DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISIZIONE E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISIZIONE E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
Azienda Capofila
FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER ENDOUROLOGIA ED INTERVENTISTICA EXTRAVASCOLARE”
PER L’AREA VASTA DI PADOVA
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CAPITOLATO D’ONERI
Art. n. 1.
Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura
Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura di “Dispositivi per endourologia ed interventistica extravascolare” per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta di Padova.
Le caratteristiche dei prodotti da fornire per ciascun lotto sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico, “Allegato A” al presente Capitolato d’Oneri.
Nello stesso Capitolato Tecnico è altresì fissato e indicato, per ciascun lotto, il prezzo a base d’asta. Saranno escluse dalla prosecuzione della gara le ditte la cui offerta sia uguale o superiore all’importo fissato a base d’asta.
Le quantità sono indicate solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno stimato sulla base del consumo normale delle Aziende, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che le Aziende Sanitarie richiederanno.
Le quantità indicate, pertanto, sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560 – 1°comma - del C.
Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.
In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione alle singole Aziende Sanitarie che hanno la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
Art. n. 2.
Azienda Capofila titolare della procedura e Soggetti contraenti
L’Azienda “Capofila” è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione della ditta aggiudicataria.
La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende Sanitarie per le quali la gara viene indetta.
Nell’ambito delle presenti condizioni di fornitura, resta nell’esclusiva competenza dell’Azienda “Capofila” la titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività contrattuali:
- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell’eventuale contenzioso in ordine alla procedura di gara;
- eventuale espletamento della procedura di revisione prezzi;
- la valutazione sull’opportunità della prosecuzione del contratto per il secondo e terzo periodo per quelle parti che abbiano espresso positiva valutazione delle forniture nel limite percentuale di almeno l’80% delle parti deleganti.
In merito ai controlli da effettuarsi ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n° 163/2006 ed alla documentazione antimafia, spetta alla “Capofila” disporli, acquisire i relativi certificati e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie dell’Area Vasta.
Sempre nell’ambito delle presenti condizioni generali di fornitura, resta nell’esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda delegante, nonché dell’Azienda “Capofila” per la propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- assunzione diretta nei confronti dell’aggiudicatario dell’autonoma gestione del rapporto negoziale relativo alla quota di fornitura di propria competenza;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- custodia campionatura e/o documentazione tecnica dei prodotti oggetto della fornitura;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell’eventuale contenzioso, compresa l’applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di fornitura, relativamente alle attività sopraindicate;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di fornitura;
- valutazione in merito all’eventuale “cessione del contratto” da parte dell’Aggiudicatario e alle eventuali modifiche della soggettività giuridica del contraente;
- monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla “Capofila”;
- supporto alla “Capofila” nell’istruttoria per una eventuale revisione prezzi.
- comunicazione alla “Capofila” della sussistenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del contratto per il secondo e terzo periodo (art. 3 – Durata del contratto)
Art. n. 3.
Durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà la durata di
anni 5.
Il periodo contrattuale è così suddiviso:
1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di anni due;
2. secondo periodo della durata di anni due, condizionato alla verifica, da parte dell’Azienda Capofila, delle seguenti condizioni:
- sussistenza di ragioni di convenienza economica,
- regolare esecuzione del contratto,
- assenza di mutamenti nell’organizzazione dei servizi e nella tecnologia presente nel mercato,
- disponibilità delle risorse
- livello soddisfacente della fornitura/servizio;
La presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del contratto deve essere attestata dall’Azienda Capofila con apposita comunicazione da inoltrarsi entro la scadenza del primo periodo: in difetto di comunicazione il contratto si intenderà risolto.
3. un periodo della durata massima di un anno, necessario per l’eventuale procedura di aggiudicazione del nuovo contratto, durante il quale la ditta, su apposita comunicazione dell’Azienda Capofila e per il periodo da questa stabilito, è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute.
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata o Consip.
Art. n. 4
Deposito cauzionale definitivo
Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che le Aziende Sanitarie abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire, a favore di ciascuna Azienda Sanitaria, un deposito cauzionale definitivo.
La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte di ciascuna Azienda Sanitaria.
L’ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 13 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Si prescinde dal richiedere la costituzione della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto.
E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Dlgs 163/2006.Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 15%.
Art. n. 5.
Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da ciascuna Azienda Sanitaria.
Art. n. 6.
Revisione prezzi
I prezzi unitari dei prodotti offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di fornitura. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs 163/2006.
La revisione del prezzo avverrà d’ufficio o su richiesta del fornitore, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.
La variazione in aumento non potrà superare per ciascun anno in ogni caso il 75% dell’indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi riferito al mese antecedente la richiesta di variazione.
Art. n. 7.
Esecuzione del contratto – consegne
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato d’Oneri.
La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalle Aziende e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata da ciascuna Azienda Sanitaria ai fini di eventuali verifiche di rispondenza ai sensi dell’art. 1522 del C.C..
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.
Il fornitore deve effettuare le consegne presso la sede dell’Azienda ordinante, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine.
In deroga all’articolo 1510, 2° comma del C.C. la consegna s’intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (In porto franco)
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell’ambito di singole consegne.
I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine delle Aziende Sanitarie e l’esatta indicazione delle quantità e della tipologia di prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.
I documenti di trasporto dovranno inoltre contenere le istruzioni operative in merito alla modalità e durata della conservazione dei dispositivi (temperatura massima di stoccaggio).
In situazioni di particolare necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. n. 8
Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce.
Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.
L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative.
L’Azienda sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.
Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.
L’Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni.
In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, ciascuna Azienda sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.
Art. n. 9.
Garanzia/scadenza
Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.
Qualsiasi comunicazione sulla sicurezza dei dispositivi o ritiro volontario da parte delle ditte dovrà essere inviata ai Responsabili della vigilanza delle strutture competenti.
Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.
Art. n. 10.
Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alle Aziende Sanitarie ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
Art. n. 11.
Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda sanitaria.
In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse.
L’azienda sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Art. n. 12.
Contestazioni e controversie-Penali
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità:
In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti ciascuna Azienda Sanitaria respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 5% della merce non consegnata, con un minimo di €. 250,00=, e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
La stessa penale potrà essere applicata, nel caso, non consentito, di consegna parziale o in acconto.
Nel caso, invece, di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti all’art. 7 del presente Capitolato, ciascuna Azienda Sanitaria, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale di €. 100,00=, per i primi 30 giorni consecutivi e di €. 150,00=, per i successivi 15 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda stessa.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. n. 13.
Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa
Ciascuna Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
Ciascuna Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
• in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs: 163/2006;
• in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
L’Azienda Sanitaria “Capofila” potrà, inoltre, risolvere il contratto per tutte le Azienda sanitarie deleganti, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad ogni Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte di ciascuna Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 14. Contratto
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. n. 15.
Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria “Capofila” e per le specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa dall’articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
In caso di materie attribuite dal citato articolo 2 alle singole Aziende Sanitarie, la giurisdizione sarà attribuita esclusivamente al Foro territorialmente competente, ove ha la sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.
Art. n. 16.
Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d’oneri, valgono le “Condizioni Generali di Contratto” visionabili sul sito aziendale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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