRETTORE GENERALE
…………………………. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma digitale Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)