ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito “Agenzia”), nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore Provinciale di Cagliari, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, protocollo n. 157070 del 8 agosto 2017.
E
Comune di Quartucciu (di seguito “Comune”), nella persona di …………………… in qualità di
………………… giusto ……………….
PREMESSO
A. che l’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l’Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali […] mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
D. che il Comune ha manifestato interesse, con istanza prot. n.25171 del 20/09/2017, allo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di valutazione immobiliare;;
E. che l’istanza, di cui al precedente punto, è finalizzata alla determinazione del valore venale di aree edificabili da espropriare in via Xxxxx Xxxxxxxxxx;
F. che l’Agenzia si rende disponibile all’espletamento della suddetta istanza;
G. che l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2016-2018, registrata alla Corte dei Conti il 15 settembre 2016, sottoscritta tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto
2012, n. 135 - i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
I. che l’accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra l’Agenzia e il Comune si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Oggetto del presente accordo è l’espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all’ambito territoriale di competenza della struttura dell’Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in: perizia di stima per la determinazione del valore venale di aree edificabili da espropriare nella via Xxxxx Xxxxxxxxxx ed individuate in catasto al foglio 8 particelle 1844, 1849, 1854 e 1859.
ART. 3
ENTITA’ ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, il Comune riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l’importo di euro 846,00 (ottocentoquarantasei/00).
3.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:
sul conto di regolamento n. 000, XXXX XX00X0000000000000000000000, intestato a Agenzia delle Entrate, via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 426 c/d, 00000 XXXX;
sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d’Italia n. 000, XXXX XX00X0000000000000000000000 - codice BIC/SWIFT XXXXXXXXXXX, [opzione da
scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale].
3.3 Il Comune fa presente che il Codice univoco ufficio, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente ………;
3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 4
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
4.1 L’esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da Comune ed è conclusa entro 90 (novanta) giorni.
4.2 L’Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l’Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.
4.4 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto Il Comune trasmette la seguente documentazione, propedeutica all’attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l’avvio delle attività da parte dell’Agenzia :
- stralcio strumento urbanistico della zona interessata con relative norme di attuazione;
- quant’altro si rendesse necessario nel corso del sopralluogo e della fase di istruttoria e redazione della perizia
4.5 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di informazioni da parte del Comune l’Agenzia potrà richiedere un’integrazione documentale dando un termine non inferiore a sette giorni per l’acquisizione.
In mancanza dell’esatta individuazione dell’oggetto di stima, anche ai fini della determinazione della corretta consistenza, decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia non eseguirà la valutazione e, a meno di diverso accordo tra le parti, l’incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni richieste, fatto salvo l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate.
In ogni altro caso, decorso il suddetto termine e in assenza di specifica documentazione, la perizia verrà effettuata nel presupposto - con ovvie conseguenze sull’alea estimale, laddove lo stato di fatto non sia conforme alle ipotesi adottate - che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.
4.6 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Agenzia. Inoltre, in presenza di richieste di integrazioni documentali successive per motivate necessità estimative, il termine individuato per il rilascio completo della documentazione richiesta decorre dalla data dell’ultima istanza di integrazione.
4.7 Le parti convengono che l’Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dal Comune, relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d’igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.
ART. 5
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’
5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Comune si impegna ad assicurare la piena collaborazione,
anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.
5.2 L’Agenzia garantisce, da parte sua, l’espletamento delle attività in oggetto con l’uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell’incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e della leale collaborazione fra le Parti.
5.3 L’Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all’Agenzia medesima. In tali casi, l’Agenzia notificherà al Comune le succitate cause ostative all’esecuzione delle prestazioni, dando un termine non inferiore a setti giorni per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, l’incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate.
Si precisa che nel caso in cui le parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell’incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell’esecuzione del sopralluogo.
5.4 Il Comune si impegna a sollevare l’Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell’integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché per l’esecuzione dei sopralluoghi.
5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all’Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all’eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall’esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.
ART. 6 RINVIO
6.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.
ART. 7
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei
trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente Accordo.
8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
8.3 Il Comune, aderendo all’Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte dell’Agenzia dei dati connessi all’esecuzione dell’Accordo.
8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
• ciascuna Parte riconosce ed accetta che l’altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Accordo;
• ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
• ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.
ART. 9 CONTROVERSIE
9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall’art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.
ART. 10 COMUNICAZIONI
Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per il Comune di Quartucciu Indirizzo PEC: …………………………….
P.IVA / CF: ………………….
b) per l’Agenzia delle Entrate: Direzione Provinciale di Cagliari Indirizzo PEC: xx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
CF: 06363391001
Cagliari, lì
Comune di Quartucciu Agenzia delle Entrate
(……………………) (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx) X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:
- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.
Comune di Quartucciu Agenzia delle Entrate
(………………) (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx)
X.xx digitalmente X.xx digitalmente