CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
relative alla Polizza Collettiva n° 250919 sottoscritta tra COMPASS BANCA S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
GLOSSARIO
Assicurato, Beneficiario: il soggetto, persona fisica, Dipendente di Compass Banca s.p.a., titolare della Carta riservata ai Dipendenti Compass il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione e a favore del quale viene corrisposto l’Indennizzo.
Carta, Carta riservata ai Dipendenti Compass: la carta di credito emessa e gestita da Compass Banca S.p.A. di cui è titolare il Dipendente di Compass.
Società: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente: Compass Banca S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Telefono 02 72 132.1
- Fax 00 00 000 000 - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxxxxxx.xx - Capitale sociale euro 587.500.000 i.v.; Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159; Banca sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d’Italia e iscritta all’Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice meccanografico 19275.7. Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Società Iscritta all’Albo degli Intermediari Assicurativi tenuto dall’IVASS: D000203141 sez. D del RUI; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A..
Dipendente Compass: il dipendente di Compass Banca s.p.a. o di una società controllata da Compass Banca s.p.a. o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto che sia stato comunque dipendente di Compass Banca S.p.A. o di una società controllata da Compass Banca s.p.a. generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.
Data di acquisto: la data che risulta dalla ricevuta d’acquisto o dall’estratto conto della carta che indichi quando sia stato acquistato il bene assicurato.
Decorrenza e durata: per decorrenza si intende la data a partire dalla quale le coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva sono efficaci; per durata il periodo entro il quale il Sinistro è indennizzabile.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Limite massimo per sinistro: il limite massimo di Indennizzo dovuto per il pagamento all’Assicurato per ciascun Sinistro e per ciascun periodo assicurativo.
Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato tra la Compagnia e Compass Banca s.p.a. a beneficio dei Dipendenti Compass, titolari di una Carta riservata ai Dipendenti Compass.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto Prezzo di acquisto: il prezzo di acquisto originale del Bene Assicurato così come indicato nella ricevuta di acquisto dello stesso.
Scoperto: somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanziaassicurativa.
Territorio: Italia, Vaticano e San Marino, nel quale il Bene Assicurato è stato acquistato ovvero nel quale si è verificato il Sinistro.
1. NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI CON L’ASSICURATO
Art. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
Internal
Art. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
Art. 1.3 EFFICACIA E DURATA SINGOLE COPRTURE
L’assicurato beneficerà delle garanzie di polizza, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza, per la durata specificata nel frontespizio di polizza. In caso di disdetta della polizza la data di “termine del contratto” viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura delle applicazioni. Le attivazioni rilasciate successivamente a tale termine non potranno essere considerate valide al fine della copertura assicurativa.
Art. 1.4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 1.5 LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste.
Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’ Assicurato.
Art. 1.6 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
Art. 1.7 TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
Art. 1.8 FORO COMPETENTE
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
Art. 1.9 ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato, titolare della Carta di Credito Dipendenti Compass il cui nominativo è stato comunicato dalla Contraente alla Compagnia.
Art. 1.10 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino inclusi.
Art. 1.11 CESSAZIONE DELL’EFFETTO DELLE GARANZIE
Le garanzie terminano:
• in caso di morte dell’Assicurato;
• qualora la Carta giunga a scadenza, venga ritirata senza che sia rinnovata o sostituita con altracarta;
• in caso di cessazione di efficacia della Polizza Collettiva, ai sensi Art. 1.26 cheprecede;
• nel caso in cui l’Assicurato chieda al Contraente di cessare il rapporto contrattuale derivante dalla adesione alla Polizza Collettiva, prima della naturale scadenza delle coperture nei termini di cui alle sottosezioni Decorrenza e Durata delle Garanzie che precedono, con comunicazione scritta da inviare al Contraente entro la fine di ciascuna ricorrenza annuale della data di attivazione della e Carta di Credito Dipendenti Compass.
ASSISTENZA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici o i dispositivi, per i quali l’Assicurato dispone di scontrino (ricevuta o fattura) d’acquisto, di seguito elencati:
Grandi elettrodomestici - con prezzo d’acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)
• Lavaggio: lavastoviglie, lavatrice (inclusa lavatrice con funzione asciugatura), asciugatrice;
• Freddo: frigorifero, freezer, frigo/freezer, condizionatore, cantinetta per vino;
• Cottura: fornello, forno, piano cottura, forno a microonde, cappa aspirante.
Piccoli elettrodomestici (PE) - con prezzo d’acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 2.000 (IVA inclusa)
• Tostapane, robot da cucina, bollitore, ferro da stiro, macchina da caffè, frullatore, centrifuga, estrattore di succo, aspirapolvere, deumidificatore;
Sistemi di intrattenimento - con prezzo d’acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)
• TV (LCD, LED, OLED), DVD, lettore Blu-Ray, Home Cinema, Sistema Surround, Soundbar, Hi-Fi (lettore cd, amplificatore, giradischi, sintonizzatore, altoparlanti, cuffie audio, altoparlanti hi - fi), Console per videogiochi.
che, inoltre, rispettano i seguenti criteri:
1. esclusivo uso domestico e non professionale;
2. acquistati nuovi da un produttore/rivenditore autorizzato ad operare in Italia e con garanzia legale valida per il mercato italiano;
3. posizionati nell’abitazione di residenza dell’Assicurato e resi accessibili e disponibili al tecnico per determinare la causa del sinistro, effettuare l’intervento e/o la rimozione in sicurezza;
4. non più coperti dalla garanzia legale/convenzionale del produttore/rivenditore, o non coperti da qualsiasi ulteriore estensione di garanzia che copre già il bene;
5. con una durata della garanzia, a far data dalla scadenza della garanzia legale, di:
• 5 anni per i Grandi Elettrodomestici;
• 3 anni per i Sistemi di Intrattenimento;
• 1 anno per i Piccoli Elettrodomestici.
Per la presente garanzia sono operanti le seguenti prestazioni:
a) riparazione dell’elettrodomestico o dispositivo
La gestione dell’assistenza per la riparazione dell’elettrodomestico o dispositivo in copertura opera in caso di guasto o malfunzionamento, sempre che siano disponibili i pezzi di ricambio sul mercato.
La riparazione è coperta entro i seguenti limiti:
Massimale per sinistro: € 1.500,00 - con il limite di € 500,00 per i Piccoli Elettrodomestici
Massimale per anno assicurativo: € 2.500,00
Numero di sinistri per anno: illimitato
Esclusioni particolari
Sono operanti le seguenti esclusioni
1. il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato;
2. danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell’uso dell'apparecchio;
3. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
4. danno materiale non correlato a guasto, ma dovuto ad una causa esterna come un danno accidentale, un danno da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell’elettrodomestico o dispositivo;
5. eventi atmosferici (fulmini, alluvioni e trombe d’aria);
6. guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
7. installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
8. processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare;
9. modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;
10. alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore;
11. componenti di isolamento termico del bene;
12. guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore;
13. hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio;
14. la responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, epidemic failure o qualsiasi altra persona);
15. componenti estetici, materiali di consumo e parti soggette ad usura, accessori o periferiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene, lampadine, tubazioni, fusibili, manopole, coperture, simboli, ecc;
16. i danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione;
17. qualsiasi costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio;
18. protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.
PROTEZIONE ACQUISTO
La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da furto o danno al Bene Assicurato generato da cause esterne improvvise ed imprevedibili qualora:
• il furto o danno si verifichino entro 60 giorni dalla data di acquisto del bene così come indicata nella ricevuta di acquisto;
• il danno pregiudichi o limiti le normali funzionalità del bene;
• il Bene Assicurato sia stato interamente pagato con Carta di Credito Dipendenti Compass;
• il Bene Assicurato abbia un prezzo di acquisto superiore a 75,00 EURO;
• il Bene Assicurato sia stato acquistato nel Territorio.
Massimale
La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari ai costi per ricambi e manodopera (IVA e trasporto esclusi) necessari alla riparazione del bene o alla sua sostituzione nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica ovvero, se inferiore, il costo originario del Bene Assicurato, con il limite massimo per Sinistro di 2.000,00 Euro.
Decorrenza e Durata delle Garanzie
La polizza ha una durata di 60 giorni e decorre a partire dalla data di acquisto del Bene Assicurato.
Esclusioni particolari
Sono esclusi dalla garanzia PROTEZIONE ACQUISTO:
• il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a causa di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti;
• i danni causati da modifiche del bene, errato utilizzo del bene in base alle istruzioni d’uso, installazione o connessione non corrette, utilizzo del bene al di fuori dei modi d’uso previsti dal costruttore;
• i danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il normale funzionamento (ad esempio macchie, righe, graffi);
• i danni causati da dolo e negligenza;
• il furto o il danneggiamento accidentale che avvengano quando il bene non sia sotto il diretto controllo dell’Assicurato;
• l’usura del bene o di suoi componenti qualunque ne sia la causa;
• i danni oggetto di campagna di richiamo da parte delcostruttore;
• veicoli a motore e relative parti ed accessori;
• creature viventi e vegetali;
• edifici ed altre costruzioni;
• beni usati, acquistati di seconda mano;
• qualunque prestazione di servizi;
• i beni venduti da un commerciante all’ingrosso;
• cibo, carburanti;
• i beni acquistati da un titolare Carta di Credito Dipendenti Compass e successivamente ceduti ad altri a qualsiasititolo;
• i beni acquistati attraverso siti Internet non registrati nel Territorio;
• sinistri che al momento del danno risultino coperti da altra assicurazione;
• danneggiamenti derivanti da processi di riparazione o pulitura;
• gioielli e orologi;
• telefoni cellulari, mp3, loro accessori e componenti.
PROTEZIONE DEL PREZZO
La Società si impegna ad indennizzare la differenza tra il prezzo del Bene Assicurato e l’inferiore prezzo dello stesso bene in vendita presso altri dettaglianti qualora:
• il bene di prezzo inferiore sia rilevato entro 60 giorni dalla data di acquisto del bene originale, così come indicata nella ricevuta di acquisto;
• il Bene Assicurato sia stato interamente pagato con Carta di Credito Dipendenti Compass;
• il Bene Assicurato abbia un prezzo di acquisto superiore a 75,00 EURO;
• il Bene Assicurato sia stato acquistato nel Territorio.
Massimale
La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari alla differenza tra il prezzo del bene acquistato e l’inferiore prezzo dello stesso in vendita presso altri dettaglianti e comunque non inferiore a 20,00 EURO con il limite massimo per Sinistro di 500,00 Euro.
Decorrenza e Durata delle Garanzie
La polizza ha un durata di 60 giorni e decorre a partire dalla data di acquisto del Bene Assicurato.
Esclusioni particolari
Sono esclusi dalla PROTEZIONE DEL PREZZO:
articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
veicoli a motore e relative parti ed accessori;
creature viventi e vegetali;
edifici ed altre costruzioni;
i beni usati, acquistati di seconda mano;
beni acquistati o disponibili presso aste o vendite collegate con cessazioni diattività;
qualunque prestazione di servizi;
qualunque articolo che venga offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a condizione che ne venga acquistato un altro;
beni acquistati da un venditore al mercato ambulante;
beni venduti da un commerciante all’ingrosso;
cibo, carburanti;
beni acquistati da un titolare di Carta di Credito Dipendenti Compass;
e successivamente ceduti ad altri a qualsiasititolo;
ogni bene acquistato attraverso un sito Internet, qualora il sito internet non sia registrato nel Territorio;
i beni rispetto ai quali la Compagnia abbia già corrisposto una volta l’Indennizzo, entro 60 giorni dalla data di acquisto, in base alla copertura
“Protezione del Prezzo”
beni oggetto di campagna di vendita promozionale, stagionale, eccezionale;
telefoni cellulari, mp3, loro accessori e componenti.
TUTELA LEGALE – CYBER RISK
Definizioni
Acquisti on-line/e-commerce: tutti i contratti aventi a oggetto beni ovvero i servizi individuati nella polizza, stipulati tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.
Arbitrato: le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza.
Assistenza stragiudiziale: l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Carenza (Periodo di): periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l’effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Contraente/Assicurato: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’assicurato la necessità di assistenza legale.
Cose: gli oggetti materiali
Xxxxx: I danni risarcibili ai sensi di Xxxxx in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Dati d’autenticazione: i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento, i certificati di firma digitale.
Dati d’identificazione: tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono e la firma digitale.
Documenti identificativi personali: carta d’identità, patente di guida, passaporto, dispositivo di firma digitale o altro documento attestante l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto d’Identità Digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.
Garanzia: la copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, AXA Assistance procede all’indennizzo del danno subito dall’Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.
Imputazione Colposa : per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa : per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Indennizzo la somma dovuta da AXA Assistance in caso di sinistro.
Lesione della reputazione on-line : offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all’ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l’onore previsti dal Codice Penale italiano.
Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Metallo prezioso: oro e platino.
Nucleo Familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto con l’Assicurato risultanti dallo Stato di Famiglia.
Parti: il Contraente e la Società.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindiscambiare informazioni, amicizie, contatti.
Società/AXA Assistance: Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia
TAR: Tribunale Amministrativo Regionale.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Viaggio: i biglietti di viaggio e/o il soggiorno risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio, acquistati on line (e-commerce).
Vertenza contrattuale : controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale : controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida per le Controversie verificatesi in Italia.
ASSICURATI
La Garanzia Cyber Risk opera per i seguenti soggetti:
• Il Contraente;
• i componenti del suo Nucleo Familiare.
In caso di Controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza, la Garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – ONERI INDENNIZZABILI
Avvalendosi del proprio Ufficio Sinistri per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell’ambito della vita privata, Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito AXA Assistance) assicura il Cyber Risk, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet.
La Garanzia Cyber Risk comprende i seguenti oneri:
le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
le spese per il contributo unificato;
le spese di giustizia in sede penale;
le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
AXA Assistance fornisce l’assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza.
MASSIMALE
Massimale per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato): € 5.000,00
PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti dalla Garanzia Cyber Risk valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall’Art. “Esclusioni” e massimo per un Sinistro all’anno per singola tipologia di caso):
01- Lesione della reputazione on-line:
a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale risarcimento di tali Danni;
b. intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
02- Furto d’identità digitale legato al credito
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.
03- Acquisti on-line/e-commerce
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-commerce, di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore in lite superiore a € 250.
Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo:
“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.”
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del legale”.
Tutte le attività svolte da AXA Assistance, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto AXA Assistance si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente Garanzia Cyber Risk:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’Art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie:
5. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all’Art. “Oneri indennizzabili”;
6. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA Assistance e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all’Art. “Oneri indennizzabili”;
7. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
8. non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “Oneri indennizzabili”;
9. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
10. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.
Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia Cyber Risk le Controversie:
11. di valore inferiore a € 250,00 (€200 per la garanzia Acquisti on-line/e-commerce);
12. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community chiuse”);
13. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento;
14. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
15. nascenti da casi di omonimia;
16. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
17. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all’Assicurato. Inoltre si specifica che sono esclusi dall’operatività della Garanzia Cyber Risk, nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
18. animali e vegetali;
19. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria;
20. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio vedi definizione di “Viaggio” nel Glossario);
21. beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi;
22. materiale digitale scaricato on-line;
23. oggetti per uso industriale;
24. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
25. acquisti effettuati tramite aste on-line;
26. veicoli a motore e natanti;
27. beni non nuovi.
IL SINISTRO
1 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia
Ai fini dell’operatività delle Garanzie Cyber Risk si precisa che:
la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;
il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico:
– dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2 dell’Art. Oneri indennizzabili);
– trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Xxxxx per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la Garanzia prevista da quest’ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.
Qualora, relativamente agli Acquisti on-line, le Controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell’acquisto, la Garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.
2 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
3 Massimale
AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Cyber Risk fino al limite massimo per Sinistro, per Anno assicurativo, di € 5.000. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. Inoltre, per la gestione del
Sinistro rientrante nell’ambito della garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk, si precisano i seguenti Massimali relativi alle attività sotto elencate:
1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell’Assicurato: € 1.000;
2) intervento di un perito tecnico-informatico per l’attività di Flooding: € 2.500.
4 Recupero delle somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
5 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall’Art. Oneri indennizzabili.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.
6 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Sono esclusi:
i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, diinvasione;
i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, tifoni ed ogni altro evento sismico o meteorologico straordinario o di natura catastrofica;
i danni conseguenza di eventi causati da reazioni nucleari;
i danni cagionati indirettamente dal Sinistro o che ne siano ulterioreconseguenza;
i sinistri che costituiscono effetto di un rischio che non sia espressamentegarantito;
i beni il cui prezzo d’acquisto sia inferiore ad Euro 75,00;
gli articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
i telefoni cellulari;
i beni acquistati per qualunque scopo commerciale o professionaleo comunque da soggetto che non sia un privato consumatore;
qualunque bene usato, acquistato di seconda mano;
i costi di preventivo e diagnosi;
i costi di trasporto del bene;
qualunque bene acquistato fuori dal Territorio;
i sinistri che al momento del danno risultino coperti da altraassicurazione;
i danni derivanti da processi di deterioramento, riparazione o pulizia;
i prodotti richiamati dal costruttore;
la normale manutenzione e costi di pulitura delbene;
gli accessori del bene, comprese batterie, lampadine, fusibili, filtri, cavi espine;
i diritti di chiamata;
l’utilizzo del bene al di fuori del normale scopo ed intensità per il quale è statoprodotto;
i veicoli a motore e relative parti ed accessori;
le barche ed altri natanti a motore;
i danni conseguenti a dolo e/o negligenza.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Come richiedere la prestazione di Assistenza riparazione elettrodomestici
Per richiedere le prestazioni “Assistenza riparazione elettrodomestici” contattare la Centrale Operativa al Numero Nero 0642115709, fornendo il nome dell’Assicurato, il marchio e il modello dell’elettrodomestico o dispositivo e la data in cui si è verificato il guasto. L’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa lo scontrino d’acquisto (ricevuta o fattura), anche in fotocopia, rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto.
La Centrale Operativa, una volta verificato che l’elettrodomestico o dispositivo è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio dell’Assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Centrale Operativa valuterà l’eventuale riparazione presso un centro autorizzato. In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate da AXA ASSISTANCE non saranno rimborsate.
In caso di sinistro l’assicurato deve darne tempestivo avviso a Inter Partner Assistance “Garanzie Compass” che provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo per la denuncia del sinistro che dovrà essere restituito da parte dell’Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
In caso di danno coperto dalla sezione Protezione Acquisto l’Assicurato deve:
mettersi subito in contatto con Inter Partner Assistance “Garanzie Compass”;
in caso di furto del Bene Assicurato, effettuare entro 12 ore dall’accadimento una denuncia circostanziata all’Autorità Giudiziaria;
attenersi alle istruzioni fornite da Inter Partner Assistance “Garanzie Compass”;
non procedere a riparazioni in autonomia;
non affidare la riparazione ad operatori scelti autonomamente;
fornire a Inter Partner Assistance “Garanzie Compass” la seguentedocumentazione:
copia compilata del modulo per la denuncia del sinistro inviato da Inter Partner Assistance “GaranzieCompass”;
originale dello scontrino di vendita o dell’estratto conto della Credito Dipendenti Compass;
comprovante il pagamento del Bene Assicurato;
fattura di riparazione in originale, con diagnosi e descrizione dettagliata dell’intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente presso un centro autorizzato della marca delcostruttore;
in caso di furto del bene, copia della denuncia fatta all’Autoritàgiudiziaria;
In caso di danno coperto dalla garanzia Protezione Prezzo l’Assicurato deve:
mettersi subito in contatto con Inter Partner Assistance “Garanzie Compass”;
fornire a Inter Partner Assistance “Garanzie Compass” la seguente documentazione:
copia compilata del modulo per la denuncia del sinistro inviato da Inter Partner Assistance “Garanzie Compass”;
prova della presenza presso altri dettaglianti dello stesso bene ad un prezzo inferiore (dichiarazione scritta del dettagliante, o altra prova);
originale dello scontrino o dell’estratto conto della Carta di Credito Dipendenti Compass comprovante il pagamento del bene.
In caso di sinistro relativo alla sezione Tutela Legale – Cyber Risk: L’assicurato deve inviare la documentazione utile al seguente indirizzo: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx