Determinazione Dirigenziale n° 1415/2022
N.1415/2022
Determinazione Dirigenziale n° 1415/2022
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 1019/2022
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG 9363847AFC
Visti:
Il Dirigente
la delibera del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
la delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 06/06/2022 di approvazione e variazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 di ridefinizione dell’incarico di funzioni dirigenziali al Dott. Xxxxx Xx Xxxxx con l’affidamento al medesimo della Direzione dell’Area dei Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni e della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino alla scadenza del mandato;
Verificati:
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;
la coerenza del presente provvedimento con l’obiettivo operativo OBO.007 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’ente per l’acquisto di beni e servizi” SER.07.004 “Approvvigionamento di beni e servizi - Accordi quadro per la fornitura di beni e servizi” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024;
Visto il decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici” (d’ora innanzi “Codice”);
Premesso che l’Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio provvede all’approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell’Ente;
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Precisato che tra i servizi citati rientra anche la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo;
Premesso che il prossimo 15 settembre scadrà il contratto vigente di cui al nr. 37138/2017 di rep. provinciale con la Società AON ITALIA SPA ;
Verificato ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 449 e 456, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito con modifiche in Legge n. 89/2014), che non vi sono attualmente Convenzioni attive, di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, aventi per oggetto servizi analoghi a quello oggetto del presente provvedimento;
Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere sviluppando un processo autonomo di acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo, rivolto alle società in possesso di requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione adeguati;
Richiamati l’articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e l’articolo 32, comma 2, del Codice, relativi alla determinazione a contrarre, con la quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Evidenziato che il fine del contratto è quello di garantire alla Provincia di Brescia il supporto di un broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, in grado di fornire assistenza e consulenza all’Ente nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione e nella loro esecuzione e gestione;
Pr Preso atto che l’attività di intermediazione assicurativa oggetto di gara non comporterà alcun onere a carico dell’Ente, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicurative, con le quali sono stipulati i contratti della Provincia di Brescia e che la prestazione in favore del broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla società assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza;
Dato atto, ai sensi dell’art. 32 del Codice, che:
Gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi posto che l’elemento “offerta economica” assumerà la forma di un costo fisso, che consisterà nelle commissioni di Brokeraggio assicurativo attuali, in considerazione delle caratteristiche del servizio di brokeraggio e delle disposizioni fissate dal Codice dei Contratti, il quale prevede che “…se l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, gli operatori economici possono competere solo in base a criteri qualitativi.” (art. 95 c. 7 del Codice).
Tale scelta è determinata da una pluralità di fattori connessi al mercato ed in particolare dal fatto che:
il costo del servizio per l’amministrazione è indiretto;
l’interesse preponderante per l’ente non è il prezzo ma la qualità del servizio stesso;
il pacchetto assicurativo della Provincia di Brescia avrà durata fino al 31.12.2024 con rinnovo, relativamente alle Polizze RCTO e ALL RISKS, che risultano essere quelle economicamente più consistenti, fino al 31.12.2027, pertanto, il premio è già stato offerto dagli assicuratori, nella consapevolezza della provvigione spettante al broker, e l’eventuale aggiudicazione di una provvigione più bassa non comporterebbe alcuna modifica per la Provincia;
le attuali provvigioni applicate al pacchetto assicurativo della Provincia di Brescia appaiono comunque molto più basse rispetto a quelle oggetto di diverse procedure di gara consultate per un confronto;
l’abbattimento ulteriore delle attuali provvigioni, pur non comportando alcun vantaggio per la Provincia, rischierebbe di compromettere la corretta esecuzione e la qualità dei servizi offerti, non
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apparendo congrua rispetto ai servizi richiesti;
la valutazione dell’offerta tecnica avverrà applicando i criteri e punteggi massimi indicati alla Tabella 2 della Relazione tecnica :
- offerta tecnica: massimo punti 100
- offerta economica: massimo punti 0
la gara sarà esperita mediante una procedura aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 60 del Codice, espletata con l’ausilio della piattaforma telematica di negoziazione di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA Spa della Regione Lombardia, da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice (PT= 100 PUNTI), a costo fisso nello specifico determinato nella misura del 4 % del premio imponibile, ad eccezione di quanto avviene per le polizze RCA (Responsabilità Civile Auto) e ARD (Auto Rischi Diversi) in cui la remunerazione avviene nella misura dello 0,001% del premio imponibile;
l’importo massimo presunto dell’appalto riferito alla durata triennale è pari a €
113.193,36 (IVA esclusa);
il valore massimo complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, è pari a € 245.252,28 (XXX xxxxxxx). L’importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara (Cod. C.I.G.) e dell’individuazione della disciplina applicabile alla suddetta procedura;
la partecipazione alla gara è riservata alle società di Intermediazione assicurativa e Riassicurativa – di cui all’art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, modificato con provvedimento IVASS n. 58 14.03.2017 e s.m.i., sezione B (broker), in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione, così come indicato nella Relazione Tecnica, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
l’appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla stipula del contratto con opzione di rinnovo del medesimo servizio, per un ulteriore triennio;
ai sensi dell'articolo 69 del X.X. x. 000/0000, xx procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna delle offerte ammesse sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;
con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 il servizio di che trattasi non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza in quanto trattasi di servizi principalmente di natura intellettuale e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
CODICE CUI : S80008750178202100020
ai sensi della delibera ANAC 830 del 21.12.2021, il contributo a carico della Stazione Appaltante è pari a € 225,00;
al fine di assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la procedura in oggetto è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 9363847AFC;
il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, è la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx, Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;
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Visti il Capitolato descrittivo e prestazionale nonché la Relazione Tecnica nella quale sono riportati i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, allegati come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e lo schema di contratto allegato in atti;
Ritenuto quindi necessario indire la procedura di gara in oggetto, approvando contestualmente i citati documenti di gara;
Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D. Lgs. n. n. 267/2000;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Determina:
per le motivazioni suesposte,
1. di procedere all'indizione di una procedura di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60, del Codice, finalizzata all’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Brescia per la durata di tre anni , con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni” da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, in base alla quale, come individuato nel presente provvedimento, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi posto che l’elemento “offerta economica” assumerà la forma di un costo fisso, che consisterà nelle commissioni di Brokeraggio assicurativo attuali ossia 4 % del premio imponibile, ad eccezione di quanto avviene per le polizze RCA (Responsabilità Civile Auto) e ARD (Auto Rischi Diversi) in cui la remunerazione avviene nella misura dello 0,001% del premio imponibile;
2. di approvare la seguente documentazione di gara, quali allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che dovrà essere recepita dal disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto:
Capitolato descrittivo e prestazionale; Relazione Tecnica;
Schema di contratto, in atti;
3. di dare atto che:
I. l’importo massimo presunto dell’appalto riferito alla durata triennale è pari a
€ 113.193,36 (IVA esclusa)
II. il valore massimo complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, è pari a € 245.252,28 (XXX xxxxxxx). L’importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara (Cod. C.I.G.) e dell’individuazione della disciplina applicabile alla suddetta procedura;
III. la partecipazione alla gara è riservata alle società di Intermediazione assicurativa e Riassicurativa – di cui all’art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, modificato con provvedimento IVASS n. 58 14.03.2017 e s.m.i., sezione B (broker), in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione, così come indicato nella Relazione Tecnico Illustrativa, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
IV. l’appalto avrà la durata di tre anni con opzione di rinnovo del medesimo servizio, per un ulteriore triennio;
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X. xx xxxxx xxxx'xxxxxxxx 00 xxx X.X. x. 000/0000, xx procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
VI. ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna delle offerte ammesse sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
VII. il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;
VIII. con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 il servizio di che trattasi, non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza in quanto trattasi di servizi principalmente di natura intellettuale e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
IX. CODICE CUI : S80008750178202100020
X. al fine di assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la procedura in oggetto è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 9363847AFC
XI. ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), è la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx, Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;
4. di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo gravante sulla Stazione Appaltante previsto per la richiesta del CIG - Codice Identificato di Gara (vedi deliberazione n. 830 del 21/122021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) al Capitolo 1000334 OBO.007 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’ente per l’acquisto di beni e servizi” SER.07.004 “Approvvigionamento di beni e servizi - Accordi quadro per la fornitura di beni e servizi” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024, del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di demandare all'Ufficio della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta l'assolvimento degli adempimenti conseguenti nonché all'esperimento della procedura di gara in oggetto con l’ausilio della piattaforma telematica di negoziazione di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA Spa della Regione Lombardia;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Sezione di Brescia nei termini di legge.
Brescia, lì 09-08-2022 Il DIRIGENTE
XXXXX XX XXXXX
Proposta di Determinazione
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 1019/2022
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG 9363847AFC
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 000 xxx xxx xxxxxxx legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Visto, si attesta la copertura finanziaria della Spesa prevista nella presente Proposta di Determinazione
[X] []
Favorevole Contrario
Brescia, lì 09-08-2022
Il Dirigente XXXXXX XXXXXXXX
Proposta di Determinazione Dirigenziale
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Proposta n° 1019/2022
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG 9363847AFC
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Articolo 000 xxx xxx xxxxxxx legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
In relazione alle proprie competenze, si esprime parere
[X] []
Favorevole Contrario
Brescia, lì 09-08-2022
Il Responsabile XXXXXXX XXXXXXX
Proposta di Determinazione
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 1019/2022
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG 9363847AFC
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Articolo 000 xxx xxx xxxxxxx legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
[X] []
Favorevole Contrario
Brescia, lì 09-08-2022
Il Dirigente XXXXXX XXXXXXXX
N.1415/2022
Determinazione Dirigenziale n° 1415/2022
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG 9363847AFC
Provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 09-08-2022 per giorni quindici consecutivi.
Brescia, lì 09-08-2022 Il Responsabile
XXXXX XX XXXXX
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 3 ANNI
CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE
CIG: 9363847AFC
Indice
ART. 1 - Oggetto 3
ART. 2 – Prestazioni minime del servizio 3
ART. 3 – Durata 5
ART. 4 – Pagamento dei premi assicurativi 6
ART. 5 – Importo stimato a base di gara e corrispettivo del servizio 6
ART. 6 – Situazione assicurativa dell’Ente 7
ART. 7 – Modalità di svolgimento del servizio 7
ART. 8 – Piattaforma digitale per la gestione del programma assicurativo e dei sinistri 7
ART. 9 – Obblighi del contraente e divieto di subappalto e cessione del contratto 8
ART. 10 - Referente del Broker 8
ART. 11 - Responsabilità del Broker 8
ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 9
ART. 13 - Obblighi a carico della Provincia 9
ART. 14 - Contestazioni 10
ART. 15 - Clausola risolutiva espressa 10
ART. 16 - Recesso unilaterale 10
ART. 17 - Cauzione definitiva 11
ART. 18 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto 11
ART. 19 - Forma del contratto 11
ART. 20 - Foro competente 11
ART. 21 - D.U.V.R.I 11
ART. 22 – Obbligo di riservatezza 11
ART. 23 - Trattamento dei dati e Nomina responsabile esterno 11
ART. 24 - Rinvio 12
ART. 1 - Oggetto
Il presente capitolato disciplina l’incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209, consistente nel prestare assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti assicurativi, nella loro esecuzione e gestione a favore della Provincia di Brescia ( di seguito denominata “Provincia”) e svolto nell’interesse di quest’ultima.
Il Broker aggiudicatario ( di seguito, denominato “Broker”) deve osservare le disposizioni previste dalla D.Lgs 209/2005 s.m.i. ( Codice delle Assicurazioni), per l’esercizio dell’attività di consulenza e mediazione assicurativa, secondo le specifiche indicate nel presente documento, nonché, nello schema di contratto e nell’Offerta tecnica presentata.
ART. 2 – Prestazioni minime del servizio
Il servizio dovrà essere svolto dal Broker con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, fornendo con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, il Broker si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni specialistiche minime che si elencano in forma indicativa e non esaustiva :
a) Analisi del rischio :
• identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
• presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
b) Start up servizi assicurativi : attività consulenziale relativa alla raccolta di elementi utili a consentire all’Ente la predisposizione delle procedure di gara per l’affidamento di servizi assicurativi sia in scadenza rispetto al programma in essere, sia per nuove tipologie, in particolare :
• prestare assistenza e consulenza nelle varie fasi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi;
• elaborazione, sulla base dei dati forniti dalla Provincia, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi (e delle particolari clausole da inserire negli atti di gara, afferenti al sistema di aggiudicazione e la qualificazione dei concorrenti), anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento della procedura di gara
c) Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero programma assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine, ovvero la revisione, se necessaria del programma assicurativo in corso;
d) Assistenza polizze, sinistri e liquidazione danni:
• prestare assistenza nella gestione ordinaria delle polizze ( controllo sull’emissione delle polizze emesse e appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell 'inizio dell'incarico, delle regolazioni e/o eventuali conguagli, ecc..)
• gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri,
attivi e passivi . La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all 'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.
• prestare assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
• attività di interruzione della prescrizione di tutti i sinistri aperti tramite invio degli stessi alle Compagnie e controllo, mediante monitoraggio con apposito e idoneo sistema, con notifica periodica alla Provincia a partire dalla data di avvio del servizio;
• verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze. In caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
• messa a disposizione di strumenti elettronici, piattaforma digitale idonea a costituire una banca dati completa, per la gestione informatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
✓ informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
✓ informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
✓ elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
• individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per la Provincia, che garantisca la propria presenza presso la sede dell’'Amministrazione Provinciale con cadenza almeno mensile e comunque entro 48 ore dalla chiamata (effettuabile anche per e-mail).
• elaborazione di report semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell 'andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), ed assistenza tecnica e, se necessaria, legale (con resa di pareri) anche nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro con l'obbligo dell'analisi della situazione del singolo sinistro (esempio motivo del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
• al termine dell’attività, 10 giorni prima della scadenza del contratto, il Xxxxxx dovrà redigere apposita relazione nella quale dovrà tra l’altro segnalare le eventuali criticità riscontrate su singoli sinistri e, in relazione agli elementi principali del programma evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
e) Attività di consulenza : consulenza e redazione di pareri in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che la Provincia riterrà di sottoporre nel corso del servizio e in particolare :
• prestare consulenza in sede di elaborazione degli atti e dei capitolati speciali d’oneri per procedure di gara per l’affidamento di servizi assicurativi;
• nello svolgimento dell’attività di consulenza, specialmente se l’intervento del Broker sia richiesto nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi assicurativi, il Broker non può agire in nome e per conto della Provincia ed ogni rapporto formale con i concorrenti potrà essere tenuto solo ed esclusivamente dalla Provincia;
• Consulenza ed assistenza nell’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, o in convenzioni e contratti che la Provincia vada a stipulare con Terzi alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle concrete condizioni di mercato, nonché consulenza ed assistenza nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni richieste;
• Consulenza ed assistenza nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni della Provincia (ad esempio il “rischio locativo” ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a carico dei locatari);
• consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di Amministratori e personale dipendente della Provincia che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, studio di convenzioni per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio;
• prestare, qualora venga richiesto, qualsiasi altra consulenza in materia di assicurazioni;
f) Attività di formazione del personale: Il Broker fornisce un servizio di formazione/aggiornamento del personale della Provincia, addetto e coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione tecnica, amministrativa e contabile del Programma assicurativo; a tal fine predispone un piano formativo pluriennale – da espletarsi tramite proprio personale altamente qualificato e/o personale esterno - che in concreto si svilupperà sulla base della proposta migliorativa contenuta nella sua offerta tecnica, indicante modalità e tempistiche e con disponibilità a mettere a disposizione percorsi formativi ad hoc su specifiche materie attinenti alle attività della Provincia. Tutti i costi organizzativi, logistici e del personale, saranno a carico del Broker.
g) Eventuali altri servizi: Eventuali altri servizi migliorativi , offerti dal Broker in sede di gara, non devono comportare oneri per la Provincia e verranno valutati in sede di attribuzione del punteggio per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e saranno vincolanti per il proponente aggiudicatario dell’appalto.
ART. 3 – Durata
Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario.
L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione .
La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione
amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia..
Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
ART. 4 – Pagamento dei premi assicurativi
Nell’ambito della gestione delle polizze assicurative ilpagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto della Provincia, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
ART. 5 – Importo stimato a base di gara e corrispettivo del servizio
L'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Brescia .
Il servizio in oggetto non comporta per la Provincia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi della Provincia.. Anche nell'ipotesi in cui la Provincia non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto dall'aggiudicatario all'Amministrazione Provinciale.
Per le finalità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16 (c.d. Codice dei Contratti, di seguito anche Xxxxxx), per la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il calcolo dell'ammontare della garanzia, l'importo del servizio viene quantificato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto "Obblighi Informativi verso l'Autorità" aggiornate al 12 maggio 2021 ed in particolare della risposta alla FAQ n. A 1 1 ai sensi della quale "Il valore complessivo dell 'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall' amministrazione. L'importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto ... omissis ...", e quindi in €. 245.252,29 con riferimento alla durata contrattuale di 36 mesi e alle eventuali opzioni; Il suddetto valore è stato pertanto determinato applicando all’importo imponibile dei premi assicurativi in essere dalle ore 24:00 del 31/12/2021 ed in scadenza naturale al 31/12/2024, così come dettagliati al successivo art. 5, la percentuale di provvigione fissa da corrispondere al broker come appresso: COMMISSIONI NON RCA: 4 % - COMMISSIONI RCA/ARD: 0,001 5%, per l'intera
durata del contratto e dell'eventuale rinnovo e proroga.
All'aggiudicatario del servizio spetteranno le provvigioni che matureranno sui contratti dallo stesso conclusi nel triennio 2023-2025 e, sui contratti in corso, a far data dal 01.01.2023.
ART. 6 – Situazione assicurativa dell’Ente
Polizza | Compagnia | CONTRATTO IN CORSO | Premio annuo in € | Importo premio triennio 2022/2024 |
RCTO | LLOYD'S | Nuovo affidamento 2022/2024 con opzione rinnovo per ulteriore triennio | 710.000,00 | 2.130.000,00 |
ALL RISKS | GENERALI | Nuovo affidamento 2022/2024 con opzione rinnovo per ulteriore triennio | 260.886,78 | 782.660,34 |
POLIZZA RCAUTO /ARD | HDI ITALIA SPA | Rinnovo contratto 2022/2024 | 87.400,00 | 262.200,00 |
TUTELA LEGALE | ITAS MUTUA - | Rinnovo contratto 2022/2024 | 64.505,00 | 193.515,00 |
POLIZZA RC PATRIMONIALE | AIG EUROPE - MILANO – | Rinnovo contratto 2022/2024 | 54.900,00 | 164.700,00 |
POLIZZA INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE | AMTRUST ASSICURAZIONI SPA - | Rinnovo contratto 2022/2024 | 44.995,00 | 134.985,00 |
POLIZZA INCENDIO- FURTO-KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI | BALCIA INSURANCE SE | Rinnovo contratto 2022/2024 | 5.800,00 | 17.400,00 |
MERCI TRASPORTATE | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Rinnovo contratto 2022/2024 | 2.400,00 | 7.200,00 |
ART. 7 – Modalità di svolgimento del servizio
Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell 'esclusivo interesse della Provincia; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari alla Provincia assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
Il Broker non può impegnare la Provincia, se non preventivamente autorizzato, né può sottoscrivere documenti contrattuali , formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto della stessa.
Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici delle Provincia senza peraltro assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.
Il Broker è l'unico responsabile dell 'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del Servizio.
ART. 8 – Piattaforma digitale per la gestione del programma assicurativo e dei sinistri
Il Broker deve rendere disponibile una piattaforma digitale che consenta, nella massima sicurezza, la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri, il monitoraggio dello stato delle pratiche e una flessibilità dell'applicativo in ordine a modifiche eventualmente richieste dalla Provincia in una 'ottica di miglioramento del servizio. La tenuta e l’aggiornamento della piattaforma non esonerano in ogni caso il Broker dall’obbligo di fornire in altro formato digitale o cartaceo, se ritenuto necessario dalla Provincia, gli stessi dati su indicati.
Il sistema informatizzato, proposto in sede di gara dall'appaltatore, dovrà essere reso esecutivo a decorrere dal 30° giorno dalla data di stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata del servizio.
ART. 9 – Obblighi del contraente e divieto di subappalto e cessione del contratto
Con la partecipazione alla gara, il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.
Il Broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia di Brescia e si impegna ad osservare tutte le indicazioni che la stessa fornirà. La Provincia è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.
E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Provincia.
In particolare il Broker deve:
• mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell 'attività contrattuale. La Provincia di Brescia autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato e successivo contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003, dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE .
Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, ed in particolare della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali offerte dal broker, le prestazioni oggetto del contratto di appalto devono essere eseguite a cura dell 'aggiudicatario. Pertanto è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare l'esecuzione dello stesso o cedere a terzi il contratto o anche solo di parte di esso.
ART. 10 - Referente del Broker
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico della Provincia per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
ART. 11 - Responsabilità del Broker
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Uffici Provinciali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.
La Provincia avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia alla Provincia al momento della stipula del contratto di affidamento .
Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.
A tal fine, prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000,000,00.
ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell 'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.1 2 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l 'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all 'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell 'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. l del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 13 - Obblighi a carico della Provincia
La Provincia di Brescia , da parte sua, si impegna e obbliga a:
• citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale
della consulenza del Broker;
• non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza
aver prima consultato il Broker;
• fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto
servizio.
Restano di esclusiva competenza della Provincia di Brescia :
• la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
• la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
• l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle
forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Provincia;
• la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 14 - Contestazioni
In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, la Provincia provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo PEC, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
ART. 15 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi degli artt. l 453 e 1456 e.e., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l 'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.
La Provincia di Brescia potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 e.e., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con PEC o pari mezzo di notifica legale nei seguenti casi:
▪ qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all 'art. I 09 comma 2, Xxxx. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
▪ in caso di cessione dell 'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
▪ per la seconda infrazione rilevata dall 'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
▪ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
▪ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia;
▪ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
▪ sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
▪ qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
Con la risoluzione sorgerà il diritto della Provincia di Brescia di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente; sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall 'Ente.
ART. 16 - Recesso unilaterale
La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo PEC o pari mezzo di notifica legale. Il recesso avrà effetto dopo tre mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta comunicazione.
ART. 17 - Cauzione definitiva
L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nelle modalità previste dall 'art. 103 del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii., per l'ammontare pari al 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo negoziabile posto a base di gara.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità prescritte allo stesso art. 103 del Codice dei Contratti.
La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.
In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il Broker è obbligato a reintegrare l 'importo originario della somma garantita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Provincia di Brescia avrà facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuale dal presente Capitolato.
ART. 18 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
La Provincia si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo.
ART. 19 - Forma del contratto
Ai sensi dell’art. 32 co 14 del d.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sarà soggetto all'imposta solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
Le spese derivanti dalla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.
ART. 20 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario, il foro competente è quello di Brescia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 - D.U.V.R.I.
Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali della Provincia.
ART. 22 – Obbligo di riservatezza
La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Broker siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.
Il Broker sarà pertanto tenuto al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Il Broker pertanto è obbligato a non divulgare notizie relative alle Amministrazioni ed ai soggetti assicurati di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.
ART. 23 - Trattamento dei dati e Nomina responsabile esterno
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dall’Autorità di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Poiché l’attività oggetto del presente capitolato comporta il trattamento di dati personali, in sede di stipula del contratto l’aggiudicatario sarà nominato responsabile (esterno) del trattamento, disciplinando altresì il rapporto di “responsabilità “ai sensi di quanto previsto all’art. 28 del Reg. UE 679/2016.
ART. 24 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato e dallo schema di contratto, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al D.Lgs. 209/2005 e ss.mmi, ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.
Relazione Tecnica
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI TRE ANNI
CPV 66518100-5
Servizi di intermediazione assicurativa
CUI : S80008750178202100020 CIG: 9363847AFC
Indice
Art. 1- Premessa 3
Art. 2- Quadro normativo di riferimento 3
Art. 3 - Obiettivi specifici del progetto e strategie per la sua realizzazione 3
Art. 4 – Convenzioni Consip 4
Art. 5 - Oggetto dell’appalto 4
Art. 6 - Suddivisione in lotti 4
Art. 7 - Durata e opzioni 4
Art. 8 - Importo economico dell’appalto 4
Art. 9 - Determinazione del valore del contratto 5
Art. 10 - D.U.V.R.I 5
Art. 11 – Procedura di affidamento 6
Art. 12 – Motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici 6
Art. 13 - Criterio di aggiudicazione 8
Art. 14– Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 8
Art. 15 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offertatecnica 10
Art. 16 – Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 11
Art. 17 – Sopralluoghi 11
Art. 18 – Contributo ANAC 11
Art. 19 Ruoli 11
Art. 1- Premessa
Il presente documento fornisce le informazioni e le caratteristiche essenziali del progetto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Brescia.
Art. 2- Quadro normativo di riferimento
La procedura di gara ed i rapporti contrattuali da esso derivanti sono regolati:
a) dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito , denominato “Codice”) ;
b) dalla Legge 120/2020, come modificata dal D.Lgs. 77/2021;
b) dal “Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”,Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d’ora in poi D.lgs. n. 159/2011);
c) dalla Legge n. 168/1989;
d) D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel X.X. x. 000/00,xx quanto applicabili alla presente gara;
f) dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva(DURC)”, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
g) dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (d’ora in poi D.P.R. n. 445/2000); h)dall’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
l) dal Regolamento UE 679/2016 –GDPR;
m) dalle normative specifiche e CCNL di settore, ossia:
• dal codice delle assicurazioni Decreto legislativo n. 209/2005;
• Provvedimento IVASS 14 marzo 2017, n. 58
• Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
n) Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 recante il vocabolario comune appaltipubblici (CPV):
• l’attività è inquadrabile nell’ambito CPV 66518100-5 (servizi di intermediazione assicurativa);
o) dalla normativa di settore;
p) dalle norme contenute nel Disciplinare di gara e nel singolo Capitolato Speciale d’oneri nonché in tutta la documentazione di gara;
q) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile
Art. 3 - Obiettivi specifici del progetto e strategie per la sua realizzazione
Il servizio in oggetto è attualmente espletato da AON ITALIA Spa a seguito di contratto repertoriato al nr 37138/2017 , di durata triennale con decorrenza dal 16/09/2016 al 15/09/2019, di cui è stato disposto il rinnovo triennale dal 16/09/2019, alle medesime condizioni contrattuali, con determinazione dirigenziale nr. 1329/2019.
In vista della scadenza di tale contratto, è necessario provvedere alla predisposizione degli atti di gara per individuare, alle migliori condizioni e mediante i criteri di massima partecipazione e non discriminazione, il contraente affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, che dovrà tenere in considerazione la complessità e varietà di tipologia dei rischi e delle polizze
in gestione, derivante dalla realtà organizzativa e funzionale della Provincia di Brescia.
Come indicato dall'AVCP nella determinazione n. 2 /2013 n. 2 del 13 marzo 2013 sopra citata, l’attività del broker deve sempre più qualificarsi come “collaborazione di ampio respiro con l’Amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi”. In questo senso l’Autorità ha indicato la necessità che “le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza, a scapito della pura intermediazione”.
In particolare :
• non vi è nel caso di specie accorpamento/concomitanza tra i bandi per l’affidamento dei servizi assicurativi e per l’affidamento del servizio di brokeraggio; ne deriva l’assenza dei rischi stigmatizzati in presenza di tali accorpamenti;
• la selezione del broker è compiuta nel rispetto dei principi concorrenziali mediante gara pubblica europea e mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di tenere in prevalente considerazione elementi diversi dal prezzo della prestazione, determinato in quello attualmente praticato;
Art. 4 – Convenzioni Consip
La Provincia di Brescia procede in via autonoma all’acquisto del bene oggetto dell’iniziativa, senza avvalersi delle centrali di committenza nazionale (Consip) e regionale (Aria Lombardia) in quanto la categoria merceologica e l’oggetto della procedura non sono presenti in Convenzioni aggiudicate dalle suddette centrali.
Art. 5 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto del servizio consiste nel prestare assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti assicurativi, nella loro esecuzione e gestione a favore della Provincia di Brescia, come più precisamente descritto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale.
Art. 6 - Suddivisione in lotti
L’appalto non viene suddiviso in lotti poiché prevede la fornitura di servizi omogenei per i quali è indispensabile che ci sia una visione e gestione unitaria sull’esposizione ai rischi della Provincia di Brescia.
Art. 7 - Durata e opzioni
Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario.
La Provincia si riserva la facoltà di applicare le seguenti opzioni :
• rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, per ulteriori 36 mesi e secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato tecnico e nel contratto ;
• proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, per il periodo massimo di 6 mesi ;
Art. 8 - Importo economico dell’appalto
L’importo massimo presunto dell’appalto riferito alla durata triennale è pari a € 113.193,36 (IVA esclusa)
Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto è pari
a € 245.252,28 (XXX xxxxxxx). L’importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara (Cod. C.I.G.) e dell’individuazione della disciplina applicabile alla suddetta procedura.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 co. 3 del D.Lgs 81/2008, pertanto l’importo per oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.
La Provincia di Brescia potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto:
A. la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice ,per ulteriori 3 ANNI, da esercitarsi secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato tecnico entro il limite di € 113.193,36 (IVA esclusa);
B. la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi entro il limite di € 18.865,56 (XXX xxxxxxx);
C. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del Codice.
Art. 9 - Determinazione del valore del contratto
Il valore del contratto è stato determinato in base all’importo del piano assicurativo vigente della Provincia di Brescia come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
L’attività di intermediazione assicurativa oggetto di gara non comporterà alcun onere a carico dell’Ente, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicurative, con le quali sono stipulati i contratti della Provincia di Brescia.
La prestazione in favore del broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla società assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza. Con riferimento alla modalità di remunerazione del Broker, i contratti assicurativi attualmente in corso, contengono la c.d. “clausola broker” .
Nell’attuale contesto delle polizze della Provincia di Brescia, l’opera del broker è in ogni caso remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 4 % del premio imponibile, ad eccezione di quanto avviene per le polizze RCA (Responsabilità Civile Auto) e ARD (Auto Rischi Diversi) in cui la remunerazione avviene nella misura dello 0,001% del premio imponibile.
I dettagli più significativi di ogni polizza sono riportati all’art. 6 del Capitolato Tecnico .
Art. 10 - D.U.V.R.I.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Documento Unico di Valutazione dei Rischi non è stato redatto, trattandosi di servizi di natura intellettuale.
Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferentiall’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere
all’attuazione
delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Art. 11 – Procedura di affidamento
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice Codice dei Contratti da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo Codice, a costo fisso.
Gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi posto che l’elemento “offertaeconomica” assumerà la forma di un costo fisso, che consisterà nelle commissioni di Brokeraggio assicurativo attuali, in considerazione delle caratteristiche del servizio di brokeraggio e delle disposizioni fissate dal Codice dei Contratti, il quale prevede che “…se l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, gli operatori economici possono competere solo in base a criteri qualitativi.” (art. 95 c. 7 del Codice).
Tale scelta è determinata da una pluralità di fattori connessi al mercato ed in particolare dal fatto che:
▪ il costo del servizio per l’amministrazione è indiretto;
▪ l’interesse preponderante per l’ente non è il prezzo ma la qualità del servizio stesso;
▪ il pacchetto assicurativo della Provincia di Brescia avrà durata fino al 31.12.2024 con rinnovo, relativamente alle Polizze RCTO e ALL RISKS, che risultano essere quelle economicamente più consistenti, fino al 31.12.2027, pertanto, il premio è già stato offerto dagli assicuratori, nella consapevolezza della provvigione spettante al broker, e l’eventuale aggiudicazione di una provvigione più bassa non comporterebbe alcuna modifica per la Provincia;
▪ le attuali provvigioni applicate al pacchetto assicurativo della Provincia di Brescia appaiono comunque molto più basse rispetto a quelle oggetto di diverse procedure di gara consultate per un confronto;
▪ l’abbattimento ulteriore delle attuali provvigioni, pur non comportando alcun vantaggio per la Provincia, rischierebbe di compromettere la corretta esecuzione e la qualità dei servizi offerti, non apparendo congrua rispetto ai servizi richiesti;
Il luogo di svolgimento del servizio è Brescia.
Art. 12 – Motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici
Per partecipare alla presente gara sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Codice e s.m.i.:
I. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; in caso di società cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004).
Se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’allegato XVI del Codice e s.m.i.
II. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI)
– di cui all’art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, modificato con provvedimento IVASS n. 58 14.03.2017 e s.m.i, sezione B (broker), ovvero, in caso di operatore economico avente sede nel territorio di altro Stato membro, o appartenente allo Spazio Economico Europeo, l’inserimento nell’apposito elenco tenuto dall’ISVAP ora IVASS, per svolgere l’attività di intermediazione sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 108, co. 3 e 116, co. 2 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei requisiti la Provincia acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del Codice s.m.i.:
I. aver in corso una polizza di responsabilità civile professionale derivante dall’esercizio dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110 del D.lgs. 209/2005 con un massimale pari o superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 di euro).
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII , part I, del Codice e cioè mediante produzione della copia conforme della polizza in essere.
4) Requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 comma 6 del Codice e s.m.i:
I. aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando ( annualità 2019-2020-2021), per ciascun anno, attività di intermediazione assicurativa a favore, di almeno cinque enti pubblici ( da intendersi come singolo contratto), di cui almeno uno svolto a favore di una Provincia;
II. essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2015 per attività inerente l’oggetto della presente gara;
I requisiti di cui ai punti 2.I – 2.II - 3.I e 4.II devono essere posseduti da :
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE ;
a) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di intermediazione assicurativa , di cui al punto 4.I, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Art. 13 - Criterio di aggiudicazione
L’appalto, a costo fisso, è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2 e c. 7 del D.lgs. 50/2016.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Tabella n. 1
OFFERTA | Punteggio massimo |
Offerta tecnica | 100 punti |
Offerta economica | 0 punti |
Punteggio totale | 100 punti |
Art. 14– Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la dicitura “Punti D MAX” vengono indicati i punteggi discrezionali,vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
La relazione tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 20 facciate foglio A4 (ESCLUSI LA COPERTINA E L’EVENTUALE INDICE e/o CURRICULA). Si consiglia
vivamente l’utilizzo di caratteri di dimensioni adeguate (consigliato Arial 12), nonché la gestione ordinata degli spazi e interlinee (consigliata interlinea singola e righe 50 per pagina) e chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della Commissione giudicatrice.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella, i seguenti elementi :
Tabella 2
N. | DESCRIZIONE CRITERIO /SUB CRITERIO | PUNTI MAX | D MAX | |
A | PROGETTO DI SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA | 20 | ||
A1 | Il concorrente dovrà fornire una descrizione della metodologia operativa per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, a partire dall’individuazione, analisi e valutazione degli stessi. | 20 | ||
B | PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO | 20 | ||
B1 | Modalità e tecnica di gestione e rendicontazione dei sinistri (apertura, iter e chiusura) e di monitoraggio situazione sinistri/premi. | 10 | ||
B2 | Modalità e tempistica per l’attività di consulenza in occasione di gare o procedure selettive per servizi assicurativi, redazione atti di gara, redazione pareri e consulenze in materia assicurativa. | 10 | ||
C | MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LO S VOLGIMENTO DEL SERVIZIO | 10 |
C1 | Il concorrente deve illustrare l’organizzazione, l’articolazione e le modalità di raccordo del proprio staff dedicato alla gestione dell’incarico oggetto del presente appalto con l’Ente, oltre che individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con il RUP individuato dall’Ente indicando puntualmente i modi ed i termini di reperibilità. (Si precisa che, conformemente alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non verranno valutati i curricula professionali delle risorse dedicate). | 10 | ||
D | DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE DI CUI ALL’ART. 6 DEL CSA NONCHE’ DEGLI EVENTUALI ULTERIORI SUPPORTI INFORMATICI UTILIZZATI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 15 | ||
D1 | Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità dell’applicativo e delle sue potenzialità con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva: • alla capacità di monitoraggio dei sinistri; • allo stato delle pratiche; • al monitoraggio dei tempi per la conclusione del procedimento; • alla flessibilità dello stesso applicativo in ordine a modifiche che consentano di far fronte ad esigenze di future analisi e reportistiche, con possibilità di esportazione di tutti i dati e relativi allegati in formato compatibile con i più diffusi database ( xls, txt,ecc..); • agli obiettivi che l’utilizzo dello stesso tende a raggiungere ed i vantaggi per l’Ente; In merito alla piattaforma digitale, sarà oggetto di positivo apprezzamento l’eventuale proposta di realistica riduzione dei tempi di messa a disposizione dell’Ente, rispetto a quanto previsto allo stesso art. 8 del Capitolato Tecnico. | 15 | ||
E | ATTIVITÀ DI CONSULENZA | 10 | ||
E1 | A titolo esemplificativo e non esaustivo: - attenzione ed analisi del contenzioso derivante dall’esecuzione dei contratti assicurativi; - attenzione e formulazione di pareri per eventuali quesiti di carattere assicurativo posti dai diversi uffici dell’Ente; - monitoraggio del mercato assicurativo con particolare attenzione alle condizioni di solidità economica delle Compagnie contraenti con la Provincia. | 10 | ||
F | AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE | 10 | ||
F1 | Proposta di formazione triennale rivolta al personale competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia di assicurazioni : La Commissione graduerà il punteggio sulla base del numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti e programmi proposti, distribuzione delle sessioni formative durante l’anno, disponibilità di materiale didattico,possibilità di accesso a riviste o a banche dation line, ampiezza dell’offerta formativa con particolare attenzione alle modalità diorganizzazione che favoriscano l’interazione dei partecipanti . | 8 |
F2 | Proposta di formazione triennale rivolta al personale dell’Ente : La Commissione graduerà il punteggio sulla base del numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti e programmi proposti, distribuzione delle sessioni formative durantel’anno, disponibilità di materiale didattico, possibilità di accesso a riviste o a banche dati on line, ampiezza dell’offerta formativa con particolare attenzione alle modalità di organizzazione che favoriscano l’interazione dei partecipanti | 2 | |
G | PROPOSTE MIGLIORATIVE | 15 | |
G1 | Proposta di max 5 servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto in capitolato. I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l’Ente e connessi all’ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità. Non saranno considerati eventuali servizi che esulano dalle competenze proprie del Broker. (Si sottolinea che i servizi in eccedenza ai 5 previsti non verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico). | 15 | |
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA | 100 | 100 |
Art. 15 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna Punti D Max della tabella, per la determinazione del coefficiente Cin (tabella 3), variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala, ( con possibilità di attribuire coefficienti intermedi , in caso di giudizi intermedi):
Tabella 3
GIUDIZIO | DESCRIZIONE GIUDIZIO | COEFFICIENTE EQUIVALENTE (FINO A) |
OTTIMO | SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE : Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione del servizio | 1,00 |
BUONO | IN LINEA CON LE ASPETTATIVE : Buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice; buon livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; buon livello di chiarezza nell’esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; buon livello di concretezza delle soluzioni, buon grado di personalizzazione del servizio | 0.80 |
DISCRETO | ABBASTANZA IN LINEA CON LE ASPETTATIVE : Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice; discreto livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; discreto livello di chiarezza nell’esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; discreto livello di concretezza delle soluzioni, discreto grado di personalizzazione del servizio | 0.60 |
SUFFICIENTE | QUASI IN LINEA CON LE ASPETTATIVE : Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice; | 0.40 |
sufficiente grado di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; sufficiente grado di concretezza e innovazione delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio | |||||||
PARZIALMENTE ADEGUATO/ INSUFFICIENTE | SOLO PARZIALMENTE IN LINEA CON LE ASPETTATIVE Inadeguata rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice; inadeguato livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; inadeguato il livello di chiarezza nell’esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; insoddisfacente il grado di concretezza e scarsa innovazione delle soluzioni, insoddisfacente il grado di personalizzazione del servizio | 0.20 | |||||
INADEGUATO | TOTALMENTE VALUTABILE | INADEGUATO | O | CARENZA | ASSOLUTA: | NON | 0,00 |
La Commissione giudicatrice, per l’attribuzione del coefficiente di cui sopra, terrà conto di quanto indicato nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” della Tabella 2.
Art. 16 – Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:
PTi = Ci1 * P1 + Ci2 * P2+….. Cin * Pn
Dove:
PTi = punteggio tecnico del concorrente i;
Ci1 = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente iesimo;Ci2 = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente iesimo;
...
Cin = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente
iesimo;P1= peso criterio di valutazione 1;
P2 = peso criterio di valutazione 2;
.......
Pn = peso criterio di valutazione n.
Art. 17 – Sopralluoghi
Non sono previsti sopralluoghi
Art. 18 – Contributo ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo la delibera Anac nr. 830 del 21/12/2021.
Art. 19 Ruoli
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx , Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore della Stazione Appaltante CUC di Area Vasta della Provincia di
Brescia.