CONVENZIONE TRA ATS SARDEGNA - ASSL DI SANLURI
CONVENZIONE TRA ATS SARDEGNA - ASSL DI SANLURI
E IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE DOTT.SSA XXXXX XXXXX PER L’UTILIZZO DELL’ AMBULATORIO ASSL DI BARUMINI
PREMESSO CHE:
- la deliberazione della Asl 6 di Sanluri n. 340 del 30.04.2013 prevede la possibilità di concedere in uso gli ambulatori aziendali ai MMS e PLS che ne facciano richiesta, secondo le indicazioni riportate nel medesimo atto deliberativo;
- si ritiene opportuno formalizzare un accordo che, ai sensi dei vigenti Accordi Collettivi Nazionali e Accordi Integrativi Regionali, agevoli l’esercizio dell’attività di assistenza primaria per i MMG e PLS operanti presso l’ambito territoriale 2.3;
TRA
L’Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS), con sede in Sassari – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Direttore ASSL Sanluri - Delegato dai provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute – domiciliato presso ATS – ASSL Sanluri, che con l’atto di approvazione della presente convenzione ha delegato il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore del Distretto Sociosanitario di Sanluri, a sottoscrivere il seguente accordo, da una parte
E
il Medico di Medicina Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxx C.F. ZDDPLA60E58D997U, nata a Gesturi il 18/05/1960 e residente in via Nazionale n.28 di seguito denominata MMG, dall’altra
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto
L’ATS accorda la concessione d’uso alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, Medico di Medicina Generale con incarico a tempo indeterminato e operante nell’ambito territoriale n. 6, dell’ambulatorio ubicato in Barumini (come da Allegato 1), per l’esercizio dell’attività di Medico di Medicina Generale a favore degli assistiti in carico nello stesso Comune.
Tale accordo non costituisce contratto di affitto.
Articolo 2 - Esecuzione del servizio
Il MMG si impegna ad erogare la propria attività assistenziale all’interno della struttura dell’Ambulatorio di Barumini, garantendo l’apertura dello stesso agli assistiti nei giorni sotto indicati e secondo il seguente orario minimo:
Lunedì dalle ore11,00 alle ore 12,30, Martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00, Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 10,30, Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 10,00, Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Ogni variazione dell’orario stabilito dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore del Distretto di Sanluri.
Articolo 3 – Aspetti organizzativi
L’ATS e il MMG si impegnano ad avviare la nascita e l’implementazione della collaborazione tra i vari servizi sanitari e sociosanitari in favore degli utenti dell’Ambulatorio di Barumini, col fine di favorire il mantenimento della salute ed il benessere psicofisico e sociale e l’impegno di incentivare l’attivazione di programmi partecipati di intervento, privilegiando la medicina di iniziativa ed il crescente coinvolgimento dei MMG e PLS. L’ATS e il MMG si impegnano, inoltre, ad ampliare l’offerta sanitaria e a migliorare il sistema dei servizi alla comunità.
Articolo 4 – Locali ed attrezzature
L’ATS si impegna a mettere a disposizione del MMG il locale di cui all’art. 1, comprensivo degli arredamenti in esso contenuti, del servizio di pulizia dei locali unitamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, fermo restando la partecipazione alle spese secondo quanto stabilito nel successivo art. 5. Il MMG si obbliga a conservare e custodire il locale in disponibilità con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l’uso sopra specificato.
Sono a totale carico del MMG le spese inerenti il proprio traffico telefonico, la dotazione delle apparecchiature hardware e l’acquisto e la gestione dei software per lo svolgimento dell’attività di cui al presente accordo.
Articolo 5 - Parte economica
Il costo a carico del MMG per l’utilizzo dei locali così come sopra specificato, nonché dei canoni previsti per l’uso delle strutture e arredi di proprietà dell’ATS, del servizio di pulizie, dello smaltimento dei rifiuti speciali e delle utenze vengono quantificati in € 1,70 per carico di assistiti sotto i 1.000 pazienti e € 1,50 per carico di assistiti da 1001 in poi.
Gli importi indicati sono suscettibili di adeguamento nella misura corrispondente all’eventuale variazione dei valori previsti dagli accordi collettivi nazionali ed integrativi regionali, verranno calcolati esclusivamente sul numero di assistiti in carico al MMG nel Comune di Barumini e saranno oggetto di ricognizione all’inizio di ciascun anno e nel semestre successivo. Il pagamento delle spettanze sarà trattenuto dall’ATS mensilmente.
Articolo 6 - Durata e risoluzione della convenzione
Il presente accordo ha validità di anni 3 (tre) dalla sottoscrizione, con esclusione di tacito rinnovo.
La presente convenzione potrà essere prorogata esclusivamente previa stipula di un nuovo accordo scritto tra le parti contraenti.
Alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.
Il presente accordo può essere revocato in ogni momento, anche su decisione unilaterale dell’ATS, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. L’ATS si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, in caso di inadempienza che comportino grave pregiudizio all’attività assistenziale.
Articolo 7 – Sistema dei controlli
Le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei contenuti della presente convenzione, al fine di apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni per assicurare la rispondenza dell’accordo alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza/efficacia della loro gestione.
I contenuti del presente accordo saranno, altresì, oggetto di revisione nel caso vengano emanate eventuali determinazioni regionali da parte del Competente Assessorato Regionale.
Articolo 8 - Foro competente
Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto tra le parti.
Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell’ATS o da un suo delegato, dal Direttore del Distretto Sociosanitario di Sanluri o da un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia.
Qualora si dovesse ricorrere in giudizio, competente per la risoluzione delle controversie tra le parti è il Foro di Cagliari.
Articolo 9 - Norma finale
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è composta da n. 2 pagine, n. 2 fogli e n. 9 articoli.
Si allega al presente l’Allegato 1 (planimetria del fabbricato Ambulatorio di Barumini) composto da n. 1 foglio.
Sanluri lì