Conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia per conto di sistemi ancillari
Conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia per conto di sistemi ancillari
Guida per gli operatori
Gennaio 2022
I N D I C E
1. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI UTILIZZO DEI CONTI TECNICI 4
2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEI CONTI TECNICI 8
3. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 8
3.1 Scambio delle lettere-contratto 8
3.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero 10
3.3 Richiesta di fruizione del conto tecnico 10
4. ADEMPIMENTI TECNICI PREORDINATI ALLA FRUIZIONE DEI CONTI TECNICI 12
5. MISURE DI RECOVERY, SOLUZIONI DI CONTINGENCY, ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO 14
9. RISOLUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 17
Legalizzazione degli atti pubblici redatti all’estero 18
GESTORE DEL SISTEMA ANCILLARE - LETTERA-CONTRATTO PER LA FRUIZIONE DI UN CONTO TECNICO 20 ALLEGATO 3 35
Termini e modalità per le comunicazioni sulla composizione del conto tecnico 35
Interessi e tariffe - Modulo per il gestore del sistema ancillare 37
Interessi e tariffe - Modulo per il regolante degli interessi/tariffe 39
ADERENTI AL SISTEMA ANCILLARE - LETTERA-CONTRATTO PER LA FRUIZIONE DI UN CONTO TECNICO .41 ALLEGATO 7 53
Facsimile di comunicazione giornaliera sulla composizione del conto tecnico 53
Funzionalità informative di TIPS disponibili per i fruitori di un conto tecnico 55
Al fine di promuovere la piena raggiungibilità ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇) che hanno aderito allo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) dello European Payments Council (EPC) e di garantire che i pagamenti istantanei siano disponibili in tutta l’Unione, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE)2:
1. ha introdotto l’obbligo per i PSP suddetti, raggiungibili nel sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET2, di “essere e rimanere costantemente raggiungibili nella piattaforma TIPS tramite un conto TIPS DCA”3;
2. ha deciso di fornire “servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale per i sistemi ancillari che regolano pagamenti istantanei nei propri libri contabili conformemente allo schema SCT Inst esclusivamente nella piattaforma TIPS4”. A tale scopo, i gestori dei sistemi ancillari devono avvalersi di appositi conti in TIPS (c.d. conti tecnici TIPS AS – TIPS ancillary system technical account), detenuti dai gestori medesimi ovvero da una banca centrale dell’Eurosistema/banca centrale nazionale connessa a TARGET2, per regolare:
- nei propri libri contabili gli SCT Inst tra gli aderenti ai sistemi ancillari;
- direttamente in TIPS, sui conti tecnici TIPS AS, gli SCT Inst tra gli aderenti ai sistemi ancillari e i soggetti raggiungibili in TIPS.
Per promuovere il regolare funzionamento e assicurare l’affidabilità dei sistemi di pagamento che trattano SCT Inst e si avvalgono di TIPS5, la Banca d’Italia è disponibile a detenere a proprio nome conti tecnici TIPS AS nel sistema TARGET2-Banca d’Italia per conto dei gestori di tali sistemi che sono soggetti a un ordinamento privo di istituti giuridici idonei ad assicurare la separatezza – sotto il profilo legale – dei fondi presenti sui conti tecnici TIPS AS rispetto al patrimonio dei gestori medesimi, anche al ricorrere di procedure di insolvenza.
La presente Guida contiene la disciplina destinata:
- ai gestori dei sistemi ancillari di TIPS, che intendono avvalersi di conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia;
- agli aderenti a tali sistemi, che intendono fruire di tali conti per regolare – nei libri contabili dei sistemi ancillari o in TIPS sui conti suddetti – gli SCT Inst di propria pertinenza e/o di pertinenza di altri aderenti ai sistemi ancillari.
1 TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) è l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica per il regolamento in moneta di banca centrale di SCT Inst.
2 Cfr. l’Indirizzo (UE) 2021/1759 della Banca Centrale Europea del 20 luglio 2021 (BCE/2021/30) che modifica l’Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni (di seguito “TARGET2 Guideline”).
3 I conti TIPS DCA (TIPS Dedicated Cash Accounts) sono conti detenuti in TARGET2 e utilizzati dai loro titolari per fornire sevizi di pagamento SCT Inst in favore dei propri clienti.
4 Il sistema ancillare è un sistema gestito da un soggetto insediato nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dalla TARGET2 Guideline e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla banca centrale dell’Eurosistema interessata.
5 Cfr. artt. 3 e 22 del Protocollo n.4 sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 ottobre 2012, C 326/230 (di seguito “Statuto del SEBC”).
1. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI UTILIZZO DEI CONTI TECNICI
Il gestore di un sistema di pagamento che tratta SCT Inst e si avvale di TIPS quale suo sistema ancillare (di seguito “sistema ancillare”) e gli aderenti a tale sistema, in possesso dei requisiti previsti al par. 2, possono fruire di un conto tecnico TIPS AS (TIPS ancillary system technical account) detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia per conto del gestore del sistema ancillare (di seguito “conto tecnico”). Il conto tecnico è utilizzabile dagli aderenti al sistema ancillare (di seguito “depositanti”) per depositarvi i fondi necessari al regolamento di SCT Inst nei libri contabili del sistema ancillare o direttamente in TIPS sul conto tecnico6.
La fruizione di un conto tecnico è opzionale e la scelta di avvalersene rientra nella discrezionalità del gestore del sistema ancillare. Al fine di evitare commistioni tra i conti tecnici afferenti a diversi sistemi ancillari, la Banca d’Italia rende disponibile un unico conto tecnico dedicato a ciascun gestore di sistema ancillare che, in possesso dei requisiti previsti al par. 2, ne faccia richiesta.
Il gestore del sistema ancillare è tenuto a: i) definire i requisiti che gli aderenti a tale sistema devono possedere per fruire del conto tecnico, in modo che siano conformi a quanto previsto dalla presente Guida e dai contratti sottoscritti dal gestore medesimo e dai depositanti con la Banca d’Italia per la fruizione del conto stesso, nonché a quanto previsto in materia di accesso ai sistemi di pagamento dall’art. 30 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11; ii) rendere disponibile la fruizione del conto tecnico agli aderenti al sistema ancillare che, avendo i requisiti suddetti, ne facciano richiesta.
Il conto tecnico, aperto nel sistema TARGET2-Banca d’Italia, non può presentare saldi a debito ed è utilizzabile 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, dagli aderenti al sistema ancillare che abbiano assunto il ruolo di depositanti, allo scopo di regolare esclusivamente SCT Inst di pertinenza degli aderenti medesimi e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare che si avvalgono di questi ultimi per il loro regolamento.
Tali SCT Inst devono essere eseguiti dagli aderenti al sistema ancillare interagendo esclusivamente con quest’ultimo e il loro regolamento può avvenire:
- nei libri contabili del sistema ancillare, nel caso di SCT Inst tra aderenti al sistema ancillare (di seguito “SCT Inst intra-ancillary system”)7;
- in TIPS mediante addebito/accredito del conto tecnico di pertinenza del sistema ancillare e accredito/addebito di un conto TIPS DCA ovvero di un altro conto tecnico TIPS AS, nel caso di SCT Inst tra aderenti al sistema ancillare e soggetti raggiungibili in TIPS (di seguito “SCT Inst intra-TIPS”).
Le operazioni di costituzione dei fondi sul conto tecnico – funzionali al regolamento sia degli SCT Inst intra-ancillary system, sia degli SCT Inst intra-TIPS – possono essere eseguite dai depositanti con ordini di trasferimento di liquidità, disposti direttamente in TIPS ovvero mediante il sistema ancillare in TIPS. Le operazioni di svincolo dei fondi dal conto tecnico possono essere eseguite dai depositanti con ordini di trasferimento di liquidità disposti esclusivamente mediante il sistema ancillare in TIPS. Le operazioni di costituzione e svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico possono essere eseguite unicamente addebitando/accreditando i conti TIPS DCA dei depositanti interessati.
Il gestore del sistema ancillare che si avvale del conto tecnico è tenuto a rigettare:
- le singole disposizioni di SCT Inst, da regolare nei propri libri contabili o direttamente in TIPS a debito del conto tecnico,
6 Nella presente Guida, il termine SCT Inst indica il SEPA Instant Credit Transfer e il relativo Return, eseguiti in conformità alle regole e secondo gli standard definiti dallo schema SCT Inst dell’EPC; per Return si intende la risposta positiva a una richiesta del debitore di restituzione dei fondi originariamente trasferiti al creditore con un SEPA Instant Credit Transfer.
7 Il regolamento di un SCT Inst intra-ancillary system non determina variazioni del saldo del conto tecnico in TIPS, ma modifica le quote di tale saldo di pertinenza dei due depositanti che hanno regolato l’SCT Inst intra-ancillary system nei libri contabili del sistema ancillare.
- le singole operazioni di svincolo dei fondi, a debito del conto tecnico,
che non trovino copertura nella quota del saldo del conto tecnico effettivamente imputabile momento per momento al relativo depositante. Tale quota è determinata dal gestore del sistema ancillare in base alle disposizioni di SCT Inst di cui sopra e alle operazioni di costituzione/svincolo dei fondi relative al depositante interessato, che siano irrevocabili e definitive – in base alle regole del sistema ancillare/del servizio TIPS – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 2 del decreto di recepimento della Settlement Finality Directive8 ovvero, qualora il sistema non sia italiano, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge dello Stato membro dell’UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce gli artt. 5 e 3 della Settlement Finality Directive.
Ai fondi depositati dai depositanti sul conto tecnico o su di esso accreditati a seguito del regolamento in TIPS di SCT Inst si applica l’art. 1834 del codice civile; pertanto la Banca d’Italia, quale depositaria di tali fondi, ne acquista la proprietà ed è obbligata a custodirli e a restituirli con le modalità sopra indicate (cfr. operazioni di svincolo dei fondi), nonché a trasferirli sulla base delle disposizioni di SCT Inst immesse dal sistema ancillare in TIPS a debito del conto tecnico.
Ai fini della quantificazione dell’ammontare dei fondi presenti sul conto tecnico sui quali il singolo depositante vanta il diritto di credito alla restituzione ai sensi dell’art. 1834 del codice civile, fanno fede in via esclusiva le comunicazioni inviate a tale scopo alla Banca d’Italia dal gestore del sistema ancillare, che è l’unico responsabile della loro correttezza e tempestività. Il gestore del sistema ancillare è tenuto a comunicare alla Banca d’Italia le quote del saldo del conto tecnico a esso dedicato, effettivamente imputabili ai singoli depositanti, con le modalità indicate nel successivo par. 3.4; tali comunicazioni devono essere inoltrate:
- giornalmente (di seguito “comunicazioni giornaliere”);
- ogni qualvolta la Banca d’Italia ne faccia richiesta (di seguito “comunicazioni spot”).
Le informazioni contenute nelle comunicazioni giornaliere devono fare riferimento all’orario del cambio di giornata lavorativa di TIPS in ciascuna giornata operativa di TARGET29, mentre quelle contenute nelle comunicazioni spot al momento (giorno, ora e minuto) di volta in volta indicato dalla Banca d’Italia nella propria richiesta10. La Banca d’Italia fa esclusivo affidamento su tali comunicazioni, anche in relazione agli adempimenti che essa deve porre in essere qualora sia destinataria di provvedimenti di qualsiasi natura comportanti il divieto di disporre dei fondi di pertinenza di un depositante, presenti sul conto tecnico (c.d. “atti impeditivi” – cfr. par. 6).
I fondi depositati sul conto tecnico o su di esso accreditati a seguito del regolamento in TIPS di SCT Inst non sono computati ai fini dell’assolvimento – da parte dei depositanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all’art. 19 dello Statuto del SEBC.
Rientra nella responsabilità del gestore del sistema ancillare che si avvale del conto tecnico definire le regole, le modalità di funzionamento e le misure di mitigazione dei rischi del proprio sistema11, assicurandone la conformità a quanto previsto dalla presente Guida e dai contratti sottoscritti dal gestore medesimo e dai depositanti con la Banca d’Italia per la fruizione del conto tecnico.
Le figure che seguono illustrano sinteticamente, a titolo esemplificativo, il modello funzionale di fruizione del conto tecnico, nelle ipotesi di un SCT Inst disposto da un aderente al sistema ancillare
8 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e successive modifiche e integrazioni.
9 Il cambio di giornata lavorativa di TIPS avviene a seguito del cambio di giornata lavorativa di TARGET2, previsto in via ordinaria alle ore 18:00; per la compilazione delle comunicazioni giornaliere, il gestore del sistema ancillare può fare riferimento al saldo utile per il calcolo degli interessi, desumibile dall’estratto conto di fine giornata (messaggio camt.053. – BankToCustomerStatement), che il gestore medesimo può richiedere in TIPS.
10 Le richieste di comunicazioni spot possono fare riferimento anche a giornate non lavorative di TARGET2 (sabati e domeniche nonché giorno di Capodanno, venerdì santo, lunedì di Pasqua, 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre).
11 Standard tecnico-operativi di colloquio tra gli aderenti e il sistema ancillare, modalità di immissione in tale sistema delle disposizioni di costituzione/svincolo di fondi sul/dal conto tecnico, natura discrezionale e/o automatica di tali operazioni, ecc.
che ha assunto il ruolo di depositante (PSP A) a credito di: 1) un altro aderente al sistema ancillare che ha assunto lo stesso ruolo (PSP B); 2) un partecipante a TIPS, titolare di un conto TIPS DCA (PSP C);
3) un aderente a un sistema ancillare terzo, raggiungibile in TIPS quale reachable party del conto tecnico TIPS AS del sistema ancillare terzo (PSP D).
Figura 1 – SCT Inst intra-ancillary system (regolamento nei libri contabili del sistema ancillare)
PSP A
(aderente al sistema ancillare)
3-Immissione SCT Inst a credito del PSP B
Conto del PSP A nei libri contabili del sistema ancillare
4-Regolamento dell’SCT Inst nei libri contabili del sistema ancillare
2- Registrazione della costituzione dei fondi nei libri contabili del sistema ancillare
5-Invio informazioni di pagamento
Conto del PSP B nei libri contabili del sistema ancillare
PSP B
(aderente al sistema ancillare)
Conto TIPS DCA del PSP A
1-Costituzione dei fondi
Conto tecnico della Banca d’Italia dedicato al sistema ancillare
Conto TIPS DCA del PSP B
Figura 2 – SCT Inst intra-TIPS (regolamento in TIPS sul conto TIPS DCA del PSP destinatario)
3-Immissione SCT Inst
PSP A
(aderente al sistema ancillare)
a credito del PSP C
PSP C
(partecipante a TIPS)
Conto del PSP A nei libri contabili del sistema ancillare
2- Registrazione della costituzione dei fondi nei libri contabili del sistema ancillare
4-Riduzione del saldo del conto del PSP A nei libri contabili del sistema ancillare e immissione
dell’SCT Inst in TIPS
Conto TIPS DCA del PSP A
1-Costituzione dei fondi
Conto tecnico della Banca d’Italia dedicato al sistema ancillare
5-Regolamento dell’SCT Inst in TIPS
Conto TIPS DCA del PSP C
6-Invio informazioni di pagamento
PSP A
(aderente al sistema ancillare)
3-Immissione SCT Inst
a credito del PSP D
PSP D
(aderente al sistema ancillare terzo)
Conto del PSP A nei libri contabili del sistema ancillare
2- Registrazione della costituzione dei fondi nei libri contabili del sistema ancillare
Conto TIPS DCA del PSP A
1-Costituzione dei fondi
Conto tecnico della Banca d’Italia dedicato al sistema ancillare
5-Regolamento dell’SCT Inst in TIPS
Conto tecnico TIPS AS del sistema ancillare terzo
6-Invio informazioni di pagamento
4-Riduzione del saldo del conto del PSP A nei libri contabili del sistema ancillare e immissione
dell’SCT Inst in TIPS
7-Invio informazioni di pagamento
Figura 3 – SCT Inst intra-TIPS (regolamento in TIPS sul conto tecnico TIPS AS di un sistema ancillare terzo)
2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEI CONTI TECNICI
Il gestore di un sistema ancillare può fruire di un conto tecnico se:
a) ha la sede legale in uno Stato del SEE12;
b) è sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario13 oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, è sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
c) ha sottoscritto e inviato all’EPC la Disclosure of intent to be a SEPA-Scheme compliant CSM con riferimento allo schema SCT Inst e il sistema ancillare da esso gestito è un sistema di pagamento che tratta SCT Inst;
d) è stato designato e notificato all’AESFEM14, unitamente al proprio sistema di pagamento che tratta SCT Inst, ai sensi dell’art. 10 del decreto di recepimento della Settlement Finality Directive ovvero, qualora il sistema non sia italiano, lo stesso e il suo gestore sono stati designati e notificati all'AESFEM ai sensi della legge dello Stato membro dell’Unione europea, cui tale sistema è assoggettato, che recepisce l’art. 10 della Settlement Finality Directive;
e) si avvale del servizio TIPS, quale suo sistema ancillare;
f) è soggetto, unitamente al sistema ancillare da esso gestito, a un ordinamento che non prevede istituti giuridici idonei ad assicurare la separatezza – sotto il profilo legale – dei fondi presenti sul conto tecnico TIPS AS, che i sistemi ancillari devono utilizzare per avvalersi del servizio TIPS, rispetto al patrimonio del gestore medesimo, anche al ricorrere di procedure di insolvenza relative a quest’ultimo;
g) ha perfezionato con la Banca d’Italia l’apposita contrattualistica per l’utilizzo di un conto tecnico (cfr. successivo par. 3.3).
Un aderente a un sistema ancillare può fruire del conto tecnico di pertinenza del gestore di tale sistema se:
a) dispone di un Business Identifier Code – BIC15;
b) ha aderito allo schema SCT Inst dell’EPC;
c) si avvale del servizio TIPS, quale titolare di almeno un conto TIPS DCA;
d) ha assunto il ruolo di depositante, perfezionando il relativo contratto con la Banca d’Italia (cfr. successivo par. 3.3), allo scopo di depositare sul conto tecnico di pertinenza del gestore del sistema ancillare i fondi necessari per il regolamento di SCT Inst nei libri contabili di tale sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico suddetto.
3. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
3.1 Scambio delle lettere-contratto
I rapporti contrattuali tra la Banca d’Italia e, rispettivamente, il gestore di un sistema ancillare e i suoi aderenti (di seguito “richiedenti”) per la fruizione di un conto tecnico si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto (cfr. successivo par. 3.3).
La sottoscrizione del legale rappresentante del richiedente deve essere apposta digitalmente sulla richiesta e sull’allegato; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato,
12 Il SEE (Spazio Economico Europeo) comprende gli Stati membri dell’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia.
13 D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni.
14 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010. L’AESFEM pubblica sul proprio sito web ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ l’elenco dei sistemi e dei gestori designati.
15 Business Identifier Code secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO.
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)16 della Filiale competente della Banca d’Italia (di seguito “Filiale competente”)17; nel caso in cui il richiedente abbia sede legale all’estero e sia privo di PEC, la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata A.R.
La Filiale competente è:
- la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale del richiedente; in assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo di regione (c.d. “regionale”), fatta salva la facoltà del richiedente di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest’ultima;
- per i soggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale nella Repubblica italiana, ma insediati nel territorio della Repubblica con una o più succursali, la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la succursale oppure la succursale principale18; in assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo della regione (c.d. “regionale”), fatta salva la facoltà del richiedente di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest’ultima;
- per i soggetti con sede legale all’estero e non insediati nel territorio della Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale, la Sede di Milano. Fanno eccezione i soggetti della specie con sede legale nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, per i quali le Filiali competenti sono rispettivamente quella di Forlì e la Sede di Roma.
La Filiale competente per Poste Italiane S.p.A. è la Sede di Roma. Effettuati i necessari controlli, la Banca d’Italia:
- comunica al richiedente l’avvenuta accettazione della richiesta;
- indica nella lettera di accettazione destinata al gestore del sistema ancillare il numero unico di conto identificativo del conto tecnico di sua pertinenza (cfr. par. 4);
- conferma nella lettera di accettazione la data di avvio della fruizione del conto tecnico richiesta dal richiedente oppure indica in essa una diversa data fissata dalla Banca d’Italia medesima19, nonché rende noto nella lettera di accettazione medesima l’indirizzo PEC della Filiale competente al quale trasmettere le comunicazioni destinate alla Banca d’Italia (cfr. par. 3.4);
- rende noti a mezzo posta elettronica, dalla casella funzionale ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ all’indirizzo e-mail indicato dal gestore del sistema ancillare nella lettera-contratto, i nominativi degli aderenti a tale sistema che hanno perfezionato il contratto con la Banca d’Italia per la fruizione del conto tecnico di pertinenza del gestore del sistema ancillare.
16 Se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all’originale.
17 La documentazione può essere presentata esclusivamente alle:
- Filiali regionali;
- Filiali ad ampia operatività.
L’elenco delle diverse tipologie di Filiali è disponibile sul sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
18 Per succursale principale deve intendersi: quella designata dal richiedente come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate nella Repubblica italiana, per i soggetti sottoposti all’obbligo di riserva, ovvero a perfezionare con la Banca d’Italia il rapporto di deposito, per i restanti soggetti.
19 Ad esempio dovuta alla necessità per il gestore del sistema ancillare e/o per gli aderenti a quest’ultimo di completare i test di natura tecnica concordati con la Banca d’Italia, alla cui positiva esecuzione è subordinato l’avvio della fruizione del conto tecnico.
3.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero
Ai fini della sottoscrizione della contrattualistica da parte di soggetti con sede legale all’estero, il richiedente deve fornire alla Filiale competente copia dell’atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d) e 3 della Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 o della legislazione dello Stato di appartenenza, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi.
La copia con la dichiarazione di conformità all’originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente a uno Stato membro della UE può comunque produrre un’attestazione diversa che, in base all’ordinamento interno dello Stato di appartenenza, produce la stessa certezza legale.
Il richiedente deve inoltre depositare presso la Filiale competente la firma del legale rappresentante. Il deposito materiale della firma può essere sostituito con l’invio alla Filiale di un atto pubblico contenente lo specimen di firma del legale rappresentante, dal quale risulti – conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza – l’appartenenza dello specimen al legale rappresentante.
Indicazioni circa la legalizzazione dell’atto pubblico redatto all’estero sono contenute nell’allegato 1.
3.3 Richiesta di fruizione del conto tecnico
I rapporti contrattuali tra la Banca d’Italia e i richiedenti si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto, composte da una richiesta e dalle relative “Norme per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia” ad essa allegate. Le lettere-contratto devono pervenire alla Filiale competente almeno dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET2, prima della data di avvio richiesta per la fruizione del conto tecnico. La fruizione del conto tecnico da parte del gestore di un sistema ancillare e degli aderenti a quest’ultimo resta comunque subordinata all’esecuzione di test di natura tecnica concordati con la Banca d’Italia, per i quali i richiedenti devono prendere contatti con il Servizio Sistema dei Pagamenti – TARGET Services
– Italian National Service Desk (tel.: ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇; e-mail: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇); al termine dei test sono concordate le date di avvio per la fruizione del conto tecnico.
Il gestore di un sistema ancillare che intende avvalersi di un conto tecnico deve presentare alla Filiale competente:
a) la lettera-contratto per la fruizione di un conto tecnico di cui all’allegato 2, debitamente compilata, datata e sottoscritta;
b) il modulo di cui all’allegato 3 debitamente compilato, datato e sottoscritto, per accettare i termini e le modalità con cui effettuare le comunicazioni concernenti la composizione del conto tecnico di propria pertinenza e per indicare la casella PEC dalla quale inviare tali comunicazioni alla Banca d’Italia20;
c) il modulo di cui all’allegato 4 debitamente compilato, datato e sottoscritto, per autorizzare il regolamento sul/sui proprio/i conto/i PM in essere in TARGET2 degli eventuali interessi (positivi o negativi) nonché delle tariffe concernenti il conto tecnico, di cui al successivo par. 721.
Qualora il gestore del sistema ancillare non disponga di conti PM:
a) il gestore del sistema ancillare deve comunicare nel modulo di cui all’allegato 4 il soggetto titolare del/dei conto/i PM al quale abbia conferito l’incarico di regolare tali interessi e tariffe (di seguito “regolante degli interessi/tariffe”);
20 Tale casella PEC può essere diversa dall’indirizzo PEC indicato nella lettera-contratto di cui all’allegato 2.
21 Gli interessi e le tariffe possono essere regolati su un unico conto PM ovvero su conti PM diversi detenuti dal gestore del sistema ancillare o, se quest’ultimo non ne dispone, dal regolante degli interessi/tariffe.
b) il regolante degli interessi/tariffe deve presentare il modulo di cui all’allegato 5 debitamente compilato, datato e sottoscritto, con cui autorizza il regolamento degli interessi e delle tariffe suddetti sul/sui proprio/i conto/i PM.
Nel caso in cui il/i conto/i PM sia/siano detenuto/i in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d’Italia, il gestore del sistema ancillare/regolante degli interessi/tariffe deve presentare altresì copia del formulario 1018, Direct Debit authorizations presentato alla banca centrale presso la quale è/sono in essere il/i proprio/i conto/i PM22; mediante tale formulario la Banca d’Italia è autorizzata a regolare sul/i conto/i PM gli interessi e le tariffe suddetti. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa via e-mail alla Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Il gestore del sistema ancillare deve altresì presentare alla Banca d’Italia tutti i formulari e i documenti, debitamente compilati in conformità alla TARGET Services Registration and Onboarding Guide e firmati, previsti dalla TARGET2 Guideline per avvalersi di TIPS come suo sistema ancillare e affinché il gestore medesimo e gli aderenti al suo sistema ancillare fruiscano di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia.
L’aderente al sistema ancillare che intende fruire del conto tecnico di pertinenza del gestore di tale sistema deve presentare alla Filiale competente la lettera-contratto per la fruizione di un conto tecnico di cui allegato 6, debitamente compilata, datata e sottoscritta.
Qualora intervengano variazioni delle informazioni contenute nella documentazione di cui al presente paragrafo, il gestore del sistema ancillare, il regolante degli interessi/tariffe e l’aderente al sistema ancillare devono presentare alla Filiale competente la nuova documentazione debitamente compilata, datata e sottoscritta, in sostituzione di quella già presentata alla Banca d’Italia.
Per la compilazione della documentazione suddetta, i richiedenti possono chiedere assistenza alla Banca d’Italia, contattando il Servizio Sistema dei Pagamenti (tel.: ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇; e-mail: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
Ogni comunicazione afferente ai rapporti contrattuali per la fruizione del conto tecnico tra la Banca d’Italia e il gestore del sistema ancillare/l’aderente al sistema ancillare/il regolante degli interessi/tariffe deve avvenire tramite PEC oppure, nel caso in cui questi ultimi abbiano la sede legale all’estero e siano privo di PEC, mediante lettera raccomandata A.R. Con la presentazione alla Filiale competente delle lettere-contratto di cui agli allegati 2 e 6, il gestore del sistema ancillare e l’aderente al sistema ancillare eleggono un domicilio speciale23 e rendono noto l’indirizzo PEC, se disponibile, per la ricezione di tali comunicazioni; l’indirizzo PEC è reso noto dal regolante degli interessi/tariffe mediante il modulo di cui all’allegato 5.
Le comunicazioni a carattere operativo, informale o d’urgenza tra la Banca d’Italia e il gestore del sistema ancillare/l’aderente al sistema ancillare sono effettuate a mezzo posta elettronica, per telefono e/o a mezzo fax. Con la presentazione alla Filiale competente delle lettere-contratto di cui agli allegati 2 e 6, il gestore del sistema ancillare e l’aderente al sistema ancillare rendono noti l’indirizzo e- mail e i numeri di telefono e di fax ai quali ricevere tali comunicazioni.
Le comunicazioni giornaliere e spot del gestore del sistema ancillare relative alle quote del saldo del conto tecnico a esso dedicato effettivamente imputabili ai singoli depositanti (cfr. par. 1)
22 Il formulario deve essere compilato specificando al campo 12 (BIC Account Holder of Payee) il BIC “▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇” e al campo 13 (Name of Payee) la denominazione “Banca d’Italia”.
23 I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d’Italia.
devono avvenire esclusivamente via posta elettronica certificata, dalla casella PEC indicata dal gestore medesimo nel modulo di cui all’allegato 3 alle caselle PEC ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ della Banca d’Italia24. Le comunicazioni suddette devono essere effettuate:
- se giornaliere, utilizzando il facsimile di cui all’allegato 7;
- se spot, utilizzando il facsimile di cui all’allegato 7 e sostituendo in esso la dicitura “all’orario del cambio di giornata lavorativa di TIPS” con l’ora e il minuto (nel formato hh:mm) indicati dalla Banca d’Italia nella richiesta di inoltrare la comunicazione spot.
I facsimili suddetti devono essere inoltrati in formato PDF/A, debitamente compilati25 e non sottoscritti.
Ogni variazione del domicilio speciale, dell’indirizzo PEC, dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono e/o di fax deve essere tempestivamente comunicata dal gestore del sistema ancillare/dall’aderente al sistema ancillare/dal regolante degli interessi/tariffe per iscritto (tramite PEC o, per i soggetti con sede legale all’estero e privi di PEC, mediante lettera raccomandata A.R.) alla Filiale competente e via e-mail agli indirizzi ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
4. ADEMPIMENTI TECNICI PREORDINATI ALLA FRUIZIONE DEI CONTI TECNICI
Il gestore del sistema ancillare deve perfezionare in nome e per conto proprio, in conformità con quanto previsto dalla TARGET2 Guideline, un contratto con un fornitore di servizi di rete da utilizzare per interagire direttamente con TIPS in application-to-application (A2A)/user-to-application (U2A) e fruire del conto tecnico26.
Il conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia viene identificato in TIPS da un numero unico di conto secondo quanto stabilito dalla Reference and Static Data Registration Guide; il numero unico di conto è reso noto al gestore del sistema ancillare di rispettiva pertinenza nella lettera con cui la Banca d’Italia comunica a quest’ultimo l’accettazione della richiesta di fruire del conto tecnico (cfr. par. 3.1). Per associare il conto tecnico al sistema ancillare di pertinenza, in fase di censimento dei c.d. “dati statici” in TIPS il conto tecnico deve essere collegato all’Ancillary System Party avente un Business Identifier Code – BIC del sistema ancillare; tale BIC comparirà nella TIPS Directory come “Account Owner BIC” e non sarà utilizzabile dai partecipanti a TIPS come BIC identificativo del “Creditor Agent” nei messaggi XML (es. Pacs.0008 – FIToFICustomerCreditTransfer) per eseguire SCT Inst intra-TIPS.
Per l’esecuzione di SCT Inst intra-TIPS, il gestore del sistema ancillare:
i) deve registrare i Business Identifier Code – BIC a 11 caratteri degli aderenti al sistema ancillare nella TIPS Directory come reachable party (c.d. Authorised Account Users) del conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia;
ii) deve operare in TIPS con il ruolo di instructing party per tali reachable party, attribuito dalla Banca d’Italia quale detentrice del conto tecnico; l’attribuzione di tale ruolo avviene associando nel Common Reference Data Management (CRDM) di TIPS un Distinguished Name (DN)27 del gestore del sistema ancillare a un “utente” autorizzato a inviare e ricevere SCT Inst dal/sul conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia;
iii) non è tenuto a indicare alcun Business Identifier Code – BIC (né della Banca d’Italia quale detentrice del conto tecnico, né del gestore medesimo) come Instructing Agent nell’apposito campo dei messaggi XML immessi in TIPS (es. Pacs.0008 – FIToFICustomerCreditTransfer), trattandosi di un campo opzionale secondo gli standard di TIPS.
24 La casella PEC indicata dal gestore del sistema ancillare nel modulo di cui all’allegato 3 è inoltre utilizzata dalla Banca d’Italia per richiedere formalmente l’invio delle comunicazioni spot.
25 Gli aderenti al sistema ancillare devono essere elencati nelle comunicazioni giornaliere e spot indicando la loro denominazione e il Business Identifier Code – BIC che li identifica quali partecipanti a TIPS.
26 Il fornitore di servizi di rete (Network Service Provider – NSP) deve essere un’impresa cui è stata aggiudicata una concessione con l’Eurosistema per la fornitura di servizi di connettività tramite l’interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway).
27 Il Distinguished Name (DN) è un certificato digitale che identifica un “technical address”.
Per quanto concerne la registrazione di cui alla precedente lettera i), si precisa che:
- la registrazione riguarda i Business Identifier Code – BIC sia degli aderenti al sistema ancillare che assumono il ruolo di depositanti per fruire del conto tecnico, sia degli aderenti al sistema ancillare che non assumono tale ruolo, ma si avvalgono dei primi per il regolamento degli SCT Inst;
- il gestore del sistema ancillare è tenuto a verificare preliminarmente che ogni aderente al proprio sistema da registrare come reachable party del conto tecnico abbia aderito allo schema SCT Inst dell’EPC e, qualora tale adesione sia venuta meno per qualsiasi motivo, a procedere all’immediata cancellazione dalla TIPS Directory dei Business Identifier Code – BIC dell’aderente interessato quali reachable party del conto tecnico;
- ciascun aderente al sistema ancillare può registrare più Business Identifier Code – BIC nella TIPS Directory per ricevere SCT Inst intra-TIPS28;
- tali Business Identifier Code – BIC devono essere diversi da quelli che identificano un titolare di conto TIPS DCA o i suoi Reachable Party in TIPS, anch’essi registrati nella TIPS Directory.
Pertanto, un aderente al sistema ancillare che ha assunto il ruolo di depositante per fruire del conto tecnico e che, conseguentemente, è titolare di un conto TIPS DCA (cfr. par. 2) deve registrarsi nella TIPS Directory con almeno due Business Identifier Code – BIC diversi, dei quali il primo identifica il suo conto TIPS DCA, il secondo lo identifica come Reachable Party del conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia.
Per l’esecuzione di ordini di trasferimento di liquidità disposti mediante il sistema ancillare in TIPS, funzionali alla costituzione di fondi sul conto tecnico, i depositanti devono attribuire al gestore del sistema ancillare al quale aderiscono il ruolo di liquidity manager in TIPS dei rispettivi conti TIPS DCA da utilizzare a tale scopo. L’attribuzione di tale ruolo avviene associando nel Common Reference Data Management (CRDM) di TIPS un Distinguished Name (DN) del gestore del sistema ancillare a un “utente” autorizzato a inviare liquidity transfer dal conto TIPS DCA del depositante interessato.
Per l’esecuzione di ordini di trasferimento di liquidità disposti mediante il sistema ancillare in TIPS, funzionali allo svincolo di fondi dal conto tecnico, i gestori dei sistemi ancillari devono operare in TIPS con il ruolo di liquidity manager del conto tecnico, attribuito dalla Banca d’Italia quale detentrice di tale conto. L’attribuzione di tale ruolo avviene associando nel Common Reference Data Management (CRDM) di TIPS un Distinguished Name (DN) del gestore del sistema ancillare a un “utente” autorizzato a inviare liquidity transfer dal conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia.
Per le ulteriori caratteristiche tecniche e modalità operative di funzionamento dei conti tecnici TIPS AS detenuti da una BC dell’Eurosistema per conto del gestore di un sistema ancillare, si rinvia alla TARGET2 Guideline, alle User Detailed Functional Specifications di TARGET2.
28 Rientra nell’esclusiva responsabilità dei singoli aderenti al sistema ancillare assicurare che i propri Business Identifier Code
– BIC registrati nella TIPS Directory siano correttamente censiti e associati ai propri codici identificativi “nazionali” (es. codice a 5 caratteri numerici coincidente con il codice meccanografico attribuito dalla Banca d’Italia alle banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario) nelle “anagrafiche di transcodifica” disponibili sul mercato e utilizzabili dai PSP per eseguire un SCT Inst sulla base del solo codice IBAN identificativo del conto di pagamento del suo beneficiario.
5. MISURE DI RECOVERY, SOLUZIONI DI CONTINGENCY, ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO
Il gestore del sistema ancillare deve adottare appropriate misure di recovery e soluzioni di contingency al verificarsi di malfunzionamenti che ostacolino la regolare fruizione del conto tecnico da parte dei propri aderenti e risolvere tali malfunzionamenti nel più breve tempo possibile. Il gestore del sistema ancillare è altresì tenuto a restituire in TIPS nel più breve tempo possibile ai titolari di conti TIPS DCA/conti tecnici TIPS AS, che non hanno il ruolo di depositante (cfr. par. 2), i fondi da essi accreditati mediante ordini di trasferimento di liquidità sul conto tecnico di pertinenza del gestore medesimo e a non computare tali fondi nelle quote del saldo di quest’ultimo imputabili agli aderenti al sistema ancillare che hanno il ruolo di depositante.
La Banca d’Italia fornisce assistenza e supporto operativo al gestore del sistema ancillare, dalle ore 06.30 alle ore 19.30 nelle giornate operative di TARGET2, per:
a) verificare lo stato di un SCT Inst da regolare/regolato in TIPS sul conto tecnico (traffico intra- TIPS);
b) verificare il saldo del conto tecnico di pertinenza del gestore del sistema ancillare;
c) inviare la TIPS Directory aggiornata al gestore del sistema ancillare, a mezzo posta elettronica inviata all’indirizzo e-mail indicato dal gestore medesimo nella lettera-contratto di cui all’allegato 2.
L’assistenza è fornita solo in caso di necessità, qualora il gestore del sistema ancillare non possa fruire in autonomia delle funzionalità di TIPS per condurre le verifiche suddette/accedere alla TIPS Directory (per le funzionalità informative di TIPS disponibili per i fruitori di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia, cfr. allegato 8). Le richieste di assistenza devono essere inoltrate dal gestore del sistema ancillare al Servizio Sistema dei Pagamenti – TARGET Services – Italian National Service Desk (tel.: ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇; e-mail: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇)29.
La Banca d’Italia, quale depositaria dei fondi sul conto tecnico, non fornisce assistenza e supporto operativo ai depositanti per le operazioni di costituzione/svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico, né per il regolamento degli SCT Inst nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico. In caso di necessità, i depositanti dovranno richiedere assistenza e supporto operativo direttamente al gestore del sistema ancillare.
La Banca d’Italia, quale gestore di TARGET2-Banca d’Italia, fornisce comunque assistenza e supporto operativo ai titolari di conti TIPS DCA dalle ore 06.30 alle ore 19.30 nelle giornate operative di TARGET2 mediante il TARGET Services – Italian National Service Desk (tel.: ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇; e- mail: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
Qualora venga notificato alla Banca d’Italia un atto impeditivo30 in danno di un aderente al sistema ancillare che fruisce del conto tecnico e non detiene sul proprio conto PM in TARGET2 fondi sufficienti per l’esecuzione dell’atto:
29 Per problematiche relative ai servizi di connessione con la piattaforma TIPS, il gestore del sistema ancillare deve contattare direttamente il fornitore di servizi di rete (Network Service Provider – NSP) scelto dal gestore medesimo.
30 Es. pignoramenti ai sensi dell’art. 543 del codice di procedura civile, fermi amministrativi, freezing derivanti da atti sovranazionali, ecc. In caso di notifica di atti di pignoramento eseguiti dai creditori di un aderente al sistema ancillare che si avvale del conto tecnico ovvero di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altri atti impeditivi al pagamento emessi contro il medesimo aderente, la Banca d’Italia è assoggettata in qualità di depositaria agli obblighi previsti dal codice di procedura civile per il terzo debitore ed è dunque tenuta a vincolare le somme presenti nel relativo conto tecnico, di pertinenza
1) la Banca d’Italia trasmette al gestore del sistema ancillare – all’indirizzo PEC da esso indicato nel modulo di cui all’allegato 3 – copia dell’atto;
2) immediatamente dopo la ricezione di tale copia, il gestore del sistema ancillare deve:
- rigettare ogni SCT Inst la cui esecuzione alteri la quota del saldo del conto tecnico effettivamente imputabile momento per momento all’aderente al sistema ancillare interessato dall’atto impeditivo (c.d. “freezing”);
- comunicare all’indirizzo PEC ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ della Banca d’Italia la quota del saldo del conto tecnico effettivamente imputabile all’aderente al sistema ancillare interessato dall’atto impeditivo; tale informazione deve fare riferimento al momento (giorno, ora e minuto) in cui è intervenuto il freezing, da indicare nella comunicazione suddetta;
3) sulla base della comunicazione di cui al precedente punto 2), la Banca d’Italia vincola su un apposito conto le somme oggetto dell’atto impeditivo, trasferendo il corrispondente importo (fino a concorrenza della quota del saldo del conto tecnico comunicata dal gestore del sistema ancillare):
- quale detentrice del conto tecnico, mediante un ordine di trasferimento di liquidità da regolare in TIPS a debito del conto tecnico e a credito del conto TIPS DCA dell’aderente al sistema ancillare interessato dall’atto impeditivo;
- quale gestore di TIPS-Banca d’Italia, mediante un ordine di trasferimento di liquidità da regolare in TIPS a debito del conto TIPS DCA di cui all’alinea precedente e a credito del conto PM detenuto dall’aderente al sistema ancillare interessato dall’atto impeditivo;
- quale gestore di TARGET2-Banca d’Italia, mediante un trasferimento di liquidità a debito del conto PM di cui all’alinea precedente e a credito di un conto locale intestato alla Banca d’Italia (categoria 670);
ad avvenuto accreditamento del conto locale di cui all’alinea precedente, la Banca d’Italia ne dà comunicazione all’indirizzo PEC indicato dal gestore del sistema ancillare nel modulo di cui all’allegato 3;
4) ad avvenuta ricezione della comunicazione di cui al punto 3), il gestore del sistema ancillare deve:
- aggiornare nelle proprie applicazioni la quota del saldo del conto tecnico effettivamente imputabile all’aderente al sistema ancillare interessato dall’atto impeditivo, decurtando tale quota della somma vincolata dalla Banca d’Italia;
- rimuovere il freezing.
Il gestore del sistema ancillare è responsabile nei confronti della Banca d’Italia e dei terzi di possibili danni derivanti da eventuali ritardi nell’esecuzione del freezing rispetto al momento di ricezione della copia dell’atto impeditivo nella propria casella PEC.
La fruizione del conto tecnico non è attualmente soggetta alla corresponsione di tariffe alla Banca d’Italia da parte del gestore del sistema ancillare e degli aderenti a quest’ultimo.
Tuttavia, al conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare e agli SCT Inst regolati nei libri contabili di tale sistema o immessi in TIPS per il regolamento sul conto tecnico suddetto si applica la normativa in materia di interessi e tariffe dettata dalla TARGET2 Guideline. Quest’ultima prevede che:
- i sistemi ancillari in TIPS sono soggetti a: 1) una tariffa fissa per le operazioni calcolata in base allo stesso schema stabilito per i titolari di conti TIPS DCA31; 2) una tariffa basata sul numero dei
dell’aderente/debitore principale, nei limiti degli importi oggetto di pignoramento o di atto impeditivo e a informare il creditore procedente dell’ammontare dell’eventuale saldo di pertinenza del predetto debitore principale disponibile sul medesimo conto tecnico.
31 Alla data di pubblicazione della presente Guida, tale tariffa è pari a 0,002 euro per “instant payment order” e per “positive recall answer” ed è applicata anche per le operazioni non regolate.
pagamenti istantanei e sulle richieste di Recall regolati nei libri contabili del sistema ancillare e realizzati tramite i fondi detenuti sul conto tecnico TIPS AS (c.d. “volume lordo sottostante”)32;
- i saldi di fine giornata (c.d. “saldi overnight”) dei conti tecnici TIPS AS sono soggetti alle stesse norme sulla remunerazione che si applicano ai fondi di garanzia ai sensi dell’art. 11 della TARGET2 Guideline e, pertanto, essi sono remunerati al tasso sui depositi33.
Gli eventuali interessi (positivi o negativi) e le tariffe in parola non sono accreditati/addebitati sul conto tecnico, ma retrocessi/recuperati dalla Banca d’Italia al/dal gestore del sistema ancillare che ha scelto di avvalersene; quest’ultimo è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a retrocedere/recuperare tali importi agli/dagli aderenti al proprio sistema ancillare, con criteri e modalità individuati in autonomia.
Per quanto concerne le modalità di retrocessione/recupero di tali tariffe e interessi, la Banca d’Italia ne effettua il regolamento su un unico conto PM ovvero su conti PM diversi detenuti dal gestore del sistema ancillare o, se non ne dispone, dal soggetto incaricato a tale scopo dal gestore medesimo (regolante degli interessi/tariffe – cfr. par. 3.3). In particolare, la Banca d’Italia:
- regola i relativi importi sul/i conto/i PM del gestore del sistema ancillare/regolante degli interessi/tariffe;
- per gli interessi, comunica l’avvenuta scritturazione con apposita nota contabile al gestore del sistema ancillare/regolante degli interessi/tariffe;
- per le tariffe34, rende disponibile al gestore del sistema ancillare la nota di addebito tramite il modulo BILL di TARGET2-Banca d’Italia
Nel caso in cui il gestore del sistema ancillare cessi per qualunque motivo di fruire del conto tecnico (ad es. in caso di recesso, risoluzione, ecc.), la Banca d’Italia e il gestore del sistema ancillare restano rispettivamente obbligati – anche dopo la data di cessazione – a retrocedere gli interessi positivi e a corrispondere gli interessi negativi maturati/le tariffe applicate fino alla data di chiusura del conto tecnico.
Il gestore del sistema ancillare è tenuto a farsi carico di tutti gli ulteriori oneri, ivi inclusi quelli richiesti dal/i fornitore/i di servizi di rete per l’interazione con TIPS, connessi ad attività funzionali alla fruizione del conto tecnico.
Il gestore del sistema ancillare deve trasmettere alla Banca d’Italia, a titolo gratuito – in via telematica con le modalità indicate nell’Allegato C.4 (Dati statistici relativi ai sistemi di clearing) della Sezione C del documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇), nonché con le ulteriori modalità di volta in volta
32 Alla data di pubblicazione della presente Guida, tale tariffa è pari a 0,0005 euro per “instant payment order” regolati e per “positive recall answer” regolate. Il gestore del sistema ancillare è tenuto a comunicare alla Banca d’Italia il volume degli “instant payment order” regolati e delle “positive recall answer” regolate in un mese nei propri libri contabili entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo; tale informazione deve essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata, dalla casella PEC indicata dal gestore medesimo nel modulo di cui all’allegato 3 alla casella PEC ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e in copia all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
33 Il tasso sui depositi (deposit facility rate) è il tasso di interesse applicabile a “un’operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN a un tasso sui depositi predeterminato”, pari a -0,50% alla data di pubblicazione della presente Guida. Il saldo preso a riferimento per il calcolo degli interessi è il saldo del conto tecnico quale risulta all’orario del cambio di giornata lavorativa di TIPS in ciascuna giornata operativa di TARGET2.
34 L’addebito delle tariffe è effettuato l’undicesimo giorno lavorativo del mese, secondo il calendario di operatività di TARGET2.
concordate con la Banca d’Italia – dati statistici concernenti gli SCT Inst regolati sia nei libri contabili del sistema ancillare, sia in TIPS sul conto tecnico.
La Banca d’Italia può richiedere al gestore del sistema ancillare ulteriori dati statistici, da trasmettere secondo le modalità di volta in volta concordate.
9. RISOLUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
La perdita anche di uno solo dei requisiti indicati nel precedente par. 2 per la fruizione del conto tecnico da parte del gestore di un sistema ancillare determina la risoluzione del relativo rapporto contrattuale con la Banca d’Italia. Quest’ultima può inoltre risolvere tale rapporto, qualora il gestore del sistema ancillare disattenda le disposizioni contenute nel relativo contratto ovvero comprometta la regolare fruizione del conto tecnico da parte degli aderenti al sistema ancillare; il contratto si intende altresì risolto in tutti i casi di cessazione straordinaria dell’utilizzo del servizio TIPS da parte del gestore del sistema ancillare.
La perdita anche di uno solo dei requisiti indicati nel precedente par. 2 per la fruizione del conto tecnico da parte dell’aderente a un sistema ancillare determina la risoluzione del relativo rapporto contrattuale con la Banca d’Italia. Esso si intende altresì risolto qualora il depositante cessi di aderire, per qualunque motivo, al sistema ancillare35, il gestore del sistema ancillare cessi di avvalersi del servizio TIPS come sistema ancillare e/o perda anche uno solo dei requisiti previsti per la fruizione del conto tecnico, la Banca d’Italia o il gestore del sistema ancillare receda dal contratto da essi perfezionato per la fruizione di un conto tecnico o tale contratto sia oggetto di risoluzione, nonché in tutti i casi di cessazione straordinaria della partecipazione del depositante a TIPS e/o dell’utilizzo del servizio TIPS da parte del gestore del sistema ancillare.
35 Il gestore del sistema ancillare è tenuto a comunicare prontamente alla Banca d’Italia i nominativi dei depositanti che hanno cessato, per qualsiasi motivo, di aderire al sistema ancillare.
Allegato 1
Legalizzazione degli atti pubblici redatti all’estero
Nessuna forma di legalizzazione dell’atto pubblico redatto all’estero è necessaria nel caso in cui lo stesso sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, in virtù dell’art. 2 di tale Convenzione.
Nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non sia applicabile e l’atto pubblico sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, in calce all’atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima Convenzione, recante l’attestazione (in lingua francese) “Apostille (Convention de La ▇▇▇▇ du 5 octobre 1961)”; essa deve risultare conforme al modello di postilla allegato alla predetta Convenzione. La postilla, che attesta l’autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto pubblico, deve essere rilasciata dall’autorità competente dello Stato di provenienza del documento.
Ove siano stati conclusi accordi bilaterali in materia di legalizzazione degli atti pubblici tra la Repubblica italiana e lo Stato in cui ha sede l’aderente e sul territorio del quale l’atto pubblico sia stato redatto (ad esempio, per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione detto accordo bilaterale anche in deroga a eventuali accordi plurilaterali vigenti.
In tutti gli altri casi, la firma dell’autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell’art. 33 del
D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Allegato 2
Gestore del sistema ancillare
–
Lettera-contratto per la fruizione di un conto tecnico
Spett.le Banca d’Italia
Filiale di ....................
Oggetto: Contratto per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia.
Il/La ............................................................................................................................................
(denominazione/ragione sociale del gestore del sistema ancillare)
(di seguito il “gestore del sistema ancillare”), con sede legale in
................................................................................................................................................................
(Stato) (Città)
............................................................................................................................................. ..................
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da e
gestore del sistema ancillare ,
(denominazione del sistema ancillare)
chiede di fruire dal di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia
(giorno-mese-anno)
nel sistema TARGET2-Banca d’Italia, allo scopo di consentire agli aderenti al sistema ancillare di regolare SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) nei libri contabili di tale sistema ancillare o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS.
Al tal fine il gestore del sistema ancillare:
a) dichiara di avere sede legale in uno Stato del SEE;
b) dichiara di essere sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, di essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
c) dichiara che il sistema ancillare suddetto tratta SCT Inst e, a tal fine, di aver sottoscritto la Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM prevista dall’EPC per i sistemi di pagamento che intendono trattare SCT Inst e di averla inviata all’EPC;
d) dichiara di essere stato designato e notificato all’AESFEM, insieme al sistema ancillare suddetto, ai sensi dell’art. 10 del decreto di recepimento della Settlement Finality Directive ovvero, qualora il sistema non sia italiano, ai sensi della legge dello Stato membro dell’Unione europea, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l’art. 10 della Settlement Finality Directive;
e) dichiara di essere soggetto, unitamente al sistema ancillare da esso gestito, a un ordinamento che non prevede istituti giuridici idonei ad assicurare la separatezza – sotto il profilo legale – dei fondi presenti sui conti tecnici TIPS AS, che i sistemi ancillari devono utilizzare per avvalersi del servizio TIPS, rispetto al patrimonio del gestore medesimo, anche al ricorrere di procedure di insolvenza relative a quest’ultimo;
f) dichiara, come sopra richiesto, di voler fruire di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia al fine di avvalersi del servizio TIPS quale sistema ancillare di TIPS e, a tal fine, di essere in possesso dei requisiti a tale scopo previsti dalla TARGET2 Guideline e dalla Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS;
g) dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai fini di cui alla lettera precedente, è necessario presentare a codesto Istituto tutti i formulari e i documenti, debitamente compilati in conformità alla TARGET Services Registration and Onboarding Guide e firmati, previsti a tale scopo dalla TARGET2 Guideline;
h) dichiara di aver preso visione delle “Norme” allegate, che disciplinano l’attività di cui al presente contratto, e di accettarle integralmente;
i) dichiara di aver preso visione della Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” allegate, e di accettarla in ogni sua parte;
j) dichiara di essere consapevole che lo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto è comunque subordinato alla positiva esecuzione di test di natura tecnica concordati con la Banca d’Italia e che tale attività potrà essere avviata solo a decorrere dalla data comunicata da codesto Istituto con la lettera di accettazione della presente lettera-contratto;
k) si impegna a svolgere l’attività di cui al presente contratto e ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi del contratto medesimo dalla data di cui alla lettera precedente;
l) autorizza la Banca d’Italia a utilizzare i dati e le informazioni di cui agli articoli 7 (Dati statistici) e 8 (Riservatezza) delle “Norme” allegate per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che competono alla Banca d’Italia medesima quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, nonché per l’assolvimento degli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge, e la esonera espressamente da ogni responsabilità per eventuali danni, conseguenze finanziarie e commerciali derivanti dall’utilizzo, dalla comunicazione e dalla pubblicazione dei dati e delle informazioni suddette ai sensi dell’art. 8 (Riservatezza), commi 2 e 3, delle “Norme” allegate;
m) autorizza la Banca d’Italia a pubblicare la propria denominazione/ragione sociale, la sede legale, l’indirizzo del proprio sito web in relazione all’attività di cui al presente contratto;
n) per tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, elegge domicilio – ai sensi dell’art. 47 del codice civile – al seguente indirizzo:
...................................................................................................................................... ,
(Stato) (Città)
..................................................................................................................................... .;
(indirizzo)
o) ai sensi dell’art. 15 (Comunicazioni) delle “Norme” allegate, rende noti i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), indirizzo e-mail, numero di telefono e numero di fax per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:
- PEC: ;
- e-mail: ;
- n° di telefono: ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)
- n° di fax: ................................................................................................................................... .
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il gestore del sistema ancillare dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 5 (Obblighi delle parti), comma 3; 6 (▇▇▇▇▇▇▇ e interessi), commi 2 e 3; 7 (Dati statistici); 8 (Riservatezza), commi 2 e 3; 9 (Diritti di proprietà intellettuale e segni distintivi delle controparti), comma 2; 10 (Responsabilità); 11 (Cause di forza maggiore); 12 (Durata e recesso); 13 (Risoluzione); 14 (Modifiche del contratto) e 16 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
NORME PER LA FRUIZIONE DI UN CONTO TECNICO TIPS AS DETENUTO DALLA BANCA D’ITALIA
NEL SISTEMA TARGET2-BANCAD’ITALIA
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente contratto:
− per “aderente al sistema ancillare” si intende il soggetto che partecipa/aderisce a un sistema di pagamento al dettaglio, assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina che regola la partecipazione/l’adesione a tale sistema;
− per “AESFEM” si intende l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010;
− per “BC dell’Eurosistema” si intende la Banca Centrale Europea o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell’UE che ha adottato l’euro;
− per “BCN connessa a TARGET2” si intende una BCN, diversa da una BCN dell’area dell’euro, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
− per “BIC” si intendono i Business Identifier Code, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO;
− per “conto tecnico TIPS AS” si intende un conto detenuto dal gestore di un sistema ancillare o da una BC dell’Eurosistema/BCN connessa a TARGET2 per conto del gestore di un sistema ancillare nel sistema componente di TARGET2 di tale BC/BCN, per essere utilizzato da tale sistema ancillare al fine di regolare SCT Inst nei propri libri contabili o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS;
− per “conto TIPS DCA” si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per la fornitura di sevizi di pagamento con SCT Inst in favore dei suoi clienti;
− per “decreto di recepimento della Settlement Finality Directive” si intende il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni;
− per “depositante” si intende l’aderente al sistema ancillare che intende regolare – nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico TIPS AS – gli SCT Inst di propria pertinenza e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare;
− per “Directory di TIPS” si intende l’elenco dei titolari di conto TIPS DCA e delle reachable party;
− per “EPC” (European Payments Council) si intende l’organismo rappresentativo dei PSP, il cui obiettivo è sostenere e promuovere l’integrazione e lo sviluppo dei pagamenti europei, con specifico riferimento alla SEPA;
− per “fornitore di servizi di rete” (Network Service Provider – NSP) si intende un’impresa cui è stata aggiudicata una concessione presso l’Eurosistema per la fornitura di servizi di connettività tramite l’interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG);
− per “Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS” si intende il documento “Conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia per conto di sistemi ancillari – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇);
− per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
− per “instructing party” si intende una parte autorizzata a inviare e ricevere ordini di pagamento dalla piattaforma TIPS per conto del titolare di un conto TIPS DCA, di una reachable party di un conto TIPS DCA o di una reachable party di un conto tecnico TIPS AS;
− per “liquidity manager” si intende un utente di un partecipante a TIPS cui viene attribuito il ruolo necessario per istruire trasferimenti di liquidità in addebito del conto TIPS DCA del partecipante;
− per “malfunzionamento” si intende qualunque difficoltà, difetto e guasto delle infrastrutture tecniche e/o di rete e/o dei sistemi informatici della piattaforma TIPS e/o utilizzati dal depositante e dal gestore del sistema ancillare per interagire con TIPS o tra loro ovvero qualunque altro evento – ivi compreso l’errore umano o anche dovuto a causa di forza maggiore
– che renda impossibile alla Banca d’Italia, nel ruolo di detentrice del conto tecnico TIPS AS per conto del gestore del sistema ancillare, adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto o eseguirli puntualmente ovvero che determini la perdita di riservatezza o l’alterazione non autorizzata dei dati e delle informazioni di cui all’art. 8 delle presenti “Norme”;
− per “partecipante a TIPS” si intende un soggetto titolare di almeno un conto TIPS DCA presso una BC dell'Eurosistema;
− per “PSD2” si intende la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni;
− per “PSP” si intendono i prestatori di servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, della PSD2;
− per “reachable party” si intende un soggetto che: a) è titolare di un BIC; b) è designato come reachable party da un titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare; c) è un corrispondente, cliente o succursale di un titolare di conto TIPS DCA oppure un aderente a un sistema ancillare, o un corrispondente, cliente o succursale di un aderente a un sistema ancillare;
d) è raggiungibile tramite la piattaforma TIPS ed è in grado di immettere ordini di pagamento istantanei e di ricevere ordini di pagamento istantanei tramite il titolare di conto TIPS DCA o il sistema ancillare o, se così autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA o dal sistema ancillare, direttamente;
− per “schema SCT Inst” si intende lo Scheme Rulebook e la relativa documentazione integrativa dell’EPC, disponibili sul sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, che definiscono le regole e gli standard per l’esecuzione di SCT Inst e per la gestione degli ulteriori messaggi contenenti informazioni relative agli SCT Inst (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Recall Request e Positive Recall Answer);
− per “SCT Inst” si intende il SEPA Instant Credit Transfer e il relativo Return, eseguiti in conformità alle regole e secondo gli standard definiti dallo schema SCT Inst;
− per “SEE” si intende lo Spazio Economico Europeo, che comprende gli Stati membri dell’UE, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
− per “SEPA” (Single Euro Payments Area) si intende l’area unica dei pagamenti in euro;
− per “servizi di pagamento” si intendono le attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. h septies.1, del Testo Unico Bancario;
− per “servizio TIPS” si intende il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement service) fornito dalle banche centrali che gestiscono sistemi componenti TARGET2, volto a consentire il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS;
− per “Settlement Finality Directive” si intende la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e successive modifiche e integrazioni;
− per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell’Unione europea o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di
strumenti finanziari con a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dalla TARGET2 Guideline e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata;
− per “sistema di pagamento” o “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento, generalmente di importo contenuto;
− per “SSP” (Single Shared Platform) si intende la piattaforma tecnica unica condivisa dalle BC dell’Eurosistema e dalle BCN di Stati membri dell’UE che non hanno adottato l’euro, connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro di importo rilevante;
− per “Statuto del SEBC” si intende il Protocollo (N. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 ottobre 2012, C 326/230;
− per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l’insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’UE che non hanno adottato l’euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
− per “TARGET2-Banca d’Italia” si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d’Italia;
− per “TARGET2 Guideline” si intende l’“Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)” (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni;
− per “Testo Unico Bancario” si intende il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
− per “TIPS” si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica per il regolamento in moneta di banca centrale di SCT Inst;
− per “TARGET Services Registration and Onboarding Guide” si intende il documento a supporto del processo di compilazione dei formulari previsti dalla TARGET2 Guideline;
− per “User Detailed Functional Specifications di TARGET2” si intendono le specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti di TARGET2, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui interagire con TARGET2;
− per “UE” si intende l’Unione europea.
Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente contratto disciplina la fruizione da parte del gestore di un sistema ancillare che tratta SCT Inst di un conto tecnico TIPS AS, detenuto dalla Banca d’Italia in TARGET2-Banca d’Italia per conto del gestore medesimo, al fine di consentire agli aderenti al suddetto sistema ancillare di regolare – nei libri contabili del sistema ancillare medesimo o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS – gli SCT Inst di propria pertinenza e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare.
2. La Banca d’Italia, nel ruolo di detentrice del conto tecnico TIPS AS per conto del gestore di un sistema ancillare e di depositaria delle somme ivi depositate dagli aderenti al sistema medesimo che fruiscono di tale conto, resta del tutto estranea:
- ai rapporti contrattuali perfezionati dal gestore del sistema ancillare con gli aderenti a tale sistema che fruiscono del suddetto conto tecnico TIPS AS e con il/i fornitore/i di servizi di rete utilizzati dal gestore medesimo per interagire con TIPS; il rapporto contrattuale nascente
dal presente contratto resta altresì del tutto distinto da quello perfezionato dal gestore del sistema ancillare con la Banca d’Italia medesima per avvalersi del servizio TIPS quale suo sistema ancillare;
- ai rapporti contrattuali perfezionati dagli aderenti al sistema ancillare che fruiscono del suddetto conto tecnico TIPS AS con le banche centrali che gestiscono i sistemi componenti di TARGET2 presso i quali sono in essere i conti TIPS DCA detenuti dagli aderenti medesimi.
3. Il presente contratto non impedisce alla Banca d’Italia di stipulare analoghi contratti con altri gestori di sistemi ancillari, in possesso dei requisiti per fruire di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla contrattualistica perfezionata dal gestore del sistema ancillare con la Banca d’Italia per avvalersi del servizio TIPS quale suo sistema ancillare.
Articolo 3 – Requisiti per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia
1. La fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia è opzionale e la scelta di avvalersene rientra nella discrezionalità del gestore del singolo sistema ancillare. La Banca d’Italia rende disponibile un unico conto tecnico TIPS AS dedicato a ciascun gestore di sistema ancillare che, in possesso dei requisiti per fruirne, ne faccia richiesta.
2. La fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia in TARGET2-Banca d’Italia è consentita al gestore di un sistema ancillare e agli aderenti a tale sistema se:
- il gestore del sistema ancillare: i) ha sede legale in uno Stato del SEE; ii) è sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, è sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
iii) ha sottoscritto e inviato all’EPC la Disclosure of intent to be a SEPA-Scheme compliant CSM con riferimento allo schema SCT Inst e il sistema ancillare da esso gestito è un sistema di pagamento che tratta SCT Inst; iv) è stato designato e notificato all’AESFEM, unitamente al proprio sistema di pagamento che tratta SCT Inst, ai sensi dell’art. 10 del decreto di recepimento della Settlement Finality Directive ovvero, qualora il sistema non sia italiano, lo stesso e il suo gestore sono stati designati e notificati all'AESFEM ai sensi della legge dello Stato membro dell’UE, cui tale sistema è assoggettato, che recepisce l’art. 10 della Settlement Finality Directive; v) si avvale del servizio TIPS, quale suo sistema ancillare; vi) è soggetto, unitamente al sistema ancillare da esso gestito, a un ordinamento che non prevede istituti giuridici idonei ad assicurare la separatezza – sotto il profilo legale – dei fondi presenti sul conto tecnico TIPS AS, che i sistemi ancillari devono utilizzare per avvalersi del servizio TIPS, rispetto al patrimonio del gestore medesimo, anche al ricorrere di procedure di insolvenza relative a quest’ultimo; vii) ha perfezionato con la Banca d’Italia l’apposita contrattualistica per l’utilizzo di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima;
- l’aderente al sistema ancillare: i) ha aderito allo schema SCT Inst: ii) si avvale del servizio TIPS, quale titolare di almeno un conto TIPS DCA; iii) assume il ruolo di depositante, perfezionando il relativo contratto con la Banca d’Italia, allo scopo di depositare sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore del sistema ancillare i fondi necessari per il regolamento di SCT Inst nei libri contabili del suddetto sistema ancillare o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS.
Articolo 4 – Modalità di funzionamento e di utilizzo del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla
Banca d’Italia
1. Il conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia in TARGET2-Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare non può presentare saldi a debito ed è utilizzabile 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, dagli aderenti al sistema ancillare che abbiano assunto il ruolo di depositanti allo scopo di regolare esclusivamente SCT Inst di pertinenza degli aderenti medesimi e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare che si avvalgono di questi ultimi per il loro regolamento.
2. Gli SCT Inst di cui al comma precedente devono essere eseguiti dagli aderenti al sistema ancillare interagendo esclusivamente con quest’ultimo e il loro regolamento può avvenire, subordinatamente a quanto previsto nel successivo comma 4:
- nei libri contabili del sistema ancillare, nel caso di SCT Inst tra aderenti al sistema ancillare;
- in TIPS mediante addebito/accredito del suddetto conto tecnico TIPS AS e accredito/addebito di un conto TIPS DCA ovvero di un altro conto tecnico TIPS AS, nel caso di SCT Inst tra aderenti al sistema ancillare e i soggetti raggiungibili in TIPS; per l’esecuzione di tali SCT Inst, il gestore del sistema ancillare deve: i) registrare gli aderenti al sistema ancillare nella Directory di TIPS come reachable party del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia; ii) operare in TIPS con il ruolo di instructing party per tali reachable party, attribuito dalla Banca d’Italia quale detentrice del conto tecnico TIPS AS.
3. Le operazioni di costituzione dei fondi sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia possono essere eseguite dai depositanti con ordini di trasferimento di liquidità, disposti direttamente in TIPS ovvero mediante il sistema ancillare in TIPS; in quest’ultimo caso, i depositanti sono tenuti ad attribuire al gestore del sistema ancillare il ruolo di liquidity manager in TIPS dei rispettivi conti TIPS DCA da utilizzare a tale scopo. Le operazioni di svincolo dei fondi dal conto TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia possono essere eseguite dai depositanti, subordinatamente a quanto previsto nel successivo comma 4, con ordini di trasferimento di liquidità disposti esclusivamente mediante il sistema ancillare in TIPS; a tal fine, il gestore del sistema ancillare deve operare in TIPS con il ruolo di liquidity manager del conto tecnico TIPS AS, attribuito dalla Banca d’Italia quale detentrice di tale conto. Le operazioni di costituzione e svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia possono essere eseguite unicamente addebitando/accreditando il conto TIPS DCA del depositante interessato.
4. Il gestore del sistema ancillare che si avvale del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia è tenuto a rigettare:
- le singole disposizioni di SCT Inst di cui al precedente comma 2, da regolare nei libri contabili del sistema ancillare medesimo o direttamente in TIPS a debito del conto tecnico suddetto,
- le singole operazioni di svincolo dei fondi di cui al precedente comma 3, a debito del conto tecnico suddetto,
che non trovino copertura nella quota del saldo del conto tecnico medesimo effettivamente imputabile momento per momento al relativo depositante. Tale quota è determinata dal gestore del sistema ancillare in base alle disposizioni di SCT Inst di cui al precedente comma 2 e alle operazioni di costituzione/svincolo dei fondi di cui al precedente comma 3 relative al depositante interessato, che siano irrevocabili e definitive – in base alle regole del sistema ancillare/del servizio TIPS – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 2 del decreto di recepimento della Settlement Finality Directive ovvero, qualora il sistema non sia italiano, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge dello Stato membro dell’UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce gli artt. 5 e 3 della Settlement Finality Directive.
5. Ai fondi depositati dai depositanti sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia o su di esso accreditati a seguito del regolamento in TIPS di SCT Inst si applica l’art. 1834 del codice civile. Ai fini della quantificazione dell’ammontare dei fondi presenti sul conto tecnico sui quali il singolo depositante vanta il diritto di credito alla restituzione ai sensi dell’art. 1834 del codice
civile, fanno fede in via esclusiva le comunicazioni inviate alla Banca d’Italia – ai sensi dell’art. 5, comma 3 – dal gestore del sistema ancillare, che è l’unico responsabile della loro correttezza e tempestività. La Banca d’Italia fa esclusivo affidamento su tali comunicazioni, anche in relazione agli adempimenti che essa deve porre in essere, con le modalità descritte nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, qualora sia destinataria di provvedimenti di qualsiasi natura comportanti il divieto di disporre dei fondi di pertinenza di un depositante, presenti sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima (c.d. atti impeditivi).
6. I fondi depositati sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia o su di esso accreditati a seguito del regolamento in TIPS di SCT Inst non sono computati ai fini dell’assolvimento – da parte dei depositanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all’art. 19 dello Statuto del SEBC.
7. Il gestore del sistema ancillare è tenuto a perfezionare in nome e per conto proprio, in conformità con quanto previsto dalla TARGET2 Guideline, un contratto con un fornitore di servizi di rete da utilizzare per interagire con TIPS e per fruire di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia. Rientra nella responsabilità del gestore del sistema ancillare che si avvale di tale conto tecnico definire le regole, le modalità di funzionamento e le misure di mitigazione dei rischi del proprio sistema, assicurandone la conformità a quanto previsto dal presente contratto, dal contratto sottoscritto dai depositanti con la Banca d’Italia per la fruizione del conto tecnico TIPS AS e dalla Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS.
8. Per quanto concerne le ulteriori caratteristiche tecniche e modalità operative di funzionamento dei conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia, trovano applicazione le disposizioni della TARGET2 Guideline e le User Detailed Functional Specifications di TARGET2 relative ai conti TIPS AS detenuti da una BC dell’Eurosistema per conto del gestore di un sistema ancillare.
Articolo 5 – Obblighi delle parti
1. Il presente contratto impegna il gestore del sistema ancillare e la Banca d’Italia a operare con diligenza, correttezza ed efficienza, nonché all’osservanza delle presenti “Norme”.
2. La Banca d’Italia, nel ruolo di detentrice del conto tecnico TIPS AS e di depositaria delle somme ivi depositate dagli aderenti al sistema ancillare che fruiscono di tale conto:
- acquista la proprietà delle somme depositate sul suddetto conto tecnico ed è obbligata a custodirle, a restituirle, nonché a trasferirle con le modalità indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS;
- attribuisce in TIPS al gestore del sistema ancillare i ruoli di instructing party e di liquidity manager con riferimento al conto tecnico suddetto, per le finalità di cui all’art. 4, commi 2 e 3;
- rende noti al gestore del sistema ancillare, con le modalità previste nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, i nominativi dei depositanti che hanno perfezionato il contratto con la Banca d’Italia per la fruizione del conto tecnico TIPS AS;
- fornisce al gestore del sistema ancillare assistenza e supporto operativo negli orari e con le modalità indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, limitatamente a quanto in essa precisato.
Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti “Norme” o richiesto dalla legge, la Banca d’Italia utilizza, nei limiti dell’ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti “Norme”, senza garanzia di risultato.
3. Il gestore del sistema ancillare:
- è tenuto ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi previsti dall’EPC per i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio che hanno dichiarato all’EPC medesimo di operare come SEPA Scheme compliant CSM per gli SCT Inst;
- è tenuto a utilizzare il conto tecnico TIPS AS, detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore medesimo, esclusivamente per consentire il regolamento di SCT Inst di pertinenza degli aderenti al sistema ancillare che hanno assunto il ruolo di depositanti e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare che si avvalgono di questi ultimi per il loro regolamento;
- deve rendere disponibile la fruizione del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia agli aderenti al sistema ancillare che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta, assicurando la conformità di tali requisiti a quanto previsto dal presente contratto, dal contratto sottoscritto dai depositanti con la Banca d’Italia per la fruizione del conto tecnico TIPS AS e dalla Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, nonché a quanto previsto in materia di accesso ai sistemi di pagamento dall’art. 30 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
- deve comunicare alla Banca d’Italia, con le modalità e le tempistiche indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, l’ammontare dei fondi presenti sul conto tecnico dedicato al sistema ancillare medesimo sui quali il singolo depositante vanta il diritto di credito alla restituzione ai sensi dell’art. 1834 del codice civile;
- è tenuto a comunicare prontamente alla Banca d’Italia i nominativi dei depositanti che hanno cessato, per qualsiasi motivo, di aderire al sistema ancillare;
- è tenuto a restituire in TIPS nel più breve tempo possibile ai titolari di conti TIPS DCA/conti tecnici TIPS AS, che non hanno il ruolo di depositante, i fondi da essi accreditati mediante ordini di trasferimento di liquidità sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia e a non computare tali fondi nelle quote del saldo del conto tecnico suddetto imputabili agli aderenti al sistema ancillare che hanno il ruolo di depositante;
- qualora la Banca d’Italia sia destinataria di atti impeditivi, deve porre in essere senza indugio quanto previsto in materia dalla Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS;
- deve adottare appropriate misure di recovery e soluzioni di contingency al verificarsi di malfunzionamenti che ostacolino la regolare fruizione da parte dei depositanti del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia e a risolvere tali malfunzionamenti nel più breve tempo possibile;
- è tenuto a rispettare, unitamente alle previsioni del presente contratto, i principi e le norme di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio di volta in volta applicabili;
- si impegna ad adeguare prontamente la disciplina del proprio sistema ancillare, qualora intervengano modifiche del presente contratto;
- si presume a conoscenza di e deve rispettare tutti gli obblighi a suo carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque SCT Inst regolato nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia;
- deve comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia ogni evento che lo riguardi e che possa avere rilevanza in relazione al presente contratto.
Articolo 6 – Tariffe e interessi
1. La fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare è soggetta alla corresponsione delle tariffe fissate dalla Banca d’Italia e pubblicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS.
2. Al conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare e agli SCT Inst regolati nei libri contabili di tale sistema o immessi in TIPS per il regolamento sul conto tecnico suddetto, si applica la normativa in materia di interessi e tariffe
dettata dalla TARGET2 Guideline; gli eventuali interessi (positivi o negativi) e le tariffe non sono accreditati/addebitati sul conto suddetto, ma retrocessi/recuperati con le modalità e le tempistiche indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS. Il gestore del sistema ancillare al/dal quale sono stati retrocessi/recuperati gli eventuali interessi e le tariffe è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a retrocederli/recuperarli agli/dagli aderenti al proprio sistema, con criteri e modalità individuati in autonomia.
3. Il gestore del sistema ancillare è tenuto a farsi carico di tutti gli ulteriori oneri, ivi inclusi quelli ad esso richiesti dal/i fornitore/i di servizi di rete per l’interazione del sistema ancillare con TIPS, connessi ad attività funzionali all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 7 – Dati statistici
1. Il gestore del sistema ancillare si impegna a trasmettere alla Banca d’Italia, a titolo gratuito – in via telematica con le modalità indicate nell’Allegato C.4 (Dati statistici relativi ai sistemi di clearing) della Sezione C del documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇), nonché con le ulteriori modalità di volta in volta concordate con la Banca d’Italia – dati statistici concernenti gli SCT Inst regolati sia nei libri contabili del sistema ancillare, sia in TIPS sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore del sistema ancillare.
2. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati statistici rispetto a quelli indicati al comma precedente, da trasmettere secondo le modalità di volta in volta concordate.
3. Il gestore del sistema ancillare si impegna a conservare presso i propri archivi i dati statistici di cui al comma 1 trasmessi in via telematica alla Banca d’Italia relativi agli ultimi sei mesi solari, per essere in grado di effettuarne, su richiesta della Banca, un nuovo invio in caso di errori o malfunzionamenti nell’elaborazione, nella trasmissione o nella ricezione dei medesimi.
Articolo 8 – Riservatezza
1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, la Banca d’Italia si impegna a garantire, in conformità alla legislazione vigente, la piena integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli SCT Inst regolati dagli aderenti al sistema ancillare fruendo del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia, anche mediante l’adozione di soluzioni tecniche atte a prevenire la perdita di riservatezza o l’alterazione non autorizzata delle informazioni e dei dati suddetti.
2. La Banca d’Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare dati e informazioni sull’utilizzo del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima e sugli SCT Inst regolati nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico TIPS AS suddetto, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura in relazione all’esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero di quelle di altri enti pubblici, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i soggetti cui si riferiscono tali dati e informazioni.
3. La Banca si intende comunque autorizzata a utilizzare i dati e le informazioni di cui al presente articolo e i dati statistici di cui all’art. 7 nell’esercizio delle proprie funzioni e a comunicare dati e informazioni, anche di natura tecnica o organizzativa, afferenti all’utilizzo del conto tecnico TIPS AS da essa detenuto ad altre banche centrali o terzi coinvolti nell’operatività del servizio TIPS, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’efficiente funzionamento di tale servizio, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell’UE, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, a condizione che – in tutti i casi suddetti – tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.
Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale e segni distintivi delle controparti
1. L’Accordo non determina il conferimento o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale tra le controparti in relazione ad alcun contenuto connesso all’esecuzione del presente contratto.
2. Ciascuna controparte contrattuale si impegna a non utilizzare per finalità commerciali o ad altro scopo marchi, loghi o altri segni distintivi dell’altra controparte o dell’attività svolta da ciascuna di esse senza il preventivo consenso scritto della controparte contrattuale interessata.
Articolo 10 – Responsabilità
1. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, la Banca d’Italia è responsabile nei confronti del gestore di un sistema ancillare per l’inadempimento agli obblighi previsti dal presente contratto solo in caso di dolo o colpa grave.
2. La Banca d’Italia, nel ruolo di detentrice del conto tecnico TIPS AS per conto del gestore di un sistema ancillare e di depositaria delle somme ivi depositate dagli aderenti al sistema medesimo che fruiscono di tale conto, non è in alcun caso responsabile nei confronti del gestore del sistema ancillare o di terzi per eventuali danni causati: i) da errori o omissioni commessi dalle banche centrali, che gestiscono i sistemi componenti di TARGET2 presso i quali sono in essere i conti TIPS DCA dei depositanti, o dalla Banca d’Italia medesima, quale gestore di TARGET2-Banca d’Italia utilizzato dal gestore del sistema ancillare per avvalersi del servizio TIPS; ii) da qualsiasi malfunzionamento o guasto della piattaforma TIPS e delle infrastrutture/dei servizi di rete utilizzati dai depositanti e dal gestore del sistema ancillare per interagire con TIPS o tra loro; iii) da condotte fraudolente di terzi.
3. Il gestore del sistema ancillare:
- garantisce la completezza e la correttezza dei flussi informativi da esso trattati, concernenti gli SCT Inst di cui all’art. 4, comma 2, e gli ordini di trasferimento di liquidità di cui all’art. 4, comma 3, e assume ogni eventuale responsabilità nei confronti della Banca d’Italia, degli aderenti al sistema ancillare che si avvalgono del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore medesimo e dei terzi connessa all’esattezza dei flussi suddetti o comunque riveniente dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto;
- è responsabile verso la Banca d’Italia ed è obbligato a tenerla indenne in caso di danni che questa abbia subito o possa subire per effetto di pretese avanzate da terzi in conseguenza della eventuale violazione degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente contratto.
Articolo 11 – Cause di forza maggiore
1. Il gestore del sistema ancillare si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia l’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per l’insorgere di una causa di forza maggiore ovvero a causa di disfunzioni tecniche, nonché ad informare la Banca d’Italia di ogni eventuale malfunzionamento in grado di incidere sulla regolare fruizione del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia da parte del gestore medesimo e/o degli aderenti al suo sistema ancillare.
2. Al ricorrere di tali circostanze, il gestore del sistema ancillare si impegna ad adottare tempestivamente tutte le misure possibili atte a limitare gli inconvenienti da esse derivanti per gli aderenti al sistema ancillare che fruiscono del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia.
Articolo 12 – Durata e recesso
1. Il contratto è a tempo indeterminato.
2. Il gestore del sistema ancillare può recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone un preavviso non inferiore a quattordici giornate lavorative secondo il calendario di operatività di TARGET2, salvo che abbia concordato con la Banca d’Italia un preavviso di durata inferiore. La Banca d’Italia può recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con il gestore del sistema ancillare un preavviso di durata inferiore.
Articolo 13 – Risoluzione
1. Il presente contratto si intende risolto qualora il gestore del sistema ancillare cessi di avvalersi del servizio TIPS quale sistema ancillare e/o perda anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 3 per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia.
2. La Banca d’Italia può risolvere il presente contratto, qualora il gestore del sistema ancillare disattenda le disposizioni contenute nel presente contratto ovvero comprometta la regolare fruizione del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia da parte degli aderenti al sistema ancillare.
3. Il presente contratto si intende altresì risolto in tutti i casi di cessazione straordinaria dell’utilizzo del servizio TIPS da parte del gestore del sistema ancillare.
Articolo 14 – Modifiche del contratto
1. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di modificare il presente contratto, dandone comunicazione al gestore del sistema ancillare. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni lavorativi secondo il calendario di operatività di TARGET2 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
2. Nel caso in cui la Banca d’Italia si avvalga della suddetta facoltà, il gestore del sistema ancillare può recedere dal presente contratto entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d’Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per entrambe le controparti qualora il gestore del sistema ancillare non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.
Articolo 15 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai termini del presente contratto deve essere eseguita via posta elettronica certificata agli indirizzi PEC indicati dal gestore del sistema ancillare nella richiesta di perfezionare il presente contratto e dalla Banca d’Italia nella relativa lettera di accettazione o, per i soli gestori aventi sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana e privi di PEC, mediante lettera raccomandata A.R. Il gestore del sistema ancillare e la Banca d’Italia si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri indirizzi PEC via posta elettronica certificata alla controparte.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il gestore del sistema ancillare e la Banca d’Italia convengono di effettuare le comunicazioni a carattere operativo, informale o d’urgenza afferenti al presente rapporto contrattuale a mezzo posta elettronica, per telefono e/o a mezzo fax all’indirizzo e-mail, al numero di telefono e al numero di fax indicati dal gestore del sistema
ancillare nella richiesta di perfezionare il presente contratto e dalla Banca d’Italia nella relativa lettera di accettazione.
Articolo 16 – Legge applicabile e foro competente
1. Il testo del presente contratto, redatto in lingua italiana, è l’unico facente fede fra le parti.
2. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle clausole del presente contratto e in ogni caso di deferimento all’autorità giudiziaria, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Allegato 3
Termini e modalità
per le comunicazioni sulla composizione del conto tecnico
Spett.le Banca d’Italia
Filiale di ....................
Oggetto: Termini e modalità per le comunicazioni concernenti la composizione del conto tecnico.
Il/La ........................................................................................................................ ..................
(denominazione/ragione sociale del gestore del sistema ancillare)
con sede legale in
................................................................................................................................................................
(Stato) (Città)
............................................................................................................................................. ..................
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da e
gestore del sistema ancillare ,
(denominazione del sistema ancillare)
che fruisce/intende fruire di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia (di seguito “conto tecnico”):
a) dichiara che si avvarrà esclusivamente della propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
….....................………………………………, per inviare alla Banca d’Italia – caselle PEC ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ – le comunicazioni di cui all’art. 5 delle “Norme per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2- Banca d’Italia” (di seguito “Norme”), concernenti l’ammontare dei fondi presenti sul conto tecnico di propria pertinenza sui quali il singolo aderente al sistema ancillare dallo stesso gestito vanta il diritto di credito alla restituzione ai sensi dell’art. 1834 del codice civile;
b) per garantire l’integrità delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui alla lett. a), effettuerà le comunicazioni in questione esclusivamente mediante la compilazione del modulo previsto a tale scopo dalla Banca d’Italia e lo trasmetterà via posta elettronica certificata alle caselle PEC indicate nella lett. a), nel formato “PDF/A”;
c) indica la casella PEC di cui alla medesima lettera a) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto di cui all’art. 5 delle Norme concernenti: 1) l’ammontare dei fondi presenti sul conto tecnico a esso dedicato; 2) i provvedimenti di qualsiasi natura comportanti il divieto di disporre dei fondi di pertinenza di un aderente al sistema ancillare, presenti sul conto tecnico;
d) si impegna a informare tempestivamente codesto Istituto delle eventuali variazioni della casella PEC indicata alla precedente lett. a) e a presentare alla Filiale competente della Banca d’Italia un nuovo modulo debitamente firmato dal legale rappresentante, in sostituzione del presente;
e) fermo restando quanto previsto dall’art. 10 delle Norme in materia di Responsabilità, garantisce sin da ora la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni inviate alla Banca d’Italia dalla casella PEC di cui alla precedente lett. a) e assume nei confronti della Banca d’Italia e dei terzi ogni eventuale responsabilità a ciò connessa, esonerando la Banca d’Italia dagli eventuali danni che questa dovesse subire per effetto di pretese risarcitorie avanzate da terzi.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Allegato 4
Interessi e tariffe
–
Modulo per il gestore del sistema ancillare
Spett.le Banca d’Italia
Filiale di ....................
Oggetto: Interessi e tariffe.
Il/La ,
(denominazione/ragione sociale del gestore del sistema ancillare)
con sede legale in ...................................................................................................................................
(Stato) (Città)
............................................................................................................................................. ..................
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da e
gestore del sistema ancillare ,
(denominazione del sistema ancillare)
che fruisce/intende fruire di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia (di seguito “conto tecnico”), dichiara36:
❑ di partecipare a TARGET2 e autorizza codesto Istituto a regolare:
i) gli interessi maturati sulle somme presenti sul conto tecnico di propria pertinenza sul proprio conto PM identificato dal Business Identifier Code – BIC ……....………..……….. – codice identificativo n. ........……, in essere presso il sistema TARGET2 ;
ii) le tariffe applicate in TIPS al sistema ancillare da esso gestito sul proprio conto PM identificato dal Business Identifier Code – BIC ……....………..……….. – codice identificativo n.
........……, in essere presso il sistema TARGET2 ;
ovvero
❑ di non essere titolare di conti PM in TARGET2 e di aver conferito l’incarico di regolare gli interessi e le tariffe suddetti a ,
con sede legale in: ,
(Stato) (Città)
.................................................................................................................................... ...................,
(indirizzo)
partecipante a TARGET2.
Ai fini suddetti, il gestore del sistema ancillare:
- si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Istituto ogni variazione che interessi quanto sopra dichiarato, presentando un nuovo modulo in sostituzione del presente modulo;
- per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti gli interessi e/o le tariffe in oggetto conferma il domicilio eletto, gli indirizzi PEC e di posta elettronica nonché i numeri di telefono e di fax resi noti a codesto Istituto nella lettera-contratto concernente la fruizione del conto tecnico.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
36 Barrare la casella interessata.
Allegato 5
Interessi e tariffe
–
Modulo per il regolante degli interessi/tariffe
Spett.le Banca d’Italia
Filiale di ....................
Oggetto: Interessi e tariffe.
Il/La ,
(denominazione/ragione sociale)
con sede legale in .................................................................................................................…………..
(Stato) (Città)
............................................................................................................................................. …………..
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da ................................................................................................................:
1) dichiara di aver ricevuto da ,
(denominazione/ragione sociale del gestore del sistema ancillare)
con sede legale in ...........................................................................................................................
(Stato) (Città)
...................................................................................................................................... .................,
(indirizzo)
gestore del sistema ancillare ............................................................................................................
(denominazione del sistema ancillare)
e che fruisce/intende fruire di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia (di seguito “conto tecnico”), l’incarico di regolare gli interessi maturati sulle somme presenti su tale conto tecnico e le tariffe applicate in TIPS al sistema ancillare suddetto;
2) dichiara di aver accettato l’incarico in parola e autorizza codesto Istituto a regolare:
i) gli interessi suddetti sul proprio conto PM identificato dal Business Identifier Code – BIC
……....………..……….. - codice identificativo n. ........……, in essere presso il sistema TARGET2 ;
ii) le tariffe suddette sul proprio conto PM identificato dal Business Identifier Code – BIC
……....………..……….. - codice identificativo n. ........……, in essere presso il sistema TARGET2 ;
3) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che codesto Istituto regolerà gli interessi e le tariffe suddetti non appena ricevuto il computo dei relativi importi;
4) si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Istituto ogni variazione che interessi quanto sopra dichiarato, presentando un nuovo modulo in sostituzione del presente modulo;
5) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti il regolamento degli interessi e/o delle tariffe in oggetto rende noti i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), indirizzo e-mail, numero di telefono e numero di fax:
- PEC: ;
- e-mail: ;
- n° di telefono: ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)
- n° di fax: .................................................................................................................................. .
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Allegato 6
Aderenti al sistema ancillare
–
Lettera-contratto per la fruizione di un conto tecnico
Spett.le Banca d’Italia
Filiale di ....................
Oggetto: Contratto per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia.
Il/La ............................................................................................................................................
(di seguito il “depositante”), con sede legale in
................................................................................................................................................................
(Stato) (Città)
................................................................................................................................................................
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da ,
chiede di fruire dal del conto tecnico TIPS AS (identificato dal numero unico di
(giorno-mese-anno)
conto ) detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia per conto
di ,
(denominazione del gestore del sistema ancillare)
gestore del sistema ancillare ,
(denominazione del sistema ancillare)
allo scopo di regolare SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) nei libri contabili di tale sistema ancillare o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS.
Al riguardo il depositante:
a) dichiara di aderire al suddetto sistema ancillare;
b) dichiara di essere assegnatario del BIC ;
c) dichiara di essere un partecipante a TIPS, titolare del conto TIPS DCA identificato dal numero unico di conto ………….………..... in essere nel sistema TARGET2 ;
d) si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste – anche per le vie brevi – da codesto Istituto per la verifica di quanto sopra dichiarato alle lettere precedenti;
e) dichiara di aver preso visione delle “Norme” allegate alla presente richiesta, che disciplinano il rapporto contrattuale in oggetto, e di accettarle integralmente;
f) dichiara di aver preso visione del documento “Conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia per conto di sistemi ancillari – Guida per gli operatori” – disponibile sul sito web della Banca d’Italia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” allegate, e di accettarlo in ogni sua parte;
g) dichiara di essere consapevole e di accettare che la fruizione del suddetto conto tecnico TIPS AS è subordinato all’avvenuta presentazione a codesto Istituto di tutti i formulari e i documenti, debitamente compilati e firmati dal gestore del sistema ancillare, previsti a tale scopo dalla TARGET2 Guideline e alla preventiva accettazione da parte della Banca d’Italia della presente richiesta;
h) autorizza la Banca d’Italia: 1) ad acquisire dal gestore del sistema ancillare – in via telematica con le modalità indicate nell’Allegato C.4 (Dati statistici relativi ai sistemi di clearing) della Sezione C del documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇), nonché con le ulteriori modalità di volta in volta concordate con il gestore del sistema ancillare – dati statistici concernenti gli SCT Inst regolati dal depositante medesimo sia nei libri contabili del sistema ancillare, sia in TIPS sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore del sistema ancillare; 2) a utilizzare tali dati statistici per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che competono alla Banca d’Italia medesima quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, nonché per l’assolvimento degli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge;
i) esonera espressamente la Banca d’Italia da ogni responsabilità per eventuali danni, conseguenze
finanziarie e commerciali derivanti dall’utilizzo, dalla comunicazione e dalla pubblicazione di dati e informazioni ai sensi dell’art. 8 (Riservatezza), commi 2 e 3, delle “Norme” allegate;
j) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, elegge domicilio, ai sensi dell’art. 47 del codice civile, al seguente indirizzo:
.................................................................................................................................... ,
(Stato) (Città)
................................................................................................................................... .;
(indirizzo)
m) ai sensi dell’art. 12 (Comunicazioni) delle “Norme” allegate, rende noti i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), indirizzo e-mail, numero di telefono e numero di fax per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:
- PEC: ;
- e-mail: ;
- n° di telefono: ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)
- n° di fax: ................................................................................................................................... .
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il depositante dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt.5 (Obblighi delle parti), comma 3; 6 (▇▇▇▇▇▇▇ e interessi), comma 2; 7 (Responsabilità); 8 (Riservatezza),
commi 2 e 3; 9 (▇▇▇▇▇▇ e recesso); 10 (Risoluzione); 11 (Modifiche del contratto) e 13 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
NORME PER LA FRUIZIONE DI UN CONTO TECNICO TIPS AS DETENUTO DALLA BANCA D’ITALIA
NEL SISTEMA TARGET2-BANCA D’ITALIA
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti “Norme”:
− per “aderente al sistema ancillare” si intende il soggetto che partecipa/aderisce a un sistema di pagamento al dettaglio, assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina che regola la partecipazione/l’adesione a tale sistema;
− per “AESFEM” si intende l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010;
− per “BC dell’Eurosistema” si intende la Banca Centrale Europea o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell’UE che ha adottato l’euro;
− per “BCN connessa a TARGET2” si intende una BCN, diversa da una BCN dall’area dell’euro, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
− per “BIC” si intendono i Business Identifier Code, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO;
− per “conto tecnico TIPS AS” si intende un conto detenuto dal gestore di un sistema ancillare o da una BC dell’Eurosistema/BCN connessa a TARGET2 per conto del gestore di un sistema ancillare nel sistema componente di TARGET2 di tale BC/BCN, per essere utilizzato da tale sistema ancillare al fine di regolare SCT Inst nei propri libri contabili o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS;
− per “conto TIPS DCA” si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per la fornitura di sevizi di pagamento con SCT Inst in favore dei suoi clienti;
− per “decreto di recepimento della Settlement Finality Directive” si intende il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni;
− per “Directory di TIPS” si intende l’elenco dei titolari di conto TIPS DCA e delle reachable party;
− per “EPC” (European Payments Council) si intende l’organismo rappresentativo dei PSP, il cui obiettivo è sostenere e promuovere l’integrazione e lo sviluppo dei pagamenti europei, con specifico riferimento alla SEPA;
− per “Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS” si intende il documento “Conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia per conto di sistemi ancillari – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇);
− per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
− per “instructing party” si intende una parte autorizzata a inviare e ricevere ordini di pagamento dalla piattaforma TIPS per conto del titolare di un conto TIPS DCA, di una reachable party di un conto TIPS DCA o di una reachable party di un conto tecnico TIPS AS;
− per “liquidity manager” si intende un utente di un partecipante a TIPS a cui viene attribuito il ruolo necessario per istruire trasferimenti di liquidità in addebito del conto TIPS DCA del partecipante;
− per “malfunzionamento” si intende qualunque difficoltà, difetto e guasto delle infrastrutture tecniche e/o di rete e/o dei sistemi informatici della piattaforma TIPS e/o utilizzati dal depositante e dal gestore del sistema ancillare per interagire con TIPS o tra loro ovvero qualunque altro evento – ivi compreso l’errore umano o anche dovuto a causa di forza
maggiore – che renda impossibile alla Banca d’Italia, nel ruolo di depositaria delle somme depositate sul conto tecnico TIPS AS da essa detenuto per conto del gestore del sistema ancillare, adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto o eseguirli puntualmente ovvero che determini la perdita di riservatezza o l’alterazione non autorizzata dei dati e delle informazioni di cui all’art. 8 delle presenti “Norme”;
− per “partecipante a TIPS” si intende un soggetto titolare di almeno un conto TIPS DCA presso una BC dell’Eurosistema;
− per “PSD2” si intende la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni;
− per “PSP” si intendono i prestatori di servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, della PSD2;
− per “soggetti raggiungibili in TIPS” si intendono i soggetti registrati in TIPS come reachable party;
− per “reachable party” si intende un soggetto che: a) è titolare di un BIC; b) è designato come reachable party da un titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare; c) è un corrispondente, cliente o succursale di un titolare di conto TIPS DCA oppure un aderente a un sistema ancillare, o un corrispondente, cliente o succursale di un aderente a un sistema ancillare; d) è raggiungibile tramite la piattaforma TIPS ed è in grado di immettere ordini di pagamento istantanei e di ricevere ordini di pagamento istantanei tramite il titolare di conto TIPS DCA o il sistema ancillare o, se così autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA o dal sistema ancillare, direttamente;
− per “schema SCT Inst” si intende lo Scheme Rulebook e la relativa documentazione integrativa dell’EPC, disponibili sul sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, che definiscono le regole e gli standard per l’esecuzione di SCT Inst e per la gestione degli ulteriori messaggi contenenti informazioni relative agli SCT Inst (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Recall Request e Positive Recall Answer);
− per “SCT Inst” si intende il SEPA Instant Credit Transfer e il relativo Return, eseguiti in conformità alle regole e secondo gli standard definiti dallo schema SCT Inst;
− per “SEE” si intende lo Spazio Economico Europeo, che comprende gli Stati membri dell’UE, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
− per “SEPA” (Single Euro Payments Area) si intende l’area unica dei pagamenti in euro;
− per “servizi di pagamento” si intendono le attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. h septies.1, del Testo Unico Bancario;
− per “Settlement Finality Directive” si intende la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e successive modifiche e integrazioni;
− per “servizio TIPS” si intende il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement service) fornito dalle banche centrali che gestiscono sistemi componenti TARGET2, volto a consentire il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS;
− per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell’Unione europea o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata;
− per “sistema di pagamento” o “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento, generalmente di importo contenuto;
− per “SSP” (Single Shared Platform) si intende la piattaforma tecnica unica condivisa dalle BC dell’Eurosistema e dalle BCN di Stati membri dell’UE che non hanno adottato l’euro, connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro di importo rilevante;
− per “Statuto del SEBC” si intende il Protocollo (N. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 ottobre 2012, C 326/230;
− per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l’insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’UE che non hanno adottato l’euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
− per “TARGET2-Banca d’Italia” si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d’Italia;
− per “TARGET2 Guideline” si intende l’“Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)” (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni;
− per “Testo Unico Bancario” si intende il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
− per “TIPS” si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica per il regolamento in moneta di banca centrale di SCT Inst;
− per “User Detailed Functional Specifications di TARGET2” si intendono le specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti di TARGET2, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui interagire con TARGET2;
− per “UE” si intende l’Unione europea.
Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente contratto disciplina la fruizione di un conto tecnico TIPS AS, detenuto dalla Banca d’Italia in TARGET2-Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare che tratta SCT Inst, da parte degli aderenti a tale sistema ancillare che intendono regolare – nei libri contabili del sistema ancillare medesimo o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS – gli SCT Inst di propria pertinenza e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare.
2. La Banca d’Italia, nel ruolo di depositaria delle somme depositate sul conto tecnico TIPS AS da essa detenuto per conto del gestore di un sistema ancillare, resta del tutto estranea ai rapporti contrattuali perfezionati dai depositanti con il gestore del sistema ancillare, al quale i depositanti medesimi aderiscono, e con le banche centrali che gestiscono i sistemi componenti di TARGET2 presso i quali sono in essere i conti TIPS DCA dei depositanti medesimi. Il rapporto contrattuale nascente dal presente contratto resta altresì del tutto distinto dal rapporto contrattuale perfezionato dal gestore del sistema ancillare, al quale i depositanti aderiscono, con la Banca d’Italia medesima per avvalersi del servizio TIPS quale suo sistema ancillare.
3. Le disposizioni del presente contratto non si applicano ai conti TIPS DCA detenuti dagli aderenti al sistema ancillare.
Articolo 3 – Requisiti per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia
1. La fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia è opzionale e la scelta di avvalersene rientra nella discrezionalità del gestore del singolo sistema ancillare. La Banca d’Italia rende disponibile un unico conto tecnico TIPS AS dedicato a ciascun gestore di un sistema ancillare che, in possesso dei requisiti per fruirne, ne faccia richiesta.
2. La fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia in TARGET2-Banca d’Italia è consentita al gestore di un sistema ancillare e agli aderenti a tale sistema se:
- il gestore del sistema ancillare: i) ha sede legale in uno Stato del SEE; ii) è sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, è sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) ha sottoscritto e inviato all’EPC la Disclosure of intent to be a SEPA-Scheme compliant CSM con riferimento allo schema SCT Inst e il sistema ancillare da esso gestito è un sistema di pagamento che tratta SCT Inst; iv) è stato designato e notificato all’AESFEM, unitamente al proprio sistema di pagamento che tratta SCT Inst, ai sensi dell’art. 10 del decreto di recepimento della Settlement Finality Directive ovvero, qualora il sistema non sia italiano, lo stesso e il suo gestore sono stati designati e notificati all'AESFEM ai sensi della legge dello Stato membro dell’UE, cui tale sistema è assoggettato, che recepisce l’art. 10 della Settlement Finality Directive; v) si avvale del servizio TIPS, quale suo sistema ancillare; vi) è soggetto, unitamente al sistema ancillare da esso gestito, a un ordinamento che non prevede istituti giuridici idonei ad assicurare la separatezza – sotto il profilo legale
– dei fondi presenti sul conto tecnico TIPS AS, che i sistemi ancillari devono utilizzare per avvalersi del servizio TIPS, rispetto al patrimonio del gestore medesimo, anche al ricorrere di procedure di insolvenza relative a quest’ultimo; vii) ha perfezionato con la Banca d’Italia l’apposita contrattualistica per l’utilizzo di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima;
- l’aderente al sistema ancillare: i) ha aderito allo schema SCT Inst: ii) si avvale del servizio TIPS, quale titolare di almeno un conto TIPS DCA; iii) assume il ruolo di depositante, perfezionando il presente contratto, allo scopo di depositare sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore del sistema ancillare i fondi necessari per il regolamento di SCT Inst nei libri contabili del suddetto sistema ancillare o in TIPS sul suddetto conto tecnico TIPS AS.
Articolo 4 – Modalità di funzionamento e di utilizzo del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia
1. Il conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia in TARGET2-Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare non può presentare saldi a debito ed è utilizzabile 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, dagli aderenti al sistema ancillare che abbiano assunto il ruolo di depositanti con il perfezionamento del presente contratto, allo scopo di regolare esclusivamente SCT Inst di pertinenza degli aderenti medesimi e/o di pertinenza di altri aderenti al sistema ancillare che si avvalgono di questi ultimi per il loro regolamento.
2. Gli SCT Inst di cui al comma precedente devono essere eseguiti dagli aderenti al sistema ancillare interagendo esclusivamente con quest’ultimo e il loro regolamento può avvenire, subordinatamente a quanto previsto nel successivo comma 4:
- nei libri contabili del sistema ancillare, nel caso di SCT Inst tra aderenti al sistema ancillare;
- in TIPS mediante addebito/accredito del suddetto conto tecnico TIPS AS e accredito/addebito di un conto TIPS DCA ovvero di un altro conto tecnico TIPS AS, nel caso di SCT Inst tra aderenti al sistema ancillare e i soggetti raggiungibili in TIPS; per l’esecuzione di tali SCT Inst, il gestore del sistema ancillare deve: i) registrare gli aderenti al sistema ancillare nella
Directory di TIPS come reachable party del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia; ii) operare in TIPS con il ruolo di instructing party per tali reachable party, attribuito dalla Banca d’Italia quale detentrice del conto tecnico TIPS AS.
3. Le operazioni di costituzione dei fondi sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia possono essere eseguite dai depositanti con ordini di trasferimento di liquidità, disposti direttamente in TIPS ovvero mediante il sistema ancillare in TIPS; in quest’ultimo caso, i depositanti sono tenuti ad attribuire al gestore del sistema ancillare il ruolo di liquidity manager in TIPS dei rispettivi conti TIPS DCA da utilizzare a tale scopo. Le operazioni di svincolo dei fondi dal conto TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia possono essere eseguite dai depositanti, subordinatamente a quanto previsto nel successivo comma 4, con ordini di trasferimento di liquidità disposti esclusivamente mediante il sistema ancillare in TIPS; a tal fine, il gestore del sistema ancillare deve operare in TIPS con il ruolo di liquidity manager del conto tecnico TIPS AS, attribuito dalla Banca d’Italia quale detentrice di tale conto. Le operazioni di costituzione e svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia possono essere eseguite unicamente addebitando/accreditando il conto TIPS DCA del depositante interessato.
4. Il gestore del sistema ancillare che si avvale del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia è tenuto a rigettare:
- le singole disposizioni di SCT Inst di cui al precedente comma 2, da regolare nei libri contabili del sistema ancillare medesimo o direttamente in TIPS a debito del conto tecnico suddetto,
- le singole operazioni di svincolo dei fondi di cui al precedente comma 3, a debito del conto tecnico suddetto,
che non trovino copertura nella quota del saldo del conto tecnico medesimo effettivamente imputabile momento per momento al relativo depositante. Tale quota è determinata dal gestore del sistema ancillare in base alle disposizioni di SCT Inst di cui al precedente comma 2 e alle operazioni di costituzione/svincolo dei fondi di cui al precedente comma 3 relative al depositante interessato, che siano irrevocabili e definitive – in base alle regole del sistema ancillare/del servizio TIPS – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 2 del decreto di recepimento della Settlement Finality Directive ovvero, qualora il sistema non sia italiano, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge dello Stato membro dell’UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce gli artt. 5 e 3 della Settlement Finality Directive.
5. Ai fondi depositati dai depositanti sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia o su di esso accreditati a seguito del regolamento in TIPS di SCT Inst si applica l’art. 1834 del codice civile. Ai fini della quantificazione dell’ammontare dei fondi presenti sul conto tecnico sui quali il singolo depositante vanta il diritto di credito alla restituzione ai sensi dell’art. 1834 del codice civile, fanno fede in via esclusiva le comunicazioni inviate a tale scopo alla Banca d’Italia dal relativo gestore del sistema ancillare, che è l’unico responsabile della loro correttezza e tempestività. La Banca d’Italia fa esclusivo affidamento su tali comunicazioni, anche in relazione agli adempimenti che essa deve porre in essere, con le modalità descritte nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, qualora sia destinataria di provvedimenti di qualsiasi natura comportanti il divieto di disporre dei fondi di pertinenza di un depositante, presenti sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima (c.d. atti impeditivi).
6. I fondi depositati sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia o su di esso accreditati a seguito del regolamento in TIPS di SCT Inst non sono computati ai fini dell’assolvimento – da parte dei depositanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all’art. 19 dello Statuto del SEBC.
7. Rientra nella responsabilità del gestore del sistema ancillare che si avvale di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia definire le regole, le modalità di funzionamento e le misure di mitigazione dei rischi del proprio sistema, nonché i requisiti per la fruizione del suddetto conto tecnico TIPS AS da parte degli aderenti al sistema ancillare, assicurandone la conformità a quanto
previsto dal contratto perfezionato dal gestore suddetto con la Banca d’Italia per fruire di un conto tecnico TIPS AS, dal presente contratto e dalla Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS.
8. Per quanto concerne le ulteriori caratteristiche tecniche e modalità operative di funzionamento dei conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d’Italia, trovano applicazione le disposizioni della TARGET2 Guideline e le User Detailed Functional Specifications di TARGET2 relative ai conti TIPS AS detenuti da una BC dell’Eurosistema per conto del gestore di un sistema ancillare.
Articolo 5 – Obblighi delle parti
1. Il presente contratto impegna il depositante e la Banca d’Italia a operare con diligenza, correttezza ed efficienza, nonché all’osservanza delle presenti “Norme”.
2. La Banca d’Italia, quale depositaria delle somme depositate sul conto tecnico TIPS AS da essa detenuto per conto del gestore del sistema ancillare:
- ne acquista la proprietà ed è obbligata a custodirle, a restituirle, nonché a trasferirle con le modalità indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS;
- rende noti al gestore del sistema ancillare, con le modalità previste nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS, i nominativi dei depositanti che hanno perfezionato il presente contratto;
- non fornisce al depositante assistenza e supporto operativo per le operazioni di costituzione/svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima, né per il regolamento degli SCT Inst nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS su tale conto tecnico TIPS AS.
Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti “Norme” o richiesto dalla legge, la Banca d’Italia utilizza, nei limiti dell’ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti “Norme”, senza garanzia di risultato.
3. Il depositante:
- dichiara e garantisce alla Banca d’Italia che l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti “Norme” e le previsioni in esse contenute non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato;
- si impegna ad aderire per l’intera durata del presente contratto allo schema SCT Inst e ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi previsti dall’EPC per i soggetti che hanno aderito a tale schema;
- si presume a conoscenza di e deve rispettare tutti gli obblighi a suo carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all’adozione di misure appropriate relative a qualunque SCT Inst regolato nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia.
Articolo 6 – Tariffe e interessi
1. La fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare è soggetta alla corresponsione delle tariffe fissate dalla Banca d’Italia e pubblicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS.
2. Al conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare e agli SCT Inst regolati nei libri contabili di tale sistema o immessi in TIPS sul conto
tecnico suddetto, si applica la normativa in materia di interessi e tariffe dettata dalla TARGET2 Guideline; gli eventuali interessi (positivi o negativi) e le tariffe non sono accreditati/addebitati sul conto suddetto, ma retrocessi/recuperati con le modalità indicate nella Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS.
Articolo 7 – Responsabilità
1. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, la Banca d’Italia è responsabile nei confronti del depositante per l’inadempimento agli obblighi previsti dal presente contratto solo in caso di dolo o colpa grave.
2. La Banca d’Italia, nel ruolo di depositaria delle somme depositate sul conto tecnico TIPS AS da essa detenuto per conto del gestore del sistema ancillare, non è in alcun caso responsabile nei confronti del depositante per eventuali danni causati: i) da errori o omissioni commessi dal gestore del sistema ancillare, dalla banca centrale che gestisce il sistema componente di TARGET2 presso il quale è in essere il conto TIPS DCA del depositante medesimo o dalla Banca d’Italia medesima, quale gestore di TARGET2-Banca d’Italia utilizzato dal gestore del sistema ancillare per avvalersi del servizio TIPS; ii) da qualsiasi malfunzionamento o guasto della piattaforma TIPS e delle infrastrutture/dei servizi di rete utilizzati dal depositante e dal gestore del sistema ancillare per interagire con TIPS o tra loro; iii) da condotte fraudolente di terzi.
Articolo 8 – Riservatezza
1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, la Banca d’Italia si impegna a garantire, in conformità alla legislazione vigente, la piena integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni relativi al depositante, alle operazioni di costituzione/svincolo dei fondi effettuate dal depositante sul/dal conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima e agli SCT Inst regolati dal depositante fruendo di tale conto tecnico, anche mediante l’adozione di soluzioni tecniche atte a prevenire la perdita di riservatezza o l’alterazione non autorizzata delle informazioni e dei dati suddetti.
2. La Banca d’Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare dati e informazioni sull’utilizzo del conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima, sulle operazioni di costituzione/svincolo dei fondi effettuate dal depositante su/da tale conto tecnico e sugli SCT Inst regolati dal depositante nei libri contabili del sistema ancillare o in TIPS sul conto tecnico suddetto, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura in relazione all’esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero di quelle di altri enti pubblici, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i depositanti e i soggetti cui si riferiscono tali dati e informazioni.
3. La Banca d’Italia è comunque autorizzata a utilizzare i dati e le informazioni di cui al presente articolo nell’esercizio delle proprie funzioni e a comunicare dati e informazioni, anche di natura tecnica o organizzativa, afferenti all’utilizzo del conto tecnico TIPS AS da essa detenuto ad altre banche centrali o terzi coinvolti nell’operatività del servizio TIPS, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’efficiente funzionamento di tale servizio, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell’UE, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, a condizione che – in tutti i casi suddetti – tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.
Articolo 9 – Durata e recesso
1. Il contratto è a tempo indeterminato.
2. Il depositante può recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone un preavviso non inferiore a quattordici giornate lavorative secondo il calendario di operatività di TARGET2, salvo che abbia concordato con la Banca d’Italia un preavviso di durata inferiore. La Banca d’Italia può recedere nei confronti di un depositante in qualunque momento, dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con il depositante un preavviso di durata inferiore.
Articolo 10 – Risoluzione
1. Il presente contratto si intende risolto qualora: i) il depositante cessi di aderire, per qualunque motivo, al sistema ancillare e/o perda anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 3 per la fruizione di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia; ii) il gestore del sistema ancillare cessi di avvalersi del servizio TIPS come sistema ancillare e/o perda anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 3 per l’utilizzo di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia; iii) la Banca d’Italia o il gestore del sistema ancillare receda dal contratto da essi perfezionato per l’utilizzo di un conto tecnico TIPS AS detenuto dalla Banca d’Italia medesima o tale contratto sia oggetto di risoluzione.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto in tutti i casi di cessazione straordinaria della partecipazione del depositante a TIPS e/o dell’utilizzo di TIPS da parte del gestore del sistema ancillare.
Articolo 11 – Modifiche del contratto
1. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di modificare le norme del presente contratto, dandone comunicazione al depositante. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni lavorativi secondo il calendario di operatività di TARGET2 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
2. Nel caso in cui la Banca d’Italia si avvalga della suddetta facoltà, il depositante può recedere dal presente contratto entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d’Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per entrambe le controparti qualora il depositante non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.
Articolo 12 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai termini del presente contratto deve essere eseguita via posta elettronica certificata agli indirizzi PEC indicati dal depositante nella richiesta di perfezionare il presente contratto e dalla Banca d’Italia nella relativa lettera di accettazione o, per i soli depositanti aventi sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana e privi di PEC, mediante lettera raccomandata A.R. Il depositante e la Banca d’Italia si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio indirizzo PEC via posta elettronica certificata alla controparte.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il depositante e la Banca d’Italia convengono di effettuare le comunicazioni a carattere operativo, informale o d’urgenza afferenti al presente rapporto contrattuale a mezzo posta elettronica, per telefono e/o a mezzo fax all’indirizzo e-mail, al numero di telefono e al numero di fax indicati dal depositante nella richiesta di perfezionare il presente contratto e dalla Banca d’Italia nella relativa lettera di accettazione.
Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente
1. Il testo del presente contratto, redatto in lingua italiana, è l’unico facente fede fra le parti.
2. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle clausole del presente contratto e in ogni caso di deferimento all’autorità giudiziaria, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Allegato 7
Facsimile di comunicazione giornaliera sulla composizione del conto tecnico
Spett.le Banca d’Italia
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇
Oggetto: Composizione del conto tecnico TIPS AS (identificato dal numero unico di conto:
………………............) detenuto dalla Banca d’Italia nel sistema TARGET2-Banca d’Italia per conto di ,
(denominazione/ragione sociale del gestore del sistema ancillare)
gestore del sistema ancillare ................................................................................................ .
(denominazione del sistema ancillare)
Si riporta nella tavola seguente l’ammontare dei fondi presenti il …..........……………………………
(giorno, mese e anno)
all’orario del cambio di giornata lavorativa di TIPS sul conto tecnico in oggetto, sui quali gli aderenti al sistema ancillare, di cui alla medesima tavola, vantano il diritto di credito alla restituzione ai sensi dell’art. 1834 del codice civile.
Aderenti al sistema ancillare | Fondi presenti sul conto tecnico TIPS AS (importi in euro) | |
Denominazione | Codice identificativo (Business Identifier Code – BIC che identifica l’aderente al sistema ancillare quale partecipante a TIPS) | |
Saldo del conto tecnico TIPS AS | ||
……………………,………….
(luogo) (data)
IL GESTORE DEL SISTEMA ANCILLARE
Allegato 8
Funzionalità informative di TIPS disponibili per i fruitori di un conto tecnico
Il gestore di un sistema ancillare che fruisce di un conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia può acquisire informazioni sul saldo del conto tecnico e sugli importi delle operazioni regolate a debito e a credito di tale conto, agendo in TIPS con i ruoli di liquidity manager e instructing party del conto tecnico suddetto, attribuiti dalla Banca d’Italia.
In particolare, il gestore del sistema ancillare può:
i) ricevere in application-to-application (A2A) da TIPS:
- le notifiche di regolamento FIToFIPaymentStatusReport (pacs.002.001.03) degli SCT Inst a debito o a credito;
- le notifiche BankToCustomerDebitCreditNotification (camt.054.001.06) di accredito o addebito, relative ai trasferimenti di liquidità accreditati o addebitati;
- il saldo del conto tecnico mediante messaggio ReturnAccount (camt.004.001.07);
- un estratto conto, se richiesto, del conto tecnico (camt.053.), disponibile nelle versioni “sintetica” o “dettagliata” e in modalità “giornaliera” o “delta”;
ii) accedere in user-to-application (U2A) alle informazioni disponibili sul saldo del conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia e sullo stato di un SCT Inst effettuato. La gestione delle credenziali, della materialità del token fisico del fornitore di servizi di rete (Network Service Provider – NSP) e, in generale, la gestione dell’account autorizzato ad accedere – tramite la Graphical User Interface (GUI) di TIPS37 – al conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia competono al gestore del sistema ancillare.
I depositanti che fruiscono di un conto tecnico detenuto dalla Banca d’Italia per conto del gestore di un sistema ancillare al quale essi aderiscono possono acquisire informazioni sugli importi delle operazioni di costituzione/svincolo di fondi sul/dal conto tecnico suddetto avvalendosi di alcune funzionalità di TIPS.
In particolare, i depositanti possono:
i) ricevere in application-to-application (A2A) da TIPS:
a. le notifiche BankToCustomerDebitCreditNotification (camt.054.001.06) di accredito o addebito, relative ai trasferimenti di liquidità accreditati o addebitati;
b. il saldo del proprio conto TIPS DCA mediante il messaggio ReturnAccount
(camt.004.001.07);
c. un estratto conto, se richiesto, del proprio conto TIPS DCA (camt.053.) disponibile nelle versioni “sintetica” o “dettagliata” e in modalità giornaliera o delta;
ii) accedere in user-to-application (U2A) alle informazioni disponibili sul saldo del proprio conto TIPS DCA.
Per una lista esaustiva delle funzionalità informative di TIPS concernenti i conti tecnici TIPS AS/conti TIPS DCA si rinvia alle User Detailed Functional Specifications di TIPS, disponibili sul sito web della BCE.
37 La GUI di TIPS è un modulo della piattaforma TIPS che consente ai titolari di conti TIPS di ottenere informazioni online
su tali conti.
