CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ai sensi dell'art. 2222 e ss. c.c.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
ai sensi dell'art. 2222 e ss. c.c.
A seguito degli accordi intercorsi tra la società:
Immobiliare …................. S.r.l. con sede in …................... in Via …...................., P.IVA …......................., nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. …..........................., a tale atto legittimato, di seguito denominata la “Società”
e
il Sig./la Sig.ra ______ nato/a a ______ il ________ e residente in ________ in _________, codice fiscale ______________, di seguito denominato il “CONSULENTE”
Società e CONSULENTE sono di seguito congiuntamente denominate “PARTI”
Premesso
- che la Società svolge l'attività di intermediazione nel campo delle compravendite,locazioni ed affittanze di immobili e di aziende commerciali, artigianali ed industrie in genere;
- che il CONSULENTE svolge, nella forma della impresa individuale, la professione di CONSULENTE nel settore immobiliare, in maniera del tutto autonoma e con propria organizzazione di mezzi, prestando la propria attività anche per altri e diversi soggetti commerciali;
- che il CONSULENTE ha manifestato l'intenzione di svolgere la propria attività professionale anche a favore della Società;
- che la Società ha manifestato interesse verso la disponibilità di un CONSULENTE Immobiliare esterno, avendo necessità di col1aborazione per l'adempimento dei propri incarichi professionali, ed in particolare per reperire informazioni su eventuali immobili in vendita, e per acquisire i relativi incarichi, nonché prestare la propria collaborazione nell'ambito delle locazioni ed affittanze di cui sopra;
le PARTI, preso atto che:
- le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente contratto e sono essenziali per la sua corretta interpretazione;
- al presente rapporto si applicano i principi generali in materia contrattuale e, in particolare, il dovere per le PARTI di comportarsi secondo correttezza sancito dall'art. 1175 c.c. e il dovere di eseguire il contratto secondo buona fede di cui all'art. 1375 c.c.;
- è contrario alla volontà ed agli interessi delle PARTI l'assoggettamento del CONSULENTE al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Società, stante anche la necessità di consentire al CONSULENTE la possibilità di prestare la propria attività, in ambiti territoriali differenti da quello oggetto del presente contratto, anche a favore di soggetti terzi;
- nell'ambito del rapporto sopra indicato, le PARTI hanno interesse a disciplinare l'eventuale utilizzo in comodato gratuito di parte delle strutture e dei beni della Società da parte del CONSULENTE, di tale utilizzo dei beni aziendali da parte del CONSULENTE si terrà conto in sede di definizione dei compensi lui spettanti;
- la disciplina del comodato di cui sopra è contenuta nel presente contratto e ne fa parte integrante;
convengono e stipulano quanto segue:
1. Oggetto del contratto
Si conviene e si stipula il seguente incarico di collaborazione in qualità di CONSULENTE immobiliare:
Nel dettaglio il CONSULENTE si impegna a svolgere per conto della Società le seguenti prestazioni di lavoro autonomo nella zona di Bologna e provincia:
raccogliere informazioni relative alla esistenza di immobili disponibili per la vendita e per la locazione;
svolgere per conto della Società attività di consulenza relativa alla stima di immobili, effettuando all'uopo ogni più opportuna verifica sia mediante sopralluoghi sia mediante visure catastali;
effettuare ricerche di mercato immobiliare e trasmissione di dati immobiliari su immobili liberi, occupati, in vendita, in locazione;
effettuare segnalazioni di clienti e presentazione della Società;
2. Compenso
Al CONSULENTE verra' corrisposto annualmente un importo minimo di € 9.600,00 in ratei mensili di € 800,00, oltre ad IVA, se dovuta, detratta la ritenuta d'acconto, a seguito di presentazione alla Società di apposita fattura in regola con la vigente normativa fiscale redatta dal CONSULENTE Immobiliare, e contenente la indicazione dei dati anagrafici ed indirizzo, del1a Partita IVA e/o codice fiscale, del compenso lordo complessivo e della ritenuta d'acconto applicata.
Tale somma viene prevista come compenso per l'impegno profuso dal CONSULENTE indipendentemente dalla conclusione di contratti ed alla acquisizione di nuova clientela, per l'espletamento dei compiti indicati in premessa (reperire informazioni di immobili in vendita, acquisire gli incarichi di vendita di immobili, reperire gli acquirenti per la vendita degli immobili specificamente indiciti dalla Società, prestare la propria collaborazione nell'ambito delle locazioni ed affittanze di immobili e di aziende commerciali, artigianali ed industrie in genere).
Per quanto riguarda le spese vive sostenute dal CONSULENTE, ove dimostrato che siano inerenti alla collaborazione svolta, esse saranno rimborsate a fronte della presentazione di detta documentazione, previa verifica da parte della Società. La Società erogherà mensilmente al CONSULENTE le somme di cui sopra a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività oggetto del contratto.
Le PARTI concordano che la Società potrà riconoscere al CONSULENTE Immobiliare per l'attività professionale svolta ulteriori compensi rispetto a quello sopra indicato, da concordarsi di volta in volta in relazione a specifici incarichi, anche di mediazione, che venissero conferiti dalla Società al CONSULENTE.
3. Natura del rapporto
Il presente incarico ha natura di attività di collaborazione senza vincolo di subordinazione ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del c.c..
Il CONSULENTE svolgerà, infatti, le attività sopra descritte in autonomia, con organizzazione e mezzi propri senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Società; in particolare sarà libero di organizzare l'attività secondo le proprie esigenze, senza alcun obbligo di presenza e di orario.
Nessun potere di rappresentanza della Società viene attribuito al CONSULENTE.
4. Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di anni uno, rinnovato tacitamente salvo che una delle PARTI non receda comunicando mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la propria decisione all’altra parte con un preavviso di almeno 15 giorni dalla scadenza, allo scadere del quale il contratto si intenderà risolto ad ogni effetto di legge.
Resta salva la facoltà per la SOCIETà di recedere anche durante la vigenza del contratto qualora si verifichi una giusta causa che renda improseguibile il rapporto contrattuale.
In tal caso, il compenso annuale verrà proporzionalmente ridotto in rapporto alla effettiva attività prestata nell'anno dal CONSULENTE.
5. Calusola penale
Le parti convengono espressamente che in caso di violazione da parte del CONSULENTE degli obblighi assunti con gli artt. 7 (Vincolo di segretezza) e 9 (Obbligo non concorrenza), la SOCIETà potrà pretendere una penale pari a € 20.000,00 (VENTIMILA/00). è fatto salvo il maggior danno ed ogni azione volta all'esecuzione in forma specifica delle obbligazioni assunte. In deroga all'art. 1382 c.c., le PARTI convengono che la penale è irriducibile, in quanto congrua rispetto agli interessi economici sottesi al presente contratto. Al verificarsi di circostanze che rendono operativa la presente clausola, l'importo convenuto a titolo di penale è da considerarsi di ricognizione di debito e premessa di pagamento, concretando, pertanto, i presupposti di cui all'art. 634 c.p.c. , con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di emissione di decreto ingiuntivo ex ar. 633 ss. c.p.c.
6. Regime fiscale
come da accordi questa parte verrà controllata e redatta in maniera definitiva dal commercialista della Società.
7. Vincolo di segretezza
Il CONSULENTE assume l’impegno di non divulgare a terzi qualunque dato o notizia relativi a quanto forma oggetto del presente contratto, e, più in generale, qualunque notizia o informazione riservata sull’attività esercitata dalla SOCIETà, nei cinque anni successivi alla risoluzione, termine, o comunque cessazione dello stesso.
8.Comodato
8.1 Fermo restando che il CONSULENTE organizzerà la propria attività con mezzi propri, la Società dichiara la disponibilità a consentirgli l'utilizzo, perché se ne serva se necessario per l'espletamento dei propri compiti, e per l'uso consentito per destinazione, i seguenti beni: un computer, una stampante, una scrivania, una poltrona oltre ad un fax ed una fotocopiatrice. Le PARTI concordano altresì che, solo qualora il CONSULENTE, per lo svolgimento dell'attività inerente il presente contratto, impieghi anche beni aziendali della Società, questa imputerà al CONSULENTE, per l'utilizzo di detti beni, un costo forfetario di euro 40,00 mensili, da porre in compensazione con i compensi spettanti al CONSULENTE: il conteggio di tali costi, per comune volontà delle PARTI, verrà operato in via cumulativa ogni 6 mesi.
8.2 Il CONSULENTE si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale oggetto del presente contratto, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti.
8.3 Al termine del presente contratto, ove non rinnovato, anche per causa imputabile alla SOCIETà, il CONSULENTE si obbliga alla restituzione dei beni sopra individuati, nelle medesime condizioni in cui gli furono consegnati, salvo il deperimento dovuto alla normale usura. In ogni caso la SOCIETà, per propri insindacabili motivi organizzativi, ha diritto di richiederne, anche in costanza di rapporto, l'immediata riconsegna, con un preavviso di giorni 7.
8.4 Il CONSULENTE è tenuto a custodire e conservare le cose oggetto del precedente punto 8.1 con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento delle stesse, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
8.5 Il CONSULENTE è costituito custode dei beni di cui al precedente art. 8.1 ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso la SOCIETà ed i terzi per danni derivanti dall'uso, dall'abuso o trascuratezza nell'uso degli stessi.
8.6 Alla scadenza del presente contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal CONSULENTE resteranno acquisite alla SOCIETà senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della stessa, fatto salvo il diritto della SOCIETà di pretendere la rimessione in pristino dei beni oggetto del presente contratto nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del CONSULENTE. Il silenzio della SOCIETà al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del CONSULENTE.
8.7 Sono a carico del CONSULENTE le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.
8.8 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato al presente punto 8. si applicheranno le norme del Codice Civile (articoli 1803 e seguenti) e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
8.9 Il rimborso mensile dovuto dal CONSULENTE alla SOCIETà per l’utilizzo dei beni in comodato ammonterà ad euro 40,00 (QUARANTA/00) comprensivo di IVA; tali importi saranno conteggiati in detrazione nelle fatture che verranno emesse dal CONSULENTE alla SOCIETà.
9. Obbligo di non concorrenza
In caso di cessazione o di mancato rinnovo del contratto per qualsiasi causa, anche riconducibile alla SOCIETà, il CONSULENTE si obbliga alla immediata cessazione dell'utilizzo dei beni della SOCIETà, ivi inclusi i moduli e formulari e tutti i prodotti di merchandising (penne, block notes con il marchio della SOCIETà), nonché alla restituzione immediata a propria cura e spese di dei beni offerti in comodato di cui al precedente art. 8.
Per la durata di un anno dalla data di cessazione del presente contratto, il CONSULENTE si obbliga ad astenersi da qualsiasi relazione di natura commerciale che possa a qualsiasi titolo risultare, direttamente e/o indirettamente, in concorrenza con l'attività svolta dalla SOCIETà, nel territorio _____________________________________________, direttamente o per Interposta Persona, fisica o giuridica, anche mediante la partecipazione a gruppi di Franchising del settore immobiliare, e comunque a qualsiasi titolo concorrenti, alla SOCIETà. Pertanto è fatto espresso divieto al CONSULENTE di assumere la qualità di socio, anche di fatto o occulto, in società o imprese che svolgono nel territorio ___________________________________________________ l'attività di intermediazione immobiliare e quelle connesse. Il CONSULENTE si obbliga altresì, per la durata di un anno, a prescindere da qualsiasi riferimento territoriale, ad astenersi da qualsiasi relazione di natura commerciale che possa a qualsiasi titolo risultare, direttamente e/o indirettamente, in concorrenza con l'attività svolta dalla SOCIETà con i clienti della stessa con i quali il CONSULENTE abbia avuto contatti professionali di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo in costanza di rapporto con la SOCIETà. Le parti convengono espressamente che in caso di violazione da parte del CONSULENTE degli obblighi assunti con questa clausola, la SOCIETà potrà pretendere la penale prevista dal precedente art. 5.
10. Clausola compromissoria e Foro competente
Qualsiasi controversia possa insorgere tra le PARTI relativamente al presente contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione, verrà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due verranno nominati uno ciascuno dalle PARTI, ed il terzo verrà nominato dagli Arbitri già designati, o, in mancanza di accordi, dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale competerà altresì la nomina dell'arbitro di quella parte che, resasi negligente, abbia omesso di provvedere in tal senso. L'Arbitrato sarà rituale e gli Arbitri decideranno secondo diritto facendo applicazione della Legge italiana. Sede dell'Arbitrato sarà Bologna. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di Arbitrato.
Gli arbitri giudicheranno secondo le norme previste dagli articoli 816 e seguenti c.c. e la loro pronuncia avverrà in forza dell’articolo 824 bis c.c..
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Con riferimento, poi, a tutte le controversie, per qualsiasi ragione, non compromettibili in Arbitrato, le PARTI riconoscono come competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.
Bologna, lì ___________
IMMOBILIARE …......... srl IL CONSULENTE
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvati gli articoli: 3) Natura del rapporto; 4) durata del contratto; 9) patto di non concorrenza; 10) Clausola compromissoria e Foro competente.
____________ lì ______________
IMMOBILIARE …......... srl IL CONSULENTE
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INFORMATIVA AI SENSI AI SENSI ART .13 D.LGS 196/03
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Bologna, lì __________
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